Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite proclamava la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima
volta nella storia dell’umanità, era stato prodotto un documento che riguardava
tutte le persone del mondo, senza distinzioni. Per la prima volta veniva
scritto che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la
sola ragione di essere al mondo. Eppure la Dichiarazione è ancora disattesa,
perché ancora troppo sconosciuta. Numerose associazioni si sono costituite per
la difesa e la diffusione della cultura dei diritti dell'uomo: Tra queste
Amnesty International nota non solo per le sue azioni di monitoraggio e tutela,
ma anche per le attività informative volte a rendere noti la storia e i
contenuti della dichiarazione dei diritti umani, con tutti i mezzi possibili.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
PREAMBOLO
Considerato che il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e
dei oro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il
disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in
cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà
dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell'uomo;
Considerato che è indispensabile
che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che è
indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli
delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati
membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una
concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni,
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
LA PRESENTE DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI come ideale comune da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e
di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere
nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto
tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
1) Ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente,
o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi limitazione di sovranità.
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto
alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà
essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta
degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà
essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o
degradanti.
ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto,
in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi
alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto,
in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli
venga rivolta.
ARTICOLO 11
1) Ogni individuo accusato
di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le
garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore
e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
ARTICOLO 13
1) Ogni individuo ha diritto
alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
ARTICOLO 14
1 ) Ogni individuo ha il
diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 15
1) Ogni individuo ha diritto
ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16
1) Uomini e donne in età
adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17
1)
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o
in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto
alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto
alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
ARTICOLO 20
Ogni individuo ha diritto
alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
ARTICOLO 21
1) Ogni individuo ha diritto
di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà
deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto
membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23
1) Ogni individuo ha diritto
al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al
riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO 25
1) Ogni individuo ha diritto
ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
ARTICOLO 26
1 ) Ogni individuo ha
diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base
del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione
da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
1) Ogni individuo ha diritto
di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli
sia autore.
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto ad
un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati
in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
1 ) Ogni individuo ha dei
doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 30
Nulla nella
presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà
in essa enunciati.