Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Disposizioni in materia di cittadinanza
Articolo 1
Il
coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza
italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica
ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento,
annullamento e cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione
legale.
Articolo 2
Precludono
l'acquisto della cittadinanza:
1. la condanna per un dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e
III del codice penale;
2. la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per
qualsiasi delitto non politico dall'autorità giudiziaria italiana;
3. la sussistenza, nel caso specifico di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia
stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al numero 1) del primo
comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni
due di reclusione.
Articolo 3
Ai
sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dell' interno, a istanza
dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla
competente autorità consolare.
L'istanza può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal
caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro
trenta giorni, può manifestare volontà contraria all'acquisto della
cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l'emanazione del decreto previsto nel
primo comma.
Articolo 4
Con
proprio decreto motivato il Ministero dell'interno respinge l'istanza ove
sussistano le cause ostative previste nell'articolo 2. Ove si tratti di
comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è
emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso l'istanza può
essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza
stessa sia decorso un anno.
Articolo 5
(1)
E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o
di madre cittadina.
Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola
cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età(2).
Articolo 7
La
donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima
della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza
italiana può entro due anni rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità
competente ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del
codice civile.
Articolo 8
Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Articolo 9
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzette Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Cfr. articolo 5 Legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'adozione di minori
stranieri.
2. Cfr. legge 15 maggio 1986, n.180. - Modificazioni all'articolo 5 della Legge
21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza
(abrogata).