DIREZIONE GENERALE PER
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER
GLI AFFARI DEL PERSONALE
Servizio Cittadinanza, Affari
Speciali e Patrimoniali
Divisione Cittadinanza
ROMA, 8.4.1991
Prot.N.K.28.1
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA
PROVINCIA DI TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA
PROVINCIA DI BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
e, per
conoscenza:
- AL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA
AMMINISTRAZIONE CIVILE SEDE
OGGETTO:
Riconoscimento del possesso dello status civitatis
italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
Si è
avuto modo di rilevare come pervengano sempre più numerose richieste di
chiarimenti circa le modalità che debbono essere
adottate al fine di definire la situazione di cittadinanza di persone
provenienti da Paesi esteri (in particolare modo dall’Argentina ma anche dal
Brasile o dagli Stati Uniti) e munite di passaporto straniero, le quali
rivendicano la titolarità dello status civitatis italiano.
Com’è noto, infatti, in virtù della contemporanea operatività
del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e
delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri
d’antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente americano,
l’Australia, ecc.) attributivi “iure soli” dello status civitatis, la prole
nata sul territorio dello Stato d’emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay,
Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino
italiano acquisiva dalla nascita, il possesso tanto della cittadinanza italiana
(in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e
permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore,
durante l’età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero.
Nel contempo, anche i soggetti nati in uno
Stato estero il quale attribuisce la cittadinanza “iure soli” e riconosciuti da
padre cittadino o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente
risultano versare nella medesima situazione di doppia cittadinanza.
Da
ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta
generazione ed oltre di nostri emigrati, siano investiti
della cittadinanza italiana.
Detta
eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica
origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio
1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il
dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale,
cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza
italiana all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui
maternità sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne
consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro
emigrante sono da reputarsi cittadini italiani “iure sanguininis” in derivazione
materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata
in vigore della Costituzione repubblicana. Si
fa, tuttavia, presente che il riconoscimento del possesso dello status
civitatis italiano all’anzidetta categoria di persone deve essere subordinato
al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze.
A)
Condizioni preliminari per il
riconoscimento della cittadinanza italiana.
Innanzi
tutto occorre chiarire che, dovendo l’eventuale possesso dello status civitatis
italiano essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà
essere avviato il relativo procedimento su istanza
degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della
popolazione residente di un Comune italiano.
Peraltro, l’iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con
passaporto straniero, deve seguire le modalità
disciplinanti l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente degli
stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l’espletamento degli
adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì,
che qualora l’iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse
possibile in quanto costoro non possono annoverarsi
tra la popolazione residente secondala nozione di cui all’art. 3 del D.P.R. 30
maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status
civitatis italiano dovrà essere espletato, su apposita istanza, dalla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località
straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della
cittadinanza italiana.
B)
Procedura per il riconoscimento della
cittadinanza italiana.
Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 della
Legge 13 giugno 1912, n. 555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune
italiano di residenza, ovvero al Console italiano
nell’ambito della cui circoscrizione consolare risieda l’istante straniero
originario italiano.
Le stesse dovranno essere corredate
della seguente documentazione:
1)
estratto
dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal
Comune italiano ove egli nacque;
2)
atti
di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi
discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il
possesso della cittadinanza italiana;
3)
atto
di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione
ufficiale italiana se formato all’estero;
4)
atti
di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei
genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5)
certificato
rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito
di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo
tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di
emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
6)
certificato
rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli
ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della
cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della
legge 13 giugno 1912, n. 555;
7)
certificato
di residenza.
Si
precisa che l’istanza, presentata in Italia, dovrà
essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della
medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere
prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I
certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta
semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia
previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali
ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di
traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in
Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.
Si
fa, ancora, presente che, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il
mancato esercizio – da parte dei soggetti reclamanti il possesso della
cittadinanza italiana – della facoltà di rinunziarvi ex art.7 della richiamata
legge n.555/1912 si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini
presso il Comune italiano d’origine o di ultima
residenza dell’avo italiano emigrato all’estero ovvero presso il Comune di Roma
e, dall’altro lato, contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari
italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione
abbiano risieduto o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli
Affari Esteri – Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali –
Ufficio VIII (1) perché interpelli i dipendenti Uffici Consolari
interessati.
I
Signori Sindaci, verificata altresì la fondatezza della pretesa avanzata dagli
istanti a vedersi attribuita “iure sanguininis” la cittadinanza
italiana, disporranno la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai
soggetti riconosciuti nostri connazionali e potranno procedere al rilascio
dell’apposita certificazione di cittadinanza nonché agli altri conseguenti
incombenti di competenza.
I
Signori Sindaci vorranno, infine, dare comunicazione
delle determinazioni assunte alle SS.LL., alle locali
Autorità di P.S. ed a questo Ministero.
Nel
caso in cui, invece, insorgessero dubbi circa l’effettiva situazione di
cittadinanza dei richiedenti il nostro status civitatis i Signori
Sindaci sono pregati di interpellare questo Ministero trasmettendo il relativo
carteggio.
Si
prega di diramare le opportune istruzioni ai Sindaci dei Comuni della Provincia
e di fornire assicurazione.
IL MINISTRO
F.to (Scotti)