Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 1
1.
Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma,
della Legge 21 aprile 1983, n.123., è prorogato fino alla data di entrata in
vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza.
2.
Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5, secondo comma, della Legge 21 aprile 1983, n.123, la
riacquista ove renda apposita dichiarazione all'autorità prevista dall'articolo
3, primo comma, della citata Legge 21 aprile 1983, n. 123.
Articolo 2
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.