Agevolare i cittadini dell'Unione nell'esercizio del diritto a circolare e a soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; ridurre allo stretto necessario le formalità amministrative; definire meglio lo status dei familiari; circoscrivere la possibilità di rifiuto o revoca del diritto di soggiorno.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.05.2001, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM(2001) 257 def. - Gazzetta ufficale C 270 E del 25.09.2001].
1. Il diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri è disciplinato attualmente da un corpus legislativo, formato da due regolamenti e nove direttive. Con la presente proposta, la Commissione si propone di riunire tutti gli atti in un unico strumento legislativo al fine di facilitare l'esercizio dei diritti sopra menzionati. Inoltre, essa intende semplificare al massimo le formalità per l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.
Disposizioni generali
2. La presente proposta intende disciplinare:
Diritto di circolazione e soggiorno fino a sei mesi
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di
recarsi in uno Stato membro munito di una carta d'identità o di un passaporto
validi. In ogni caso, non può essere imposto alcun visto di uscita o di
ingresso. Se il cittadino in questione non dispone di documenti di viaggio, lo
Stato membro ospitante gli concede ogni agevolazione affinché egli ottenga o
faccia pervenire i documenti richiesti.
4. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro beneficiano dello stesso diritto del cittadino che accompagnano. Tali familiari possono essere soggetti all'obbligo del visto di breve durata ai sensi del regolamento (CE) n.539/2001. Il permesso di soggiorno è considerato equivalente al visto di breve durata.
5. Per i soggiorni inferiori a sei mesi, la sola formalità imposta al cittadino dell'Unione è il possesso di un documento d'identità. Lo Stato membro ospitante può richiedere all'interessato di segnalare la sua presenza sul territorio nazionale entro un termine non inferiore a quindici giorni.
Diritto di soggiorno per una durata superiore a sei mesi
6. Il diritto di soggiornare per un periodo superiore a sei mesi resta soggetto ad alcune condizioni:
7. Il permesso di soggiorno per i cittadini dell'Unione è soppresso. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può chiedere al cittadino l'iscrizione presso le autorità competenti entro un periodo che non può essere inferiore a sei mesi dal suo ingresso. L'attestato di iscrizione viene immediatamente rilasciato dietro presentazione:
8 I familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono chiedere una "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", che ha validità di almeno cinque anni a partire dal suo rilascio.
9. Il decesso, la partenza dal territorio dello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione così come il divorzio o l'annullamento del matrimonio non pregiudicano il diritto di soggiorno dei familiari, nel rispetto di talune condizioni.
Diritto di soggiorno permanente
10. Qualsiasi cittadino dell'Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante dopo avervi risieduto legalmente per quattro anni. Tale diritto non è più soggetto ad alcuna condizione. Le stesse disposizioni si applicano ai familiari dell'interessato, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che hanno risieduto quattro anni con il suddetto nello Stato in questione. Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di durata non superiore a quattro anni consecutivi nello Stato membro ospitante.
11. La proposta prevede inoltre che il diritto di soggiorno permanente possa essere riconosciuto prima dello scadere dei quattro anni consecutivi di residenza se determinate condizioni si verificano.
12. La carta di soggiorno permanente ha una durata illimitata ed è rinnovabile di diritto ogni dieci anni. Essa è rilasciata entro tre mesi a partire dalla presentazione della domanda. Il cittadino può provare la continuità della sua residenza con qualsiasi mezzo ammesso dallo Stato membro ospitante.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.
13. Tutti i cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, così come i loro familiari, godono inoltre di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato. Tuttavia, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad accordare il diritto a prestazioni di assistenza sociale alle persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi o ai loro familiari né il diritto ad una borsa di mantenimento ai titolari del diritto di soggiorno recatisi nel territorio nazionale per motivi di studio. I familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza, potranno esercitare un'attività come lavoratori subordinati o autonomi.
Restrizioni al diritto di ingresso e di soggiorno per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica
14. Il cittadino dell'Unione o un suo familiare possono essere allontanati dal territorio dello Stato membro per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o sanità pubblica. In nessun caso, la decisione può essere dettata da ragioni economiche. I provvedimenti devono basarsi sul comportamento personale dell'interessato e l'esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tale provvedimento.
15. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale dello Stato ospitante. La scadenza del documento che ha consentito al cittadino l'ingresso nel paese non costituisce motivo sufficiente a giustificarne l'allontanamento.
16. In ogni caso, prima di adottare un provvedimento di espulsione dal territorio, lo Stato membro deve valutare alcuni elementi quali la durata della residenza nel suo territorio dell'interessato, l'età di quest'ultimo, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e il grado di integrazione sociale nel paese che lo ha accolto così come i suoi legami con il paese d'origine. In nessun caso, il titolare di una carta di soggiorno permanente e i suoi familiari potranno essere oggetto di una misura di espulsione.
17. Il provvedimento di diniego dell'ingresso o di allontanamento dal territorio deve essere notificato all'interessato. Deve essere motivato e i mezzi di ricorso disponibili ed i termini entro cui agire devono esservi indicati. Fatta eccezione per casi urgenti, il termine ultimo per lasciare il territorio non può essere inferiore a quindici giorni.
18. In alcun caso, il provvedimento di divieto di ingresso può avere carattere permanente. L'interessato può presentare una domanda di riesame della sua situazione dopo due anni. Inoltre, la presente proposta prevede tutta una serie di garanzie procedurali.
Disposizioni finali
19. La presente direttiva è applicabile senza pregiudizio alle disposizioni nazionali legislative, amministrative e regolamentari più favorevoli.
20. A decorrere dal 1° luglio del 2003, sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 , la direttiva 64/221/CE , la direttiva 68/360/CE , la direttiva 72/194/CEE, la direttiva 73/148/CEE , la direttiva 75/34/CEE , la direttiva 75/35/CEE, la direttiva 90/364/CEE , la direttiva 90/365/CEE e la direttiva 93/96/CEE .
21. Entro il 1° luglio, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione relativa all'applicazione della presente direttiva e, all'occorrenza, ogni opportuna nuova proposta.
22. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2003. In seguito, essi ne informano la Commissione.
23. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Procedura di codecisione (COD/2001/0111)
Il 13 marzo 2002, il Comitato delle regioni ha
espresso il proprio parere.
Il 24 aprile 2002, il Comitato economico e sociale ha formulato il proprio
parere.
L'11 febbraio 2003, il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione
con riserva di alcuni emendamenti. La Commissione ha accettato una parte degli
emendamenti.
Ultima modifica: 27.02.2003