Legge 15 maggio 1997 n
127 Misure
urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo"
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
(Pubblicata nel S. O. n. 98/L alla G.U. 17 maggio
1997, n. 113)
Nota Bene: si veda anche il Regolamento di attuazione degli articoli
1, 2 e 3 approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 403.
Art. 1. (Semplificazione delle norme
sulla documentazione amministrativa)
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta
misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa.
Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra
in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si
conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o
riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti
interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di
vantaggi, benefìci economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o
gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle
categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con
dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle
disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in
attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le
misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione
esplicita delle norme abrogate.
Art. 2. - (Disposizioni in materia
di stato civile e di certificazione anagrafica)
1. L'articolo 70 del
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 70. 1. La
dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un
procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona
che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non
essere nominata.
2. La dichiarazione può
essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto
il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o
della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è
trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei
dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di
comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di
essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel
proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello
stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è
resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è
resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita
presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia
avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione
di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 195. 1. I
certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio
della Repubblica".
3. I certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali
non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati
anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di
validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla
data di rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità
e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di
dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre
pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi,
garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati
può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15quinquies del decretolegge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è
inserito il seguente:
"1bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può
essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del
territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono
legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate
personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più
soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente,
purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di
identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati
personali ed il codice fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga,
l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere
dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n.
1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base
dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra
uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al
cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari
si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine
il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma
12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di
segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti
dall'articolo 10, comma 10, del decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto fisso
previsto dal comma 12ter del citato articolo
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o
contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti
amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a
vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3. - (Disposizioni in materia
di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione
agli impieghi)
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori
e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel
caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto
variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il
documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito
dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In
tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a
richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui
favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici
giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento
non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono
essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo
della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei
doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le
altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per
l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di
concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a
personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad
imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato
dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto
con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da
produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.
Art. 4. (Giuramento del sindaco e
del presidente della provincia. Distintivo del sindaco)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito
dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al
consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla
destra".
Art. 5 - (Disposizioni in materia di
funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali)
1. Il comma 2bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro
e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio
a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2)
della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche
con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o
il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla
metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2bis. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte
le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla
lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi
attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito
provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del
consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità
inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al
numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per
cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.
Art. 6. - (Disposizioni in materia
di personale)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in
conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e
secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a
riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo
conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non
determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non
riservate alla legge il comma 2bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica
anche ai regolamenti di cui al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali
in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è inserito il seguente:
"3bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei
servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è inserito il seguente:
"5bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli
enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali
contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità
negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di
cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere
integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico
e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con
il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in
cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è
risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato
ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la
vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia
richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in
deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i
dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della
Corte costituzionale n. 388 del 917 ottobre 1991. La domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per
responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia dichiarato
il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli
enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei
princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a
flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al
fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per
esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non
possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a
tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è inserito il seguente:
"Art. 51bis. (Direttore generale). 1. Il sindaco nei comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo
le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione
del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè la
proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto
decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad
eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni
altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia
al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente
all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero
il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani,
il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e
i loro collaboratori.
1bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con
popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la
rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata
con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16bis del decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16 bis. (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti
locali). 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali
dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione
della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della
provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che
hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui
intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale
trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento
del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni
ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura
dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale
destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a
svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti
provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante
concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a
partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore
che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima
qualifica, nonchè i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del
titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso
alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le
parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole: "entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente
locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere
coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli
enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decretolegge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31
agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono
efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al
presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7 - (Modifiche alla legge 15
marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo
1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha
sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono
sostituite dalle seguenti: "recanti princìpi e criteri direttivi
per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da
emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti
salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando
di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende,
anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra
indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino
l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della
Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle
amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al
termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di
conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono
sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia
autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni.
Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti
ai comuni interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni
territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti:
"legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490".
Art. 8 - (Disposizioni in materia di
contrattazione collettiva)
1. All'articolo 50 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo
18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo
periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei
comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le
province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli
altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province è
espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e
dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,
è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi
riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti
locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province
d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse
regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili
per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al
personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decretolegge 27
marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere
concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9 - (Disposizioni in materia di
equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare
le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di
dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a
rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio
finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte
dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di
elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta
conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto
procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti
conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria
nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il
fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla
data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonchè della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza StatoCittà e
autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo
procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai
casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito
dal seguente:
"Art. 108. (Adeguamento dei regolamenti). 1. I regolamenti di contabilità
di comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del
presente decreto, da considerarsi come princìpi generali con valore di limite
inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il
regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di
spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento
senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di
riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le
parole: "in sede di assestamento" sono sostituite dalle parole:
"una tantum".
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di
contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10 - (Disposizioni in materia
di giudizio di conto)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è inserito il seguente:
"2bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti
lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente
per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo
deposita" fino alla fine del comma.
Art. 11 - (Soppressione della
commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto - legge 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n.
431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere
della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decretolegge 15
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal
decretolegge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5bis, è aggiunto il seguente:
"5ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
parere si intende espresso in senso favorevole".
Art. 12 - (Disposizioni in materia
di alienazione degli immobili di proprietà pubblica)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è
inserito il seguente:
"2bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità
immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di
edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli
sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o giugno 1939, n.
1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le
disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio
patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio
decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme
sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali
dell'ordinamento giuridicocontabile. A tal fine sono assicurati criteri di
trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello
Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. I beni immobili
notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno
1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e
trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n.
1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti
tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della
legge 1o giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano
alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed
istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela
disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, per i
quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la
notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In
assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle
alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni
di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il
termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al
richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel
successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei
responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante
contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
Art. 13 - (Abrogazione delle
disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad
acquistare beni stabili)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono
abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 14 - (Disposizioni in materia
di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)
1. All'articolo 28bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente
legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma,
l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni
singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate
nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1,
l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 15 - (Disposizioni in materia
di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta
di bollo)
1. Alla Sezione III
della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari,
annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente:
"Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di
bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita
nel territorio nazionale. Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da
applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
"Art. 25bis. Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella
stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni,
delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei
cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e
consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Art. 16 - (Difensori civici delle
regioni e delle province autonome)
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e
province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito
dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici
delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del
difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di
difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di
richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi
ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e
provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Art. 17 - (Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo)
1. Il comma 2bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente:
"2bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni
che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad
una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, è inserito il seguente:
"3bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso
della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente
può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo,
o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio
regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito
dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia
espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale,
del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
aggiunto il seguente:
"4bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente
connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza
è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"Art. 14bis. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei
casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo
iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o
che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla
amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal
comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14ter. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata
prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del
predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la
conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse
statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo
stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che
interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata
dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal
comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia
intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4,
16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte
alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo
3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro
per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può
essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è
inserito il seguente:
"5bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili
i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole:
"consenso unanime delle" sono sostituite dalle seguenti:
"consenso unanime del presidente della regione, del presidente della
provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in
quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all'articolo 1 del decretolegge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla
Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonchè
alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2bis, 3bis e 4 dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche
alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al
proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito
fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme
dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto
del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione
è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto
unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento
economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste
ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di
personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di
comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere
concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione
dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il
personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attività lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e
funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza
ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con
regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il
funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con
contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non
superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro
sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il
Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i
procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro
gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto
intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui
all'articolo 2 del decretolegge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge
30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura
ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il
valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati
al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel
termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore
d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora
suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti
inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile,
a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento
previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di
esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche
o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano
fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in
materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441,
si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonchè al personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria,
amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente
del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti
pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e
individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei
lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di
autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e
le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno,
istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle
risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività
dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di
investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del
consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per
l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contrattitipo, accordi e convenzioni predisposti da
uno o più ministri.
26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del
Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo
33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio
di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli
schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è
prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione
esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli
schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato
è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di
regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a
causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"3bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto
normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione
dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato
da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in
modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene
pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge
o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decretilegge presentati al Parlamento
recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o
abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione,
esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile
dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si
esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e
contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al
comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le
modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo
non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo
nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri
provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con
l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo
pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di
rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il
difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà
comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad
eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare
la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione
del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal
comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa
esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che
deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo
all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un
provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di
trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima
del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione
di non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto
alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel
provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la
procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico
perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione
il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i
documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione
degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti
dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo
viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei
chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare
alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro
il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al
comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto
della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina
di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo
termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si
provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico
regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario
ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate
dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge
8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di
competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "di personale del comparto sanità"
sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti
locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: "Il divieto
non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse disposizioni si applicano
altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da
parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei
consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di
società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da
parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni
ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni".
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996,
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le
disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la
localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in
edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo
22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per
azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non
superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società
è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al
fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo
richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del
patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove
possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle
aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi
e passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati
motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle
società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate
anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende
speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali,
dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione
dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un
ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo
nonchè agli articoli 2504septies e 2504decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e)
è sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati".
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso
prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti
tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana
provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento,
alla trasformazione e alla commercializazione delle stesse. Le acquisizioni
possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio
da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di
intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non
interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali
interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di
concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni
di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a
pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1o ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, è aggiunto il seguente:
"4bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con
manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite
d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa
esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non
ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo
3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con
proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le
quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo
gratuito ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta,
beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare
che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni
inseriti nel programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3,
comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, né di beni che siano stati
conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti
anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o
funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità
giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51bis della legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente
legge, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale
disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti
ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il
segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del
citato articolo 51bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti,
o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2bis, della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi
di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che
dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la
nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad
esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla
riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima
di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del
sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è
confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o
del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per
violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata
massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto
all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza,
nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo
richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in
disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario
oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo
stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza
aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene
collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di
mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul
trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla
dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da
attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato
dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede
per concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei
decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei
Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita
da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un
presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e
provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno
un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse
modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al
numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una
adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di
provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per
l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione
all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a
cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla
presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua
articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli
iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per
l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento
disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a
ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal
regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo
costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali
dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle
procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga
alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori
ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai
frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo
di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte
dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi
di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di
reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica
rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e
la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con
regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli
enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con
istituti, enti, società di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia
si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i
proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno
1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i
segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della
presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare
il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima
attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima
assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina
transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni
dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari
in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale
dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono
mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche
amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento
qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di
cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto - legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione
all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei
dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano
richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con
propria legislazione. Nel territorio della regione TrentinoAlto Adige, fino
all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse
le parole: "nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo
di legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.
142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonchè delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è
disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai
loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di
sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e
postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì
stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di
modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono
abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di
sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla
carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali
parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel
sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto
con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie
sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole: "sono approvate", sono inserite le
seguenti: "salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile
del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti,
sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un
commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19
marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di
liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal testo
unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio
1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal
relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909,
n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi
31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le
disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese,
società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che
si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti
ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e
di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti,
nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con
uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai
criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma
determinano altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti
per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori
scientificodisciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli
studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione
con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché
di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e
di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì
rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge
18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e
la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987,
n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici
in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite
disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei
contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione
degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le
regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono, sentiti i Ministeri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare
apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area
linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il
rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le
modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno
o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri
di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della
titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli
ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e
professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti
didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I
regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il
passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi
previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli
esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di
rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e
proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per
il finanziamento ordinario delle università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei
regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie
di interesse generale per l'università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee
di settori scientificodisciplinari individuate, in numero non superiore a
quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui
all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i
componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e
amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non
inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque
attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a
ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si
applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente
legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti
di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del
CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente
le modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di
una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le
materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto
riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I
relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti
delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a
cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6
del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma
1 di detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio
di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto
di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi
competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in
sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità
di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte
dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole
di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei
professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto,
definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di
eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in
università straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici
in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del
predetto decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso
per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e
introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di
specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al
comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai
fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di
specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale
degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla
trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF),
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori
scientifico- disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo
programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi
delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con
gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per
il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF
predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo
o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con
l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche
universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del
trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF
di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento
in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con
esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini
della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi
diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del
trattamento economico complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle
modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti
legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al
presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi
di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e
attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole:
"per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di
musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di
educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli
indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli
stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle
corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare
l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è
sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico
austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da
amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e ai tirocini pratici post
lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della
dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del
presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il
comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad
eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a)
e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita
l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle
d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le
predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi
valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la
provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche,
strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè concernenti l'organico del personale
docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica
statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti
vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano
istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della
Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche
e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma
della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le
funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in
particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono
esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano
e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in
materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia
universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche
mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle
predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della
potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà,
successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48bis dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e
successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri
dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che
dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere
l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università,
sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime
università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei
piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni
universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei
corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad
oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca,
sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si
opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi
di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o
con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi
divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della
provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni,
con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi
aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta,
senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la
Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora
nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in
cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato
testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata
all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre
la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per
chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere
qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento
universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del
trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo
di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche,
nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università
istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e
all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono
essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria.
L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei
corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95,
lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di
dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo
titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai
dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di
valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una
commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di
cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi
dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di
contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della
ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la
parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in
correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,
n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è composto da
cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle
due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il
trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai
comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree
oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi
compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale
ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme
previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità
di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al
trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:
"portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa
deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15
dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il
rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti
locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il
contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del
1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme
relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti
interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun
ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.