Legge 31
dicembre 1996 n 675
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento
Ordinario n. 3
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Artt. 1 - 29 |
Artt. 30 - 45 |
Testo
della legge
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalita' e definizioni).
1. La presente legge garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge
si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali,
ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato
secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante 1a loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica
al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali).
1. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non
e' soggetto all'applicazione della presente legge, sempreche' i dati non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si
applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu'
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale
o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15,
17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti
di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e
34.
Art. 5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati
e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio
dello Stato di dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni
della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al
comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione e'
effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata
ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal
numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e
puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova
notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati nel
comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione e' sottoscritta
dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di
interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di
dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione si considera
responsabile il notificante;
i) la qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonche' coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria;
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art. 8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed
affidabilita', forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso
attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione
I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente
informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma
1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati
o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero
nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresi', quando i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita'
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art. 11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo con
il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare
l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente
prestato solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e' richiesto
quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque;
d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e
si tratta di dati anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare
il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita'
di intendere o di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al trattamento
di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su
cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui
al comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro
i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1
riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di
cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei
trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalita' inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la tutela della loro
stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui
all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed
integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione
III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza
da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui
al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento dei dati).
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purche' destinati ad un trattamento per finalita'
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e' nulla ed
e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o procedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad
ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d)
salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento
ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione
IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare
o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'.
Art. 20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici
sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi e
i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti al diritto di cronaca posti
a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita'
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo'
prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di
agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate
sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la comunicazione
e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle indicate
nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di
statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati sensibili).
1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento
di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,
il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo o la
collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo'
avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per
il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al
comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione dei dati ottenuti
oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria
per finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura
penale).
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1,
lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista).
1. Salvo che per i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato
non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 e'
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto di cronaca, ed
in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto
per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il
trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3 puo' essere
effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia
relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure
ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati.
Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il
Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla
proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato
adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e' adottato
in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2
e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni concernenti i dati personali diversi
da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art. 26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o
associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto al
comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati
trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento,
o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei
modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti
pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della
presente legge.
Art. 28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento puo'
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine e' di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato
qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non
assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e
dei trattamenti previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure
di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque
consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare
il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al
comma 3 del presente articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalita'.
7. La notificazione di cui al
comma 1 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed e'
annotata in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1,
lettera a). La notificazione puo' essere effettuata con un unico atto
unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29.
(Tutela).
1. I diritti di cui all'articolo
13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o
con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora,
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita'
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di
presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
e' comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso
lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o
in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu'
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se,
entro i successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4
ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento
o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche
in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi
comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge,
sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e'
risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1.
E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
2.
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3.
Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi
eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'.
I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano
esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4.
Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive.
5.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6.
Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri
compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennita' di funzione sono
determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale
da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1.
Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di
legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita'
del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.
2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3.
Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' tenuto nei
modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data
della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
4.
Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, puo'
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5.
Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano
tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il
presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione
di personale specializzato addetto all'altro organo.
6.
Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le
autorita' di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attivita'
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1.
Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2.
Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo del rispetto
delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, puo' disporre
accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili
al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3.
Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalita' di svolgimento sono individuate con
il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4.
I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6.
Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo
esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7.
Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificita' della verifica, il membro designato
puo' farsi assistere da personale specializzato che e' tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo
svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante .
Art. 33.
(Ufficio del Garante).
1.
Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio
e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente e' determinato in
misura non superiore a quarantacinque unita', su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data
di elezione del Garante.
2.
Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
3.
Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del
Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e
giustizia e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono altresi' previste le norme concernenti il procedimento dinanzi
al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da
assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonche' le norme volte a precisare le
modalita' per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonche' della
notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento puo' comunque essere emanato.
4.
Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano,
il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in
base alle vigenti tariffe professionali.
5.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo' avvalersi di
sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione o,
in caso di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
6.
Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO
VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al
vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne
la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della
reclusione sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne
per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
11, 20 e 27, e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due
anni.
2.
Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per
se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde
dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24,
ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
3.
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione e' da uno a
tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire
la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione
sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione da
due mesi a due anni.
2.
Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la reclusione
fino ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni.
2.
La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
3.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al
presente articolo e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al Garante).
1.
Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in relazione a quanto
previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41.
(Disposizioni transitorie).
1.
Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato
prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2.
Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in
vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro
il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui
all'articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
entro il 31 gennaio 1998.
3.
Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di
cui all'articolo 15, comma 1.
4.
Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi
previsti.
5.
Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono
essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate,
previa comunicazione al Garante.
6.
In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del
Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal
presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7.
Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del
Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere
dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1.
L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e'
esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui
alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge
o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo'
omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari
e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2.
Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e'
sostituito dal seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto;
tale Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione".
3.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e'
sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento
giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che
dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998".
4.
Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n.
388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1.
Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la
presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto
comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente
legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il
materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8
della legge n. 121 del 1981.
2.
Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5
giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3.
Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge,
resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997,
quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a
lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45.
(Entrata in vigore).
1.
La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma
2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.