MINISTERO DELL'INTERNO
DIRETTIVA 1 marzo 2000
Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dell'interno dei mezzi di sussistenza per l'ingresso dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente art. 3, comma 1;

Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri;

Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dell'Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro;

 

E m a n a
la seguente direttiva:

Art. 1.

1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni come individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto.

 

2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilita'
dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22.

3. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita' di fonti di reddito nel territorio nazionale.

 

4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.

 

Art. 2.

1. Salvo che le norme del testo unico o del regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilita' della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.

Art. 3.

1. I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.

Art. 4.

1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo unico sono determinati da:

a) disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) disponibilita' delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.

Art. 5.

1. Oltre la disponibilita' della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validita' pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento e' sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.

Art. 6.

1.  Fatte  salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi  espressamente  regolamentati  dal testo unico e dal regolamento attuativo,  per  gli  altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di  sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.

2.  Restano  ferme  forme  piu' favorevoli di modalita' di ingresso stabilite in virtu' di specifici accordi.

Le   amministrazioni   competenti   cureranno  l'applicazione  della presente  direttiva  che   sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1o marzo 2000
Il Ministro: Bianco

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2000

Registro n. 1 Interno, foglio n. 170


TABELLA A

TABELLA  PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER 

L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO

Classi di durata del viaggio

Numero dei partecipanti al viaggio

Un partecipante

Due o pił partecipanti

lire

euro

lire

euro

Da 1 a 5 giorni:

quota fissa complessiva

522.000

269,60

414.000

212,81

Da 6 a 10 giorni:

quota a persona giornaliera

87.000

44,93

51.000

26,33

Da 11 a 20 giorni:

quota fissa

100.000

51,64

50.000

25,82

Quota giornaliera a persona

71.000

36,67

43.000

22,21

Oltre i 20 giorni:

quota fissa

400.000

206,58

230.000

118,79

quota giornaliera a persona

54.000

27,89

33.000

17,04