Legge 30 luglio 2002, n. 189
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord.)
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Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione
con Stati stranieri)
1. Al
fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario,
di qalunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
«organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le
seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti
all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
b)
all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore
delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi
non appartenenti all’OCSE;».
2. Nella
elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei
Paesi non appartenenti all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a
carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e
al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si
può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Art. 2.
(Comitato
per il coordinamento
e il monitoraggio)
1. Al
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998», dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
– (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in
numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni di
competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il
Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari
esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle
politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all’attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art. 3.
(Politiche
migratorie)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, al comma 1, dopo le
parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un
termine più breve».
2. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di
cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto
dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi
l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere
in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per
l’anno precedente».
Art. 4.
(Ingresso
nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 4, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello
straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande
di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità di
frontiera»;
b) al comma 3, l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in Italia lo straniero che
non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso
l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite».
Art. 5.
(Permesso
di soggiorno)
1. Al
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono
inserite le seguenti: «, e in corso di validità,»;
b)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis.
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici»;
c) al comma 3, alinea,
dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono inserite le
seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro»;
d)
al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:
«3-bis. Il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto
di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o
più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di
seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei
due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è
rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo
straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti
di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo
unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo
di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento
nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies.
Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la
durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni»;
f)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo
comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale»;
g) dopo il comma 4, è
inserito il seguente:
«4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;
h) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in
attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16
dicembre 1996, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno»;
i)
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis.
Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso
di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà
o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o
di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale».
Art. 6.
(Contratto
di soggiorno per lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il
seguente:
«Art. 5-bis.
- (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte
del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
b)
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce
titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non
contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1.
3. Il contratto di
soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22
presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».
2. Con il regolamento di cui
all’articolo 34, comma 1, si procede all’attuazione e all’integrazione delle
disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, con particolare riferimento all’assunzione dei costi per gli alloggi
di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis,
prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facoltà
inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le
seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26,»;
b)
al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono
sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici».
Art. 8.
(Sanzioni
per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore
di lavoro)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le
violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».
Art. 9.
(Carta
di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art. 10.
(Coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro
dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità
italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi
dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993,
n. 388».
Art. 11.
(Disposizioni
contro le immigrazioni
clandestine)
1. All’articolo 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per
ogni persona»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si
applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
c) dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate
se:
a) il fatto riguarda
l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più
persone;
b)
per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare
l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di
cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla
prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e
la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice
penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato
che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per
la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: “609-octies del codice penale“ sono inserite le
seguenti: “nonchè dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,“»;
d)
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia,
che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si
ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto
illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico
di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della
Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di
difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui
al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da
parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio
di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da
accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o
anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle
navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le attività svolte dalle
altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto
interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis
e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo».
Art. 12.
(Espulsione
amministrativa)
1. All’articolo 13 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi,
e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo
14»;
b) dopo il comma 3, sono
inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di
fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis
e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se
non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14
ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più
grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima
è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all’espulsione non può
essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè
dall’articolo 12 del presente testo unico»;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione
dei casi di cui al comma 5»;
d) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che si è
trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto
di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato
alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento»;
e) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in
composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito
del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonchè, ove necessario, da un interprete»;
f) i commi 6, 9 e 10 sono
abrogati;
g)
il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero
espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero
è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è
punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis
è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e,
nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso
contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo»;
h)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto, il
divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore
a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato
nel periodo di permanenza in Italia».
Art. 13.
(Esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice»;
b) dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano
trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero
che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in
violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è
punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma
5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter
e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si
procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione
dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del
presente articolo».
2. Per la costruzione di
nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 12,39 milioni di euro per l’anno 2002, 24,79 milioni di euro
per l’anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l’anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori
disposizioni per l’esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 15 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Della
emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza
di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da
Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla
competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione».
2. La rubrica dell’articolo 15 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente:
«Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione
dell’espulsione».
Art. 15.
(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il
giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo
14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la
misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione di
cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice
competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui
la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l’espulsione di cui al
comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e
sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti
giorni.
7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui
al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine
di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della
pena.
9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all’articolo 19».
Art. 16.
(Diritto
di difesa)
1. All’articolo 17, comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le
parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa ovvero» e dopo
la parola: «richiesta» sono inserite le seguenti: «della parte offesa o».
Art. 17.
(Determinazione
dei flussi di ingresso)
1. All’articolo 21 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire
le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori
di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio»;
b)
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono
inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno
uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in
Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè»;
c) dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti:
«4-bis. Il decreto
annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai
dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini
provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il
regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
4-ter. Le regioni
possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli
immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le
indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo
in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
Art. 18.
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 22. - (Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo
all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo
sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la
prestazione lavorativa:
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b)
idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero;
c) la proposta di
contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di
impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui
non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla
osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e
3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via
telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 5.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo
3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità
per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o
di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato
dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi
conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in copia all’autorità consolare
competente ed al centro per l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare
allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da
500 a 2.500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è
competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai
fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l’accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi
concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV;
l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un “Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari“, da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario
competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l’immigrazione
fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo
di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai
suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro,
anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il
periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni
lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori
stagionali dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato
e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro
in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari
possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale
acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il
lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo
unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione».
2. All’articolo 26, comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o
consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dall’articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo».
Art. 19.
(Titoli
di prelazione)
1. L’articolo 23 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art.
23. - (Titoli di prelazione) – 1. Nell’ambito di programmi approvati,
anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le
regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali
degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi
internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia
ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni
operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere
previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di
origine.
2. L’attività di cui
al comma 1 è finalizzata:
a)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dello Stato;
b)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle
attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che
abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori
di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro
di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di
attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
Art. 20.
(Lavoro
stagionale)
1. L’articolo 24 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal
seguente:
«Art. 24. - (Lavoro
stagionale) – 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa
allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità
previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per
l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma
3.
2. Lo sportello
unico per l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del
diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui
al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha
validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con ri-
ferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di
più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per
i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12».
Art. 21.
(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna
con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni
del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica».
Art. 22.
(Attività
sportive)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
«r-bis) infermieri
professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;»;
b) dopo il comma 5 è
aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali,
è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata
dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con
la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili».
Art. 23.
(Ricongiungimento
familiare)
1. All’articolo 29 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) figli
maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità
totale»;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute»;
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono
sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante
i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere
il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo
sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5».
Art. 24.
(Permesso
di soggiorno
per motivi familiari)
1. All’articolo 30 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5,
prima delle parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In
caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
e».
Art. 25.
(Minori
affidati al compimento
della maggiore età)
1. All’articolo 32 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di
studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394.
1-ter. L’ente
gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al
momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma
1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno
di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la
disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività
lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge
italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote
di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4».
Art. 26.
(Accesso
ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell’articolo
39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
«5. È comunque
consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso
di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l’ingresso per studio».
Art. 27.
(Centri
di accoglienza e accesso
all’abitazione)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’accesso
alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti
a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia»;
c) il comma 5 è
abrogato;
d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato
in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione».
Art. 28.
(Aggiornamenti
normativi)
1. Nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque
ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio
territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle
seguenti: «il tribunale in composizione monocratica».
2. All’articolo 25 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del
comma 5 è sostituito dal seguente: «Ai contributi di cui al comma 1, lettera a),
si applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza».
3. All’articolo 26 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: «o di
corrispondente garanzia» fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni
contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno dello
straniero)
1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso
di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente
revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».
Art. 30.
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al
fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con
l’attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del
completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso
alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dell’Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui all’articolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi all’estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità
di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente
adibito all’espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l’assunzione del
personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale
temporaneo di cui all’articolo 153 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso
di soggiorno
per i richiedenti asilo)
1. L’ultimo periodo del
comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non
ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia,
su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento».
Art. 32.
(Procedura
semplificata)
1. Al decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b)
dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di
trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo
fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere
trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei
documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato,
presentato documenti risultati falsi;
b)
per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato.
2. Il trattenimento
deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per
avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b)
a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno
straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento
previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei
casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di
identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo
regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione
di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione
europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l’accesso ai
rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
4. Per il
trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di
cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al
medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti
dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed
enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell’interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la
procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa
non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura
semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la
definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato
secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2.
Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il
trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione
di cui all’articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma
2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è
stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno
dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la
proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire
l’espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni
dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La decisione è adottata
entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato dai centri
di cui all’articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all’esame
delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al
presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di
Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un
componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro
dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata
dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di
identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va
presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla
comunicazione della decisione. L’eventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le
rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia
chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio
nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater.
- (Commissioni territoriali) – 1. Presso le prefetture-uffici territoriali
del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma
3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status
di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro
dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e
composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su
richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a
tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra
disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei
Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso
di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere
composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a
riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori
delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di
qualunque natura.
2.
Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell’audizione, ove
necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del
colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate
con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme
previste dall’articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell’esaminare la domanda di asilo le
commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all’articolo 5,
comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare,
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni
territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente
competente che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies.
- (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale
per il diritto di asilo, di seguito denominata “Commissione nazionale“,
nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è
presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un
rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione
designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può
essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2.
La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali
in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 1-bis,
comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies.
- (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli enti
locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di
protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il
richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano
le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro
dell’interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies,
al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura
non superiore all’80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa
territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di
cui al comma 2:
a)
stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalità per la sua eventuale revoca;
b)
assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1-septies,
la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti
delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1-septies, le
modalità e la misura dell’erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti
dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell’ambito dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al
fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente
asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui
all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a
livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita
convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio
centrale di cui al comma 4 provvede a:
a)
monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e
degli stranieri con permesso umanitario;
b)
creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore
dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la
diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza
tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al
comma 1;
e) promuovere e attuare,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio
attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi,
nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di
funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo) – 1. Ai fini del finanziamento delle attività e
degli interventi di cui all’articolo 1-sexies, presso il Ministero dell’interno,
è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, la cui
dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte
nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi e rifugiati“ –
capitolo 2359 – dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno
2002, già destinate agli interventi di cui all’articolo 1-sexies e
corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b)
le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle
già attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di
accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle
finanze;
c) i contributi e le
donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.
2. Le somme di cui
al comma 1, lettere b) e c), sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma
1.
3. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
2. Per la costruzione di
nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di
25,31 milioni di euro per l’anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione
di emersione di lavoro
irregolare)
1.
Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,
può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della
dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli
uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è
limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di
emersione contiene a pena di inammissibilità:
a)
le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b)
l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della
tipologia e delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai
fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di
pagamento di un contributo forfettario, pari all’importo trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b)
copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui
al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall’articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica
della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza
è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il
lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare.
4. Nei
venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1,
la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio
verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura
accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di
soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura –
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e
dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei
dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto
di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni
contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell’organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità
della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata
presentazione delle parti comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere
finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e
le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3,
lettera a), nonchè le modalità per la successiva imputazione delle
stesse sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di
cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del
lavoratore interessato in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle
relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per
i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera
extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei
reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude
il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento
all’espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia
di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI
DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme
transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla
data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si
procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, all’emanazione delle norme di
attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico
per l’immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28
continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro
quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti
sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo,
limitatamente alle seguenti finalità:
a)
razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle
suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al
riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le
opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto
dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, introdotto dall’articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31
e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino
al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di
centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del
Ministro dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari
situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di
accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione
della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere)
1. È
istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno, la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia
di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nonchè delle
attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un
prefetto, nell’ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle
competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, nonchè la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Dall’istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è
conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di
Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui
all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti
della Polizia di Stato)
1.
Nell’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione
clandestina, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari
esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati
secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il
contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di
ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella
misura di 778.817 euro per l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere
dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni
relative al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione)
1. Al
Comitato parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993,
n. 388, che assume la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo
sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì
attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della
presente legge, nonchè degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo
presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce
annualmente alle Camere sulla propria attività.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione degli
articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
2.
All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 30, comma 1, valutato in euro
1.515.758 per l’anno 2002, e in euro 3.031.517 per l’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli
1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro
per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro per l’anno 2003, 125,62 milioni di euro
per l’anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Ecco le novità in dettaglio. - IMPRONTE DIGITALI: Agli
immigrati che chiedono il permesso di soggiorno nel nostro paese (e anche a chi
ne chiede il rinnovo) saranno rilevate le impronte digitali. - PERMESSO DI
SOGGIORNO - Verrà concesso solo allo straniero che ha già un contratto di
lavoro, durerà due anni. Se l'immigrato perde il lavoro, dovrà tornare in
patria, o andrà a ingrossare le file degli irregolari. - CARTA DI SOGGIORNO -
Viene elevato da cinque a sei anni il periodo di soggiorno necessario perchè lo
straniero possa ottenere la carta di soggiorno che, a differenza del permesso
di soggiorno, non ha termine di scadenza. - SPORTELLO UNICO - in ogni provincia
sarà istituito, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo, uno
sportello unico per l'immigrazione, che sarà responsabile dell'intero
procedimento per l'assunzione di lavoratori stranieri. - DIRITTO DI ASILO - Il
ministero dell' Interno sosterrà gli enti locali che accolgono coloro che
chiedono asilo in Italia. - VISTO D'INGRESSO - Chi rappresenti una minaccia per
l'ordine pubblico perchè condannato per traffico di stupefacenti,
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione
o dei minori, non potrà entrare in Italia. - ESPULSIONI - Lo straniero senza
permesso di soggiorno viene espulso per via amministrativa; se è privo di documenti
viene portato in un centro di permanenza per 60 giorni durante i quali si cerca
di identificarlo. Se non ci si riesce al clandestino viene ''intimato" di
lasciare il territorio entro tre giorni. Lo straniero espulso che rientra in
Italia senza permesso commette un reato. - QUOTE - il decreto del presidente
del Consiglio che determina il numero di extracomunitari che possono entrare
ogni anno in Italia diventa facoltativo. - PENE RIDOTTE PER SCAFISTI PENTITI -
Sconti di pena fino alla metà per gli scafisti pentiti, se aiuteranno forze
dell'ordine e magistrati a raccogliere elementi di prova, individuare e
catturare organizzatori e manovali del traffico di esseri umani. - BLOCCARE IN
MARE LE 'CARRETTE'- Più poteri alle navi della Marina militare per bloccare le
carrette che trasportano in Italia i clandestini. - CASA - Il datore di lavoro
dovrà fornire garanzie sulla disponibilità di un alloggio, una casa a tutti gli
effetti le cui caratteristiche devono rientrare nei ''parametri minimi"
previsti per l'edilizia popolare. - FALSI MATRIMONI: Permesso di soggiorno
revocato se ottenuto attraverso un matrimonio finto con un cittadino italiano
(o uno straniero ormai regolarizzato). Con una sola eccezione: se dal
matrimonio sono nati dei figli. - RADDOPPIANO LE MULTE PER I DATORI DI LAVORO:
chi fa lavorare extracomunitari privi del permesso di soggiorno (o con permessi
falsi o scaduti) rischia l'arresto da tre mesi ad un anno e multe fino a 5000
euro per ogni lavoratore non in regola. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI- Gli
immigrati extracomunitari per i quali sono stati versati anche meno di cinque
anni di contributi (una deroga rispetto alla normativa che riguarda gli
italiani) potranno riscattarli ma solo quando avranno raggiunto i 65 anni. -
RICONGIUNGIMENTI - Il cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, può
chiedere di essere raggiunto dal coniuge, dal figlio minore, o dai figli
maggiorenni purchè a carico e a condizione che non possano provvedere al
proprio sostentamento. Potranno entrare in Italia i genitori degli
extracomunitari a condizione che abbiano compiuto i 65 anni e se nessun altro
figlio possa provvedere al loro sostentamento. - MINORI - I minori non
accompagnati da parenti ammessi per almeno tre anni ad un progetto di
integrazione sociale e civile di un ente pubblico o privato avranno il permesso
di soggiorno al compimento dei diciotto anni. Una volta maggiorenne, l'ente
gestore del progetto dovrà garantire e provare che il ragazzo/a si trovava in
Italia da non meno di quattro anni, aveva seguito il progetto di integrazione
da non meno di tre, ha una casa e frequenta corsi di studio oppure lavora, o
che è in possesso di un contratto di lavoro anche se non ha ancora iniziato
l'attività. I permessi di soggiorno a minori ed ex minori vanno sottratti alle
quote d'ingresso definite annualmente. - COLF E BADANTI - Viene ammessa la
''regolarizzazione" di un numero illimitato di colf. Ciascuna famiglia
potrà però denunciarne solo una, se si occupa solo di faccende domestiche.
Potranno essere invece regolarizzati più lavoratori per famiglia se gli
extracomunitari assistono persone con handicap, malati o comunque persone non
autosufficienti, ossia se si tratta di "badanti". Per l'emersione
dovranno essere pagati dalla famiglia tre mesi di contributi pregressi. La
domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della
legge. Per contrastare le false dichiarazioni è prevista una pena da 3 a 9 mesi
- PREVENZIONE - Per prevenire l'immigrazione clandestina il Ministero
dell'Interno potrà inviare presso ambasciate e consolati funzionari di polizia
esperti. - INFERMIERI PROFESSIONISTI - Vista la grande carenza di questa figura
professionale nel nostro Paese, entrano a far parte delle categorie speciali,
sottratte alle norme sui flussi. - SPORTIVI - stretta anche per gli sportivi
professionisti. Il Ministero della cultura stabilirà ogni anno con un decreto
un tetto per gli sportivi che svolgeranno la loro attività in Italia, da
distribuire tra le varie Federazioni.