Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
(giurisprudenza)
1. La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa anche in
forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
2. La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'articolo 1
è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.
Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto
la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al
coniuge e ai figli.
Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 70 del
codice di procedura civile.
Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione
di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali
dell'interessato.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu
compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo
registro.
3. Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri
sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con
sentenza.
In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento
autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.
4. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto
retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli
effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito
religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
(giurisprudenza)
5. Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata
giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola
indicazione del nuovo sesso e nome.
6. Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si
sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, il
ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto entro il
termine di un anno dalla data suddetta.
Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 3.
7. L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso
estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento
medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 1982, n. 106.