AIRE - L'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

LEGGE SU ANAGRAFE E CENSIMENTO 

DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

 Legge 27 ottobre 1988, n. 470

 

CAPO I Anagrafi dei cittadini residenti all estero

Art. 1

 

1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'Interno.

2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'art.6.

5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

6. Ai fini di cui al comma 5, I'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'Interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso e iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente art. 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.

9. Non sono altresi iscritti nelle stesse anagrafi:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorita locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 e costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

11. Ad uno o piu funzionari del Ministero dell'Interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

Art. 2

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'art. 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune:

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli artt. 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

Art. 3

1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se o per persone sulle quali esercitano la potesta' o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

b) alle comunicazioni di stato civile;

c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Art. 4

1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilita' presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell' AIRE di altro comune.

Art. 5

1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'Interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

Art. 6

1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della, circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorita' locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio e' trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'Interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione e trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano gia state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

Art. 7

1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli artt. da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'art. 1, comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

CAPO II Rilevazione dei cittadini italiani all'estero

Art. 8

1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

2. Il Ministero degli Affari Esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'Interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

3. Il Ministero degli Affari Esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

Art. 9

1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (8), sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n° 136 (9) e successive modificazioni.

3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

Art. 10

1. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizine la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

3. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.

Art. 11

1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

2. L'Ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispettoi a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione.

4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornalieri da determinarsi, con apposito decreto del Ministero deghli affari esteri,, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.

Art. 12

1. Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli Affari Esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

Art. 13

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi ee del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (10), e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilare in triplice copia.

3. L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei comitati dell'emigrazione italiana, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicate all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

Art. 14

1.I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

2. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

3. Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (10) e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno - centro Elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonché per la memorizzazione dei dati così raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 18.

4. Il Ministero degli Affari Esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

Art. 15

1.Il capo della rappresentanza diplomatica nei Paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero Affari Esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i Paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

CAPO III Disposizioni finali

Art. 16

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione "uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria.

2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministero degli affari esteri.

3. Nei Paesi in cui non esistono uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.

Art. 17

1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (11), nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste, dalla presente legge, il Ministero degli Affari Esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (12), ed alla legge 13 agosto 1980 n° 462 (12), anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni.

3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di 85 unità ad assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedono comunità italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli Affari Esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n° 462 (12), ed eventuali altri divieti di assunzione.

4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 18

1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero degli Affari Esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero (13).

Art. 19

1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'articolo 14, terzo comma, è riservata, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.

3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20

1.Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

AIRE - L'anagrafe degli italiani residenti all'estero

I cittadini italiani devono essere iscritti ad elenco anagrafico. L’iscrizione è la condizione basilare che permette l'esercizio di tutti i diritti e i doveri che discendono dalla cittadinanza (considerando, per altro, che ci sono diritti e doveri che sono strettamente legati alla residenza, ovvero variano secondo se il cittadino risiede stabilmente in Italia o all'estero).
La residenza è il luogo dove una persona ha la propria dimora abituale, cioè
quello in cui trascorre la maggior parte del proprio tempo.
I cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo caso
(residenza in Italia) saranno iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano; nel secondo caso (residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio.

Che cosa è l'AIRE

L'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti All'estero) raccoglie lo schedario dei cittadini italiani trasferiti all'estero e di quelli che - nati e residenti all'estero - hanno mantenuto la cittadinanza italiana.
(aggiunti trattini)
Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero –AIRE– sono tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno.
La legge 27 ottobre 1988 n.470 (e successivo
regolamento attuativo:  D.P.R 323 del 06 settembre 1989 stabilisce che i cittadini italiani che si trasferiscono all'estero per periodi non inferiori a 12 mesi devono obbligatoriamente comunicare - con le modalità di cui al successivo paragrafo -al proprio Comune di residenza il proprio
indirizzo nel paese straniero dove si trasferiscono al fine, appunto, di essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero).
Non sono iscritti all'A.I.R.E. coloro che si trasferiscono all'estero per periodi inferiori ai 12 mesi e per l’esercizio di occupazioni stagionali.

Modalità d'iscrizione

Entro 90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero i cittadini italiani devono presentarsi presso l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione sono immigrati per presentare la dichiarazione d'immigrazione. Le persone che richiedano l’iscrizione all'A.I.R.E. di un Comune italiano debbono rivolgersi al Consolato esibendo i seguenti documenti: passaporto italiano valido, prova della stabile e legale residenza all'estero, documento di riconoscimento. Il Consolato provvederà al successivo inoltro al Comune.
Il cittadino può aver già dato comunicazione al suo Comune di residenza prima della partenza, ma in tal caso L'iscrizione all'A.I.R.E., di fatto, non diviene effettiva fino alla conferma da parte del consolato italiano del paese estero di trasferimento, ovvero dietro presentazione di idonea documentazione e dopo i dovuti accertamenti di abbandono della dimora nel comune.
I cittadini italiani residenti all’estero che cambiano residenza o abitazione sono tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o abitazione.
Da notare che non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto di tali obblighi, né una multa per l'iscrizione tardiva, né la decadenza dalla cittadinanza anche in caso di mancata iscrizione per varie generazioni

Chi si iscrive

Le (anagrafi) AIRE dei Comuni sono costituite da archivi che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono. L’AIRE (anagrafe) istituita presso il Ministero dell’Interno contiene i dati desunti dalle AIRE (anagrafi) comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell’art.6 della legge in questione, ovvero la dichiarazione acquisita dall'ufficio consolare dai cittadini che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero, da quelli che risiedevano all'estero alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, dai cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione.
La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e residenti all’estero, ma questi dati sono desunti dalle AIRE comunali.
L'iscrizione all'AIRE di un comune può essere effettuata per i seguenti motivi:
1) espatrio e/o residenza all'estero;
2) nascita all'estero;
3) trasferimento da un'altra AIRE;
4) acquisto della cittadinanza italiana.
L'iscrizione all'AIRE per nascita o per acquisizione di cittadinanza si avrà soltanto al momento in cui perverranno all'Ufficiale d'anagrafe gli estremi della trascrizione o della registrazione dei relativi atti.
Per effettuare l'iscrizione all'AIRE è necessario conoscere le seguenti
notizie:
1) cognome;
2) nome;
3) data di nascita;
4) luogo di nascita;
5) comune italiano e provincia o territorio estero di nascita;
6) comune italiano e provincia di registrazione o trascrizione dell'atto di nascita;
7) estremi della registrazione o della trascrizione.
Qualora pervenissero da un Consolato dichiarazione o comunicazioni prive delle sopraelencate notizie e il comune non fosse in grado di integrarle, non si potrà perfezionare l'iscrizione all'AIRE. l'Ufficiale d'anagrafe in questo caso farà immediata richiesta delle notizie mancanti agli uffici consolari.
Il comune di iscrizione all'AIRE deve essere individuato in base ai seguenti criteri, con riferimento a uno qualsiasi dei componenti della famiglia AIRE:
1) ultimo comune di residenza in Italia;
2) comune di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita;
3) comune di registrazione o di trascrizione dell'atto di nascita
dell'ultimo ascendente nato in Italia;
4) comune di residenza o di iscrizione all'AIRE di un familiare vivente o di un ascendente vivente;
5) comune già di residenza dell'ultimo ascendente residente in Italia.

Cancellazione

La Cancellazione dall'AIRE di un comune può avvenire: per rimpatrio e/o residenza, morte, trasferimento in altra AIRE, irreperibilità presunta, perdita della cittadinanza italiana.

Benefici dell'iscrizione

L'iscrizione all'A.I.R.E. è gratuita. Essa consente di ottenere certificati anagrafici ed altri documenti e di non perdere i diritti elettorali.
Solo gli iscritti all'AIRE possono godere dei servizi consolari per i quali è richiesta la residenza all'estero e delle agevolazioni burocratico-amministrative.
Il cittadino italiano all'estero ha l'obbligo di comunicare al Consolato, il quale farà da tramite con il Comune, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza). Per quest'obbligo non sono previste sanzioni in caso venga disatteso.

Ministero degli Interni, Consolati, Comuni: ruoli e funzioni
Il Ministero dell'Interno esercita la vigilanza sulla gestione delle Anagrafi AIRE. Il Servizio Enti Locali - Divisione S.L.I.S. svolge tale funzione predisponendo circolari interpretativa delle norme e di indirizzo; impartendo direttive e fornendo risposta a quesiti e chiarimenti.
Il Centro elettronico della Direzione Centrale per i Servizi elettorali - gruppo A.I.R.E.- fornisce il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE centrale, provvedendo alla gestione della relativa banca dati e offrendo assistenza ai comuni e alle prefetture, per il corretto aggiornamento delle informazioni ivi memorizzate. Le Prefetture raccolgono e controllano i flussi informativi che pervengono dai Comuni e inseriscono nell'AIRE centrale. Ciascuna circoscrizione consolare provvede alla rilevazione dei cittadini italiani che hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa. Avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche Autorità locali, promuove la presentazione delle dichiarazioni dei cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero o che cambiano la residenza,provenendo da un altro Stato estero, ovvero che cambiano l'abitazione. Registra le notizie recate dalle predette dichiarazioni in appositi schedari e trasmette, entro 180 giorni, la copia delle dichiarazioni o, in mancanza, una copia delle iscrizioni d'ufficio al Ministero dell'Interno, a comuni interessati e ai consolati delle circoscrizioni di competenza.
I comuni ricevono le dichiarazioni dei cittadini che trasferiscono all'estero la propria residenza e, dopo ave acquisito l'apposito modello trasmesso dall'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione iscrivono in AIRE gli interessati, cancellandoli contemporaneamente dall'Anagrafe della popolazione residente. Qualora vengano a conoscenza del trasferimento all'estero di un cittadino che non abbia reso la dichiarazione dovuta, esperiti i necessari accertamenti, anche tramite i consolato interessato, provvedono all'iscrizione d'ufficio. Raccolgono le schede dei cittadini italiani residenti all'estero, istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dai Consolati provvedendo ad iscrivere in AIRE i cittadini nati all'estero e a cancellare coloro per i quali è  stata comunicato il decesso. Iscrivono nell'AIRE coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana risiedendo all'estero. Aggiornano le schede individuali e di famiglia degli iscritti in AIRE a seguito delle mutazioni che intervengono nelle rispettive posizioni  anagrafiche. Comunicano al Ministero dell'Interno tutti gli aggiornamenti relativi alle proprie Anagrafe dei cittadini residenti all'estero,  ai fini dell'allineamento con l'AIRE centrale. Provvedono al rilascio ai cittadini residenti all'estero dei certificati di stato di famiglia e di residenza.

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Servizio Enti Locali

 

PER LA PROVINCIA DI TRENTO

PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

e, per conoscenza:

Direzione Generale dell’Emigrazione e degli

Affari Sociali ROMA

Via C. Balbo ROMA

Via dei Prefetti n. 46 ROMA

 

CIRCOLARE MI.A.C.E.L. N. 16 (91)

Prot. N. 09102650-15100-366

OGGETTO: A.I.R.E. – Ulteriori note esplicative concernenti la gestione dei dati dei cittadini italiani residenti all’estero nelle fasi preliminari, successive ed in gestione ordinaria.

La prima formazione della parte principale dell’A.I.R.E. presso questo Ministero è tuttora in fase di attuazione, mediante procedura automatizzata.

Considerato che a seguito dei dati pervenuti o che perverranno dai Consolati tramite i modelli CONS/01, i Comuni dovranno procedere agli aggiornamenti, si forniscono le seguenti note esplicative per l’utilizzo a tal fine dei modelli AIRE/01 da parte dei Comuni medesimi ed il successivo invio alla fine di ogni mese alle competenti Prefetture che provvederanno a trattenerli fino a richiesta di questo Ministero come già indicato con precedente circolare n. 5 del 4/2/91.

Peraltro in relazione alle numerose richieste pervenute, si forniscono anche i necessari chiarimenti per un uniforme comportamento delle amministrazioni comunali nel provvedere alla iscrizione all’A.I.R.E. e nella gestione delle informazioni ad essa relative.

Si precisa inoltre che la gestione ordinaria dell’A.I.R.E. centrale decorrerà presumibilmente dal 1° gennaio 1992 e sarà effettuata tramite procedura informatizzata dalle Prefetture.

Note esplicative per la compilazione dei modelli AIRE/01

Si premette che, allorquando si tratti di modifiche relative ai soggetti già iscritti all’A.I.R.E., si dovrà biffare la casella posta in alto a sinistra e recante l’avvertenza che non comporta conteggi; tale casella non dovrà essere biffata in caso di cancellazione.

1) Cambio di "indirizzo all’estero" di un iscritto all’A.I.R.E. per uscita dalla famiglia A.I.R.E.

In tale caso l’iscritto, mantenendo il proprio numero distintivo di iscrizione, acquisirà un nuovo numero di foglio di famiglia, ove faccia famiglia a sé, ovvero acquisirà il numero del foglio della famiglia A.I.R.E. di cui entra a far parte.

Il modello A.I.R.E. andrà così compilato:

- SEZ. II biffare le caselle contraddistinte delle lettere "G" e "G01";

- SEZ. III a) indicare il nuovo numero di famiglia A.I.R.E..;

b) indicare sempre il numero distintivo di iscrizione A.I.R.E. (che naturalmente non è variato) nonché cognome, nome, luogo e data di nascita;

c) indicare tutti i campi conosciuti del nuovo indirizzo;

d) indicare, se del caso, il numero d’ordine, la relazione ed il codice di relazione del cittadino rispetto all’intestatario della scheda di famiglia A.I.R.E..

Quando una famiglia A.I.R.E. indicata con A, cambiando indirizzo, entra a far parte di altra famiglia A.I.R.E., indicata con B, coabitando con essa, si eliminerà la famiglia che si trasferisce, cioè la A.

In tal caso la variazione per i singoli componenti della famiglia A verrà effettuata utilizzando i modelli AIRE/01 secondo le modalità su indicate, lasciando inalterato per ciascuno di essi il numero distintivo di iscrizione.

Il numero del foglio di famiglia A.I.R.E. sarà quello della famiglia di ingresso, cioè la B.

N.B. Qualora si utilizzassero più modelli AIRE/01 biffare su ciascuno di essi le motivazioni considerate nella SEZ. II, nonché riportare nella SEZ. III le informazioni relative all’indirizzo.

2) Cambio di "indirizzo all’estero" senza uscita dalla famiglia anagrafica

Il trasferimento di una famiglia A.I.R.E., che si ricorda può essere composta anche da un solo componente, ad un nuovo indirizzo non comporta variazione del numero del foglio di famiglia e dei relativi numeri distintivi di iscrizione. In tale caso l’aggiornamento verrà effettuato, utilizzando uno o più modelli AIRE/01, procedendo come al punto 1, trascrivendo sia i dati che non sono variati, sia quelli variati (indirizzo) omettendo invece il punto d) in quanto non ricorrente.

N.B. Qualora si utilizzassero più modelli AIRE/01 biffare su ciascuno di essi le motivazioni considerate nella SEZ. II, nonché riportare nella SEZ. III le informazioni relative all’indirizzo.

3) Cambio di residenza all’estero

Il cambio di circoscrizione consolare o quello di territorio estero, comportano cambio di residenza.

In tal caso il modello AIRE/01 andrà così compilato:

- SEZ. II biffare le caselle contraddistinte delle lettere "G" e "G01";

- SEZ. III oltre ai dati indicati ai punti a, b, c ed eventualmente d del precedente punto 1 verranno riportati a seconda del caso ricorrente:

a.    la denominazione e la codifica della circoscrizione consolare;

b.    la denominazione e la codifica del territorio estero.

 

4) Cancellazione di un cittadino A.I.R.E.

- SEZ. II biffare la lettera "E" ed una delle caselle da "E01" a "E05" in relazione alla motivazione;

- SEZ. III indicare il n. distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. del cittadino, il suo cognome, nome, luogo e data di nascita.

5) Cancellazione di una intera famiglia A.I.R.E.

Occorre cancellare i singoli componenti la famiglia A.I.R.E. utilizzando uno o più modelli AIRE/01 procedendo come al punto 4.

6) Aggiornamento di uno o più dati di un cittadino A.I.R.E..

Il modello AIRE/01 va compilato nel seguente modo:

- SEZ. II biffare le caselle contraddistinte dalla lettera "G" ed una delle caselle da "G01" a "G05" in relazione al tipo di informazioni anagrafiche aggiornate.

- SEZ. III indicare per ogni iscritto all’A.I.R.E., oltre il n. distintivo d’iscrizione ed i dati identificativi, le sole notizie che devono essere modificate.

Si rammenta che un unico modello può essere utilizzato per le modifiche di due iscritti, solamente se facenti parte della stessa famiglia e se le notizie da modificare siano di uguale natura.

7) Modifica codice relazione dei componenti di una famiglia A.I.R.E. per cambio del suo intestatario.

Qualora, nell’ambito di una famiglia A.I.R.E., si dovesse cambiare l’intestatario ai sensi dell’articolo 21 – II comma del D.P.R. 30/5/89 n. 223 (N.R.A.), dovranno essere utilizzati i modelli AIRE/03 che verranno forniti fra qualche tempo ai Comuni con le necessarie istruzioni.

Tali modelli, compilati dai Comuni a seguito delle informazioni ricevute dai Consolati con gli analoghi modelli CONS/03, ovvero compilati d’ufficio dagli stessi Comuni, previa notifica agli interessati, verranno poi trasmessi alle Prefetture.

Nel frattempo, si dovranno utilizzare i modelli AIRE/01 biffando nella SEZ. II la lettera "G" ed il codice "G03" e compilando, per ogni singolo componente della famiglia A.I.R.E. interessata, la SEZ. III con i dati delle lettere "b" e "d" di cui al punto 1 della presente circolare.

8) Richiesta di un cittadino iscritto all’A.I.R.E. di un Comune di essere trasferito nell’A.I.R.E. di altro Comune.

Analogamente a quanto avviene per l’APR, anche per l’A.I.R.E. verrà utilizzato un unico modello AIRE/01 rispettando la seguente procedura:

·         il Comune che ha ricevuto la richiesta di iscrizione in una famiglia della propria A.I.R.E. direttamente od attraverso il Consolato.

a.      compila la sezione II biffando la casella contraddistinta dalla lettera "A" (richiesta di cancellazione) e quella relativa alla "iniziativa" –

  1. compila la sezione III indicando almeno i dati relativi a nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente, attribuendogli il numero di famiglia A.I.R.E. ed il numero distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. ;

il comune di provenienza A.I.R.E. effettua la cancellazione nella sua A.I.R.E. verificando ed, eventualmente, completando le generalità del cittadino e le altre sue notizie anagrafiche riportate nella SEZ. III del modello AIRE/01 ricevuto senza indicare sullo stesso il n. di famiglia A.I.R.E. e quello distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. e biffando invece le caselle della SEZ. II contraddistinte dalle lettere "E", "E03" e quella relativa all’iniziativa n. 5 (su richiesta di un ufficiale di anagrafe), ritrasmettendo lo stesso modello al Comune richiesto di iscrizione;

·         quest’ultimo Comune effettua l’iscrizione del cittadino richiedente nella sua A.I.R.E. compilando lo stesso modello ricevuto dal Comune di provenienza, biffando le caselle contraddistinte dalle lettere "C" e "C03" nella SEZ. I –

Il Comune che ha proceduto all’iscrizione A.I.R.E., infine, trasmette il modello AIRE/01 così compilato alla Prefettura della sua provincia.

9) Correzione di dati

Non è possibile procedere direttamente alla correzione dei dati già inseriti nella prima fase, quale ad esempio il numero del foglio di famiglia o il numero distintivo di iscrizione anagrafica.

Pertanto per la correzione di eventuali errori dovrà essere usata la seguente procedura che prevede l’utilizzo di due modelli AIRE/01, onde prima cancellare il nominativo con i dati errati e poi reinserirlo con i dati corretti:

1.      cancellazione: compilare la SEZ. II biffando le caselle "E" ed "E04" (cancellazione per irreperibilità presunta) e la SEZ. III con tutti i dati richiesti.

  1. iscrizione (con i dati corretti): compilare la SEZ. I biffando le caselle "C" e "C04" (reiscrizione da irreperibilità), e la SEZ. III con tutti i dati richiesti.

10) Nuove iscrizioni all’A.I.R.E.

·         I modelli AIRE0/1 concernenti nuove iscrizioni all’A.I.R.E. non dovranno essere trattenuti dalle Prefetture come quelli di aggiornamento ma dovranno essere trasmessi, subito dopo i controlli, a questo Ministero.

E’ opportuno ricordare che per l’inserimento di nuovi iscritti, è indispensabile riportare nel relativo modello le seguenti notizie mancando le quali non potrà procedersi all’iscrizione:

a.      n. foglio famiglia A.I.R.E.;

  1. n. distintivo iscrizione anagrafica A.I.R.E.
  2. cognome;
  3. nome;
  4. data di nascita;
  5. luogo di nascita;
  6. Comune italiano o territorio estero di nascita;
  7. Comune italiano di iscrizione o di TRASCRIZIONE dell’atto di nascita o del titolo equipollente;
  8. estremi della iscrizione o della TRASCRIZIONE dell’atto di nascita (anno, parte, serie, numero).

Naturalmente oltre a tali dati "indispensabili" i Comuni dovranno indicare anche gli altri , nei limiti delle informazioni a loro pervenute tramite i modelli CONS/01.

Giova altresì richiamare l’attenzione degli operatori sulla necessità di non usare in nessun caso numeri romani, in quanto il dato verrebbe letto otticamente in modo errato.

Ad esempio serie I e parte II andrà indicato con i numeri arabi e cioè serie 1 e parte 2.

Un particolare chiarimento richiede la cancellazione dall’APR e l’iscrizione all’A.I.R.E. nella fase attuale. Considerato che l’esercizio della gestione ordinaria è previsto a decorrere dal 1° gennaio 1992, sino a quella data la cancellazione per emigrazione all’estero continuerà ad effettuarsi come avveniva in precedenza e, pertanto, il modello AP4 andrà perfezionato dal Comune di emigrazione, senza attendere alcuna conferma dal Consolato e, di conseguenza, l’iscrizione all’A.I.R.E. verrà perfezionata al momento in cui l’interessato lascia il Comune di residenza.

Tale accorgimento scaturisce dalla necessità di far corrispondere la imminente rilevazione censuaria degli italiani con le risultanze anagrafiche.

A partire dal 1° gennaio 1992, presumibile data di avvio della gestione ordinaria dell’A.I.R.E., la cancellazione per emigrazione all’estero andrà perfezionata al momento dell’arrivo della comunicazione da parte del Consolato ovvero, se nel termine di un anno dalla dichiarazione di emigrazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. 30/5/1989 n. 223, non è giunta alcuna comunicazione da parte del Consolato, né l’interessato è reperibile nell’ambito comunale, lo stesso andrà cancellato per irreperibilità.

Tale interpretazione è supportata dal disposto dell’articolo 1 comma 8, della legge 470 in base al quale la permanenza all’estero fino a 12 mesi non comporta iscrizione all’A.I.R.E..

Non è quindi giustificato il comportamento adottato da alcune amministrazioni comunali le quali, ritenendo che il termine di novanta giorni indicato dal I comma dell’articolo 6 della legge 470 decorra dalla dichiarazione resa dall’interessato al momento di lasciare il Comune di residenza, allo scadere dei 90 giorni, provvedono alla cancellazione per irreperibilità.

Tale termine comincerà, invece, a decorrere dall’avvenuta immigrazione nel territorio consolare e cioè dalla fissazione all’estero della dimora abituale. A ciò va aggiunto il tempo necessario, in genere piuttosto lungo, per la trasmissione dei dati da parte dei Consolati ai Comuni e, pertanto, anche per le considerazioni in precedenza esposte, si ritiene che debbano trascorrere almeno 12 mesi prima di procedere alla cancellazione per irreperibilità.

A completamento delle premesse istruzioni si aggiungono le seguenti avvertenze di ordine generale, utili per un comportamento uniforme delle amministrazioni comunali ed uno snellimento della gestione dell’A.I.R.E. che non deve essere appesantita da un ulteriore scambio di corrispondenza con questo Ministero.

Premesso che l’acquisizione di notizie da parte dell’A.I.R.E. centrale avviene esclusivamente tramite la compilazione da parte dei Comuni dei modelli AIRE/01, è pertanto inutile che i Comuni medesimi continuino ad inviare corrispondenza a questo Ministero, in particolare richiamandosi all’articolo 5 della legge 470, in quanto le relative notizie oltre che essere trasfuse nei modelli A.I.R.E., dovranno essere comunicate direttamente ai rispettivi Consolati dalle amministrazioni comunali ricorrendo alla particolare procedura indicata nella circolare n. 12 del 26/6/90 pag. 16.

Uguale procedura dovrà essere osservata dai Comuni per lo scambio di notizie con i Consolati.

Si fa inoltre presente che per eventuali problematiche tecniche concernenti l’utilizzo dei modelli AIRE/01, si potrà contattare il personale del Servizio Informatica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali interessato all’automazione dell’anagrafe A.I.R.E. (Sigg. Vinciguerra e Ferri) ai numeri telefonici 6796 e 7066; per problematiche, invece, di tipo amministrativo si potrà contattare il competente personale del Servizio Enti Locali.

In complesso si ritiene di avere chiarito con l’attuale documento quegli ulteriori dubbi sorti nel corso della costituzione dell’A.I.R.E. ed in vista della normale gestione di essa. Nel raccomandare la massima diffusione delle attuali istruzioni, si confida nella consueta opera di sensibilizzazione e di informazione che verrà svolta dalla SS.LL. nell’ambito provinciale anche con visite ispettive presso le amministrazioni comunali per verificare lo stato di attuazione della normativa A.I.R.E..

Si ringrazia.

 

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Servizio Enti Locali

Roma, 31/10/1990

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO TRENTO

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO BOLZANO

·         AL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale dell'emigrazione e degli Affari Sociali ROMA

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Segreteria Generale - Centro per l’Informatica ROMA

- ALL’ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo ROMA

e per conoscenza

- AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni ROMA

- AL GABINETTO DELL’ON.LE SIG. MINISTRO SEDE

- ALL’A.N.C.I. Via dei Prefetti n. 46 ROMA

- ALL’A.N.U.S.C.A. P.zza XX Settembre n. 3 Castel San Pietro Terme

(BO)

PARTE A

CIRCOLARE MI.A.C.E.L. N. 21

PROT. N. 09005642/366

 

OGGETTO: Legge 22.10.1988 n. 470. AnagraFe dei cittadini italiani residenti all'estero.

 

Si fa seguito alla precedente circolare MI.A.C.E.L. n. 12 del 26 giugno c.a. con la quale questo Ministero ha illustrato diffusamente sia le varie fasi relative all'impianto ed alla gestione dell'AIRE, che la struttura dei modelli AIRE/0l e CONS/01 che sono alla base del flusso di informazioni che deve intercorrere tra Consolati, Comuni e Ministero dell'Interno al fine di costituire le AIRE dei Comuni e 1'AIRE Centrale secondo quanto disposto dalla legge 22.10.1988 n. 470.

A completamento, si trasmettono le ulteriori indicazioni esplicative resesi necessarie a seguito della distribuzione pressocché generalizzata dei mod. AIRE/01 ai Comuni e dei numerosi quesiti, posti direttamente a questo Ministero od all'Istituto Nazionale di Statistica, inerenti principalmente la compilazione del suddetto modello.

Con l'attuale documento si è ritenuto opportuno riassumere e risolvere i quesiti più ricorrenti, al fine di permettere agli operatori di compilare senza ulteriori indugi i modelli AIRE/01.

Con l'occasione si segnala all'attenzione delle SS.LL. che proprio in questa prima fase è necessaria la massima collaborazione delle Prefetture, che prima di trasmettere a questo Ministero i modelli AIRE/01 pervenuti dai Comuni, dovranno effettuare un controllo sulla regolarità della compilazione alla luce delle istruzioni della precedente circolare e dell'attuale.

Considerato inoltre l'indubbio carico di lavoro che graverà sugli uffici comunali, sarà opportuno svolgere ogni possibile opera di sensibilizzazione dei Signori Sindaci, nella loro qualità di ufficiali di Governo e di anagrafe, affinché nell'ambito della struttura comunale, si riesca a sopperire al maggior impegno degli uffici anagrafici, eventualmente ricorrendo all'assegnazione in via temporanea di personale di altri uffici comunali.

Si raccomanda infine, di prestare la necessaria assistenza ai Comuni, anche indicendo eventuali riunioni di servizio con gli operatori, segnalando a questo Ministero, cui compete la gestione centrale dell’AIRE, eventuali necessità al fine di risolvere le problematiche inerenti l’AIRE con unitarietà di indirizzo ed in sinergia con le altre amministrazioni interessate.

Al fine di rendere più sollecita l'informazione ai Comuni, si è ritenuto opportuno suddividere la presente circolare in due parti, A e B, la seconda delle quali è già predisposta per l'inoltro, previa duplicazione, alle amministrazioni Comunali.

 

PEL MINISTRO

PARTE B

 

PREFETTURA DI 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI

 

Con preghiera di informare tempestivamente i competenti Uffici di codesto Comune, si trasmettono gli ulteriori chiarimenti forniti dalla Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Servizio Enti Locali del Ministero dell'Interno, per la compilazione dei modelli AIRE/01.

 

IL PREFETTO

 

 

Un primo problema che si è ritenuto di risolvere in via prioritaria, proprio nell'ottica di agevolare il lavoro dei Comuni, è stato quello relativo alla possibilità di trasmettere i dati dell'AIRE comunale al Centro elettronico del Servizio Elettorale di questo Ministero su supporto magnetico in sostituzione dei modelli AIRE.

Dopo ampia disamina della questione si ritiene, considerato anche il disposto dell'articolo 23 del D.P.R. 30.5.1989 n. 223, di poter consentire una tale soluzione per quei Comuni che ne facessero richiesta, sempreché ai sensi del citato articolo 23, vengano conservate ed aggiornate le schede individuali e di famiglia e, per la trasmissione dei dati, ci si adegui al tracciato record indicato da questo Ministero che verrà comunicato in tempi brevi unitamente al fac-simile di tabulato che i Comuni dovranno inviare alle rispettive Prefetture e di cui una copia comunque rimarrà ai loro atti.

Al riguardo, fermo restando che dovranno essere forniti tutti i dati richiesti nel modello AIRE/01, giova precisare che l'utilizzo del mezzo informatico è limitato al flusso di dati corrente fra Ministero e Comuni, mentre negli altri casi dovrà farsi sempre ricorso, negli adempimenti connessi alla gestione dell'AIRE, al normale utilizzo del modello prescritto.

Una delle principali perplessità è stata quella relativa alla data di decorrenza dell'iscrizione da indicare nel modello AIRE/01 Sez. I, in considerazione del numero 199 in essa prestampato, atteso che nella prima fase vanno inseriti oltre ai nominativi già iscritti nell'Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero, anche quelli eliminati dall'A.P.R. da cento anni e, quindi, ambedue le categorie con decorrenza antecedente al 1990.

A1 riguardo si comunica che per ambedue le suddette categorie la data di decorrenza rimane quella risultante agli atti anagrafici dei Comuni e tale deve essere indicata, correggendo il secondo 9 - indicato nella Sez. I del modello.

Vale la pena di ricordare che non è da confondere, come avvenuto in qualche caso, la data di decorrenza dell'iscrizione con quella della definizione della pratica che, nella fase attuale, avuto riguardo ai casi citati ove si tratta di iscrizioni di ufficio, è quella in cui l'ufficiale di anagrafe compila il modello AIRE/01.

A proposito dei modelli è necessario sottolineare ancora una volta la necessità che vi sia assoluta identità tra quelli attualmente in dotazione forniti da questo Ministero e quelli che in futuro saranno adottati dai Comuni, sia per formato che per colori e contenuto, considerata la possibilità di acquisirli otticamente.

La compilazione del modello AIRE/01 si semplifica ove si parta dal presupposto che nella fase attuale definita "FASE 1" - le parti del modello da prendere in considerazione sono la I e la III, atteso che la II riguarda gli aggiornamenti - ipotesi probabilmente al momento non ricorrente.

Ne consegue che la casella "aggiornamento o regolarizzazione" attualmente non deve essere barrata.

Per quanto concerne i campi inerenti il foglio di famiglia AIRE indicato con FE-Sez. III e quello del numero distintivo indicato con E 199 - Sez. III per la cui compilazione si procede dall'ultima casella a destra, si precisa che non è indispensabile riempire le caselle non utilizzate con gli zeri.

Per quanto riguarda i campi relativi ai codici comune o territorio estero, la compilazione deve iniziare dalla casella contrassegnata con una freccetta ed allorchè ne vengano riempite solo tre, il dato verrà assunto come riferito a territorio estero.

E' stata ipotizzata l'insufficienza delle caselle previste per il nome ed il cognome.

Le caselle sono per ciascun dato 36. Pur essendo evidente che siamo nel campo delle pure ipotesi, si può pensare di troncare l'indicazione all'ultima lettera.

E' opportuno sottolineare che i campi, contrassegnati dal colore giallo, sono quelli che verranno letti otticamente.

E' pertanto necessario rispettare le modalità di compilazione indicate a pag. 25 della circolare n. 12 ed evitare che nel riempire i campi contrassegnati in rosa, che non vengono letti otticamente, si sconfini nei campi gialli.

Per l'identificazione dell'ufficio consolare nella Sezione III del modello vi sono due campi: uno rosa ed uno giallo. Quello giallo deve essere compilato partendo dalle prime tre caselle a sinistra marcate in rosso.

L'indirizzo degli uffici consolari riguarda la corrispondenza tra questi ultimi ed i Comuni ed è ricavabile dalla pubblicazione n. 4 già inviata in precedenza alle Prefetture per la distribuzione ai Comuni.

Si precisa, pertanto, che le caselle su campo giallo con l'indicazione "presso" vanno riferite alla "persona" e non all'ufficio consolare e, pertanto, saranno compilate ove l'interessato non abbia un proprio indirizzo, fermo restando la compilazione dei rimanenti campi.

 

Per quel che riguarda i motivi di iscrizione all'AIRE è stato richiesto il significato da attribuire all'indicazione tra parentesi "stato civile" del codice C02.

Tale dizione va riferita alle iscrizioni all'AIRE per registrazione o TRASCRIZIONE della nascita (v. pag. 17 circolare n. 12).

 

Rimanendo nell'ambito dei motivi di iscrizione di cui alla Sez. I si precisa che acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana nella sostanza coincidono e, quindi, vanno riferiti all'unico codice C05.

Si è in precedenza accennato che nella fase I, la Sez. II del modello non è da riempire.

Si risponde tuttavia ad osservazioni pervenute. Ad es. cosa vuol dire protocollo APR/AIRE.

Premesso che, trattandosi di campo rosa, l'informazione anche se più o meno incompleta non viene acquisita otticamente, è ovvio che si userà il protocollo dell'Anagrafe dalla quale viene cancellato il soggetto in relazione alla domanda effettuata da altro Comune con la Sez. I lett. A del modello AIRE/01.

L'aggiornamento delle notizie anagrafiche può riguardare anche solamente il luogo e la data di nascita (G04) e non vanno ricomprese nel codice relativo alle generalità (Cod. G03) in quanto l'acquisizione delle notizie può avvenire in momenti differenti.

In relazione al Cod. G01 - Cambio di residenza e indirizzo - si ricorda che ai sensi del disposto dell'articolo 3 comma a) e dell'articolo 6 comma 3 del Reg. di esecuzione della legge 470, gli aggiornamenti riguardano entrambi gli eventi.

Pertanto il codice va inteso in ambedue i casi.

Per quanto riguarda l'anno di espatrio, che nella fase di avvio coincide con l'anno di decorrenza di iscrizione all'AIRE, tale campo va riempito avendo riguardo soltanto a coloro che sono stati iscritti all'AIRE per espatrio all'estero e non per coloro che vengono iscritti per nascita né per acquisto di cittadinanza.

A regime la data di arrivo nella circoscrizione consolare sarà indicata a seguito di segnalazione dell'ufficio consolare.

I1 codice 05 -cittadinanza- ha destato perplessità considerato che vi sono due caselle (1-SI) (0-NO) riferite al possesso o meno della cittadinanza italiana. Ciò nella considerazione che per essere iscritti all'AIRE si deve essere comunque cittadini italiani.

Premesso trattasi di notizie che è comunque opportuno acquisire anche a fini statistici in particolare in relazione al possesso eventuale di ulteriore cittadinanza si precisa che dovrà essere sempre biffata la casella 1, mentre la casella 0 è compatibile solo con la casella E05, Sez. II.

I dati relativi al matrimonio, vanno riferiti all'ultimo in ordine di tempo o alla data del divorzio o dello stato di vedovanza.

Il modello AIRE/01 è diviso in due parti (v. circolare n. 12) Esso può anche servire per l'iscrizione di due persone appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, semprechè le risposte da dare siano comuni ad ambedue i soggetti. In caso contrario, ad es. padre iscritto per emigrazione all'estero, figlio iscritto per nascita, andranno usati due modelli.

Proseguendo nel fornire le indicazioni necessarie alla compilazione del modello, si precisa che il comune di leva è quello ove si è chiamati alle armi.

Qualora il campo rosa dedicato all'ente pensionistico sia insufficiente, è importante non invadere i campi gialli ed indicare il relativo codice.

Il modello AIRE/01 contiene un complesso di notizie che in gran parte corrispondono a quelle richieste dall'art. 4 del Regolamento di esecuzione della Legge 470 ed altre sono finalizzate ad una migliore conoscenza, nei suoi vari aspetti, della composizione dei connazionali residenti all'estero.

Ciò premesso, nel raccomandare che in questa prima fase sia fornito il maggior numero di notizie possibili, svolgendo in caso di mancanza di dati, ogni opportuna indagine, si fa presente che al fine di agevolare la costituzione complessiva dell'AIRE centrale, in una prima acquisizione ed in via provvisoria potranno essere omesse notizie non indispensabili per la identificazione della persona.

Tuttavia sarebbe quanto mai necessario che venisse sempre indicato il Comune di iscrizione elettorale se conosciuto e gli estremi di registrazione o TRASCRIZIONE dell'atto di nascita, sottolineando che nella gestione ordinaria dell'AIRE l'acquisizione di quest'ultimi elementi sarà indispensabile.

Per quanto riguarda il luogo di nascita, nel modello vi sono due campi: uno in giallo ed uno in rosa ove è indicato "comune italiano o territorio estero di nascita".

E' evidente che per coloro che sono nati in Italia le due indicazioni coincidono e sono ambedue da indicare.

Per coloro invece che sono nati all'estero dovrà essere indicato il luogo di nascita (città) ed il territorio estero cui appartiene il luogo.

Uguali raccomandazioni valgono per gli altri eventi di stato civile.

 

Codici di relazione parentela e famiglia AIRE

Si indicano di seguito i codici che dovranno occupare le caselle gialle indicate nella sezione III.

Al numero d'ordine - campo rosa - la posizione nell'ambito della famiglia AIRE.

Alla voce "relazione" - campo rosa - sarà indicato l'intestatario della scheda di famiglia determinato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione della legge 470, con la sigla "IS" (intestatario scheda) e nel codice relazione, in campo giallo, il n. 01.

Nell'ordine seguiranno gli altri componenti la famiglia che verranno indicati esclusivamente con i seguenti codici di cui si esplica ad ogni buon fine la relazione nell'ambito della famiglia AIRE che non è da riportare su campo rosa.

02 - marito/moglie coniugio

03 - figlio/a 1^ discendente

04 - nipote (discendente - figlio/a di figlio/a) 2^ discendente

05 - pronipote (discendente, figlio/a di nipote discendente) 3^ discendente

06 - padre/madre 1^ ascendente

07 - nonno/a (padre/madre di padre/madre) 2^ ascendente

08 - bisnonno/a (padre/madre di nonno/nonna) 3^ ascendente

09 - fratello/sorella 2^ collaterale

10 - nipote (collaterale figlio/a di fratello/sorella) 3^ collaterale

11 - zio/a (fratello/sorella di padre/madre) 3^ collaterale

12 - cugino/a (primo, figlio di zio/a) 4^ collaterale

13 - altro/a parente (fino al 6° grado)

14 - figliastro/a (figlio/a di marito/moglie) 1^ affine

15 - patrigno/matrigna (marito/moglie di padre/madre) 1^ affine

16 - genero /nuora (marito/moglie di figlio/a) 1^ affine

17 - suocero/a (padre/madre di marito/moglie) 1^ affine

18 - cognato/a (marito/moglie di fratello/sorella) 2^ affine

19 - fratellastro/sorellastra (figlio/a di patrigno - matrigna) 2^ affine

20 - nipote (affine, figlio/a di cognato/cognata) 3^ affine

21 - zio/a (affine, marito/moglie di zio/a) 3^ affine

22 - altro/a affine (fino al 6° grado)

23 – convivente (vincoli di adozione o affettivi)

PE