LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio
2000, n. 1
Modifica all'articolo 48 della
Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di
referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1.
1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, e' inserito il
seguente:
"La legge stabilisce requisiti e modalita' per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale
fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi'
17 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5186):
Presentato dall'on.
Tremaglia ed altri il 30 luglio 1998.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 1o febbraio 1999 con parere della commissione III.
Esaminato dalla I commissione il 3, 10 e 17 febbraio 1999.
Esaminato in aula il 18, 22 e 23 febbraio 1999 e approvato il
24 febbraio 1999 (I deliberazione).
Senato della
Repubblica (atto n. 3841):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3
marzo 1999 con pareri delle commissioni 2a e 3a.
Esaminato dalla 1a commissione il 18 e 24 marzo 1999.
Esaminato in aula il 22 e 27 aprile 1999 e approvato il 28
aprile 1999 (I deliberazione).
Camera dei
deputati (atto n. 5186/B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3
maggio 1999.
Esaminato dalla I commissione il 25 maggio 1999.
Esaminato in aula il 3 giugno 1999 e approvato il 30 giugno 1999 con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti (II
deliberazione).
Senato della
Repubblica (atto n. 3841/B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5
luglio 1999.
Esaminato dalla 1a commissione il 21 luglio 1999.
Esaminato in aula il 29 luglio 1999 e 28 settembre 1999 e approvato il 29
settembre 1999 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
(II deliberazione).
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica italiana, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore eta'. Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto.
La legge stabilisce requisiti e modalita' per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivita'. A tale
fine e' istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla
quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il suo esercizio e' dovere civico.
Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita'
civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge".