LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001 n 3 Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione
. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; Il referendum indetto in data 3 agosto 2001 ha dato risultatofavorevole; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1. 1. L'articolo 114 della Costituzione e' sostituito dal seguente:"Art. 114. - La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono entiautonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principifissati dalla Costituzione.Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplinail suo ordinamento". Art. 2. 1. L'articolo 116 della Costituzione e' sostituito dal seguente:"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, ilTrentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aostedispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo irispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita dalle Provinceautonome di Trento e di Bolzano.Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti lematerie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicatedal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, suiniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nelrispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvatadalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base diintesa fra lo Stato e la Regione interessata". Art. 3. 1. L'articolo 117 della Costituzione e' sostituito dal seguente:"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato edalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoliderivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighiinternazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapportidello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizionegiuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni edesplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela dellaconcorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile delloStato; perequazione delle risorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendumstatali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e deglienti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della poliziaamministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sututto il territorio nazionale;n) norme generali sull'istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentalidi Comuni, Province e Citta' metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassiinternazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativostatistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,regionale e locale; opere dell'ingegno;s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapportiinternazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio conl'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salval'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dellaistruzione e della formazione professionale; professioni; ricercascientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settoriproduttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento dellacomunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionaledell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazionedei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e delsistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali epromozione e organizzazione di attivita' culturali; casse dirisparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nellematerie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'legislativa, salvo che per la determinazione dei principifondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ognimateria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nellematerie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette allaformazione degli atti normativi comunitari e provvedonoall'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degliatti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedurastabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' diesercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie dilegislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, leProvince e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare inordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento dellefunzioni loro attribuite.Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la pienaparita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini allecariche elettive.La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioniper il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche conindividuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordicon Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, neicasi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato". Art. 4. 1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvoche, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite aProvince, Citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base deiprincipi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari difunzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggestatale o regionale, secondo le rispettive competenze.La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato eRegioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo commadell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa ecoordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favorisconol'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per losvolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base delprincipio di sussidiarieta'". Art. 5. 1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e leRegioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hannorisorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamentodella finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono dicompartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loroterritorio.La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincolidi destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale perabitante.Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenticonsentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alleRegioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loroattribuite.Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, perfavorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o perprovvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi specialiin favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane eRegioni.I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno unproprio patrimonio, attribuito secondo i principi generalideterminati dalla legge dello Stato. Possono ricorrereall'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E'esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessicontratti". Art. 6. 1. L'articolo 120 della Costituzione e' sostituito dal seguente:"Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di importazione oesportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimentiche ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle personee delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto allavoro in qualunque parte del territorio nazionale.Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta'metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancatorispetto di norme e trattati internazionali o della normativacomunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezzapubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridicao dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La leggedefinisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivisiano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delprincipio di leale collaborazione". Art. 7. 1. All'articolo 123 della Costituzione e' aggiunto, in fine, ilseguente comma:"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomielocali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli entilocali". Art. 8. 1. L'articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente:"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionaleecceda la competenza della Regione, puo' promuovere la questione dilegittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore dilegge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera dicompetenza, puo' promuovere la questione di legittimita'costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessantagiorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore dilegge". Art. 9. 1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo leparole: "Si puo', con" sono inserite le seguenti: "l'approvazionedella maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Provinceinteressate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125,l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzionesono abrogati. Art. 10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni dellapresente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni astatuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano perle parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto aquelle gia' attribuite. Art. 11. 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte secondadella Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica possono prevedere la partecipazione dirappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli entilocali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzocomma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzionecontenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per lequestioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espressoparere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione dimodificazioni specificamente formulate, e la Commissione che hasvolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sullecorrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera amaggioranza assoluta dei suoi componenti. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlae di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzioneVisto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4462) - 1a deliberazione: Presentato dall'on. Poli Bortone Adriana il 20 gennaio 1998. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 febbraio 1998, con pareri delle commissioni II, III, V, VI e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14, 20, 21, 27, 28, 29 aprile 1999; il 4, 5, 6, 12, 19, 20, 25, 26 e 27 maggio 1999; il 1o e 2 giugno 1999; il 13, 14, 19, 27, 28 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999. Relazione scritta presentata l'11 novembre 1999 (atto numeri 4462, 4995, 5017, 5036, 5181, 5467, 5671, 5695, 5830, 5856, 5874, 5888, 5918, 5919, 5947, 5948, 5949, 6044, 6327, 6376/A) - relatori on. Soda e on. Cerulli Irelli. Esaminato in aula il 12, 15, 19, 26 novembre 1999; il 19, 20, 21 settembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000 in un testo unificato con atti n. 4995 (on. Migliori); n. 5017 (on. Volonte' ed altri); n. 5036 (d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto); n. 5181 (on. Contento ed altri); n. 5467 (on. Soda ed altri); n. 5671 (on. Fontan ed altri); n. 5695 (on. Pepe Mario ed altri); n. 5830 (d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema e del Ministro per le riforme istituzionali Amato);n. 5856 (on. Novelli); n. 5874 (on. Paissan ed altri); n.
5888 (on. Crema ed altri); n. 5918 (on. Fini ed altri); n. 5919 (on. Garra ed altri); n. 5947 (d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana); n. 5948 (on. Zeller ed altri); n. 5949 (on. Caveri); n. 6044 (on. Follini ed altri); n. 6327 (Bertinotti ed altri); n. 6376 (on. Bianchi Clerici ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 4809) - 1a deliberazione: Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 settembre 2000, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 3, 4, 5, 12, 18, 19, 25 ottobre 2000; il 7, 8, 9 novembre 2000. Esaminato in aula il 10, 13, 14, 15, 16 novembre 2000 ed approvato il 17 novembre 2000. Camera dei deputati (atto n. 4462-B) - 2a deliberazione: Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 novembre 2000 con il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) il 6 febbraio 2001. Esaminato in aula il 23 febbraio 2001 ed approvato il 28 febbraio 2001. Senato della Repubblica (atto n. 4809-B) - 2a deliberazione: Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1 marzo 2001. Esaminato dalla 1a commissione il 6 e 7 marzo 2001. Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2001.