DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 18 gennaio 2002 n 54
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea. (Testo A). (GU
n. 83 del 9-4-2002- Suppl. Ordinario n.69)
Titolo I
Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999,
n. 50;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1656;
Visto il decreto
legislativo recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e di soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2001;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Decorso
inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti
Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla
proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1. (L)
Ingresso nel territorio dello Stato
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
hanno libero ingresso nel territorio
della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle
disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico,
della sicurezza interna
e della sanita' pubblica in vigore per
l'Italia, conformemente ai
Trattati, alle Convenzioni e agli
Accordi fra Stati membri
dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2. Salvo che sia
diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni
e degli Accordi
fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui
al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido
secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello
Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad
ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a
stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi,
i cittadini di cui all'articolo 1 sono
tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3. Fatte salve
le disposizioni di leggi speciali conformi alla
normativa comunitaria, per i soggiorni
di durata non superiore a tre mesi,
i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti unicamente agli altri
eventuali adempimenti richiesti
ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari
attivita'.
Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno
1. Hanno diritto
al soggiorno nel territorio
della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino
stabilirsi nel medesimo
per esercitarvi un'attivita'
autonoma;
b) appartengano
alla categoria dei
lavoratori ai quali
si applicano le disposizioni dei
regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea;
c) desiderino
entrare nel territorio
della Repubblica per effettuarvi una prestazione di
servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi;
d) siano
studenti, iscritti a
un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione
professionale, ovvero
iscritti ad universita'
o istituti universitari statali
o istituti universitari liberi
abilitati a rilasciare titoli
aventi valore legale;
e) abbiano o meno
svolto un'attivita' lavorativa
in uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della
Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di
soggiorno di cui all' articolo 5:
a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata
di durata non superiore a
tre mesi; il
documento in forza del quale gli interessati sono
entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di
lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo
valido per il soggiorno;
b) i lavoratori
stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal
rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale
di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui
territorio il lavoratore
viene a svolgere
la propria attivita'.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del
comma 1, il soggiorno e' altresi'
riconosciuto, quale che
sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' minore e agli
ascendenti e discendenti di tali
cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche'
in favore di ogni altro membro
della famiglia che, nel Paese di
provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli
ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4. Per i
soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e'
riconosciuto a condizione che:
a) siano
iscritti al Servizio
sanitario nazionale italiano o
siano titolari di
una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per
maternita';
b) i
soggetti indicati alla
lettera d) dispongano di risorse
economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza
sociale in Italia, i
soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito
complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo
anche di pensione di invalidita' da lavoro,
di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero
di una rendita per infortunio
sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto
di soggiorno e'
inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del
diritto di soggiorno,
come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, a condizione che:
1) siano iscritti
al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari
di una polizza assicurativa
sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia
risorse tali da non costituire un
onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di
un reddito annuo non inferiore a quello definito ai
sensi dell'articolo 29, comma
3, lettera b), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per l'accesso
alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari
di tutte le categorie dei
titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per
i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il
pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
6. Ai lavoratori
frontalieri, che hanno la loro
residenza in un altro Stato membro
dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni
giorno o almeno
una volta la
settimana, verra' rilasciata
una carta speciale valida per cinque anni e
rinnovabile automaticamente,
conforme al modello
stabilito con decreto
del Ministro dell'interno.
Art. 4. (L)
Permanenza del diritto di soggiorno
1. Il diritto
di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finche' i
beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo II - Documenti di soggiorno per i cittadini degli
Stati membri
Art. 5 (R)
Richiesta della carta di soggiorno
1. La domanda
per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di
uno Stato membro
dell'Unione europea deve
essere presentata, entro tre
mesi dall'ingresso nel
territorio della Repubblica, alla
questura competente per
il luogo in
cui l'interessato si trova,
utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita' dell'interessato;
b) gli
estremi del documento
di riconoscimento in
corso di validita';
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e
la durata del
soggiorno in relazione
alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone
a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere
un documento di soggiorno.
2. La domanda
deve essere corredata
della fotografia
dell'interessato, in formato tessera,
in quattro esemplari; in luogo della
fotografia in piu'
esemplari, all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre
da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
3. All'atto della
presentazione della domanda
il cittadino dell'Unione europea
e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente
autorita' nazionale, nonche':
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel
territorio della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori
subordinati, un attestato
di lavoro o dichiarazione di assunzione del
datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali,
di copia del contratto di lavoro;
c) negli altri
casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante
che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri
cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi
di cui alle lettere b)
e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale italiano o della
titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria per malattia,
infortunio e per
maternita' e la
prova della sufficienza dei
mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).
Detta prova e'
fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la
disponibilita' del reddito
stesso, con l'indicazione del
relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai
sensi dell'articolo 46,
lettera o), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
comprovante la disponibilita' del
reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione e'
comunque soddisfatta;
e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al
corso di formazione
professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del
corso.
4. Con la
domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di
soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b),
quale che sia la loro cittadinanza:
a) il
coniuge non legalmente
separato ed i
figli di eta' inferiore agli anni diciotto;
b) i figli di
maggiore eta' a
carico, gli ascendenti
e discendenti delle persone
di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.
5. Nei casi
previsti dal comma
4, la domanda, contenente
l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e
del rapporto di parentela
o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata
delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti
le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui
al comma 3, nonche', se si
tratta di cittadini di uno Stato non
appartenente all'Unione europea,
della documentazione richiesta dall'articolo
16, commi 5
e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
All'atto della domanda deve essere esibito,
per ciascuna delle
persone interessate, il
documento di identificazione o, se
si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro
dell'Unione europea, il
passaporto o documento equipollente.
6. L'addetto alla
ricezione, esaminata la domanda
e i documenti allegati o esibiti,
di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei
richiedenti, rilascia un
esemplare della scheda di cui al comma
1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario
dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno
in cui potranno essere ritirati
la carta e gli altri documenti
di soggiorno richiesti.
Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta'
maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti
ed i certificati necessari per il
loro rilascio o
rinnovo, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente.
Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno
1. La carta
di soggiorno per
i cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea e'
rilasciata su modello
conforme a quello approvato con
decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi
giorni dalla richiesta. L'interessato
puo' dimorare provvisoriamente sul
territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero
il diniego della carta
di soggiorno. Decorso
un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio
della carta medianteutilizzo di mezzi
di tecnologia avanzata,
sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza de
Consiglio dei Ministri.
2. La carta
di soggiorno di
cui sopra e' valida per tutto il
territorio della Repubblica, ha una
durata di cinque anni dalla data del
rilascio ovvero, per
i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente
in relazione ai
motivi del soggiorno.
Per i soggiorni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non puo' avere
durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3. La carta e' rinnovabile:
a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata
per lavoro frontaliero;
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e'
rilasciata per la durata di cinque anni;
c) per
ciascun anno successivo alla durata del corso di studi,
occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;
d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per
il primo rilascio negli altri casi.
4. La carta
di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per
non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del
rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con
l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove
fotografie.
5. Fatte salve
le disposizioni piu'
favorevoli del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di
attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o
le assenze dal territorio della Repubblica motivate
dall'assolvimento di obblighi
militari non infirmano la
validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita'
non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad
incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art. 7. (L)
Presupposti e limiti del potere di allontanamento
1. Alle disposizioni di cui agli articoli da 1
a 6, concernenti l'ingresso o il
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della
Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro
allontanamento dal territorio stesso,
puo' derogarsi solo per motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica.
I provvedimenti di ordine
pubblico o di
pubblica sicurezza devono essere
adottati esclusivamente in
relazione al comportamento personale dell'individuo.
2. La sola
esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti.
3. La scadenza
del documento di
identita' che ha
permesso l'ingresso nel territorio
della Repubblica delle persone
indicate agli articoli 1, 2 e 3 non puo' giustificare il loro
allontanamento dal territorio nazionale.
4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla
sicurezza dello Stato, i motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui quali si basa
il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.
5. Le malattie
o infermita' che possono
giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della
Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.
6. Le malattie
o infermita' che
insorgono successivamente al
provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui
all'articolo 6, non
possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica
del cittadino di
altro Stato membro dell'Unione.
Art. 8 (L)
Allontanamento dal territorio
1. Salvo motivi
di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea per
abbandonare il territorio nazionale non
puo' essere inferiore a quindici
giorni, nel caso di diniego di
ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo
del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della
Repubblica.
2. Scaduto il
termine concessogli, l'autorita'
di pubblica sicurezza provvedera' all'avviamento dell'interessato
alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.
Art. 9. (R)
Procedimento in caso di determinazione negativa per
l'interessato
1. Il provvedimento di diniego del rilascio o
del rinnovo della carta di soggiorno,
ovvero il provvedimento di
allontanamento dal territorio
della Repubblica della
persona gia' autorizzata
a soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di
urgenza, dopo aver sentito
il parere di apposita
Commissione, dinanzi alla quale
l'interessato puo' farsi
assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere
i seguenti requisiti:
a) cittadinanza
di uno degli Stati dell'Unione
europea e il godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) titolo
finale di studio di scuola media
di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di
allontanamento dal territorio
avvisa l'interessato della facolta' di essere ascoltato
davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine
entro il quale puo' depositare difese scritte. Il parere della Commissione
e' richiesto dal
responsabile del procedimento entro
trenta giorni dall'avvio
del procedimento stesso
e la Commissione si
pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del
parere.
3. La Commissione
di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero dell'interno, e' nominata con
decreto del Ministro dell'interno ed
e' composta da un prefetto, che
la presiede, da un questore e da altri
tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o
equiparata, designati, rispettivamente, dai
Ministeri degli affari
esteri, del lavoro e delle politiche sociali e
della salute. Un funzionario della carriera prefettizia
adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art. 10. (L)
Validita' per l'espatrio della carta d'identita'
1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18
febbraio 1963, n. 224, e' sostituito dal seguente: "La carta
d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli
Stati membri dell'Unione europea e
in quelli con
i quali vigono, comunque, particolari accordi
internazionali.".
Art. 11. (L)
Condizioni particolari per l'espatrio
1. Per i
minori degli anni
diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente
la patria potesta',
o della persona che esercita la tutela.
2. Per gli
interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di
chi esercita, rispettivamente, la tutela o la
curatela.
3. Non puo'
respingersi alla frontiera il titolare di regolare
documento di espatrio, rilasciato dalle
autorita' italiane, anche se questo e'
scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia
contestata.
Art. 12. (L)
Validita' quinquennale dei passaporti
1. A decorrere
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la validita'
dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati
membri dell'Unione europea,
al fine di esercitarvi una attivita'
indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.
Art. 13. (L)
Esenzione da diritti o imposte per i documenti di
espatrio
1. I passaporti
e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che
si recano ad
esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio
di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati,
con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il
rimborso del costo dello stampato.
2. Le stesse disposizioni si applicano ai
documenti e certificati necessari per
il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art. 14. (R)
Documentazione
necessaria per attivita'
disciplinate da norme di
pubblica sicurezza
1. Gli agenti,
rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo
unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed
i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del
predetto testo unico, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, qualora siano cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola
copia della licenza
concessa alla ditta rappresentata provando
la loro qualita'
mediante certificato, rilasciato dalle
competenti autorita' del
luogo dove ha sede la ditta.
Art. 15. (L)
Abrogazioni
1. E' abrogato
il decreto del
Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI
AL D.P.R. COMPRENDENTE LE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
=====================================================================
ARTICOLATO DEL
D.P.R. | RIFERIMENTO PREVIGENTE
=====================================================================
Articolo 1 (Ingresso nel |
territorio dello Stato).... | -
---------------------------------------------------------------------
Articolo 2 (Soggiorno nel |
territorio dello Stato).... | -
---------------------------------------------------------------------
Articolo 3 (Diritto di soggiorno) |Articolo 1, primo
comma, d.P.R. 30
comma 1, lettera a).... | dicembre
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, primo comma, d.P.R.
30
comma 1, lettera
b).... | dicembre 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 3, primo comma, d.P.R.
30
comma 1, lettera
c).... | dicembre 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
| Articolo 5-ter, primo comma,
comma 1, lettera
d).... | d.P.R. 30 dicembre
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
| Articolo 5-bis,
primo comma,
comma 1, lettera
e).... | d.P.R. 30 dicembre
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, nono comma, d.P.R.
30
comma 2.... | dicembre 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
| Articolo 1, secondo comma, 2,
|secondo e terzo comma, 3, secondo
|comma, d.P.R. 30 dicembre 1965,
n.
comma 3.... | 1656
---------------------------------------------------------------------
| Articolo 5-bis, primo e secondo
| comma e articolo 5-ter, primo e
|secondo comma, d.P.R. 30
dicembre
comma 4.... | 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
| Articolo 5-quater, primo comma,
comma 5.... | d.P.R. 30 dicembre
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
| Articolo 2, ultimo
comma, d.P.R.
comma 6.... | 30 dicembre 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 4 (Permanenza del diritto|Articolo 5-quater,
secondo comma,
di soggiorno).... | d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 5 (Richiesta della carta | Articolo 5-quinquies,
d.P.R. 30
di soggiorno).... |
dicembre 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
| Articolo 2, comma quinto e
comma
Articolo 6 (Rilascio della carta |sesto, d.P.R. 30 dicembre 1965, n.
di soggiorno).... | 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 7 (Presupposti e limiti |
Articolo 6, d.P.R. 30 dicembre
del potere di allontanamento).... | 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 8 (Allontanamento dal | Articolo 8, d.P.R. 30
dicembre
territorio).... |
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 9 (Procedimento in caso |
di determinazione negativa | Articolo 9,
d.P.R. 30 dicembre
dell'interessato) |
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 10 (Validita' per |
l'espatrio della carta | Articolo 10, d.P.R. 30 dicembre
d'identita).... |
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 11 (Condizioni | Articolo 11, d.P.R. 30 dicembre
particolari per l'espatrio).... | 1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 12 (Validita' | Articolo 12, d.P.R. 30 dicembre
quinquennale dei passaporti).... |
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 13 (Esenzione da diritti |
o imposte per i documenti di | Articolo 13, d.P.R. 30 dicembre
espatrio).... |
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 14 (Documentazione |
necessaria per attivita' |
disciplinate da norma di pubblica | Articolo 14, d.P.R.
30 dicembre
sicurezza) |
1965, n. 1656
---------------------------------------------------------------------
Articolo 15 (Abrogazioni).... | -
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 18 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Buttiglione, Ministro
per le
politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti l'8 marzo 2002
Ministeri
istituzionali, registro n. 2, foglio n. 358
Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 5)
ELENCO
A) Malattie che
possono mettere in pericolo la sanita' pubblica:
1) malattie per le quali e' prescritto un
periodo di quarantena, indicato nel
Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951
dell'Organizzazione mondiale della sanita';
2) tubercolosi
dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
3) sifilide;
4) altre
malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di
disposizioni di protezione per i cittadini.
B) Malattie ed infermita' che possano mettere
in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:
1)
tossicomania;
2) alterazioni
psicomentali piu' evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.