Legge Bossi Fini PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE
ALLA NORMATIVA VIGENTE DAL DDL A C 2454 COME APPROVATO DALLA CAMERA
(Nota:
Le modifiche apportate dal Senato sono riportate in grassetto italico, quelle
apportate dalla Camera in grassetto
italico sottolineato)
- -
Deducibilità aiuti ad iniziative umanitarie
- -
Considerazione, in sede di cooperazione, della collaborazione in materia
migratoria
- -
(...)
Art.
2 bis, T.U.
- - Comitato
di coordinamento e di monitoraggio (ministri interessati e presidente di
regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome)
- -
Gruppo tecnico presso il Ministero dell’interno (rappresentanti dei
ministeri, della Conferenza unificata e delle amministrazioni interessate e,
su invito, di enti e associazioni nazionali interessate e di organizzazione dei
lavoratori e dei datori di lavoro)
Art.
3, co. 1, T.U.
-
-
Possibilità di emanazione del documento programmatico con cadenza più
breve dei tre anni, se necessario.
Art.
3, co. 4, T.U.
- -
Decreto flussi:
a. a.
sentita la Conferenza unificata
b. b. emanazione
entro il 30 novembre precedente
c. c.
mancata pubblicazione: possibile emanazione di un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quote anno precedente
d. d. possibili
più decreti
Art.
4, co. 2, T.U.
- -
Deroga all’obbligo di motivare il diniego del visto, quando si
tratti di visto di ingresso per soggiorni brevi e il diniego sia motivato da
esigenze di sicurezza o di ordine pubblico.
Art.
4, co. 3, T.U.
-
-
Non ammesso in Italia lo straniero condannato (anche in seguito a
patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2,
c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, il
favoreggiamento immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare
a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori.
Art.
5, co. 1, T.U.
- -
Diritto a soggiornare nei limiti di durata fissati dal Testo Unico.
Art. 5, co. 2 bis, 4 bis
T.U.
-
-
Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Art.
5, co. 3/3 sexies, T.U.
- -
Durata permesso lavoro a tempo determinato < 1 anno
- -
Dopo due anni di lavoro stagionale, possibilità di permesso triennale per
lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno): revoca in caso di abuso da
parte dello straniero
- -
Per lavoro autonomo: necessaria la certificazione da parte della Rappresentanza
(impossibile la conversione senza rimpatrio)
- -
Ricongiungimento familiare: permesso < 2 anni
- -
Comunicazione da parte delle rappresentanze diplomatiche al Ministero
dell’interno in relazione a ogni visto per lavoro (anche all’INPS)
o ricongiungimento.
Art.
5, co. 4, T.U.
- -
Richiesta rinnovo: prima della scadenza, almeno
a. a.
90 gg. (lavoro a tempo indeterminato)
b. b. 60
gg. (lavoro a tempo determinato)
c. c.
30 gg. (altro)
- -
Durata non superiore a quella stabilita col rilascio iniziale
Art.
5, co. 8, T.U.
- -
Permessi e carte di soggiorno prodotti con tecnologie avanzate
Art.
5, co. 8 bis, T.U.
- -
Sanzioni (reclusione fino a dieci anni) per la contraffazione di
documenti
Art.
5 bis, T.U.
- -
Contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore:
a. a.
garanzia alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi
regionali (la ripartizione degli oneri tra lavoratore e datore di lavoro è
definita dal regolamento)
b. b. impegno
pagamento spese di rimpatrio
- -
Sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione (provincia sede
datore di lavoro o attività lavorativa)
Art.
6, co. 1, T.U.
- -
Conversione studio - lavoro subordinato previa stipula contratto di soggiorno
- -
Conversione studio - lavoro autonomo previa certificazione requisiti da parte della
Rappresentanza diplomatica italiana
Art.
6, co. 4, T.U.
-
-
Rilevamento impronte digitali in caso di dubbio sull’identità
dello straniero.
Art.
7, co. 2 bis, T.U.
- -
Sanzioni (160-1100 euro) per mancata comunicazione da parte di chi dà alloggio
o lavoro a stranieri
Art.
9, co. 1, T.U.
- -
Sei anni di soggiorno per accedere alla carta di soggiorno
Art.
11, co. 1 bis, T.U.
- -
Coordinamento dei controlli di frontiera da parte del Ministro
dell’interno
Art.
12, co. 1, T.U.
- -
Sanzioni per il favoreggiamento del transito verso altro Stato di stranieri
illegalmente presenti in Italia
Art.
12, co. 3/3 quater, T.U.
-
-
(...)
- -
Aumento delle pene nel caso in cui la persona di cui si è favorito
l’ingresso sia stata esposta a rischi per la vita o l’incolumità o
sia stata sottoposta a trattamenti inumani o degradanti.
-
-
Circostanze aggravanti non bilanciabili con le circostanze attenuanti.
- -
Applicazione dell’art. 4 bis, L. 354/75
- -
Diminuzione della pena per chi collabora con la giustizia.
Art.
12, co. 9 bis/9 quater, T.U.
- -
Possibilità di controlli e sequestri di navi in acque territoriali o
contigue (anche da parte di navi della Marina), o al di fuori
delle acque territoriali (anche da parte di navi in servizio di polizia)
nei limiti stabiliti dal diritto internazionale o da accordi ovvero nei
casi di navi senza bandiera o con bandiera di convenienza
- -
Idem, mutatis mutandis, per il traffico
aereo
Art.
13, co. 3/3 sexies, T.U.
- -
Silenzio-assenso, dopo 15 gg. dal ricevimento
della richiesta, per il nulla-osta dell’autorità giudiziaria
all’espulsione di chi è sottoposto a procedimento penale ma non a
custodia cautelare (salvo che sia revocata o estinta)
- -
Non luogo a procedere in caso di avvenuta espulsione (confisca ex art. 240
c.p.)
- -
Applicazione dell’art. 345 c.p.p. in caso di reingresso prima della
prescrizione del reato o della scadenza del divieto di reingresso; ripristino
della custodia cautelare (art. 307 c.p.p.) se la scarcerazione era avvenuta per
decorrenza dei termini
- -
Il nulla-osta all’espulsione non può essere concesso in caso di
procedimento per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. o all’art. 12 del T.U.
Art.
13, co. 4 e 5, T.U.
- -
Espulsione con accompagnamento immediato, salvo, eventualmente, il caso di
permesso scaduto da più di 60 gg. (intimazione a lasciare l’Italia entro
15 gg.)
Art.
13, co. 8, T.U.
- -
Ricorso entro 60 gg. al Tribunale in composizione monocratica
del luogo dove ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione; 20
gg. per la decisione
- -
Soppressa la competenza sul ricorso del giudice della convalida del
trattenimento
Art.
13, co. 13/13 bis, T.U.
- -
Reclusione da 6 mesi a un anno (anziché arresto da 2 a 6 mesi) ed espulsione
immediata per reingresso non autorizzato prima della scadenza del divieto;
accompagnamento immediato; arresto in flagranza
- -
Reclusione da uno a 4 anni, con arresto in flagranza e fermo sempre consentiti,
in caso di
a. a.
ulteriore reingresso in violazione del divieto
b. b. primo
reingresso in violazione del divieto a seguito di espulsione disposta dal
giudice
Art.
13, co. 14, T.U.
- -
Divieto di reingresso: da 5 a 10 anni
Art.
14, co. 5/5 quinquies, T.U.
- -
Trattenimento in CPT: 30 gg. prorogabili fino a 60 gg.
- -
In caso di trattenimento impossibile o scaduto: ingiunzione a lasciare
l’Italia entro 5 gg., con indicazione scritta delle conseguenze
penali della non ottemperanza
- -
Reclusione da 6 mesi a un anno e nuova espulsione in caso di mancato rispetto,
senza giustificato motivo, del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio
- -
Reclusione da uno a 4 anni in caso di ulteriore mancato rispetto (...)
del termine di 5 gg.; arresto obbligatorio
- -
In ogni caso di mancato rispetto del termine di 5 gg. si può adottare un
provvedimento di trattenimento nel CPT
Art.
16, co. 1 bis, T.U.
-
-
Comunicazione al questore e all’autorità consolare di ogni
provvedimento di custodia cautelare e di ogni sentenza definitiva di condanna a
pene detentive a carico di uno straniero, finalizzata all’acquisizione
dei documenti necessari per il rimpatrio
Art.
16, co. 3/8, T.U.
- -
Esclusione dell’espulsione sostitutiva per i delitti dell’art. 407,
co. 2, a) c.p.p., e per i delitti puniti dal Testo Unico con pena fino a un
massimo superiore a 2 anni
- -
Pena ripristinata in caso di reingresso non autorizzato
- -
Espulsione alternativa alla pena per pene residue < 2 anni (esclusi i
delitti citati), disposta dal giudice di sorveglianza; 10 gg. per proporre
opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza
del termine per l’opposizione o di quello per la decisione
- -
Pena estinta dopo 10 anni, salvo il caso di reingresso illegale; detenzione
ripristinata in questo caso
Art.
16, co. 8 bis, T.U.
-
-
Esclusione dell’espulsione sostitutiva o alternativa nei casi di
divieto di espulsione previsti dall’art. 19.
Art.
17, co. 1, T.U.
-
-
Possibile il rientro dello straniero parte offesa nel procedimento
penale (oltre che dello straniero sottoposto a procedimento).
Art.
21, co. 1, T.U.
- -
Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al
rimpatrio
- -
Quote preferenziali per cittadini di origine italiana entro il III grado in
linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite
liste presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
Art.
21, co. 4 bis/ter T.U.
- -
Decreto-flussi predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di
lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati
dall’anagrafe informatizzata
-
-
Le regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni
dei lavoratori stranieri nel territorio e sulle possibilità di ricezione di
flussi per i tre anni successivi
Art. 22, T.U.
- -
Istituito lo sportello unico per l’immigrazione presso l’Ufficio
territoriale del Governo, in prefettura
- -
Per uno straniero residente all’estero il datore di lavoro presenta allo
sportello unico della provincia di residenza o in cui avrà sede
l’attività lavorativa richiesta di nulla-osta al lavoro, proposta
di contratto di soggiorno, impegno a comunicare variazioni relative al rapporto
di lavoro
- -
Accertamento di indisponibilità (anche via Internet) di manodopera nazionale e
comunitaria da parte del centro per l’impiego per 20 gg.;
silenzio-assenso
- -
Nulla-osta rilasciato entro 40 gg. dalla richiesta nei limiti delle quote;
valido per 6 mesi; trasmesso, su richiesta, alla rappresentanza consolare
unitamente al codice fiscale
- -
Entro 8 gg. dall’ingresso, lo straniero deve firmare il contratto di
soggiorno presso lo sportello unico
- -
Ammenda da uno a 2500 euro per la mancata comunicazione, da parte del datore di
lavoro, delle variazioni relative al rapporto di lavoro
- -
Attribuito il codice fiscale allo straniero in possesso di un permesso di
soggiorno che abiliti al lavoro
- -
Dati sui nulla-osta rilasciati trasmessi al Ministero del lavoro
- -
Iscrizione al collocamento per il lavoratore rimasto disoccupato per il periodo
di residua validità del permesso, ma, comunque, per non meno di 6 mesi
- -
Arresto da 3 mesi a un anno e ammenda di 5000 euro per il
datore di lavoro che impieghi uno straniero privo di un permesso che abiliti al
lavoro in corso di validità (salvo che ne sia già stato chiesto il
rinnovo)
- -
Soppressa la possibilità di trasferimento, in caso di rimpatrio e di assenza di
convenzioni internazionali che regolino la materia, dei contributi versati. Il
godimento dei diritti maturati è garantito, al compimento dei 65 anni, anche in
deroga al requisito di contribuzione minima previsto dalla L. 335/95.
Art. 23, T.U.
- -
Soppresse la sponsorizzazione e l’auto-sponsorizzazione
- -
Possibilità di attività di formazione nei paesi d’origine,
nell’ambito di programmi del Ministero del lavoro o dell’istruzione
in collaborazione con Regioni, enti locali, organismi internazionali,
associazioni, organizzazioni di imprenditori o di lavoratori
- -
Formazione finalizzata all’inserimento nelle attività produttive in
Italia, in quelle italiane nei paesi d’origine, e allo sviluppo delle
attività produttive dei paesi d’origine
- -
Preferenza dei lavoratori così formati per le chiamate numeriche (secondo
criteri stabiliti dal regolamento)
- -
Agevolazioni per l’impiego di lavoratori autonomi così formati (con
modalità stabilite dal regolamento)
Art.
24, co. 1, T.U.
-
- Domanda di assunzione di uno stagionale
presso lo sportello unico
-
- Possibilità di chiamata numerica, a valle
di 5 gg. di accertamento di indisponibilità di manodopera nazionale e
comunitaria
-
- Rispetto, comunque, del diritto di
precedenza
Art.
24, co. 2, T.U.
- -
20 gg. di tempo per la concessione dell’autorizzazione
Art.
24, co. 6, T.U.
- -
Sanzioni per il datore di lavoro che impieghi un lavoratore stagionale
irregolarmente (come art. 22)
Art.
25, co. 5, T.U.
-
-
Soppressa la possibilità di trasferimento, in caso di rimpatrio dei
lavoratori stagionali e di assenza di convenzioni internazionali che regolino
la materia, dei contributi versati
Art.
26, co. 3, T.U.
-
-
Esclusa la possibilità di sponsorizzazione ai fini dell’ingresso e
del soggiorno per lavoro autonomo
Art.
26, co. 5, T.U.
- -
La rappresentanza diplomatica o consolare certifica il possesso dei requisiti per
il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (esclusa la
conversione sul posto ex art. 39, co. 7, Regolamento)
Art.
26, co. 7 bis, T.U.
-
- Revoca del permesso ed espulsione
immediata in seguito a condanna definitiva per reati previsti dalla L. 633/41,
e modifiche, Titolo III, Capo III, Sez. II, e dagli artt. 473, 474 c.p.
Art.
27, co. 1, T.U.
- -
Consentito l’ingresso extra-quote anche per infermieri
professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private
Art.
27, co. 5 bis, T.U.
- -
Quote massime per sportivi professionisti, ripartite per federazione sportiva;
decreto del Ministro per i beni culturali, su proposta del CONI
Art.
29, co. 1, T.U.
- -
I genitori a carico sono ammessi al ricongiungimento qualora non abbiano altri
figli nel paese d’origine o di provenienza o qualora abbiano più
di 65 anni e gli altri figli non siano in grado, per motivi di salute, di
provvedere loro.
- -
Soppressa la possibilità di ammissione al ricongiungimento dei parenti entro il
III grado inabili al lavoro, salvo il caso di figli maggiorenni
totalmente invalidi
Art.
29, co. 7 e 8, T.U.
- -
La domanda di nulla osta al ricongiungimento si presenta allo sportello unico
per l’immigrazione, corredata anche dalla documentazione,
autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di
coniugio o la minore età
Art.
30, co. 1 bis, T.U.
- -
Il permesso per motivi familiari rilasciato allo straniero soggiornante ad
altro titolo da almeno un anno, in seguito a matrimonio con cittadino italiano
o comunitario, è revocato in caso di mancata convivenza, salvo il caso in cui
dal matrimonio sia nata prole
Art.
30, co. 5, T.U.
-
-
Il permesso per motivi familiari è convertibile in altro permesso
anche in caso di morte del familiare che aveva chiesto il ricongiungimento
Art.
31, co. 1 bis/quater, T.U.
-
-
Il permesso per minore età è convertibile in permesso per studio,
lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni, qualora non sia stato
disposto il rimpatrio del titolare, a condizione che il minore
a) a) sia
giunto in Italia da almeno tre anni,
b) b) sia
stato inserito per almeno due anni in un programma di integrazione gestito da
ente o organizzazione con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso
la Presidenza del Consiglio,
c) c) disponga
di un alloggio
d) d) abbia
in corso regolare attività di studio o lavorativa, ovvero sia in possesso di un
contratto di lavoro.
Tali requisiti devono essere
certificati dal gestore. I permessi rilasciati per conversione vengono detratti
dalle quote annuali.
Art.
39, co. 5, T.U.
-
-
L’accesso ai corsi universitari per stranieri regolarmente
soggiornanti a qualunque titolo è limitato al caso di stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno e in possesso di titolo conseguito in Italia
(non basta un titolo equipollente).
-
-
L’accesso è consentito anche agli stranieri soggiornanti
all’estero e in possesso di titolo conseguito in scuole italiane
all’estero o in scuole straniere oggetto di intese per il riconoscimento
del titolo.
Art.
40, co. 1, T.U.
- -
Soppressa la possibilità di accoglienza, in casi di emergenza, su disposizione
del sindaco, di stranieri irregolarmente soggiornanti
Art.
40, co. 1 bis, T.U.
- -
Misure di integrazione sociale riservate agli stranieri regolarmente
soggiornanti
Art.
40, co. 5, T.U.
-
-
Soppressa la possibilità per le regioni di erogare contributi per la
ristrutturazione di alloggi da adibire ad abitazioni per stranieri
Art.
40, co. 6, T.U.
-
-
Limitata la parificazione tra straniero e italiano ai fini
dell’accesso agli alloggi di edilizia pubblica al caso di stranieri in
possesso di permesso almeno biennale che esercitino regolare attività
lavorativa (esclusi così gli iscritti al collocamento e i titolari di permessi
più brevi; es.: lavoro a tempo determinato).
- -
(...).
Art.
1, co. 5, L. 39/90
- -
Il permesso per richiesta di asilo è rilasciato al richiedente ammesso alla
procedura, salvo che nei casi di trattenimento
Artt.
1 bis e 1 ter, L. 39/90
-
- Il richiedente asilo può essere
trattenuto per il tempo strettamente necessario
1.a. 1.a.
per verificarne o determinarne nazionalità o identità
1.b. 1.b.
per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi
non siano immediatamente disponibili
1.c. 1.c.
in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad
essere ammesso nel territorio dello Stato
- -
Il richiedente deve essere trattenuto
2.a. 2.a.
se è stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di
ingresso o soggiorno irregolare (formulazione dubbia)
2.b. 2.b.
se era già stato sottoposto a espulsione o respingimento
- -
Nei casi 1.a-c, 2.a si dà luogo a trattenimento in un apposito centro
di identificazione, nel caso 2.b a trattenimento in un CPT o a
prolungamento per 30 gg. del trattenimento già in corso
- -
Nei casi di trattenimento obbligatorio si avvia la procedura semplificata:
a. a.
il questore trasmette gli atti alla commissione territoriale entro 2 gg.
b. b. la
commissione territoriale procede all’audizione entro 15 gg. dalla
data di ricevimento degli atti
c. c.
la commissione territoriale decide entro 3 gg. dall’audizione
-
-
Il regolamento che disciplina il trattenimento nei centri appositi per
richiedenti asilo tiene conto degli atti adottati dall’ACNUR, dal
Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea.
-
-
Ai centri appositi per richiedenti asilo e ai CPT è consentito
l’accesso dei rappresentanti dell’ACNUR e, previa autorizzazione
del Ministero dell’interno, degli avvocati e degli organismi ed enti di
tutela con consolidata esperienza.
- -
Qualora alla scadenza dei termini la procedura semplificata non si sia ancora
conclusa, allo straniero è rilasciato un permesso temporaneo fino alla
conclusione della procedura
- -
L’allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione
costituisce rinuncia alla domanda
- -
Nei casi di procedura semplificata l’Italia assume di essere responsabile
dell’esame della domanda ai sensi della Convenzione di Dublino
-
-
Su richiesta motivata presentata entro cinque giorni, la decisione
negativa assunta in relazione alla domanda presentata da uno straniero
trattenuto in un centro di identificazione è riesaminata entro dieci giorni
dalla commissione territoriale integrata da un membro della commissione
nazionale.
- -
Il ricorso contro la decisione negativa in caso di procedura semplificata deve
essere presentato entro 15 gg., anche dall’estero; non è immediatamente
sospensivo; lo straniero può chiedere al prefetto la sospensione
dell’allontanamento; il diniego è immediatamente esecutivo
Art.
1 quater, L. 39/90
- -
Presso l’Ufficio territoriale del Governo sono istituite le commissioni
territoriali
- -
Presiedute da un funzionario di carriera prefettizia
- -
Composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza unificata, da un
rappresentante dell’ACNUR e, all’occorrenza, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri
- -
In caso di parità, prevale il voto del
Presidente
- -
In caso di afflussi particolarmente intensi di richiedenti asilo, le
commissioni possono essere formate da personale in posizione di distacco o
collocamento a riposo.
- -
Audizione entro 30 gg. dalla trasmissione della domanda (altri termini
temporali, come nel caso della procedura semplificata)
- -
Ricorso al tribunale ordinario, che decide ai sensi dell’articolo
1-ter, comma 6 (ricorso non sospensivo)
-
-
La commissione territoriale si avvale di interpreti per l’audizione
-
-
Del colloquio è redatto verbale
-
-
La decisione è adottata con atto scritto e motivato, comunicato
all’interessato con le informazioni sulle modalità di impugnazione
-
-
Valutazione, in sede di decisione, della possibilità di accordare,
sulla base delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, un
permesso per motivi umanitari a stranieri ai quali non sia riconosciuto lo status
di rifugiati.
Art.
1 quinquies, L. 39/90
-
- Commissione nazionale per il diritto
d’asilo presieduta da un prefetto
- -
Composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio, un funzionario della
carriera diplomatica, un funzionario di carriera prefettizia del Dipartimento
immigrazione e un dirigente di P.S.
- -
Partecipa un rappresentante dell’ACNUR
- -
Possibile l’articolazione in sezioni
- -
Compiti di indirizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle
commissioni territoriali, revoca e cessazione status
Art.
1 sexies, L. 39/90
-
- Abrogato l’art. 1, co. 7, L. 39/90
- -
Il richiedente privo di mezzi e non trattenuto può essere accolto dai servizi
di accoglienza territoriali per richiedenti asilo, rifugiati e stranieri
destinatari di protezione umanitaria.
- -
I servizi territoriali sono cofinanziati dall’ente locale e dal Ministero
dell’interno (per non più dell’80%)
- -
Garantita la continuità, in sede di prima applicazione, degli interventi già
avviati.
- -
Contributo economico di prima assistenza, determinato con decreto del
Ministro dell’interno, in favore del richiedente asilo non trattenuto né
accolto dai servizi territoriali
- -
Monitoraggio e coordinamento dei servizi territoriali gestito da
un servizio centrale, affidato all’ANCI; il servizio promuove, con
l’OIM, programmi di rimpatrio.
Art.
1 septies, L. 39/90
- -
È istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo.
-
-
Possibilità di regolarizzare, tramite presentazione di dichiarazione
all’ufficio postale, rapporti di lavoro di assistenza domiciliare a
invalidi o di collaborazione domiciliare (uno per famiglia) che siano stati in
vigore almeno nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge
-
-
Ammesso anche datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante
-
-
Necessario il versamento di un ammontare di contributi corrispondente a
un trimestre (ulteriori contributi, per periodi antecedenti denunciati, fissati
con decreto del Ministro del lavoro) e la certificazione, in caso di
assistenza a invalido, delle patologie a carico del familiare assistito
-
-
Verifica, entro venti giorni, dell’assenza di motivi ostativi
alla regolarizzazione
-
-
Invito da parte della prefettura, entro dieci giorni dalla verifica,
per la stipula del contratto di soggiorno ed il contestuale rilascio di un
permesso di soggiorno (a quale titolo) della durata di un anno, rinnovabile
solo a condizione che il rapporto di lavoro in questione si mantenga
-
-
Non regolarizzabili rapporti con stranieri che siano stati espulsi per
motivi diversi dal mancato rinnovo o segnalati per la non ammissione o denunciati
per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. (salva conclusione del
procedimento che li scagioni) o sottoposti a misura di prevenzione
-
-
Punita la falsa dichiarazione con reclusione da due a nove mesi
- -
Entro 6 mesi definizione e aggiornamento dei regolamenti. Fino alla
definizione dei regolamenti, i compiti dello sportello unico sono svolti dalla
direzione provinciale del lavoro.
- -
Fino all’emanazione del regolamento restano in vigore le procedure per
l’asilo precedentemente vigenti
- -
Entro 4 mesi emanazione di un regolamento per la razionalizzazione degli
archivi
- -
Fino a completamento di un’adeguata rete di CPT, il sindaco può disporre
l’alloggiamento di espellendi in centri di accoglienza
- -
Istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere
-
-
Possibile l’invio presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di
Stato, in qualità di esperti
-
-
Attribuiti compiti di controllo e di indirizzo sull’applicazione
della legge e degli accordi internazionali in materia di immigrazione e asilo
al Comitato Schengen.
-
-
Relazione annuale del Governo al Comitato, che riferisce alle Camere
sulla propria attività.