Legge n 15 16 01 1992
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
L 16/01/1992 n. 15 art.1
L 16/01/1992 n. 15 art.2
L 16/01/1992 n. 15 art.3
L 16/01/1992 n. 15 art.4
L 16/01/1992 n. 15 art.5
L 16/01/1992 n. 15 art.6
L 16/01/1992 n. 15 art.7
L 16/01/1992 n. 15 art.8
L 16/01/1992 n. 15 art.9
L 16/01/1992 n. 15 art.10
L 16/01/1992 n. 15 art.11
L 16/01/1992 n. 15 art.12
L 16/01/1992 n. 15 art.13
L 16/01/1992 n.
15 art.1
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal
seguente:
« 1. Non sono elettori:
a) coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma
non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n.
327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure
di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno
o più Comuni o in una o più Province, a norma dell'articolo 215 del codice
penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando
sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha
effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 2
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: «nel registro della popolazione
stabile del Comune» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE)».
2. All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono
iscritti all'ufficio anagrafe del Comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del
regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe
ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 3
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la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Al primo comma dell'articolo 7 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo
15 della legge 8 marzo 1975, n. 39, le parole: «hanno compiuto o» sono
soppresse.
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L 16/01/1992 n.
15 art. 4
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo
16 della legge 8 marzo 1975, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «dell'anagrafe» sono sostituite dalle seguenti:
«delle anagrafi di cui all'articolo 4»;
b) alla lettera a), le parole: «nel registro della popolazione stabile del
Comune» sono sostituite dalle seguenti: «nelle anagrafi di cui all'articolo 4»
e le parole «o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo,
diritto di essere iscritti nelle liste elettorali» sono sostituite dalle
seguenti: «e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4».
2. Al secondo comma dell'articolo 8 del medesimo testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: «del
registro di popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle anagrafi».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 5
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361
1. L'articolo 10 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 17 della legge
8 marzo 1975, n. 39, è sostituito dal seguente:
« 1. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni,
rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini
che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo
4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età
entro il semestre successivo».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 6
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. L'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7
febbraio 1979, n. 40, è sostituito dal seguente:
« 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento,
di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del Comune di nascita, deve essere inoltrata
per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere
l'indicazione del Comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) l'elettore è iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni
adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in
dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore
della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono,
a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione
nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalità di
cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale
risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente
iscrizione nell'AIRE del Comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita
annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 7
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Il quarto comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal
seguente:
«Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che
sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo 4 per irreperibilità».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 8
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Il terzo comma dell'articolo 27 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come modificato dall'articolo 2,
comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, è sostituito dal seguente:
«Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle
relative sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono
svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del Comune designati dal
sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri Comuni, le stesse
funzioni sono svolte dal segretario del Comune che ne è sede o da impiegati
dello stesso, designati dal sindaco».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 9
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 32 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è
sostituito dal seguente:
«3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro
provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato
della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario
competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il
casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza,
certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del
diritto elettorale al Comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il
luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione
deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona
alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta
nelle liste elettorali del Comune al quale è stata comunicata la notizia, il
sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica
sicurezza, la partecipa al Comune nelle cui liste il cittadino è compreso;»
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L 16/01/1992 n.
15 art. 10
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Dopo l'articolo 32-bis del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'art. 3 della legge 7
febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:
« 1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale
risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri
2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore
una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è
ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del certificato
elettorale, se già consegnato.
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del
seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome
dell'elettore.
3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui
al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto
luogo la consultazione».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 11
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Il secondo comma dell'articolo 36 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 è sostituito dal
seguente:
«Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma
dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui
circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in
mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio».
2. All'art. 36 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo
comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in più collegi per
l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli
circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero
per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di
assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e
progressione numerica».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 12
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi
secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di
essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate
disposizioni».
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L 16/01/1992 n.
15 art. 13
Modificazioni al testo unico delle leggi per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361
1. Il quarto comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione,
prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte,
plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone
il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette
anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni».
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