Legge
8 giugno 1990, n. 142
"Ordinamento
delle autonomie locali."
(Pubblicata in
G.U. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.)
Capo
I - Princìpi generali
1. Oggetto della legge. - 1. La presente legge detta i
princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le
funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con
le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non
possono introdurre deroghe ai princìpi della presente legge se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.
2. Autonomia dei comuni e delle
province. - 1.
Le comunità locali, ordinate in comuni e province sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi
e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria
nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano,
altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o
delegate dallo Stato e dalla regione.
3. Rapporti tra regioni ed enti
locali. - 1.
Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo
comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze
di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni
e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi
stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della
provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117
della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province
tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle
autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-
sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti
locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e
attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e
della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini
dell'attuazione dei programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi
e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al
comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.
Capo II - Autonomia statutaria e
potestà regolamentare
4. Statuti comunali e provinciali. - 1. I comuni e le province
adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dalla legge, stabilisce le
norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina
le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi
pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della
partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle
informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale,
lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso
all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
5. Regolamenti. - 1. Nel rispetto della legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per
l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni.
Capo III - Istituti di
partecipazione
6. Partecipazione popolare. - 1. I comuni valorizzano le libere
forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini
all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I
rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo
statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte
di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la
migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le
garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere previsti referendum
consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in
coincidenza con altre operazioni di voto.
7. Azione popolare, diritti
d'accesso e di informazione dei cittadini. - 1. Ciascun elettore può far
valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che
spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso
l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di
accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti
previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli
uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e
delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai
servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
8. Difensore civico. - 1. Lo statuto provinciale e quello
comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un
ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore
civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
Capo IV - Il comune
9. Funzioni. - 1. Spettano al comune tutte le
funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
10. Compiti del comune per servizi
di competenza statale. - 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe,
di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del
Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono
essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti
finanziari, assicurando le risorse necessarie.
11. Modifiche territoriali, fusione
ed istituzione di comuni. - 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione,
le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite
le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i
casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni
comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni,
tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o
più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse
siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel
caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono
calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed
iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di
destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il
territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi,
aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
12. Municipi. - 1. La legge regionale di cui al
comma 3 dell'articolo 11 può prevedere l'istituzione di municipi nei territori
delle comunità di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il compito di
gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune.
2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al consiglio
comunale, di un prosindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti
nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed
eleggibili a consigliere comunale.
3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il, maggior numero di voti.
La carica di prosindaco e di consultore è incompatibile con quella di
consigliere comunale.
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo statuto ed il
regolamento comunale.
5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli
amministratori dei comuni di pari popolazione.
13. Circoscrizioni di decentramento
comunale. - 1.
I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro
territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo
statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono
articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di
decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione
della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio
diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con
regolamento.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e
integrazioni.
Capo V - La provincia
14. Funzioni. - 1. Spettano alla provincia le
funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed
alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali.
2. La provincia, in collaborazione
con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonché
realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
sportivo.
3. La gestione di tali attività ed
opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione
dei servizi pubblici.
15. Compiti di programmazione. - 1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte
avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed
ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli
altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del
programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere
generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone
ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le
competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in
particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del
territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il
piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di
accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione
socioeconomica e territoriale.
4. La legge regionale detta le
procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni
alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di
coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e
dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti
dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione
ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti
strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni
pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani
territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi
pluriennali.
16. Circondari e revisione delle
circoscrizioni provinciali. - 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità
del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei
servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio
in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la
partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle
circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni
esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo
conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale
deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei
rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza,
entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da
consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve
conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area
stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni
territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione
di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al
territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi
e risorse finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma
dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a
promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del
comma 2.
Capo VI - Aree metropolitane
17. Aree metropolitane. - 1. Sono considerate aree
metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti
abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione può procedere alla
delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e
le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non
coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione
delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi
dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova
provincia.
4. Nell'area metropolitana la
provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà
statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».
5. In attuazione dell'articolo 43
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la
Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto
nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.
18. Città metropolitana. - 1. Nell'area metropolitana,
l'amministrazione locale si articola in due livelli:
a) città metropolitana;
b) comuni.
2. Alla città metropolitana si
applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese
quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della città
metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il
sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio
e la giunta.
19. Funzioni della città
metropolitana e dei comuni. - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la
città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città
metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le
funzioni normalmente affidate ai
comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di
economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area
metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale
dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle
risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della
formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla città metropolitana
competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana
restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.
20. Riordino delle circoscrizioni
territoriali dei comuni dell'area metropolitana. - 1. Entro diciotto mesi dalla
delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni
interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni
dell'area metropolitana.
2. A tal fine la regione provvede
anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa
urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di
autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno
esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la
responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra
dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal
comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione
alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle
circoscrizioni che li compongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti
dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse
e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.
21. Delega al Governo. - 1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi
decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni,
delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.
2. I decreti, tenendo conto della
specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai
precedenti articoli.
3. (comma abrogato).
4. Qualora la regione non provvede
agli adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con deliberazione del
Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente
sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi,
osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Capo VII - Servizi
22. Servizi pubblici locali. - 1. I comuni e le province,
nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali.
2. I servizi riservati in via
esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono
gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le
modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
23. Aziende speciali ed istituzioni. - 1. L'azienda speciale è ente strumentale
dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale
e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le
modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto
dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale
da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e
gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni
anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede
un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della
gestione.
Capo VIII - Forme associative e di
cooperazione. Accordi di programma
24. Convenzioni. - 1. Al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono
stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i
fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo
determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo
Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere
forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa
statuizione di un disciplinare-tipo.
25. Consorzi. - 1. I comuni e le province, per la
gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono
costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di
cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare
altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati,
secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli
approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi
dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione
deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e
dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione,
agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve
disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla
convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province,
l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati
nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio
di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi comuni e province
non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse
pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge
ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
7-bis. Ai consorzi che gestiscono
attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per
la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per
quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme
previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme
dettate per gli enti locali.
26. Unioni di comuni. - 1. In previsione di una loro
fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia,
ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una
unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.
2. Può anche far parte dell'unione
non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
3. L'atto costitutivo ed il
regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli
consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il
consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di
legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni
partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.
5. Il regolamento dell'unione
contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme
relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.
6. Entro dieci anni dalla
costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo
11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.
7. Alla unione di comuni competono
le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
8. Le regioni promuovono le unioni
di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a
quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di
contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni
viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia
stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.
27. Accordi di programma. - 1. Per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che
vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del
Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di
due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la
conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in
tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di
programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi
di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i
casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui
all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64.
Capo IX - Comunità montane
28. Natura e ruolo. - 1. Le comunità montane sono enti
locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani
della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone
montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di
tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunità montane hanno
autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono,
di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità
montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della
popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori
montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.
3. La legge regionale può prevedere
l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che
possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere
altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a
20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e
socio-economico della comunità.
4. Al fine della graduazione e
differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità
montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare
nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della
fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
29. Funzioni. - 1. Spettano alle comunità montane
le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna
stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni
proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità
montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra
funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
3. Le comunità montane adottano
piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a
perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli
previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che
possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di
esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso
le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla
formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed
approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante
gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a
finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del
riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.
7. Sono abrogati:
a) l'articolo 1 della legge 25
luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio
1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991
del 1952;
b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102.
8. La comunità montana può essere
trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26,
anche in deroga ai limiti di popolazione.
Capo X - Organi del comune e della
provincia
30. Organi. - 1. Sono organi del comune il
consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi della provincia il
consiglio, la giunta, il presidente.
31. Consigli comunali e provinciali.
- 1.
L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il
numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica
all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena
adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2-bis. Le dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si
fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b),
numero 2), della presente legge.
3. I consigli durano in carica sino
all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Quando lo statuto lo preveda, il
consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio
proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne
disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. I consiglieri comunali e
provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune
e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le
notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla
legge.
6. I consiglieri comunali e
provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare
interrogazioni e mozioni.
7. Il presidente del consiglio
comunale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti
giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste.
7-bis. Nei casi in cui il consiglio
è presieduto dal sindaco o dal presidente della provincia, questi ultimi
provvedono alla convocazione del consiglio ai sensi del comma 7.
8. Le sedute del consiglio e delle
commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
32. Competenze dei consigli. - 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle
aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari,
i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e
urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i
pareri da rendere nelle dette materie;
c) (lettera abrogata);
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione
e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e
di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di
beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti
e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della giunta, del segretario o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina
dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli
argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via
d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza.
33. Composizione delle giunte. - 1. La giunta comunale è composta
dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo
statuto, non superiore a due nei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti; non superiore a quattro nei comuni con popolazione compresa tra 3.001
e 10.000 abitanti; non superiore a sei nei comuni con popolazione compresa tra
10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.
2. La giunta provinciale è composta
dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito
dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente,
con arrotondamento all'unità immediatamente superiore o inferiore in modo da
ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.
3. Nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal
sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di
cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
34. Elezione del sindaco e del
presidente della provincia - Nomina della giunta. - 1. Il sindaco e il presidente della
provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della
provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di
governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi
generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati
consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo
ulteriormente nominato assessore.
4. Il sindaco può revocare uno o più
assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
35. Competenze delle giunte. - 1. La giunta collabora con il
sindaco o con il presidente della provincia nell'amministrazione del comune o
della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non
rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o
del presidente della provincia, degli organi di decentramento,
del segretario o dei funzionari
dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente
al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso.
2-bis. E', altresì, di competenza
della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
36. Competenze del sindaco e del
presidente della provincia. - 01. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli
organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
1. Il sindaco e il presidente della
provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il
consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro
attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
3. Il sindaco è inoltre competente,
nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi
dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli
obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e
della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
5-bis. Tutte le nomine e le
designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti
sostitutivi ai sensi dell'articolo 48.
5-ter. Il sindaco e il presidente
della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono
e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente
legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
6. Il sindaco e il presidente della
provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
7. Distintivo del sindaco è la
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla della spalla destra.
37. Mozione di sfiducia. - 1. Il voto del consiglio comunale
o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del
presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni
degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della
provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del
consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
37-bis. Dimissioni, impedimento,
rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della
provincia. -
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in
carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della
provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del
presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il
vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso
di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis,
della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992,
n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal
sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli
effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al consiglio.
4. Lo scioglimento del consiglio
comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del
presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.
38. Attribuzioni del sindaco nei
servizi di competenza statale. - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene
pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei
relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della
forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi
del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita
anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al
presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle
lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 10, il sindaco,
previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti
gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle
frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita
le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario
provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i
provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
Capo XI - Controllo sugli organi
39. Scioglimento e sospensione dei
consigli comunali e provinciali. - 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per
gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e
dei servizi per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento
permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della
provincia;
2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o
il presidente della provincia;
2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà
dei componenti del consiglio.
c) quando non sia approvato nei
termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera
c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema,
l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il
consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio
predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio,
con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti
giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante
apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento
sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli
previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le
attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle
ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile
previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica
per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è
allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione
del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il
decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai
commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per
motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque
non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un
commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. (comma abrogato).
40. Rimozione e sospensione di
amministratori di enti locali. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia,
i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e
delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi
quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il
prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano
motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni
dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo XII - Controllo sugli atti
41. Comitato regionale di controllo. - 1. Per l'esercizio del controllo
di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con
decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di
controllo sugli atti dei comuni e delle province.
2. La legge regionale può articolare
il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme
opportune l'unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in
collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica
delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative
motivazioni di riferimento.
42. Composizione del comitato. - 1. Il comitato regionale di
controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal
consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni
nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine
professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni, all'albo dei dottori commercialisti o dei
ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni
la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o
di parlamentare nazionale, ovvero fra i funzionari statali, regionali o degli
enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od
equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra
i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative
ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal
commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile
dell'interno in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non
più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del
comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del
comma 1, è designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento
dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma
1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la
stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione
eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i
componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un
funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono
rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale,
nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi
componenti.
7. Il presidente ed il
vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori
ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si
applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli
amministratori locali.
43. Incompatibilità ed
ineleggibilità. - 1. Non possono essere eletti e non possono far parte
dei comitati regionali di controllo:
a) i parlamentari nazionali ed
europei;
b) i componenti del consiglio regionale;
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo
del comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno
precedente alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui
alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello
Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al
controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli
degli enti locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di
esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la
regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello
provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali
incarichi nell'anno precedente, alla costituzione del comitato.
44. Norme regionali. - 1. Il funzionamento dei comitati
regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai
componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità
della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. La legge regionale detta le norme
per l'elezione, a maggioranza qualificata, dei componenti del comitato
regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di
morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o
incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.
3. Le spese per il funzionamento dei
comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di
un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.
4. La regione provvede alle
strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai princìpi,
dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.
45. Deliberazioni soggette al
controllo preventivo di legittimità. (articolo abrogato)
46. Modalità del controllo
preventivo di legittimità degli atti e del bilancio. - (articolo abrogato)
47. Pubblicazione ed esecutività
delle deliberazioni. - 1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al
controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno
dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
48. Potere sostitutivo. (articolo abrogato)
49. Controllo e vigilanza nei
confronti di enti diversi dai comuni e dalle province. - 1. Salvo diverse disposizioni
recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle
unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e
sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.
50. Pareri obbligatori. - 1. I pareri obbligatori delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni
altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da
qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti
locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta,
sempre che la legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata
comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata
ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine
originario.
3. Decorso infruttuosamente il
termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.
Capo XIII - Uffici e personale
51. Organizzazione degli uffici e
del personale. -
1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità
con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo
princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva
di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto
della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non
riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica
anche ai regolamenti di cui al presente comma.
2. Spetta ai dirigenti la direzione
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e
di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è
attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di
governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni
di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco.
3-bis. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai
responsabili degli uffici o dei servizi.
4. I dirigenti sono direttamente
responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza
amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che la
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione
motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire.
5-bis. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la
dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione
organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.
Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni.
6. Gli incarichi dirigenziali sono
conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità
fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono
revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente
della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi
loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi.
7. Per obiettivi determinati e con
convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad
alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle
dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o
degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato.
8. (comma abrogato).
9. (comma abrogato).
10. (comma abrogato).
11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al
personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo
quanto diversamente previsto dalla legge.
51-bis. Direttore generale. - 1. Il sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo
le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la
proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto
decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale
rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato
dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà
provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le
convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite
dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.
52. Segretari comunali e
provinciali.
(articolo abrogato)
53. Responsabilità del segretario
degli enti locali e dei dirigenti dei servizi. - 1. Su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere,
in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del
responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia
funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1
rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. (comma abrogato)
Capo XIV - Finanza e contabilità
54. Finanza locale. - 1. L'ordinamento della finanza
locale è riservato alla legge.
2. Ai comuni e alle province la
legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli
enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e
delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria
vigente.
4. La finanza dei comuni e delle
province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono
garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri
obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione
delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici
contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i
servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano
la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le
tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria
competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o
corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato
e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di
competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori
al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali
risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo
nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati
alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed
economico.
10. La legge determina un fondo
nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti
destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per
situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei
trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge
per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è
riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento
degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei
programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e
province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato
sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli
enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della
programmazione regionale.
55. Bilancio e programmazione
finanziaria. -
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla
legge dello Stato.
2. I comuni e le province deliberano
entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando
i princìpi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e
finanziario.
3. Il bilancio è corredato di una
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata
pari a quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati
devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi,
servizi ed interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili
dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del
servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono
rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata
una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato
dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
56. Deliberazioni a contrattare e
relative procedure. - 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si
intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle
procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
57. Revisione economico-finanziaria. - 1. I consigli comunali e
provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di
revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei
revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo
dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni,
non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola
volta.
4. I revisori hanno diritto di
accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in
conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il
collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono
della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la
diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio
comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei
suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al
comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di
controllo economico interno della gestione.
Capo XV - Responsabilità
58. Disposizioni in materia di
responsabilità.
- 1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano
le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili
dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente
contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione
dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le
procedure previste dalle leggi vigenti.
2-bis. Gli agenti contabili degli
enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla
trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui
all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli
44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214 .
3. I componenti dei comitati
regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei
confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa
grave nell'esercizio delle loro funzioni.
4. L'azione di responsabilità si
prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è
personale e non si estende agli eredi.
Capo XVI - Disposizioni finali e
transitorie
59. Termine per l'adozione dello
statuto. - 1.
I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di
contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore dello
statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente
demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.
3. Fermo restando quanto stabilito
nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il
numero degli assessori è determinato nella misura massima prevista
dall'articolo 33. All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e
della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 34. I
termini di cui al comma 2 dell'articolo 34, limitatamente alle amministrazioni
locali rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio 1990, decorrono dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Presso il Ministero dell'interno
è istituito l'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali
e provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti
stessi.
5. Sino all'approvazione della
disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
60. Revisione dei consorzi, delle
associazioni e delle circoscrizioni. - 1. Entro il 30 giugno 1996 i comuni e le province
provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai
relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme
associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli
nelle forme previste dalla presente legge .
1-bis. Decorso il termine di cui al
comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine
di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di
ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli
enti aderenti o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione
complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale non abbiano deliberato
la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato
regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario o il
collegio commissariale per la temporanea gestione del consorzio. Il prefetto
può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio
che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. Il
commissario o il collegio commissariale restano in carica per la liquidazione
del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale
ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di
cui al comma 1.
1-ter. Fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è
sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per
il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue, costituiti tra enti
locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.
2. Le circoscrizioni istituite ai
sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con il nuovo assetto
dettato dall'articolo 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei
consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.
61. Norme regionali in materia di
organismi comprensoriali e associativi, di comunità montane e di organi di
controllo. -
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni adeguano la loro legislazione in materia di organismi comprensoriali e
di forme associative fra enti locali ai princìpi della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni dispongono il riordino delle
comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo anche
alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi di
attuazione di detto riordino.
3. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla
ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni
contenute nella presente legge, nonché alla relativa regolamentazione
legislativa regionale.
4. Il capo III del titolo V della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia
fino a quando le regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal
comma 3.
62. Delega al Governo per la regione
Valle d'Aosta.
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Governo è
delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 3
della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento
della regione medesima.
2. Le norme di cui al comma 1
debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
63. Delega al Governo per la prima
revisione delle circoscrizioni provinciali. - 1. Ai fini della prima applicazione
dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad
emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali
e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione
territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.
2. Il Governo è altresì delegato,
entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di
nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le
aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già
avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già
stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone,
Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga
deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la
revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove
province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 16.
4. Il Governo, acquisite le
deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti
dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni
interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i
successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti
esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi
precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Istituzione di nuove province».
6. L'autorizzazione di spesa di cui
al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge
finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto
all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto.
64. Abrogazione di norme. - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:
a) il regolamento approvato con
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio
decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni,
salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo
gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo
comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279;
e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale
previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;
d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444,
intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia
scolastica.
2. Con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con
essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la
cessazione della loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di
tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti
locali.
65. Entrata in vigore della legge. - 1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
(ultimo aggiornamento 15 dicembre
1997)