Legge n 1228 24 dicembre 1954 Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (1/circ)
Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno
fede i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente
(2). Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni
relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno
fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in
conformità del regolamento per l'esecuzione della presente
legge. Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
2. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle
quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione
nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti
determinanti imutazione di posizioni anagrafiche, a
norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice
civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune
di precedente residenza. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non
produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini
dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si
considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo,
nel Comune di nascita. Per i nati all'estero si considera Comune di
residenza quello di nascita del padre o, in mancanza,
quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza,
ai quali non possano applicarsi i criteri sopra
indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il
personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione anagrafica.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli
può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale
d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni
delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.
4. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della
popolazione residente ed è responsabile della esecuzione
degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti
anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei
fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e
dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua
esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi
all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare
tenuta della anagrafe. Può interpellare, allo stesso
fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su
tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.
5. L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che
comportino la istituzione o la mutazione di posizioni
anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve
invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione,
l'ufficiale di anagrafe provvede di ufficio,
notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento
d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.
6. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti
dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del
Comune di residenza delle persone cui gli atti o le
annotazioni si riferiscono.
7. Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia,
separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei
corrispondenti uffici di stato civile. Le circoscrizioni territoriali degli
uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2
dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238
(3), devono corrispondere ad una o più delle frazioni geografiche di cui al
primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa
disposizione non si applica agli uffici separati di quartieri delle grandi
città (4).
8. In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione
temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando
nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano,
tuttavia, fissata la residenza (4/a).
9. Il Comune provvede alla individuazione e
delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale
in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli
adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i
segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte
topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico
costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame
e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.
(giurisprudenza)
10. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica
stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può
essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista
dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della
legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (5). I
proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione
della numerazione interna.
11. Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito,
se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da
lire 50.000 a lire 250.000 (6). Per le persone residenti nei territori dello
Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare
la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria
potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non
hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2,
nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più
Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000
(6). Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della
contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente,
il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire
500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha
accertato la contravvenzione (7). Le somme riscosse a
titolo di sanzione amministrativa (8) per le contravvenzioni previste nel
presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione,
spettano al Comune.
12. La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto
centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta
a quelle previste dalla presente legge e dal
regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero
dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
13 Su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per
il tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff.
12 gennaio 1955, n. 8.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2.
(2) Vedi, anche, art. 91, lettera B, n. 27, T.U. comunale e provinciale, 3
marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.
(3) Riportato alla voce Stato civile.
(4) Vedi art. 7 del reg. riportato al n. II.
(4/a) Sebbene l'art. 8 non sia stato formalmente abrogato da alcuna norma
successiva, esso deve ritenersi superato per effetto di quanto disposto dalla
L. 10 febbraio 1961, n. 5, che ha apportato modifiche,
in materia di migrazioni interne, alla L. 29 aprile 1949, n. 264, riportata
alla voce Collocamento di lavoratori.
(5) Riportato alla voce Comuni e province.
(6) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita,
da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.
689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in
relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 27,
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, riportato alla voce Finanza locale.
(7) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce
Ordinamento giudiziario.
(8) In origine «ammenda».
Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente
Art. 1 – In ogni comune deve essere tenutal’anagrafe
della popolazione residente.
Nell’Anagrafe della popolazione
residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché
le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel
Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Art. 2 – E’
fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita
la patria podestà o la tutela, la iscrizione
nell’Anagrafe del Comune di dimora abituale (…)
Art. 3 – Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, è
Ufficiale della anagrafe. (…)
Art. 4 – L’Ufficiale d’anagrafe provvede alla regolare tenuta della anagrafe della popolazione residente ed è responsabile
della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta
degli atti anagrafici. (…)
Art. 5 – L’Ufficiale
d’anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti (…)
Art. 6 – Gli
Ufficiali si stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato
civile e delle relative annotazioni all’Ufficio d’anagrafe del Comune di
residenza delle persone cui gli atti o annotazioni si
riferiscono
Art. 7 – Nei Comuni
con separati uffici di stato civile (…)
Art. 8 – In ogni
Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La
popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da
non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia,
fissata la residenza.
Art. 9 – Il Comune provvede alla individuazione
e delimitazione delle località abitate (…)
Art. 10 – Il Comune provvede alla indicazione
dell’onomastica stradale e della numerazione civica. (…)
Art. 11 – Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle
disposizioni della presente legge (…)
Art. 12 – La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della
popolazione residente è esercitata dal Ministero
dell’interno e dall’Istituto centrale di statistica. (…)
Art. 13 – Su proposta del presidente
del Consiglio dei Ministri d’intesa con i Ministri per l’interno, per la grazia
e giustizia e per il tesoro sarà emanato il regolamento per l’esecuzione della
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
MINISTERO
DELL'INTERNO
Circolare MI.A.C.
n. 1(88) del 21/1/1988
Prot. 08800429 15 100-23/A.01 3.000.006
Rilascio notizie anagrafiche
Pervengono con sempre maggiore
frequenza quesiti da parte delle amministrazioni comunali circa la possibilità
di rilasciare elenchi nominativi di residenti in anagrafe a privati che ne facciano richiesta per le più varie finalità di studio e di
ricerca nonché da enti pubblici per varie motivazioni ed, infine, sulla
possibilità di collegare, nel caso di impianti informatizzati, terminali presso
sedi dei vigili urbani o di servizi circoscrizionali.
Sull'argomento è stata già emanata la circolare n. 5249 (10) del 4 luglio 1978
che forni ampie istruzioni sul comportamento da tenersi da parte delle
amministrazioni comunali e la circolare n. 4 del 23 marzo 1982 per quanto
riguarda i collegamenti via terminale tra anagrafi
dotate di elaboratori elettronici e sale delle forze di polizia.
Tuttavia a completamento di quanto in precedenza diramato si intendono
fare alcune considerazioni che dovranno contribuire a far sì che gli uffici
anagrafici siano in grado di conoscere gli ambiti entro i quali adottare
autonomamente una responsabile linea di condotta.
La pubblicità dell'atto anagrafico riconosciuta dall'art. 2 della legge
anagrafica e la generalizzata possibilità di accesso
alle notizie anagrafiche prevista dall'articolo 29 del Reg.
Anagrafico, vengono però ridimensionate dall'articolo 32 del Regolamento stesso
che preclude alle persone estranee all'ufficio di anagrafe la consultazione
delle relative schede.
Dall'insieme ditali disposizioni, ne consegue che non è possibile consentire il
rilascio di elenchi nominativi di residenti in
anagrafe.
È peraltro evidente che una siffatta rigorosa interpretazione delle norme va contemperata con i superiori interessi della collettività
e valutata anche in considerazione della mutata fisionomia che i servizi
anagrafici hanno assunto nel tempo e cioè, da mera rilevazione statistica sotto
vari aspetti della popolazione, a punto di riferimento e di programmazione per
gran parte dei servizi sociali.
Ed è in quest'ottica che si è determinata una favorevole predisposizione nel
consentire la fornitura di elenchi di nominativi
iscritti in anagrafe nei confronti delle richieste provenienti da enti e/o
amministrazioni pubbliche motivate da fini di effettiva utilità sociale o di
pubblico interesse.
Tale tendenza è stata peraltro recepita nel corso
dell'elaborazione del nuovo regolamento anagrafico che, tuttavia, ha previsto
due distinti regimi per i soggetti pubblici e per quelli privati.
Mentre per i primi è espressamente prevista la possibilità di rilasciare
elenchi di iscritti nelle anagrafi, per i soggetti privati non viene esclusa tale eventualità ma a condizione che i dati anagrafici
vengano resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca.
Da quanto esposto scaturisce la soluzione ad alcuni dei
numerosi quesiti proposti da più Comuni.
Peraltro l'uso sempre più esteso del mezzo informatico induce più di una amministrazione pubblica a chiedere un collegamento con
le anagrafi comunali qualora dotate di elaboratori elettronici, o ad installare
un proprio terminale negli uffici comunali.
Si è già detto che, per quanto riguarda le forze di
polizia, l'ipotesi è già stata presa in considerazione con il documento n. 4
del 23 marzo 1982.
Peraltro tenuto conto del ruolo di collaborazione per l'ordine e la sicurezza
pubblica assegnato ai Comuni dalla legge 1 aprile 1981 n. 121, ruolo da
svolgere indipendentemente dai mezzi tecnici a disposizione, si ritiene, come
già esplicitato per alcuni casi, che l'accesso alle notizie anagrafiche possa essere ugualmente consentito sia pure con gli
accorgimenti e le cautele indicate nella circolare n. 4/1983.
Per quanto riguarda collegamenti a mezzo terminale, nell'ambito delle
articolazioni di servizio delle amministrazioni comunali, e sempre che si
tratti di mera consultazione ad opera di personale
esclusivamente addetto all'ufficio utente del servizio, non sembra che vi
ostino particolari motivi.
Non può invece accedersi alla richiesta di un
continuo collegamento con gli uffici anagrafici anche quando la richiesta pervenga da parte di una pubblica amministrazione quale ad
esempio quella delle finanze.
Senza voler escludere una forma di collaborazione tra amministrazioni pubbliche
è intuitivo che la stessa non può andare al di là di
una fornitura, ragionevolmente cadenzata, di dati ma non oltre.
Diversamente si verrebbe a creare un'anagrafe al di fuori dell'istituzione
comunale in aperto contrasto con il disposto dell'articolo uno delle legge 24 dicembre 1954, n 1228 che riserva al Comune
detto compito.
Per quanto riguarda infine il collegamento con le Unità
sanitarie locali e le sedi INPS, si fa esplicito richiamo alle circolari n. 2
del 15 febbraio 1986 per quel che riguarda le U.S.L. e 23 del successivo 26
novembre ed alla recente circolare n. 14 del 15 dicembre 1987 relativa
all'anagrafe dei pensionati prevista dalla legge n. 903 del 1965.
Ciò premesso si ritiene di avere esaurientemente indicato con il presente
documento, l'ottica nella quale vanno esaminati e risolti numerosi quesiti
pervenuti a questo Ministero nonché le richieste che saranno rivolte alle
amministrazioni comunali.
Si confida pertanto nell'opera di informazione che le SS.LL.
svolgeranno presso le amministrazioni comunali cui vorranno
altresì assicurare come di consueto la più ampia collaborazione onde pervenire
sollecitamente in loco alla soluzione dei vari casi che si dovessero
prospettare.
Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 Numero 223
Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente.
CAPO I: Anagrafe
della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e
convivenze anagrafiche
Art. 1 – Anagrafe della
popolazione residente
1. L’anagrafe della
popolazione residente è la raccolta sistematica delle posizioni relative alle
singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune
la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che
hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
2. L’anagrafe è costituita da schede
individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma precedente sono
registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati,
dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato
civile.
Art. 4 – Famiglia anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per
famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso Comune
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola
persona.
CAPO III: Adempimenti
anagrafici
Art. 12 – Comunicazioni dello stato civile
Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni
concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le
sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo
stato civile delle persone.(…)
Art. 13 – Dichiarazioni
anagrafiche
Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui
all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a)
trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero ovvero trasferimento
di residenza all’estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o
della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento
dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di
studio. (…)
CAPO IV: Formazione
ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente.
Schedario degli Italiani residenti all’estero (AIRE)
Art. 20 – Schede individuali
1. A ciascuna persona
residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme
all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, sulla
quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato
civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione
non professionale, il titolo di studio, nonché l’indirizzo dell’abitazione.
2. (…)
3. (…)
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate
e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del Comune.
Art. 21 – Schede di famiglia
1. Per ciascuna famiglia
residente nel Comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme
all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella
quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia e
alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto
della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art.
6 del presente regolamento
3. (…)
4. (…)
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o
per trasferimento di essa in altro Comune o
all’estero.
CAPO VI certificazioni anagrafiche
Art. 33 - Certificati anagrafici.
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte
salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo
stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle
posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può
essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari
esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del
sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di
rilascio.
Art. 34 – Rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione
residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca
1. Alle amministrazioni
pubbliche che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica
utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli
iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale di
anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati
che ne facciano richiesta per fini statistici e di
ricerca.
3. Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso
spese per il materiale fornito.
Art. 35 – Contenuto dei
certificati anagrafici
1. I certificati
anagrafici devono contenere l’indicazione del Comune e della data di rilascio;
l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la
certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla
legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe
ed il timbro dell’ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle
schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione
non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento
nelle schede sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del precedente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi
meccanici che il Comune utilizza per il rilascio dei
certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate
prima della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione
familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del
rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia
certificati attestanti situazione pregresse.
Art. 37 - Divieto di consultazione
delle schede anagrafiche.
1. é vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso
all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli
appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I
nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta
degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del
comando di appartenenza; tale richiesta deve essere
esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di
riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto
dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
2. é consentita agli stessi la possibilità di
collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici,
ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.
3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero
dell'interno tramite le competenti prefetture.
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati
i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione,
il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici
anagrafici comunali e gli organi interessati.
CAPO IX vigilanza, sanzioni e disposizioni generali
Art. 58 - Abrogazione di precedenti norme in materia
anagrafica.
1. Sono abrogati il
"Regolamento di esecuzione della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al
presente regolamento.