GUIDA PRATICA ALL AUTOCERTIFICAZIONE
INDICE ANALITICO DI CERTIFICATI E
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
Dati
presenti nell’archivio dell’anagrafe tributaria
Certificati
anagrafici
Brevetti
Qualità
di casalinga
Cittadinanza
Certificati
rilasciati dal Casellario giudiziale
Possesso
e numero di Codice Fiscale
Cognome
e nome
Assenza
di condanne penali
Certificati
di conformità CE
Data
e luogo di nascita
Decesso
del coniuge, dell’ascendente o discendente
Godimento
dei diritti politici
Esami
sostenuti
Esistenza
in vita
Certificati, estratti e attestati
necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado e all’Università’
Iscrizioni
in Albi o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione
Iscrizioni
presso Associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
Qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
Marchi
Certificati
medici
Certificati,
estratti e attestati da presentare alla Motorizzazione civile
Nascita
del figlio
Obblighi
contributivi
Posizioni
relative agli obblighi militari
Certificati
di origine
Possesso
e numero di partita IVA
Qualità
di pensionato e categoria di pensione
Qualifica
professionale
Certificati ed estratti dei registri
dello Stato Civile e dei Registri anagrafici richiesti dai
Comuni nei procedimenti di loro
competenza
Residenza
Certificati
sanitari
Situazione
reddituale ed economica
Stato
civile
Dati
a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
Estratti
e copie integrali degli atti di stato civile
Stato
di disoccupazione
Stato
di famiglia
Qualità
di studente
Titolo
di abilitazione
Titolo
di aggiornamento
Titolo
di formazione
Titolo
di qualifica tecnica
Titolo
di specializzazione
Titolo
di studio
Qualità
di tutore, curatore e simili
Certificati
veterinari
Qualità
di vivenza a carico
C E R T I F I C A T I
V A L I D I T À
I
certificati rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni attestanti fatti e
qualità personali non soggetti a modificazione (Certificato di nascita, di
morte, titolo di studio), hanno validità illimitata cioè, non
sono soggetti a scadenza.
Le
restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del
rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una
validità superiore (art. 2, comma 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127).
Il
Ministero dell’Interno, con Circolare 7/98 del 23 aprile 1998 ha chiarito che
anche i certificati rilasciati dal Casellario giudiziale (certificato penale,
certificato relativo ai carichi pendenti, alla sottoposizione a procedure
fallimentari ecc.) hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.
I
certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le
copie integrali degli atti di stato civile, sono ammessi dalla Pubbliche
Amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre
i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio. Rimane ferma per la Pubblica
Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle
attestazioni. In caso di falsa dichiarazione, si applicano le sanzioni
penali di cui all’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Per le
Pubbliche Amministrazioni vale
l’obbligo di dare comunque corso al procedimento per il quale sono stati
richiesti gli atti certificativi, una volta acquisita la dichiarazione
dell’interessato.
CASI IN CUI L’AUTOCERTIFICAZIONE
NON È AMMESSA
I
certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti, non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diversa previsione della normativa di settore.
Tutti
i certificati medici e sanitari richiesti dalle Istituzioni Scolastiche ai fini
della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni,
sono sostituiti con unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica
di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero
anno scolastico (art. 10 D.P.R. 403/98).
CASI IN CUI LE AMMINISTRAZIONI NON
DEVONO
RICHIEDERE I CERTIFICATI
Le
Amministrazioni non devono più richiedere i certificati ai
cittadini nei seguenti casi:
-
Quando si tratta di dati contenuti in un documento di riconoscimento presentato
dall’interessato;
-
Quando il Responsabile del procedimento accerta d’Ufficio fatti e qualità che
l’Amministrazione è tenuta a certificare;
-
In tutti i casi in cui l’Amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni
relative a stati, fatti e qualità personali presso l’Amministrazione
competente;
-
Quando il cittadino non intende o non è in grado di utilizzare
l’autocertificazione ed i certificati risultino da Albi o da Pubblici Registri
tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni;
-
Quando si tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano
cambiamenti dello stato civile.
FORMA TELEMATICA
Le
certificazioni possono essere trasmesse e rilasciate in forma telematica anche
al di fuori del territorio del Comune competente.
AUTOCERTIFICAZIONI
1
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONI
DEFINIZIONE:
Sono dichiarazioni prodotte dall’interessato in
sostituzione delle normali certificazioni relative ai seguenti stati, fatti e
qualità personali:
-
Data e luogo di nascita
-
Residenza
-
Cittadinanza
-
Godimento dei diritti politici
-
Stato Civile (celibe/nubile, coniugato, vedovo, separato, divorziato)
-
Esistenza in vita
-
Nascita del figlio
-
Decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
-
Stato di famiglia
-
Iscrizione in Albi o Elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
-
Titolo di studio o qualifica professionale posseduta
-
Esami sostenuti
-
Titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica
-
Situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
-
Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto
-
Possesso e numero del Codice Fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria e inerente all’interessato
-
Stato di disoccupazione
-
qualità di pensionato e categoria di pensione
-
Qualità di studente o casalinga
-
Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore o simili
-
Iscrizione presso Associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
-
Tutte le posizioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese
quelle di cui all’art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, come modificato
dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958
-
Non aver riportato condanne penali
-
Qualità di vivenza a carico
-
Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello
stato civile.
CASI PER I QUALI È PREVISTA SOLO
L’AUTOCERTIFICAZIONE
Certificati,
estratti e attestati necessari per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e
grado e all’Università;
Certificati,
estratti e attestati che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli
Uffici della Motorizzazione Civile;
Certificati
ed estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai Comuni nell’ambito di procedimenti di loro competenza
DISCIPLINA DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, hanno la stessa validità temporale
degli atti che sostituiscono (art. 6 D.P.R. 403/98).
Nel
caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni siano presentate da
cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per
i cittadini italiani.
I
cittadini extracomunitari residenti in Italia (secondo le disposizioni del
Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 5 D.P.R. 403/98).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, possono essere presentate con le
seguenti modalità:
-
Scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva
responsabilità (non è necessario firmare davanti all’impiegato addetto) o
compilando i moduli predisposti dalle singole Amministrazioni;
-
Trasmettendole alle Pubbliche Amministrazioni tramite fax, posta o altro mezzo
telematico e informatico.
AUTENTICAZIONI
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni non devono essere più
autenticate, indipendentemente dalla modalità di presentazione. In base
all’interpretazione del Ministero dell’Interno, tale disposizione riguarderebbe
anche le dichiarazioni non rese davanti al dipendente addetto ma inviate per
posta o altro mezzo telematico e informatico.
TRATTAMENTO FISCALE
Le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono esenti dall’imposta di bollo
in quanto la legge 127/97 ha eliminato l’obbligo dell’autenticazione della
sottoscrizione.
SANZIONI PER I DIPENDENTI PUBBLICI
La
mancata accettazione, da parte di un dipendente pubblico, di una dichiarazione
sostitutiva di certificazione prevista da leggi o da regolamenti, costituisce
violazione dei doveri d’ufficio (art. 3, comma 4 della legge 127/97)
CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ART. 11 D.P.R. 403/98
Le
Amministrazioni interessate sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L’Amministrazione
procedente richiede direttamente all’Amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria
l’acquisizione successiva del certificato.
Salvo quanto previsto dall’art. 26 della legge 4 gennaio
1968 n. 15, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
SANZIONI PER I CITTADINI
Le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle legge speciali in materia (art. 26 Legge
15/68).
IMPEDIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE
Nel
caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare, la dichiarazione è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui
resa dall’interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa
dell’impedimento a sottoscrivere.
2
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO
DI NOTORIETÀ
DEFINIZIONE:
Salve le eccezioni espressamente previste dalla legge,
sono dichiarazioni con cui l’interessato può comprovare, a titolo definitivo,
tutti gli stati, qualità personali o fatti giuridicamente rilevanti non
comprovabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Tali
dichiarazioni possono riguardare anche stati, fatti e qualità personali
relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza,
nonché la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all’originale (art. 2 D.P.R. 403/98)
DISCIPLINA
Le
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono. Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini
extracomunitari residenti in Italia (secondo le disposizioni del Regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n.
223) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani (art. 5 D.P.R. 403/98).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, possono essere presentate con
le seguenti modalità:
-
Sottoscrizione dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o
dinanzi a notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede all’autenticazione della
sottoscrizione (art. 4 legge 15/68);
-
Sottoscrizione dell’interessato in presenza del dipendente addetto (per
dipendente addetto si intende il soggetto che riceve la documentazione. Il
Responsabile del procedimento è comunque competente a ricevere la
documentazione);
-
Invio della documentazione all’ufficio che detiene l’istanza principale
con allegata la fotocopia non autenticata di un documento di
riconoscimento non scaduto.
AUTENTICAZIONE
La
sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
è soggetta ad autenticazione nelle ipotesi in cui la dichiarazione abbia un
collegamento funzionale con una contestuale o precedente istanza
amministrativa.
Non
è pertanto necessaria l’autenticazione della firma (e non si applica, di
conseguenza, l’imposta di bollo) nei seguenti casi:
-
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia materialmente contenuta nell’istanza;
-
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione non sia compresa in una istanza ma, sia
comunque richiamata nell’istanza medesima o ad essa collegata funzionalmente,
anche se prodotta non contestualmente, ma in un secondo momento. Inoltre, anche le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio prive di un collegamento funzionale con un’istanza amministrativa, ma
sottoscritte in presenza del dipendente addetto non sono soggette all’imposta
di bollo. Quando tale dichiarazione è resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione è autenticata dal funzionario incaricato dal legale
rappresentante dell’impresa stessa (art. 4 legge 15/68 modificato dall’art. 3
comma 9 della legge 127/97).
TRATTAMENTO FISCALE
Le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono soggette ad imposta di
bollo nei seguenti casi:
-
Quando la dichiarazione sia collegata funzionalmente con una istanza
amministrativa e sia presentata o inviata unitamente a fotocopia non
autenticata di un documento di riconoscimento non scaduto;
-
Quando non esista un collegamento funzionale della dichiarazione con un’istanza
amministrativa, ma la sottoscrizione sia apposta dinanzi al dipendente addetto.
SANZIONI PER I PUBBLICI DIPENDENTI
È
fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni e alle imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica
utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, quando si tratti di provare qualità personali, stati o
fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. La mancata accettazione
della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o
regolamentari ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti
di notorietà, costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 3, comma 3
D.P.R. 403/98).
CONTROLLO SUL CONTENUTO DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Qualora si tratti di stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e
l’Amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni, per accelerare il procedimento, l’interessato può trasmettere
una copia fotostatica dei certificati di cui sia già in possesso, anche
attraverso strumenti informatici o telematici. L’Amministrazione procedente,
entro 15 giorni, richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente.
SANZIONI PER I CITTADINI
Le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle legge speciali in materia (art. 26 legge 15/68).
IMPEDIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE
Nel
caso in cui il dichiarante non sappia o non possa firmare, la dichiarazione è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata
resa a lui dall’interessato, facendo menzione di seguito alla medesima, della
causa dell’impedimento a sottoscrivere.
3
DOCUMENTAZIONE MEDIANTE SEMPLICE
ESIBIZIONE
DISCIPLINA
E VALORE PROBATORIO
I
dati relativi al cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato
civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati.
Nel
caso in cui, all’atto della presentazione di un’istanza, sia richiesta
l’esibizione di un documento di riconoscimento, le Amministrazioni pubbliche e
i gestori di pubblici servizi non possono chiedere certificati attestanti
stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. Le
Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono, comunque,
verificare nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel
documento di riconoscimento. Il rifiuto da parte del dipendente di
accettare l’indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante
l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità,
costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
VARIAZIONE DI DATI E REGIME
SANZIONATORIO
Nel
caso in cui i dati attestati in un documento di riconoscimento abbiano subito
variazioni dalla data del rilascio e, ciononostante sia stato esibito il
documento stesso, si applicano le sanzioni dell’art. 489 del codice penale.
REGISTRAZIONE DEI DATI DAI DOCUMENTI
ESIBITI
Nei
casi in cui l’Amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a
stati, fatti e qualità personali attraverso l’esibizione da parte
dell’interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la
registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia
fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata.
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI DA
PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le
pubbliche Amministrazioni non possono richiedere agli interessati la produzione
di atti o certificati che riguardano fatti, stati e qualità personali che
risultino attestati in documenti già in loro possesso (purché validi) o che
esse stesse siano tenute a certificare.
Le
pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di
certificati di assenza di precedenti penali e di assenza di carichi pendenti,
che debbono essere accertati presso gli uffici competenti, direttamente
dall’amministrazione che deve emanare il provvedimento (art. 10, comma 1 legge
15/68).
Qualora
l’interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti
da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica Amministrazione,
sono sempre acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione procedente, su semplice
indicazione da parte dell’interessato della specifica Amministrazione che
conserva l’abo o il registro.
In
tutti i casi in cui l’Amministrazione procedente acquisisce direttamente
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso
l’Amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può
essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della
sua fonte di provenienza.
L’acquisizione
diretta del documento può avvenire tramite fax o con altro mezzo telematico o
informatico (come la posta elettronica), idoneo ad accertare la fonte di
provenienza del documento e la trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale attraverso il sistema postale.
ISTANZE RIVOLTE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
AUTENTICAZIONE
La
sottoscrizione di istanze dirette alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione, sia quando
l’istanza è presentata al dipendente addetto, sia quando è inviata per posta
(art. comma 11 Legge 127/97), sia quando l’istanza è presentata unitamente a
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità,
possono essere inviate per via telematica.
Nei
provvedimenti di aggiudicazione dei contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti del regolamento di cui all’art. 15 comma 2 della Legge
59/97 (D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 recante criteri e modalità per la
formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici).
La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell’Amministrazione pubblica
e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione
anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà
(art. 3, comma 11 Legge 127/97).
È
fatto divieto alle pubbliche Amministrazioni di richiedere l’autenticazione
delle sottoscrizioni delle domande per la partecipazione a concorsi, per
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo, nonché ad
esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali (art. 3
comma 5 legge 127/97).
Le
istanze rivolte alla pubblica Amministrazione tendenti a ottenere l’emanazione
di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti,
copie e simili, sono soggetti all’imposta di bollo, ad eccezione degli
atti esenti in modo assoluto, indicati nella tabella allegato B al D.P.R. n.
642/72.
Le
domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento del personale o
di assunzioni in servizio, anche temporanea, ei documenti da allegare alle
domande stesse, non sono soggetti all’imposta di bollo. I
concorrenti vincitori del concorso e coloro che sono chiamati in servizio a
qualsiasi titolo, non sono più tenuti a regolarizzare in bollo le domande
di partecipazione al concorso e i documenti da allegare alle domande stesse (art.
19 legge 18 febbraio 1999 n. 28).
Per
i partecipanti a concorsi pubblici non è più prevista la presentazione di copia
autentica (quindi in bollo) dei titoli, ma una semplice dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all’originale (
art. 2 comma 2 D.P.R. 403/98
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
DEFINIZIONE:
L’autenticazione della firma viene redatta di seguito
alla sottoscrizione e consiste nella dichiarazione del pubblico ufficiale che
la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell’identità della persona che sottoscrive (art. 20 legge 15/68).
L’identificazione
può avvenire nei seguenti modi:
-
Per conoscenza diretta del pubblico ufficiale
-
per esibizione di un valido documento di riconoscimento personale, munito di
fotografia, rilasciato dall’autorità pubblica.
TRATTAMENTO FISCALE
L’autenticazione
della sottoscrizione è soggetta all’imposta di bollo.
L’autenticazione
non è soggetta ad imposta di bollo solo se l’atto con la firma autenticata è
destinato ad una degli usi per i quali è prevista l’esenzione assoluta
dell’imposta di bollo (tabella allegato B al D.P.R. 642/72 e altre disposizioni
di legge che prevedono l’esenzione dal bollo per gli atti e le certificazioni sostitutive)
Gli estremi dell’esenzione debbono essere indicati dal funzionario competente
al momento dell’autenticazione della firma.
L’autentica
di più sottoscrizioni apposte contestualmente su un unico foglio, è soggetta
al,pagamento di una sola imposta di bollo.