LEGGE 5 febbraio 1992, n.91
Nuove norme sulla cittadinanza.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15-2-1992)
1 - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (in S.O. n. 91 alla
G.U. 13/6/1994 n. 136) ha abrogato l'art. 7, comma 1. 2 - La L. 22 dicembre 1994,
n. 736 (in G.U. 4/1/1995 n. 3) ha modificato l'art. 17. 3 - La L. 23 dicembre
1996, n. 662 (in S.O. n. 233 relativo alla G.U. 28/12/1996 n. 303) ha
modificato l'art. 17. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di
madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza
dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. 2. è
considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio
della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della
filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza
secondo le norme della presente legge. 2. Se il figlio riconosciuto o
dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo'
dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale,
ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di
eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. 3. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o
maternità non puo' essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto
giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista
la cittadinanza. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti
degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3.
Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti. 4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza
italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età
dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la
riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno
dalla revoca stessa.
Art. 4.
1.
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti
in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene
cittadino: a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e
dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; b) se
assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana; c) se, al raggiungimento
della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la
cittadinanza italiana. 2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto
legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età,
diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana
entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano
acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi
nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del
matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi
dell'articolo 5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo,
titolo I, capi I, II e III, del codice penale; b) la condanna per un delitto
non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel
massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico
ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria
straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; c) la
sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza
della Repubblica. 2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal
procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in
cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui
al comma 1, lettera b). 3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi
della condanna. 4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione
della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei
delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per
il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza
straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art. 7.
1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista
con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata
al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. 2. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n.
13.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge
l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste
nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della
Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del
provvedimento. 2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa
quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla
prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la
madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini
per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i
casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne
adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo
straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni
alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo
straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando
ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha
effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla
notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di
osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11.
1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una
cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo' ad essa rinunciare
qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo
accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente
pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero
prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine
fissato, all'intimazione che il Governo italiano puo' rivolgergli di
abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare. 2. Il cittadino
italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato
o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia
prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne
abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza
italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista: a) se
presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente
di volerla riacquistare; b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego
alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla
riacquistare; c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o
stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio
della Repubblica; d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza
nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso
termine; e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di
abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico
estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato
estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la
residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver
abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati
nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1. 2. Non è ammesso il
riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione
dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2. 3. Nei casi
indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non
ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e
comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione
puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni
stabilite.
Art. 14.
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza
italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di
altra cittadinanza.
Art. 15. 1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza
ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno
successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità
richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio
dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. 2. Lo straniero
riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite
dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini
dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti
al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli
articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso
l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n.123, la
riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. 2. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 18.
1. Le persone già residenti nei territori che sono
appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16
luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per
gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine
italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio
1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti
di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai
sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate
e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di
cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non
per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la
cittadinanza italiana puo' essere concessa allo straniero che sia stato
affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi
dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo
militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il
riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento
previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del
comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza,
ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o
consolare del luogo di residenza. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché
gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di
cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di
nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto
di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi
dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore età,
se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato
civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità
consolare competente. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla
medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23. 3. Chiunque non
adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente
all'applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto.
Art. 25.
1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della
presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con
decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge
31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1› dicembre 1934, n.1997,
convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice
civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio
1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge. 2. è soppresso l'obbligo dell'opzione di
cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e
all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180. 3. Restano salve
le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1992 COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli
affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI LAVORI PREPARATORI Senato della
Repubblica (atto n. 1460): Presentato dal Ministro degli affari esteri
(ANDREOTTI) il 13 dicembre 1988. Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 25 gennaio 1989, con pareri delle
commissioni 2a, 3a, 4a e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 1a commissione il 18 ottobre 1989; 27 giugno 1990; 13 dicembre
1990. Relazione scritta annunciata il 26 marzo 1991 (atto n.1460/ A - relatore
sen. MAZZOLA). Esaminato in aula e approvato il 23 maggio 1991. Camera dei
deputati (atto n. 5702): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede legislativa, il 25 giugno 1991, con pareri delle commissioni II, III,
IV, XI e della commissione per le politiche comunitarie. Esaminato dalla I
commissione il 9 gennaio 1992 e approvato il 14 gennaio 1992.
AVVERTENZA: Il testo delle note
qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 6: - I delitti
previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale, sono
quelli contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i
diritti politici del cittadino. Note all'art. 17: - Il testo degli articoli 8 e
12 della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana) è il seguente:
"Art. 8. - Perde la cittadinanza: 1) chi spontaneamente acquista una
cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria
residenza; 2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una
cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e
stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Puo' il Governo
nei casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del
trasferimento della residenza all'estero; 3) chi, avendo accettato impiego da
un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi
persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine
fissato l'impiego o il servizio. La perdita della cittadinanza nei casi
preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare,
salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*)". "Art. 12.
- I figli minori non emancipati da chi acquista o ricupera la cittadinanza
divengono cittadini salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la
legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però
dello straniero per nascita, divenuto cittadino, puo' entro l'anno dal
raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare
di eleggere la cittadinanza di origine. I figli minori non emancipati di chi
perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza
col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la
cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le
disposizioni degli articoli 3 e 9. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela
legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto.
Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà
muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora
inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto". (*) La Corte
costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (Gazz. Uff. 26 ottobre
1988, n. 43 - 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8,
ultimo comma, della legge di cui sopra, nonché dell'art. 1, lettera b), del
D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui non prevedono che siano
esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la
cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel
quale abbiano già prestato servizio militare. - Il testo dell'art. 5 della
legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall'art.
26 della legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 5. - è cittadino
italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre
cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola
cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età". - Il
testo dell'art. 219 della legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia) è
il seguente: "Art. 219. - La donna che, per effetto di matrimonio con
straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la
cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la
riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36
delle disposizioni di attuazione del codice civile. è abrogata ogni norma della
legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della
presente legge". Nota all'art. 19: - L'art. 19 del Trattato di pace fra
l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio
1947, è così formulato: "Art. 19. - 1. I cittadini italiani che, al 10
giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro
Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data
diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini
godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio
viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo
Stato medesimo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno
cittadini dello Stato subentrante. 2. Il governo dello Stato al quale il
territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione
entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le
persone di cui al par. 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone
coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua
usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana
entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e
non si considererà aver acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il
territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà
considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se
il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a
tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni. 3. Lo Stato al
quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono
dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui
l'opzione venne esercitata. 4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà
assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che
si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, lingua o
religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi
comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di
opinione politica, e di pubblica riunione". Nota all'art. 21: - La legge
n. 184/1983 reca: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori". La citata legge è entrata in vigore il 1› giugno 1983. Nota
all'art. 22: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 555/1912 si veda in nota
all'art. 17. Note all'art. 26: - La legge n. 555/1912 recava norme sulla
cittadinanza. - La legge n. 108/1z926 recava: "Modificazioni ed aggiunte
alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza". - Il R.D.L. n.
1997/1934 recava: "Modificazioni alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla
cittadinanza". - L'art. 143- ter del codice civile, aggiunto dall'art. 25
della legge 19 maggio 1975, n. 151, era così formulato: "Art. 143- ter
(Cittadinanza della moglie). - La moglie conserva la cittadinanza italiana,
salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del
mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza
straniera". - La legge n. 123/1983 recava: "Disposizioni in materia
di cittadinanza". L'art. 5, comma secondo, della medesima legge così
disponeva: "Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per
una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore
età". - L'art. 39 della legge n. 184/1983 (Disciplina della adozione e
dell'affidamento dei minori) così recitava: "Art. 39. - Il minore di
nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di
diritto tale cittadinanza. La disposizione del precedente comma si applica
anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente
legge". - L'art. 1, comma 1, della legge n. 180/1986 (Modificazioni
all'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia
di cittadinanza) così recitava: "Il termine per l'esercizio dell'opzione
di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, è
prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla
cittadinanza".
Decreto del Presidente della Repubblica 12/10/1993, n. 572
"Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio
1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4.2.1994)
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n.
91, e' indicata con la denominazione "legge".
2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a.
a. si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede
avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in
materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica; b. b. si considera che abbia prestato
effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle
forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello
militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato
completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute
dalle autorità competenti; c. c. salvi i casi nei quali la legge richiede
specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha
abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte di un
rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello
stato.
Art. 2
Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio
dello stato Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la
cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la
trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche
subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali
rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative
da parte degli stessi.
Art. 3
Dichiarazione di volontà
1.la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della
cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata
della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza
con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica
della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice
straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il
diritto al mantenimento o agli alimenti;
c. certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma
1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente
documentazione: a. atto di nascita; b. certificato di cittadinanza italiana per
nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di
secondo grado; c. documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto
legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il
conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di
volonta'.
4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma
2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione: a. atto di
nascita; b. documentazione relativa alla residenza.
Art. 4
Istanze per l'acquisto della cittadinanza
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge
dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere
corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova
nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti
altri documenti:
a. atto di nascita;
b. estratto per riassunto dai registri di matrimonio
rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto
l'atto;
c. certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri
di origine e di residenza;
d. certificato di situazione di famiglia o documentazione
equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al
ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge
dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere
presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al
ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a
dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo,
dei seguenti altri: a. atto di nascita; b. certificato di situazione di
famiglia; c. certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di
residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al
ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a
seconda dei casi, altri documenti.
6. quando la legge prescinde dal requisito della residenza
attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo
straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o
consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di
residenza, che li trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
7. le condizioni previste per la proposizione dell'istanza
di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del
giuramento di cui all'art. 10 della legge.
Art. 5
Reiezione delle istanze di concessione
1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento
motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno
dall'emanazione del provvedimento stesso.
Art. 6
Riconoscimento della sentenza straniera di condanna
1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della
legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna
si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero
dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura
necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
Art. 7
Notifica e giuramento
1.
La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere
effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge entro
novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei
mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9
della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi
all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per la localita'
straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di
giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione
all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente secondo
le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato prestato il
giuramento, o al quale e' stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3,
provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato
civile e ne da' immediata notizia al ministero dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non
e' ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi
documenti al ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai
quali gli fu accordata la cittadinanza. 6. Il giuramento deve essere preceduto
dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo
assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8
Rinuncia alla cittadinanza
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi
dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo
dove il rinunziante risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne
rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune competente,
secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e
l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione: a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto
atto risulta iscritto o trascritto; b. certificato di cittadinanza italiana; c.
documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera; d.
documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art. 9
Decreto di intimazione
1.
L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del
ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione
all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto
di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o
la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art. 10
Riacquisto della cittadinanza
1.
Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono
essere corredate della seguente documentazione: a. atto di nascita rilasciato
dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b.
documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza
italiana; c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera,
ovvero allo status di apolidia; d. certificato di situazione di famiglia o
documentazione equipollente.
Art. 11
Inibizione al riacquisto
1.
Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver
abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico
estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato
estero deve essere data al ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della
cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1,
lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente
ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine
dell'atto di nascita.
3. ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e'
tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e'
compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti
nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro
iscrizione.
Art. 12
Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della
cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza
italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui
quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata
con idonea documentazione.
Art. 13
Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1.
In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della
cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1,
lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del
congedamento.
Art. 14
Dichiarazioni di cittadinanza
1.
Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla
cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione
rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri
documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni
previste dalla legge.
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della
documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre
detta documentazione.
3. la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma
1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la
cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4. ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le
dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art.
10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato
civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza,
ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.
Art. 15
Sanzioni amministrative
1.
L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art.
24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il
cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui
territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai
sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal
medesimo art. 24 della legge.
Art. 16
Adempimenti relativi allo stato civile
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato
riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e
della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la
sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli
effetti anzidetti.
2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in
cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli
2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma
1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata
ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle
ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle
condizioni stabilite dalla legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure
sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e'
il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o
l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione
ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente
all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai
sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito
dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento.analogamente
provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato
civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti
dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato
civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione
dell'interessato.
6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della
dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui
resa. provvede altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della
comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione
nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o
trascritta e della comunicazione anzidetta.
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente
articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la
sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita,
il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto
dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in
cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base
delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione
dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone
residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini
della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di
nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza
degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare
competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o
documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti
previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita'
competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto
si sia prodotto
Art. 17
Certificazione della condizione d'apolidia
1.
Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su
istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a. atto di
nascita; b. documentazione relativa alla residenza in Italia; c. ogni documento
idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi,
altri documenti.
Art. 18
Regime transitorio delle rinunce al riacquisto
1.
Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da
coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le
disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13
giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il
periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art. 19
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il regio decreto 2
agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Decreto del Presidente
della Repubblica 18.4.1994, n. 362
Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana
Articolo 1
Presentazione della domanda
1.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui
all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita'
consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della
cittadinanza;
d) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti; e)
certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
Articolo
2
Istruttoria
1.
L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in
ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta
giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al
ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa
documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad
integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del
procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita'
procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti
insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare,
l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato,
dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.
Articolo
3
Definizione del procedimento
1.
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e'
di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Articolo
4
Comunicazioni e notificazioni
1.
Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del
presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e'
immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. quest'ultima
ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.
Articolo
5
Disposizioni sul termine
1.
Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2
febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.
2. resta salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
Articolo
6
Verifiche periodiche
1.
Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la
trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente
regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento
della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto
1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse
sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo
di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della
funzione pubblica.
Articolo
7
Disposizioni transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti
gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso,
purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle
norme previgenti.
Articolo
8
Norme abrogate
1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le
seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della
repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo
9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale
della repubblica.