Legge n 454 3 novembre
1992 TRATTATO DI MAASTRICHT SULL UNIONE EUROPEA Protocolli e
Atto Finale
Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea
con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni,
fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1992,
n.277, S.O.)
Indice del trattato
Preambolo
Titolo I Disposizioni comuni (A - F)
Titolo II Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea per creare la Comunità Europea
Titolo III Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità
Europea del Carbone e dell'Acciaio (omissis)
Titolo IV Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la Comunità
Europea dell'energia atomica (omissis)
Titolo V Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune (J -
J.11)
Titolo VI Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni (K - K.9)
Titolo VII Disposizioni finali (L - S)
Protocolli
Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito
dell'Unione europea
Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca
Protocollo sull'articolo 119 del Trattato che istituisce la Comunità Europea
Protocollo sullo statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e
della Banca Centrale Europea
Protocollo sullo statuto dell'Istituto Monetario Europeo
Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109J del Trattato che
istituisce la Comunità Europea
Protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità Europee
Protocollo sulla Danimarca
Protocollo sul Portogallo
Protocollo sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e
monetaria
Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca
Protocollo sulla Francia
Protocollo sulla politica sociale (con allegati un Accordo e due Dichiarazioni)
Protocollo sulla coesione economica e sociale
Protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni
Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che
istituiscono le Comunità europee
Atto finale
PREAMBOLO
Sua Maestà il Re dei Belgi,
Sua Maestà la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Ellenica,
Sua Maestà il Re di Spagna,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica Italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Il Presidente della Repubblica Portoghese,
Sua Maestà a Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
DECISI a segnare una nuova tappa
nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità
europee,
RAMMENTANDO l'importanza storica
della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare
solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,
CONFERMANDO il proprio
attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché‚ dello
Stato di diritto,
DESIDERANDO intensificare la
solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le
tradizioni,
DESIDERANDO rafforzare
ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in
modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto
istituzionale unico, i compiti loro affidati,
DECISI a conseguire il
rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione
economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del
presente trattato, una moneta unica e stabile,
DETERMINATI a promuovere il
progresso economico e sociale dei loro popoli, nel contesto della realizzazione
del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione
dell'ambiente, nonché‚ ad attuare politiche volte a garantire che i progressi
compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli
progressi in altri settori,
DECISI ad istituire una
cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,
DECISI ad attuare una politica
estera e di sicurezza comune che preveda la definizione a termini di una
politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa
comune, rafforzando cosi' l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine
di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,
RIAFFERMANDO l'obiettivo di
agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la
sicurezza dei loro popoli, mediante l'inclusione, nel presente trattato, di
disposizioni relative alla giustizia e agli affari interni,
DECISI a portare avanti il
processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa,
in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini,
conformemente al principio della sussidiarietà,
In previsione degli ulteriori
passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,
HANNO DECISO di istituire
un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maestà il Re dei Belgi:
Mark EYSKENS, Ministro delle Relazioni esterne;
Philippe MAYSTADT, Ministro delle Finanze;
Sua Maestà la Regina di Danimarca:
Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministro degli Affari esteri;
Anders FOGH RASMUSSEN, Ministro degli Affari economici;
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli Affari esteri;
Theodor WAIGEL, Ministro federale delle Finanze;
Il Presidente della Repubblica Ellenica:
Antonios SAMARAS, Ministro degli Affari esteri;
Efthymios CRISTODOULOU, Ministro dell'economia nazionale;
Sua Maestà il Re di Spagna:
Francisco FERNANDEZ ORDOEZ, Ministro degli Affari esteri;
Carlos SOLCHAGA CATALA'N, Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Il Presidente della Repubblica Francese:
Roland DUMAS, Ministro degli Affari esteri;
Pierre BEREGOVOY, Ministro dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio;
Il Presidente dell'Irlanda:
Gerard COLLINS, Ministro degli Affari esteri;
Bertie AHERN, Ministro delle Finanze;
Il Presidente della Repubblica Italiana:
Gianni DE MICHELIS, Ministro degli Affari esteri;
Guido CARLI, Ministro del Tesoro;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
Jacques F. POOS, Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri;
Jean-Claude JUNCKER, Ministro delle Finanze;
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Hans van den BROEK, Ministro degli Affari esteri;
Willem KOK, Ministro delle Finanze;
Il Presidente della Repubblica Portoghese:
Joao de Deus PINHEIRO, Ministro degli Affari esteri;
Jorge BRAGA de MACEDO, Ministro delle Finanze;
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord:
Rt. Hon. Douglas HURD, Segretario di Stato per gli Affari esteri e del
Commonwealth;
Hon. Francis MAUDE, Segretario finanziario al Tesoro;
I quali, dopo aver scambiato i
loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le
disposizioni che seguono:
Titolo I -
Disposizioni comuni
Art.A
Con il
presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione
europea, in appresso denominata "Unione".
Il
presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione
sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il
più vicino possibile ai cittadini.
L'Unione
è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di
cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di
organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra
i loro popoli.
Art.B
L'Unione
si prefigge i seguenti obiettivi:
-
promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile,
segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il
rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione
economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità
delle disposizioni del presente trattato;
-
affermare la sua identità sulla scena internazionale, segnatamente mediante
l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la
definizione a termine di una politica di difesa comune che potrebbe,
successivamente, condurre ad una difesa comune;
-
rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati
membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;
-
sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari
interni;
-
mantenere integralmente l'"acquis" comunitario e svilupparlo al fine
di valutare, attraverso la procedura prevista all'articolo N, paragrafo 2, in
quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di
cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire
l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
Gli obiettivi
dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente
trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del
principio di sussidiarietà definito all'articolo 3 B del trattato che
istituisce la Comunità europea.
Art.C
L'Unione
dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la
continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi,
rispettando e sviluppando nel contempo l'"acquis" comunitario.
L'Unione
assicura in particolare la coerenza globale della sua azione esterna
nell'ambito delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di
economia e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità
di garantire tale coerenza. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive
competenze, ad attuare dette politiche.
Art.D
Il
Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti politici generali.
Il
Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri
nonché‚ il
Presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai Ministri incaricati degli
Affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Il Consiglio
europeo si riunisce almeno due volte l'anno sotto la Presidenza del Capo di
Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio.
Il
Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna
delle sue riunioni, nonché‚ una
relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'Unione.
Art. E
Il
Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia
esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato,
dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché‚ dalle disposizioni dei
successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e,
dall'altro, dalle altre disposizioni del presente trattato.
Art. F
1.
L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di
governo si fondano sui principi democratici.
2.
L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del
diritto comunitario.
3.
L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per
portare a compimento le sue politiche.
Titolo
II - Disposizioni che modificano il Trattato che istituisce la
Comunità Economica Europea per creare la Comunità Europea
Articolo
G
Il
trattato che istituisce la Comunità economica europea è modificato
conformemente alle disposizioni del presente articolo al fine di creare una
Comunità europea.
A. IN
TUTTO IL TRATTATO:
1) L'espressione
" Comunità economica europea " è sostituita dall'espressione
"Comunità europea ".
B.
NELLA PARTE PRIMA: " PRINCIPI ":
2) Il
testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 2. La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione
di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante
l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3A,
uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme
della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti
l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato
livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e
della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra
gli Stati membri. "
3) Il
testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 3. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta,
alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:
a)
l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni
quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre
misure di effetto equivalente;
b) una
politica commerciale comune;
c) un
mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Sfati membri, degli
ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali;
d)
misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato
interno, come previsto dall'articolo 100 C;
e) una
politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
è) una
politica comune nel settore dei trasporti;
g) un
regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
interno;
h) il
ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al
funzionamento del mercato comune;
i) una
politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
j) il
rafforzamento della coesione economica e sociale;
k) una
politica nel settore dell'ambiente;
1) il
rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
m) la
promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
n)
l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
o) un
contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute
p) un
contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo
delle culture degli Stati membri;
q) una
politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
r)
l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare- gli
scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale
s) un
contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
t)
misure in materia di energia, protezione civile e turismo. "
4) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
3 A. 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della
Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente
trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato
interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al
principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2.
Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal
presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi
di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, I'ECU, nonché la
definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del
cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei
prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche
generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato
aperta e in libera concorrenza.
3.
Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei
seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni
monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile. "
5) E'
inserito il seguente articolo:
"
Articolo 3 B. La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono
conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei
settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene,
secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli
obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati
dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti
dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione
della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli
obiettivi del presente trattato. "
6) Il
testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 4. 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
- un
PARLAMENTO EUROPEO;
- un
CONSIGLIO;
- una
COMMISSIONE;
- una
CORTE Dl GIUSTIZIA;
- una
CORTE DEI CONTI.
Ciascuna
istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal
presente trattato.
2. Il
Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e
da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive. "
7) Sono
inseriti i seguenti articoli:
"
Articolo 4 A. Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente
trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e
una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE) che agiscono nei limiti
dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e
della BCE (in appresso denominato "statuto del SEBC") allegati al
trattato stesso.
Articolo
4 B. È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti
delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto
allegato a quest'ultimo. "
8)
L'articolo 6 è abrogato e l'articolo 7 diventa l'articolo 6. Il testo del
secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:
"
Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui alI'articolo 189
C, può stabilire tutte le regolamentazioni intese a vietare iati
discriminazioni. "
9) Gli
articoli 8, 8A, 8B e 8C diventano rispettivamente gli articoli 7, 7A, 7B e 7C.
C. È
INSERITA LA PARTE SEGUENTE:
Parte
seconda
CITTADINANZA
DELL'UNIONE
Articolo
8. 1. È istituita una cittadinanza dell'Unione.
È
cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
2. I
cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal
presente trattato.
Articolo
8 A. 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le
condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in
applicazione dello stesso.
2. Il
Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti
di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera
all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del
Parlamento europeo.
Articolo
8 B. 1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è
cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello
Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto
Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994,
tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
2.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate
in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno
Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato
con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà
adottare entro il 31 dicembre 1993; tali modalità possono comportare
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo
giustifichino.
Articolo
8 C. Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel
quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della
tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Entro il 31
dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni
necessarie e avvieranno i negoziati internazionali richiesti per garantire
detta tutela.
Articolo
8 D. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al
Parlamento europeo conformemente all'articolo 138 D.
Ogni
cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente
all'articolo 138 E.
Articolo
8 E. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio
e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 1993 e in seguito ogni
tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente Parte.
Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.
Su
questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente
trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese
a completare i diritti previsti nella presente Parte, di cui raccomanderà
l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive
norme costituzionali."
D. Le
Parti seconda e terza sono riunite sotto il seguente Titolo:
Parte
terza
POLITICHE
DELLA COMUNITÀ
E in
questa Parte:
10) Il
testo dell'articolo 49, prima frase, è sostituito dal testo seguente:
"
Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio deliberando in
conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del
Comitato economico e sociale stabilisce mediante direttive o regolamenti, le
misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei
lavoratori, quale è definita dall'articolo 48, in particolare: "
11) Il
testo dell'articolo 54, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
"
2. Per realizzare U programma generale ovvero, in mancanza di tale programma,
per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di
stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della
procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, delibera mediante direttive. "
12) Il
testo dell'articolo 56, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
"
2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando
all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia dopo la fine
della seconda tappa, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di
cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive per il coordinamento delle
disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o
amministrativo. "
13) Il
testo dell'articolo 57 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 57. 1. Al fine di agevolare l 'accesso alle attività non salariate e
l'esercizio di queste, il Consiglio deliberando in conformità della procedura
di cui all'articolo 189 B, stabilisce direttive intese al reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
2. In
ordine alle stesse finalità, il Consiglio stabilisce, prima della scadenza del
periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio
delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato
membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del
regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di
accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera in
conformità della procedura di cui all'articolo 189 B.
3. Per
quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche la graduale
soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle
condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri. "
14) Il
titolo del Capo 4 è sostituito dal titolo seguente:
"
Capo 4. - Capitali e pagamenti "
15) Sono inseriti
i seguenti articoli:
"
Articolo 73 A. A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli articoli da 67 a 73 sono sostituiti dagli articoli da
73 B a 73 G.
Articolo
73 B. 1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono
vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché
tra Stati membri e paesi terzi.
2.
Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le
restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi
terzi.
Articolo
73 C. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 B lasciano impregiudicata
l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del
31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione
comunitaria per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi
terzi 0 ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli
investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di
servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
2.
Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e
senza pregiudicare gli altri Capi del presente trattato, l'obiettivo della
libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione può
adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi
o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli
investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di
servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È
richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo
che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda
la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad
essi diretti.
Articolo
73 D. 1. Le disposizioni dell'articolo 73 B non pregiudicano il diritto
degli Stati membri:
a) di
applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui
si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima
situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di
collocamento del loro capitale;
b) di
prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni . cui la
circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è della
legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore
fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie,
o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo
di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate
da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. Le
disposizioni del presente Capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni
in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.
3. Le
misure e le procedure di cui ai paragrafi I e 2 non devono costituire un mezzo
di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero
movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 73B.
Articolo
73 E. In deroga all'articolo 73 B, gli Stati membri che beneficiano alla data
del 31 dicembre 1993 di una deroga sulla base del diritto comunitario vigente
sono autorizzati a mantenere, al più tardi fino al 31 dicembre 1995, le
restrizioni ai movimenti di capitali consentite dalle deroghe in questione
vigenti alla prima data.
Articolo
73 F. Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitati
provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare
difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di paesi terzi, e
se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un
periodo non superiore a sei mesi.
Articolo
73G. 1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 228 A, sia ritenuta necessaria
un'azione della Comunità, il Consiglio in conformità della procedura di cui
all'articolo 228 A, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le
misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.
2.
Fatto salvo l'articolo 224 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure
secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi
ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei
confronti di un paese terzo per quanto concerne movimenti di capitali e i
pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette
misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure.
Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni
decisione presa dal Consiglio.
Articolo
73 H. Fino al 1°
gennaio 1994 si applicano le seguenti disposizioni:
1)
Ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella
valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i
pagamenti relativi agli scambi di merci di servizi e di capitali, come anche i
trasferimenti di capitali e di salari nella misura in cui la circolazione delle
merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati
membri in applicazione del presente trattato.
Gli Stati
membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro
pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò
sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in
particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
2)
Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale
sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per
analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni
quantitative e la liberalizzazione dei servizi.
3) Gli
Stati membri si impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni
per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'elenco
di cui all'allegato III del presente trattato.
La
graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente
alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreché non sia
disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dalle altre disposizioni
del presente Capo.
4) Ove
necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere
possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente
articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi
enunciati nel presente trattato. "
16) Il
testo dell'articolo 75 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 75. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e avuto riguardo
agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, stabilisce: I
a)
norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio
di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di
uno o più Stati membri;
b) le
condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in
uno Stato membro;
e) le
misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d) ogni
altra utile disposizione.
2. Le
disposizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo I sono stabilite durante
il periodo transitorio.
3. In
deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i
principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente
pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure
l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio,
che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla
necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato
dall'instaurazione del mercato comune. "
17) Nella
Parte terza, il titolo del Titolo I è sostituito dal titolo seguente:
TITOLO
V
NORME
COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI
18) All'articolo
92, paragrafo 3:
- è
inserita la seguente lettera:
"
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunità in misura contraria all'interesse comune. "
-
l'attuale lettera d) diventa lettera e).
19) Il
testo dell'articolo 94 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 94. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può
stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92
e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo
93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale
procedura."
20) Il
testo dell'articolo 99 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 99. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione
delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di
consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione
sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato
interno entro il termine previsto dall'articolo 7A. "
21) Il
testo dell'articolo 100 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 100. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del
mercato comune. "
22) Il
testo dell'articolo 100 A, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
"
1. In deroga all'articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga
diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli
obiettivi dell'articolo 7 A. Il Consiglio, deliberando in conformità della
procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato
economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
"
23) È
inserito il seguente articolo:
"Articolo
100 C. 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo, determina quali siano i paesi
terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per
l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2.
Tuttavia, nel caso in cui una situazione di emergenza insorta in un paese terzo
minacci un improvviso afflusso nella Comunità di cittadini di detto paese, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione, può imporre, per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo
del visto per i cittadini provenienti dal paese in questione.
L'obbligo
del visto fissato ai sensi del presente paragrafo può essere prorogato secondo
la procedura di cui al paragrafo 1.
3. A
decorrere dal 1°
gennaio 1996 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito alle
decisioni di cui al paragrafo 1. Anteriormente a tale data il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure relative
all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.
4. Nei
settori di cui al presente articolo, la Commissione è tenuta ad esaminare
qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una
proposta al Consiglio.
5. Il
presente articolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli
Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.
6. Le
disposizioni del presente articolo sono applicabili ad altre materie se così è
deciso ai sensi dell'articolo K9 delle disposizioni del trattato sull'Unione
europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
interni e secondo le condizioni di voto nel contempo fissate.
7..Le
disposizioni delle convenzioni in vigore fra gli Stati membri che disciplinano
materie contemplate nel presente articolo restano in vigore fintantoché il loro
contenuto non sarà stato sostituito da direttive o da misure adottate in virtù
del presente articolo. "
24) E'
inserito il seguente articolo:
"
Articolo 100 D. Il Comitato di coordinamento di Alti funzionari, istituito
dall'articolo K4 del trattato sull'Unione europea contribuisce, fatto salvo
l'articolo 151, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori di
cui all'articolo 100 C. "
25) Il
testo del Titolo 11, Capi 1, 2 e 3, è sostituito dal testo seguente:
TITOLO
VI
POLITICA
ECONOMICA E MONETARIA
Capo 1.
-- Politica economica
Articolo
102 A. Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti
all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo
103, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei
principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza favorendo
un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui
all'articolo 3 A.
Articolo
103. 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione
di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 102 A.
2. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al
Consiglio europeo.
Il
Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio,
dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche
economiche degli Stati membri e della Comunità.
Sulla
base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata,
adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il
Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.
3. Al
fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una
convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio,
sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione
economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza
delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e
procede regolarmente ad una valutazione globale.
Ai fini
di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate
nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni
da essi ritenute necessarie.
4.
Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le
politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di
massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto
funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere
allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. n Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può
decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Il
Presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i
risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche
le proprie raccomandazioni, il Presidente del Consiglio può essere invitato a
comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.
5. Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui alI'articolo 189 C,
può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui
ai paragrafi 3 e 4.
Articolo
103 A. 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il
Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito
alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano
gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
2.
Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da
gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo
controllo, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria
comunitaria allo Stato membro interessato. Qualora le gravi difficoltà siano
provocate da calamità naturali, il Consiglio a maggioranza qualificata. Il
Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione
presa.
Articolo
104. 1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma
di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle Banche
centrali degli Stati membri (in appresso denominate "Banche centrali
nazionali") a istituzioni o organi della Comunità alle amministrazioni
statali, agi; enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi
di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri cast come
l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o
delle Banche centrali nazionali.
2. Le
disposizioni del paragrafo I non si applicano agli enti creditizi di proprietà
pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle Banche
centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso
trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo
104 A. 1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali,
che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni
statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi
di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso
privilegiato alle istituzioni finanziarie.
2.
Anteriormente al 1°
gennaio 1994, il Consiglio deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 C precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del
divieto di cui al paragrafo 1.
Articolo
104 B. 1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle
amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici,
da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi
Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la
realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri
non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale,
degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di
diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve
le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un
progetto specifico.
2. Se
necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 C può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di
cui all'articolo 104 e al presente articolo.
Articolo
104 C. 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
2. La
Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità
del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori
rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio
sulla base dei due criteri seguenti:
a) se
il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto
interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che
- il
rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un
livello che si avvicina al valore di riferimento;
-
oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo
eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
b) se
il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di
riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura
sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I
valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i
disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.
3. Se
uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri
menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione
tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la
spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori
significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio. termine
dello Stato membro.
La
Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un
determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il
rischio di un disavanzo eccessivo.
4. Il
Comitato previsto dall'articolo 109C formula un parere in merito alla relazione
della Commissione.
5. La
Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in
futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.
6. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della
Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato
ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un
disavanzo eccessivo.
7. Se,
ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il
Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far
cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto
del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.
8. Il
Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato
seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette
raccomandazioni.
9.
Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del
Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere,
entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il
Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.
In tal
caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare
relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi
compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
In tal
caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare
relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi
compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.
10. I
diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 169 e 170 non possono essere
esercitati nel quadro dei paragrafi da I a 9 del presente articolo.
11.
Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità
del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi,
di intensificare una o più delle seguenti misure:
-
chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari,
che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o
altri titoli;
-
invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di
prestiti verso lo Stato membro in questione;
-
richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito
infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere
del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
-
infliggere ammende di entità adeguata.
Il
Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni
adottate.
12. Il
Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11
nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in
questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue
raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata
abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo
eccessivo nello Stato membro in questione.
13.
Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio
delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi
dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, ed
escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.
14.
Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel
presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi
eccessivi allegato al presente trattato.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune
disposizioni che sostituiscono detto protocollo.
Fatte
salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per
l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.
Capo 2.
- Politica monetaria
Articolo
105. 1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le
politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nelI'articolo 2. Il SEBC
agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse, e rispettando i
principi di cui all'articolo 3 A.
2. I
compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
-
definire e attuare la politica monetaria della Comunità;
-
svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni delI'articolo
109;
-
detenere- e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
-
promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3. Il
paragrafo 2, terzo trattino non pregiudica la detenzione e la gestione da parte
dei Governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.
4. La
BCE viene consultata:
- in
merito a qualsiasi proposte di atto comunitario che rientri nelle sue
competenze;
- dalle
autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino
nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal
Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6.
La BCE
può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari
competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue
competenze.
5. Il
SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle
competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
6. Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo,
può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano
la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni
finanziarie, escluse le imprese d'assicurazione.
Articolo
105 A. 1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di
banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali
possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche
centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella
Comunità.
2. Gli
Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione delle BCE per
quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità
della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione della BCE, può
adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche
di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura
necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.
Articolo
106. 1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali.
2. La
BCE ha personalità giuridica.
3. Il
SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il Consiglio direttivo
e il Comitato esecutivo.
4. Lo
statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.
5. Gli
articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6,
33.1 a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che
delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE previa
consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della
Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il
parere conforme del Parlamento europeo.
6. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una
raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della
Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20,
28.1, 29.2, 30.4, 34.3 dello statuto del SEBC.
Articolo
107. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri
loro attribuiti dal presente trattato e dallo Statuto del SEBC, né la BCE né
una Banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali
possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi
comunitari, dai Governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le
istituzioni e gli organi comunitari nonché i Governi degli Stati membri si
impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri
degli organi decisionali della BCE o delle Banche centrali nazionali
nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo
108. Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione
del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca
centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto
del SEBC.
Articolo
108 A. 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC la BCE, in
conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite
nello statuto del SEBC:
-
stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti
nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 dello statuto
del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui
all'articolo 106, paragrafo 6;
-
prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in
virtù del presente trattato e dallo statuto del SEBC;
-
formula raccomandazioni o pareri.
2. Il
regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Le
raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
La
decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa
designati.
Gli
articoli 190, 191 e 192 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati
dalla BCE.
La BCE
può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi
pareri.
3.
Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della
procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, la BCE ha il potere di
infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza
degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo
109.1. In deroga all'articolo 228, il Consiglio, deliberando all'unanimità su
raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE,
nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della
stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e
conformemente alla procedura prevista al paragrafo per la fissazione delle
modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di
tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle valute non comunitarie. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o
della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire
ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può
adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ECU all'interno del
sistema dei tassi di cambio. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento
europeo dell'adozione dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali
dell'ECU.
2. In
mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non
comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli
orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute.
Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC
di mantenere la stabilità dei prezzi.
3. In
deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di regime monetario o
valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o
organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della
BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi.
Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La
Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.
Gli
accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le
istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.
4.
Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in
merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto
riguarda questioni di particolare importanza per l'Unione economica e
monetaria, nonché, deliberando all'unanimità, in merito alla sua rappresentanza
in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103 e 105.
5.
Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari
relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre
negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.
Capo 3.
-Disposizioni istituzionali
Articolo
109 A. 1. Il Consiglio direttivo della BCE comprende i membri del Comitato
esecutivo della BCE nonché i Governatori delle Banche centrali nazionali.
2. a)
Il Comitato esecutivo comprende il Presidente, il Vicepresidente e quattro
altri membri.
b) Il
Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono
nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel
settore monetario o bancario, di comune accordo dai Governi degli Stati membri
a livello di Capi di Stato o di Governo, su raccomandazione del Consiglio e
previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della
BCE.
Il loro
mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Soltanto
cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo.
Articolo
109B. 1. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della
BCE.
Il
Presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del Consiglio
direttivo della BCE.
2. Il
Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio
quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti
del SEBC.
3. La
BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al
Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla
politica monetaria dell'anno precedente e delibano in corso. Il Presidente
della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può
procedere su questa base ad un dibattito generale.
Il
Presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo possono, a
richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati
dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo.
Articolo
109C. 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in
tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un
Comitato monetario a carattere consultivo.
Il
Comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:
-
seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della
Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e
riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione;
-
formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di
propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
- fatto
salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di
cui agli articoli 73 F, 73 C, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B,
104 C, 109 E paragrafo 2, 109 F paragrafo 6, 109 H, 1091, 109 J paragrafo 2, e
109 K paragrafo 1;
-
esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di
capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del
presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; I'esame riguarda
tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il
Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di
tale esame.
Gli
Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato
monetario.
2.
All'inizio della terza fase verrà istituito un Comitato economico e finanziario.
Il Comitato monetario di cui al paragrafo I sarà sciolto.
Il
Comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:
-
formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di
propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;
-
seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della
Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in
particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni
internazionali;
- fatto
salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di
cui agli articoli 73 F, 73 C, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103 A, 104 A, 104 B,
104 C, 105 paragrafo 6, 105 A paragrafo 2, 106 paragrafi 5 e 6, 109, 109 H, 109
I paragrafi 2 e 3, 109 K paragrafo 2, 109 L paragrafi 4 e 5, nonché svolgere
gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;
-
esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di
capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del
presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda
tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il
Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di
tale esame.
Gli
Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri
del Comitato.
3. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e previa consultazione della BCE e del Comitato di cui al presente articolo,
stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato
economico e finanziario. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento
europeo in merito a tale decisione.
4.
Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati
membri con la deroga di cui agli articoli 109 K e 109 L, il Comitato tiene
sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema
generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in
merito al Consiglio e alla Commissione.
Articolo
109D. Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 103
paragrafo 4, 104 C, eccettuato il paragrafo 14, 109, 109 J, 109 K e 109 L,
paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla
Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La
Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie
conclusioni al Consiglio.
Capo 4.
- Disposizioni transitorie
Articolo
109E. 1. La seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria
inizia il 1°
gennaio 1994.
2.
Prima di tale data:
a)
ciascuno Stato membro:
-
adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui
all'articolo 73 B, fatto salvo l'articolo 73 E, nonché agli articoli 104 e 104
A, paragrafo 1;
-
adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b),
programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza
necessaria alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, in particolare
per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze
pubbliche;
b) il
Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi
compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto
riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché
i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria
riguardante il mercato interno.
3. Gli
articoli 104, 104 A paragrafo 1, 104 B paragrafo I e 104 C, esclusi i paragrafi
1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.
Gli
articoli 103 A paragrafo 2, 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 105 A, 107, 109,
109 A, 109 B e 109 C, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio
della terza fase.
4.
Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici
eccessivi.
5.
Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che
conduce all'indipendenza della sua Banca centrale, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 108.
Articolo
109F. 1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia
la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato
"IME"), esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un
Consiglio composto di un Presidente e dei Governatori delle Banche centrali
nazionali, fra i quali sarà scelto il Vicepresidente.
Il
Presidente viene nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri a
livello di Capi di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del
Comitato dei Governatori delle Banche centrali nazionali della Comunità europea
(in appresso denominato "Comitato dei Governatori"), o del Consiglio
dell'lME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il
Presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza
professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati
membri possono essere nominati Presidente dell'lME. Il Consiglio dell'lME
nomina il Vicepresidente.
Lo
statuto dell'lME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.
Il
Comitato dei Governatori delle Banche centrali degli Stati membri viene sciolto
all'inizio della seconda fase.
2.
L'IME:
-
rafforza la cooperazione tra le Banche centrali nazionali degli Stati membri;
-
rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo
scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
-
sorveglia il funzionamento del sistema monetario europeo;
-
procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle
Banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei
mercati finanziari;
-
assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto,
le relative modalità sono esposte nello statuto dell'lME;
-
agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo,
compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU.
3. Al
fine di preparare la terza fase, l'IME:
-
prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica
monetaria unica nella terza fase;
-
promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la
raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera
di competenza;
-
prepara le norme per le operazioni che le Banche centrali nazionali devono
intraprendere nell'ambito del SEBC
-
promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri;
-
esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.
Al più
tardi il 31 dicembre 1996, I 'IME specifica il quadro regolamentare,
organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti
nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua
istituzione affinché decida in proposito.
4.
L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del i suo Consiglio,
può:
-
formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica
monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in
ciascuno Stato membro;
-
presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai Governi e al Consiglio sulle
politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna
della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del Sistema monetario
europeo;
- fare
raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro
politica monetaria.
5.
L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e
le proprie raccomandazioni.
6.
L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario
che rientri nella sua competenza.
Entro i
limai e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e dell'lME quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati
membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua
competenza.
7. Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo e dell'lME, può conferire all'lME altri
compiti per la preparazione della terza fase.
8. Nei
casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i
riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'lME prima dell'istituzione
della BCE.
Nei
casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i
riferimenti all'lME vanno intesi, prima del 1° gennaio 1994, come riferimenti al Comitato dei Governatori.
9. Nel
corso della seconda fase, per " BCE " di cui agli articoli 173, 175,
176, 177, 180 e 215 si intende l'IME.
Articolo
109G. La composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata.
Dall'inizio
della terza fase, il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente, in
conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4.
Articolo
109H. 1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia
dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale
della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e
capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la
graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede
senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e
dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle
disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso
dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte
dello Stato interessato.
Se
l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla
Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di
difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa
consultazione del Comitato di cui all'articolo 109 C, il concorso reciproco e i
metodi del caso.
La
Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della
sua evoluzione.
2.
Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso
reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e
modalità.. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:
a)
un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli
Stati membri possono ricorrere;
b)
misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in
difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei
paesi terzi;
c)
concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del
consenso di questi.
3..
Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato
accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure
adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si
trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa
definisce le condizioni e le modalità.
Tale
autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
4.
Fatto salvo l'articolo 109 K, paragrafo 6, il presente articolo non è più
applicabile dall'inizio della terza fase.
Articolo
109I. 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non
intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 109 H, paragrafo
2, lo Stato membro interessato può adottare a titolo conservativo, le misure di
salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento
possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre a portata
strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La
Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure
di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La
Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini
dell'articolo 109 H.
3. Su
parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario di cui
all'articolo 109 C il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata,
decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le
suddette misure di salvaguardia.
4.
Fatto salvo l'articolo 109 K paragrafo 6, il presente articolo non è più
applicabile dall'inizio della terza fase.
Articolo
109 J. 1. La Commissione e l 'IME riferiscono al Consiglio sui progressi
compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla
realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un
esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro,
incluso lo statuto della sua Banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e
108 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare
la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al
rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
- il
raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un
tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che
hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
- la
sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal
conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un
disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo
6;
- il
rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio
del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei
confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro
- i
livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità
della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al
meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.
I
quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i
quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo
allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'lME
tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei risultati delI'integrazione
dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle
bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro
e di altri indici di prezzo.
2. In
base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
raccomandazione della Commissione, valuta:
- se i
singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di
una moneta unica
- se la
maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per
l'adozione di una moneta unica; esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma
di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o
di Governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio
parere al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo.
3.
Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo I e del parere del
Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella
composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando a maggioranza
qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:
-
decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2,
se la maggioranza degli Stati membri soddisfò le condizioni necessarie per
l'adozione di una moneta unica;
-
decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase delI'Unione e, in
caso affermativo,
-
stabilisce la data di inizio della terza fase.
4. Se
entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata
fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato
o di Governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi I e 2, ad
eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le
relazioni di cui al paragrafo I e R parere del Parlamento europeo, deliberando
a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui
al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni
necessarie per l'adozione di una moneta unica.
Articolo
109 K 1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo
109 J paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio
di cui all'articolo 109 J, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata
su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si
applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati
membri sono in appresso denominati " Stati membri con deroga ".
Qualora
il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni
necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 1O9J
paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica
una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati
membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".
2.
Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la
Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura
dell'articolo 109 J, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e
dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di
Governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni
necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 109 J paragrafo I, e
abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
3. La
deroga di cui al paragrafo I comporta che allo Stato membro in questione non si
applichino i seguenti articoli: 104C, paragrafi 9 e 11, IOS, paragrafi 1, 2, 3
e 5, IO5A, 108A, 109, 109A, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto
Stato membro e della sua Banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi
nel quadro del SEBC è oggetto del Capo IX dello statuto del SEBC.
4. Agli
articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 105A, 108A, 109 e 109 A, paragrafo 2, lettera
b), per " Stati membri " si intende " Stati membri senza deroga
".
5. I
diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del
Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3.
In tal caso, in deroga agli articoli 148 e 189 A, paragrafo 1, la maggioranza
qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati
membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo
148, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità
di tali Stati membri.
6. Gli
articoli 109H e 109I continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.
Articolo
109 L. 1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase
conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 3 o, secondo i casi, immediatamente
dopo il 1° luglio
1998:
- il
Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 6;
- i
Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura
di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il Presidente, il Vicepresidente
e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri
con deroga, il numero dei membri del Comitato esecutivo pro' essere inferiore a
quello previsto dall'articolo 11, paragrafo I dello statuto del SEBC, ma in
nessun caso può essere inferiore a quattro.
Non
appena è stato nominato il comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in
funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel
presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri
ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.
2. Non
appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti
dell'lME. Con l'istituzione della BCE, I 'IME viene posto in liquidazione; le
relative modalità sono definite nello statuto dell'lME.
3. Se e
fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 106,
paragrafo 3 del presente trattato, il Consiglio Generale della BCE di cui
all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto temo organo
decisionale della BCE.
4. Alla
data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli
Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione
della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono
irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU
viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto.
Questa misura di per sì non modifica il valore esterno dell'ECU. Il Consiglio,
deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie
per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri.
5. Se
si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 109 K, paragrafo 2,
di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati
membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della
Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l 'ECU
subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure
necessarie per l'introduzione dell'ECU come moneta unica nello Stato membro
interessato.
Articolo
109 M. 1. Fino all'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria,
ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di
interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli
Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione
nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ECU.
2. A
decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto
di deroga, il paragrafo I si applica, per analogia, alla politica del cambio di
detto Stato membro.
26) Nella
Parte terza, Titolo II, il titolo del Capo 4 è sostituito dal titolo seguente:
TITOLO
VII
POLITICA
COMMERCIALE COMUNE
27) L'articolo
111 è abrogato.
28) Il
testo dell'articolo 113 è sostituito dal testo seguente:
Articolo
113. 1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi,
specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di
accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di
liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa
commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. La
Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica
commerciale comune.
3.
Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni
internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che
l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali
negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato
speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro
delle direttive che il Consiglio può impartirle.
Le
pertinenti disposizioni dell'articolo 228 sono applicabili.
4.
Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata. "
29) L'articolo
114 è abrogato.
30) Il
testo dell'articolo 115 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 115. Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica
commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non
sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle
misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la
Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la
necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati
membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni
e modalità.
In caso
d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al più
presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie,
che poi notificano agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in
qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire
le misure in questione.
In
ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor
turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune. "
31) L'articolo
116 è abrogato.
32) Nella
Parte terza, il titolo del Titolo III è sostituito dal titolo seguente:
TITOLO
VIII
POLITICA
SOCIALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E GIOVENTÙ
33) Il
testo dell'articolo 118 A, paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo
seguente:
"
2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1,
il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante
direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto
delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.
"
34) Il
testo dell'articolo 123 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 123. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori
nell'ambito del mercato interno e contribuire casi al miglioramento del tenore
di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale
europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le
possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei
lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali
e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la
formazione e la riconversione professionale. "
35) Il
testo dell'articolo 125 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 125. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo. "
36) I testi
degli articoli 126, 127 e 128 sono sostituiti dai testi seguenti:
"
Capo 3. - Istruzione, formazione professionale e gioventù
Articolo
126. 1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità
\incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed
integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati
membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione
del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
2.
L'azione della Comunità è intesa:
- a
sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con
l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a
favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro
il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- -a
promuovere la cooperazione tra gli istituti d'insegnamento;
- a
sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei
sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a
favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività
socioeducative;
- a
incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.
3. La
Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in
particolare con il Consiglio d'Europa.
4. Per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo,
il Consiglio adotta:
-
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,
azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
-
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
raccomandazioni.
Articolo
127. 1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza
ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della
responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e
l'organizzazione della formazione professionale.
2.
L'azione della Comunità è intesa:
- a
facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare
attraverso la formazione e la riconversione professionale;
- a
migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per
agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del
lavoro;
- a
facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità
degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
- a
stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento
o di formazione professionale e imprese;
- a
sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei
sistemi di formazione degli Stati membri.
3. La
Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione
professionale.
4. Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui alI'articolo 189 C
e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure atte
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. "
37) È
inserito il testo seguente:
TITOLO
IX
CULTURA
Articolo
128. 1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati
membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando
nel contempo il retaggio culturale comune.
2.
L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati
membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi
nei seguenti settori:
-
miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia
dei popoli europei;
- conservazione
e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
-
scambi culturali non commerciali;
-
creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. La
Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare
con il Consiglio d'Europa.
4. La
Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di
altre disposizioni del presente trattato.
5. Per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo,
il Consiglio adotta:
-
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa
consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante
tutta la procedura di cui all'articolo 189 B
-
deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.
38) I
testi dei Titoli IV, V, VI e Vll sono sostituiti dai testi seguenti:
TITOLO
X
SANITÀ
PUBBLICA
Articolo
129. 1. La Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione
della salute umana, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se
necessario, sostenendone l'azione.
L'azione
della Comunità si indirizza in primo luogo alla prevenzione delle malattie,
segnatamente dei grandi flagelli, compresa la tossicodipendenza, favorendo la
ricerca sulle loro cause e sulla loro propagazione, nonché l'informazione e
l'educazione in materia sanitaria.
Le
esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre
politiche della Comunità.
2. Gli
Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive
politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La
Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni
iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La
Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con
le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.
4. Per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo,
il Consiglio adotta:
-
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,
azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
-
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
raccomandazioni.
TITOL0
XI
PROTEZIONE
DEI CONSUMA TORI
Articolo
129 A. 1. La Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di
protezione dei consumatori mediante:
a)
misure adottate in applicazione dell'articolo 100 A nel quadro della
realizzazione del mercato interno;
b)
azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli
Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi
economici dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata.
2. Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le azioni
specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Le
azioni adottate in applicazione del paragrafo 2 non impediscono ai singoli
Stati membri di mantenere e di prendere misure di protezione più rigorose. Tali
misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate
alla Commissione.
TITOLO
XII
RETI
TRANSEUROPEE
Articolo
129 B. 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli
articoli 7 A e 130 A e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori
economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei
vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la
Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori
delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
2. Nel
quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, I'azione della
Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti
nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della
necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni
insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.
Articolo
129 C. 1. Per conseguire gli obiettivi di cui ad 'articolo 129 B, la Comunità:
-
stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le
priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti
transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse
comune;
-
intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire
l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione
delle norme tecniche;
- può
gli sforzi finanziari degli Stati membri per progetti d'interesse comune
finanziati dagli Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti di
cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie
di prestito o abbuoni d'interesse; la Comunità può altresì contribuire al
finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione da istituire
entro e non oltre il 31 dicembre 1993 conformemente all'articolo 130D, di
progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
L'azione
della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.
2. Gli
Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le
politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante
sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 129 B. La Commissione
può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi
iniziativa utile per favorire detto coordinamento.
3. La
Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di
interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.
Articolo
129 D. Gli orientamenti di cui all'articolo 129 C paragrafo I sono adottati dal
Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B
e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni.
Gli
orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di
uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.
Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C
e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni, adotta le altre misure previste nell'articolo 129 C, paragrafo 1.
TITOLO
XIII
INDUSTRIA
Articolo
130. 1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le
condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.
A tal
fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro
azione è intesa:
- ad
accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- a
promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese
di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese;
- a
promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- a
favorire un migliore sfruttamento delle politiche d'innovazione, di ricerca e
di sviluppo tecnologico.
2. Gli
Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e,
per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere
ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.
3. La
Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo I
attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni
del presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le
azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al
paragrafo 1.
Il
presente Titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della
Comunità di qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di
concorrenza.
TITOLO
XIV
COESIONE
ECONOMICA E SOCIALE
Articolo
130 A. Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità,
questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il
rafforzamento della sua coesione economica e sociale. In particolare la
Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni
ed il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali.
Articolo
130 B. Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano
anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 130A. L'elaborazione e
l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del
mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 130 A e concorrono
alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con
l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione " orientamento ",
Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea
per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. I
La
Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui
progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul
modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno
contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le
azioni specifiche che si rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei
Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della
Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Articolo
130 C. Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla
correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità,
partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in
ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in
declino.
Articolo
130 D. Fatto salvo l'articolo 130 E, il Consiglio, deliberando all'unanimità su
proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei
fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il
raggruppamento dei fondi. n Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa
procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni
necessarie per garantire l''efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e
con gli altri strumenti finanziari esistenti.
Il
Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31
dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a
progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle
infrastrutture dei trasporti.
Articolo
130 E. Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo
regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera in conformità della
procedura di cui all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Comitato delle regioni.
Per
quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
sezione "orientamento ", ed il Fondo sociale europeo restano
applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 125.
TITOLO
XV
RICERCA
E SVILUPPO TECNOLOGICO
Articolo
130 F. 1. La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche
e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua
competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute
necessarie ai sensi di altri Capi del presente trattato.
2. A
tal fine essa incoraggia nell'insieme della Comunità le imprese comprese le
piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi
di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro
sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di
sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare,
all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni
ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3.
Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le
azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.
Articolo
130 G. Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti,
che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:
a)
attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione,
promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le
università;
b)
promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
c)
diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;
d)
impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.
Articolo
130 H. 1. La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia
di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle
politiche nazionali e della politica comunitaria.
2. La
Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni
iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.
Articolo
130I. 1. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta un programma quadro pluriennale, che comprende l'insieme delle azioni
della Comunità. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura
di cui all'articolo 189 B.
Il
programma quadro:
- fissa
gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni
previste dall'articolo 130 G e le relative priorità;
-
indica le grandi linee di dette azioni;
-
stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione
finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di
ciascuna delle azioni previste.
2. Il
programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della
situazione.
3. Il
programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito
di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di
realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti
necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi
specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma
quadro e per ciascuna azione.
4. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione
e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e
sociale, adotta i programmi specifici.
Articolo
130 J. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio:
- fissa
le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
università;
- fissa
le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.
Articolo
130K. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi
programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne
assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della
Comunità.
Il
Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari in particolare
in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso d; altri Stati membri.
Articolo
130L. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può
prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a
programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la
partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.
Articolo
130 M. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può
prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione comunitari con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Le
modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e
conclusi conformemente all'articolo 228, tra la Comunità e i terzi interessati.
Articolo
130 N. La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura
necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione comunitari.
Articolo
130 O. Il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e
previa
consultazione
del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le
disposizioni di cui all'articolo 130 N.
Il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C
e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni
di cui agli articoli 130 J, 130 K e 130 L. L'adozione dei programmi
complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.
Articolo
130 P. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività
svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei
risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in
corso.
TITOLO
XVI
AMBIENTE
Articolo
130 R. 1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a
perseguire i seguenti obiettivi:
-
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
-
protezione della salute umana;
-
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
-
promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell'ambiente a livello regionale o mondiale.
2. La
politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di
tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni
della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni
causati all'ambiente, nonché sul principio " chi inquina paga". Le
esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.
In
questo contesto, le misure di armonizzazione conformi a tali esigenze
comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza
gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica,
misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.
3. Nel
predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:
- dei
dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle
condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei
vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di
azione;
- dello
sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo
equilibrato delle sue singole regioni.
4. Nel
quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri
cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità
della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati
e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi interessati.
Il
comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
Articolo
130 S. 1. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 C e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per
realizzare gli obiettivi dell'articolo 130 R.
2. In
deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo I e fatto salvo
l'articolo 100 A, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale, adotta:
-
disposizioni aventi principalmente natura fiscale;
- le
misure concernenti l'assetto territoriale, la destinazione dei suoli, ad
eccezione della gestione dei residui e delle misure di carattere generale,
nonché la gestione delle risorse idriche;
- le
misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra
diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento
energetico del medesimo.
Il Consiglio,
deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie
cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono
essere prese a maggioranza qualificata.
3. In
altri settori il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale,
adotta programmi d'azione generali che fissano gli obiettivi prioritari da
raggiungere.
Il
Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i
casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali
programmi.
4.
Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono
al finanziamento e ad esecuzione della politica in materia ambientale.
5.
Fatto salvo il principio " chi inquina paga ", qualora una misura
basata sul paragrafo I implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche
autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione
di tale misura, disposizioni appropriate in forma di
-
deroghe temporanee e/o
-sostegno
finanziario del Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre
1993 in conformità dell'articolo 130 D.
Articolo
130 T. I provvedimenti di protezione adottati in virtù delI'articolo 130 S non
impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti
per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere
compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.
TITOLO
XVII
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
Articolo
130 U. 1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo
sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:
- lo
sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in
particolare di quelli più svantaggiati;
-
inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia
mondiale;
- la
lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.
2. La
politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale
di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché
di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
3. La
Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli
obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre
organizzazioni internazionali competenti.
Articolo
130 V. La Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 130 U nelle
politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di
sviluppo.
Articolo
130 W. 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C,
adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 130 U. Tali misure possono assumere la forma di programmi
pluriennali.
2. La
Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal
suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.
3. Le
disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CEE.
Articolo
130 X. 1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in
materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi
di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di
conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli
Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di
aiuto comunitario.
2. La
Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il
coordinamento di cui al paragrafo 1.
Articolo
130 Y. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri
collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni
internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare
oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra
questa ed i terzi interessati.
Il comma
precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle
sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
E.
NELLA PARTE QUINTA: " LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ:
39) Il
testo dell'articolo 137 è sostituito dal testo seguente:
Articolo
137. Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati
riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente
trattato.
40) Il
testo dell'articolo 138, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
3. Il
Parlamento europeo elaborerò progetti intesi a permettere l'elezione a
suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati
membri.
Il
Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento
europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono,
stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati
membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. "
41) Sono
inseriti i seguenti articoli:
"
Articolo 138 A. I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore
per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una
coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo
138 B. Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo
partecipa al processo per l'adozione degli atti comunitari, esercitando le sue
funzioni nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C, nonché
formulando pareri conformi o pareri consultivi.
A
maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla
Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa
necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del
presente trattato.
Articolo
138 C. Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di
un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea
d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal
presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di
infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto
comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una
giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.
La
commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua
relazione.
Le
modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
Articolo
138 D. Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di
presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone,
una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di
attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.
Articolo
138 E. 1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le
denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e
riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo
grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Conformemente
alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce
che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento
europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti
in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria.
Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne
investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il
suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e
all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata
del risultato delI'indagine.
Ogni
anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati
delle sue indagini.
2. Il
Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata
della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il
Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su
richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni
necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il
Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
Nell'adempimento
dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo.
Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna
altra attività professionale, remunerata o meno.
4.
Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera
a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le
condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore. "
42) Il
testo dell'articolo 144, secondo comma, è completato dalla seguente frase:
"
In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per
sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della
Commissione costretti a dimettersi collettivamente. "
43) È
inserito il seguente articolo:
" Articolo
146. Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a
livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro.
La
Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata
di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri:
-
durante primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Germania Grecia, Spagna,
Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito;
-
durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio Grecia Germania,
Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito,
Portogallo. "
44) È
inserito il seguente articolo:
"
Articolo 147. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per
iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione. "
45) L'articolo
149 è abrogato.
46) È
inserito il seguente articolo:
"
Articolo 151. 1. Un Comitato composto dei rappresentanti permanenti degli Stati
membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i
mandati che quest'ultimo gli affida.
2. Il
Consiglio è assistito da un Segretariato generale, posto sotto la direzione di
un Segretario generale. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio che
delibera all'unanimità.
Il
Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.
3. Il
Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. "
47) È
inserito il seguente articolo:
"
Articolo 154. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa
stipendi, indennità e pensioni del Presidente e dei membri della Commissione,
del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della
Corte di giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte
le indennità sostitutive di retribuzione. "
48) Sono
inseriti i seguenti articoli:
"
Articolo 156. La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima
dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale
sull'attività della Comunità. "
Articolo
157. 1. La Commissione è composta di diciassette membri, scelti in base alla
loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il
numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che
delibera all'unanimità.
Soltanto
cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
La
Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro,
senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a
due.
2. I
membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza
nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento
dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo
né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il
carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare
tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione
nell'esecuzione dei loro compiti.
I
membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni,
esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro
insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata
delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti
dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per
quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o
vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia,
su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi,
pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 160
omero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi
sostitutivi.
Articolo
158. 1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque
anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso,
le disposizioni dell'articolo 144.
Il loro
mandato è rinnovabile.
2.
Previa consultazione del Parlamento europeo, i Governi degli Stati membri
designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare Presidente
della Commissione.
I
Governi degli Stati membri, in consultazione con il Presidente designato,
designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.
Il
Presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti,
collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
Dopo l'approvazione del Parlamento europeo il Presidente e gli altri membri
della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati
membri.
3. I
paragrafi I e 2 si applicano per la prima volta al Presidente e agli altri
membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 199S.
Il
Presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7
gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il
loro mandato scade il 6 gennaio 1995.
Articolo
159. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della
Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
L'interessato
è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro,
nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il Consiglio,
deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una
sostituzione.
In caso
di dimissioni o di decesso, il Presidente è sostituito per la restante durata
del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista
dall'articolo 158, paragrafo 2.
Salvo
in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 160, i membri della
Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro
sostituzione.
Articolo
160. Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni
necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa
grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza
del Consiglio o della Commissione.
Articolo
161. La Commissione può nominare uno o due Vicepresidenti tra i suoi membri.
Articolo
162. 1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e
definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.
2. La
Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare
il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste
dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Articolo
163. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei
suoi membri previsto dall'articolo 157.
La
Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei
membri stabilito nel suo regolamento interno. "
49) Il
testo dell'articolo 165 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 165. La Corte di giustizia è composta di tredici Giudici.
La
Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare
nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre o
cinque Giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di
istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni
previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La
Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato
membro o un'istituzione della Comunità che è parte nell'istanza.
Ove ciò
sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando
all'unanimità, può aumentare il numero dei Giudici e apportare i necessari
ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 167,
secondo comma. "
50) Il
testo dell'articolo 168 A è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 168 A. 1. Alla Corte di giustizia è affiancato un Tribunale competente
a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di
giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo
statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo.
Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni
pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 177.
2. Su
richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa le
categorie di ricorsi di cui al paragrafo I e la composizione del Tribunale di
primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari
allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio,
le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in
particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,
sono applicabili al Tribunale di primo grado.
3. I
membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte
le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni
giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi
degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri
uscenti possono essere nuovamente nominati.
4. Il
Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di
concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto
all'approvazione unanime del Consiglio. "
51) Il
testo dell'articolo 171 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 171. 1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha
mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente
trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia comporta.
2. Se
ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti,
la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue
osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato
membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora
lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla
Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte
comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa
precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte
dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La
Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è
conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di
una somma forfetaria o di una penalità.
Questa
procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 170. "
52) Il
testo dell'articolo 172 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 172. I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e
dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono
attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di
merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessa
53) Il
testo dell'articolo 173 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 173. La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli
atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti
del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o
pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti dei temi.
A tal
fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza,
violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di
qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per
sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla
Commissione.
La
Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il
Parlamento europeo e la BCE propongono per salvaguardare le proprie
prerogative.
Qualsiasi
persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso
contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur
apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre
persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
I
ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di
due mesi a decorrere, secondo i casi dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua
notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il
ricorrente ne ha avuto conoscenza. "
54) Il
testo dell'articolo 175 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 175. Qualora, in violazione del presente trattato, il Parlamento
europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati
membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di
giustizia per far constatare tale violazione.
Il
ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata
preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi
da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere
proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni
persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni
stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della
Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una
raccomandazione o un parere.
La
Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui
ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o
proposti contro di essa. "
55) Il
testo dell'articolo 176 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 176. L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la
cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute
a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia comporta.
Tale
obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione
dell'articolo 215, secondo comma.
Il
presente articolo si applica anche alla BCE. "
56) Il
testo dell'articolo 177 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 177. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via
pregiudiziale,
a)
sull'interpretazione del presente trattato,
b)
sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della
Comunità e della BCE,
c)
sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del
Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando
una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli
Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la
sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia
di pronunciarsi sulla questione.
Quando
una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una
giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso
giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi
alla Corte di giustizia. ".
57) Il
testo dell'articolo 180 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 180. La Corte di giustizia è competente, nei limai sotto specificati,
a conoscere delle controversie in materia di:
a)
esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della
Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca
dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo
169
b)
deliberazioni del Consiglio dei Governatori della Banca europea per gli
investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di
amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle
condizioni previste dall'articolo 173;
c)
deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli
investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti,
alle condizioni fissate dall'articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalla
Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21,
paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;
d)
esecuzione, da parte delle Banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti
dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il Consiglio della BCE dispone
al riguardo, nei confronti delle Banche centrali nazionali, dei poteri
riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169 nei confronti degli Stati
membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una Banca centrale nazionale
ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente
trattato, essa è tenuta a prendere i procedimenti che l'esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia comporta. "
58) Il
testo dell'articolo 184 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 184. Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un
regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un
regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE,ciascuna parte può,
anche dopo lo spirare del termine previsto dalI'articolo 173, quinto comma,
valersi dei motivi previsti dati 'articolo 173, secondo comma, per invocare
dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.
"
59) È inserita
la seguente sezione:
"
Sezione quinta. - La Corte dei conti
Articolo
188 A. La Corte dei cono assicura il controllo dei conti.
Articolo
188 B. 1. La Corte dei conti è composta di dodici membri.
2. I
membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno
fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che
posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte
le garanzie d'indipendenza.
3. I
membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal
Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento
europeo.
Tuttavia,
nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte,
ricevono un mandato limitato di quattro anni.
I
membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.
I
membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei
conti. Il mandato del Presidente è rinnovabile.
4. I
membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,
nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento
dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo
né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il
carattere delle loro funzioni.
5. I
membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni,
esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro
insediamento essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle
loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro
carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda
l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
6. A
parte i rinnovamenti regolari e i decessi le funzioni dei membri della Corte
dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni
d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni
del paragrafo 7.
L'interessato
è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo
il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in
carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
7. I
membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni
oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri
vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta
della Corte dei conti che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti
o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
8. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di
impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del Presidente e dei
membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza
qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
9. Le
disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche
ai membri della Corte dei conti.
Articolo
188 C. 1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese
della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni
organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non
escluda tale esame.
La
Corte dei conti presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una dichiarazione
in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle
relative operazioni.
2. La
Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle
spese ed accerta la sana gestione finanziaria.
Il
controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti
delle entrate alla Comunità.
Il
controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali
controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei Conti
dell'esercizio di bilancio considerato.
3. n
controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto,
presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri. Il controllo
negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali
di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi
nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei
conti se intendono partecipare al controllo.
I
documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della
Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre
istituzioni delle Comunità e dalle istruzioni nazionali di controllo o, se
queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
4. Dopo
la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione
annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte
delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La
Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su
problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali, e dare
pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.
Essa
adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei
membri che la compongono.
Essa
assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione
di controllo dell'esecuzione del bilancio. "
60) Il
testo dell'articolo 189 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 189. Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate
dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il
Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni
e formulano raccomandazioni o pareri.
Il
regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La
direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali
in merito alla forma e ai mezzi.
La
decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa
designati.
Le
raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. "
61) Sono
inseriti i seguenti articoli:
"
Articolo 189 A. 1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del
Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può
emanare un atto che costruisca emendamento della proposta solo deliberando
all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 189 B, paragrafi 4 e
5.
2.
Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la
propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un
atto comunitario.
Articolo
189 B. 1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo
per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:
2. La
Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento
europeo, adotta una posizione comune. La posizione comune viene comunicata al
Parlamento europeo. n Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo
dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione
informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se,
entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a)
approva la posizione comune, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in
questione in conformità di tale posizione comune;
b) non
si è pronunciato, il Consiglio adotta l'atto in questione in conformità della
sua posizione comune;
c)
dichiara, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, che intende
respingere la posizione comune, esso ne informa immediatamente il Consiglio. Il
Consiglio può convocare il Comitato di conciliazione di cui al paragrafo 4 per
precisare ulteriormente la sua posizione. n Parlamento europeo conferma in
seguito, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, di aver respinto
la posizione comune, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato,
oppure propone emendamenti conformemente alle disposizioni della lettera d) del
presente paragrafo;
d)
propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri
che lo compongono; il testo cosi emendato viene comunicato al Consiglio e alla
Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
3. Se,
entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento
europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli
emendamenti, esso modifica di conseguenza la sua posizione comune e adotta
l'atto in questione; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli
emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non
approva l'atto in questione, il Presidente del Consiglio, d'intesa con il
Presidente del Parlamento europeo, convoca immediatamente il Comitato di
conciliazione.
4. Il
Comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro
rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il
compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza
qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza
dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori
del Comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per
favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del
Consiglio.
5. Se,
entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il Comitato di
conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio
dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per
adottare l'atto in questione conformemente al progetto comune, a maggioranza
assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a
maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di
approvazione da parte di una delle due istituzioni, l'atto in questione si
considera non adottato.
6. Se
il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si
considera non adottato, salvo che il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata entro un termine di sei settimane dalla scadenza del termine
concesso al Comitato di conciliazione, confermi la posizione comune da esso
approvata prima dell'avvio della procedura di conciliazione, eventualmente con
emendamenti proposti dal Parlamento europeo. In questo caso l'atto in questione
è adottato definitivamente, a meno che il Parlamento europeo entro un termine
di sei settimane dalla data della conferma da parte del Consiglio respinga il
testo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, nel qual caso l'atto
proposto si considera non adottato.
7. I
termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo possono
essere prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, di
comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Il termine di tre mesi
di cui al paragrafo 2 è prorogato automaticamente di due mesi qualora siano
applicabili le disposizioni della lettera c) di tale paragrafo.
8. n
campo di applicazione della procedura di cui al presente articolo può essere
esteso, secondo la procedura prevista dall'articolo N, paragrafo 2 del trattato
sull'Unione europea in base ad una relazione che la Commissione presenterà al
Consiglio al più tardi nel 1996.
Articolo
189 C. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per
l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:
a) Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione
e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune.
b)La
posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il
Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei
motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché
della posizione della Commissione.
Se,
entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva
la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine,
il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della
posizione comune.
c)
Entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo
può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti
alla posizione comune del Consiglio. n Parlamento europeo può anche, alla
stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. n risultato
delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.
Qualora
il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio,
quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità.
d) La
Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo,
riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il
Consiglio ha adottato la propria posizione comune.
La
Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta
riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito,
esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità
detti emendamenti.
e) Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta
riesaminata dalla Commissione.
Il
Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto
all'unanimità.
f) Nei
casi di cui alle lettere c), d) ed e), il Consiglio deve deliberare entro il
termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la
proposta della Commissione si considera non adottata.
g) I
termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al
massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo. "
62) Il
testo dell'articolo 190 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 190. I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti
adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento
alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del
presente trattato. "
63) Il
testo dell'articolo 191 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 191. 1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in
conformità della procedura di cui all'articolo 189 B sono firmati dal Presidente
del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Comunità. Essi entrano in vigore alla data da essi
stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione.
2. I
regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste
istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Comunità. Essi entrano in vigore alla data da essi
stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione.
3. Le
altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno
efficacia in virtù di tale notificazione. "
64) Il
testo dell'articolo 194 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 194. n numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato
come segue:
Belgio
12
Danimarca
9
Germania
24
Grecia
12
Spagna
21
Francia
24
Irlanda
9
Italia
24
Lussemburgo
6
Paesi
Bassi 12
Portogallo
12
Regno
Unito 24
I
membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera
all'unanimità.Il loro mandato e rinnovabile.
I
membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale
della Comunità.
Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri
del Comitato. "
65) Il
testo dell'articolo 196 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 196. n Comitato designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di
presidenza per una durata di due anni.
Esso
stabilisce il proprio regolamento interno.
Il
Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della
Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa. "
66) Il
testo dell'articolo 198 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 198. Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il
Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono
consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora
lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.
Qualora
lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per
la presentazione del suo parere, un termine che non può inferiore ad un mese a
decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente.
Allo
spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
Il
parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al
Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
"
67) È
inserito il seguente Capo:
"
Capo 4. - Il Comitato delle regioni
Articolo
198 A. È istituito un Comitato a carattere consultivo composto di
rappresentanti delle collettività regionali e locali, in appresso designato
" Comitato delle regioni ".
Il
numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:
Belgio
12
Danimarca
9
Germania
24
Grecia
12
Spagna
21
Francia
24
Irlanda
9
Italia
24
Lussemburgo
6
Paesi
Bassi 12
Portogallo
12
Regno
Unito 24
I
membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su
proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che
delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.
I
membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nelI'interesse generale
della Comunità.
Articolo
198 B. Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il Presidente e
l'Ufficio di presidenza per la durata di due anni.
Esso
stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del
Consiglio, che delibera all'unanimità.
Il
Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della
Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Articolo
198 C. Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei
casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di
tali due istituzioni lo ritenga opportuno.
Qualora
lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per
la presentazione del suo parere, un termine che non può inferiore a un mese a
decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. Allo
spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.
Quando
il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 198,
il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale
domanda di parere. n Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa
interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.
Il
Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di
propria iniziativa.
n
parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a
un resoconto delle deliberazioni. "
68) È
inserito il seguente Capo:
"
Capo 5. - La Banca europea per gli investimenti
Articolo
198 D. La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.
Sono
membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo
statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un
protocollo allegato al presente trattato.
Articolo
198 E. La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire,
facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo
equilibrato e senza scosse del mercato comune nelI'interesse della Comunità. A
tal fine facilita, mediante la concessione di prestai e garanzie, senza
perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i
settori dell'economia:
a) progetti
contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;
b)
progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'imprese oppure la
creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato
comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente
assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;
c)
progetti d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o
natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi
Rifinanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Nello
svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi d
'investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli
altri strumenti finanziari della Comunità ".
69) Il
testo dell'articolo 199 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 199. Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle
relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per
ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Le
spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del
trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza
comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni
sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di
dette disposizioni possono, olle condizioni ivi previste, essere messe a carico
del bilancio.
Nel
bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio. "
70)
L'articolo 200 è abrogato.
71) Il
testo dell'articolo 201 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 201. Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato
integralmente tramite risorse proprie.
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al
sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da
parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
"
72) È
inserito il seguente articolo:
"
Articolo 201 A. Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima
di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o
di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul
bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate
entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle
disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 201. "
73) Il
testo dell'articolo 205 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 205. La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle
disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione delI'articolo 209, sotto
la propria responsabilità e nei limai dei crediti stanziati, in conformità del
principio della buona gestione finanziaria.
Il
regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione
partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno
del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni
fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, a
trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a
suddivisione. "
74) Il
testo dell'articolo 206 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 206. 1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che
delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione
del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti
e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205 bis, la relazione annua della
Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle
osservazioni della Corte stessa, nonché le pertinenti relazioni speciali di
quest'ultima.
2.
Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro
dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del
bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione
sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi è regolata dalle
disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
"
75) Gli
articoli 206 bis e 206 ter sono abrogati.
76) Il
testo dell'articolo 209 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 209. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte
dei conti:
a)
stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità
relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla
verifica dei conti;
b)
fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio
previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a
disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far
fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;
c)
determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei
controllori finanziari, ordinatori e contabili. "
77) È
inserito il seguente articolo:
" Articolo
209 A. Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli
interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per
combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari.
Fatte
salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano
l'azione inteso a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le
frodi. A tal fine essi organizzano, con l'aiuto della Commissione, una stretta
e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive
amministrazioni. "
78) Il
testo dell'articolo 215 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 215. La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla
legge applicabile al contratto in causa.
In
materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire,
conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i
danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle
loro funzioni.
Il
secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca
centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La
responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata
dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro
applicabile."
79) Il
testo dell'articolo 227 è così modificato:
a) il
testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"
2. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni
particolari e generali del presente trattato riguardanti:
- la
libera circolazione delle merci,
-
l'agricoltura, l'articolo 40, paragrafo 4,
- la
liberalizzazione dei servizi,
- le
regole di concorrenza,
- le
misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 109 H, 109I e 226,
- le
istituzioni, sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente trattato.
Le
condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente trattato
saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso,
mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della
Commissione.
Le
istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate
dal presente trattato e in particolare dall'articolo 226, a che sia consentito
lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.";
b) Al
paragrafo 5 il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
"
a) 11 presente trattato non si applica alle Faeroer. "
80) Il
testo dell'articolo 228 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 228. 1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la
conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero
un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al
Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono
condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati
dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che
il Consiglio può impartirle.
Nell'esercizio
delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, seconda frase,
per i quali è richiesta l'unanimità.
2.
Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, gli
accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione.
Il
Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il
quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui
all'articolo 238.
3. Il
Consiglio conclude gli accordi previa consumazione del Parlamento europeo,
salvo per gli accordi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, inclusi i casi in
cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la
procedura di cui all'articolo 189B o quella di cui all'articolo 189C. Il
Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può
fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il
Consiglio può deliberare.
In
deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 238, nonché gli
altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando
procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie
considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un
atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 189B sono conclusi
previo parere conforme del Parlamento europeo.
In caso
d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine
per il parere conforme.
4.
All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo
2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli
adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura
semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando
eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.
5.
Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del
presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo
la procedura prevista nell'articolo N del trattato sull'Unione europea.
6. Il
Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della
Corte dio giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le
disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso
parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni
stabilite dall'articolo N del trattato sull'Unione europea.
7. Gli
accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti
per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri."
81) È
inserito il seguente articolo:
"
Articolo 228 A. Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in
virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla
politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per
interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con
uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, prende le misure urgenti necessarie. "
82) Il
testo dell'articolo 231 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 231. La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate
d'intesa comune. "
83) Gli
articoli 236 e 237 sono abrogati.
84) Il
testo dell'articolo 238 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 238. La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni
internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da
diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
"
F.
NELL'ALLEGATO III:
85) Il
testo del Titolo III è sostituito dal testo seguente:
"
Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'articolo 73 H del
trattato. "
G. NEL
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI:
86) La
menzione degli articoli 129 e 130 è sostituita rispettivamente con quella degli
articoli 198 D e 198 E.
Titolo III - Disposizioni che modificano il
Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (omissis)
Titolo IV - Disposizioni che modificano il
Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'energia atomica
(omissis)
Titolo V - Disposizioni
relative alla politica estera e di sicurezza comune
Articolo
J
E'
istituita una politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dalle
seguenti disposizioni.
Articolo
J.1.
1.
L'Unione e i suoi Stati membri stabiliscono ed attuano una politica estera e di
sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo ed estesa
a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
2. Gli
obiettivi della politica estera e di sicurezza comune sono i seguenti:
-
difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell'indipendenza
dell'Unione;
-
rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutte le
sue forme;
-
mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché‚ ai principi dell'Atto finale
di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi;
-
promozione della cooperazione internazionale;
-
sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché‚ rispetto dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali.
3.
L'Unione persegue tali obiettivi:
-
instaurando una cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la condotta
della loro politica, conformemente alle disposizioni dell'articolo J.2;
-
realizzando gradualmente, in conformità delle disposizioni dell'articolo J.3,
azioni comuni nei settori in cui gli Stati membri abbiano in comune interessi
rilevanti.
4. Gli
Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di
sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi
si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da
nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni
internazionali. Il Consiglio provvede affinché, detti principi siano
rispettati.
Articolo
J.2
1. Gli
Stati membri si informano reciprocamente e si concertano in sede di Consiglio
in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse
generale per garantire che la loro influenza combinata si eserciti nel modo più
efficace attraverso la convergenza delle loro azioni.
2.
Ogniqualvolta che lo ritenga necessario, il Consiglio definisce una posizione
comune.
Gli
Stati membri provvedono affinché‚ le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.
3. Gli
Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e
in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni
comuni.
Nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle
quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano
difendono le posizioni comuni.
Articolo
J.3
La
procedura per adottare un'azione comune nei settori che rientrano nella
politica estera e di sicurezza è la seguente:
1) In
base ad orientamenti generali del Consiglio europeo, il Consiglio decide che
una questione forma oggetto di un'azione comune.
Il
Consiglio, quando adotta il principio di un'azione comune, ne fissa la portata
precisa, gli obiettivi generali e particolari che l'Unione si prefigge nella
realizzazione di detta azione, nonché‚ i mezzi, le procedure, le condizioni e, se necessario, la durata
applicabili alla sua attuazione.
2)
Nell'adottare l'azione comune e in qualsiasi fase del suo svolgimento, il
Consiglio definisce le questioni per le quali le decisioni devono essere prese
a maggioranza qualificata.
Per le
deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in
applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la ponderazione
prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità
europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti che
esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri (7/a).
3) Se
si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una
questione oggetto di un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli
obiettivi di detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune
resta valida sinché‚ il
Consiglio non abbia deliberato.
4) Le
azioni comuni vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella
condotta della loro azione.
5)
Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di
un'azione comune forma oggetto di informazione entro termini che permettano, se
necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo
dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice
recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
6) In
caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in
mancanza di una decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere
d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali
dell'azione comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa
immediatamente il Consiglio.
7) In
caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato
membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni
appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi
dell'azione né‚
nuocere alla sua efficacia.
Articolo
J.4
1. La
politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative
alla sicurezza dell'Unione europea, ivi compresa la definizione a termine di
una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una
difesa comune.
2.
L'Unione chiede all'Unione dell'Europa occidentale (UEO), che fa parte
integrante dello sviluppo dell'Unione europea, di elaborare e di porre in
essere le decisioni e le azioni dell'Unione aventi implicazioni nel settore
della difesa. Il Consiglio adotta, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, le necessarie
modalità pratiche.
3. Le
questioni aventi implicazioni nel settore della difesa che sono disciplinate
dal presente articolo non sono soggette alle procedure di cui all'articolo J.3.
4. La
politica dell'Unione ai sensi del presente articolo non pregiudica il carattere
specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri,
rispetta gli obblighi derivanti per alcuni Stati membri dal trattato
dell'Atlantico del Nord ed è compatibile con la politica di sicurezza e di
difesa comune adottata in questo ambito.
5. Le
disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una più stretta
cooperazione fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito
dell'UEO e dell'Alleanza atlantica, purché‚ detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente
Titolo né‚ la
ostacoli.
6. Per
promuovere il conseguimento dell'obiettivo del presente trattato e tenuto conto
della scadenza del 1998 nell'ambito dell'articolo XII del trattato di
Bruxelles, le disposizioni del presente articolo potranno essere rivedute, come
previsto all'articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che il Consiglio
presenterà al Consiglio europeo nel 1996, contenente una valutazione dei
progressi attuati e dell'esperienza acquisita sino a quel momento.
Articolo
J.5
1. La
Presidenza rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica
estera e di sicurezza comune.
2. La
Presidenza è responsabile dell'attuazione delle azioni comuni; a questo titolo
essa esprime in linea di massima la posizione dell'Unione nelle organizzazioni
internazionali e in occasione di conferenze internazionali.
3.
Nell'esecuzione dei compiti di cui ai punti 1 e 2 la Presidenza è assistita
eventualmente dallo Stato membro che ha esercitato la Presidenza precedente e
da quello che eserciterà la Presidenza successiva. La Commissione è pienamente
associata a tali compiti.
4.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo J.2, punto 3, e dell'articolo J.3,
punto 4, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o
in occasione di conferenze internazionali in cui non tutti gli Stati membri lo
sono, tengono questi ultimi informati in merito ad ogni questione di interesse
comune.
Gli
Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli
Stati membri che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza
procurano,nell'esercizio delle loro funzioni, di difendere le posizioni e
l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in
forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo
J.6
Le
missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni della
Commissione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché‚ le loro rappresentanze presso
le organizzazioni internazionali, si concertano per garantire il rispetto e
l'attuazione delle posizioni comuni e delle azioni comuni adottate dal
Consiglio.
Esse
intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a
valutazioni comuni e contribuendo all'attuazione delle disposizioni previste
dall'articolo 8 C del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo
J.7
La
Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte
fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché‚ le opinioni del Parlamento
europeo siano debitamente prese in considerazione. Il Parlamento europeo è
regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito allo
sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione.
Il
Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al
Consiglio. Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti
nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune.
Articolo
J.8
1. Il
Consiglio europeo definisce i principi e gli orientamenti generali della
politica estera e di sicurezza comune.
2. Il
Consiglio prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione
della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali
adottati dal Consiglio europeo. Esso provvede all'unità, alla coerenza e
all'efficacia dell'azione dell'Unione.
Il
Consiglio delibera all'unanimità, tranne che per le questioni di procedura e
nel caso di cui all'articolo J.3, punto 2.
3. Ogni
Stato membro o la Commissione può sottoporre al Consiglio questioni che
rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e presentare proposte al
Consiglio.
4. Nei
casi che richiedono una decisione rapida, la Presidenza convoca d'ufficio o a
richiesta della Commissione o di uno Stato membro, entro un termine di
quarantotto ore, o, in caso di emergenza entro un termine più breve, una
riunione straordinaria del Consiglio.
5.
Fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità europea, un
Comitato politico composto dei direttori politici segue la situazione
internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza
comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il
Consiglio, a richiesta di questo o di propria iniziativa.
Sorveglia
altresì l'attuazione delle politiche concordate fatte salve le competenze della
Presidenza e della Commissione.
Articolo
J.9
La
Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera
e di sicurezza comune.
Articolo
J.10
All'atto
di un'eventuale revisione delle disposizioni relative alla sicurezza,
conformemente all'articolo J.4, la Conferenza convocata a tal fine esamina
anche se debbano essere apportati altri emendamenti alle disposizioni relative
alla politica estera e di sicurezza comune.
Articolo
J.11
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a
153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea sono
applicabili alle disposizioni relative ai settori di cui al presente Titolo.
2. Le
spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni
relative alla politica estera e di sicurezza comune sono a carico del bilancio
delle Comunità europee.
Il
Consiglio può altresì:
-
decidere all'unanimità che le spese operative dovute all'attuazione di dette
misure siano a carico del bilancio della Comunità europea; in tal caso si
applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la
Comunità europea;
- o
costatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri,
eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
Titolo VI - Disposizioni
relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni
Articolo
K
La
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni è disciplinata
dalle seguenti disposizioni.
Articolo
K.1
Ai fini
della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare della libera
circolazione delle persone, fatte salve le competenze della Comunità europea,
gli Stati membri considerano questioni di interesse comune i settori seguenti:
1) la
politica di asilo;
2) le
norme che disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
membri da parte delle persone e l'espletamento dei relativi controlli;
3) la
politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini
dei paesi terzi;
a) le
condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel
territorio degli Stati membri;
b) le
condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli
Stati membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l'accesso
all'occupazione;
c) la
lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini
dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri;
4) la
lotta contro la tossicodipendenza, nella misura in cui questo settore non sia
già contemplato dai punti 7), 8) e 9);
5) la
lotta contro la frode su scala internazionale, nella misura in cui questo
settore non sia già contemplato dai punti 7), 8) e 9);
6) la
cooperazione giudiziaria in materia civile;
7) la
cooperazione giudiziaria in materia penale;
8) la
cooperazione doganale;
9) la
cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il
terrorismo, il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalità
internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione
doganale, in connessione con l'organizzazione a livello dell'Unione di un
sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia
(Europol).
Articolo
K.2
1. I
settori contemplati dall'articolo K.1 vengono trattati nel rispetto della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e della Convenzione relativa
allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, tenendo conto della protezione
che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi politici.
2. Il
presente Titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli
Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.
Articolo
K.3
1.Nei
settori di cui all'articolo K.1, gli Stati membri si informano e si consultano
reciprocamente, in seno al Consiglio, per coordinare la loro azione; essi
instaurano a tal fine una collaborazione tra i servizi competenti delle loro
amministrazioni.
2) Il
Consiglio può,
- su
iniziativa di qualsiasi Stato membro o della Commissione nei settori di cui ai
punti da 1) a 6) dell'articolo K.1,
- su
iniziativa di qualsiasi Stato membro nei settori di cui ai punti 7), 8) e 9)
dell'articolo K 1:
a)
adottare posizioni comuni e promuovere, nella forma e secondo le procedure
appropriate, ogni cooperazione utile al conseguimento degli obiettivi
dell'Unione;
b)
adottare azioni comuni, nella misura in cui gli obiettivi dell'Unione, data la
portata o gli effetti dell'azione prevista, possono essere realizzati meglio
con un'azione comune che con azioni dei singoli Stati membri; esso può decidere
che le misure di applicazione di un'azione comune siano adottate a maggioranza
qualificata;
c)
fatto salvo il disposto dell'articolo 220 del trattato che istituisce la
Comunità europea, elaborare convenzioni di cui raccomanderà l'adozione da parte
degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Salvo
disposizioni contrarie previste da tali convenzioni, le eventuali misure di applicazione
di queste ultime sono adottate in seno al Consiglio a maggioranza dei due terzi
delle Alte Parti Contraenti.
Le
convenzioni possono prevedere che la Corte di giustizia sia competente per
interpretarne le disposizioni e per comporre le controversie connesse con la
loro applicazione, secondo modalità che saranno precisate dalle medesime
convenzioni.
Articolo
K.4
1. E'
istituito un Comitato di coordinamento composto di alti funzionari che, oltre a
svolgere un ruolo di coordinamento, ha il compito:
- di
formulare pareri per il Consiglio, a richiesta di quest'ultimo o di propria
iniziativa;
- di
contribuire, fatto salvo l'articolo 151 del trattato che istituisce la Comunità
europea, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori contemplati dall'articolo
K.1 e, alle condizioni di cui all'articolo 100D del trattato che istituisce la
Comunità europea, nei settori contemplati dall'articolo 100C di detto trattato.
2. La
Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al presente titolo.
3. Il
Consiglio delibera all'unanimità, tranne che per le questioni di procedura e
tranne nei casi in cui l'articolo K.3 preveda espressamente una regola di voto
diversa.
Qualora
le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti
dei membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2,
del trattato che istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide
se hanno ottenuto almeno 64 voti favorevoli, espressi da almeno 11 membri.
Articolo
K.5
Nelle
organizzazioni internazionali e in occasione delle conferenze internazionali
cui partecipano, gli Stati membri esprimono le posizioni comuni adottate in
applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
Articolo
K.6
La
Presidenza e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei
lavori svolti nei settori che rientrano nel presente Titolo.
La
Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti dell'attività
nei settori di cui al presente Titolo e si adopera affinché‚ le opinioni del Parlamento
europeo siano tenute in debito conto.
Il
Parlamento europeo può rivolgere al Consiglio interrogazioni o raccomandazioni.
Esso procede ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione
delle disposizioni di cui al presente Titolo.
Articolo
K.7
Le
disposizioni del presente Titolo non ostano all'instaurazione o allo sviluppo
di una cooperazione più stretta tra due o più Stati membri, sempre che tale
cooperazione non sia in contrasto con quella prevista nel presente Titolo né la
ostacoli.
Articolo
K.8
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 137, 138, da 139 a 142, 146, 147, da 150 a
153, da 157 a 163 e 217 del trattato che istituisce la Comunità europea si
applicano alle disposizioni concernenti i settori di cui al presente Titolo.
2. Le
spese amministrative che le istituzioni devono sostenere per le disposizioni
relative ai settori di cui al presente Titolo sono a carico del bilancio delle
Comunità europee.
Il
Consiglio può altresì:
-
decidere all'unanimità che le spese operative dovute all'attuazione di dette
disposizioni siano a carico del bilancio delle Comunità europee; in tal caso si
applica la procedura di bilancio prevista dal trattato che istituisce la
Comunità europea;
- o
constatare che tali spese devono essere a carico degli Stati membri,
eventualmente secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi.
Articolo
K.9
Il
Consiglio, deliberando all'unanimità su iniziativa della Commissione o di uno
Stato membro, può decidere di rendere applicabile l'articolo 100C del trattato
che istituisce la Comunità europea ad azioni pertinenti a settori contemplati
dall'articolo K.1, punti da 1) a 6), decidendo nel contempo le relative
condizioni di voto. Esso raccomanda agli Stati membri di adottare tale
decisione conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Titolo VII - Disposizioni
finali
Articolo
L
Le
disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che
istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica relative alla competenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee ed all'esercizio di questa
competenza si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente
trattato:
a)
disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica
europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica;
b)
articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), terzo comma;
c)
articoli da L a S.
Articolo
M
Fatte
salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità
economica europea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica, nonché‚ le presenti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente
trattato pregiudica i trattati che istituiscono le Comunità europee né i
trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati.
Articolo
N
1. Il
Governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al
Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.
Qualora
il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la
Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei
Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, questa è convocata dal Presidente
del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da
apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore
monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.
Gli
emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli
Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
2. Una
conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri sarà convocata nel
1996 per esaminare, conformemente agli obiettivi stabiliti negli articoli A e B
delle disposizioni comuni, le disposizioni del presente trattato per le quali è
prevista una revisione.
Articolo
O
Ogni
Stato europeo può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la
sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione
della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si
pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
Le
condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata
l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati
membri e lo Stato richiedente.
Tale
accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente
alle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo
P
1. Sono
abrogati gli articoli da 2 a 7 e da 10 a 19 del trattato che istituisce un
Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a
Bruxelles l'8 aprile 1965.
2. Sono
abrogati l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2 e il Titolo III dell'Atto
unico europeo firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28
febbraio 1986.
Articolo
Q
Il
presente trattato è concluso per una durata illimitata.
Articolo
R
1. Il
presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente
alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno
depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
2. Il
presente trattato entrerà in vigore il 1ø gennaio 1993, se tutti gli strumenti
di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese
successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello
Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Articolo
S
Il
presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, francese,
greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca,
i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato
negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a
trasmetterne copia certificata a ciascuno dei Governi degli altri Stati
firmatari.
IN FEDE
DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente trattato.
Fatto a
Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.
Protocollo
sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea
LE ALTE
PARTI CONTRAENTI,
RILEVANDO che gli accordi relativi all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri
dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché
gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi mirano
a promuovere l'integrazione europea e, in particolare, a consentire all'Unione
europea di trasformarsi più rapidamente in uno spazio di libertà, di sicurezza
e di giustizia,
DESIDEROSI di incorporare gli accordi e le norme
summenzionati nel quadro dell'Unione europea,
CONFERMANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen
sono applicabili solo se e nella misura in cui essi sono compatibili con
l'Unione e il diritto comunitario,
TENENDO CONTO della particolare posizione della
Danimarca,
TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono parti dei suddetti accordi e non li
hanno firmati; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per
consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, le disposizioni di
tali accordi,
RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle
disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la
Comunità europea relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati
membri e che a tali disposizioni si dovrebbe fare ricorso solo in ultima
istanza,
TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto
speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati che hanno
entrambi confermato la loro intenzione di essere vincolati dalle disposizioni
summenzionate, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono
allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea:
Articolo
1
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica
francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei
Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica
di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono
autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di
applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono
elencati nell'allegato del presente protocollo, in prosieguo denominato acquis
di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e
giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del
trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo
2
1. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato
di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo
istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a
tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui
all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al
suddetto comitato esecutivo.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui
all'articolo 1, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
paragrafo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, determina, in base alle
pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle
disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen.
Relativamente a tali disposizioni e decisioni e in base a
detta determinazione delle basi giuridiche, la Corte di giustizia delle
Comunità europee esercita le competenze conferitele dalle pertinenti
disposizioni applicabili dei trattati. La Corte di giustizia non è comunque
competente per quanto concerne le misure e le decisioni relative al
mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna.
Fino all'adozione delle misure di cui sopra e fatto salvo
l'articolo 5, paragrafo 2, le disposizioni o decisioni che costituiscono
l'acquis di Schengen sono considerate atti fondati sul titolo VI del trattato
sull'Unione europea.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano agli
Stati membri che hanno firmato protocolli di adesione agli accordi di Schengen
a decorrere dalle date stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei
membri di cui all'articolo 1, a meno che le condizioni per l'adesione di uno di
tali Stati all'acquis di Schengen siano soddisfatte prima dell'entrata in
vigore del trattato di Amsterdam.
Articolo
3
A seguito della determinazione di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari
degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva
anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'acquis
di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo III bis del trattato
che istituisce la Comunità europea.
Per quanto attiene alle parti dell'acquis di Schengen la
cui base giuridica è individuata nel titolo VI del trattato sull'Unione
europea, la Danimarca mantiene gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli
altri firmatari degli accordi di Schengen.
Articolo
4
L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi
momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di
detto acquis.
Il Consiglio decide in merito a tale richiesta
all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del
governo dello Stato interessato.
Articolo
5
1. Le proposte e le iniziative che si baseranno
sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei
trattati.
In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o
entrambi, non abbiano notificato per iscritto al presidente del Consiglio,
entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione
di cui all'articolo 5 A del trattato che istituisce la Comunità europea o
all'articolo K.12 del trattato sull'Unione europea si considera concessa agli
Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove
uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.
2. Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al
paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non
abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.
Articolo
6
La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono
associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo,
in base all'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996. A tal fine
vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con
tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui
all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo
dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante
dall'attuazione del presente protocollo.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con
l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e
gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di
Schengen che riguardano tali Stati.
Articolo
7
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata,
adotta le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen nel
segretariato generale del Consiglio.
Articolo
8
Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi
Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure
adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono
considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli
Stati candidati all'adesione.
ALLEGATO
ACQUIS DI SCHENGEN
1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i
governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale
di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni.
2. La convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990,
tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante
applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e
le dichiarazioni comuni relativi.
3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del
1985 e la convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi
il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25
giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria
(firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la
Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti
finali e dichiarazioni.
4. Le
decisioni e le dichiarazioni adottate dal comitato esecutivo istituito dalla
convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l'attuazione della
convenzione adottati dagli organi cui il comitato esecutivo ha conferito poteri
decisionali.
Protocollo sull'acquisto di beni immobili in
Danimarca
Le Alte Parti Contraenti,
Desiderando risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la
Danimarca,
Hanno convenuto la disposizione seguente, che è allegata al trattato che
istituisce la Comunità europea:
In
deroga alle disposizioni del trattato, la Danimarca può mantenere la sua
legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.
Protocollo Sull'Articolo 119 del Trattato che
istituisce la Comunità Europea
Le Alte Parti Contraenti,
Hanno convenuto la disposizione seguente, che è allegata al trattato che
istituisce la Comunità europea:
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 del trattato, le prestazioni in
virtù di un regime professionale di sicurezza sociale
non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono
essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990,
eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta
data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo
equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.
Protocollo sullo statuto del sistema europeo di
banche centrali e della banca centrale europea
Le Alte
Parti Contraenti,
Desiderando definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 4