LEGGE 22
dicembre 1994 n 736 MODIFICA Articolo 17 legge 5
02 1992 N 91 CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE PER IL RIACQUISTO DELLA
CITTADINANZA ITALIANA
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 1995 n. 3)
.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine di due anni previsto
dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della
cittadinanza italiana è prorogato fino al 15 agosto 1995.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1
- La legge n. 91/1992 reca nuove
norme sulla cittadinanza.
Si trascrive il testo del relativo
art. 17:
"Art. 17. - 1. Chi ha perduto la
cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'art. 5 della legge 21
aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Resta fermo quanto disposto
dall'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151".
Il testo dei citati articoli 8 e 12
della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana), abrogata dall'art. 26
della legge n. 91/1992, era il seguente:
"Art. 8. - Perde la
cittadinanza:
1) chi spontaneamente acquista una
cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria
residenza;
2) chi, avendo acquistata senza
concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare
alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la
propria residenza.
Può il Governo nei casi indicati ai
numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza
all'estero;
3) chi, avendo accettato impiego da
un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi
persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un
termine fissato l'impiego o il servizio.
La perdita della cittadinanza nei
casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio
militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*)".
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(*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1988, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonchè
dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui non prevedono che siano esentati
dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza
italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano
già prestato servizio militare.
"Art. 12. - I figli minori non
emancipati da chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini salvo
che risiedono all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui
appartengono, la cittadinanza straniera.
Il figlio però dello straniero per
nascita, divenuto cittadino, può entro l'anno dal raggiungimento della maggiore
età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di
origine.
I figli minori non emancipati di chi
perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza
col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la
cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le
disposizioni degli articoli 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la
tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre
premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria
potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo
allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto".
Il testo del citato art. 5 della
legge n. 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall'art.
26 della legge n. 91/1992, era il seguente:
"Art. 5. - E' cittadino italiano
il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.
Nel caso di doppia cittadinanza, il
figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della
maggiore età".
Il testo dell'art. 219 della legge n.
151/1975 (Riforma del diritto di famiglia), richiamato anch'esso dall'art. 17
della legge n. 91/1992 di cui sopra, è il seguente:
"Art. 219. - La donna che, per
effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da pare del
marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della
presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a
norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
E' abrogata ogni norma della legge 13
giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente
legge".