Legge n 205 21 luglio 2000 Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa
(G.U.
n. 173 del 26 luglio 2000)
Art. 1 (Disposizioni sul processo amministrativo)
1.
All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al
quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto
impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si
riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se
questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo
di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.
Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti,
connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione
di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, può essere proposta con istanza
presentata al Presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è
assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai
controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera
di consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del
provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato
nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni
dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del
provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove
notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente
intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito
del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti
e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e
quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei
documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione
alle parti costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un
magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione
degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni».
2. Il terzo
comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con r.d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è
adottata dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero
dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data
della successiva udienza di trattazione del ricorso».
3.
All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo
regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia
definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono
trasmessi senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo
d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della
sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e degli atti e
mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello
con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione
del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme
dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo
materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli
eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli
stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte
interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di
appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado
l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo
di primo grado».
4.
All'articolo 38 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, alle parole «entro due
giorni» sono sostituite le seguenti: «entro dieci giorni».
Art. 2 (Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)
1. Dopo
l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:
«Art. 21-bis.
1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di
consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto
un'istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni
dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile
entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni
dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le
stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il
giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro
un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti
inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di
parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente all'emanazione
del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla
data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorché in
data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la
decisione prevista dal comma 2».
Art. 3 (Disposizioni generali sul processo cautelare)
1. Il settimo
comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dai
seguenti:
«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte
dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione
sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a
pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad
assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale
amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in
camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento
cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì
disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui
subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione
o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione
quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona
quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri
beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine
alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I
difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano
richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della
camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare
o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del
tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato,
di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto
motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla
pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera
di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al
Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso
di domanda di sospensione della sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo
regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed
ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire
il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale
amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa
contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del
comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro
un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il
giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento
cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della
richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di
trattazione del ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se
motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte
interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere
al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il
tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza
cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve
provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al
Consiglio di Stato».
2.
All'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è
inserito il seguente:
«Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui
all'articolo 21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da
proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza,
ovvero di centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza
stessa nella segreteria».
3. Per
l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della
presente legge il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data,
sempre che ciò non comporti riapertura o prolungamento del termine previsto
dalla normativa anteriore.
4. Nell'ambito
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a
richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili
derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La
sospensione è disposta con atto motivato del ministero competente ai sensi
dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio
di Stato.
Art. 4 (Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)
1. Dopo
l'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti
agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle
procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette
opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione
di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi
concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.
2. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di
merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare,
accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione
dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione
nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte
del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale
ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale
che ne dà avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro
il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di
cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci
giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza,
il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre
le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame,
inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato
entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del
tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è
di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione
della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione
della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta
giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della
pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al
Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata».
2. Sono
abrogati l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e il comma 27 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. (abrogato
dall'articolo 17, comma 2, legge n. XXX del 2005)
Art. 5 (Giudice unico delle pensioni)
1. In materia
di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in
primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato
assegnato alla Sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in
funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in
composizione collegiale.
2. Innanzi al
giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431
del codice di procedura civile.
3. Nel caso in
cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e
dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, contenente i dati anagrafici del
ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere
riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi
sono pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il
giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il
giudizio è dichiarato estinto.
Art. 6 (Disposizioni in materia di giurisdizione)
1. Sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture
svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Le controversie
concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.
Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
1. Al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 33 è sostituito
dal seguente:
«Art. 33.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte
le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al
servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori
di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le
società di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici
servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle
norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale,
rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con
esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle
controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a
cose e delle controversie in materia di invalidità.
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono
soppresse le parole: "o di servizi"».
b) l'articolo 34 è sostituito
dal seguente:
«Art. 34.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia
urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli
aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa».
c) l'articolo 35 è sostituito
dal seguente:
«Art. 35.
1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i
criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico
servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma
entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, col ricorso
previsto dall'articolo 27, primo comma, n. 4, del testo unico approvato col
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma
dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può
disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura
civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio
formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della
consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di
cui al r.d. 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del
processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione
del giudizio.
4 Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 è sostituito dal seguente:
"Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del
danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri
diritti patrimoniali consequenziali".
5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni
altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti
amministrativi».
Art. 8 (Giurisdizione esclusiva)
1. Nelle
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo
I, Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è
competente il Presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si
propone con ricorso.
2. Nelle
controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura patrimoniale, il tribunale
amministrativo Regionale, su istanza di parte, dispone in via provvisionale,
con ordinanza provvisoria esecutiva, la condanna a somme di denaro quando, in
ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli
186-bis e 186-ter del codice di procedura civile.
3. Al fine di
cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il
presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su istanza
di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non
sia possibile, entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del
ricorso o dell’istanza di parte se separata.
4. Il
procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche al giudizio innanzi al
Consiglio di Stato in sede di appello.
Art. 9 (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi
ultradecennali)
1.
All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è
sostituito dai seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il
tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con
sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere
in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo,
ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice
provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di
procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza
del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza
cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto
dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive
modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di
impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione
del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente
della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è
depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti
costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle
parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a
tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro
dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio
decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne
facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della
opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso
di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal
collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche
parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle
parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere
proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole
ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».
2. A cura
della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci
anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è
fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione
d'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica
dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova
domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine
assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma
dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come sostituito dal
presente articolo.
3. Le
disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei
ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi
innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili,
militari e di guerra.
4. Il quinto
comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dal
seguente:
«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio
per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il
collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata,
la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e
provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano
immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».
Art. 10 (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e della
Corte dei conti)
1.
All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aggiunto il seguente
comma:
«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il
tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno
1924, n.1054, e successive modificazioni».
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esecuzione delle
sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti; per l’esecuzione
delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.
3. Ad
eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, primo comma, del regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13
agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche
nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte
dei conti. È abrogato l’articolo 105, secondo comma, del citato regolamento
approvato con r.d. n. 1038 del 1933.
Art. 11 (Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale)
1. Il quarto
comma dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito
dal seguente:
«In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale
amministrativo regionale, con fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica, da
tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si
dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a
tre giorni prima dell’udienza».
Art. 12 (Mezzi per l'effettuazione delle notifiche)
1. Il
presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di
provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per
via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura
civile.
Art. 13
(Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del
Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)
(omissis)
Art. 14
(Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo)
(omissis)
Art. 15 (Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)
1. I pareri
del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del
collegio e dell'estensore.
Art. 16 (Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)
1. Al primo
comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con r. d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».
Art. 17
(Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)
(omissis)
Art. 18
(Modifica della composizione del consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa)
(omissis)
Art. 19
(Carichi di lavoro dei magistrati)
(omissis)
Art. 20
(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali)
(omissis)
Art. 21
(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo
7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine
giudiziario)
1. La
disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio
1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di
cui alla legge 27 aprile 1982, n.186, nonché dei magistrati della Corte dei
conti.
Art.
22 (Copertura finanziaria)
(omissis)