Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649 (1)

 (2) (1/circ)

 

Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alle norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, relativa alle norme sui passaporti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta:


1. L'interessato che intenda giovarsi della equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, numero 1185 (3).
In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "documento non valido ai fini dell'espatrio".


2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (3), è previsto il ritiro del passaporto, le autorità indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identità, in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente art. 1.
A tal fine l'autorità suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per la annotazione, la carta d'identità di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge numero 1185 (3).
Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorità dalla quale il documento risulta rilasciato.


3. Avverso l'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione che il documento non è valido ai fini dell'espatrio è consentito il ricorso nella sede amministrativa indicata dall'art. 10 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (3).
Nel caso di accoglimento del ricorso l'interessato ha diritto ad ottenere gratuitamente la sostituzione del documento d'identità.


4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli altri documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio della Repubblica, salva la speciale disciplina prevista nel provvedimento di dichiarazione di equipollenza che vieti l'uso del documento per l'espatrio anche in casi diversi da quelli contemplati dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (3).


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1974, numero 328.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Vedi Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98), emanata da: Ministero dell'interno.
(3) Riportata al n. W/IX.