INDICE della Legge n. 241/90:
CAPO I - Principi
Art. 1 -
Principi generali dell'attività amministrativa
Art. 2 - Conclusione
del procedimento
Art. 3 -
Motivazione del provvedimento
Art. 3-bis - Uso della
telematica
CAPO II - Responsabile del procedimento
Art.4 - Unità
organizzativa responsabile del procedimento
Art. 5 -
Responsabile del procedimento
Art. 6 - Compiti del responsabile del procedimento
CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7 -
Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 8 - Modalità e
contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9 - Intervento
nel procedimento
Art. 10 - Diritti
dei partecipanti al procedimento
Art. 10-bis. -
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Art. 11 - Accordi integrativi o sostitutivi
del provvedimento
Art.12 -
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
Art.13 - Ambito di
applicazione delle norme sulla partecipazione
Art.14 - Conferenza
di servizi
Art.14 bis -
Conferenza di servizi preliminare
Art.14 ter -
Lavori della conferenza di servizi
Art.14
quater - Effetti del dissenso espresso nella conferenza di
servizi
Art.
14-quinquies. - Conferenza di servizi in materia
di finanza di progetto
Art.15 - Accordi fra
pubbliche amministrazioni
Art.16 - Attività
consultiva
Art. 17 -
Valutazioni tecniche
CAPO IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
Art.18 -
Autocertificazione
Art.19 - Denuncia
di inizio attività
Art.20 - Silenzio
assenso
Art.21 -
Disposizioni sanzionatorie
CAPO IV-BIS - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca
e recesso
Art. 21-bis. - Efficacia del provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati.
Art. 21-ter. - Esecutorietà
Art. 21-quater. -
Efficacia ed esecutività del provvedimento
Art.
21-quinquies. - Revoca del provvedimento
Art. 21-sexies. -
Recesso dai contratti
Art.
21-septies. - Nullità del provvedimento
Art. 21-octies. -
Annullabilità del provvedimento
Art. 21-nonies. -
Annullamento d'ufficio
CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi
Art.22 - Definizioni
e principi in materia di accesso
Art.23 - Ambito di
applicazione del diritto di accesso
Art.24 - Esclusione dal diritto di accesso
Art.25 -
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
Art.26 - Obbligo di
pubblicazione
Art.27 -
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
Art. 28 - Modifica
dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
CAPO VI - Disposizioni finali
Art. 29 - Ambito di
applicazione della legge
Art. 30 - Atti di
notorietà
Art. 31 -
NOTE
REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELLE MODALITà DI ESERCIZIO
LEGGE 7 agosto 1990 n. 241. (indice)
(Aggiornamenti
)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 agosto 1990 n. 192)
NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
CAPO I
Principi
Art. 1. (Princípi generali dell'attività
amministrativa)
1. L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento
comunitario.
(comma
così modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 15
del 2005 poi dall'articolo 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme
di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
(comma
introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge
n. 15 del 2005)
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1.
(comma
introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), legge
n. 15 del 2005)
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria.
Art. 2. (Conclusione del procedimento)
(articolo
così sostituito dall'articolo 7, comma 1, legge
n. 69 del 2009)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono
un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi
entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e
per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i
propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità
dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del
procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e
degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i
centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di
acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in
conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14,
comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i
termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida
all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può
conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva
la riproponibilità dell’istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo
dell’amministrazione nella conclusione del procedimento)
(articolo introdotto dall'articolo 7,
comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza
dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all’applicazione del
presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque
anni.
Art. 3. (Motivazione del provvedimento)
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano
da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme
alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a
norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l’autorità cui è
possibile ricorrere.
Art. 3-bis.
(Uso della telematica)
(introdotto dall'articolo 3 della
legge n. 15 del 2005)
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro
attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
CAPO II
Art. 4. (Unità organizzativa responsabile
del procedimento)
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o
per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto
dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le
procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della
presentazione della domanda di concessione edilizia,
l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento di cui al presente art. 4". Il D.P.R. 18
aprile 1994, n. 340 ha disposto che "il Ministro, entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso decreto, provvede
ad adeguare il regolamento emanato ai sensi del presente articolo 2, in conformità alle misure di semplificazione previste dal
suindicato D.P.R. n. 340/94.")
Art. 5. (Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di
cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a
norma del comma 1 dell’articolo 4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo
7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto
dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le
procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della
presentazione della domanda di concessione edilizia,
l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento di cui al presente art. 5").
Art. 6. (Compiti del responsabile del
procedimento)
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo
necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi di cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per
l’adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
(lettera
così modificata dall'articolo 4 della legge n. 15 del
2005)
CAPO III
Art. 7. (Comunicazione di avvio
del procedimento)
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell’inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1
resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L’amministrazione provvede a
dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi
esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
(lettera
introdotta dall'articolo 5 della legge n. 15 del 2005)
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
(lettera
introdotta dall'articolo 5 della legge n. 15 del 2005)
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall’amministrazione medesima.
4. L’omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse
la comunicazione è prevista.
Art. 9.
1. Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento.
Art. 10. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)
1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno
diritto:
a) di
prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza)
(introdotto dall'articolo 6 della
legge n. 15 del 2005)
1. Nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione
di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è
data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Art. 11. (Accordi integrativi o sostitutivi
del provvedimento)
1. In
accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo.
(comma così modificato dall'articolo 7,
comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)
1-bis. Al
fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il
destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
(comma introdotto dall'articolo 3-quinquies della legge n.
273 del 1995)
2. Gli
accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità,
per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi
si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli
accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede
unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
4-bis. A
garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in
tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi
previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento.
(comma introdotto dall'articolo 7,
comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)
5. Le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Art. 12. (Provvedimenti attributivi di
vantaggi economici)
1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2.
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13. (Ambito di applicazione
delle norme sulla partecipazione)
1. Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione.
2. Dette
disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
CAPO IV
Art. 14. (Conferenza di servizi)
(articolo già sostituito
dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000)
1. Qualora
sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente
indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La
conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro
trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della
relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello
stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate.
(comma
così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a),
legge n. 15 del 2005)
3. La
conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza
è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L'indizione
della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
(comma
così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b),
legge n. 15 del 2005)
4. Quando
l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi è convocata, anche su richiesta
dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è
convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario, entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi
regionali in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza
del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
(comma
così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c),
legge n. 15 del 2005)
5-bis. Previo
accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata
e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
(comma introdotto
dall'articolo 8, comma 1, lettera d), legge n. 15 del 2005)
Art. 14-bis. (Conferenza di
servizi preliminare)
(articolo già sostituito dall'articolo
10 della legge n. 340 del 2000)
1. La
conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare
complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno
studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza
o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale
caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta
e i relativi costi sono a carico del richiedente.
(comma
così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a),
legge n. 15 del 2005)
2. Nelle
procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine
di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale
sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda
l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le
suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e
gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, gli atti di consenso.
(comma
così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b),
legge n. 15 del 2005)
3. Nel caso
in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta
giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito
di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di
impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della
procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative,
compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità,
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali
elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
3-bis. Il
dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento
alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3.
(comma
introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), legge
n. 15 del 2005)
4. Nei casi
di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in
tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche
a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso
di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto
sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di
conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il
trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di
lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 14-ter. (Lavori della conferenza di servizi)
(articolo
già sostituito dall'articolo 11 della legge n. 340 del
2000)
01. La prima
riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero,
in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione.
(comma
introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a),
legge n. 15 del 2005)
1. La
conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei
propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica.
(comma
così modificato dall'articolo 9, comma 1, legge n. 69
del 2009)
2. La
convocazione della prima riunione della conferenza di
servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro
i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere,
qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una
diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima.
(comma
così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b),
legge n. 15 del 2005)
2-bis. Alla
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono
convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale
gli stessi partecipano senza diritto di voto.
(comma
aggiunto dall'articolo 9, comma 2, legge n. 69 del
2009)
2-ter. Alla
conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i
gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia
effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli
stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo,
comunicazione della convocazione della conferenza di
servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
(comma
aggiunto dall'articolo 9, comma 2, legge n. 69 del
2009)
3. Nella
prima riunione della conferenza di servizi, o comunque
in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I
lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto
previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali
termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
(comma
così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c),
legge n. 15 del 2005)
4. Nei casi
in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver
acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione
del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al
termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al
precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
(comma
così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d),
legge n. 15 del 2005)
5. Nei
procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente
la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo
14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
(comma
così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera e),
legge n. 15 del 2005)
6. Ogni
amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un
unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza
della stessa.
6-bis.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche
risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
in quella sede.
(comma introdotto dall'articolo 10, comma 1,
lettera f), legge n. 15 del 2005)
7. Si
considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non
abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.
(comma
così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera g),
legge n. 15 del 2005)
8. In sede di
conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai
proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame
del provvedimento.
9. Il
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma
6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
(comma
così sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera h),
legge n. 15 del 2005)
10. Il
provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale
e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater. (Effetti del dissenso espresso
nella conferenza di servizi)
(articolo
già sostituito dall'articolo 12 della legge n. 340 del
2000)
1. Il
dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve
essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2. (abrogato
dall'articolo 11, comma 1, lettera a), legge n. 15 del
2005)
3. Se il
motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei
ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e
un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della
documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità
dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
(comma
così sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b),
legge n. 15 del 2005)
3-bis. Se il
motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a)
alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente
locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
(comma
introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b),
legge n. 15 del 2005)
3-ter. Se
entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione,
su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei
ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della
Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione
sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non
provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei
ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni
interessate.
(comma
introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b),
legge n. 15 del 2005)
3-quater. In
caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3
e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano
ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la
determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
(comma
introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b),
legge n. 15 del 2005)
3-quinquies. Restano
ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali
di autonomia e dalle relative norme di attuazione
(comma
introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b),
legge n. 15 del 2005)
4. (abrogato
dall'articolo 11, comma 1, lettera c), legge n. 15 del
2005)
5.
Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 14-quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)
(introdotto
dall'articolo 12 della legge n. 15 del 2005)
1. Nelle
ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui
agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono
convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari
di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le
società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
Art. 15. (Accordi fra pubbliche
amministrazioni)
1. Anche al
di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo
11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16. (Attività consultiva)
1. Gli organi
consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento
della richiesta.
(comma
così modificato dall'articolo 8, comma 1, legge
n. 69 del 2009)
2. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o
senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede
indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di
omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere
chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione
dei pareri di cui al presente comma.
(comma
così sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge
n. 69 del 2009)
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in
caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso
in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui
al comma 1 possono essere interrotti per una sola
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
(comma
così modificato dall'articolo 8, comma 1, legge
n. 69 del 2009)
5. I pareri
di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
(comma
così sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge
n. 69 del 2009)
6. Gli organi
consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per
l’adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
(comma
aggiunto dall'articolo 8, comma 1, legge n. 69
del 2009)
Art. 17. (Valutazioni
tecniche)
1. Ove per
disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione
di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso
di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso
in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 16.
Art. 18. (nota) (Autocertificazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti
e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all’articolo 27.
2. I documenti attestanti atti,
fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la
ricerca dei documenti.
(comma
così sostituito dall'articolo 3, comma 6-octies, legge
n. 80 del 2005)
3. Parimenti sono accertati d’ufficio
dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione
è tenuta a certificare.
Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività)
(articolo
così sostituito dall'articolo 3, comma 1, legge n. 80
del 2005)
1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti
di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione
della giustizia, alla amministrazione delle finanze,
ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del
patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può
richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità
soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni.
(comma
così modificato dall'articolo 9, comma 3, legge n. 69
del 2009)
2. L'attività
oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in
cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad
oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e
di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono
l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a
tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data
della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
(comma
così modificato dall'articolo 9, comma 4, legge n. 69
del 2009)
3. L'amministrazione competente, in
caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma
2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della
dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi
o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino
all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i
quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione
all'interessato.
(comma
così modificato dall'articolo 9, comma 5, legge n. 69
del 2009)
4. Restano ferme le disposizioni di
legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa
all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso
giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può
riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù
delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.
(comma
così modificato dall'articolo 9, comma 6, legge n. 69
del 2009)
Art. 20. (nota) (Silenzio assenso)
(articolo
così sostituito dall'articolo 3, comma 6-ter, legge n. 80 del 2005)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo
19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può
indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche
tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente può assumere determinazioni in via di autotutela,
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio
culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge
qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché
agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
(comma
così modificato dall'articolo 9, comma 3, legge n. 69
del 2009)
5. Si applicano gli articoli 2, comma
7, e 10-bis.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, legge n. 69 del
2009)
Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la
denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli
medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione
prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste
in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso
dell’amministrazione o in difformità di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni
di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso
da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è
stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.
(comma
aggiunto dall'articolo 3, comma 6-nonies, legge n. 80
del 2005)
CAPO IV-BIS EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E
RECESSO
(capo introdotto dall'articolo 14
della legge n. 15 del 2005)
Art. 21-bis. (Efficacia del provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati)
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili
nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per
il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una
motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 21-ter.
(Esecutorietà)
1. Nei casi e
con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei
loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini
dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme
di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti
dello Stato.
Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del
provvedimento)
1. I
provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2.
L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Art. 21-quinquies. (Revoca del provvedimento)
1. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
1-bis. Ove la
revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su
rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia
dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della
contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con
l'interesse pubblico.
(comma
aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7
del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotto
dall'articolo 13, comma 8-duodeviecies dello stesso decreto-legge n. 7 del
2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007)
1-ter. Ove la
revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su
rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia
dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della
contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con
l'interesse pubblico.
(comma, identico al comma 1-bis,
aggiunto dall'articolo 12, comma 1-bis, legge n. 133 del 2008)
Art. 21-sexies.
(Recesso dai contratti)
1. Il recesso
unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi
previsti dalla legge o dal contratto.
Art. 21-septies. (Nullità del provvedimento)
1. È nullo il
provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato
adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi
espressamente previsti dalla legge.
2. Le
questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione
o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Art. 21-octies.
(Annullabilità del provvedimento)
1. È
annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato.
Art. 21-nonies.
(Annullamento d'ufficio)
(si
veda anche l'articolo 1, comma 136, della legge n. 311
del 2004)
1. Il
provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può
essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta
salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone
le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine
ragionevole.
CAPO V (si veda il regolamento approvato con d.P.R. n. 184 del
2006)
Art. 22. (Definizioni e princípi in materia di accesso)
(articolo così sostituito
dall'articolo 15 della legge n. 15 del 2005)
1. Ai fini
del presente capo si intende:
a) per
"diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso
ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine
di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
(comma così sostituito dall'articolo 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
3. Tutti i
documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono
accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non
abbiano forma di documento amministrativo, salvo
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5.
L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove
non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si
informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto
di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere
Art. 23. (Ambito di applicazione del
diritto di accesso)
(articolo
così sostituito dall'articolo 4, comma 2, legge n. 265
del 1999)
1. Il diritto
di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni , delle aziende autonome e speciali,
degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto
previsto dall'articolo 24.
Art. 24. (note) (Esclusione dal diritto di
accesso)
(articolo
così sostituito dall'articolo 16 della legge n. 15 del 2005)
1. Il diritto di accesso è
escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere
negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti
solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche
amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione
possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e
alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento
alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo
mandato.
7. Deve comunque essere garantito
ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è
consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini
previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Art. 25. (Modalità di esercizio del
diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai
documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione
che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli
atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore
civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata
la suddetta determinazione. Qualora tale organo non
sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente
per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei
confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende
respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o
della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si
sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del
richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai
dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale
il parere si intende reso. Qualora
un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154,
157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo
al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere
sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
(comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)
5. Contro le
determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In
pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza
presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è
assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai
controinteressati, e viene deciso con ordinanza
istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le medesime modalità e
negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
(comma così modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005, poi dall'articolo 3,
comma 6-decies, legge n. 80 del 2005)
5-bis. Nei
giudizi in materia di accesso, le parti possono stare
in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione
può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
(comma
introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)
6. Il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti
richiesti.
(comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera d), legge n. 15 del 2005)
Art. 26. (nota) (Obbligo di pubblicazione)
1. Fermo restando quanto previsto per
le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge
11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono
pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l’applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle
forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all’articolo 27
e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative
della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al
comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso
ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.
Art. 27. (nota) (Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi)
(articolo
così sostituito dall'articolo 18 della legge n. 15 del 2005)
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei
ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri,
dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i
professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e
degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce
il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La
Commissione può avvalersi di un numero di esperti non
superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza
o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere
dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di
cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato
il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige
una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i
documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli
coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui
al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste
sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28. (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio)
1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, , è sostituito dal seguente:
"Art. 15 ( Segreto d'ufficio ). - 1. L'impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia
diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle
sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme
sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato
preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti
e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".
CAPO VI Disposizioni finali
Art. 29. (Ambito di applicazione
della legge)
(articolo così sostituito
dall'articolo 19 della legge n. 15 del 2005)
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.
Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente
all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché
quelle del capo IV-bis si applicano
a tutte le amministrazioni pubbliche.
(comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
2. Le regioni
e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto del
sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, così come definite dai princípi stabiliti dalla presente legge.
2-bis.
Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica
amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al
procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine
prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter.
Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della
presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio
assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi
ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le
regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di
loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate
ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di
tutela.
2-quinquies.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo,
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
(commi da 2-bis a 2-quinquies aggiunti dall'articolo 10,
comma 1, legge n. 69 del 2009)
Art. 30. (nota) (Atti di nototirietà)
1. In tutti i casi in cui le leggi e
i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da
testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni
è ridotto a due.
2. E’ fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di
pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità
personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Art. 31. (abrogato dall'articolo 20 della
legge n. 15 del 2005)
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 18
1.
La legge n. 15/1968 reca: "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme".
Nota
all'art. 20
1.
Per il comma 2
dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.
Note
all'art. 24
1.
Il testo dell'art. 12 della legge n.
801/1977 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato), è il seguente:
"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i
documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a recar danno alla integrità dello Stato democratico,
anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni
poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni
degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri
Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello
Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi
dell'ordine costituzionale".
2.
Per il comma 2
dell'art. 17 della citata legge n 400/1988 vedi precedente nota all'art. 19.
3.
Il testo dell'art. 9 della legge n.
121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
come modificato dall'art. 26 della legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni
alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso
ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro
di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono
consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di
polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di
sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia
debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è
consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i
procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
è comunque vietata ogni utilizzazione delle
informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste
dall'articolo 6, lettera a). è altresì vietata ogni
circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione
fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. Nessuna
decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente su elaborazioni
automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità
dell'interessato".
Nota
all'art. 26
1.
La legge n. 839/1984 reca:
"Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Nota
all'art. 27
1.
La legge n. 97/1979 reca: "Norme
sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della
giustizia militare e degli avvocati dello Stato".
Nota
all'art. 30
1.
Il testo dell'art. 4 della citata
legge n. 15/1968, è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). - L'atto di
notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione
della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20".
Aggiornamenti
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 (in G.U. 5/10/1993 n. 234), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, (in G.U. 4/12/1993, n. 285)
ha disposto (con gli artt. 4 e 13) la modifica degli artt. 4, 5, 14, 16 e 29.
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993,
n. 303) ha disposto (con l'art. 2) la modifica degli artt. 14 e 19.
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 (in G.U. 8/6/1994, n. 132) ha disposto (con
gli artt. 5 e 6) la modifica degli artt. 2 e 4.
Il D.L. 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12/5/1995, n. 109), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U.
11/7/1995, n. 160) ha disposto (con gli artt. 3-bis e 3-quinquies) la modifica
degli artt. 11 e 14.
La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L, relativo alla G.U. 17/5/1997, n. 113) ha
disposto (con l'art. 17) la modifica degli artt. 14 e 16 e l'introduzione degli
artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater.
La L. 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. n. 149/L, relativo alla G.U. 6/8/1999, n.
183) ha disposto (con l'art. 4) la modifica dell'art. 23.
La L. 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n. 275) ha disposto (con gli artt. 9,
10, 11, 12 e 15) la modifica degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 25.
La L. 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. n. 50/L, relativo alla G.U. 10/3/2001, n. 58) ha
disposto (con l'art. 22) la modifica degli artt. 13 e 24.
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. n. 123/L, relativo alla G.U. 29/7/2003, n. 174)
ha disposto (con l'art. 176) la modifica dell'art. 24.
La L. 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21/2/2005, n. 42) ha disposto la modifica di
tutti gli articoli e l'introduzione dell'art. 3-bis, 10-bis e 14-quinquies.
La L. 14 maggio 2005, n. 80 (in G.U.
14/5/2005, n. 111) ha disposto (con l'art. 3) la modifica degli articoli 19, 2, 20, 18, 21 e 25.
INDICE DEL REGOLAMENTO
TITOLO I - Ambito applicativo
Art.1 - Finalità ed ambito di applicazione
Art.2 - Documento
amministrativo
Art.3 -
Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o
diffusi
TITOLO II - Soggetti ed oggetto
Art.4 - Soggetti
titolari del diritto di accesso
Art.5 - Oggetto
del diritto di accesso
Art.6 - Criteri
per la individuazione dei casi di esclusione e di differimento del diritto di
accesso
TITOLO III - Modalità di esercizio del diritto di accesso
Art.7 -
Procedimento e misure organizzative
Art.8 - Richiesta
di accesso
Art.9 - Contenuto
e modalità di presentazione della richiesta
Art.10 - Esame
della richiesta. Responsabilità del procedimento
Art.11 - Accesso informale
Art.12 - Accesso
formale
Art.13 - Richiesta
incompleta o irregolare
Art.14 - Richiesta
presentata ad unità o amministrazione incompetente
Art.15 - Modalità
del provvedimento. Silenzio-rifiuto
Art.16 - Modalità e termini del ricorso
Art.17 - Modalità
dell'accesso
Art.18 -
Differimento
TITOLO IV - Casi di esclusione e limitazione del diritto di accesso
Art.19 - Casi di
esclusione
Art.20 - Casi di
limitazione
TITOLO V - Disposizioni finali
Art.21 -
Modificazioni del regolamento
Art.22 - Entrata in
vigore
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO E DEI CASI DI
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ISTITUTO, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 27 GIUGNO 1992, N. 352 (COMPARTO ISTITUZIONALE). (indice)
TITOLO I
Ambito applicativo
Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento disciplina,
in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed al
decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso
ai documenti amministrativi dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), con riferimento agli atti dei procedimenti
previsti dal testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, sue successive modificazioni ed integrazioni, al fine
di assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa.
Art. 2.
Documento amministrativo
1.
É considerato documento
amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa
dall'istituto.
Art. 3. Amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi
1.
Le disposizioni sulle modalità del
diritto di accesso di cui al presente regolamento si
applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati
portatori di interessi pubblici o diffusi.
TITOLO II
Soggetti ed oggetto
Art. 4.
Soggetti
titolari del diritto di accesso
1.
Il diritto di accesso
é riconosciuto alle persone assicurate ed ai datori di lavoro di cui al testo
unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, che abbiano un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il diritto di
accesso é altresì riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e
concreto in dipendenza delle forme di assicurazione di competenza
dell'istituto.
2.
I soggetti portatori di interessi
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dai provvedimenti
dell'istituto, qualora abbiano interesse alla tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti ai fini della assicurazione
obbligatoria, possono accedere ai documenti amministrativi dell'istituto ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
Il diritto di accesso
può essere esercitato, salvi i casi di esclusione e le limitazioni di cui al
presente regolamento, dal soggetto titolare del relativo diritto o dal suo
rappresentante, dall'istituto di patronato e di assistenza sociale munito di
esplicito mandato ex decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29
luglio 1947, n. 804, dal soggetto delegato nell'ipotesi e nei limiti previsti
dall'art. 108 del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero, nell'osservanza dell'art. 109 del
predetto testo unico, dal soggetto incaricato con idoneo, specifico documento
rappresentativo.
Quando il diritto di accesso concerne informazioni di
carattere sanitario queste non possono essere comunicate che alla persona
fisica interessata o al medico da quest'ultima designato.
Art. 5.
Oggetto del diritto di accesso
1.
L'ammissione all'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi comporta il diritto alla
conoscenza delle informazioni in essi contenute e dei
documenti che vi siano richiamati, purché gli stessi non siano soggetti alle
esclusioni o limitazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2.
Il diritto di accesso
ai documenti si può esercitare mediante richiesta di notizie concernenti i
procedimenti amministrativi di cui al precedente art. 1, di esibizione dei
relativi documenti nonché di estrazione di copie anche in forma autentica.
Art. 6.
Criteri per la individuazione
dei casi di esclusione e di differimento del diritto di accesso
1.
Sono sottratti all'accesso, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del presidente della repubblica
27 giugno 1992, n. 352, i documenti la cui divulgazione possa recare un
pregiudizio concreto al diritto alla riservatezza di persone fisiche, di
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti all'istituto dagli stessi soggetti cui
si riferiscono. Deve comunque essere garantita agli
interessati, o ai loro incaricati ai sensi del precedente art. 4, la visione
degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro interessi giuridici.
2.
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma precedente sono
considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
3.
Il diritto di accesso
può essere esercitato anche durante il corso del procedimento, salvo che
l'esercizio del diritto debba essere differito sino a quando la conoscenza dei
documenti impedisca o ostacoli lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non é
comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel
corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione di cui all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni di
legge.
TITOLO III
Modalità di esercizio del diritto
di accesso
Art. 7.
Procedimento e misure organizzative
1.
Il diritto di accesso
si esercita mediante il procedimento stabilito al presente regolamento in
conformità al decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2.
Le misure organizzative occorrenti
alla realizzazione di tale diritto sono determinate, ai sensi dell'art. 22,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
apposita circolare esplicativa emanata secondo le modalità di pubblicazione
previste dall'ordinamento dell'istituto.
Art. 8.
Richiesta di accesso
1.
Il diritto di accesso
si esercita mediante presentazione di richiesta, anche verbale, all'unità
organica dell'istituto che ha formato o detiene stabilmente il documento,
ovvero, qualora la richiesta sia effettuata nel corso del procedimento
all'unità competente a formare l'atto conclusivo, individuata a norma del
regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato dall'INAIL
e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992.
Art. 9.
Contenuto e modalità
di presentazione della richiesta
1.
Il titolare del diritto di accesso deve indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione,
specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della
richiesta nonché far constare della propria identità.
2.
Nel caso in cui la richiesta sia
presentata da soggetti incaricati per conto di enti, persone giuridiche,
associazioni, istituzioni o altri organismi, deve
essere dichiarata la carica ricoperta o la funzione svolta a legittimazione
dell'esercizio del diritto di accesso per conto dei soggetti rappresentati.
3.
I
rappresentanti o gli incaricati di cui al comma precedente devono dichiarare la
loro qualità ed esibire il titolo formale dal quale discende il potere
rappresentativo.
4.
La richiesta di accesso
proveniente da una pubblica amministrazione deve essere formulata dal
responsabile del procedimento amministrativo o comunque dal titolare
dell'ufficio procedente.
Art. 10.
Esame della richiesta.
Responsabilità del procedimento
1.
L'unità organica che riceve la
richiesta di accesso, accerta le condizioni di
ammissibilità ed i requisiti di legittimazione previsti per l'eventuale
accoglimento. A tal fine il dirigente dell'unità organica competente per
l'esame della richiesta provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il procedimento di accesso, secondo quanto previsto
dall'art. 4, comma 7, del decreto del presidente della
repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in conformità alle disposizioni previste
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 11.
Accesso informale
1.
La competente unità organica
dell'istituto esamina senza formalità la richiesta presentata ai sensi
dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 giugno 1992 n. 352
e, qualora ne sia possibile l'immediato accoglimento, provvede ad indicare le
pubblicazioni contenenti le notizie, ad esibire il documento, ad estrarne
copia, ovvero a porre in essere ogni altra prevista
modalità idonea.
Art. 12.
Accesso formale
1.
Qualora non sia possibile l'accoglimento
immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano
dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento,
il richiedente é invitato contestualmente a presentare istanza formale,
contenente tutti gli elementi previsti dal precedente art. 9 e al tal riguardo
potrà avvalersi, per la compilazione della richiesta, dei moduli fornitigli
dall'istituto.
2.
All'atto della presentazione della
richiesta l'unità organica competente deve rilasciare all'interessato apposita
ricevuta, che costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento di accesso formale.
3.
Al di fuori dei casi indicati al
comma 1, il richiedente può sempre presentare
richiesta formale, di cui l'unità organica é tenuta, del pari, a rilasciare
ricevuta.
4.
Le richieste pervenute per posta, a
mezzo raccomandata, si intendono come richieste
formali; per le richieste inviate con raccomandata postale con avviso di
ricevimento, quest'ultimo costituisce ricevuta della richiesta stessa.
Art. 13.
Richiesta incompleta o irregolare
1.
Qualora la richiesta non sia
completa, ovvero non sia stata formulata nei modi stabiliti dal decreto del
presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento,
l'unità organica, entro dieci giorni dalla ricezione, deve invitare
l'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a perfezionare
la richiesta, comunicandogli che il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento di accesso sarà archiviato.
Art. 14.
Richiesta presentata ad unità o
amministrazione incompetente
1.
L'unità organica che riceve una
richiesta di accesso erroneamente inoltrata provvede
immediatamente a trasmetterla all'unità organica dell'istituto o
all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato.
2.
L'unità organica che riceve per
competenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del presidente della repubblica 27
giugno 1992, n. 352, una richiesta di accesso
erroneamente presentata dal richiedente ad altra amministrazione o ad altra
unità dell'istituto comunica all'interessato la data di ricezione della
richiesta ai fini dell'avvio del procedimento di accesso.
Art. 15.
Modalità del
provvedimento. Silenzio-rifiuto
1.
Il procedimento di accesso
formale deve concludersi con un provvedimento espresso che deve essere
comunicato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al richiedente nel
termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento determinato ai sensi dei
precedenti articoli 12, 13 e 14.
2.
Il provvedimento dell'istituto deve
indicare:
1.
l'ufficio che
ha esaminato la richiesta e la data della sua ricezione;
2.
il contenuto
della determinazione dell'istituto;
3.
l'ufficio
presso cui é possibile richiedere notizie, prendere visione dei documenti od
estrarne copia, con la specificazione dell'orario utile;
4.
il termine,
non inferiore a quindici giorni, entro cui é possibile accedere ai documenti,
con avvertenza che scaduto inutilmente tale termine il procedimento di accesso
si intenderà archiviato;
5.
la motivazione
delle determinazioni di accoglimento parziale, di rifiuto, di limitazione della
richiesta; e nel caso di differimento anche l'indicazione del relativo periodo
di durata;
6.
le modalità di
ricorso secondo le previsioni di cui al successivo art. 16;
7.
la data e la
sottoscrizione del funzionario responsabile.
3.
Decorso inutilmente il termine di cui
al precedente comma 1, la richiesta si intende
rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 16.
Modalità e termini del
ricorso
1.
Avverso le determinazioni
dell'istituto concernenti il diritto di accesso di cui al precedente art. 15,
comma 2, n. 2 e nell'ipotesi di silenzio-rifiuto di cui al successivo comma 3 é dato ricorso, nel termine di trenta giorni al tribunale
amministrativo regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 17.
Modalità dell'accesso
1.
Fatta salva la più specifica
disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, il diritto di accesso si
esercita secondo le modalità che seguono.
2.
L'esame del documento é gratuito; é
effettuato dal richiedente presso l'ufficio e nei giorni e nell'orario indicati
nel provvedimento di accoglimento totale o parziale
della richiesta.
3.
All'atto della visione é consentito
prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti in visione.
4.
Salva comunque l'applicazione delle
norme penali, é vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in
visione, tracciare segni su di essi o alterarli.
5.
La copia dei documenti é rilasciata
previo rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura secondo le modalità determinate dall'istituto.
Art. 18.
Differimento
1.
Qualora non sia possibile
l'accoglimento immediato della richiesta di accesso al fine di assicurare una
tutela temporanea agli interessi indicati nel precedente art. 6, comma 1, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza
dell'istituto in relazione a documenti la cui divulgazione possa compromettere
il buon andamento dell'azione amministrativa, specie nella fase istruttoria dei
procedimenti, può essere disposto il differimento dell'accesso previa
indicazione della relativa durata.
TITOLO IV
Casi di esclusione e limitazione
del diritto di accesso
Art. 19.
Casi di esclusione
1.
Nell'osservanza dei criteri indicati
nel precedente art. 6 sono sottratti all'accesso, a norma dell'art. 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del decreto del
presidente della repubblica 27 giugno 1992, n. 352, tenuto conto della
tipologia dei documenti inerenti ai procedimenti previsti dal testo unico
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e sue successive modifiche ed integrazioni, le seguenti
categorie di documenti:
1.
documentazione
sanitaria con riferimento ad anamnesi, referti, particolari tipologie di
lesioni o di patologie che comportano la violazione del diritto alla
riservatezza o che attengono al segreto professionale (secondo le indicazioni
all'uopo espressamente fornite dal personale del ruolo sanitario
dell'istituto);
2.
documentazione
relativa ai processi e ad ogni altro particolare delle lavorazioni che, in
relazione all'art. 19 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, riguardino la privativa ed il segreto industriale;
3.
accertamenti
ispettivi attinenti alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b).
Art. 20.
Casi di limitazione
1.
Qualora l'esclusione dall'esercizio
del diritto di accesso per la tutela degli interessi
di cui al precedente art. 19 riguardi solo una parte del documento richiesto,
il diritto di accesso può essere limitato a tale parte, esibendo quest'ultima
in visione o rilasciando copie parziali del documento, sulle quali deve essere
apposta esplicita annotazione relativa alle parti del documento omesse.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 21
Modificazioni del regolamento
1.
Ogni modificazione del presente
regolamento sarà deliberata dal competente organo dell'istituto.
Art. 22.
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entrerà in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana