Legge 23 agosto 1988 n 400
Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
CAPO I
GLI ORGANI DEL GOVERNO
Art. 1 - Gli organi del Governo
- Formula di giuramento
1. Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio dei ministri e
dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente
del Consiglio dei ministri è da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la
Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse
esclusivo della nazione".
Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio dei
ministri
1. Il Consiglio dei ministri determina
la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa;
delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione
tra i ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime
l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio
dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione
del Consiglio dei ministri:
a) le dichiarazioni relative
all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il
Governo chiede la fiducia al Parlamento;
b) i disegni di
legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al
Parlamento;
c) i decreti
aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del
Presidente della Repubblica;
d) gli atti di indirizzo
e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti
dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;
e) le
direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle;
f) le proposte che il ministro
competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione
dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali
attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti
dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri
poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
h) le linee di indirizzo
in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e
degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o
militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra
lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7
della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti
previsti dall'articolo 8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con
decreto del Presidente della Repubblica previo parere del
Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;
n) la richiesta
motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
o) le
proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti
l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti
amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli
casi di annulla- mento di atti amministrativi delle
regioni e delle province autonome, anche della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;
q) gli altri provvedimenti per i quali
sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la
deliberazione consiliare.
Art. 3 -
Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
competenza dell'amministrazione statale
1. Le nomine alla presidenza di enti,
istituti e aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi,
sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica
emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri adottata
su proposta del ministro competente.
2. Resta ferma
la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari.
Art. 4 -
Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio
dei ministri
1. Il Consiglio dei ministri è
convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa
l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel
decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le relative
funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione
del registro delle deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina
gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa
legislativa e di quelle relative all'attività normativa del Governo all'ordine
del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del
giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del
Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione,
conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalità di
informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio
dei ministri è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5 -
Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione
del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle
dichiarazioni di cui alla lettera a)del comma 3
dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della
Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e,
per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei
regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di
promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale
è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno
valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti
indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di
legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il
ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui
all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla
legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce
inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne dà
comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale,
illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della
legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità
costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative
legislative del governo;
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza
ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla propria
responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attività dei
ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a
questioni politiche e amministrative, sotto- ponendoli al Consiglio dei
ministri nella riunione immediatamente successiva;
d) concorda con i ministri interessati
le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo
la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale
del Governo;
e)
adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e
l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e
verifiche amministrative;
f) promuove
l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici
svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e
amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni
conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di
Stato;
h) può disporre, con proprio decreto,
l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare
in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su
direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;
i) può disporre la costituzione di
gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e
coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la
coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone
periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura
la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso
nelle comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni
assunte dal Governo nelle specifiche materie;
b) promuove e
coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attività dei commissari del governo.
4. Il presidente del Consiglio dei
ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
Art. 6 - Consiglio
di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo
comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un
Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri
da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di gabinetto altri
ministri in ragione della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli
interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al
Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del
giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire
singole questioni al Consiglio dei ministri, perché
stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito
delle norme vigenti.
Art. 7 - Delega per il
riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di
ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati
interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme,
agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente
legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e
sovrapposizioni di competenze;
b)
coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche se
ripartiti fra più Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti
delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non
sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad
adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine
alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale,
alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.
Art. 8 -
Vicepresidenti del Consiglio dei ministri
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o più
ministri delle funzioni di Vicepresidente del
Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei
ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più
Vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età.
2. Quando non sia stato nominato il
Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età.
Art. 9 - Ministri
senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad
interim
1. All'atto della costituzione del
Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le
funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni
compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato
ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono
attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro
ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può
conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può
conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di
reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 10 -
Sottosegretari di Stato
1. I sottosegretari di Stato sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro
che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i
sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano
il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati
con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. I sottosegretari di Stato possono
intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle
Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive
del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
5. Oltre al sottosegretario di Stato
nominato segretario del Consiglio dei ministri,
possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri
sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge
sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei
sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
Art. 11 -
Commissari straordinari del Governo
1. Al fine di realizzare specifici
obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal
Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze
di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi
alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le
attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e
le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo
indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento
dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella
Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro
da lui delegato.
CAPO II
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
Art. 12 - Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
1. E istituita, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di
informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica
generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica
estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal
Presidente del Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza
in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto
conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza,
salvo delega al ministro per gli affari regionali o,
se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio
dei ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri interessati agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una
segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari
regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene
consultata:
a) sulle linee generali dell'attività
normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli
obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e
di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi
all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che
riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il
Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere
della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve
esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che
operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome, de- terminando le modalità
per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e delle province autonome.
Art. 13 -
Commissario del Governo
1. Il commissario del Governo, oltre ad
esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli
indicati dalle leggi vigenti, in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli
indirizzi del Consiglio dei ministri:
a) sovraintende,
con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi
amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale
l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per
il coordinamento, anche su richiesta del Presidente
del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili
degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad
ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. E informato, a tal fine, dalle
amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di
cui all'articolo 13 della legge 1¡ aprile 1981, n. 121;
b) coordina, d'intesa con il presidente
della regione, secondo le rispettive competenze, le
funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla
regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del
conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuove tra i
rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali
decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della
regione;
c) cura la raccolta delle notizie utili
allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e
regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca
informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati ed elementi
per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica
amministrazione" agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT)
e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati
di rilevanza statistica;
d) segnala al Governo la mancata
adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e
provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al
compimento dei relativi atti sostitutivi;
e) propone al Presidente del Consiglio
dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per
quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e
coordinamento e l'adozione di direttive per le attività delegate;
f) riferisce periodicamente al
Presidente del Consiglio dei ministri sulla propria attività, con particolare
riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in
funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza.
2. Per le regioni Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonché per la
regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa
disciplina prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di
attuazione.
3. Per la regione siciliana e per la
regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e
regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno
prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta
restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale
7 settembre 1945, n. 545.
4. Il commissario del Governo nella
regione è nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati
dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente
generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli
affari regionali, e con il ministro dell'interno previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il commissario del Governo, in caso
di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue
funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953,
n. 62.
6. Il commissario del Governo nella regione
dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. La funzione di commissario del
Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo
restando quanto disposto dal precedente comma 6, è
incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo
presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento
fuori ruolo per la durata dell'incarico.
8. Al commissario del Governo spetta
per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del
dirigente generale di livello B.
CAPO III
POTESTÀ' NORMATIVA DEL GOVERNO
Art. 14 -
Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti
del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo
deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni
prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più
atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione
dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine
previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a
richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge
di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi
alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso
entro trenta giorni.
Art. 15 - Decreti-legge
1. I provvedimenti provvisori con forza
di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono
presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione
di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle
circostanze straordinarie di necessità e di urgenza
che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del
Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante
decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai
sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere
nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti
legge dei quali sia stata negata la conversione in
legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare
l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale
per vizi non attinenti al procedimento.
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge
è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale
immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di
presentazione al Parlamento per la con- versione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate
al decreto-legge in sede di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo pubblicazione della legge di conversione, salvo
che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla
legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione
parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per decorrenza
del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 16 - Atti
aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie
1. Non sono soggetti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti
del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei
ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti,
in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su
iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento
le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che
deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge
o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.
Art. 17 -
Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi;
b) l'attuazione
e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la
disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
e)
l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in
base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che
devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
CAPO
IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E
RIORDINO DI TALUNE FUNZIONI
Art. 18 -
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri
1. Gli uffici di
diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri sono
organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Fanno comunque parte del Segretariato
l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento
amministrativo, nonché gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere
militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei
ministri e del cerimoniale.
2. Al Segretariato è preposto un
segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali
dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra
estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario
generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio
dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il vicesegretario
generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura può essere
disposta la revoca del decreto di nomina del segretario
generale e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario
generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici
di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia
dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il
vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati
fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.
4. La funzione di capo dell'ufficio
stampa può essere affidata ad un elemento estraneo
all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in conformità a
quello dei dirigenti generali dello Stato.
5. Il segretario generale dipende dal
Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei
ministri.
Art. 19 - Compiti del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Il Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il
supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei
ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un
ministro senza portafoglio o delegate al sotto- segretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
a) predisporre
la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo
sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema
informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in
collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi
pubblici ed avvalendosi dell'attività dell' ISTAT;
c) curare gli
adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al
coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della
politica istituzionale del Governo;
d) provvedere
alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in
vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;
e) collaborare
alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di
valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari
per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri
e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei
dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia
nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza
economico finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT
nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre
amministrazioni e di organismi pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per
l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la
proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una
costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di
coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli
adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando
affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma
governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del
Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato
ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;
i) assistere, anche attraverso attività
di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella
sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale,
negli atti di politica estera;
l) assistere il Presidente del
Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi
che provvedono alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) curare lo studio e l'elaborazione
delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del
Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni
competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo
fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai
modi e ai tempi di applicazione della normativa
comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di
analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;
p) curare gli
adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127
della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale;
all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle
minoranze linguistiche e dei territori di confine;
q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del
Presidente del Consiglio dei ministri;
r) svolgere le attività di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti
alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato,
nonché degli organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri
fanno capo;
s) curare le attività preliminari e
successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie e di ogni altro organo
collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
disposizione di legge o di regolamento;
t) curare gli
affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello
Stato;
u) curare le
questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
v) fornire l'assistenza tecnica per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n.
93, all'articolo 3 della legge 1¡ marzo 1986, n. 64,
nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai
dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;
z) predisporre
gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale
le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio
nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge
istitutiva del servizio stesso;
aa)
curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei
ministri senza portafoglio;
bb)
assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di
pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati
alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle
amministrazioni competenti;
cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del
dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo
26.
Art. 20 -
Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri
1. Sono posti alle dirette dipendenze
del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonché i dipartimenti ed
uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto
delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria del
Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per
il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori
dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio stesso.
Art. 21 -
Uffici e dipartimenti
1. Per gli adempimenti di cui alla
lettera a) dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, istituisce un comitato di esperti,
incaricati a norma dell'articolo 22.
2. Per gli adempimenti di cui alla
lettera n) dell'articolo 19, è istituita una apposita
commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti
per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui
all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti,
istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui
siano affidate funzioni connesse, determinandone
competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con
il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli
uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle
dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto é emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro
competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento
della Presidenza del Consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilità di
un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro interessato.
7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del
dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.
Art. 22 -
Comitato di esperti per il programma di Governo
1. Il Segretariato generale è assistito
per lo svolgimento delle sue funzioni dal comitato di esperti per il programma
di Governo, di cui all'articolo 21, comma 1, che
dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 23 - Ufficio centrale per il coordinamento
dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo
1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente
legge,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è
istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa
legislativa e dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli
adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo
19.
2. Per ciascuna legge o atto avente
valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni
abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di
legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti
periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati
incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi;
segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali
rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla
Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di
particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il
testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi
redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano
il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 1 regolamenta
l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo
si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuoverà forme di
collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine
di armonizzare i testi normativi statali e regionali. 7. All'Ufficio è preposto
un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello
Stato o un
avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline
giuridiche.
Art. 24 -
Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica
1. Il Governo è delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi
pubblici di informazione statistica in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico
collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla
raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a
livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica
presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome,
e che gli uffici così istituiti siano posti alle dipendenze funzionali
dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i
compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio
dell'imparzialità e della completezza nella raccolta, nella elaborazione
e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto
da parte del Parlamento, delle regioni, di enti
pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni e
singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla
legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il
Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione
dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia
dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione
e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti
delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non
sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 25 -
Vigilanza su enti e istituzioni
1. Le funzioni di vigilanza su enti
pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate
coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri,
e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi,
regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in
relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente
della Repubblica, adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La funzione
di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita al ministro
competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca
scientifica.
Art. 26 -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Nell'ambito del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la
direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà
letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a
questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento
si provvede in conformità al comma 3 dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si
aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 27 - Spese della Presidenza del Consiglio dei
ministri e istituzione di una ragioneria centrale
1. Le spese della Presidenza del
Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono
iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.
2. I1 rendiconto
della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine
dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte
in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del
tesoro.
4. In relazione alla istituzione della
ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione
organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro -Ragioneria generale dello
Stato- viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex
carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello
funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11
della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di
coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore
superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica
dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico
(quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con
qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con
qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10
della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo
livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione
(ottavo livello funzionale).
5. Il quadro I della tabella VII
dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene
aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di
divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di
ragioneria centrale.
Art. 28 - Capi
dei dipartimenti e degli uffici
1. I capi dei
dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché dell'ufficio di
segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori
amministrative, gli avvocati dello Stato ed equiparati, i professori
universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.
Art. 29 -
Consulenti e comitati di consulenza
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri può avvalersi di consulenti e costituire
comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con
incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari,
avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente
partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei
all'amministrazione dello Stato.
3. Gli incarichi sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa
il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
CAPO V
PERSONALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 30 -
Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Per l'espletamento dei suoi compiti,
la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui
alle tabelle allegate alla presente legge, di
personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami
del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti
pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla
pubblica amministrazione.
Art. 31 -
Consiglieri ed esperti
1. Le funzioni di direzione, di
collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono
svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata
tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.
2. I dipendenti di amministrazioni
diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le
funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso
la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo
parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di
appartenenza.
3. L'assegnazione dei consiglieri e il
conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della
dotazione di cui alla tabella A e sulla base della
ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti
di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in
posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi
dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. Il conferimento delle qualifiche
dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le
amministrazioni dello Stato.
Art. 32 - Trattamento economico del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri
1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni
diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di
essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità
mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del
rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale
di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1.
Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie
particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può comunque superare il limite
massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge
8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 del medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei
ministri determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si
applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro
straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei
consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e
B, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui
all'articolo 21, comma 1, è determinato con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro.
Art. 33 - Personale dei corpi di polizia assegnato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri dell'interno e del
tesoro, viene fissato il contingente del personale
appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi
di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di
appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono
considerati disponibili per nuove nomine. 3. La restituzione del personale di
cui al presente articolo al corpo di appartenenza
avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo
riassorbimento.
Art. 34 - Oneri relativi al personale a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei
commissari del Governo nelle regioni
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al
proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei
ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a
rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a
proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a
sede dei commissari del Governo nelle regioni.
Art. 35 -
Consiglio di amministrazione
1. E costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e composto:
a) dal
segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonché
dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
b) dai rappresentanti del personale
eletti nel numero e secondo le modalità vigenti per il
restante personale dello Stato.
2. A1 consiglio di amministrazione
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 36 - Stato giuridico del personale
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Per quanto non diversamente disposto
dalla presente legge, al personale amministrativo
della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai
dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente
da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, è
data facoltà di optare per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e
degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le
amministrazioni di provenienza.
1. La dotazione organica delle
qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella B
allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al
ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti
di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo,
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche
e con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi
a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i
profili professionali del personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in
materia per le amministrazioni dello Stato.
Art. 38 - Norme
per la copertura dei posti
1. Il personale con qualifica di
dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di
primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
alla data di entrata in vigore della presente legge, è
inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella
tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In sede di prima applicazione della
presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25
per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso
speciale per esami previsto dall'articolo 2 della
legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale
sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche
settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di
direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in
vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano
maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.
3. Il personale delle qualifiche
funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene
inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella
B disponibili.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e
previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della
carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente
alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica
ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio
effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere
attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista
nel presente comma, abbia comunque fruito, anche
presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o
promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle
mansioni svolte.
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di
cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro
quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta
dal sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di
sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri
effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da
inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione
individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti
disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri
oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali,
professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio
prestato, alla durata del periodo di effettivo
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'anzianità
maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.
8. I posti delle qualifiche funzionali
rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si
renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio
riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate,
distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e
le modalità di partecipazione e di svolgimento del
concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi
3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da
conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985,
n. 455.
10. Il personale che abbia presentato
domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4
continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente
legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo
resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8
della legge 8 agosto 1985, n. 455.
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze
eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione
di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette
posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni
previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del
Consiglio dei ministri si avvale del personale
dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio
presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti
numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di
cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due
terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A
e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di
comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data
del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, ed in servizio alla medesima data, ò collocato a domanda nelle categorie
del personale non di ruolo previste dalla tabella 1
allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche
ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per
l'inquadramento in ruolo del predetto personale.
Art. 39 -
Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni
1. Il personale amministrativo in
servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore
della presente legge è inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata
tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai commi 1,
3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì le
disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo
articolo.
2. Con
provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il
personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni
relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15
febbraio 1975.
CAPO VI
NORME FINALI E FINANZIARIE
1. Fino a quando non saranno emanati i
decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2I, restano
ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano
preposti ministri senza portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del
Presidente del Consiglio dei ministri per i Gabinetti
e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei
ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si
applicano le disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924; n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la
disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Sono soppressi i profili
professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge
8 agosto 1985, n. 455.
5 Si considerano indisponibili i posti
da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985,
n. 455.
Art. 41 -
Disposizioni finanziarie
1. L'onere derivante dalla attuazione
della presente legge, nonché dell'articolo 8 della
legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge
al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza
portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso
i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed
in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si
provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni
per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento "Disciplina dell’attività di Governo ed ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri", e, quanto a lire 300 milioni
per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli
anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del processo
amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al
predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti
del personale delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il Ministro
del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di
ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
23 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il
Guardasigilli: VASSALLI
|
Tabella
A. - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei
Ministri |
|||
|
|
In ruolo |
Comandati e fuori
ruolo |
Esperti e consiglieri
a tempo parziale |
|
Dirigente generale,
livello B e C, e qualifiche equiparate |
* 34 |
20 |
104 |
|
Dirigente superiore |
55 |
30 |
|
|
Primo Dirigente |
80 |
45 |
|
|
Totale |
169 |
95 |
|
|
* Di cui
4 riservati dal personale dirigente dei
Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. |
|||
|
Tabella
B. - Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri |
|||
|
|
In ruolo |
Comandati e fuori
ruolo |
Incaricati |
|
Qualifiche ad
esaurimento |
31 |
15 |
30 |
|
9a qualifica
funzionale |
61 |
31 |
|
|
8a qualifica
funzionale |
123 |
62 |
|
|
7a qualifica
funzionale |
193 |
96 |
|
|
6a qualifica
funzionale |
282 |
145 |
|
|
5a qualifica
funzionale |
375 |
187 |
|
|
4a qualifica
funzionale |
544 |
261 |
|
|
3a qualifica
funzionale |
113 |
57 |
|
|
2a qualifica
funzionale |
59 |
30 |
|
|
Totale |
1781 |
884 |
|
|
Tabella
C. - Organico del personale dei commissariati del Governo nelle regioni |
||
|
|
In ruolo |
Comandati e fuori
ruolo |
|
Dirigente superiore |
40 |
8 |
|
Primo Dirigente |
80 |
16 |
|
Qualifiche ad
esaurimento |
16 |
4 |
|
9a Qualifica
Funzionale |
17 |
4 |
|
8a Qualifica
Funzionale |
34 |
6 |
|
7a Qualifica
Funzionale |
31 |
6 |
|
6a Qualifica
Funzionale |
54 |
10 |
|
5a Qualifica
Funzionale |
44 |
10 |
|
4a Qualifica
Funzionale |
70 |
10 |
|
3a Qualifica
Funzionale |
54 |
10 |
|
2a Qualifica
Funzionale |
58 |
10 |
|
Totale |
498 |
94 |