AIRE - L'ANAGRAFE
DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
LEGGE SU ANAGRAFE E CENSIMENTO
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
Legge 27
ottobre 1988, n. 470
CAPO I
Anagrafi dei cittadini residenti all estero
Art. 1
1. Le anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il
Ministero dell'Interno.
2. Le anagrafi dei comuni sono
costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di
famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del
trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed
inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile
pervenuti dall'estero.
3. Gli ufficiali di stato
civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto
degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono
ai cittadini residenti all'estero.
4. L'anagrafe istituita presso
il Ministero dell'Interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle
dichiarazioni rese a norma dell'art.6.
5. La stessa anagrafe contiene
i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno
degli ascendenti e nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. Ai fini di cui al comma 5,
I'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero
dell'Interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative
annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.
7. Apposita annotazione indica,
per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso e
iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle
anagrafi di cui al presente art. 1 i cittadini che si recano all'estero per
cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. Non sono altresi iscritti
nelle stesse anagrafi:
a) i cittadini che si recano
all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
b) i dipendenti di ruolo dello
Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano
stati notificati alle autorita locali ai sensi delle convenzioni di Vienna
sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del
1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
10. Il supporto tecnico per la
tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 e costituito dal
centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.
11. Ad uno o piu funzionari del
Ministero dell'Interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima,
sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
12. Gli atti delle anagrafi di
cui al presente articolo sono atti pubblici.
Art. 2
1. L'iscrizione nelle anagrafi
degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della
residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del
regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive
modificazioni;
b) per trasferimento dall'AIRE
di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'art. 1, quando
l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti
nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune:
c) a seguito della
registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli artt. 51 e 52 del
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'art. 73, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;
d) per acquisizione della
cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino
all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe
annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato
dall'interessato o comunque accertato.
Art. 3
1. Nelle anagrafi degli
italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative
alle posizioni anagrafiche conseguenti:
a) alle dichiarazioni, rese
dagli interessati per se o per persone sulle quali esercitano la potesta' o
tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno
avuto luogo all'estero;
b) alle comunicazioni di stato
civile;
c) alle dichiarazioni rese dagli
interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del
titolo di studio.
Art. 4
1. La cancellazione dalle
anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per iscrizione nell'anagrafe
della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per immigrazione dall'estero
in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
c) per morte, compresa la morte
presunta giudizialmente dichiarata;
d) per irreperibilita'
presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due
successive rilevazioni;
e) per perdita della
cittadinanza;
f) per trasferimento nell' AIRE
di altro comune.
Art. 5
1. Gli ufficiali di anagrafe
che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli artt.
2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero
dell'Interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti
uffici consolari.
Art. 6
1. I cittadini italiani che
trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne
dichiarazione all'ufficio consolare della, circoscrizione di immigrazione entro
novanta giorni dalla immigrazione.
2. I cittadini italiani che
risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge
devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un
anno dalla predetta data.
3. I cittadini italiani
residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne
dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui
circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
4. Le dichiarazioni rese dagli
interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza
italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.
5. Le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni
opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di
cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art.
5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche
autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini
italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.
6. Le notizie recate dalle
dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari
istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad
iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano
presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano
conoscenza, in base ai dati in loro possesso.
7. Una copia autentica della
dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa
entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'Interno per
le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al
comune italiano competente.
8. Altra copia autentica della
dichiarazione e trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di
provenienza.
9. La richiesta agli uffici
consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti,
documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia state
rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali
dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo
contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.
Art. 7
1. Sulla base delle risultanze
dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza
delle disposizioni degli artt. da 29 a 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei
comuni ed a quelli di cui all'art. 1, comma 11, il rilascio dei seguenti
certificati:
a) certificato di stato di
famiglia;
b) certificato di residenza
attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei
residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione
dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero
dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di
trascrizione di atto di stato civile.
CAPO II
Rilevazione dei cittadini italiani all'estero
Art. 8
1. La rilevazione dei cittadini
italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini
residenti in Italia.
2. Il Ministero degli Affari
Esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e
avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'Interno, impartisce le
istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e
gli altri stampati occorrenti.
3. Il Ministero degli Affari
Esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i
provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento;
promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di
informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.
Art. 9
1. Oggetto della rilevazione
dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i
cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.
2. Sono residenti nella
circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione,
hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono
temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di
residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di
esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (8), sull'ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 gennaio 1958, n° 136 (9) e successive modificazioni.
3. Sono temporaneamente
presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano
per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la
residenza in Italia.
Art. 10
1. Per le singole persone
costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali
notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e
di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.
2. Per le persone
temporaneamente presenti nella circoscrizine la rilevazione concerne notizie di
stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea
presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.
3. La rilevazione ha inoltre
per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti
all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.
Art. 11
1. Tra il settantesimo ed il
sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio
consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.
2. L'Ufficio è composto da non
meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella
circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il
presidente.
3. I membri dell'ufficio sono
scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di
cittadini italiani doppio rispettoi a quello dei componenti l'ufficio,
predisposta, ove esista, dal comitato dell'emigrazione italiana della
circoscrizione.
4. Per ogni giorno di effettiva
partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornalieri da
determinarsi, con apposito decreto del Ministero deghli affari esteri,, di
concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente
alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel
Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto
regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.
Art. 12
1. Il capo dell'ufficio
consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione
nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli
Affari Esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.
Art. 13
1. Le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione
intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei
nominativi ee del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro
circoscrizione.
2. L'ufficio consolare, sulla
scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (10), e dei dati assunti ai
sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli
di rilevazione, da compilare in triplice copia.
3. L'ufficio stesso,
avvalendosi anche della collaborazione dei comitati dell'emigrazione italiana,
provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni
utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini
italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i
cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi
comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicate all'estero, i
cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i
moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.
Art. 14
1.I moduli sono consegnati o
spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 18.
2. L'ufficio circoscrizionale
di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.
3. Sulla base dei moduli di
rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui
all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200 (10) e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento
delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno - centro Elettronico
della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonché
per la memorizzazione dei dati così raccolti, secondo quanto disposto dal
regolamento di cui al successivo articolo 18.
4. Il Ministero degli Affari
Esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a
pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.
Art. 15
1.Il capo della rappresentanza
diplomatica nei Paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di
rilevazione deve darne notizia al Ministero Affari Esteri. Ove gli impedimenti
non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i Paesi di cui trattasi, sono
compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono
ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.
CAPO
III Disposizioni finali
Art. 16
1. Agli effetti
dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione "uffici
consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria.
2. Le relative circoscrizioni
comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del
Ministero degli affari esteri.
3. Nei Paesi in cui non
esistono uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni
previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa
consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.
Art. 17
1. Al fine di potenziare i
servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (11), nonché di agevolare le
operazioni di registrazione e rilevazione previste, dalla presente legge, il
Ministero degli Affari Esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche
inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e
telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.
2. Per la fase di avvio delle
operazioni previste al comma precedente il Ministero degli affari esteri è
autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (12), ed alla legge 13 agosto 1980 n° 462
(12), anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed
eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei
limiti di un contingente non superiore a cento unità da assegnarsi alle
rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione
alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive
circoscrizioni.
3. Per consentire alle
rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori
compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli
impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di 85
unità ad assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle
cui circoscrizioni risiedono comunità italiane particolarmente consistenti. Il
Ministero degli Affari Esteri può assumere le predette unità di personale anche
in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma
dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n° 462 (12), ed eventuali
altri divieti di assunzione.
4. Le assunzioni del personale
previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata
in vigore della presente legge.
5. La rilevazione degli
italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto
centrale di statistica.
Art. 18
1.Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i
Ministeri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto
centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge
stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli
schedari dei cittadini residenti all'estero (13).
Art. 19
1.All'onere derivante dalla
presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi
annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del
tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Per gli adempimenti di
competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'articolo 14,
terzo comma, è riservata, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la
somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.
3. Le somme di cui al presente
articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere
utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari
immediatamente successivi.
4. Il Ministero del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 20
1.Sono abrogate le disposizioni
di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
Art. 21
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
AIRE - L'anagrafe degli italiani residenti all'estero
I
cittadini italiani devono essere iscritti ad elenco anagrafico. L’iscrizione è
la condizione basilare che permette l'esercizio di tutti i diritti e i doveri
che discendono dalla cittadinanza (considerando, per altro, che ci sono diritti
e doveri che sono strettamente legati alla residenza, ovvero variano secondo se
il cittadino risiede stabilmente in Italia o all'estero).
La residenza è il luogo dove una persona ha la propria dimora abituale, cioè
quello in cui trascorre la maggior parte del proprio tempo.
I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo
caso
(residenza in Italia) saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione
Residente (A.P.R.) del Comune italiano; nel secondo caso (residenti all’estero)
il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza
prima dell’espatrio.
Che cosa è l'AIRE
L'A.I.R.E.
(Anagrafe Italiani Residenti All'estero) raccoglie lo schedario dei cittadini
italiani trasferiti all'estero e di quelli che - nati e residenti all'estero -
hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
(aggiunti trattini)
Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero –AIRE– sono tenute
presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno.
La legge 27 ottobre 1988 n.470 (e successivo regolamento attuativo: D.P.R 323 del 06 settembre 1989 stabilisce che i cittadini italiani che si trasferiscono
all'estero per periodi non inferiori a 12 mesi devono obbligatoriamente
comunicare - con le modalità di cui al successivo paragrafo -al proprio Comune
di residenza il proprio
indirizzo nel paese straniero dove si trasferiscono al fine, appunto, di essere
iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero).
Non sono iscritti all'A.I.R.E. coloro che si trasferiscono all'estero per
periodi inferiori ai 12 mesi e per l’esercizio di occupazioni stagionali.
Modalità d'iscrizione
Entro
90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero i cittadini italiani devono
presentarsi presso l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione sono immigrati
per presentare la dichiarazione d'immigrazione. Le persone che richiedano
l’iscrizione all'A.I.R.E. di un Comune italiano debbono rivolgersi al Consolato
esibendo i seguenti documenti: passaporto italiano valido, prova della stabile
e legale residenza all'estero, documento di riconoscimento. Il Consolato
provvederà al successivo inoltro al Comune.
Il cittadino può aver già dato comunicazione al suo Comune di residenza prima
della partenza, ma in tal caso L'iscrizione all'A.I.R.E., di fatto, non diviene
effettiva fino alla conferma da parte del consolato italiano del paese estero
di trasferimento, ovvero dietro presentazione di idonea documentazione e dopo i
dovuti accertamenti di abbandono della dimora nel comune.
I cittadini italiani residenti all’estero che cambiano residenza o abitazione
sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.
Da notare che non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto di tali
obblighi, né una multa per l'iscrizione tardiva, né la decadenza dalla
cittadinanza anche in caso di mancata iscrizione per varie generazioni
Chi si iscrive
Le
(anagrafi) AIRE dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede
individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione
residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone
cui esse si riferiscono. L’AIRE (anagrafe) istituita presso il Ministero
dell’Interno contiene i dati desunti dalle AIRE (anagrafi) comunali e dalle
dichiarazioni rese a norma dell’art.6 della legge in questione, ovvero la
dichiarazione acquisita dall'ufficio consolare dai cittadini che trasferiscono
la loro residenza da un comune italiano all'estero, da quelli che risiedevano
all'estero alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, dai cittadini
italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione.
La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti
all’estero, ma questi dati sono desunti dalle AIRE comunali.
L'iscrizione all'AIRE di un comune può essere effettuata per i seguenti motivi:
1) espatrio e/o residenza all'estero;
2) nascita all'estero;
3) trasferimento da un'altra AIRE;
4) acquisto della cittadinanza italiana.
L'iscrizione all'AIRE per nascita o per acquisizione di cittadinanza si avrà
soltanto al momento in cui perverranno all'Ufficiale d'anagrafe gli estremi
della trascrizione o della registrazione dei relativi atti.
Per effettuare l'iscrizione all'AIRE è necessario conoscere le seguenti
notizie:
1) cognome;
2) nome;
3) data di nascita;
4) luogo di nascita;
5) comune italiano e provincia o territorio estero di nascita;
6) comune italiano e provincia di registrazione o trascrizione dell'atto di
nascita;
7) estremi della registrazione o della trascrizione.
Qualora pervenissero da un Consolato dichiarazione o comunicazioni prive delle
sopraelencate notizie e il comune non fosse in grado di integrarle, non si
potrà perfezionare l'iscrizione all'AIRE. l'Ufficiale d'anagrafe in questo caso
farà immediata richiesta delle notizie mancanti agli uffici consolari.
Il comune di iscrizione all'AIRE deve essere individuato in base ai seguenti
criteri, con riferimento a uno qualsiasi dei componenti della famiglia AIRE:
1) ultimo comune di residenza in Italia;
2) comune di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita;
3) comune di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita
dell'ultimo ascendente nato in Italia;
4) comune di residenza o di iscrizione all'AIRE di un familiare vivente o di un
ascendente vivente;
5) comune già di residenza dell'ultimo ascendente residente in Italia.
Cancellazione
La
Cancellazione dall'AIRE di un comune può avvenire: per rimpatrio e/o residenza,
morte, trasferimento in altra AIRE, irreperibilità presunta, perdita della
cittadinanza italiana.
Benefici dell'iscrizione
L'iscrizione
all'A.I.R.E. è gratuita. Essa consente di ottenere certificati anagrafici ed
altri documenti e di non perdere i diritti elettorali.
Solo gli iscritti all'AIRE possono godere dei servizi consolari per i quali è
richiesta la residenza all'estero e delle agevolazioni
burocratico-amministrative.
Il cittadino italiano all'estero ha l'obbligo di comunicare al Consolato, il
quale farà da tramite con il Comune, tutte le variazioni dei dati anagrafici
(stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia,
residenza). Per quest'obbligo non sono previste sanzioni in caso venga
disatteso.
Ministero degli Interni,
Consolati, Comuni: ruoli e funzioni
Il Ministero dell'Interno esercita la vigilanza sulla gestione delle
Anagrafi AIRE. Il Servizio Enti Locali - Divisione S.L.I.S. svolge tale funzione
predisponendo circolari interpretativa delle norme e di indirizzo; impartendo
direttive e fornendo risposta a quesiti e chiarimenti.
Il Centro elettronico della Direzione Centrale per i Servizi elettorali -
gruppo A.I.R.E.- fornisce il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento
dell'AIRE centrale, provvedendo alla gestione della relativa banca dati e
offrendo assistenza ai comuni e alle prefetture, per il corretto aggiornamento
delle informazioni ivi memorizzate. Le Prefetture raccolgono e controllano i
flussi informativi che pervengono dai Comuni e inseriscono nell'AIRE centrale.
Ciascuna circoscrizione consolare provvede alla rilevazione dei cittadini
italiani che hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa. Avvalendosi,
per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche Autorità locali,
promuove la presentazione delle dichiarazioni dei cittadini italiani che
trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero o che cambiano
la residenza,provenendo da un altro Stato estero, ovvero che cambiano
l'abitazione. Registra le notizie recate dalle predette dichiarazioni in
appositi schedari e trasmette, entro 180 giorni, la copia delle dichiarazioni
o, in mancanza, una copia delle iscrizioni d'ufficio al Ministero dell'Interno,
a comuni interessati e ai consolati delle circoscrizioni di competenza.
I comuni ricevono le dichiarazioni dei cittadini che trasferiscono all'estero
la propria residenza e, dopo ave acquisito l'apposito modello trasmesso
dall'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione iscrivono in AIRE
gli interessati, cancellandoli contemporaneamente dall'Anagrafe della
popolazione residente. Qualora vengano a conoscenza del trasferimento
all'estero di un cittadino che non abbia reso la dichiarazione dovuta, esperiti
i necessari accertamenti, anche tramite i consolato interessato, provvedono
all'iscrizione d'ufficio. Raccolgono le schede dei cittadini italiani residenti
all'estero, istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile
pervenuti dai Consolati provvedendo ad iscrivere in AIRE i cittadini nati
all'estero e a cancellare coloro per i quali è stata comunicato il
decesso. Iscrivono nell'AIRE coloro che hanno acquisito la cittadinanza
italiana risiedendo all'estero. Aggiornano le schede individuali e di famiglia
degli iscritti in AIRE a seguito delle mutazioni che intervengono nelle
rispettive posizioni anagrafiche. Comunicano al Ministero dell'Interno
tutti gli aggiornamenti relativi alle proprie Anagrafe dei cittadini residenti
all'estero, ai fini dell'allineamento con l'AIRE centrale. Provvedono al
rilascio ai cittadini residenti all'estero dei certificati di stato di famiglia
e di residenza.
DIREZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
Servizio Enti Locali
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
e, per conoscenza:
Direzione Generale dell’Emigrazione
e degli
Affari Sociali ROMA
Via C. Balbo ROMA
Via dei Prefetti n. 46 ROMA
CIRCOLARE MI.A.C.E.L. N. 16 (91)
Prot. N. 09102650-15100-366
OGGETTO: A.I.R.E. – Ulteriori note esplicative concernenti
la gestione dei dati dei cittadini italiani residenti all’estero nelle fasi
preliminari, successive ed in gestione ordinaria.
La prima formazione della parte
principale dell’A.I.R.E. presso questo Ministero è tuttora in fase di
attuazione, mediante procedura automatizzata.
Considerato che a seguito dei
dati pervenuti o che perverranno dai Consolati tramite i modelli CONS/01, i
Comuni dovranno procedere agli aggiornamenti, si forniscono le seguenti note
esplicative per l’utilizzo a tal fine dei modelli AIRE/01 da parte dei Comuni
medesimi ed il successivo invio alla fine di ogni mese alle competenti
Prefetture che provvederanno a trattenerli fino a richiesta di questo Ministero
come già indicato con precedente circolare n. 5 del 4/2/91.
Peraltro in relazione alle
numerose richieste pervenute, si forniscono anche i necessari chiarimenti per
un uniforme comportamento delle amministrazioni comunali nel provvedere alla
iscrizione all’A.I.R.E. e nella gestione delle informazioni ad essa relative.
Si precisa inoltre che la
gestione ordinaria dell’A.I.R.E. centrale decorrerà presumibilmente dal 1°
gennaio 1992 e sarà effettuata tramite procedura informatizzata dalle
Prefetture.
Note esplicative per la
compilazione dei modelli AIRE/01
Si premette che, allorquando si
tratti di modifiche relative ai soggetti già iscritti all’A.I.R.E., si dovrà
biffare la casella posta in alto a sinistra e recante l’avvertenza che non
comporta conteggi; tale casella non dovrà essere biffata in caso di
cancellazione.
1) Cambio di "indirizzo all’estero" di un
iscritto all’A.I.R.E. per uscita dalla famiglia A.I.R.E.
In tale caso l’iscritto, mantenendo il proprio numero distintivo
di iscrizione, acquisirà un nuovo numero di foglio di famiglia, ove faccia
famiglia a sé, ovvero acquisirà il numero del foglio della famiglia A.I.R.E. di
cui entra a far parte.
Il modello A.I.R.E. andrà così compilato:
- SEZ. II biffare le caselle contraddistinte delle lettere
"G" e "G01";
- SEZ. III a) indicare il nuovo numero di famiglia
A.I.R.E..;
b) indicare sempre il numero distintivo di iscrizione
A.I.R.E. (che naturalmente non è variato) nonché cognome, nome, luogo e data di
nascita;
c) indicare tutti i campi
conosciuti del nuovo indirizzo;
d) indicare, se del caso, il numero d’ordine, la relazione
ed il codice di relazione del cittadino rispetto all’intestatario della scheda
di famiglia A.I.R.E..
Quando una famiglia A.I.R.E. indicata con A, cambiando
indirizzo, entra a far parte di altra famiglia A.I.R.E., indicata con B,
coabitando con essa, si eliminerà la famiglia che si trasferisce, cioè la A.
In tal caso la variazione per i singoli componenti della
famiglia A verrà effettuata utilizzando i modelli AIRE/01 secondo le modalità
su indicate, lasciando inalterato per ciascuno di essi il numero distintivo di
iscrizione.
Il numero del foglio di famiglia A.I.R.E. sarà quello
della famiglia di ingresso, cioè la B.
N.B. Qualora si utilizzassero più modelli AIRE/01 biffare
su ciascuno di essi le motivazioni considerate nella SEZ. II, nonché riportare
nella SEZ. III le informazioni relative all’indirizzo.
2) Cambio di "indirizzo
all’estero" senza uscita dalla famiglia anagrafica
Il trasferimento di una famiglia A.I.R.E., che si ricorda
può essere composta anche da un solo componente, ad un nuovo indirizzo non
comporta variazione del numero del foglio di famiglia e dei relativi numeri
distintivi di iscrizione. In tale caso l’aggiornamento verrà effettuato,
utilizzando uno o più modelli AIRE/01, procedendo come al punto 1, trascrivendo
sia i dati che non sono variati, sia quelli variati (indirizzo) omettendo
invece il punto d) in quanto non ricorrente.
N.B. Qualora si utilizzassero più modelli AIRE/01 biffare
su ciascuno di essi le motivazioni considerate nella SEZ. II, nonché riportare
nella SEZ. III le informazioni relative all’indirizzo.
3) Cambio di residenza all’estero
Il cambio di circoscrizione consolare o quello di
territorio estero, comportano cambio di residenza.
In tal caso il modello AIRE/01 andrà così compilato:
- SEZ. II biffare le caselle contraddistinte delle lettere
"G" e "G01";
- SEZ. III oltre ai dati indicati ai punti a, b, c ed
eventualmente d del precedente punto 1 verranno riportati a seconda del caso
ricorrente:
a.
la denominazione e la codifica della circoscrizione
consolare;
b.
la denominazione e la codifica del
territorio estero.
4) Cancellazione di un cittadino A.I.R.E.
- SEZ. II biffare la lettera "E" ed una delle
caselle da "E01" a "E05" in relazione alla motivazione;
- SEZ. III indicare il n. distintivo di iscrizione
anagrafica A.I.R.E. del cittadino, il suo cognome, nome, luogo e data di
nascita.
5) Cancellazione di una
intera famiglia A.I.R.E.
Occorre cancellare i singoli componenti la famiglia
A.I.R.E. utilizzando uno o più modelli AIRE/01 procedendo come al punto 4.
6) Aggiornamento di uno o più
dati di un cittadino A.I.R.E..
Il modello AIRE/01 va compilato nel seguente modo:
- SEZ. II biffare le caselle contraddistinte dalla lettera
"G" ed una delle caselle da "G01" a "G05" in
relazione al tipo di informazioni anagrafiche aggiornate.
- SEZ. III indicare per ogni iscritto all’A.I.R.E., oltre
il n. distintivo d’iscrizione ed i dati identificativi, le sole notizie che
devono essere modificate.
Si rammenta che un unico modello può essere utilizzato per
le modifiche di due iscritti, solamente se facenti parte della stessa famiglia
e se le notizie da modificare siano di uguale natura.
7) Modifica codice relazione dei componenti di una
famiglia A.I.R.E. per cambio del suo intestatario.
Qualora, nell’ambito di una famiglia A.I.R.E., si dovesse
cambiare l’intestatario ai sensi dell’articolo 21 – II comma del D.P.R. 30/5/89
n. 223 (N.R.A.), dovranno essere utilizzati i modelli AIRE/03 che verranno
forniti fra qualche tempo ai Comuni con le necessarie istruzioni.
Tali modelli, compilati dai Comuni a seguito delle
informazioni ricevute dai Consolati con gli analoghi modelli CONS/03, ovvero
compilati d’ufficio dagli stessi Comuni, previa notifica agli interessati,
verranno poi trasmessi alle Prefetture.
Nel frattempo, si dovranno utilizzare i modelli AIRE/01
biffando nella SEZ. II la lettera "G" ed il codice "G03" e
compilando, per ogni singolo componente della famiglia A.I.R.E. interessata, la
SEZ. III con i dati delle lettere "b" e "d" di cui al punto
1 della presente circolare.
8) Richiesta di un cittadino iscritto all’A.I.R.E. di
un Comune di essere trasferito nell’A.I.R.E. di altro Comune.
Analogamente a quanto avviene per l’APR, anche per
l’A.I.R.E. verrà utilizzato un unico modello AIRE/01 rispettando la seguente
procedura:
·
il Comune che ha ricevuto la richiesta di iscrizione in
una famiglia della propria A.I.R.E. direttamente od attraverso il Consolato.
a.
compila la sezione II biffando la casella contraddistinta
dalla lettera "A" (richiesta di cancellazione) e quella relativa alla
"iniziativa" –
il comune di provenienza A.I.R.E. effettua la
cancellazione nella sua A.I.R.E. verificando ed, eventualmente, completando le
generalità del cittadino e le altre sue notizie anagrafiche riportate nella
SEZ. III del modello AIRE/01 ricevuto senza indicare sullo stesso il n. di
famiglia A.I.R.E. e quello distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. e
biffando invece le caselle della SEZ. II contraddistinte dalle lettere
"E", "E03" e quella relativa all’iniziativa n. 5 (su
richiesta di un ufficiale di anagrafe), ritrasmettendo lo stesso modello al
Comune richiesto di iscrizione;
·
quest’ultimo Comune effettua l’iscrizione del cittadino
richiedente nella sua A.I.R.E. compilando lo stesso modello ricevuto dal Comune
di provenienza, biffando le caselle contraddistinte dalle lettere "C"
e "C03" nella SEZ. I –
Il Comune che ha proceduto all’iscrizione A.I.R.E.,
infine, trasmette il modello AIRE/01 così compilato alla Prefettura della sua
provincia.
9) Correzione di dati
Non è possibile procedere direttamente alla correzione dei
dati già inseriti nella prima fase, quale ad esempio il numero del foglio di
famiglia o il numero distintivo di iscrizione anagrafica.
Pertanto per la correzione di eventuali errori dovrà
essere usata la seguente procedura che prevede l’utilizzo di due modelli
AIRE/01, onde prima cancellare il nominativo con i dati errati e poi
reinserirlo con i dati corretti:
1.
cancellazione: compilare la SEZ. II biffando le caselle
"E" ed "E04" (cancellazione per irreperibilità presunta) e
la SEZ. III con tutti i dati richiesti.
10) Nuove iscrizioni all’A.I.R.E.
·
I modelli AIRE0/1 concernenti nuove iscrizioni
all’A.I.R.E. non dovranno essere trattenuti dalle Prefetture come quelli di
aggiornamento ma dovranno essere trasmessi, subito dopo i controlli, a questo
Ministero.
E’ opportuno ricordare che per l’inserimento di nuovi
iscritti, è indispensabile riportare nel relativo modello le seguenti notizie
mancando le quali non potrà procedersi all’iscrizione:
a.
n. foglio famiglia A.I.R.E.;
Naturalmente oltre a tali dati "indispensabili"
i Comuni dovranno indicare anche gli altri , nei limiti delle informazioni a
loro pervenute tramite i modelli CONS/01.
Giova altresì richiamare l’attenzione degli operatori
sulla necessità di non usare in nessun caso numeri romani, in quanto il dato
verrebbe letto otticamente in modo errato.
Ad esempio serie I e parte II andrà indicato con i numeri
arabi e cioè serie 1 e parte 2.
Un particolare chiarimento richiede la cancellazione
dall’APR e l’iscrizione all’A.I.R.E. nella fase attuale. Considerato che
l’esercizio della gestione ordinaria è previsto a decorrere dal 1° gennaio
1992, sino a quella data la cancellazione per emigrazione all’estero continuerà
ad effettuarsi come avveniva in precedenza e, pertanto, il modello AP4 andrà
perfezionato dal Comune di emigrazione, senza attendere alcuna conferma dal
Consolato e, di conseguenza, l’iscrizione all’A.I.R.E. verrà perfezionata al
momento in cui l’interessato lascia il Comune di residenza.
Tale accorgimento scaturisce dalla necessità di far
corrispondere la imminente rilevazione censuaria degli italiani con le
risultanze anagrafiche.
A partire dal 1° gennaio 1992, presumibile data di avvio
della gestione ordinaria dell’A.I.R.E., la cancellazione per emigrazione
all’estero andrà perfezionata al momento dell’arrivo della comunicazione da
parte del Consolato ovvero, se nel termine di un anno dalla dichiarazione di
emigrazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R.
30/5/1989 n. 223, non è giunta alcuna comunicazione da parte del Consolato, né
l’interessato è reperibile nell’ambito comunale, lo stesso andrà cancellato per
irreperibilità.
Tale interpretazione è supportata dal disposto
dell’articolo 1 comma 8, della legge 470 in base al quale la permanenza
all’estero fino a 12 mesi non comporta iscrizione all’A.I.R.E..
Non è quindi giustificato il comportamento adottato da
alcune amministrazioni comunali le quali, ritenendo che il termine di novanta
giorni indicato dal I comma dell’articolo 6 della legge 470 decorra dalla
dichiarazione resa dall’interessato al momento di lasciare il Comune di
residenza, allo scadere dei 90 giorni, provvedono alla cancellazione per
irreperibilità.
Tale termine comincerà, invece, a decorrere dall’avvenuta
immigrazione nel territorio consolare e cioè dalla fissazione all’estero della
dimora abituale. A ciò va aggiunto il tempo necessario, in genere piuttosto
lungo, per la trasmissione dei dati da parte dei Consolati ai Comuni e, pertanto,
anche per le considerazioni in precedenza esposte, si ritiene che debbano
trascorrere almeno 12 mesi prima di procedere alla cancellazione per
irreperibilità.
A completamento delle premesse istruzioni si aggiungono le
seguenti avvertenze di ordine generale, utili per un comportamento uniforme
delle amministrazioni comunali ed uno snellimento della gestione dell’A.I.R.E.
che non deve essere appesantita da un ulteriore scambio di corrispondenza con
questo Ministero.
Premesso che l’acquisizione di notizie da parte
dell’A.I.R.E. centrale avviene esclusivamente tramite la compilazione da parte
dei Comuni dei modelli AIRE/01, è pertanto inutile che i Comuni medesimi
continuino ad inviare corrispondenza a questo Ministero, in particolare
richiamandosi all’articolo 5 della legge 470, in quanto le relative notizie
oltre che essere trasfuse nei modelli A.I.R.E., dovranno essere comunicate
direttamente ai rispettivi Consolati dalle amministrazioni comunali ricorrendo
alla particolare procedura indicata nella circolare n. 12 del 26/6/90 pag. 16.
Uguale procedura dovrà essere osservata dai Comuni per lo
scambio di notizie con i Consolati.
Si fa inoltre presente che per eventuali problematiche
tecniche concernenti l’utilizzo dei modelli AIRE/01, si potrà contattare il personale
del Servizio Informatica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
interessato all’automazione dell’anagrafe A.I.R.E. (Sigg. Vinciguerra e Ferri)
ai numeri telefonici 6796 e 7066; per problematiche, invece, di tipo
amministrativo si potrà contattare il competente personale del Servizio Enti
Locali.
In complesso si ritiene di avere chiarito con l’attuale
documento quegli ulteriori dubbi sorti nel corso della costituzione
dell’A.I.R.E. ed in vista della normale gestione di essa. Nel raccomandare la
massima diffusione delle attuali istruzioni, si confida nella consueta opera di
sensibilizzazione e di informazione che verrà svolta dalla SS.LL. nell’ambito
provinciale anche con visite ispettive presso le amministrazioni comunali per
verificare lo stato di attuazione della normativa A.I.R.E..
Si ringrazia.
DIREZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
Servizio Enti Locali
Roma, 31/10/1990
-
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
-
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO
-
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO
·
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Direzione Generale
dell'emigrazione e degli Affari Sociali ROMA
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Segreteria Generale - Centro per
l’Informatica ROMA
- ALL’ISTITUTO CENTRALE DI
STATISTICA Via Cesare Balbo ROMA
e per conoscenza
- AL MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari
Civili e delle Libere Professioni ROMA
- AL GABINETTO DELL’ON.LE SIG.
MINISTRO SEDE
- ALL’A.N.C.I. Via dei Prefetti
n. 46 ROMA
- ALL’A.N.U.S.C.A. P.zza XX
Settembre n. 3 Castel San Pietro Terme
(BO)
PARTE A
CIRCOLARE MI.A.C.E.L. N. 21
PROT. N. 09005642/366
OGGETTO: Legge 22.10.1988 n.
470. AnagraFe dei cittadini italiani residenti all'estero.
Si fa seguito alla precedente
circolare MI.A.C.E.L. n. 12 del 26 giugno c.a. con la quale questo Ministero ha
illustrato diffusamente sia le varie fasi relative all'impianto ed alla
gestione dell'AIRE, che la struttura dei modelli AIRE/0l e CONS/01 che sono
alla base del flusso di informazioni che deve intercorrere tra Consolati,
Comuni e Ministero dell'Interno al fine di costituire le AIRE dei Comuni e
1'AIRE Centrale secondo quanto disposto dalla legge 22.10.1988 n. 470.
A completamento, si trasmettono
le ulteriori indicazioni esplicative resesi necessarie a seguito della
distribuzione pressocché generalizzata dei mod. AIRE/01 ai Comuni e dei
numerosi quesiti, posti direttamente a questo Ministero od all'Istituto Nazionale
di Statistica, inerenti principalmente la compilazione del suddetto modello.
Con l'attuale documento si è
ritenuto opportuno riassumere e risolvere i quesiti più ricorrenti, al fine di
permettere agli operatori di compilare senza ulteriori indugi i modelli
AIRE/01.
Con l'occasione si segnala
all'attenzione delle SS.LL. che proprio in questa prima fase è necessaria la
massima collaborazione delle Prefetture, che prima di trasmettere a questo
Ministero i modelli AIRE/01 pervenuti dai Comuni, dovranno effettuare un
controllo sulla regolarità della compilazione alla luce delle istruzioni della
precedente circolare e dell'attuale.
Considerato inoltre l'indubbio
carico di lavoro che graverà sugli uffici comunali, sarà opportuno svolgere
ogni possibile opera di sensibilizzazione dei Signori Sindaci, nella loro
qualità di ufficiali di Governo e di anagrafe, affinché nell'ambito della
struttura comunale, si riesca a sopperire al maggior impegno degli uffici
anagrafici, eventualmente ricorrendo all'assegnazione in via temporanea di
personale di altri uffici comunali.
Si raccomanda infine, di
prestare la necessaria assistenza ai Comuni, anche indicendo eventuali riunioni
di servizio con gli operatori, segnalando a questo Ministero, cui compete la
gestione centrale dell’AIRE, eventuali necessità al fine di risolvere le
problematiche inerenti l’AIRE con unitarietà di indirizzo ed in sinergia con le
altre amministrazioni interessate.
Al fine di rendere più sollecita
l'informazione ai Comuni, si è ritenuto opportuno suddividere la presente
circolare in due parti, A e B, la seconda delle quali è già predisposta per
l'inoltro, previa duplicazione, alle amministrazioni Comunali.
PEL MINISTRO
PARTE B
PREFETTURA DI
AL SINDACO DEL COMUNE DI
Con preghiera di informare tempestivamente
i competenti Uffici di codesto Comune, si trasmettono gli ulteriori chiarimenti
forniti dalla Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Servizio Enti
Locali del Ministero dell'Interno, per la compilazione dei modelli AIRE/01.
IL PREFETTO
Un primo problema che si è
ritenuto di risolvere in via prioritaria, proprio nell'ottica di agevolare il
lavoro dei Comuni, è stato quello relativo alla possibilità di trasmettere i
dati dell'AIRE comunale al Centro elettronico del Servizio Elettorale di questo
Ministero su supporto magnetico in sostituzione dei modelli AIRE.
Dopo ampia disamina della
questione si ritiene, considerato anche il disposto dell'articolo 23 del D.P.R.
30.5.1989 n. 223, di poter consentire una tale soluzione per quei Comuni che ne
facessero richiesta, sempreché ai sensi del citato articolo 23, vengano
conservate ed aggiornate le schede individuali e di famiglia e, per la
trasmissione dei dati, ci si adegui al tracciato record indicato da questo
Ministero che verrà comunicato in tempi brevi unitamente al fac-simile di
tabulato che i Comuni dovranno inviare alle rispettive Prefetture e di cui una
copia comunque rimarrà ai loro atti.
Al riguardo, fermo restando che
dovranno essere forniti tutti i dati richiesti nel modello AIRE/01, giova
precisare che l'utilizzo del mezzo informatico è limitato al flusso di dati
corrente fra Ministero e Comuni, mentre negli altri casi dovrà farsi sempre
ricorso, negli adempimenti connessi alla gestione dell'AIRE, al normale
utilizzo del modello prescritto.
Una delle principali perplessità
è stata quella relativa alla data di decorrenza dell'iscrizione da indicare nel
modello AIRE/01 Sez. I, in considerazione del numero 199 in essa prestampato,
atteso che nella prima fase vanno inseriti oltre ai nominativi già iscritti
nell'Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero, anche quelli
eliminati dall'A.P.R. da cento anni e, quindi, ambedue le categorie con
decorrenza antecedente al 1990.
A1 riguardo si comunica che per
ambedue le suddette categorie la data di decorrenza rimane quella risultante
agli atti anagrafici dei Comuni e tale deve essere indicata, correggendo il
secondo 9 - indicato nella Sez. I del modello.
Vale la pena di ricordare che
non è da confondere, come avvenuto in qualche caso, la data di decorrenza
dell'iscrizione con quella della definizione della pratica che, nella fase
attuale, avuto riguardo ai casi citati ove si tratta di iscrizioni di ufficio,
è quella in cui l'ufficiale di anagrafe compila il modello AIRE/01.
A proposito dei modelli è
necessario sottolineare ancora una volta la necessità che vi sia assoluta
identità tra quelli attualmente in dotazione forniti da questo Ministero e
quelli che in futuro saranno adottati dai Comuni, sia per formato che per
colori e contenuto, considerata la possibilità di acquisirli otticamente.
La compilazione del modello
AIRE/01 si semplifica ove si parta dal presupposto che nella fase attuale
definita "FASE 1" - le parti del modello da prendere in
considerazione sono la I e la III, atteso che la II riguarda gli aggiornamenti
- ipotesi probabilmente al momento non ricorrente.
Ne consegue che la casella
"aggiornamento o regolarizzazione" attualmente non deve essere
barrata.
Per quanto concerne i campi
inerenti il foglio di famiglia AIRE indicato con FE-Sez. III e quello del
numero distintivo indicato con E 199 - Sez. III per la cui compilazione si
procede dall'ultima casella a destra, si precisa che non è indispensabile
riempire le caselle non utilizzate con gli zeri.
Per quanto riguarda i campi
relativi ai codici comune o territorio estero, la compilazione deve iniziare
dalla casella contrassegnata con una freccetta ed allorchè ne vengano riempite
solo tre, il dato verrà assunto come riferito a territorio estero.
E' stata ipotizzata l'insufficienza
delle caselle previste per il nome ed il cognome.
Le caselle sono per ciascun dato
36. Pur essendo evidente che siamo nel campo delle pure ipotesi, si può pensare
di troncare l'indicazione all'ultima lettera.
E' opportuno sottolineare che i
campi, contrassegnati dal colore giallo, sono quelli che verranno letti
otticamente.
E' pertanto necessario
rispettare le modalità di compilazione indicate a pag. 25 della circolare n. 12
ed evitare che nel riempire i campi contrassegnati in rosa, che non vengono
letti otticamente, si sconfini nei campi gialli.
Per l'identificazione
dell'ufficio consolare nella Sezione III del modello vi sono due campi: uno
rosa ed uno giallo. Quello giallo deve essere compilato partendo dalle prime
tre caselle a sinistra marcate in rosso.
L'indirizzo degli uffici
consolari riguarda la corrispondenza tra questi ultimi ed i Comuni ed è
ricavabile dalla pubblicazione n. 4 già inviata in precedenza alle Prefetture
per la distribuzione ai Comuni.
Si precisa, pertanto, che le
caselle su campo giallo con l'indicazione "presso" vanno riferite
alla "persona" e non all'ufficio consolare e, pertanto, saranno
compilate ove l'interessato non abbia un proprio indirizzo, fermo restando la
compilazione dei rimanenti campi.
Per quel che riguarda i motivi
di iscrizione all'AIRE è stato richiesto il significato da attribuire
all'indicazione tra parentesi "stato civile" del codice C02.
Tale dizione va riferita alle
iscrizioni all'AIRE per registrazione o TRASCRIZIONE della nascita (v. pag. 17
circolare n. 12).
Rimanendo nell'ambito dei motivi
di iscrizione di cui alla Sez. I si precisa che acquisto o riacquisto della
cittadinanza italiana nella sostanza coincidono e, quindi, vanno riferiti
all'unico codice C05.
Si è in precedenza accennato che
nella fase I, la Sez. II del modello non è da riempire.
Si risponde tuttavia ad
osservazioni pervenute. Ad es. cosa vuol dire protocollo APR/AIRE.
Premesso che, trattandosi di
campo rosa, l'informazione anche se più o meno incompleta non viene acquisita
otticamente, è ovvio che si userà il protocollo dell'Anagrafe dalla quale viene
cancellato il soggetto in relazione alla domanda effettuata da altro Comune con
la Sez. I lett. A del modello AIRE/01.
L'aggiornamento delle notizie
anagrafiche può riguardare anche solamente il luogo e la data di nascita (G04)
e non vanno ricomprese nel codice relativo alle generalità (Cod. G03) in quanto
l'acquisizione delle notizie può avvenire in momenti differenti.
In relazione al Cod. G01 -
Cambio di residenza e indirizzo - si ricorda che ai sensi del disposto
dell'articolo 3 comma a) e dell'articolo 6 comma 3 del Reg. di esecuzione della
legge 470, gli aggiornamenti riguardano entrambi gli eventi.
Pertanto il codice va inteso in
ambedue i casi.
Per quanto riguarda l'anno di
espatrio, che nella fase di avvio coincide con l'anno di decorrenza di
iscrizione all'AIRE, tale campo va riempito avendo riguardo soltanto a coloro
che sono stati iscritti all'AIRE per espatrio all'estero e non per coloro che
vengono iscritti per nascita né per acquisto di cittadinanza.
A regime la data di arrivo nella
circoscrizione consolare sarà indicata a seguito di segnalazione dell'ufficio
consolare.
I1 codice 05 -cittadinanza- ha
destato perplessità considerato che vi sono due caselle (1-SI) (0-NO) riferite
al possesso o meno della cittadinanza italiana. Ciò nella considerazione che
per essere iscritti all'AIRE si deve essere comunque cittadini italiani.
Premesso trattasi di notizie che
è comunque opportuno acquisire anche a fini statistici in particolare in
relazione al possesso eventuale di ulteriore cittadinanza si precisa che dovrà
essere sempre biffata la casella 1, mentre la casella 0 è compatibile solo con
la casella E05, Sez. II.
I dati relativi al matrimonio,
vanno riferiti all'ultimo in ordine di tempo o alla data del divorzio o dello
stato di vedovanza.
Il modello AIRE/01 è diviso in
due parti (v. circolare n. 12) Esso può anche servire per l'iscrizione di due
persone appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, semprechè le risposte da
dare siano comuni ad ambedue i soggetti. In caso contrario, ad es. padre
iscritto per emigrazione all'estero, figlio iscritto per nascita, andranno
usati due modelli.
Proseguendo nel fornire le
indicazioni necessarie alla compilazione del modello, si precisa che il comune
di leva è quello ove si è chiamati alle armi.
Qualora il campo rosa dedicato
all'ente pensionistico sia insufficiente, è importante non invadere i campi
gialli ed indicare il relativo codice.
Il modello AIRE/01 contiene un
complesso di notizie che in gran parte corrispondono a quelle richieste
dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione della Legge 470 ed altre sono
finalizzate ad una migliore conoscenza, nei suoi vari aspetti, della
composizione dei connazionali residenti all'estero.
Ciò premesso, nel raccomandare
che in questa prima fase sia fornito il maggior numero di notizie possibili,
svolgendo in caso di mancanza di dati, ogni opportuna indagine, si fa presente
che al fine di agevolare la costituzione complessiva dell'AIRE centrale, in una
prima acquisizione ed in via provvisoria potranno essere omesse notizie non
indispensabili per la identificazione della persona.
Tuttavia sarebbe quanto mai
necessario che venisse sempre indicato il Comune di iscrizione elettorale se
conosciuto e gli estremi di registrazione o TRASCRIZIONE dell'atto di nascita,
sottolineando che nella gestione ordinaria dell'AIRE l'acquisizione di
quest'ultimi elementi sarà indispensabile.
Per quanto riguarda il luogo di
nascita, nel modello vi sono due campi: uno in giallo ed uno in rosa ove è
indicato "comune italiano o territorio estero di nascita".
E' evidente che per coloro che
sono nati in Italia le due indicazioni coincidono e sono ambedue da indicare.
Per coloro invece che sono nati
all'estero dovrà essere indicato il luogo di nascita (città) ed il territorio
estero cui appartiene il luogo.
Uguali raccomandazioni valgono
per gli altri eventi di stato civile.
Codici
di relazione parentela e famiglia AIRE
Si indicano di seguito i codici
che dovranno occupare le caselle gialle indicate nella sezione III.
Al numero d'ordine - campo rosa
- la posizione nell'ambito della famiglia AIRE.
Alla voce "relazione"
- campo rosa - sarà indicato l'intestatario della scheda di famiglia
determinato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione della legge
470, con la sigla "IS" (intestatario scheda) e nel codice relazione,
in campo giallo, il n. 01.
Nell'ordine seguiranno gli altri
componenti la famiglia che verranno indicati esclusivamente con i seguenti
codici di cui si esplica ad ogni buon fine la relazione nell'ambito della
famiglia AIRE che non è da riportare su campo rosa.
02 - marito/moglie coniugio
03 - figlio/a 1^ discendente
04 - nipote (discendente -
figlio/a di figlio/a) 2^ discendente
05 - pronipote (discendente,
figlio/a di nipote discendente) 3^ discendente
06 - padre/madre 1^ ascendente
07 - nonno/a (padre/madre di
padre/madre) 2^ ascendente
08 - bisnonno/a (padre/madre di
nonno/nonna) 3^ ascendente
09 - fratello/sorella 2^
collaterale
10 - nipote (collaterale figlio/a
di fratello/sorella) 3^ collaterale
11 - zio/a (fratello/sorella di
padre/madre) 3^ collaterale
12 - cugino/a (primo, figlio di
zio/a) 4^ collaterale
13 - altro/a parente (fino al 6°
grado)
14 - figliastro/a (figlio/a di
marito/moglie) 1^ affine
15 - patrigno/matrigna
(marito/moglie di padre/madre) 1^ affine
16 - genero /nuora
(marito/moglie di figlio/a) 1^ affine
17 - suocero/a (padre/madre di
marito/moglie) 1^ affine
18 - cognato/a (marito/moglie di
fratello/sorella) 2^ affine
19 - fratellastro/sorellastra
(figlio/a di patrigno - matrigna) 2^ affine
20 - nipote (affine, figlio/a di
cognato/cognata) 3^ affine
21 - zio/a (affine,
marito/moglie di zio/a) 3^ affine
22 - altro/a affine (fino al 6°
grado)
23 – convivente (vincoli di
adozione o affettivi)
PE