LEGGE 27 maggio 2002 n 104 G U del 01 06 2002 n 127 NOVITA' NORMATIVE
Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione
dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre
1988, n. 470.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e ulteriori disposizioni
per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero).
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:
"d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto
nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso,
spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in
occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo
non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente
ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni
referendarie locali;".
2. I cittadini cancellati per irreperibilità
dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si
presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero,
sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e
contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale
contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi
consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo
12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati
per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in
Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune
di origine.
3. I cittadini cancellati possono, in ogni
momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie
generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla
cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.
4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti
effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco
unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo
5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
5. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata
legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i
dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di
cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 200".
6. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del
1988 è sostituito dal seguente:
"ART. 14. - 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze
diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne
trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li
trasmette al Ministero dell'interno - Centro elettronico della direzione
centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione
dei dati raccolti.
2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i
quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle
rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari
esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma
fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni".
7. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13,
commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.
ART. 2.
(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei).
1. Per consentire l'espletamento della
rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 5,
della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della
Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole
sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del
contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti
di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di
impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.18 del 1967.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di euro 14.424.641,19 per l'anno 2002.
ART. 3.
(Acquisizione di servizi informatici).
1. Per le finalità di cui all'articolo 2,
comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e
servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di euro 1.766.282,59 per l'anno 2002.
ART. 4.
(Oneri).
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 16.190.924 euro per l'anno finanziario 2002, si provvede
per detto anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Ultima Modifica:
8/8/2002