LEGGE 24 novembre 2000 n 340  Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.

   

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

Capo I
NORME IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE

 

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

 

1.  La  presente  legge  dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della   legge   15  marzo  1997,  n.  59,  la  delegificazione  e  la semplificazione  dei  procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati  nell'allegato  A  ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

2.  Alla  delegificazione  e alla semplificazione dei procedimenti di cui  all'allegato  A  annesso  alla  presente  legge  si provvede con regolamenti  emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  dei  princi'pi, criteri e procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3.  Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono  abrogate  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della medesima, limitatamente   alla  parte  che  disciplina  gli  adempimenti  ed  i procedimenti  ivi  indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4.  Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Nelle  materie  di  cui  all'articolo  117,  primo  comma, della Costituzione,  i  regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo   fino   a   quando  la  regione  non  provveda  a  disciplinare autonomamente  la  materia  medesima.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo  2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b)  all'articolo  20,  comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario  regolano  le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";

c)  all'articolo  20-bis,  comma  1,  lettera  a),  dopo  la  parola:

"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";

d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;

e)  nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4,  5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;

f)  al  numero  18  dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione  per  causa  di  pubblica  utilità  sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";

g) il numero 94 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

"94.  Procedimento  per  l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:

legge 29 dicembre 1993, n. 580;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";

h)  il  titolo  del  numero  97  dell'allegato  1  è  sostituito dal seguente:  "Procedimento  per  la verifica del possesso dei requisiti previsti   per  l'esercizio  delle  attività  di  installazione,  di ampliamento e di trasformazione degli impianti";

i)  il  titolo  del  numero  98  dell'allegato  1  è  sostituito dal seguente:  "Procedimento  per  la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di autoriparazione";

l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 è inserito il seguente:

"98-bis.  Procedimento  per  la  verifica  del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di pulizia:

legge 25 gennaio 1994, n. 82;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274";

m)  al  numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il  rilascio  delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti:

"e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie".

5.  All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non più di un triennio," sono soppresse.

6.  Alla  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  3,  comma  1,  al  primo  periodo sono soppresse le parole:  "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  retribuita" sono sostituite  dalle  seguenti:  "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo  o  in  aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";

b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

c)  all'articolo  7,  comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e  nelle  norme che dispongono la delegificazione della  materia  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

d)  all'articolo  7,  comma  1,  dopo  la  lettera  f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici";

e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

"Al  riordino  delle  norme  di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre  2002  mediante  l'emanazione  di  testi  unici  riguardanti materie  e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le   opportune   evidenziazioni,   le   disposizioni   legislative  e regolamentari.  A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto  disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni  contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che  il  Governo  emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi direttivi:";

f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;

g) l'articolo 8 è abrogato;

h)  all'articolo  9,  comma  1,  le  parole:  "e  di  riordino"  sono soppresse;

i)  all'allegato  1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi di cui ai seguenti numeri:  5),  12),  13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);

l) il numero 30) dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

"30)  procedimento  relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro  dei  revisori contabili, nonchè all'attività di vigilanza del  Ministro  della  giustizia  ed  alla  sospensione  dei  revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti:

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

legge 13 maggio 1997, n. 132;

legge 8 luglio 1998, n. 222".

m)  al  numero  43)  dell'allegato  1  le  parole:  "in  nome e" sono soppresse;

n) all'allegato 2 è soppresso il numero 5);

o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:

"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero,  l'istruzione  e  formazione  tecnica  superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.

7-ter) Debito pubblico.

7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".

7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito  dall'articolo  2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191,  alla  fine  del  quarto  periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".

8.  Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle   competenti   Commissioni   parlamentari  e  della  Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse  da  quelle  del  codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro  subordinato  nell'impresa,  che regolano i rapporti di lavoro dei   dipendenti   di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto legislativo   3   febbraio  1993,  n.  29,  secondo  quanto  disposto dall'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999,  n. 50, apportando le modifiche  necessarie  per  il  migliore  coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a)  le  disposizioni  abrogate  a  seguito  della  sottoscrizione dei contratti    collettivi   del   quadriennio   1994-1997,   ai   sensi dell'articolo  72  del  citato  decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

b)  le  norme  generali  e  speciali  del  pubblico impiego che hanno cessato  di  produrre  effetti,  ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto  legislativo  n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento  della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

                              

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia

di dichiarazioni sostitutive)

 

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.  15,  agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative  disposizioni  regolamentari  di  attuazione, possono essere utilizzati  anche  nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso  l'amministrazione  competente  per  il  rilascio della relativa certificazione,  previa  definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,  conferma  scritta,  anche attraverso l'uso di strumenti informatici  o  telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

 

Art. 3.

(Disposizioni in materia di accesso a dati

per finalità di rilevante interesse pubblico)

 

1.  Fermo  restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui  è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera  operata  per  finalità di rilevante interesse pubblico ai fini  di  quanto  previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,   la   consultazione   diretta,   da   parte   di  una  pubblica amministrazione  o  di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione   certificante,   finalizzata   all'accertamento d'ufficio  di  stati,  qualità  e  fatti  ovvero  al controllo sulle dichiarazioni  sostitutive  presentate  dai  cittadini. Per l'accesso diretto  ai  propri  archivi  l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati  i  limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

                             

Art. 4.

(Rilascio e rinnovi dei passaporti)

 

1.  Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

 

Art. 5.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

 

1.  Dopo  la  lettera  g)  del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30

luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:

"g-bis)  segnalare  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri - Dipartimento   della   funzione   pubblica,   eventuali  difficoltà, impedimenti  od  ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in  materia  di  semplificazione  procedimentale  e documentale nelle pubbliche   amministrazioni.  Le  segnalazioni  sono  verificate  dal predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato della funzione pubblica".

 

Art. 6.

(Attività istruttorie in materia

di sportello unico delle imprese)

 

1.  Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

è inserito il seguente:

"Art.  27-bis.  -  (Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese)  - 1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito   del   procedimento   di  cui  al  regolamento  previsto dall'articolo  20,  comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione,  l'ampliamento,  la ristrutturazione, la riconversione di  impianti  produttivi  e  per  l'esecuzione  di  opere  interne ai fabbricati,  nonchè  per la determinazione delle aree destinate agli investimenti   produttivi,   provvedono   all'adozione  delle  misure organizzative  necessarie  allo  snellimento delle predette attività istruttorie,  al  fine  di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento".

 

Art. 7.

(Testo unico relativo ai contratti

di programma, ai patti territoriali

e ai contratti d'area)

 

1.  Nell'allegato  3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in

fine, il seguente numero:

"9-bis)  Disciplina  relativa  ai  contratti  di  programma, ai patti territoriali,  ai  contratti  d'area  ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

2.  Nella  predisposizione  del  testo  unico  di cui all'allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente  articolo,  il  Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al  fine  di  ulteriormente  semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

 

Art. 8.

(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza

e l'approvvigionamento strategico

dell'energia)

 

1.  L'uso  o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti  destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico  dell'energia,  della  sicurezza  e dell'affidabilità del sistema,   nonchè   della  flessibilità  e  della  diversificazione dell'offerta,   è   soggetto   ad   autorizzazione   del   Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della  procedura  di  cui  al  presente  articolo,  per  impianti  si intendono  i  rigassificatori  di  gas  naturale liquido. Il soggetto richiedente   l'autorizzazione   deve   allegare  alla  richiesta  di autorizzazione un progetto preliminare.

2.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  come  modificata  dalla  presente  legge.  L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3.  Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero  dell'ambiente  uno studio di impatto ambientale attestante la  conformità  del  progetto  medesimo  alla  vigente  normativa in materia  di  ambiente.  Il  Ministero  dell'ambiente  nel  termine di sessanta   giorni   concede  il  nulla  osta  alla  prosecuzione  del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello  strumento  urbanistico, la determinazione costituisce proposta di  variante  sulla  quale,  tenuto  conto  delle osservazioni, delle proposte  e  delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della  legge  17  agosto  1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro  novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine,  la  determinazione  della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5.  Nei  casi  disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude   con  un  unico  provvedimento  di  autorizzazione  per  la costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  e  delle opere annesse, adottato  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3,  la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

 

Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

 

Art. 9.

(Ricorso alla conferenza di servizi)

 

1.  L'articolo  14  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art.  14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in   un   procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente  indi'ce di regola una conferenza di servizi.

2.   La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione  procedente  deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3.  La  conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più   procedimenti amministrativi  connessi, riguardanti medesimi attività o risultati.

In  tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico  prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo  7  della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni.  L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4.  Quando  l'attività  del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di consenso,  comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,  la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,  dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5.  In  caso  di  affidamento  di  concessione  di lavori pubblici la conferenza  di  servizi  è  convocata  dal concedente entro quindici giorni  fatto  salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".

2.   Per   l'approvazione  di  progetti  di  opere  concernenti  reti ferroviarie  la  conferenza  di  servizi  è indetta dal Ministro dei trasporti   e   della  navigazione  ai  sensi  dell'articolo  10  del decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi  viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi  della  presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo,  della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione  di  passaggi  a  livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.

 

Art. 10.

(Conferenza di servizi su istanze

o progetti preliminari)

 

1.  L'articolo  14-bis  della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo  17,  comma  5,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

"Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti  di  particolare  complessità,  su  motivata  e documentata richiesta  dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o  di  un  progetto  definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla  data  della  richiesta  e  i  relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,   la   conferenza   di  servizi  si  esprime  sul  progetto preliminare  al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni per ottenere,   sul   progetto   definitivo,  le  intese,  i  pareri,  le concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli assensi,  comunque  denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da  ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non  emergano,  sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque  preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette amministrazioni  indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e  gli  elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3.  Nel  caso  in  cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime  entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di  definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto ambientale, secondo  quanto  previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza  di  servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.  Nell'ambito  di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA  si  esprime  sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello  studio  di  impatto  ambientale. In tale fase, che costituisce parte  integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta autorità esamina  le  principali  alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla  base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali  elementi  di  incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione  prevista  dal  progetto  e, qualora tali elementi non sussistano,   indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  le condizioni  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del progetto

definitivo, i necessari atti di consenso.

4.  Nei  casi  di  cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime  allo  stato  degli  atti a sua disposizione e le indicazioni fornite  in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate o integrate  solo  in  presenza  di significativi elementi emersi nelle fasi  successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette  alle  amministrazioni  interessate il progetto definitivo, redatto   sulla   base   delle   condizioni   indicate  dalle  stesse amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto preliminare,   e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e  il sessantesimo   giorno   successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di affidamento   mediante  appalto  concorso  o  concessione  di  lavori pubblici,  l'amministrazione  aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi  sulla  base  del  solo  progetto preliminare, secondo quanto previsto   dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive

modificazioni".

 

Art. 11.

(Procedimento della conferenza di servizi)

 

1.  L'articolo  14-ter  della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo  17,  comma  6,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

"Art.  14-ter. - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative  all'organizzazione  dei  propri  lavori  a  maggioranza dei presenti.

2.  La  convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via telematica  o  informatica,  almeno dieci giorni prima della relativa data.  Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono    richiedere,   qualora   impossibilitate   a   partecipare, l'effettuazione  della  riunione  in  una diversa data; in tale caso, l'amministrazione  procedente concorda una nuova data, comunque entro

i dieci giorni successivi alla prima.

3.  Nella  prima  riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che  vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione della decisione  conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.

4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime  dopo  aver  acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene   nel   termine   previsto  per  l'adozione  del  relativo provvedimento,  l'amministrazione  competente  si  esprime in sede di conferenza  di  servizi,  la  quale  si  conclude  nei  trenta giorni successivi   al   termine   predetto.  Tuttavia,  a  richiesta  della maggioranza  dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri  trenta  giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la necessità di approfondimenti istruttori.

5.  Nei  procedimenti  relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione  concernente  la  VIA  le  disposizioni  di  cui al comma 3 dell'articolo  14-quater,  nonchè  quelle  di  cui agli articoli 16, comma  3,  e  17,  comma  2,  si  applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6.  Ogni  amministrazione  convocata  partecipa  alla  conferenza  di servizi  attraverso  un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volontà dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della stessa.

7.  Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione  il cui rappresentante   non   abbia  espresso  definitivamente  la  volontà dell'amministrazione    rappresentata    e   non   abbia   notificato all'amministrazione  procedente,  entro  il  termine di trenta giorni dalla  data  di  ricezione  della  determinazione  di conclusione del procedimento,  il  proprio  motivato  dissenso,  ovvero  nello stesso termine  non  abbia  impugnato  la  determinazione  conclusiva  della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede,  entro  i  successivi  trenta  giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9.  Il  provvedimento  finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole  della  conferenza  di  servizi  sostituisce,  a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla  osta  o atto di assenso  comunque  denominato  di  competenza  delle  amministrazioni partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla  predetta conferenza.

10.  Il  provvedimento  finale  concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato,  a  cura  del  proponente,  unitamente all'estratto della predetta  VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso  di  VIA  regionale  e  in un quotidiano a diffusione nazionale.

Dalla  data  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini  per  eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte

dei soggetti interessati".

 

Art. 12.

(Dissensi espressi in sede di conferenza

di servizi)

 

1. L'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo  17,  comma  7,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

"Art.  14-quater. - 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi,  deve  essere  congruamente  motivato,  non può riferirsi a questioni  connesse  che  non  costituiscono oggetto della conferenza medesima  e  deve  recare  le  specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2.  Se  una  o  più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza  il  proprio  dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente,   quest'ultima,   entro   i  termini  perentori  indicati dall'articolo  14-ter,  comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione  del  procedimento  sulla  base  della  maggioranza delle posizioni   espresse   in   sede   di   conferenza   di  servizi.  La determinazione è immediatamente esecutiva.

3.  Qualora  il  motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è   rimessa   al   Consiglio  dei  ministri,  ove  l'amministrazione dissenziente  o  quella  procedente  sia  un'amministrazione statale, ovvero   ai   competenti   organi  collegiali  esecutivi  degli  enti territoriali,  nelle  altre  ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi  collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta  giorni,  salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il  presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o  il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare  tale  termine  per  un  ulteriore  periodo non superiore a sessanta giorni.

4.  Quando  il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di  competenza  del  Consiglio  dei ministri previste al comma 3 sono adottate  con  l'intervento  del  presidente  della  giunta regionale interessata,  al  quale  è  inviata  a  tal fine la comunicazione di invito  a  partecipare  alla  riunione,  per  essere ascoltato, senza diritto di voto.

5.  Nell'ipotesi  in  cui  l'opera  sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento  negativo  trova  applicazione  l'articolo  5, comma 2, lettera  c-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303".

 

Art. 13.

(Disposizioni in materia di trasferimento

di funzioni amministrative)

 

1.  Nell'ambito  del  trasferimento  di funzioni amministrative dallo

Stato  alle  regioni  e  agli  enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di   attuazione,   agli  enti  destinatari  del  trasferimento,  come amministrazioni  procedenti,  sono conferiti altresi' tutti i compiti di   natura   consultiva,   istruttoria   e   preparatoria   connessi all'esercizio  della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite  dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.

Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite

da  specifiche  norme  di  legge  ad  autorità  preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute;  in  tali  casi, l'amministrazione   procedente  è  sempre  tenuta  a  convocare  una conferenza  di  servizi  ai  sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

                             

Art. 14.

(Abrogazioni e norma di raccordo)

 

1.  All'articolo  7  della  legge  11  febbraio 1994, n. 109, come da ultimo  sostituito  dall'articolo  5 della legge 18 novembre 1998, n. 415,  i  commi  da  7  a  14  sono  abrogati,  salvo  quanto previsto dall'articolo  14,  comma  3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

2.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  e  le leggi regionali  prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di  servizi,  nonchè  degli atti assunti da ciascuna amministrazione

interessata.

 

Art. 15.

(Norme in materia di accesso

ai documenti amministrativi)

 

1.  Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è

sostituito dal seguente:

"4.  Decorsi  inutilmente  trenta  giorni  dalla richiesta, questa si intende  respinta.  In  caso  di  rifiuto,  espresso  o  tacito, o di differimento  ai  sensi  dell'articolo  24, comma 6, dell'accesso, il richiedente  può  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo regionale  ai  sensi  del  comma  5  del  presente  articolo,  ovvero chiedere,  nello  stesso  termine, al difensore civico competente che sia  riesaminata  la  suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene  illegittimo  il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha  disposto.  Se  questi  non  emana il provvedimento confermativo motivato  entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l'accesso  è  consentito. Qualora il richiedente l'accesso  si  sia  rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".

 

Capo III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

Art. 16.

(Commissione per la ricostituzione

di atti di morte o di nascita)

 

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o  di  nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2.  Il  Ministero  della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle  residue  attività  di  segreteria,  compreso  il  rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

3.  Il  regio  decreto-legge  18  ottobre  1942,  n. 1520, il decreto legislativo  luogotenenziale  5  aprile  1946,  n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

 

Art. 17.

(Programmazione negoziata)

 

1.  Al  testo  unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio  nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4  e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e  dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50,   sono  allegati,  previo  coordinamento  formale  fra  le  norme legislative   e   regolamentari   che  disciplinano  la  materia,  le deliberazioni  del  Comitato  interministeriale per la programmazione economica   che  hanno  ad  oggetto  la  disciplina  organizzativa  e procedimentale  degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli   altri   atti  ad  essa  collegati,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 18.

(Termini)

 

1.  I  testi  unici  di  cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2.  Il  termine  per  l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma  1,  della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.  Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per  l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione  da  parte  del  prefetto,  è  fissato in novanta giorni.

4.  Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è

sostituito dal seguente:

"4.  Il  testo unico può essere aggiornato, secondo i princi'pi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data  della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il  cui  schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere  che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla  richiesta.  Lo  schema  è  trasmesso,  sentita  la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri  del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni    parlamentari,    che   esprimono   il   parere   entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".

5.  Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

"6.  Per  la  predisposizione  degli  schemi  dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali  può  avvalersi  dell'opera di una commissione composta da esperti,  esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati  nel  settore.  Al  relativo  onere  si provvede mediante utilizzazione  delle  risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali".

6.  I  termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande  al  registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche   ed  amministrative  (REA)  di  cui  all'articolo  9  del regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

 

Art. 19.

(Disposizioni per la razionalizzazione

degli interventi pubblici a favore delle imprese)

 

1.  Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a  favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi  1  e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123, possono modificare, alla stregua degli stessi princi'pi, nei limiti  delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e  in  conformità  alla  normativa  dell'Unione  europea,  ai  sensi dell'articolo  2  del  citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente  legge,  con  riguardo  sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia  e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

2.   Al   fine   di  garantire,  nell'ambito  del  programma  di  cui all'articolo  17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività  di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale  (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  è autorizzato  ad  utilizzare  il finanziamento concesso nell'esercizio 2000  entro  un  limite  di  spesa  di lire 200 milioni, ai sensi del citato  articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

 

Art. 20.

(Rete autostradale e stradale nazionale)

 

1.  Alla  lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Alle modifiche   della   rete  autostradale  e  stradale  classificata  di interesse  nazionale  ai  sensi  dei predetti decreti, fatte salve le norme   in   materia  di  programmazione  e  realizzazione  di  opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni

parlamentari competenti per materia".

 

Art. 21.

(Disposizioni in materia

di infrastrutture autostradali e viarie)

 

1.   Per   la   costruzione   e   l'affidamento   in  gestione  delle infrastrutture   autostradali   si   applicano  le  disposizioni  che recepiscono  nell'ordinamento  italiano  la  normativa comunitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei  lavori  pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari  competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove  autostrade  o  tratte  autostradali  a  condizione  che  siano inserite  nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel  programma  triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  26  febbraio  1994,  n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.

3.  Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e  successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove  infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili  sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

 

Art. 22.

(Piani urbani di mobilità)

 

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare  l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico,  la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di   sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione  stradale,  la minimizzazione  dell'uso  individuale  dell'automobile  privata  e la moderazione  del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento  della  percentuale  di  cittadini  trasportati dai sistemi collettivi  anche  con  soluzioni  di  car pooling e car sharing e la riduzione  dei  fenomeni  di  congestione  nelle  aree  urbane,  sono istituiti  appositi  piani  urbani  di  mobilità  (PUM)  intesi come progetti  del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli   interventi  sulle  infrastrutture  di  trasporto  pubblico  e stradali,  sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli,  sul  governo  della  domanda  di  trasporto  attraverso  la struttura  dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento  di  cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in  apposito  fondo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e della navigazione.

2.  Sono  abilitati  a  presentare  richiesta di cofinanziamento allo Stato  in  misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di  investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i  singoli  comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore  a  100.000  abitanti,  le  province  aggreganti  i  comuni limitrofi  con  popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa  con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane  di  tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.

3.  Una  percentuale  non  superiore  al  5  per  cento  dell'importo complessivo  derivante  dall'attuazione  del  comma  1 è destinata a comuni    singoli   che   per   ragioni   tecniche,   geografiche   o socio-economiche,  non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma   2.   Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica  stabilisce  annualmente  la  ripartizione  percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 22  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.

4.  Con  regolamento  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente,   d'intesa   con   la   Conferenza  unificata  di  cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, sentito  il  parere  delle  competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma  1,  il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti  minimi  dei  relativi  contenuti,  i  criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonchè le modalità di erogazione del finanziamento  statale,  di  controllo dei risultati e delle relative

procedure.

5.  Le  risorse  finanziarie  sono  erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

 

Art. 23.

(Diritti per la partecipazione a concorsi)

 

1.  All'articolo  27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,  le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in  base  ai  rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".

 

Art. 24.

(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici

delle pubbliche amministrazioni)

 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute  a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei   ministri,  che  stabilisce  altresi'  le  necessarie  modalità applicative.

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi  alle  società  concessionarie  di lavori e servizi pubblici, alle  società,  alle  aziende  speciali e ai consorzi che gestiscono servizi  pubblici, nonchè agli altri soggetti obbligati ad osservare la  normativa  nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento

degli appalti pubblici.

3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente  ai  bandi  ed  avvisi  di  gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra  forma  di  pubblicazione  prevista  da  norme  di  legge  o di regolamento,  fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi  gli  obblighi  di  pubblicazione  sui  giornali  quotidiani  o periodici previsti dalle leggi vigenti.

4.  Con  uno  o  più  regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure  di  scelta  del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.

5.   I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione   delle  procedure,  comprese  quelle  relative  alle modalità  di  collaudo  e  pagamento,  nonchè  la completezza delle offerte.

6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle   pubbliche   amministrazioni,  ivi  compresa  l'assistenza  ai soggetti   che   utilizzano   la   rete   unitaria   della   pubblica amministrazione,  il  Governo  si avvale del Centro tecnico di cui al comma  19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in posizione   di   autonomia  amministrativa  e  funzionale,  ai  sensi dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi  i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

7.  Le  spese  relative  al  servizio  informatico di cui al presente

articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

8.  Restano  ferme  le  competenze delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi  dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 25.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

 

1.  Le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, che siano titolari di programmi   applicativi  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del committente  pubblico,  hanno  facoltà  di  darli in uso gratuito ad altre   amministrazioni  pubbliche,  che  li  adattano  alle  proprie esigenze.

2.  Le  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  n.  29  del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

 

Art. 26.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)

 

1.  Dopo  l'articolo  4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste elettorali,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," è inserito il seguente:

"Art.  4-bis.  -  1.  Alla  tenuta  e  all'aggiornamento  delle liste elettorali  provvede  l'Ufficio  elettorale,  secondo  le  norme  del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale

elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è  la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3.  Il  sindaco  può  delegare  e  revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4.  Ogni  delegazione  e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

5.  Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i  poteri  previsti  nel  presente  articolo  spettano al commissario prefettizio  incaricato  di  esercitare  dette  funzioni.  Egli  può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

6.  In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di  Ufficiale elettorale, semprechè non siano state delegate a norma del  comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".

2.  Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Esse    debbono   essere   autenticate,   mediante   sottoscrizione, dall'Ufficiale  elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la  Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate,  mediante  sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario".

3.  All'articolo  12  del  decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  primo  comma,  dopo  le parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite  le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e  sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri,

ovvero  da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri".

4.  Il  primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e  sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di  voti  purchè  non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto  da  un  numero  di  membri  pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età".

5.  All'articolo  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";

b) al terzo comma sono soppresse le parole: "cinque o".

6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n. 223, è sostituito dai seguenti: "Di tutte   le  operazioni  compiute  dall'Ufficiale  elettorale  per  la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un  verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale  comunale  il  verbale  è  redatto  dal  segretario ed è sottoscritto  dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario".

7.  All'articolo  18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967, n. 223, le parole: "dal presidente della Commissione   comunale   e  dal  segretario"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "dall'Ufficiale  elettorale"  ed  è aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nel  caso  in  cui  l'Ufficiale elettorale è la Commissione  elettorale  comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario"

8.  All'articolo  30  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al secondo comma, le parole: "la Commissione elettorale comunale, con  l'assistenza  del  segretario,"  sono sostituite dalle seguenti:

"l'Ufficiale elettorale";

b)  al  terzo  comma,  le  parole:  "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:

"dall'Ufficiale  elettorale"  ed  è  aggiunto,  in fine, il seguente periodo:  "Nel  caso  in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale  comunale  il  predetto  verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario".

9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con l'assistenza del segretario,  dalla  Commissione  elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".

10.  All'articolo  37  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967,  n.  223,  le  parole: "dai componenti della Commissione comunale   e   dal   segretario"   sono  sostituite  dalle  seguenti:

"dall'Ufficiale elettorale".

11.  All'articolo  49  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni elettorali" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  degli  Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".

12.  L'articolo  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20

marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Art.  52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale,  i  componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed  i  rispettivi  segretari  sono  personalmente  responsabili della regolarità  degli  adempimenti  loro  assegnati  dal  presente testo unico".

13.   In  tutte  le  leggi  o  decreti,  aventi  ad  oggetto  materia elettorale,   che   fanno  riferimento  alla  Commissione  elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

14.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.

 

Art. 27.

(Accelerazione del procedimento

di controllo della Corte dei conti)

 

1.  Gli  atti  trasmessi  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta  giorni  dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia  della  Sezione  del  controllo,  salvo  che  la Corte, nel predetto   termine,   abbia   sollevato   questione  di  legittimità costituzionale,  per  violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle  norme  aventi  forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto,  ovvero  abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di  attribuzione.  Il  predetto  termine  è  sospeso  per il periodo intercorrente  tra  le  eventuali richieste istruttorie e le risposte delle  amministrazioni  o  del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2.  La  Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della   Sezione  sono  pubblicate  entro  trenta  giorni  dalla  data dell'adunanza.

3.  All'articolo  3,  comma  2,  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

4.  Il  procedimento  previsto  dall'articolo  25, secondo comma, del testo  unico  delle  leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto  12  luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei  ministri  anche  con  riferimento  ad una o più parti dell'atto sottoposto  a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa  esecutivo  ove  le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

 

Art. 28.

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione

di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione

nei territori colpiti dagli eventi sismici

del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

 

1.  Il  comma  6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  come  modificato  dall'articolo  11-ter  del  decreto-legge  12 novembre  1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:

"6.  Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del  testo  unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,  tuttora  disponibile  presso  i  comuni  è  utilizzato  per  il ripristino  del  patrimonio  edilizio  privato e pubblico danneggiato dagli   eventi   sismici   nonchè   per   le   necessarie  opere  di urbanizzazione  e  per  le  strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".

 

Art. 29.

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico

delle leggi in materia di commercio estero)

 

1.  Il  Governo  è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo  7  della  legge  8  marzo  1999, n. 50, come modificato dall'articolo  1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del  bilancio  dello  Stato,  un decreto legislativo recante il testo unico  in  materia  di  commercio  con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

a)  riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di  commercio  con  l'estero,  considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione  delle  produzioni  italiane, in particolare quelle  delle  piccole  e  medie  imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo  la  delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b)  coordinare  le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle  delle  regioni  e  degli  altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

 

Art. 30.

(Pubblicità delle fusioni e scissioni

delle società)

1.  Il  comma  quarto  dell'articolo  2501-bis  del  codice civile è sostituito dal seguente:

"Se  alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra  la  data  fissata  per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese".

2.  Nel  comma  primo  dell'articolo  2502-bis del codice civile sono soppresse  le  parole:  "e  pubblicata  altresi'  per  estratto nella Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  italiana;  l'estratto  deve contenere  le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e

8)  dell'articolo  2501-bis  e  la  menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".

3.  Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

"La  fusione  può  essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle  deliberazioni  delle  società  che  vi partecipano, salvo che consti  il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista  nel  terzo  comma  dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori  che  non  hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca".

4.  Nel  comma  secondo  dell'articolo  2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".

5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6.  L'articolo  2504-sexies  del  codice  civile  è  sostituito  dal

seguente:

"Art.   2504-sexies.   (Effetti   della  iscrizione  degli  atti  del procedimento   di   fusione  nel  registro  delle  imprese).  -  Alle iscrizioni  nel  registro  delle  imprese  ai  sensi  degli  articoli 2501-bis,   2502-bis   e   2504   conseguono   gli  effetti  previsti dall'articolo 2457-ter".

7.  Il  comma  quinto  dell'articolo 2504-octies del codice civile è abrogato.

 

Art. 31.

(Soppressione dei fogli annunzi legali

e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

 

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province  sono  aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale   25   maggio  1895,  recante  istruzioni  speciali  per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli  annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito  dalla  legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2.  Decorso  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,  le  domande,  le  denunce  e  gli  atti  che  le accompagnano presentate  all'ufficio  del registro delle imprese, ad esclusione di quelle  presentate  dagli  imprenditori  individuali  e  dai soggetti iscritti  nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui  all'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  sono  inviate  per  via  telematica ovvero presentate  su  supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento  al predetto obbligo degli imprenditori individuali e  dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e   amministrative   sono   stabilite   con   decreto   del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.  Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli   annunzi   legali   come   unica   forma  di  pubblicità,  la pubblicazione è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

4.  In  tutti  i  casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità  legale,  l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento  dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si  procede  alla  individuazione  degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

 

Art. 32.

(Semplificazione della fase costitutiva e

della fase modificativa delle società di capitali)

 

1.   In   attesa  della  riforma  del  diritto  societario,  la  fase costitutiva  e  la  fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2.  I  commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"L'iscrizione  della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente  al  deposito  dell'atto costitutivo.  L'ufficio del registro  delle  imprese,  verificata  la  regolarità  formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti  i  termini  previsti  in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono   dalla   data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

3.  Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4.  Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta  giorni,  verificato  l'adempimento delle condizioni stabilite dalla  legge,  ne  richiede  l'iscrizione  nel registro delle imprese contestualmente  al  deposito  e  allega  le eventuali autorizzazioni richieste.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese,  verificata  la regolarità  formale  della  documentazione,  iscrive la delibera nel registro.  Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla  legge,  ne    comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre  il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta  giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società,  possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai  commi  secondo  e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali  con  riferimento  all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

5.  Dopo  l'articolo  138  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

"Art.  138-bis.  - 

1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle  imprese  delle  deliberazioni  di  società di capitali, dallo stesso   notaio   verbalizzate,   quando   risultino   manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28,

primo  comma,  n.  1,  della  presente  legge,  ed  è  punito con la sospensione  prevista  dal  secondo  comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.

2.  Con  sanzione  amministrativa  pari a quella di cui al comma 1 è punito  il  notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino  manifestamente  inesistenti  le condizioni richieste dalla

legge".

 

Art. 33.

(Ulteriori semplificazioni

in materia societaria)

 

1.  Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo  dell'articolo  2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma  terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il  secondo  periodo  del  comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo  dell'articolo  2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma  primo  dell'articolo  2506 del codice civile sono soppresse le parole:   "e   depositarne   nel  registro  delle  imprese  le  firme autografe". L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20   settembre   1934,  n.  2011,  è  abrogato.  Nel  comma  secondo dell'articolo  2354  del  codice  civile  le parole: "l'originale sia depositato  presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese  ove  è iscritta la società" sono sostituite dalla seguente: "autenticata".

2. L'articolo 2330-bis del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo  2343-bis  del  codice civile sono soppresse le parole:

"del  deposito  deve  essere  fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle  società  per  azioni  e a responsabilità limitata". Il comma quinto  dell'articolo  2383  del codice civile è abrogato. Nel comma sesto  dell'articolo  2383 del codice civile le parole "dai due commi precedenti"  sono  sostituite dalle seguenti: "dal comma precedente".

Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le  parole: "e quinto". Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo  dell'articolo  2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449  del  codice  civile sono soppresse le parole: "e pubblicata nel Bollettino  ufficiale  delle  società per azioni e a responsabilità limitata".  Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse  le  parole:  "e  pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma secondo dell'articolo  2436  del  codice  civile sono soppresse le parole: "e pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle società per azioni e a responsabilità  limitata".  Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice  civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino ufficiale  delle  società  per azioni e a responsabilità limitata".

Nel   comma  quarto  dell'articolo  2420-bis  del  codice  civile  è soppresso  il  terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-bis del  codice  civile  le  parole  "pubblicato nel Bollettino ufficiale della   società  per  azioni  e  a  responsabilità  limitata"  sono sostituite  dalle seguenti: "depositato presso l'ufficio del registro delle  imprese". Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del  codice  civile  le  parole  "pubblicata nel Bollettino ufficiale delle   società  per  azioni  e  a  responsabilità  limitata"  sono sostituite  dalle seguenti: "depositata presso l'ufficio del registro delle imprese". Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è  abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-bis del codice civile è  abrogato.  Nel  comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono  soppresse  le  parole: "e terzo". Nel comma primo dell'articolo 2456  del codice civile sono soppresse le parole: "e la pubblicazione del  provvedimento  di  cancellazione  nel Bollettino ufficiale delle società  per  azioni  e a responsabilità limitata". L'art. 2457-bis del  codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-ter del codice   civile   è   sostituita   dalla  seguente:  "Effetti  della pubblicazione   nel   registro   delle   imprese".   Il  comma  primo dell'articolo  2457-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

"Gli  atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel  registro  delle  imprese  sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale  pubblicazione,  a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo dell'articolo 2457-ter del codice civile  è  abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile   è  soppressa  la  parola:  "2330-bis".  Nel  comma  secondo dell'articolo   2487  del  codice  civile  è  soppressa  la  parola: "quinto".  La  rubrica  dell'articolo  2497-bis  del codice civile è sostituita  dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro delle  imprese".  Nell'articolo  2497-bis del codice civile le parole "degli   articoli   2457-bis   e"   sono  sostituite  dalle  seguenti "dall'articolo  2457".  Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile  sono  soppresse le parole: "ovvero omettono di richiedere una pubblicazione  nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata,".

3.  La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma

1,  lettere  f)  e  g),  l'articolo  2,  comma  1,  lettere  b) e c), l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e  4,  l'articolo  20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati.  Nella  rubrica  del  Titolo  IV  del  medesimo decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  581  del  1995,  sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383,   nel   comma   terzo   dell'articolo  2385,  nel  comma  terzo dell'articolo  2400,  nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-bis, e nel  comma  quarto dell'articolo 2475-bis del codice civile le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

 

Art. 34

(Semplificazione in materia di libri fondiari

e di procedure di intavolazione)

 

1.  All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)  dei  decreti  di  trasferimento  pronunziati  dal  giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento  totale  o parziale della proprietà dell'immobile o di un  diritto  tavolare  o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite  dichiarazioni  di  titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;";

b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente:

  3-bis.  Annotazione  dei  contratti  preliminari  e dei contratti sottoposti a condizione.

Art. 60-bis. - 1. Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice   tavolare   può   ordinare   l'annotazione   dei  contratti preliminari  previsti  dall'articolo  2645-bis,  comma  4, del codice civile,  solo  sulla  base  di  una  planimetria  dalla quale risulti chiaramente  la  descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in   corso  di  costruzione  che  ne  costituiscono  l'oggetto.  Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2.  Il  rispetto  o  l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-bis,  comma  5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante  attestazione  di  un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

Art. 60-ter. - 1. Per gli effetti di cui all'articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare  deve  ordinare contemporaneamente  la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni  incompatibili  conseguite  da  terzi  aventi  causa dal promittente  alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.

2.  Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a  richiesta  della  parte  istante,  la  cancellazione  delle  altre iscrizioni  che,  riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro  il  promittente  alienante  dopo  l'annotazione del contratto preliminare,   salve  le  iscrizioni  ipotecarie  nei  casi  previsti dall'articolo  2825-bis  del  codice  civile  e  le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-bis del presente allegato.

Art.  60-quater.  -  1.  Deve  essere  cancellata  l'annotazione  dei contratti   preliminari   quando   la  cancellazione  è  debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi  di  cui  all'articolo  2645-bis,  comma  3,  del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte.

Art.  60-quinquies.  -  1. Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20, lettera h), la  cancellazione  dell'annotazione  può essere ordinata dal giudice tavolare  a  domanda,  quando la mancanza della condizione risulta da sentenza  passata  in  giudicato  o  da  convenzione.  La  domanda di cancellazione  può  essere  giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo  comma,  n.  3),  anche  in  base  ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione,  sono  cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve  le  annotazioni  delle  domande giudiziali di cui all'articolo

71-bis.

3.  Le  cancellazioni  previste  dal  comma 1 possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della  quale  la  condizione  è mancata o si è verificata, salvo in quest'ultimo   caso   che   siano   state  eseguite  iscrizioni  dopo l'annotazione del contratto condizionato";

c) dopo l'articolo 71, è inserito il seguente:

"Art. 71-bis. - 1. La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui  all'articolo  20,  lettere  f)  e  g),  è  eseguita  quando  è debitamente  consentita  dalle  parti  interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

1.  La  cancellazione  di  cui  al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata  qualora  la  domanda  sia rigettata con sentenza passata in giudicato  o  il  processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti";

d) dopo l'articolo 95, è inserito il seguente:

"Art. 95-bis. - 1. Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici  l'emissione  del  decreto  tavolare  per  determinati  atti o categorie di atti.

2.  Nella  trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma  1  sono  tenuti  ad  osservare  le  istruzioni  e le direttive impartite dal giudice tavolare.

3.  Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sè  la  trattazione  di  determinate  pratiche  qualora  lo  ritenga opportuno  per  la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione";

e) dopo l'articolo 130-bis, è inserito il seguente:

"Art.  130-ter. - 1. Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri  fondiari,  emesso  per delega del giudice tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti".

 

Art. 35.

(Controversie in materia di masi chiusi)

 

1.  In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo  di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. 2.   Chi   intende   proporre   in   giudizio  una  domanda  relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n.

203.

Art. 36.

(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme)

 

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private. 5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

 

Art. 36.

(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme)

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private. 5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

 

 

Art. 38.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonchè del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 novembre 2000

 

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4375):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'Alema), dal Ministro dell'interno (Jervolino Russo) e dal Ministro per la funzione pubblica (Piazza) il 2 dicembre 1999.

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 dicembre 1999 con pareri delle commissioni 2a, 4a 5a 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, Giunta affari Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 9 dicembre 1999; 12, 26, 27 gennaio; 14, 21, 29 marzo; 4, 5 e 18 aprile.

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2000. Camera dei deputati (atto n. 7186):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 luglio 2000 con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 13, 18, 19, 20 luglio; 13, 14 e 21 settembre 2000.

Esaminato in aula il 25 settembre 2000 e il 4 ottobre 2000 (stralcio articolo 26) e approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 2000 (stralcio articolo 5).

Senato della Repubblica (atto n. 4375-B):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 novembre 2000 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 12a, 13a e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione il 7, 8 e 9 novembre 2000.

Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2000.