LEGGE 24 novembre 2000 n 340
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi.
La
Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
NORME IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE
Art.
1.
(Delegificazione
di norme e regolamenti di semplificazione)
1.
La presente legge
dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge
15 marzo 1997,
n. 59, la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli
adempimenti elencati nell'allegato A
ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi
annessi alla presente legge.
2.
Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla
presente legge si provvede con regolamenti emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
nel rispetto dei
princi'pi, criteri e procedure
di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
3.
Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate
dalla data di
entrata in vigore
della medesima, limitatamente
alla parte che
disciplina gli adempimenti
ed i procedimenti ivi
indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e
adempimenti amministrativi sono soppressi.
4.
Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di
cui all'articolo 117,
primo comma, della Costituzione, i
regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino
a quando la
regione non provveda
a disciplinare autonomamente la
materia medesima. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e
dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b)
all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a
statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a
6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di
semplificazione";
c)
all'articolo 20-bis, comma
1, lettera a),
dopo la parola:
"eliminare" sono inserite
le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il
secondo periodo è soppresso;
e)
nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55,
61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f)
al numero 18
dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per
causa di pubblica
utilità sono aggiunte le seguenti:
"e altre procedure connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1 è
sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal
registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581";
h)
il titolo del
numero 97 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del
possesso dei requisiti previsti
per l'esercizio delle
attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i)
il titolo del
numero 98 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica del
possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di
autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 è
inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica
del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di
pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";
m)
al numero 105 dell'allegato 1,
dopo le parole: "Procedimenti per il
rilascio delle concessioni
edilizie", sono aggiunte le seguenti:
"e di altri atti di assenso
concernenti attività edilizie".
5.
All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le
parole: ", per non più di un triennio," sono soppresse.
6.
Alla legge 8
marzo 1999, n.
50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, comma
1, al primo periodo sono
soppresse le parole: "non
immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati
fuori ruolo o in aspettativa
retribuita" sono sostituite
dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa
retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 è
abrogato;
c)
all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e
nelle norme che dispongono la
delegificazione della materia ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400";
d)
all'articolo 7, comma
1, dopo la
lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra
disposizione che preveda la redazione dei testi unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea è
sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme
di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002
mediante l'emanazione di
testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un
unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale
fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo
emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la
lettera g) è abrogata;
g) l'articolo 8 è abrogato;
h)
all'articolo 9, comma
1, le parole: "e di
riordino" sono soppresse;
i)
all'allegato 1 sono soppresse le
previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5),
12), 13), 14), 15), 23), 26),
31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 è
sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo
alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili,
nonchè all'attività di vigilanza del
Ministro della giustizia
ed alla sospensione
dei revisori dall'esercizio
dell'attività di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m)
al numero 43)
dell'allegato 1 le
parole: "in nome e" sono soppresse;
n) all'allegato 2 è soppresso il
numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3
sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non
universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni,
servizi e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito
dall'articolo 2, comma 4, della
legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine
del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni".
8.
Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad
emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da
quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, che regolano i
rapporti di lavoro dei dipendenti di
cui all'articolo 2,
comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,
secondo quanto disposto dall'articolo 7
della legge 8
marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie
per il migliore coordinamento
delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a)
le disposizioni abrogate
a seguito della
sottoscrizione dei contratti
collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72
del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni;
b)
le norme generali
e speciali del
pubblico impiego che hanno cessato
di produrre effetti,
ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni, dal momento
della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo
contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
Art.
2.
(Ulteriori
disposizioni in materia
di
dichiarazioni sostitutive)
1. Gli strumenti di semplificazione
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15, agli articoli 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16
giugno 1998, n. 191, e alle relative
disposizioni regolamentari di
attuazione, possono essere utilizzati
anche nei rapporti tra privati
che vi consentano. In tal caso
l'amministrazione
competente per il
rilascio della relativa certificazione,
previa definizione di appositi
accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal
consenso del dichiarante, conferma scritta,
anche attraverso l'uso di strumenti informatici o
telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei dati da essa custoditi.
Art.
3.
(Disposizioni
in materia di accesso a dati
per
finalità di rilevante interesse pubblico)
1.
Fermo restando il divieto di
accesso a dati diversi da quelli di cui
è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata
per finalità di rilevante
interesse pubblico ai fini di quanto
previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da
parte di una
pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione
certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di
stati, qualità e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai
propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione
procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza
dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Art.
4.
(Rilascio
e rinnovi dei passaporti)
1.
Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi
dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei
richiedenti.
Art.
5.
(Tutela
dei consumatori e degli utenti)
1.
Dopo la lettera
g) del comma 4 dell'articolo 4
della legge 30
luglio 1998, n. 281, è aggiunta la
seguente:
"g-bis) segnalare
alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, eventuali
difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle
disposizioni in materia di
semplificazione
procedimentale e documentale
nelle pubbliche amministrazioni. Le
segnalazioni sono verificate
dal predetto Dipartimento anche
mediante l'Ispettorato della
funzione pubblica".
Art.
6.
(Attività
istruttorie in materia
di
sportello unico delle imprese)
1.
Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
è inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo sportello unico
delle imprese) - 1. Le amministrazioni,
gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a
27, attività istruttorie nell'ambito
del procedimento di
cui al regolamento previsto dall'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti
produttivi e per
l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate
agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie
allo snellimento delle predette
attività istruttorie, al fine
di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di
cui al citato regolamento".
Art.
7.
(Testo
unico relativo ai contratti
di
programma, ai patti territoriali
e
ai contratti d'area)
1.
Nell'allegato 3 della legge 8
marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in
fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina
relativa ai contratti
di programma, ai patti territoriali, ai
contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
2.
Nella predisposizione del
testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della
legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
il Governo prevede anche
l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative
ed integrative al fine di
ulteriormente semplificare,
riordinare e coordinare la disciplina del settore.
Art.
8.
(Utilizzo
di siti industriali per la sicurezza
e
l'approvvigionamento strategico
dell'energia)
1.
L'uso o il riutilizzo di siti
industriali per l'installazione di impianti
destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonchè
della flessibilità e
della diversificazione dell'offerta, è
soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata.
Ai fini della procedura di
cui al presente articolo, per
impianti si intendono i
rigassificatori di gas
naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione
deve allegare alla
richiesta di autorizzazione un
progetto preliminare.
2.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che
convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dalla
presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel
termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3.
Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione
del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità
del progetto medesimo
alla vigente normativa in materia di
ambiente. Il Ministero
dell'ambiente nel termine di sessanta giorni
concede il nulla
osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l'esito della conferenza
di servizi comporti la variazione dello
strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di
variante sulla quale,
tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e
delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
Decorso inutilmente tale termine,
la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione
della variazione dello strumento urbanistico.
5.
Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un
unico provvedimento di
autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere annesse, adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata.
In assenza del nulla osta di cui al comma 3,
la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi
dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art.
9.
(Ricorso
alla conferenza di servizi)
1.
L'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di
regola una conferenza di servizi.
2.
La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3.
La conferenza di servizi può
essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o
risultati.
In
tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7
della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. L'indizione
della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4.
Quando l'attività del
privato sia subordinata
ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche
su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5.
In caso di
affidamento di concessione
di lavori pubblici la conferenza
di servizi è
convocata dal concedente entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali
in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2.
Per l'approvazione di
progetti di opere
concernenti reti ferroviarie la
conferenza di servizi
è indetta dal Ministro dei trasporti
e della navigazione
ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La
conferenza di servizi viene indetta e
convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e
con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di
passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati
nell'ambito regionale.
Art.
10.
(Conferenza
di servizi su istanze
o
progetti preliminari)
1.
L'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'articolo 17, comma
5, della legge 15 maggio 1997, n.
127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - 1. La conferenza
di servizi può essere convocata per progetti
di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione
di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali
siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data
della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di
servizi si esprime
sul progetto preliminare al
fine di indicare
quali siano le
condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze,
i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3.
Nel caso in
cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della
fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio
d'impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di
VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta
di cui al comma 1, la conferenza
di servizi si esprime comunque
entro i successivi trenta giorni.
Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorità competente alla VIA si esprime
sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio
di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di
VIA, la suddetta autorità esamina le
principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi
di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto
e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della
conferenza di servizi
le condizioni per ottenere,
in sede di
presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di
consenso.
4.
Nei casi di
cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in
tale sede possono
essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito
delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il
responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla
base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in
sede di conferenza
di servizi sul
progetto preliminare, e convoca
la conferenza tra
il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi
alla trasmissione. In
caso di affidamento mediante
appalto concorso o
concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla
base del solo
progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1994, n.
109, e successive
modificazioni".
Art.
11.
(Procedimento
della conferenza di servizi)
1.
L'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'articolo 17, comma
6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori
a maggioranza dei presenti.
2.
La convocazione della prima
riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per
via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le
amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione
della
riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque
entro
i dieci giorni successivi alla prima.
3.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o
del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il
termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non
possono superare i novanta giorni,
salvo quanto previsto
dal comma 4.
Decorsi inutilmente tali termini,
l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti
dell'articolo 14-quater.
4.
Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene
nel termine previsto
per l'adozione del
relativo provvedimento,
l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di
servizi, la quale
si conclude nei
trenta giorni successivi
al termine predetto.
Tuttavia, a richiesta
della maggioranza dei soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al
precedente periodo è prorogato di altri
trenta giorni nel
caso che si
appalesi la necessità di approfondimenti
istruttori.
5.
Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta
la decisione concernente la
VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,
nonchè quelle di
cui agli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2,
si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6.
Ogni amministrazione convocata
partecipa alla conferenza
di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall'organo competente, ad esprimere
in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su
tutte le decisioni
di competenza della stessa.
7.
Si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia
notificato all'amministrazione
procedente, entro il
termine di trenta giorni dalla
data di ricezione
della determinazione di conclusione del procedimento, il
proprio motivato dissenso,
ovvero nello stesso termine non
abbia impugnato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi
possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai
progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro
i successivi trenta
giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9.
Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza
di servizi sostituisce, a tutti gli effetti,
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a
partecipare, alla predetta conferenza.
10.
Il provvedimento finale
concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a
cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta
VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di
VIA regionale e in
un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in
sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
Art.
12.
(Dissensi
espressi in sede di conferenza
di
servizi)
1. L'articolo 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo
17, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità,
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può
riferirsi a questioni connesse che
non costituiscono oggetto della
conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
2.
Se una o più amministrazioni
hanno espresso nell'ambito della conferenza
il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, entro
i termini perentori
indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione
di conclusione del procedimento sulla base della
maggioranza delle posizioni
espresse in sede
di conferenza di
servizi. La determinazione è
immediatamente esecutiva.
3.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa
al Consiglio dei
ministri, ove l'amministrazione dissenziente o
quella procedente sia
un'amministrazione statale, ovvero
ai competenti organi
collegiali esecutivi degli
enti territoriali, nelle altre
ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali
deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei
ministri o il presidente della giunta
regionale o il presidente della provincia o
il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale
termine per un
ulteriore periodo non superiore
a sessanta giorni.
4.
Quando il dissenso è espresso da
una regione, le determinazioni di
competenza del Consiglio
dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al
quale è inviata
a tal fine la comunicazione di invito a
partecipare alla riunione,
per essere ascoltato, senza diritto
di voto.
5.
Nell'ipotesi in cui
l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova
applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),
della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303".
Art.
13.
(Disposizioni
in materia di trasferimento
di
funzioni amministrative)
1.
Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo
Stato alle regioni e
agli enti locali, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari
del trasferimento, come amministrazioni procedenti,
sono conferiti altresi' tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di
attività attribuite dalla legge ad
uffici ed organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove
si tratti di funzioni attribuite
da
specifiche norme di
legge ad autorità
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute;
in tali casi, l'amministrazione procedente
è sempre tenuta
a convocare una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
Art.
14.
(Abrogazioni
e norma di raccordo)
1.
All'articolo 7 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito
dall'articolo 5 della legge 18
novembre 1998, n. 415, i commi
da 7 a 14 sono
abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14,
comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
2.
Il regolamento di
cui all'articolo 3, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive
modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi,
nonchè degli atti assunti da
ciascuna amministrazione
interessata.
Art.
15.
(Norme
in materia di accesso
ai
documenti amministrativi)
1.
Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta, questa
si intende respinta. In
caso di rifiuto,
espresso o tacito, o di differimento ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può
presentare ricorso al
tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma
5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata
la suddetta determinazione. Se
il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il
differimento, lo comunica a chi l'ha
disposto. Se questi
non emana il provvedimento confermativo
motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore
civico, l'accesso è
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di
cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito
della sua istanza al difensore civico".
Capo III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art.
16.
(Commissione
per la ricostituzione
di
atti di morte o di nascita)
1. È soppressa la Commissione per la
ricostituzione di atti di morte o
di nascita, istituita con regio
decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
2.
Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo
svolgimento delle residue attività
di segreteria, compreso
il rilascio di certificazioni
concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3.
Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942,
n. 1520, il decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile
1946, n. 216, e la legge 17 febbraio
1971, n. 90, sono abrogati.
Art.
17.
(Programmazione
negoziata)
1.
Al testo unico in materia di interventi nelle aree
depresse del territorio nazionale,
previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e dell'articolo 7, comma
1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo
coordinamento formale fra
le norme legislative e
regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che
hanno ad oggetto
la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti
della programmazione negoziata e tutti gli
altri atti ad
essa collegati, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
18.
(Termini)
1.
I testi unici
di cui al comma 4 dell'articolo
6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2.
Il termine per
l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.
Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da
parte del prefetto,
è fissato in novanta giorni.
4.
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è
sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico può essere
aggiornato, secondo i princi'pi ed i criteri direttivi di cui al comma 2,
lettera b), entro tre anni dalla data
della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui
schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro
quarantacinque giorni dalla
richiesta. Lo schema
è trasmesso, sentita
la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con
relazione cui sono allegati i pareri
del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il
parere entro quarantacinque
giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per
gli affari regionali".
5.
Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito
dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal
presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può
avvalersi dell'opera di una
commissione composta da esperti,
esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel
settore. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzazione delle
risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali".
6.
I termini per il deposito di
atti ovvero per la presentazione di domande
al registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle
notizie economiche ed amministrative (REA) di cui
all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati
in giorni trenta.
Art.
19.
(Disposizioni
per la razionalizzazione
degli
interventi pubblici a favore delle imprese)
1.
Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i
regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, possono
modificare, alla stregua degli stessi princi'pi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste
dalle singole leggi e in conformità
alla normativa dell'Unione
europea, ai sensi dell'articolo 2
del citato decreto legislativo
n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, con
riguardo sia alle spese
ammissibili, sia alla tipologia e alla
misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed
erogazione.
2.
Al fine di
garantire, nell'ambito del
programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario
coordinamento delle attività di
supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al
comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro
un limite di
spesa di lire 200 milioni, ai
sensi del citato articolo 17, per
acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i
relativi oneri associativi.
Art.
20.
(Rete
autostradale e stradale nazionale)
1.
Alla lettera b) del comma 4
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Alle modifiche della
rete autostradale e
stradale classificata di interesse nazionale ai sensi
dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di
programmazione e realizzazione di opere autostradali, si
provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni
parlamentari competenti per
materia".
Art.
21.
(Disposizioni
in materia
di
infrastrutture autostradali e viarie)
1.
Per la costruzione e l'affidamento in
gestione delle infrastrutture autostradali si applicano
le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento
italiano la normativa comunitaria in materia di lavori
pubblici o di servizi.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori
pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la
costruzione di nuove autostrade o
tratte autostradali a
condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma
triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure
rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.
3.
Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche
alla realizzazione di nuove
infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove
occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art.
22.
(Piani
urbani di mobilità)
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni
di mobilità della popolazione, assicurare
l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici,
l'aumento dei livelli di
sicurezza del trasporto
e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso
individuale dell'automobile privata
e la moderazione del traffico,
l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di
cittadini trasportati dai
sistemi collettivi anche con
soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei
fenomeni di congestione
nelle aree urbane,
sono istituiti appositi piani
urbani di mobilità
(PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti
l'insieme organico degli
interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico
e stradali, sui parcheggi di
interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della
domanda di trasporto
attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo
e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le
tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci
nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di
cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002,
concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione
e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno
finanziario medesimo sono iscritte in
apposito fondo dello
stato di previsione
del Ministero dei trasporti e
della navigazione.
2.
Sono abilitati a
presentare richiesta di
cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei
costi complessivi di investimento, per
l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o
aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a
100.000 abitanti, le
province aggreganti i
comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000
abitanti, d'intesa con i comuni
interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di
tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.
3.
Una percentuale non
superiore al 5
per cento dell'importo complessivo derivante
dall'attuazione del comma
1 è destinata a comuni
singoli che per
ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non
possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato
interministeriale per la
programmazione economica
stabilisce annualmente la
ripartizione percentuale del restante
95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 22 del
testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo
18 agosto 2000,
n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.
4.
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con
la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8
del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti
l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1,
il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi
dei relativi contenuti,
i criteri di priorità nell'assegnazione
delle somme, nonchè le modalità di erogazione del finanziamento statale,
di controllo dei risultati e
delle relative
procedure.
5.
Le risorse finanziarie
sono erogate ai soggetti promotori
dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base
dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
Art.
23.
(Diritti
per la partecipazione a concorsi)
1.
All'articolo 27, comma 6, del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono
sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette
amministrazioni in base ai
rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire
20.000".
Art.
24.
(Gare
informatiche e supporto ai programmi informatici
delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001,
le amministrazioni pubbliche sono tenute
a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti
informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
che stabilisce altresi'
le necessarie modalità applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli
obblighi di cui al comma 1 sono estesi
alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende
speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonchè agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa
nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento
degli appalti pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la
pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente
ai bandi ed
avvisi di gara di importo inferiore a quello di
applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma
di pubblicazione prevista
da norme di
legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine
comunitaria e fatti salvi gli obblighi
di pubblicazione sui
giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4.
Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definite le procedure
di scelta del contraente e le modalità di
utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni
possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica
di beni e servizi.
5.
I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la
segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle
procedure, comprese quelle
relative alle modalità di
collaudo e pagamento,
nonchè la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione
dei programmi di informatizzazione delle
pubbliche amministrazioni, ivi
compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
rete unitaria della
pubblica amministrazione,
il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, che è collocato
presso la Presidenza
del Consiglio dei
ministri, in posizione di
autonomia amministrativa e
funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. Sono soppressi i primi due periodi
del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.
7.
Le spese relative al servizio informatico di cui al presente
articolo sono ricomprese negli
ordinari stanziamenti di bilancio.
8.
Restano ferme le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art.
25.
(Accesso
alle banche dati pubbliche)
1.
Le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi
realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico,
hanno facoltà di
darli in uso gratuito ad altre
amministrazioni pubbliche, che
li adattano alle
proprie esigenze.
2.
Le pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 29
del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri,
elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
Art.
26.
(Istituzione
dell'Ufficiale elettorale)
1.
Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223," è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1.
Alla tenuta e
all'aggiornamento delle liste elettorali provvede
l'Ufficio elettorale, secondo
le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale
elettorale è il sindaco, quale
Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti l'Ufficiale elettorale è la
Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente
testo unico.
3.
Il sindaco può
delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale
al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4.
Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3
deve essere approvata dal prefetto.
5.
Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri
previsti nel presente
articolo spettano al commissario
prefettizio incaricato di
esercitare dette funzioni.
Egli può delegare le funzioni di
Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6.
In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, semprechè non siano state
delegate a norma del comma 3, sono
svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".
2.
Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è
sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate, mediante
sottoscrizione, dall'Ufficiale
elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste
elettorali devono essere autenticate,
mediante sottoscrizione, dal
presidente della medesima Commissione e dal segretario".
3.
All'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al primo comma,
dopo le parole: "Il
Consiglio comunale," sono inserite
le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti,";
b) il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"La Commissione è composta dal
sindaco e da sei componenti effettivi e
sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri,
ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono
assegnati più di 50 consiglieri".
4.
Il primo comma dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito
dal seguente:
"Per l'elezione dei componenti
effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive
nella propria scheda un nome solo e
sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti
purchè non inferiore a tre nei
comuni il cui consiglio è composto
da un numero di membri
pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è
composto da più di 50 membri.
A parità di voti è proclamato eletto
il più anziano di età".
5.
All'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le
parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le
parole: "cinque o".
6. Il primo periodo dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967,
n. 223, è sostituito dai seguenti: "Di tutte le
operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene
redatto, su apposito registro, un
verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale
il verbale è
redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla
seduta e dal segretario".
7.
All'articolo 18, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal
presidente della Commissione
comunale e dal
segretario" sono sostituite
dalle seguenti:
"dall'Ufficiale
elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso in
cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa
Commissione e dal segretario"
8.
All'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del
segretario," sono
sostituite dalle seguenti:
"l'Ufficiale elettorale";
b)
al terzo comma,
le parole: "dal presidente della Commissione elettorale
comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Ufficiale elettorale" ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la
Commissione elettorale comunale il
predetto verbale è firmato dal
presidente della Commissione e dal segretario".
9. Al secondo comma dell'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del segretario, dalla
Commissione elettorale
comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale
elettorale".
10.
All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n.
223, le parole: "dai componenti della
Commissione comunale e dal
segretario" sono sostituite
dalle seguenti:
"dall'Ufficiale
elettorale".
11.
All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, le parole:
"e delle Commissioni elettorali" sono sostituite dalle
seguenti: ", degli
Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".
12.
L'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica
20
marzo 1967, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i
componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i
rispettivi segretari sono
personalmente responsabili della
regolarità degli adempimenti
loro assegnati dal
presente testo unico".
13.
In tutte le
leggi o decreti,
aventi ad oggetto
materia elettorale, che fanno
riferimento alla Commissione
elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale
elettorale.
14.
Le disposizioni di
cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art.
27.
(Accelerazione
del procedimento
di
controllo della Corte dei conti)
1.
Gli atti trasmessi
alla Corte dei
conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso
esecutivi trascorsi sessanta
giorni dalla loro ricezione,
senza che sia intervenuta una pronuncia
della Sezione del
controllo, salvo che
la Corte, nel predetto
termine, abbia sollevato
questione di legittimità costituzionale, per
violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme
aventi forza di legge che
costituiscono il presupposto dell'atto,
ovvero abbia sollevato, in
relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto
termine è sospeso
per il periodo intercorrente
tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2.
La Sezione del controllo
comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
dell'adunanza. Le deliberazioni della
Sezione sono pubblicate
entro trenta giorni
dalla data dell'adunanza.
3.
All'articolo 3, comma
2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo
periodo è soppresso.
4.
Il procedimento previsto
dall'articolo 25, secondo comma,
del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri
anche con riferimento
ad una o più parti dell'atto sottoposto
a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo
ove le Sezioni riunite della
Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.
Art.
28.
(Norma
di semplificazione del procedimento di esecuzione
di
lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione
nei
territori colpiti dagli eventi sismici
del
novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)
1.
Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come modificato
dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo
unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora
disponibile presso i
comuni è utilizzato
per il ripristino del
patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi
sismici nonchè
per le necessarie
opere di urbanizzazione e
per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite
dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi
stabiliti dal CIPE".
Art.
29.
(Delega
al Governo per la predisposizione di un testo unico
delle
leggi in materia di commercio estero)
1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità
di cui all'articolo 7 della
legge 8 marzo
1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in
materia di commercio
con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a)
riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio
con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche
gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle
produzioni italiane, in
particolare quelle delle piccole
e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;
b)
coordinare le misure di
intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e
degli altri soggetti operanti nel
settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
Art.
30.
(Pubblicità
delle fusioni e scissioni
delle
società)
1.
Il comma quarto
dell'articolo 2501-bis del
codice civile è sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la
data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione
del progetto deve intercorrere almeno un mese".
2.
Nel comma primo
dell'articolo 2502-bis del
codice civile sono soppresse le parole:
"e pubblicata altresi'
per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3),
4), 5), 6), 7) e
8)
dell'articolo 2501-bis e
la menzione dell'avvenuta iscrizione
della deliberazione nel registro delle imprese".
3.
Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi
dall'iscrizione delle
deliberazioni delle società
che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori
anteriore all'iscrizione prevista
nel terzo comma
dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che
non hanno dato il consenso o il
deposito delle somme corrispondenti presso una banca".
4.
Nel comma secondo
dell'articolo 2503-bis del
codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di
fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del
progetto di fusione".
5. II comma quarto dell'articolo 2504
del codice civile è abrogato.
6.
L'articolo 2504-sexies del
codice civile è
sostituito dal
seguente:
"Art. 2504-sexies.
(Effetti della iscrizione
degli atti del procedimento di fusione nel
registro delle imprese).
- Alle iscrizioni nel
registro delle imprese
ai sensi degli
articoli 2501-bis,
2502-bis e 2504
conseguono gli effetti
previsti dall'articolo 2457-ter".
7.
Il comma quinto
dell'articolo 2504-octies del codice civile è abrogato.
Art.
31.
(Soppressione
dei fogli annunzi legali
e
regolamento sugli strumenti di pubblicità)
1. A decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali
delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195,
il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni
speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25
gennaio 1932, n. 97, convertito
dalla legge 24 maggio 1932, n. 583,
e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2.
Decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
domande, le denunce
e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio
del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate
dagli imprenditori individuali
e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative di cui all'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, sono
inviate per via
telematica ovvero presentate
su supporto informatico ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori
individuali e dei soggetti iscritti
solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative
sono stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3.
Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi
legali come unica
forma di pubblicità,
la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4.
In tutti i
casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale,
l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si
procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario,
per categorie di atti.
Art.
32.
(Semplificazione
della fase costitutiva e
della
fase modificativa delle società di capitali)
1.
In attesa della
riforma del diritto
societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali
sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.
2.
I commi terzo e quarto
dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"L'iscrizione della società nel registro delle imprese è
richiesta contestualmente al deposito
dell'atto costitutivo. L'ufficio
del registro delle imprese,
verificata la regolarità
formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Tutti i termini previsti
in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo
decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle
imprese".
3.
Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il
numero 3).
4.
Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Il notaio che ha verbalizzato
la deliberazione dell'assemblea, entro trenta
giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge,
ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al
deposito e allega
le eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro
delle imprese, verificata
la regolarità formale della
documentazione, iscrive la
delibera nel registro. Se il notaio ritiene
non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge, ne dà
comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni
successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il
provvedimento di cui ai commi secondo
e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con
riferimento all'omologazione
della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".
5.
Dopo l'articolo 138
della legge 16
febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:
"Art. 138-bis. -
1. Il notaio che chiede l'iscrizione
nel registro delle imprese delle
deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio
verbalizzate, quando risultino
manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola
l'articolo 28,
primo comma, n. 1,
della presente legge,
ed è punito con la sospensione
prevista dal secondo
comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire
1.000.000 a lire 30.000.000.
2.
Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il
notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto
costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni
richieste dalla
legge".
Art.
33.
(Ulteriori
semplificazioni
in
materia societaria)
1.
Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo
dell'articolo 2309, il secondo periodo
del comma quarto dell'articolo
2383 e il comma secondo
dell'articolo 2450-bis del
codice civile sono abrogati. Nel comma
primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e
depositarne nel registro
delle imprese le
firme autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, è
abrogato. Nel comma
secondo dell'articolo 2354 del
codice civile le parole: "l'originale sia depositato presso
l'ufficio del registro
delle imprese ove è
iscritta la società" sono sostituite dalla seguente:
"autenticata".
2. L'articolo 2330-bis del codice
civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-bis del codice civile sono soppresse le parole:
"del deposito deve essere
fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni
e a responsabilità limitata". Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è
abrogato. Nel comma sesto
dell'articolo 2383 del codice
civile le parole "dai due commi precedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "dal comma precedente".
Nel comma settimo dell'articolo 2383
del codice civile sono soppresse le
parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel
comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto
dell'articolo 2449 del codice
civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a
responsabilità limitata". Nel
comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le
parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma secondo dell'articolo 2436
del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicato nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicati nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità
limitata".
Nel
comma quarto dell'articolo 2420-bis del codice
civile è soppresso il
terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del codice
civile le parole
"pubblicato nel Bollettino ufficiale della società
per azioni e
a responsabilità limitata" sono sostituite dalle
seguenti: "depositato presso l'ufficio del registro delle imprese". Nel comma primo dell'articolo
2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo
dell'articolo 2441 del codice civile
le parole "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società
per azioni e
a responsabilità limitata" sono sostituite dalle
seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro delle imprese".
Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo
2450-bis del codice civile è
abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice
civile sono soppresse le
parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole:
"e la pubblicazione del
provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". L'art.
2457-bis del codice civile è abrogato.
La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione
nel registro delle
imprese". Il comma
primo dell'articolo 2457-ter del
codice civile è sostituito dal seguente:
"Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a
conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile è
abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è
soppressa la parola:
"2330-bis". Nel comma
secondo dell'articolo 2487 del
codice civile è
soppressa la parola: "quinto". La
rubrica dell'articolo 2497-bis
del codice civile è sostituita
dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese". Nell'articolo 2497-bis
del codice civile le parole "degli
articoli 2457-bis e"
sono sostituite dalle
seguenti "dall'articolo
2457". Nel comma primo
dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono
di richiedere una pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata,".
3.
La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma
1,
lettere f) e
g), l'articolo 2,
comma 1, lettere
b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14,
commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e
3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, sono abrogati.
Nella rubrica del
Titolo IV del
medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n.
581 del 1995,
sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".
4. Nel comma primo dell'articolo
2309, nel comma quarto dell'articolo 2383,
nel comma terzo
dell'articolo 2385, nel
comma terzo dell'articolo 2400,
nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo
2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel comma quarto
dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
Art.
34
(Semplificazione
in materia di libri fondiari
e
di procedure di intavolazione)
1.
All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive
modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di
trasferimento pronunziati dal
giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che
importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o
di un diritto tavolare o la sua
modificazione o estinzione, ovvero di apposite
dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica
e fiscale a cura dell'ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il
paragrafo 3, è inserito il seguente:
"§ 3-bis. Annotazione dei
contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione.
Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri
requisiti stabiliti dalla legge, il giudice
tavolare può ordinare
l'annotazione dei contratti preliminari previsti
dall'articolo 2645-bis, comma
4, del codice civile, solo sulla
base di una
planimetria dalla quale risulti chiaramente la
descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso
di costruzione che
ne costituiscono l'oggetto.
Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.
2.
Il rispetto o
l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis, comma
5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico
autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del
presente allegato.
Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di
cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve
ordinare contemporaneamente la
cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili
conseguite da terzi
aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo
l'istanza di annotazione del contratto preliminare.
2.
Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta
della parte istante,
la cancellazione delle
altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state
eseguite contro il promittente
alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve
le iscrizioni ipotecarie
nei casi previsti dall'articolo 2825-bis
del codice civile
e le annotazioni delle domande
di cui all'articolo 71-bis del presente allegato.
Art.
60-quater. - 1.
Deve essere cancellata
l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita
dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata
in giudicato.
2. Cessati gli effetti
dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-bis, comma 3,
del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte.
Art.
60-quinquies. - 1. Se un contratto sottoposto a condizione
ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la cancellazione dell'annotazione può
essere ordinata dal giudice tavolare
a domanda, quando la mancanza della condizione risulta
da sentenza passata in
giudicato o da
convenzione. La domanda di cancellazione può
essere giustificata, ai sensi
dell'articolo 94, primo comma, n.
3), anche in
base ad altre pronunce
definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi di
cui al comma 1 l'avveramento della condizione,
sono cancellate d'ufficio tutte
le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa
intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione
sospensiva, salve le annotazioni
delle domande giudiziali di cui
all'articolo
71-bis.
3.
Le cancellazioni previste
dal comma 1 possono essere
ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale
la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest'ultimo caso
che siano state
eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto
condizionato";
c) dopo l'articolo 71, è inserito il
seguente:
"Art. 71-bis. - 1. La
cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere
f) e g), è eseguita
quando è debitamente consentita
dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente
con sentenza passata in giudicato.
1.
La cancellazione di
cui al comma 1 deve essere giudizialmente
ordinata qualora la
domanda sia rigettata con
sentenza passata in giudicato o il
processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti";
d) dopo l'articolo 95, è inserito il
seguente:
"Art. 95-bis. - 1. Il giudice
tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri
fondiari preposti ai relativi uffici
l'emissione del decreto
tavolare per determinati
atti o categorie di atti.
2.
Nella trattazione degli affari
delegati i conservatori di cui al comma
1 sono tenuti ad osservare
le istruzioni e le direttive impartite dal giudice
tavolare.
3.
Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sè la
trattazione di determinate
pratiche qualora lo
ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del
caso o per l'importanza o la portata della decisione";
e) dopo l'articolo 130-bis, è
inserito il seguente:
"Art. 130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari,
emesso per delega del giudice
tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e
seguenti".
Art.
35.
(Controversie
in materia di masi chiusi)
1.
In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione
dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni
dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura
civile. 2. Chi intende
proporre in giudizio
una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è
tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46
della legge 3 maggio 1982, n.
203.
Art. 36.
(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture
private autenticate e loro copia certificata conforme)
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente
autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali
depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche
temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati
o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine
la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine
della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata
conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e
registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine
degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici
finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui
documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo
documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale
avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle
finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo,
senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di
atti pubblici e scritture private. 5. È abrogata ogni norma in contrasto con
tale disposizione.
Art. 36.
(Disposizioni in materia di atti
pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme)
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente
autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali
depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche
temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati
o archiviati.
2. In
tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo
si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità
giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico
ufficiale depositario.
3. Le
annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni
altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture
private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica
amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico
ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla
competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in
base alla normativa previgente.
4. Il
Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi
momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare
la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
Art. 38.
(Trasferimento
di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della
liberalizzazione del mercato elettrico)
1. Alle società per azioni, costituite in applicazione
degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, nonchè del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3
settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di
impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti
amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli
impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società
conferente e alle società conferenti successive.
2. Fatti
salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei
relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali
destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica
e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore
della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di
diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi
precedentemente alla medesima data.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data
a Roma, addi' 24 novembre 2000
CIAMPI
Amato,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
LAVORI
PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 4375):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema), dal
Ministro dell'interno (Jervolino Russo) e dal Ministro per la funzione pubblica
(Piazza) il 2 dicembre 1999.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
il 3 dicembre 1999 con pareri delle commissioni 2a, 4a 5a 6a, 7a, 8a, 9a, 10a,
11a, 12a, 13a, Giunta affari Comunità europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 9 dicembre 1999; 12, 26, 27 gennaio; 14,
21, 29 marzo; 4, 5 e 18 aprile.
Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2000. Camera dei deputati (atto
n. 7186):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente,
l'11 luglio 2000 con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 13, 18, 19, 20 luglio; 13, 14 e 21
settembre 2000.
Esaminato in aula il 25 settembre 2000 e il 4 ottobre 2000 (stralcio
articolo 26) e approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 2000 (stralcio
articolo 5).
Senato della Repubblica (atto n. 4375-B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 2 novembre 2000 con pareri delle
commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 12a, 13a e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 7,
8 e 9 novembre 2000.
Esaminato
in aula e approvato il 16 novembre 2000.