AINEEI Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza Internazionale

AINEE Associazione d'Italiani Nati all'Estero Esperanza

"Damose da fa' e volemose bene"
 "PACE"


In tutti i paesi americani, la cittadina italiana, secondo la legge di cittadinanza, 13 giugno 1912, n. 555, articolo 1 comma 2, in maniera a titolo solo residuo, prima e dopo del 1948, sempre ha trasmesso la cittadinanza italiana a tutti suoi discendenti


Non siamo l’attrezzo per cambiare una realtà, siamo gli strumenti per capirla

L'illegittimo utilizzo della Circolare k. 28.1 8 aprile 1991, visto il disordine registrale dei Registri di Stato Civile italiani, che servono per commettere ogni tipo di delitto, s'intende come ragion di stato o come terrorismo di stato?

Il terzo comune, che intende far la presunta pratica di concessione della cittadinanza per riconoscimento a Stranieri, non invia mai, gli atti esteri per essere trascritti, in prima facie, com’è d’obbligo farlo, nel Registro Storico di Stato Civile dell’unico comune competente, l’ultimo di residenza del capostipite. Richiamato il C.P. art. 490 - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Aldilà della situazione d’omissione atto d’ufficio, associazione illecita per delinquere, il falso in atto pubblico e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, pure si aggiunge la figura di “sovversione dell’ordine interno”, che non solo ha servito a calciatori, dal quale si sono approfittato, pure serve tanto a cosche malavitosi come a terroristi internazionali, che falsificano da semplici documenti come complete cittadinanze, entrando in possesso di documenti italiani come passaporti, carte d’identità, ecc..

Situazioni d’importante e grave svolgimento, in maniera insistente informato esse Ministero, per quest’Associazione, sul quale, in un intento di prevenzione, si è fatto solo una circolare che non ha servito a nulla, (Ministero dell’Interno Prot. n. 200706012 – 15100/397 Roma, 01 giu. 2007, CIRCOLARE N. 26), dimostrato per l’innumerabili fatti di cronaca che riportano la commissione dei reati preannunciati, pero il peggio, i comuni che fanno a pezzi la continuità delle registrazioni nei registri di stato civile, aumentando il “pandemonio”, si sono estese come una macchia d’olio, sono aumentati in un mille per cento, grazie a suggerimenti e indicazioni effettuati per il proprio MIN, vedasi il pubblicato per la Prefett
ura di Avellino:


Questa letale situazione, nel tempo, è stata Informata al Ministro Claudio Scajola, al Ministro Giuseppe Pisanu, al Ministro Giuliano Amato, al Ministro Roberto Maroni, ai Prefetti Mario Ciclosi, Anna Maria D’Ascenzo, Annamaria Porzio, Perla Stancari, ed a tutti i Prefetti Capo Provincia-

Vista le dichiarazioni di manifesta volontà, per finire con tutto tipo di discriminazione, nel confronto tanto delle cittadine e sua discendenza nata primo del 1948, come con il resto degli italiani emigrati e discendenti nati all’estero, essendo che il Ministero dell'Interno, sta lavorando con il Ministero degli Affari Esteri per trovare le vie adatte per compire con il compromesso fatto pubblico, in un nostro apporto disinteressato per aiutare a fare una Grande Patria Italiana Uguale per Tutti, e a livello globale, Essendo convinti del supino valore dell’azione partecipativa del comune cittadino, a prescindere del colore politico, consapevoli che la somma dei colori, con convergenze e divergenze, è il fattore midollare che fa che le leggi si emanino in uguaglianza per tutti, il giorno 30 Aprile del 2009, AINEE ha inviato Al Signor Ministro dell’Interno Roberto MARONI, con copia al Signor Ministro degli Affari Esteri Franco FRATTINI Una Bozza di DPR, con l’intenzione che si proceda alla creazione del Registro di Stato Civile Centrale per gli italiani emigrati e discendenti, ovviamente per lasciare sepolta per sempre la maldestra e malandata Circolare K. 28.1 8 aprile 1991, che ha dato luogo a tante indesiderate situazioni.

Bozza Progetto di Legge Creazione Registro Civile Centrale, per gli Italiani Emigrati e Discendenti Nati all’estero

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Si crea la figura del Registro di Stato Civile Centrale
a) Il Registro di Stato Civile Centrale, si trova sotto la diretta competenza del Ministero dell’Interno
b) Tutte le situazioni riferenti al Registro di Stato Civile Centrale sono alle dirette dipendenze, e Giurisdizione, del Dipartimento Centrale dei Servizi Demografici, del Ministero dell’Interno.

2. Il Ministro dell’Interno, quale organo governativo, disporrà, con l’emanazione di un Decreto Ministeriale, la parte esecutiva del Registro di Stato Civile Centrale, secondo la normativa, dei registri di Stato Civile, legale vigente, con le modifiche necessarie e propri, nel particolare, per renderlo operativo,

a) Dentro la normativa si dovranno includere tutte le attinenze al personale, nel singolare come nel generale, il quale dovrà essere altamente qualificato, tanto nel tema informatico, come nell’area d’accertamento della validità e idoneità della documentazione estera; verifica di legittimità e di fedele traduzione,

3. La direzione del Registro di Stato Civile Centrale è carico di un funzionario, di carriera, nominato per il Dipartimento Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno.

a) Gli Incaricati, qualsiasi sia la carica o lavoro disimpegnato, devono compire, per tutti, quando si riferisci al Registro Civile Centrale, gli ordini ed istruzioni del Ministero dell’Interno.

4. Il Ministro dell’Interno, quale organo governativo, disporrà la creazione del Dipartimento “Registro di Stato Civile Centrale”,

a) Il Dipartimento “Registro di Stato Civile Centrale, sarà sotto la competenza del Dipartimento Centrale de Servizi Demografici del Ministero dell’Interno.

5. Il Dipartimento “Registro di Stato Centrale” eserciterà il controllo e la vigilanza del Registro di Stato Civile.

6. Nel Registro Civile Centrale si trascrivono, iscrivono e si formano gli atti italiani, equipollenti, unicamente delle dichiarazioni, e azioni di legge italiana attinenti alle variazioni, resi e accaduti in terzi Paesi, concernenti allo Status Civile degli italiani emigrati e discendenti nati all’estero, d’accordo, e secondo, a quanto è determinato per il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

7. La recessione, verifica, analisi e accertamento della validità dei documenti di Stato Civile Esteri, per essere trascritti, si basa negli articoli e commi seguenti: articolo 12 comma 7, 11 e 12; Articolo 18; Articolo 21 comma 3 e Articolo 22 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
8. Le iscrizioni registrali saranno oggetto di trattamento d’accordo al TITOLO III Delle norme generali relative alla formazione e all’archiviazione degli atti e degli archivi dello stato civile art. 10, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396

9. Il Registro Civile Centrale, è l’organo continuativo, ed esclusivo, dei registri di Stato Civile Comunali, nella trascrizione, annotazione e formazione degli atti di Stato Civile equipollenti, che corrispondono secondo la legge italiana, per gli italiani emigrati e la sua discendenza nata all’estero.

10. Il Registro Civile Centrale, a partire della sua creazione, costituisce la prova dei fatti iscritti, delle variazioni nello Status civile, degli italiani emigrati e sua discendenza nata all’estero.
11. Le variazioni, già registrati nei comuni competenti, rimarranno lì, la continuazione delle trascrizioni ed inscrizioni, a partire della vigenza, si farà d’accordo al presente D.P.R.

12. Le variazioni, già registrati in terzi comuni, non d’ultima residenza dell’italiano capostipite dante causa, dovranno essere informati, con copia dell’atto di nascita italiano, e con l’inclusione di tutta la documentazione utilizzata per il suo corrispondente registro, la quale sarà trascritta nel Registro di Stato Civile Centrale; la continuazione delle trascrizioni ed iscrizioni, non attinenti alle persone, che non siano presenti nell’APR di questi terzi comuni, si farà d’accordo al presente D.P.R.

13. L’unico organo competente, in Italia, per ricevere e procedere alla verificazione dell’autenticità e validità della documentazione estera di Stato Civile, come per la sua trascrizione, iscrizione e formazione degli atti di Stato Civile Italiani, è il Registro di Stato Civile Centrale.

14. La normativa per l’iscrizione, trascrizione, rettifica, correzione, modificazione, annullamento, competenza, cambiamenti e trasmissione degli atti di Stato Civile, procederà come viene indicato, negli articoli corrispondenti, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e le modifiche che questo potrebbe subire in futuro.  

15. Il Registro di Stato Civile Centrale, che seguirà essendo il competente per tutti gli altri atti di stato civile che appartengano all’iscritto, informerà, per un unica volta, accompagnando con il codice corrispondente, l’inizio della continuità delle trascrizioni nel suo archivio informatico, ai registri di Stato Civile Comunali, d’ultima residenza in Italia, d’ogni cittadino italiano emigrato, dal quale sia richiesto l’aggiornamento della sua scheda di Stato civile, con l’incorporazione di nuovi variazioni nel suo Status, e di tutto il suo gruppo famigliare discendente.

16. Il Comune, trascriverà l’informe ricevuto del Registro di Stato Civile Centrale, e annoterà al margine dell’atto di nascita del cittadino emigrato, l’evento continuativo e il codice informatico sotto il quale ha dato inizio alle trascrizioni.

17. Il registro è pubblico per chi abbia interesse in conoscere sue annotazioni, con le eccezioni che prevedono questo o altre leggi.

Se la certificazione non si riferisce a tutto il folio, si farà costare, sotto la responsabilità del Capo del Registro, che nell’omesso non ce nulla che allarghi, restringa o modifichi l’inserito, e se lo avesse se farà necessaria relazione nella certificazione.

18. Nei Libri del Registro di Stato Civile Centrale, si conteranno i fatti trascrivibili e iscrivibili che appartengano ad italiani emigrati e discendenti nati all’estero, d’accordo alla base delle trascrizioni, inscrizioni e formazione d’atti equipollenti, quando la legge così lo stabilisca, essendo l’unico idoneo, e nessun altro competente, per realizzarli.

Titolo II

Norma finanziaria *¹

19. Le spese previste per l'attuazione del presente decreto sono valutate in € …………… annue.

*¹ per non essere in grado di determinare una tale fattispecie, corrisponde al MIN, fare i calcoli necessari, nelle quali si deve prevedere che con l’emanazione di questa Legge, con le modifiche certamente occorrenti, si deve detrarre dell’incasso consolare, Associazioni e Patronati, il denaro destinato in un totum per questa pratica, passando ad essere una funzione aleatoria circostanziale, già che non sarà più indispensabile il loro intervento, denaro che potrà essere destinato alla messa in opera e funzionamento del Registro di Stato Civile Centrale, ad una quinta parte dei costi all’estero.