Legge n. 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale)
Ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1975, n. 337, S.O. Della presente convenzione si
riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,
aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
2.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art.19
della convenzione stessa.
3.
3.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini
dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
a)
con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate
sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
b)
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;
3.2
(1).
3.
3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra
i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è
punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con
la reclusione da uno a sei anni (1) (2).
(1)Il
presente art.3 è stato così sostituito dall'art.1, D.L. 26 aprile 1993, n. 122,
riportato al n. A/XV, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione
25 giugno 1993, n. 205, che ha - tra l'altro - soppresso il secondo capoverso.
(2) Vedi, anche, l'art.2, L. 8 marzo 1989, n. 101. 4. All'onere annuo,
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.050.000, si
provvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione,
rispettivamente, degli stanziamenti del fondo speciale di cui ai capitoli 3523
e 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli
anni medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TRADUZIONE
NON UFFICIALE N.B.
-
I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
Convenzione
internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
Gli
Stati Parti della presente Convenzione,
Considerando
che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità e
dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si
sono impegnati ad agire, sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione
con l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle
Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto
universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per
tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Considerando
che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclama che tutti gli
esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno può
valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza
alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,
Considerando
che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una
uguale protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla
discriminazione,
Considerando
che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche
segregazionistiche e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma
e in qualunque luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione
dell'indipendenza ai paesi ed ai popoli coloniali, del 14 dicembre 1960
(Risoluzione numero 1514 [XV] dell'Assemblea generale) ha asserito e proclamato
solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,
Considerando
che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII]
dell'Assemblea generale asserisce solennemente la necessità di eliminare
rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione
razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione ed il
rispetto della dignità umana.
Convinti
che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è
falsa scientificamente, condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa
socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né
in teoria né in pratica, Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri
umani per motivi fondati sulla razza, il colore o l'origine etnica costituisce
un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è
suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la
coesistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di uno stesso
Stato,
Convinti
che l'esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni
società umana,
Allarmati
dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in
certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità
o sull'odio razziale, quali le politiche di "apartheid", di
segregazione o di separazione,
Risoluti
ad adottare tutte le misure necessarie alla rapida eliminazione di ogni forma e
di ogni manifestazione di discriminazione razziale nonché a prevenire ed a
combattere le dottrine e le pratiche razziali allo scopo di favorire il buon
accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale libera da ogni
forma di segregazione e di discriminazione razziale,
Ricordando
la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione
adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro nel 1958 e la
Convenzione sulla lotta contro la discriminazione in materia di insegnamento
adottata nel 1960 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la
scienza e la cultura,
Desiderosi
di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni
Unite e relativi all'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
nonché di assicurare il più rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche
a tale scopo, Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
ARTICOLO
1.
1.Nella
presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razziale" sta ad
indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo
scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il
godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in
ogni altro settore della vita pubblica.
2.
La presente Convenzione non si applica alle distinzioni, esclusioni,
restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno Stato parte della
Convenzione a seconda che si tratti dei propri cittadini o dei non-cittadini.
3.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come
contrastante con le disposizioni legislative degli Stati parti della
Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, alla cittadinanza o alla
naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie
nei confronti di una particolare nazionalità.
4.
Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il
progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la
protezione necessaria per permettere loro il godimento e l'esercizio dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza non
sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che
tali misure non abbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per
speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che siano
raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.
ARTICOLO
2.
1.
Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a
continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente
ad eliminare ogni forma di discriminazione razziale ed a favorire l'intesa tra
tutte le razze, e, a tale scopo: a) Ogni Stato contraente si impegna a non
porre in opera atti o pratiche di discriminazione razziale verso individui,
gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le pubbliche
attività e le pubbliche istituzioni, nazionali e locali, si uniformino a tale
obbligo; b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed
appoggiare la discriminazione razziale praticata da qualsiasi individuo od
organizzazione; c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure
per rivedere le politiche governative nazionali e locali e per modificare,
abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione regolamentare che abbia il
risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista; d) Ogni Stato
contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e por fine con tutti
i mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione
razziale praticata da singoli individui, gruppi od organizzazioni; e) Ogni
Stato contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed i
movimenti integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi ad eliminare le
barriere che esistono tra le razze, nonché a scoraggiare quanto tende a
rafforzare la separazione razziale.
2.
Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno adotteranno delle
speciali e concrete misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo
scopo di assicurare nel modo dovuto, lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi
razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire loro, in
condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di
mantenere i diritti disuguali o distinti per speciali gruppi razziali, una
volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi.
ARTICOLO
3. Gli Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione razziale
e l'"apartheid" e si impegnano a prevenire, vietare ed eliminare sui
territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le pratiche di tale natura.
ARTICOLO
4.
Gli
Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri
a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di
individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di
giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione
razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare
ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio,
tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati
nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) A dichiarare
crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità
o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché
ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o
gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni
aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento; b) A
dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda
organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla
discriminazione razziale e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato
punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali
attività; c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche
istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla
discriminazione razziale.
ARTICOLO
5.
In
base agli obblighi fondamentali di cui all'articolo 2 della presente
Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la
discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il
diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore
od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti: a)
Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che
amministri la giustizia; b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione
dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari
governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione; c) Diritti politici,
ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di
presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per
tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari
pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di
parità, alle cariche pubbliche; d) Altri diritti civili quali: I) Il diritto di
circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello
Stato; II) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di
tornate nel proprio paese; III) Il diritto alla nazionalità; IV) Il diritto a
contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge; V) Il diritto alla
proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con
altri; VI) Il diritto all'eredità; VII) Il diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; VIII) Il diritto alla libertà di opinione e di
espressione; IX) Il diritto alla libertà di riunione e di pacifica
associazione; e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
I) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di
lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un
salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e
soddisfacente; II) Il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a
sindacati; III) Il diritto all'alloggio; IV) Il diritto alla sanità, alle cure
mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali; V) Il diritto
all'educazione ed alla formazione professionale; VI) Il diritto di partecipare
in condizioni di parità alle attività culturali; f) Il diritto di accesso a
tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto,
gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.
ARTICOLO
6.
Gli
Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla propria
giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi davanti ai
tribunali nazionali ed agli altri organismi dello Stato competenti, per tutti
gli atti di discriminazione razziale che, contrariamente alla presente
Convenzione, ne violerebbero i diritti individuali e le libertà fondamentali
nonché il diritto di chiedere a tali tribunali soddisfazione o una giusta ed
adeguata riparazione per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a
seguito di una tale discriminazione.
ARTICOLO
7.
Gli
Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in
particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e
dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla
discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e
l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere
gli scopi ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione delle Nazioni Unite
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e della presente
Convenzione.
SECONDA PARTE
ARTICOLO
8.
1.
Viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale
(qui appresso indicato "il Comitato") composto di diciotto esperti
noti per il loro alto senso morale e la loro imparzialità, che vengono eletti
dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo
personale, tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della
rappresentanza delle varie forme di civiltà nonché dei più importanti sistemi
giuridici.
2.
I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto dalla lista di candidati
designati dagli Stati contraenti. Ogni Stato contraente può designare un
candidato scelto tra i propri cittadini.
3.
La prima elezione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della
presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni elezione, il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia agli Stati
contraenti una lettera per invitarli a presentare le proprie candidature entro
un termine di due mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine
alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati
contraenti che li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.
4.
I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati
contraenti, indetta dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è formato dai due terzi
degli Stati contraenti, vengono eletti membri del Comitato i candidati che
ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei
rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.
5.
a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato
di nove tra i membri eletti nel corso della prima elezione avrà termine dopo
due anni; subito dopo la prima elezione, il nome di questi nove membri sarà
sorteggiato dal Presidente del Comitato. b) Per colmare le casuali vacanze, lo
Stato contraente il cui esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni
di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri concittadini, con
riserva dell'approvazione del Comitato.
6.
Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono le loro
funzioni in seno al Comitato, sono a carico degli Stati contraenti.
ARTICOLO
9.
1.
Gli Stati contraenti s'impegnano a presentare al Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato,
un rapporto sulle misure di carattere legislativo, giudiziario, amministrativo
o di altro genere che sono state prese per dare esecuzione alle disposizioni
della presente Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire
dall'entrata in vigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò
che lo riguarda e b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il
Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Stati contraenti
delle informazioni supplementari.
2.
Il Comitato sottopone ogni anno all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, per il tramite del Segretario generale, un rapporto sulle
proprie attività e può dare suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere
generale, in base ai rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati
contraenti. Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale
unitamente, ove occorra, alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono
portate a conoscenza dell'Assemblea generale.
ARTICOLO
10.
1.
Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2.
Il Comitato nomina il proprio ufficio per un periodo di due anni.
3.
Il servizio di segreteria del Comitato è fornito dal segretario generale delle
Nazioni Unite.
4.
Il Comitato tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
ARTICOLO
11.
1.
Qualora uno Stato contraente ritenga che un altro Stato contraente non applichi
le disposizioni della presente Convenzione, può richiamare l'attenzione del
Comitato sulla questione. Il Comitato trasmette allora la comunicazione allo
Stato contraente interessato. Entro un termine di tre mesi, lo Stato che ha
ricevuto la comunicazione manda al Comitato le giustificazioni o delle
dichiarazioni scritte che chiariscano il problema ed indichino, ove occorra, le
eventuali misure adottate da detto Stato per porre rimedio alla situazione.
2.
Ove, entro un termine di sei mesi a partire dalla data del ricevimento della
comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, il problema non sia
stato risolto con soddisfazione di entrambi gli Stati, sia mediante negoziati
bilaterali che mediante qualsiasi altra procedura di cui potranno disporre, sia
l'uno che l'altro avranno il diritto di sottoporre nuovamente il problema al
Comitato inviandone notifica al Comitato stesso nonché all'altro Stato
interessato.
3.
Il Comitato non può occuparsi di una questione che gli è sottoposta in
conformità del paragrafo 2 del presente articolo che dopo essersi accertato che
tutti i ricorsi interni a disposizione sono stati utilizzati o esperiti
conformemente ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale.
Tale regola non viene applicata quando le procedure di ricorso superano dei
termini ragionevoli.
4.
Il Comitato può rivolgersi direttamente agli Stati contraenti per chiedere loro
tutte le informazioni supplementari relative alla questione che gli viene
sottoposta.
5.
Allorché, in applicazione del presente articolo, il Comitato esamina una
questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto di nominare un
rappresentante che parteciperà, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato
per tutta la durata delle discussioni.
ARTICOLO
12.
1.
a) Dopo che il Comitato ha ricevuto e vagliato tutte le informazioni che sono
ritenute necessarie, il Presidente nomina una Commissione conciliativa ad hoc
(qui appresso indicata "la Commissione") composta di cinque persone
che possono essere o meno membri del Comitato. I membri sono nominati con il
pieno ed unanime consenso delle Parti in controversia e la Commissione pone i
propri buoni uffici a disposizione degli Stati interessati, allo scopo di
giungere ad una amichevole soluzione del problema, basata sul rispetto della
presente Convenzione. b) Se gli Stati parti nella controversia non giungono ad
un'intesa sulla totale o parziale composizione della Commissione entro un
termine di tre mesi, i membri della Commissione che non hanno ottenuto il
consenso degli Stati parti nella controversia vengono scelti a scrutinio
segreto tra i membri del Comitato ed eletti a maggioranza di due terzi dei
membri del Comitato stesso.
2.
I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi non devono
essere cittadini di uno degli Stati parti nella controversia, né cittadini di
uno Stato che non sia parte della presente Convenzione.
3.
La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio regolamento
interno.
4.
La Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in ogni altro luogo conveniente che
verrà stabilito dalla Commissione stessa.
5.
Il Segretario di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione
pone egualmente i propri servigi a disposizione della Commissione ogni volta
che una controversia tra gli Stati parti comporti la costituzione della
Commissione stessa.
6.
Tutte le spese sostenute dai membri della Commissione vengono ripartite in
ugual misura tra gli Stati parti nella controversia, sulla base di valutazioni
eseguite dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
7.
Il Segretario generale sarà autorizzato, ove occorra, a rimborsare ai Membri
della Commissione le spese sostenute, prima ancora che il rimborso sia stato
effettuato dagli Stati parti nella controversia in conformità del paragrafo 6
del presente articolo.
8.
Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a disposizione
della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati interessati di
fornire ogni informazione supplementare al riguardo.
ARTICOLO
13.
1.
Dopo aver studiato il problema in tutti i suoi aspetti, la Commissione prepara
e sottopone al Presidente del Comitato un rapporto con le sue conclusioni su
tutte le questioni di fatto relative alla vertenza tra le parti e con le
raccomandazioni che ritiene più opportune per giungere ad una amichevole risoluzione
della controversia.
2.
Il Presidente del Comitato trasmette il rapporto della Commissione a ciascuno
degli Stati parti nella controversia. I detti Stati sanno conoscere al
Presidente del Comitato, entro il termine di tre mesi, se accettano o meno le raccomandazioni
contenute nel rapporto della Commissione.
3.
Allo spirare del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il
Presidente del Comitato comunica il rapporto della Commissione nonché le
dichiarazioni degli Stati parti interessati agli altri Stati parti della
Convenzione.
ARTICOLO
14.
1.
Ogni Stato contraente può dichiarare in ogni momento di riconoscere al Comitato
la competenza di ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da persone o
da gruppi di persone sotto la propria giurisdizione che si lamentino di essere
vittime di una violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno
qualunque dei diritti sanciti dalla presente Convenzione. Il Comitato non può
ricevere le comunicazioni relative ad uno Stato contraente che non abbia tatto
una tale dichiarazione.
2.
Ogni Stato contraente che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del
presente articolo può istituire o designare, nel quadro del proprio ordinamento
giuridico nazionale, un organismo che avrà la competenza di esaminare le
petizioni provenienti da individui o da gruppi di individui sotto la
giurisdizione di detto Stato che si lamentino di essere vittime di una
violazione di uno qualunque dei diritti enunciati nella presente Convenzione
che abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.
3.
La dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo,
nonché il nome di ogni organismo istituito o designato ai sensi del paragrafo 2
del presente articolo sono depositati dallo Stato contraente interessato presso
il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia
copia agli altri Stati contraenti. La dichiarazione può essere ritirata in
qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale, ma tale
ritiro non influisce in alcun modo sulle comunicazioni delle quali il Comitato
è già investito.
4.
L'Organismo istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente
articolo dovrà tenere un registro delle petizioni e copie del registro
certificate conformi saranno depositate ogni anno presso il Segretario generale
per il tramite dei competenti canali, restando inteso che il contenuto delle
dette copie non verrà reso pubblico.
5.
Chi abbia rivolto una petizione e non riesca ad avere soddisfazione dall'Organismo
istituito o designato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ha il
diritto di inviare in merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
6.
a) Il Comitato, sottopone a titolo confidenziale qualsiasi comunicazione che
gli venga inviata all'attenzione dello Stato contraente che si suppone abbia
violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione, ma l'identità
dell'individuo o dei gruppi di individui interessati non dovrà essere rivelata
senza il consenso esplicito di detto individuo o del detto gruppo di individui.
Il Comitato non riceve comunicazioni anonime. b) Entro i tre mesi seguenti lo
Stato in questione comunica per iscritto al Comitato le proprie giustificazioni
o dichiarazioni a chiarimento del problema con indicate, ove occorra, le misure
eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
7.
a) Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte le informazioni
che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e dall'autore della
petizione. Il Comitato esaminerà le comunicazioni provenienti dall'autore di
una petizione soltanto dopo essersi accertato che quest'ultimo ha già esaurito
tutti i ricorsi interni disponibili tuttavia, tale norma non viene applicata
allorquando le procedure di ricorso superano un termine ragionevole. b) Il
Comitato invia i propri suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato
contraente interessato e dall'autore della petizione.
8.
Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di tali comunicazioni
e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni e delle dichiarazioni degli
Stati contraenti interessati unitamente ai propri suggerimenti ed alle proprie
raccomandazioni.
9.
Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al presente
articolo soltanto se almeno dieci Stati parti della Convenzione sono legati da
dichiarazioni fatte in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
ARTICOLO
15.
1.
In attesa che vengano realizzati gli obiettivi della Dichiarazione sulla
concessione dell'indipendenza ai Paesi ed ai popoli coloniali, contenuta nella
Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, in data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non
limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da altri
strumenti internazionali o dall'Organizzazione delle Nazioni unite o dalle sue
istituzioni specializzate.
2.
a) Il Comitato istituito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 8 della
presente Convenzione riceve copia delle petizioni provenienti dagli organi
dell'Organizzazione delle Nazioni unite che si occupano di questioni che
abbiano rapporto diretto con i principi e gli obiettivi della presente
Convenzione, ed esprime il proprio parere e fa le proprie raccomandazioni circa
le petizioni ricevute al momento dell'esame delle petizioni provenienti dagli
abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi e di ogni
altro territorio al quale si applichi la Risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale,
e che riguardino questioni previste dalla presente Convenzione, delle quali i
summenzionati organi sono investiti. b) Il Comitato riceve dagli organi
competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, copie dei rapporti
concernenti le misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o
altro riguardanti direttamente i principi e gli obiettivi della presente
Convenzione che le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati
al comma a) del presente paragrafo ed esprime dei pareri e fa delle
raccomandazioni a tali organi.
3.
Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un riassunto delle
petizioni e dei rapporti ricevuti dagli organi dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, nonché i pareri e le raccomandazioni che gli sono stati
richiesti dai summenzionati rapporti e petizioni.
4.
Il Comitato prega il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite di tornirgli tutte le informazioni riguardanti gli obiettivi della
presente Convenzione, di cui esso disponga e relative ai territori citati al
comma a) del paragrafo 2 del presente articolo.
ARTICOLO
16.
Le
disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da adottare per
definire una controversia o per tacitare una lagnanza vengono applicate indipendentemente
dalle altre procedure di definizione di vertenze o tacitazioni di lagnanze in
materia di discriminazioni previste dagli strumenti costitutivi
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate o
nelle Convenzioni adottate da tali organizzazioni, né vietano agli Stati
contraenti di ricorrere ad altre procedure per la definizione di una
controversia, in base agli accordi internazionali generali o particolari che li
legano.
PARTE TERZA
ARTICOLO
17.
1.
La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato membro
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di una qualsiasi delle sue
istituzioni specializzate, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte
internazionale di giustizia, nonché di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte della
presente Convenzione.
2.
La presente Convenzione è sottoposta a ratifica e gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
ARTICOLO
18.
1.
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di ogni Stato citato al
paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.
2.
L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
ARTICOLO
19.
1.
La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del
deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni
Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito
del ventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione
entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato
in questione, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
ARTICOLO
20.
1.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati che sono o possono divenire parti della presente
Convenzione, il testo delle riserve che saranno state formulate all'atto della
ratifica o dell'adesione. Ogni Stato che sollevi delle obiezioni contro la
riserva ne informerà il Segretario generale entro il termine di 90 giorni a
partire dalla data di tale comunicazione, che esso non accetta la riserva in
questione.
2.
Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con l'oggetto e lo
scopo della presente Convenzione, del pari di ogni altra riserva che abbia per
effetto la paralizzazione del funzionamento di uno qualsiasi degli organi
creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata come rientrante nella
categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla
Convenzione sollevino delle obiezioni.
3.
Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica
indirizzata al Segretario generale. La notifica avrà effetto alla data del suo
ricevimento.
ARTICOLO
21.
Ogni
Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica
inviata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La
denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne
avrà ricevuto notifica.
ARTICOLO
22.
Ogni
controversia tra due o più Stati contraenti in merito all'interpretazione o
all'applicazione della presente Convenzione, che non sia stata definita
mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla detta
Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi delle parti in
controversia, dinanzi alla Corte internazionale di giustizia perché essa decida
in merito, a meno che le parti in controversia non convengano di definire la
questione altrimenti.
ARTICOLO
23.
1.
Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione
della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2.
L'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite deciderà sulle
eventuali misure da adottare al riguardo di tale richiesta.
ARTICOLO
24.
Il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli
Stati citati al paragrafo 17 della presente Convenzione: a) delle firme apposte
alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesione
depositati conformemente agli articoli 17 e 18; b) della data alla quale la
presente Convenzione entrerà in vigore in base all'articolo 19; c) delle
comunicazioni e delle dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;
d) delle denuncie notificate in base all'articolo 21.
ARTICOLO
25.
1.
La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e
russo fanno egualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
2.
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite farà avere una
copia della presente Convenzione certificata conforme a tutti gli Stati
appartenenti ad una qualsiasi delle categorie citate al paragrafo 1 dell'art.17
della Convenzione.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti,
debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente
Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.