Istruttorio Italiani all’-Estero
1. COSA DEVE FARE UN ITALIANO CHE SI TRASFERISCA
ALL’ESTERO?
Quando un cittadino si trasferisce definitivamente all’estero deve
provvedere a comunicarlo all’ufficio anagrafe, con dichiarazione su apposito
modulo (APR/4). Entro 90 giorni dallo stabilimento all’estero deve rendere
altra dichiarazione al consolato italiano competente per la circoscrizione
consolare dove vive abitualmente, da farsi con altro apposito modulo (CONS/01),
che viene trasmesso al comune entro 180 giorni, in modo che sia perfezionato il
procedimento di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e di
iscrizione nell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). In
caso contrario, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
viene effettuata d’ufficio, per irreperibilità
2. QUANDO SI CONSIDERA CHE IL TRASFERIMENTO
ALL’ESTERO SIA DEFINITIVO?
Il trasferimento all’estero è considerato definitivo quando abbia una
durata superiore ad un anno, anche se per cause di durata limitata. Infatti,
non sono iscritti nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero
(AIRE) i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata quando
questa sia inferiore ai 12 mesi. Altrettanto, non sono iscritti nell’AIRE
coloro che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali e i
dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone conviventi,
a condizione che siano oggetto di notifica alle autorità locali sulla base
delle convenzioni vigenti in materia di relazioni diplomatiche e consolari.
3. COME
SI DETERMINA LA CITTADINANZA ITALIANA?
In linea principale, la cittadinanza italiana si determina per filiazione e
solo eccezionalmente per altri motivi. Storicamente, la cittadinanza italiana
si determinava in capo ad una persona che nasceva da padre italiano, mentre,
più recentemente, è stata presa in considerazione anche la possibilità di
determinazione della cittadinanza italiana per via di madre, mutamento dovuto a
mutamenti legislativi, ma anche a sentenze della Corte Costituzionale. Senza
approfondire questi cambiamenti, si può dire che fino al 31.12.1947 la
cittadinanza italiana alla nascita derivava unicamente se il padre era
cittadino italiano, mentre dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza italiana deriva
indifferentemente dal padre o dalla madre che siano cittadini italiani.
4. LO STRANIERO CHE DISCENDA DA CITTADINI ITALIANI E’
AGEVOLATO AD OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA?
L’attuale legge sulla cittadinanza prende in considerazione il caso dello
straniero che abbia avuto un genitore oppure un nonno, che non sia stato cittadino
italiano al momento della nascita (del genitore o del nonno, indipendentemente
dal sesso). Tali stranieri, possono ottenere la cittadinanza in più modi: a)
prestando effettivo servizio militare, a condizione che prima venga resa una
dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, b) assumendo
impiego pubblico alle dipendenze dello stato italiano con dichiarazione di
voler acquistare la cittadinanza (ma si tratta di una previsione attuabile di
fatto solo per i cittadini di Paesi dell’Unione europea, in quando l’assunzione
del pubblico impiego richiede il titolo della cittadinanza, anche se esteso,
recentemente, ad uno dei Paesi dell’Unione, seppure con alcuni limiti per
determinate figure e posizioni), c) se al compimento del 18° anno di età risieda
legalmente in Italia da almeno 2 anni e dichiari di voler acquistare la
cittadinanza italiana (dichiarazione da rendersi prima del compimento del 19°
anno di età). Al di fuori di tali casi, lo straniero che abbia ascendenti
italiani (genitori o nonni), può ottenere la concessione della cittadinanza
italiana con domanda al Presidente della Repubblica quando abbia almeno 3 anni
di residenza legale in Italia, godendo di una forte riduzione rispetto al
periodo normale per poter fare domanda della concessione della cittadinanza,
stabilito in via generale in 10 anni.
5. COME SONO TENUTE LE REGISTRAZIONI DI STATO CIVILE IN
ITALIA?
Gli atti dello stato civile sono tenuti da parte dei comuni, cui lo Stato
ha affidato la gestione di tale servizio, come di altri. I singoli atti sono
formati nel comune in cui i fatti registrati (nascita, matrimonio, morte)
accadono (eccezionalmente dal 1997 è stata introdotta una possibilità di fare
le dichiarazioni di nascita alternativamente anche nel comune di residenza se diverso
da quello di nascita, fermo restando che entrambi i comuni devono trovarsi in
Italia). Non esiste un archivio unico nazionale degli atti dello stato civile,
per cui ogni ricerca richiede necessariamente la conoscenza del comune in cui
l’evento si è verificato. Fino all’anno 2000, i registri dello stato civile
sono stati completati da un indice alfabetico, nonché da un indice decennale
(tra l’altro, gli indici decennali sono stati compilati fino all’ultimo
decennio chiuso prima del 2001). L’entrata in vigore del sistema di tenuta dei
registri dello stato civile è avvenuta il 1° gennaio 1866, ma in alcune aree
geografiche italiane successivamente, in relazione ai processi di unificazione
dello Stato, così che i periodi decennali sono diversi in relazione all’avvio
della tenuta dei registri dello stato civile.
6. QUALE AUTORITA’ E’ COMPETENTE A RILASCIARE UN
CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA?
Il rilascio di un certificato di cittadinanza italiana compete al sindaco per
le persone che sono residenti in Italia; per le persone che sono residenti
all’estero, la competenza è esclusivamente dell’autorità consolare italiana
della circoscrizione di residenza.
7. DAVANTI A QUALE AUTORITA’ POSSONO O DEVONO ESSERE LE
DICHIARAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA?
R.7: Le dichiarazioni previste dalla legge sulla cittadinanza vanno rese
unicamente: A) per i residenti in Italia: avanti all’ufficiale dello stato
civile del luogo di residenza, B) per i residenti all’estero: avanti
all’autorità consolare (che svolge le funzioni di stato civile nella
circoscrizione consolare). Ogni altra forma, oltre che illegittima, non produce
effetti giuridici.
8. NEL CASO DI NASCITE, MATRIMONI O MORTI RELATIVE A
CITTADINI ITALIANI ALL’ESTERO SONO OBBLIGATORIE LE TRASCRIZIONI DEGLI ATTI DI
STATO CIVILE?
Gli atti di stato civile generalmente non hanno valore costitutivo, ma
funzione dichiarativa, di prova documentale. Gli atti di stato civile (nascita,
matrimonio, morte) relativi a cittadini italiani che avvengano all’estero
devono obbligatoriamente essere trascritti nei registri dello stato civile
italiani, a cura, diligenza ed onere dei diretti interessanti, producendone
copia autentica, debitamente legalizzata e tradotta in forma ufficiale nella
lingua italiana. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce un’infrazione
a disposizioni di legge, oltre che produrre disagi e disguidi che si riversano
prima di tutto sulle persone interessate. La mancata od omessa trascrizione non
determina che il fatto non abbia valore, ma solo che ne manchi la prova (ed
esempio: una persona sposatasi all’estero è sposata anche se abbia omesso di
adempiere all’obbligo della trascrizione, oppure una persona deceduta è
comunque morta, anche se i parenti non provvedano a quanto necessario. Da qui i
disagi e disguidi che possono gravare sui responsabili). La produzione
all’ufficio consolare di tali atti va effettuata “senza indugio” (fino al
29.3.2001, la legge usava la parola “subito”, mentre fino al 31.12.1939 le
parole “entro tre mesi”). La trascrizione comunque può essere richiesta anche
tardivamente.
9. QUALI SONO I CERTIFICATI RILASCIATI DALL’UFFICIO DELLO
STATO CIVILE?
L’ufficio dello stato civile rilascia a) certificati, b) estratti per
riassunto, c) estratti per copia integrale. I certificati attestano l’evento
(nascita, matrimonio, morte), gli estratti per riassunto attestano l’evento,
integrandolo delle annotazioni che nel tempo siano state eventualmente eseguite
sull’atto di stato civile, gli estratti per copia integrale consistono nella
riproduzione dell’atto nella sua interezza. Questi ultimi sono rilasciati, dal
30.3.2001, solo a chi ne abbia interesse e quando non sia vietato dalla legge.
Ha interesse chi sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante, nel
senso di essere tale da poter essere tutelata davanti ad un giudice.
10. QUALI SONO I CERTIFICATI RILASCIATI DALL'UFFICIO
ANAGRAFE?
L’ufficio anagrafe rilascia i certificati di a) residenza, b) stato di
famiglia. Può anche rilasciare certificati od attestati relativi ad altre
posizioni desumibili dagli atti anagrafici, sempre ché non vi siano gravi o
particolari esigenze di pubblico interesse. Per i cittadini italiani residenti
all’estero ed iscritti all’AIRE, l’ufficio anagrafe rilascia i certificati di
a) stato di famiglia, b) residenza (attestante che il richiedente è stato
residente in Italia e nel comune e ha t
rasferito la residenza
all’estero a decorrere dalla data che risulta dagli atti anagrafici).
11. COS’E’ LA RESIDENZA?
La residenza è il luogo in cui una persona vive ordinariamente,
consuetudinariamente, stabilmente, in modo abituale. Per questo, una persona
può avere un’unica residenza. Una volta fissata la residenza, in termini di
abitazione di fatto, deriva l’obbligo, entro 20 giorni, di chiedere
l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) del come dove la
persona abita. Se si tratta di persona straniera, l’iscrizione in APR richiede
che siano state rispettate le disposizioni in materia di ingresso e di
soggiorno in Italia degli stranieri, cosa che va provata con il permesso di
soggiorno.
12. QUALI SONO I TERMINI PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI
SOGGIORNO?
Lo straniero che entri in Italia, è tenuto a richiedere all’autorità
provinciale di polizia (questura) il rilascio del permesso di soggiorno, entro
8 giorni lavorativi dal transito in frontiera.
13. IL CITTADINO ITALIANO CHE SIA ANCHE CITTADINO
STRANIERO E’ TRATTATO COME CITTADINO O COME STRANIERO?
In linea generale, per l’ordinamento giuridico italiano la persona che
abbia più cittadinanze tra le quali quella italiana è considerato unicamente
quale cittadino italiano, tanto che si trovi all’estero che in Italia. In
particolare, è sempre soggetto alla legge italiana anche se abiti o si trovi
all’estero. Come tale deve necessariamente essere titolare di passaporto
italiano valido, per non incorrere nei reati previsti dalla legge sui
passaporti per chi espatrii o permanga all’estero senza il relativo titolo di
espatrio. All’ingresso in Italia (valico di frontiera) deve esibire il
passaporto italiano; nel caso presenti il passaporto straniero è reputato come
straniero e come tale trattato, anche per quanto riguarda l’obbligo di
richiedere ed ottenere il visto d’ingresso (prima) e il permesso di soggiorno
(dopo).
14. QUANDO SUSSISTE LA DISCENDENZA DA CITTADINI ITALIANI
EMIGRATI?
La condizione di straniero di ceppo italiano può sussistere quando vi sia
discendenza da un emigrato che sia stato cittadino italiano al momento in cui
ha espatriato. Quindi, l'emigrazione deve essere avvenuta dopo l'Unità d'Italia
(1861), per le persone emigrate dal Veneto dopo il 1870 circa, per le persone
emigrate dalle province di Trento e Bolzano, 1 comune della Lombardia, alcuni
comuni del Veneto, parte della provincia di Gorizia e territorio di Trieste
dopo il 16 luglio 1920, per le persone emigrate dai territori giuliano-dalmati
da periodo successivo alla 1^ Guerra Mondiale all'entrata in vigore del
Trattato di Parigi del 10.2.1947. Le indicazioni geografiche sono espresse con
significato esclusivamente geografico e non politico, utilizzando le
denominazioni attuali, mentre alcuni periodi sono definiti con precisione,
mentre altri sono più imprecisi per più motivi. L'art. 7 legge 13 giugno 1912,
n. 555, legge organica sulla cittadinanza che ha "riorganizzato" la
materia, precedentemente regolata dagli artt. 1-15 codice civile 1865 come
conseguenza delle numerose modificazioni prodotte dalla normativa in materia di
emigrazione, conclusasi con il testo unico delle leggi sull'emigrazione del
1901, prevedeva che chi nato all'estero e fosse ritenuto da altro Stato proprio
cittadino per nascita, conservava la cittadinanza italiana, ma divenuto
maggiorenne, poteva rinunciare alla cittadinanza italiana (con dichiarazione
resa davanti al console). Nel caso in cui non vi fosse questa rinuncia,
rimanendo cittadino italiano, determinava la cittadinanza anche dei propri
discendenti. In ogni caso, gli italiani all'estero avevano l'obbligo di
provvedere a far trascrivere in Italia gli atti di stato civile che li
riguardavano o riguardavano i propri discendenti. Nel caso, abbastanza
frequente, che tale obbligo fosse non rispettato, occorre provare la permanenza
della condizione di cittadinanza con i documenti necessari e regolarizzare,
seppure tardivamente, tutte le posizioni a partire da quelle dell'emigrante. La
cittadinanza può essere riconosciuta solo se sia stata provata tale condizione
e completate tutte le procedure di regolarizzazione, anche quando tardiva.
15. E' ANCORA OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE AL CONSOLATO
IN CASO DI ACQUISTO, RIACQUISTO OD OPZIONE PER UNA CITTADINANZA STRANIERA DA
PARTE DEL CITTADINO ITALIANO?
L'art.
24 legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza) prevedeva che il
cittadino italiano che a) acquistasse, oppure b) riacquistasse, oppure c)
optasse per una cittadinanza straniera doveva darne comunicazione all'ufficiale
dello stato civile del luogo di residenza o, se residente all'estero,
all'autorità consolare (che svolge le funzioni di ufficiale dello stato civile
per gli italiani all'interno del territorio della circoscrizione consolare).
Tale dichiarazione doveva essere resa entro 3 mesi (nel caso di persone
minorenni, entro 3 mesi dal raggiungimento della maggiore età per la legge
italiana), e la sua omissione comportava la sanzione amministrativa pecuniaria
(da Lit. 200.000 a Lit. 2.000.000, nella pratica Lit. 400.000, pari ad _
206,58). Tale obbligo è venuto meno dal 30 marzo 2001 per abrogazione dell'art.
24 legge 5 febbraio 1992, n. 91 (art. 110, comma 5 dPR 3 novembre 2000, n.
396). Restano gli obblighi, stabiliti dalla legge 16 giugno 1926, n. 1170, di
notificare previamente al Ministero degli affari esteri (anche attraverso
l'autorità diplomatica) l'intenzione di accettare un impiego od una carica di
carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta
emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale a cui l'Italia
non partecipi (anche in relazione all'ipotesi di perdita della cittadinanza italiana
ai sensi dell'art. 12, comma 1 legge sulla cittadinanza).
16. LA PERSONA CHE ABBIA più
CITTADINANZE, TRA LE QUALI QUELLA ITALIANA, può SCEGLIERE DI SEGUIRE SOLO LA
LEGGE STRANIERA?
Quando una persona abbia più cittadinanze, e tra queste vi sia quella
italiana, tale persona viene considerata - per l'ordinamento giuridico italiano
- unicamente come cittadina italiana, risultando l'altra (o le altre)
cittadinanza priva di effetti per l'Italia. Ad esempio, il cognome, i rapporti
di famiglia, ecc. sono regolati solo dalla legge italiana, indipendentemente da
quanto preveda la legge dell'altro Paese di cui la persona abbia la
cittadinanza. Conseguentemente, sempre a titolo di esempio, se la legge
straniera preveda diversi criteri di attribuzione del cognome, tali criteri
sono privi di ogni effetto per l'Italia, tanto che eventuali atti di stato
civile che riportassero un'indicazione del cognome diverso da quello spettante
sulla base dell'ordinamento giuridico italiano sono soggetti a correzione
d'ufficio (art. 98, comma 2 DPR 3 novembre 2000, n. 396) e il cognome
attribuito dalla legge straniera non può essere fatto valere in Italia.
17. QUANDO GLI ATTI DELLO STATO CIVILE FORMATI ALL'ESTERO
CONTENGANO ERRORI OD IMPRECISIONI, E' SEMPRE NECESSARIO PROCEDERE PRIMA ALLA
RETTIFICA DA PARTE DELLE AUTORITA' LOCALI?
La questione della possibilità che atti di stato civile formati all'estero,
specie nel passato, contengano errori od imprecisioni, costituisce talora un
elemento di preoccupazione per gli stranieri di ceppo italiano che intendano
procedere a richiedere alle autorità consolari il riconoscimento della
cittadinanza, secondo le procedure codificate con la circolare del Ministero
dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991, circolare che si limita a dare una
sistemazione a ciò che sempre avrebbe dovuto essere stato fatto sia sulla base
delle norme della legge sulla cittadinanza del 1912 che della vigente, sia
sulla base degli ordinamenti dello stato civile, rispettivamente del 1865 e del
1939 e, oggi (cioè dal 30 marzo 2001), sulla base del Regolamento approvato con
DPR 3 novembre 2000, n. 396. Il fatto che la rettificazione costituisca un
onere non costituisce un'esimente, ma da tempo la questione era nota, tanto che
già nel 1952 il Ministero di grazia e giustizia (al tempo, competente per il
servizio dello stato civile) era specificatamente intervenuto con una
circolare, il cui reperimento non è stato agevolissimo e che si riporta con
alcune note di aggiornamento.
<<< MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Circolare n. 56-6/420 del 5
gennaio 1952 "Trascrizioni e rettifica di atti dello stato civile formati
all'estero, contenenti errori od omissioni".
""" Il Dicastero degli Affari Esteri [1] ha segnalato che
alcuni ufficiali dello stato civile si rifiutano di trascrivere gli atti di
stato civile provenienti dall'estero, qualora essi contengano errori, e li
restituiscono affinché si provveda alla loro rettificazione nel Paese in cui
gli atti stessi sono stati formati.
Al riguardo lo stesso Ministero ha fatto presente che non sempre e'
possibile procedere alla rettificazione di tali atti nel Paese straniero, anche
perché in taluni di essi ciò comporterebbe l'onere di spese rilevanti a carico
degli interessati; onde di verifica che gli atti anzidetti, dopo la
restituzione al Dicastero degli Affari Esteri da parte degli ufficiali dello
stato civile, non vengano piu' rettificati all'estero ne' trascritti in Italia.
Questo Ministero, mentre rileva che la trascrizione degli atti di stato
civile provenienti dall'estero, disposta dall'art. 51 dell'ordinamento dello
stato civile [2], soddisfa ad un pubblico interesse, ritiene che
l'inconveniente possa essere eliminato mediante la rettificazione di tali atti
in Italia dopo che sia stata effettuata la trascrizione degli stessi nei
registri dello stato civile, a norma dell'art. 169 [3] del citato ordinamento.
Si pregano pertanto le SS.LL. Ill.me di voler dare disposizioni agli
ufficiali dello stato civile dipendenti nel senso di provvedere alla
trascrizione degli atti provenienti dall'estero anche se contenenti errori od
omissioni informando in tali casi il Procuratore della Repubblica, affinché
possa promuoverne la rettificazione innanzi al tribunale competente, a' sensi
degli artt. 165 [4] e 169 [5] dell'ordinamento dello stato civile.
NOTE DI AGGIORNAMENTO: [1] Dopo l'entrata in vigore del dPR 5 gennaio 1967,
n. 200 gli atti dello stato civile non vengono più trasmessi per tramite del
Ministero degli affari esteri, ma direttamente all'ufficio dello stato civile
competente per la trascrizione. [2] L'ordinamento dello stato civile (r.d. 9
luglio 1939, n. 1238) e' stato abrogato e - dal 30 marzo 2001 - e' in vigore il
Regolamento, approvato con dPR 3 novembre 2000, n. 396. Il riferimento all'art.
51 va, ora, inteso con riguardo all'art. 17 dPR 3 novembre 2000,
n. 396.
[3] Il rinvio va, oggi e cioè dal 30 marzo 2001, inteso con riguardo agli
artt. 97 e 100 dPR 3 novembre 2000, n. 396. [4] L'art. 165, oggi abrogato, limitava
la titolarità dell'azione giudiziaria del pubblico ministero (procuratore della
Repubblica) a due sole ipotesi, l'errore materiale di scritturazione o la
sussistenza di un pubblico interesse (oltre ad una terza ipotesi, che per altro
aveva carattere piu' di forma 'sui generis' di gratuito patrocinio che di vera
e propria legittimazione ad agire in giudizio. L'attualmente vigente art. 95,
comma 2 dPR 3 novembre 2000, n. 396 legittima l'azione in giudizio del pubblico
ministero "in ogni caso", con ciò ampliando profondamente la
competenza. [5] Vedi nota 3. >>>
In ogni caso, il riconoscimento della cittadinanza ha decorrenza dal
perfezionamento dell'intero iter del procedimento.