(Testo come
modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362)
Art. 1.
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre
cittadini;
b) chi è nato nel territorio
della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi. ovvero se il
figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al
quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per
nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non
venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della
filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza
secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o
dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può
dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale,
ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza
determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non
può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro
diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato
da cittadino italiano acquista
la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1
si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia
revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre
che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca
l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca
intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di
altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla
cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del
quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio
militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego
alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della
maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la
cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia,
che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento
della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o
apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede
legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre
anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della
cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei
delitti previsti nel libro secondo, titolo 1, capi I, II e III, del codice
penale;
b) la condanna per un delitto
non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel
massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico
ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria
straniera quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso
specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della
sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha
sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio,
anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare
gli effetti preclusivi della condanna.
4. L’acquisto della cittadinanza
è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa
azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b),
primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera
b), secondo periodo.
Art. 7.
1. L'istanza per l'acquisto o la
concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo
9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne
ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
2. Nell'istanza devono essere
indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo
all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere
corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
a) estratto dell'atto di
nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla
cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di
elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato
estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti
penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale
dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio
o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi
di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di
cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno
è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti
l'allegazione di ulteriori documenti.
2. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991 n. 13.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il
Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano
le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti
alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del
Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni
dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di
rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza
stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di
due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può
essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il
padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono
stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in
entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne
adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha
prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze
dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato
membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel
territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede
legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede
legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo
straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando
ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione
della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta,
entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele
alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11
1. Il cittadino che possiede,
acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana ma
può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12.
1. Il cittadino italiano perde
la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica
da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non
partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero,
non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può
rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che,
durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia
abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato
servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia
acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al
momento della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la
cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio
militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo
assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero,
dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla
riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione,
la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in
cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa
rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non
aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati
da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il
servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,
sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio
militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12,
comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto
della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione
dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1,
lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene
inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e
su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire
entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14.
1. I figli minori di chi
acquista o riacquista la cittadinanza italiana. se convivono con esso
acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono
rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15.
1. L'acquisto o il riacquisto
della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma
3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le
formalità richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per
quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del
servizio militare.
2. Lo straniero rifugiato dallo
Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della
presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la
cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21
aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975. n. 151.
Art. 18.
1. Le persone già residenti nei
territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate
all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono
equiparate, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a),
agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni
della legge 9 gennaio 1956 n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato
civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza
italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le
potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente
previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge
non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore
della stessa..
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di
cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero
che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in
vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza
italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 cessa ogni
obbligo militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per
l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e
la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese
all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o
intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero,
davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza,
2. Le dichiarazioni di cui al
comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla
conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti
nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine
dell'atto di nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in
caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa,
deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal
raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante
dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero,
se residente all'estero, all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al
comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui
all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli
obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione
della sanzione amministrativa è il prefetto.
Art 25.
1. Le disposizioni necessarie
per l'esecuzione della presente legge sono emanate entro un anno dalla sua
entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere
del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13
giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto - legge
1° dicembre 1934, n. 1997 convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517,
l'articolo 143 -ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123,
l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n.. 184, la legge 15 maggio 1986, n.
180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l'obbligo
dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983,
n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse
disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in
vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato n. 1: Testo
originale
Art. 1.
1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre
cittadini;
b) chi è nato nel territorio
della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi. ovvero se il
figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al
quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per
nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non
venga provato il possesso di altra cittadinanza.
Art. 2.
1. Il riconoscimento o la
dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne
determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o
dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può
dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale,
ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di
eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non
può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro
diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art. 3.
1. Il minore straniero adottato
da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1
si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia
revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre
che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca
l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca
intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di
altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla
cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Art. 4.
1. Lo straniero o l'apolide, del
quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio
militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare
la cittadinanza italiana;
b) se assume pubblico impiego
alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare
la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della
maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la
cittadinanza italiana.
2. Lo straniero nato in Italia,
che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento
della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Art. 5.
1. Il coniuge, straniero o
apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede
legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre
anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Art. 6.
1. Precludono l'acquisto della
cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a) la condanna per uno dei
delitti previsti nel libro secondo, titolo 1, capi I, II e III, del codice
penale;
b) la condanna per un delitto
non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel
massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico
ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria
straniera quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso
specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della
sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha
sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio,
anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare
gli effetti preclusivi della condanna.
4. L’acquisto della cittadinanza
è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa
azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b),
primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di
riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera
b), secondo periodo.
Art. 7.
I. Ai sensi dell'articolo 5, la
cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza
dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente
autorità consolare.
2. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991 n. 13.
Art. 8.
1. Con decreto motivato, il
Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano
le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti
alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del
Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni
dall'emanazione del provvedimento.
2. L'emanazione del decreto di
rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza
stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di
due anni.
Art. 9.
1. La cittadinanza italiana può
essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il
padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono
stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in
entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne
adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha
prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze
dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato
membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel
territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede
legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede
legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo
straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando
ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Art. 10.
1. Il decreto di concessione
della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta,
entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele
alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Art. 11
1. Il cittadino che possiede,
acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana ma
può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Art. 12.
1.Il cittadino italiano perde la
cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da
uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi
l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non
ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può
rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che,
durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia
abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato
servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento
della cessazione dello stato di guerra.
Art. 13.
1. Chi ha perduto la
cittadinanza la riacquista:
a) se presta effettivo servizio
militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
b) se, assumendo o avendo
assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero,
dichiara di volerla riacquistare;
c) se dichiara di volerla
riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione,
la residenza nel territorio della Repubblica;
d) dopo un anno dalla data in
cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa
rinuncia entro lo stesso termine;
e) se, avendola perduta per non
aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati
da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il
servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare,
sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della
Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio
militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12,
comma 1.
2. Non è ammesso il riacquisto
della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione
dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
3. Nei casi indicati al comma 1,
lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene
inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e
su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire
entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art. 14.
1. 1 figli minori di chi
acquista o riacquista la cittadinanza italiana. se convivono con esso
acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono
rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art. 15.
1. L'acquisto o il riacquisto
della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma
3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le
formalità richieste.
Art. 16.
1. L'apolide che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per
quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del
servizio militare.
2. Lo straniero rifugiato dallo
Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della
presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art. 17.
1. Chi ha perduto la
cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21
aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975. n. 151.
Art. 18.
1. Le persone già residenti nei
territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate
all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono
equiparate, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a),
agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.
Art. 19.
1. Restano salve le disposizioni
della legge 9 gennaio 1956 n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato
civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza
italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le
potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art. 20.
1. Salvo che sia espressamente
previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge
non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore
della stessa..
Art. 21.
1. Ai sensi e con le modalità di
cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero
che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in
vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
Art. 22.
1. Per coloro i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza
italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 cessa ogni
obbligo militare.
Art. 23.
1. Le dichiarazioni per
l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e
la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese
all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o
intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all'estero,
davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza,
2. Le dichiarazioni di cui al
comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla
conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei
registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine
dell'atto di nascita.
Art. 24.
1. Il cittadino italiano, in
caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa,
deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal
raggiungimento della maggiore età, se successivo, comunicazione mediante
dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero,
se residente all'estero, all'autorità consolare competente.
2. Le dichiarazioni di cui al
comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui
all'articolo 23.
3. Chiunque non adempia agli
obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. Competente all'applicazione
della sanzione amministrativa è il prefetto.
Art 25.
1. Le disposizioni necessarie
per l'esecuzione della presente legge sono emanate entro un anno dalla sua
entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere
del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia.
Art. 26.
1. Sono abrogati la legge 13
giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto - legge
1° dicembre 1934, n. 1997 convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517,
l'articolo 143 -ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123,
l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n.. 184, la legge 15 maggio 1986, n.
180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. È soppresso l'obbligo
dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983,
n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse
disposizioni previste da accordi internazionali.
Art. 27.
1. La presente legge entra in
vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.