LEGGE 4 maggio 1983
n 184 ( indice )
( pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983 n. 133 S.O. )
DIRITTO DEL MINORE
AD UNA FAMIGLIA
TITOLO I
Principi generali
Art. 1.
1. Il minore ha diritto di crescere ed
essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori
o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo
all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore
della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze,
sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al
fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno
all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di
preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché
incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono
stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano
nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle
attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di
provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti
di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere
ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di
sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità
culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali
dell'ordinamento.
TITOLO I-BIS
Dell'affidamento
del minore
Art. 2.
1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto
disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente
con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli
ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei
termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una
comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza
pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i
minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una
comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza
l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere
superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove
ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare
caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli
di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie
competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che
devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e
verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.
Art. 3.
1. I legali rappresentanti delle comunità
di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano
i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X
del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di
un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o
della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro
trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano
anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere
chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano
l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di
assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali
limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 4.
1. L'affidamento familiare è disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal
genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento
familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario,
e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo
familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere
indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale
per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei
commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve
riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del
luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è
tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di
assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle
condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3,
deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento
che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della
famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro
mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione
dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con
provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse
del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il
periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per
i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una
comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.
Art. 5.
1. L'affidatario deve accogliere presso di
sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e
istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia
stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del
tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice
civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà
parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e
con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti
civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al
minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle
proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del
caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con
la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le
modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle
altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari
eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si
applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una
comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza
pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di
aiuto economico in favore della famiglia affidataria.
TITOLO II
Dell'adozione
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 6.
1. L'adozione è consentita a coniugi uniti
in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve
avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente
idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano
adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di
almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del
rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un
periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la
continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono
essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata
adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il
limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli
naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando
l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi
adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più
adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini
dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare
richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata
all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età
superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di
carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla
formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli
adottati.
(si veda la Sent. Corte Costituzionale n.148/92 che
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'adozione di uno
o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli
adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla
separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza
di vita e di educazione.)
Art. 7.
1. L'adozione è consentita a favore dei
minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni
quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio
consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età
predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere
revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni
dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere
sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
CAPO II
Della dichiarazione
di adottabilità
Art. 8.
1. Sono dichiarati in stato di adottabilità
dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di
cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale
e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la
mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere
transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste,
sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si
trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore
quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai
servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal
giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve
svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o
degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.
Art. 9.
1. Chiunque ha facoltà di segnalare
all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici
ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di
pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o
privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove
hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con
l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei
genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del
minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso,
di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati
presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o
privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di
abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con
relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli
istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può
procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il
quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare
l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4,
uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente
a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la
decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile
e l'apertura della procedura di adottabilità.
Art. 10.
1. Il presidente del tribunale per i
minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo
9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo
stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite
i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi
accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente
in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento,
sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che
abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente
del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa
della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano.
Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli
accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie
e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni
momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento
provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo
presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della
potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni
del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i
provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del
tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve
confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del
comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del
pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni
necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati
al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 11.
Quando dalle
indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del
minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano
rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a
dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai
sensi dell' articolo 44 . In tal caso il tribunale per i minorenni decide
nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non
risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o
la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale
per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente
alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta
di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei
genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La
sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due
mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o
dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo
comunque un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non
riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura é rinviata anche
d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale,
purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri
due mesi.
Ove il tribunale
sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore,
se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti
termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura,
ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza
che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità
di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in
ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti
genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere
delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la
dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento é
privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità é sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione
divenuta definitiva.
Art. 12.
Quando attraverso
le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il
quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti
significativi con il minore, e ne é nota la residenza, il presidente del
tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione,
entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i
genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i
minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i
minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di
residenza all'estero é delegata l'autorità consolare competente.
Udite le
dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i
minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con
decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore,
stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere
affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e
la famiglia.
Il presidente o il
giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere
l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi é tenuto per
legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai
sensi del comma 3 dell' articolo 10.
Art. 13.
Nel caso in cui i
genitori ed i parenti di cui allo articolo precedente risultino irreperibili
ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il
tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli
140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli
organi di pubblica sicurezza.
Art. 14.
1. Il tribunale per i minorenni può
disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del
procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini
effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del
minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un
periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi
sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune.
Art. 15.
1. A conclusione delle indagini e degli
accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di
abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è
dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
1. i genitori ed i parenti convocati
ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato
motivo;
2. l'audizione dei soggetti di cui
alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale
e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
3. le prescrizioni impartite ai sensi
dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di
adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di
consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo
familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato.
Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al
pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con
contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 17.
Art. 16.
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita
la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non
sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara
che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al
pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il
tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
Art. 17.
1. Avverso la sentenza il pubblico
ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte
d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La
Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro
opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al
deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La
sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte
d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo
comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e
del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei
rispettivi atti introduttivi.
Art. 18.
1. La sentenza definitiva che dichiara lo
stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i
minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale
stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è
divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale
per i minorenni.
Art. 19.
Durante lo stato di
adottabilità é sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.
Il tribunale per i
minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
Art. 20.
Lo stato di
adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da
parte dell'adottando.
Art. 21.
1. Lo stato di adottabilità cessa altresì
per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le
condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui
al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale
per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori,
del tutore.
3. 3. Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto
l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
CAPO III
Dell'affidamento
preadottivo
Art. 22.
1. Coloro che intendono adottare devono
presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale
disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle
condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la
presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni,
purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente
aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli
atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri
tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda
decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono
adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del
procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati
previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle
adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti
professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza
nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore
a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere
tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in
particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i
quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato,
il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato
una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base
alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda
quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera
di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove
esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni
altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento
preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento
alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in
ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore,
emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più
fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi
ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al
tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e
comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine
della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul
buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice
tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate
difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla
presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause
all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale.
Art. 23.
1. L'affidamento preadottivo è revocato dal
tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del
tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8,
quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non
superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per
i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere
sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli
affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di
sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al
tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è
annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione
di cui all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i
minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai
sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Art. 24.
Il pubblico ministero
e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento
preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con
reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello,
sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone
indicate nell' articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
CAPO IV
Della dichiarazione
di adozione
Art. 25.
1. Il tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti
i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il
pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza
o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente
capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza
in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia
prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga
proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se
maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di
cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei
coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene
incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del
minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della
morte.
5. Se nel corso dell'affidamento
preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può
essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo
interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è
comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene
meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 26.
1. Avverso la sentenza che dichiara se fare
luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può
essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte
d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del
minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento
ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle
parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte
d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro
trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo
comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e
del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal
deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione,
divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui
all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a
margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere
del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della
definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono
dal momento della definitività della sentenza.
Art. 27.
Per effetto
dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti,
dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione é
disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell' articolo 25 ,
comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione
cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti
matrimoniali.
Art. 28.
1. Il minore adottato è informato di tale
sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi
ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile
riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo
cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla
maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale
di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico
ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni,
estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria
l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile,
per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità
dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali
esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i
minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta
che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al
responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove
ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo
per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'età di
venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e
l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore
età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del
luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede
all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le
informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che
l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento
all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il
tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie
richieste.
7. L'accesso alle informazioni non è
consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non
volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi
precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età
quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
TITOLO III
Dell'adozione
internazionale
CAPO I
Dell'adozione di
minori stranieri
Art. 29.
1. L'adozione di minori stranieri ha luogo
conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione",
a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis
1. Le persone residenti in Italia, che si
trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un
minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di
disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la
residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti
in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4,
é competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il
luogo della loro ultima residenza; in mancanza, é competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non
ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta
carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione,
copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti
locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle
aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
1. informazione sull'adozione
internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre
forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in
collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
2. preparazione degli aspiranti
all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
3. acquisizione di elementi sulla
situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi,
sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro
attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di
rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle
eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione
da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i
minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli
elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione
della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30.
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta
la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti
all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli
opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto
motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per
adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha
efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli
interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto
contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto é trasmesso immediatamente,
con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla
Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti
all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo
ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in
modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica
immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente
autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di
inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a
termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del
pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano
ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura
di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate
dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può
autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare
direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3
del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto
l'incarico di curare la procedura di adozione:
1. informa gli aspiranti sulle
procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
2. svolge le pratiche di adozione
presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione
tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la
domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad
esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro
tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
3. raccoglie dall'autorità straniera
la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere
sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di
origine e le sue esperienze di vita;
4. trasferisce tutte le informazioni
e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi,
informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese
straniero;
5. riceve il consenso scritto
all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto
dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le
firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le
altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli
aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale
delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio
giudiziario;
6. riceve dall'autorità straniera
attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della
Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti,
l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto
del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui
all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di
origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri
genitori adottivi;
7. informa immediatamente la
Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della
decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione,
trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla
residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
8. certifica la data di inserimento
del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
9. riceve dall'autorità straniera
copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette
immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
12. vigila sulle modalità di
trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli
adottanti o dei futuri adottanti;
13. svolge in collaborazione con i
servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin
dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
14. certifica la durata delle
necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da
ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza
all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del
medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
15. certifica, nell'ammontare
complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera
l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32.
1. La Commissione di cui all'articolo 38,
ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente
incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore
e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non é
ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine; b)
qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti
giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori
naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata
nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la
famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca
tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla
Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, é ordinata la
trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero
collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito
della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da
parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h),
rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33.
1. Fatte salve le ordinarie disposizioni
relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di
cura, non é consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di
visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono
accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. É fatto divieto alle autorità consolari
italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio
dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal
presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui
all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla
frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia
provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli
uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché
prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore
collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera
nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali
secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per
altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano
motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi
casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione
ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza
di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso
di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni
consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo
segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il
minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo
nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne
sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione
affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 34.
1. Il minore che ha fatto ingresso nel
territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o
di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i
diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e
per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i
servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su
richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il
minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni
sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli
opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la
cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione
nei registri dello stato civile.
Art. 35.
1. L'adozione pronunciata all'estero
produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata
nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale
verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione
risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste
dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione
non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto
di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del
minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui
alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei
registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi
dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il
provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non
contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore,
e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre
dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la
sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto é tuttora conforme
all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e
ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario,
anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e
adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.
In tal caso il minore che abbia compiuto
gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da
assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di
età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio
psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal
tribunale.
5. del distretto in cui gli aspiranti
all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in
cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei
requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate
le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non é possibile la
conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27; d)
l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità
centrali e un ente autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia
adottiva si é manifestato contrario al suo interesse.
Art. 36.
1. L'adozione internazionale dei minori
provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito
della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con
le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo
adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario
di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a
condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore
straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per
il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli
adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia
d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto
dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con
l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d)
sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera
h).
3. Il relativo provvedimento é assunto dal
tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di
tale provvedimento é data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto
disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente
autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino
al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e
di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni
effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché
conforme ai principi della Convenzione.
Art. 37.
1. Successivamente all'adozione, la
Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi,
eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che
hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha
emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione
conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei
suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua
famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre
informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori
italiani.
Art. 37-bis.
1. Al minore straniero che si trova nello
Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di
adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38.
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della
Convenzione é costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione é composta da:
1. un presidente nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente
esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente
analoga specifica esperienza;
2. due rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
3. un rappresentante del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
4. un rappresentante del Ministero
degli affari esteri;
5. un rappresentante del Ministero
dell'interno;
6. due rappresentanti del Ministero
della giustizia;
7. un rappresentante del Ministero
della salute;
8. un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
9. un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12. tre rappresentanti della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
13. tre rappresentanti designati,
sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato
dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e
l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono
in carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre
amministrazioni pubbliche.
Art. 39.
1. La Commissione per le adozioni
internazionali:
1. collabora con le autorità centrali
per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le
informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni
internazionali in materia di adozione;
2. propone la stipulazione di accordi
bilaterali in materia di adozione internazionale;
3. autorizza l'attività degli enti di
cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro
operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei
casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della
presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con
riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di
cui all'articolo 39-bis;
4. agisce al fine di assicurare
l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle
relative rappresentanze nei Paesi stranieri;
5. conserva tutti gli atti e le
informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;
6. promuove la cooperazione fra i
soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione
dei minori;
7. promuove iniziative di formazione
per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;
8. autorizza l'ingresso e il
soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di
adozione;
9. certifica la conformità
dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo
23, comma 1, della Convenzione stessa;
12. per le attività di informazione e formazione, collabora
anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di
non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione
é sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati;
ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere
direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui
all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici
con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le
problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi
attuativi dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente
del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione
biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della
attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche
con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis.
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a
sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla
presente legge; b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire
livelli adeguati di intervento; c) promuovono la definizione di protocolli
operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di
collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale
che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le
coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di
adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale
di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o
provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni
amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione
prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere diretti e composti da
persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione
internazionale, e con idonee qualità morali;
2. avvalersi dell'apporto di professionisti in campo
sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
3. disporre di un'adeguata struttura
organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e
delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui
intendono agire;
4. non avere fini di lucro,
assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi
necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa
corretta e verificabile;
5. non avere e non operare
pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano
all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
6. impegnarsi a partecipare ad
attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso
azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni
non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione
internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
7. avere sede legale nel territorio
nazionale.
Art. 39-quater.
1. Fermo restando quanto previsto in altre
disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in
affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
1. l'astensione dal lavoro, quale
regolata dall'art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche
se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
2. l'assenza dal lavoro, quale
regolata dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903
del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
3. congedo di durata corrispondente
al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.
CAPO II
Dell'espatrio di
minori a scopo di adozione
Art. 40.
I residenti
all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino
italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano
competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo
ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato,
é competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente
residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della
procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite
nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità
centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni
della presente legge".
Art. 41.
Il console del
luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee
organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà
di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si
verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il
console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni
che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore
vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità
italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al
rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in
Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente
articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente
autorizzato".
Art. 42.
Qualora sia in
corso nel territorio dello stato un procedimento di adozione di un minore
affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può
essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore
pronunciato da autorità straniera.
Art. 43.
Le disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani
residenti all'estero.
Per quanto riguarda
lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio
1967, n. 200.
Competente ad
accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi
all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo
interesse ai sensi dell' articolo 10 , compreso se del caso il rimpatrio, é il
tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo
domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello stato é competente
il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell'adozione in
casi particolari
CAPO I
Dell'adozione in
casi particolari e dei suoi effetti
Art. 44.
1. I minori possono essere adottati anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
1. da persone unite al minore da
vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e
duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
2. dal coniuge nel caso in cui il
minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3. quando il minore si trovi nelle
condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
4.
quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma
1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e
d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è
coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può
essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del
comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di
coloro che egli intende adottare.
Art. 45.
1. Nel procedimento di adozione nei casi
previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e
dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni
dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere
sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha
compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia
stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta
nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il
legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può
esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a
causa delle sue condizioni di minorazione.
Art. 46.
Per l'adozione é
necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando é negato
l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su
istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge,
se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare
l'adozione quando é impossibile ottenere l'assenso per incapacità o
irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 47.
1. L'adozione produce i suoi effetti dalla
data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la
prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può
procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari
per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i
suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Art. 48.
Se il minore é
adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha
l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a
quanto prescritto dall' articolo 147 del codice civile .
Se l'adottato ha
beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato
stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può'
impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione
del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si
applicano le disposizioni dell' articolo 382 del codice civile .
Art. 49.
1. L'adottante deve fare l'inventario dei
beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla
data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo
X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare
l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere
privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del
risarcimento dei danni.
Art. 50.
Se cessa
l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il
tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o
del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile .
Art. 51.
La revoca
dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante,
quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui
o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà
personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante
muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta
da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei
suoi discendenti.
Il tribunale,
assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine,
sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale,
sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della
persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui
siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala
al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Art. 52.
Quando i fatti
previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro
l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui,
la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del
pubblico ministero.
Il tribunale,
assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine,
sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, pronuncia sentenza.
Inoltre il
tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti
opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del
minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui
siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al
giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
Art. 53.
La revoca
dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della
violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 54.
Gli effetti
dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la
revoca é pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile
all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione
dell'adottante.
Art. 55.
Si applicano al presente
capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice
civile.
CAPO II
Delle forme
dell'adozione in casi particolari
Art. 56.
Competente a
pronunciarsi sull'adozione é il tribunale per i minorenni del distretto dove si
trova il minore.
Il consenso
dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale
rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al
presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle
persone indicate nell' articolo 46 può essere dato da persona munita di procura
speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli
articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del
tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di
appello.
(si veda la Sent.
Corte Costituzionale n.182/88 che
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56,
secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui é previsto
il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.)
Art. 57.
Il tribunale
verifica:
1. se ricorrono le circostanze di cui all'
articolo 44 ;
2. se l'adozione realizza il preminente
interesse del minore.
A tal fine il
tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone
l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e
gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui
famiglia.
L'indagine dovrà
riguardare in particolare:
1. l'idoneità affettiva e la capacità di
educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l'ambiente familiare degli adottanti;
2. i motivi per i quali l'adottante
desidera adottare il minore;
3. la personalità del minore;
4. la possibilità di idonea convivenza,
tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al Titolo
VIII del Libro I del codice civile
Art. 58.
L'intitolazione del
Titolo VIII del Libro I del codice civile é sostituita dalla seguente:
"dell'adozione di persone maggiori di età".
Art. 59.
L'intitolazione del
capo I del titolo VIII del libro I del codice civile é sostituita dalla
seguente: "dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi
effetti".
Art. 60.
Le disposizioni di
cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano
alle persone minori di età.
Art. 61.
L' articolo 299 del
codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 299. -
Cognome dell'adottato.
L'adottato assume
il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia
figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome
dell'adottante. Il riconoscimento successivo alla adozione non fa assumere
all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato
riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il
cognome dell'adottante.
Se l'adozione é
compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione é
compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito,
assume il cognome della famiglia di lei".
Art. 62.
L' articolo 307 del
codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 307. -
Revoca per indegnità dell'adottante.
Quando i fatti
previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro
l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui,
la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato".
Art. 63.
L'intitolazione del
capo II del titolo VIII del libro i del codice civile é sostituita dalla
seguente: "delle forme dell'adozione di persone di maggiore età".
Art. 64.
L' articolo 312 del
codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 312. -
Accertamenti del tribunale.
Il tribunale,
assunte le opportune informazioni, verifica:
1. se tutte le condizioni della legge sono
state adempiute;
2. se l'adozione conviene
all'adottando".
Art. 65.
L' articolo 313 del
codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 313. -
Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra
formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o
non far luogo alla adozione.
L'adottante, il
pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione,
possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello,
che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
Art. 66.
I primi due commi
dell' articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Il decreto
che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, é trascritto a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di
cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza
di revoca della adozione, passata in giudicato".
Art. 67.
Sono abrogati: il
secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
É abrogato altresì
il capo III del titolo VIII del libro i del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali,
penali e transitorie
Art. 68.
Il primo comma
dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile é
sostituito dal seguente:
"Sono di
competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli
articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis,
330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori
dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".
Art. 69.
In aggiunta a
quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti
emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell' articolo 10 della presente
legge.
Art. 70.
1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di
un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio
ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli
esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di
assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti
i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa
i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 71.
Chiunque, in
violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con
carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia
definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto é
commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore é affidato per
ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena é
aumentata della metà.
Se il fatto é
commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e
l'apertura della procedura di adottabilità; se é commesso dal tutore consegue
la rimozione dall'ufficio; se é commesso dalla persona cui il minore é affidato
consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
Se il fatto é
commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da
esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di
assistenza pubblici o privati nei casi di cui allo articolo 61, numeri 9 e 11,
del codice penale, la pena é raddoppiata.
La pena stabilita
nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in
illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la
inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
Chiunque svolga
opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è
punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire
5.000.000.
Art. 72.
Chiunque, per
procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della
presente legge, introduce nello stato uno straniero minore di età perché sia
definitivamente affidato a cittadini italiani é punito con la reclusione da uno
a tre anni.
La pena stabilita
nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo
danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito
affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art. 72-bis.
1. Chiunque essendone a conoscenza in
ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un
minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
2. La pena é della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti
ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui
al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti
dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si
avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non
autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1
diminuite di un terzo".
Art. 73.
Chiunque essendone
a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a
rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o
rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per
adozione é punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
900.000.
Se il fatto é
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si
applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie
successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del
tribunale per i minorenni.
Art. 74.
Gli ufficiali di
stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni
comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da
parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro
genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare
la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi
siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione
del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile .
Art. 75.
L'ammissione al
patrocinio a spese dello stato comporta l'assistenza legale alle procedure
previste ai sensi della presente legge.
La liquidazione
delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con
apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di
assistenza di quest'ultimo é da ritenersi cessata.
Si applica la
disposizione di cui all' articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto
1973, n. 533 .
Art. 76.
Alle procedure
relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data medesima.
(si veda la Sent.
Corte Costituzionale n.199/86 che
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio
1983, n. 184 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle
procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono
in Italia. )
Art. 77.
Gli articoli da 404
a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le
autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile .
Art. 78.
Il quarto comma
dell' articolo 87 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Il tribunale,
su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati
dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4,
quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".
Art. 79.
Entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei
requisiti di cui all' articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni
di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato
e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della
adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell' articolo 291
del codice civile , precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del
relativo provvedimento.
(si veda la Sent.
Corte Costituzionale n.198/86 che
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge
4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più
uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione
degli effetti dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa
nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile,
precedentemente in vigore.)
(si veda la Sent.
Corte Costituzionale n.183/88 che
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge
4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli
effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con
adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi
i 40 anni.)
Il tribunale
dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all' articolo 57 , sugli
adottanti e sullo adottato o affiliato.
Gli adottati o
affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della sua
capacità di discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere
sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge
dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve
prestare l'assenso.
I discendenti degli
adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere
sentiti.
Se gli adottati o
affiliati sono figli legittimi o riconosciuti é necessario l'assenso dei
genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso
degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori
dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici,
decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda,
tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo
all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del
tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può
essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art. 80.
1. Il giudice, se del caso ed anche in
relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari
e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente
in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono
tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro,
di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori
biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e
modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che
hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla
disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni
economiche.
Art. 81.
L'ultimo comma
dell' articolo 244 del codice civile é sostituito dal seguente:
"L'azione può
essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte
sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici
anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età
inferiore".
Art. 82.
Gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente
legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo
e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente
esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti
pronunciati dal giudice nei procedimenti suindicati.
Agli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire
100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589
dello stato di previsione del ministero di grazia e giustizia per l'anno
finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del
tesoro é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Ultima modifica:
14/05/2008