Legge 13 giugno
1912 n 555 sulla cittadinanza italiana
Art. 1. – E’ cittadino per nascita:
Il figlio di
ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel [Regno].
Art.2. – Il
riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore
età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le
norme della presente legge.
[E’ a tale
effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia
riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità] (3).
Se il figlio
riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato
di cittadinanza, ma può entro l’anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione
giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione.
Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità
consti in uno dei modi dell’articolo 279 del codice civile.
Art. 3 – Lo
straniero nato nel [Regno] o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci
anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:
Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la
madre o l’avo paterno siano stati cittadini per nascita.
Art.4. (5) – la
cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può
essere concessa con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato;
E’ in facoltà del
Governo di concedere in casi eccezionali e per speciali circostanze, la
cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni
previste nei numeri 1 e 4 del presente articolo.
Art. 5. – Il
decreto [ reale] di concessione non avrà effetto se la persona a cui la
cittadinanza è conceduta non presti giuramento di essere fedele al [Re e di
osservare lo Statuto] e le altre leggi dello Stato.
Art.6. – [La
cittadinanza può essere conceduta con legge speciale a chi abbia reso
all’Italia servigi di eccezionale importanza] (7).
Art. 7. – Salvo
speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino
italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio
cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto
maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi (8).
Art. 8. – Perde
la cittadinanza:
Può il Governo
nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento
dalla residenza all’estero;
La perdita della
cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del
servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.
Art. 9. – Chi ha
perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:
Tuttavia nei casi
indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il
Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Consiglio di Stato
entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei
detti nn.2 e 3 se l’ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed
altrimenti entro il termine di sei mesi.
E’ ammesso il
riacquisto della cittadinanza senza obbligo di stabilire la residenza nel
[Regno], in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza
nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non
assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva
permissione del riacquisto da parte del Governo.
Art. 10. (9) –
[La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del
marito, anche se esista separazione personale fra coniugi.
La donna
straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La
conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all’estero la sua
residenza, riacquisti la cittadinanza di origine].
[La donna
cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana,
sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a
lei si comunichi (10). In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina
se risiede nel [Regno] o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi di voler
riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della
residenza nel Regno protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non
vi siano figli nati dal matrimonio predetto].
Art. 11.- [Se il
marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la
residenza perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può recuperarla secondo le disposizioni dell’articolo precedente.
Se il marito
straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga
comunque con lui la residenza.
Se però i coniugi
siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a
termini dell’articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre,
può la maglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria].
Art. 12. (12) – I
figli minori no emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza,
divengono cittadini, salvo che risiedendo all’estero conservino, secondo la
legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però
dello straniero per nascita divenuto cittadino può entro l’anno dal
raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare
di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori
non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano
comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza
di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli
articoli 3 e 9.
Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la
patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da
quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre
esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a
nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di
primo letto.
Art. 13. –
l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente
espressi non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono
adempiute le condizioni e le formalità stabilite.
Le domande e
dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.
Art. 14.
Art. 15. – E’
equiparato al territori del [Regno], per gli effetti della presente legge, il
territorio delle colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali
che le riguardano.
Art. 16. – Le
dichiarazioni prevedute nella presente legge possono essere fatte all’ufficiale
di stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire
la propria residenza, ad un [regio] agente diplomatico o consolare all’estero.
La facoltà di
ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del [Re* ad altri
pubblici ufficiali.
Art. 17. – Con
l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 e 15 del
codice civile, l’articolo 36 della legge sull’emigrazione 31 gennaio 1901, n.23
la Legge 17 maggio 1906, n.217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente
legge.
Nulla però è
innovato alle leggi esistenti, riguardo alla concessione per decreto reale
della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli
italiani che non appartengono al [Regno].
Restano salve le
disposizioni delle convenzioni internazionali.
Art. 18. – Coloro
che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza
godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo
parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni
previste nell’articolo 4.
Art. 19. – Lo
stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si
modifica, se non pei fatti posteriori all’entrata in vigore di questa.
Ma coloro che al
momento dell’entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di
cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni
degli articoli precedenti, potranno entro l’anno dichiarare di eleggere la
qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le
disposizioni medesime.
Coloro a cui le
disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la
qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un
anno dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge, anche se i termini
siano scaduti, salvo che , potendo fare una dichiarazione analoga in forza
della legge anteriore, abbiano omesso di farla.
Art. 20. – Il
Governo stabilirà con decreto [reale], udito il parere del Consiglio di stato,
le norme per l’applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1°
luglio 1912.
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NOTE
La legge
n.55/1912 è qui riportata nel testo emendato, in vigore al momento della sua
abrogazione.
Il testo originario dell’articolo 4
era il seguente:
"La cittadinanza italiana,
comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto
Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:
1) allo straniero che abbia prestato
servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero;
2) allo straniero che risieda da
almeno cinque anni nel Regno;
3) allo straniero che risieda da tre
anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all’Italia od abbia contratto
matrimonio con una cittadina italiana;
4) dopo un anno di residenza a chi
avrebbe potuto diventare cittadino italiano per un beneficio di legge, se non
avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione."