Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 1
1.
La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei
territori che sono appartenuti all'impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato
a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista
federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e
reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed
emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del
16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza
italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui
all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Articolo 2
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.