Legge 18 maggio 1973, n. 282 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 152). - Ratifica ed
esecuzione dell'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la
Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.
Articolo 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
l'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina,
concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971.
Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui
all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 9 dell'accordo stesso.
ACCORDO DI CITTADINANZA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA
REPUBBLICA ARGENTINA
(Omissis).
Articolo 1
I cittadini italiani e argentini per nascita potranno
acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina e italiana, alle condizioni
e nella forma previste dalla legislazione in vigore in ciascuna delle Parti
contraenti, conservando la loro precedente cittadinanza con sospensione
dell'esercizio dei diritti inerenti a quest'ultima.
Le persone che si avvalgono delle disposizioni del
presente Accordo saranno sottoposte alla legislazione del Paese che ha concesso
la nuova cittadinanza e, in nessun caso, alla legislazione delle due Parti
contraenti contemporaneamente.
La cittadinanza cui si riferisce il comma primo sarà
determinata in base alle leggi del Paese di origine e sarà certificata dinanzi
alle autorità competenti mediante la documentazione che verrà concordata tra le
Parti per via diplomatica.
Articolo 2
Gli italiani che acquistino la cittadinanza argentina e
gli argentini che acquistino la cittadinanza italiana, dovranno iscriversi nei
registri stabiliti dal Paese di cui hanno acquisito la cittadinanza. A
decorrere dalla data di iscrizione, godranno della condizione di cittadini
nella forma stabilita dalla legge di ciascun Paese.
Detta iscrizione verrà comunicata all'altra Parte
contraente, per le vie diplomatiche o consolari, nel termine di 60 giorni dalla
avvenuta iscrizione. La sospensione dall'esercizio dei diritti inerenti alla
cittadinanza precedente decorrerà dal momento in cui abbia luogo la
comunicazione di cui sopra è cenno.
Articolo 3
Per le persone alle quali si riferiscono gli articoli
precedenti, l'esercizio dei diritti pubblici e privati, la protezione
diplomatica e il rilascio di passaporti e tutti i diritti politici, civili,
sociale e del lavoro, saranno regolati dalle leggi del Paese che accorda la
nuova cittadinanza.
Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in
materia tra i due Paesi sarà regolato lo adempimento degli obblighi militari,
considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine.
Articolo 4
Il trasferimento di residenza nel Paese di origine da
parte delle persone che si avvalgono dei benefici del presente accordo
implicherà, automaticamente, la reviviscenza di tutti i diritti e doveri
inerenti alla loro precedente cittadinanza. Le persone che effettueranno detto
trasferimento avranno l'obbligo di informarne le autorità competenti dei
rispettivi Paesi. In tal caso, si provvederà ad iscrivere il trasferimento nei
registri previsti nell'articolo 2 e si farà luogo alle comunicazioni del caso,
agli effetti previsti nell'articolo stesso.
Nel
caso in cui una persona che si sia avvalsa dei benefici del presente Accordo si
trasferisca nel territorio di un terzo Stato, si considererà per residenza,
agli effetti di determinarne la cittadinanza e la legislazione applicabile,
l'ultima che la persona stessa abbia avuto nel territorio di una delle Parti
contraenti.
Agli
effetti del presente Accordo, si intende per residenza quella stabilita con
l'intenzione di fissare in essa la dimora abituale. La prova dello stabilimento
della residenza nel territorio delle Parti contraenti, sarà requisito
indispensabile per chiedere la nuova cittadinanza o per riacquistare il pieno
godimento di quella di origine.
Articolo
5
Gli
italiani e gli argentini che anteriormente all'entrata in vigore del presente
Accordo avessero acquisito rispettivamente la cittadinanza argentina o
italiana, potranno avvalersi dei benefici previsti dall'Accordo stesso e
conservare la loro cittadinanza di origine, dichiarando tale loro volontà
davanti alle Autorità preposte alla tenuta dei registri previsti dall'articolo
2.
Le
disposizioni dell'Accordo saranno ad essi applicate a decorrere dalla data di
iscrizione, senza pregiudizio dei diritti acquisiti in base al regime
precedente.
Articolo
6
Gli
italiani in Argentina e gli argentini in Italia che non si avvalgono dei
benefici loro concessi dal presente Accordo continueranno a godere dei diritti
e vantaggi loro concessi, rispettivamente, dalla legislazione argentina e
italiana e dagli accordi in vigore.
Articolo
7
Ambedue
i Governi si impegnano a facilitare l'espletamento delle procedure per la
concessione della nuova cittadinanza.
Inoltre
si impegnano ad effettuare le consultazioni necessarie per adottare le misure
tendenti alla migliore ed uniforme applicazione del presente Accordo, nonché le
eventuali modifiche o aggiunte che si ritenessero convenienti.
Tali
consultazioni mireranno in particolare a risolvere, mediante futuri accordi, i
problemi relativi alla sicurezza sociale, alla validità dei titoli e delle
qualifiche professionali, dei titoli di studio o accademici e alla doppia
imposizione.
Articolo
8
Le
disposizioni del presente Accordo saranno applicabili in quanto non si
oppongano espressamente alle norme costituzionali in vigore nei Paesi
firmatari.
In
circostanze eccezionali, potrà sospendersene l'applicazione, previa
consultazione tra le Parti, senza che ciò alteri la situazione giuridica delle
persone che, precedentemente, si siano avvalse delle disposizione dello stesso.
Articolo
9
Il
presente Accordo sarà ratificato dalle Parti contraenti ed i rispettivi
strumenti di ratifica saranno scambiati nella città di Roma.
Entrerà
in vigore a decorrere dal giorno in cui si scambino gli strumenti di ratifica e
avrà durata indeterminata salvo denuncia di una delle due Parti da comunicarsi
almeno un anno prima.
In
fede di quanto precede, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente
Accordo, apponendovi i propri sigilli, in due esemplari originali, nelle lingue
italiana e spagnola, facendo entrambi ugualmente fede.
Fatto
nella città di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina, addì
ventinove del mese di ottobre dell'anno millenovecentosettantuno.
(Omissis).