Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Disposizioni generali
1. Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal
territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento
equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.
2. Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal
Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda
dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione
delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono
riconosciuti.
3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla
potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel
caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in
difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del
giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia
l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e
che dimori nel territorio della Repubblica (1/b);
c) [coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto,
ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la
legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta
dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia
impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna
ad una pena interamente espiata, o condonata] (1/c);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o
soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta
dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o
l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà
personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di
reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad
una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (2);
f) [coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di
leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti
disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorità da lui
delegata non assenta al rilascio del passaporto] (2/a);
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il
1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano
regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.
4. I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dal precedente articolo
sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo
dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale
risiedono, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (3).
5. Il passaporto è rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro
per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera
per gli italiani all'estero;
b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.
6. Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora,
alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in
mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in
casi eccezionali, agli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;
b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari Di ogni domanda
viene rilasciata ricevuta.
7. L'autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta
all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede
il richiedente. In casi particolari l'autorità di residenza può delegare a
provvedere l'autorità competente per domicilio o per dimora.
8. La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non
competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti
istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.
L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda,
corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede,
ove necessario, il completamento della istruttoria, o rigetta l'istanza,
indicando le cause che ostano al rilascio.
Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui
sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici
giorni.
Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda è
stata presentata o anche direttamente dall'ufficio competente per il rilascio.
9. Il Ministro per gli affari esteri può con proprio decreto adottare
particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento
equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme
sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per
la tutela dei lavoratori.
Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio
decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei
passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la
validità territoriale:
a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro
per l'interno;
c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei
cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.
L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze
eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme
sulla leva e il reclutamento delle forze armate.
10. Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5 è
ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni
dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa
del provvedimento di rigetto previsto dall'art. 8. Sul ricorso il Ministro per
gli affari esteri provvede con decreto motivato.
Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la
decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio
eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede
giurisdizionale.
Il termine di 30 giorni è prorogato fino a 45 giorni quando la sede
dell'autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese
extraeuropeo.
Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5,
lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell'articolo 3 e per i casi di
ritiro del passaporto previsti dall'articolo 12, l'interessato può presentare
ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente
per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.
11. Sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha
giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato, che decide pronunciandosi anche
in merito.
La decisione del Consiglio di Stato deve essere eseguita dall'amministrazione
entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
(giurisprudenza)
12. Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate
all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente
legge ne avrebbero legittimato il diniego.
Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad
istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dello
adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità
giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al
lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.
Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia
un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attività
immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.
Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena
vengano meno i motivi del ritiro.
13. Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle
autorità indicate all'articolo 5: egli ha peraltro diritto ad ottenere un
duplicato entro i termini di cui all'articolo 8.
Passaporti ordinari
14. Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini che
hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella
presente legge.
Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a):
1) i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui
uso è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori
o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una
dichiarazione - rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, a
termini dell'articolo 3, lettera a) - il nome della persona, dell'ente o della
compagnia cui i minori medesimi sono affidati.
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità
competente al rilascio del passaporto;
2) i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei
genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno
compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul
passaporto.
15. Il passaporto ordinario:
a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;
b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la
fotografia, firmata ed autenticata.
16. All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare
nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo
stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno
sottoposto a procedimento penale.
Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla
presente legge, nonché due fotografie di cui una autenticata.
17. Il passaporto ordinario è valido per cinque anni. Esso può essere
dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore
o su domanda dell'interessato.
Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per
il solo viaggio di rimpatrio.
[La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di
leva non può superare il periodo di un anno] (4).
Il passaporto ordinario può essere rinnovato, anche prima della scadenza ed
entro i sei mesi successivi, per un periodo non superiore a quello massimo
previsto dalla legge. All'atto del rinnovo devono essere comprovati il possesso
della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia e devono essere prodotti i
nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge.
Decorsi dieci anni dalla data del rilascio il passaporto non è più rinnovabile.
18. Per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o
all'estero è dovuta la tassa di lire 6.300 per anno o frazione di anno di
validità oltre al rimborso del costo del libretto.
Il costo del libretto è determinato dal Ministero degli affari esteri, sentito
il Ministero del tesoro.
Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che li
accompagnino non è dovuta alcuna tassa.
All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli
ordinamenti consolari, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di
stabilire il necessario arrotondamento.
19. Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto
ordinario, in Italia od all'estero:
a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme
sull'emigrazione;
b) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino
per prestare servizio militare;
c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) dagli indigenti.
Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è
gratuito.
Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del
passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in
carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.
Passaporti speciali
20. A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi
culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi
internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, è
valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è
di durata non superiore a quattro mesi.
Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il
gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o
l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a).
Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente
legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.
Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.
Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni
quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma
di legge.
La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo.
Per ogni componente il gruppo - esclusi il capogruppo ed i minori degli anni
dieci - è dovuta una tassa di lire trecento.
21. Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed
altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e
di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.
22. A chi richieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate
o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti
equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.
Passaporti diplomatici e di servizio
23. Il Ministro per gli affari esteri può stabilire che siano rilasciati
passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge (4/a).
Disposizioni penali
(giurisprudenza)
24. Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto
o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero
con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge,
è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire
30.000 a lire 300.000 (5).
La pena è dell'arresto fino a sei mesi o della ammenda da lire 75.000 a lire
900.000 (5) se il passaporto era stato negato o ritirato.
La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire 150.000 a
lire 1.500.000 (5) se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava
nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettera c), d), e), ovvero se egli
non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.
25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un
passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito
con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 (6).
Disposizioni transitorie e finali
26. I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge
restano validi sino alla loro scadenza.
27. Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione e il
soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
28. Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali
di cui all'articolo 125 della Costituzione, la competenza a decidere sui
ricorsi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 è attribuita al tribunale
del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio
del passaporto.
Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito, ove richiesto,
l'interessato e senza necessità di ministero di procuratore o di avvocato.
La decisione del tribunale è inappellabile.
Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5,
lettera b), il ricorso, in via alternativa, di cui al quarto comma
dell'articolo 10 è deferito, con le stesse modalità, alla competenza del
tribunale del capoluogo della provincia dell'ultima residenza dell'interessato
nel territorio della Repubblica.
Il tribunale adito decide entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del
ricorso.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1967, n. 314.
(1/a) Con D.M. 23 dicembre 1997, riportato al n. W/XII, è stato istituito un
nuovo passaporto ordinario a lettura ottica.
(1/circ) Vedi Circ. 30 aprile 1997, n. 22, emanata da: I.N.P.D.A.P. (Istituto
nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica); Circ. 2 settembre
1998, n. 14(98), emanata da: Ministero dell'interno; Circ. 2 settembre 1998, n.
14(98), emanata da: Ministero dell'interno; Circ. 16 febbraio 1996, n. 1,
emanata da: Ministero affari esteri.
(1/b) Con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n.
1, Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 3, lettera b), nella parte in cui non esclude la
necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto
quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con
lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori
nel territorio della Repubblica.
(1/c) Lettera abrogata dall'art. 215, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, riportato
alla voce Ordinamento giudiziario.
(2) Riportata al n. T/I.
(2/a) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 11, L. 15 maggio 1997, n. 127,
riportata alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
(3) Riportato alla voce Diplomazia e consolati.
(4) Comma abrogato dall'art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce
Ministeri:
provvedimenti generali, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n.
191, riportata alla stessa voce.
(4/a) Vedi il D.M. 30 dicembre 1978, riportato al n. W/XI.
(5) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L.
24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La
sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma,
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(6) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la
sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata
alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così
elevato dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689,
in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge.