IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del
Ministro dell'interno dei mezzi di sussistenza per l'ingresso dello straniero
in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di
cui al precedente art. 3, comma 1;
Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento;
Visto il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a
norma dell'art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione
dei mezzi di sussistenza per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri;
Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio
dell'Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra
l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro;
E m a n
a
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni
come individuati dall'art. 1 del testo unico e definisce i criteri per
quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni
per l'ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove
previsto.
2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di
lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del testo unico, la disponibilita'
dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla
richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22.
3. La disponibilita' dei mezzi di sussistenza puo' essere
comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze
fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di
servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita' di fonti di reddito
nel territorio nazionale.
4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva
verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla
variazione media annua, elaborata dall'ISTAT e calcolata in base all'indice
sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande,
trasporti e servizi di alloggio.
Art. 2.
1. Salvo che le norme del testo unico o del regolamento
dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l'esistenza di idoneo
alloggio nel territorio nazionale e la disponibilita' della somma occorrente
per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
Art. 3.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per
il rilascio del visto e per l'ingresso nel territorio nazionale per motivi
turistici sono definiti secondo l'allegata tabella A.
Art. 4.
1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio
del visto e l'ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 23, comma 4,
del testo unico sono determinati da:
a) disponibilita' di una somma non inferiore alla meta'
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
b) disponibilita' delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto
per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa
per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e
per il periodo di soggiorno.
Art. 5.
1. Oltre la disponibilita' della somma necessaria al
pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale o l'esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e
ricoveri ospedalieri di validita' pari alla durata del soggiorno, i mezzi di
sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto
dall'art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e
dell'ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti
dall'art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di
soggiorno richiesto.
2. La documentazione attestante l'ottenimento di borse di
studio o di altre facilitazioni previste dall'art. 46 del regolamento e'
sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se
di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.
Art. 6.
1. Fatte salve le disposizioni precedenti e
fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal
testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi
previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai
sensi del precedente art. 3.
2. Restano ferme forme piu'
favorevoli di modalita' di ingresso stabilite in virtu' di specifici accordi.
Le amministrazioni competenti
cureranno l'applicazione della presente
direttiva che sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
1o marzo 2000
Il Ministro: Bianco
Registrato
alla Corte dei conti il 13 marzo 2000
Registro
n. 1 Interno, foglio n. 170
TABELLA A
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI
SUSSISTENZA RICHIESTI PER
L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE PER TURISMO
|
Classi
di durata del viaggio |
Numero
dei partecipanti al viaggio |
|||
|
Un
partecipante |
Due o pił partecipanti |
|||
|
lire |
euro |
lire |
euro |
|
|
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva |
522.000
|
269,60
|
414.000
|
212,81
|
|
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera |
87.000
|
44,93 |
51.000
|
26,33 |
|
Da 11 a 20 giorni: quota fissa |
100.000
|
51,64 |
50.000
|
25,82 |
|
Quota giornaliera a persona |
71.000
|
36,67 |
43.000
|
22,21 |
|
Oltre i 20 giorni: quota fissa |
400.000
|
206,58
|
230.000
|
118,79
|
|
quota giornaliera a persona |
54.000
|
27,89 |
33.000
|
17,04 |