Decreto del Presidente della Repubblica n 572 12 10 1993
"Regolamento
di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91,
recante nuove norme sulla cittadinanza"
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4.2.1994)
Art.
1
Definizioni
1.
Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e'
indicata con la denominazione "legge".
2. Ai
fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a. a.
si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede
avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in
materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in
materia d'iscrizione anagrafica; b. b. si considera che abbia prestato effettivamente servizio
militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la
prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che
queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da
sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti; c.
c. salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un
rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle
dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente
con retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art.
2
Acquisto
della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato Il figlio, nato in
Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita
ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della
legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la
trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche
subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da
parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento
di formalita' amministrative da parte degli stessi.
Art.
3
Dichiarazione di volontà
1.la
dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della
cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge
deve essere corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza
con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che
dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero copia
autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento
o agli alimenti;
c. certificato di cittadinanza del genitore.
2. La
dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della
seguente documentazione: a. atto di nascita; b. certificato di cittadinanza italiana per nascita del
padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c. documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai
fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto
legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il
conseguimento della maggiore eta' e sino alla data
della dichiarazione di volonta'.
4. La
dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente
documentazione: a. atto di nascita; b. documentazione relativa alla residenza.
Art.
4
Istanze per l'acquisto della cittadinanza
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo
straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata,
oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni
previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti:
a. atto di nascita;
b. estratto per riassunto dai registri di matrimonio
rilasciato dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto
l'atto;
c. certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri
di origine e di residenza;
d. certificato di situazione di famiglia o documentazione
equipollente.
2.
L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al
ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3.
L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo straniero o apolide
che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del
prefetto della provincia di residenza, al ministero dell'interno e corredata,
oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle
condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri: a.
atto di nascita; b. certificato di situazione di
famiglia; c. certificazione penale rilasciata dagli stati di origine
e di residenza.
4.
L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al
ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E'
facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
6.
quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la
domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide
richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica
o consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di residenza, che li trasmette entro
trenta giorni al ministero dell'interno.
7. le
condizioni previste per la proposizione dell'istanza
di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del
giuramento di cui all'art. 10 della legge.
Art.
5
Reiezione delle istanze di concessione
1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento
motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il
ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 puo'
essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.
Art.
6
Riconoscimento della sentenza straniera di condanna
1. Ai
fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della
legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna
si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero
dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura
necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
Art.
7
Notifica e giuramento
1. La notifica del decreto di conferimento
della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della legge
entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei
mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere
prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di
residenza e, all'estero, dinanzi all'autorita'
diplomatica o consolare italiana competente per la localita'
straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di
giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione
all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente secondo
le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato prestato il
giuramento, o al quale e' stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto
negli atti dello stato civile e ne da' immediata notizia al ministero
dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione
di nuovi documenti al ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in
base ai quali gli fu accordata la cittadinanza. 6. Il giuramento deve essere
preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta
di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in
materia.
Art.
8
Rinuncia alla cittadinanza
1.
All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per
il luogo dove il rinunziante risiede. questa la
iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero
dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello
stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di
nascita.
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune di
residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione: a. atto di nascita rilasciato dal
comune presso il quale detto atto risulta iscritto o
trascritto; b. certificato di cittadinanza italiana;
c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera; d.
documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art.
9
Decreto di intimazione
1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del ministro
dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine
medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico
estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato
estero.
Art.
10
Riacquisto della cittadinanza
1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli
articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate
della seguente documentazione: a. atto di nascita
rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b. documentazione da cui risulti il trascorso
possesso della cittadinanza italiana; c. documentazione relativa al possesso
della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
d. certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
Art.
11
Inibizione al riacquisto
1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato
l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da
un ente internazionale, nonche' il servizio militare
per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della
cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene
trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e
l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
3. ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3,
della legge il sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della
provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalita'
degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro
trenta giorni dalla loro iscrizione.
Art.
12
Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14
della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica
se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o
riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata
con idonea documentazione.
Art.
13
Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1. In applicazione dell'art. 15 della legge,
l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della
legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
Art.
14
Dichiarazioni di cittadinanza
1. Le dichiarazioni per l'elezione,
l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere
corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli
articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti
necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste
dalla legge.
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non
siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale
dello stato civile o l'autorita' diplomatica o
consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.
3. la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3,
comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter
successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli
articoli 5 e 9 della legge.
4. ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1,
della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento
di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o
intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora
definita la relativa procedura.
Art.
15
Sanzioni amministrative
1. L'autorita'
competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della
legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della
provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve
essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la
dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
Art.
16
Adempimenti relativi allo stato civile
1. L'ufficiale dello stato civile che ha
iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita,
al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della
dichiarazione medesima e della documentazione che la
correda all'autorita' competente ad accertare la
sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli
effetti anzidetti.
2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e'
il sindaco del comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi
previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4,
comma 2;11; 13, comma 1,lettere c) e d); 14 e 17 della
legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata
ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e'
questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2,
ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla
legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione
dell'interessato, competente all'accertamento e' il ministero dell'interno, al
quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita'
diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta
dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in
cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette
all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo
comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione
ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. il
sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile
comunicazione dell'esito dell'accertamento.analogamente
provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato
civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale
dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della
dichiarazione dell'interessato.
6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della
dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia
stata a lui resa. provvede altresi'
per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa
l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato
della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e
della comunicazione anzidetta.
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente
articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni
stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato
riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita'
competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti. 8. Ad esclusione
delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta
una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla
perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o
iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini
della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di
nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze
dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal
sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare competente per
territorio. non possono essere rilasciati certificati
o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti
previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le condizioni
stabilite perche' tale effetto si sia prodotto
Art.
17
Certificazione della condizione d'apolidia
1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della
seguente documentazione: a. atto di nascita; b. documentazione relativa alla residenza in Italia; c.
ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facolta' del ministero dell'interno di
richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Art.
18
Regime transitorio delle rinunce al riacquisto
1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto
di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge
possono essere rese alla competente autorita' entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora
effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza
secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata
legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto
il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art.
19
Abrogazione di norme
1. E' abrogato
il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento