D P R 28 dicembre 2000 n
445 1 Autocertificazioni
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa.
(Testo A) (2).
Vista l'articolo 87, comma quinto, della costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e),
della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante
il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e
del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre
2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli alti normativi
nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana il seguente decreto:
Decreto del Presidente della Repubblica recate il testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Capo I - Definizioni e àmbito di applicazione
Articolo 1 (R)
Definizioni.
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono
quelle indicate al capo II, sezione III del
presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione italiana o di
altri Stati, che consente l'identificazione personale del
titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro
documento munito di fotografia
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall'amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di
dimostrare l'identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo
alla carta d'identità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una
amministrazione pubblica avente funzione di
ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di
stati, qualità personali e fatti contenuti in albi,
elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il
documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati
di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il
documento, sottoscritto
dall'interessato, concernente stati, qualità personali e
fatti, che siano a diretta conoscenza di questi,
resa nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da
parte di un pubblico ufficiale,
che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell'identità della persona
che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la
propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti,
nonché dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte
di una pubblica
amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata,
che consente al sottoscrittore tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti
informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei
rapporti con l'utenza, i gestori
di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni
sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli
accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi che
detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi
degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività
finalizzate alla registrazione di
protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'àmbito del sistema di classificazione
d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi
informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme
delle risorse di
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati dalle
amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento,
in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso (3).
Articolo 2 (L)
Oggetto.
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la
formazione, il rilascio, la tenuta e la
conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e
documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresì la produzione di
atti e documenti agli organi della pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai
privati che vi consentono. Le norme concernenti i
documenti informatici e la firma digitale, contenute
nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati
come previsto dall'articolo 15, comma 2 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (4).
Articolo 3 (R)
Soggetti.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea, alle
persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e
ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei
Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra
l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati,
le qualità personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri (5).
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione.
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico
ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui
resa dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per
ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla
dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi,
da altro parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
in materia di dichiarazioni fiscali. (R) (6).
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale.
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori,
a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dal presente testo unico sono
sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la
potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con
l'assistenza del curatore (7).
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione I - Documenti amministrativi e atti pubblici
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti.
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà
di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti
dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su
supporto fotografico, su supporto ottico o con
altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti
agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti,
sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e
dell'autenticazione dei documenti di cui al comma
1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico
idoneo a garantire la conformità agli originali,
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attività culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (8).
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici.
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri
atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche
promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a
garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve
contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni,
correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua
straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario
apportare variazioni al testo, si provvede in modo
che la precedente stesura resti leggibile (9).
Sezione II - Documento informatico
Articolo 8 (R)
Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione e
il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono
adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza
almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico anche con riferimento
all'eventuale uso di chiavi biometriche di
cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali (10).
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni..
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e
trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con
sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono
essere indicati e resi facilmente individuabili sia
i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il
soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili per via telematica
moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di
legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione
d'intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali e, per il materiale classificato, con le
Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle
finanze, rispettivamente competenti (11).
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico.
1. Il documento informatico sottoscritto con firma
digitale, redatto in conformità alle regole tecniche
di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche
amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9,
comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta
e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo
2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalità definite con
decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di
scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle
regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2
soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti
del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare (12).
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica.
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per
via telematica mediante l'uso della firma digitale
secondo le disposizioni del presente testo unico sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le
vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati
al di fuori dei locali commerciali (13).
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici.
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e
soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all'articolo 8, comma
2 (14).
Articolo 13 (R)
Libri e scritture.
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi
quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato
e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la
tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente
testo unico e secondo le regole tecniche definite
col decreto di cui all'articolo 8, comma 2 (15).
Sezione III - Trasmissione di documenti
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico.
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato e pervenuto al
destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da
questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma
2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo
della posta nei casi consentiti dalla legge
(16).
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato
civile.
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di
stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da
parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle
funzioni e sui poteri consolari (17).
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti
trasmessi.
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali
di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni
possono contenere soltanto le informazioni relative a
stati, fatti e qualità personali previste da legge o
da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono
acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei
registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia
del certificato di assistenza al parto, privo di
elementi identificativi diretti delle persone interessate,
ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico
nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il
Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei
dati personali, determina nuove modalità
tecniche e procedure per la rilevazione dei dati
statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi
contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali (18).
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica.
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con
strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni
o messaggi trasmessi per via
telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente
destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati
e i documenti trasmessi per via telematica si
considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del
mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario (19).
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche.
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e
documenti possono essere ottenute con qualsiasi
procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e
duratura dell'atto o documento. Esse
possono essere validamente prodotte in luogo degli
originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal
pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o
presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve
essere prodotto il documento, nonché da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste
nell'attestazione di conformità con l'originale scritta
alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale
autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il
luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di
più fogli il pubblico ufficiale appone la propria
firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie
di atti e documenti informatici si applicano
le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi
copia autentica di un documento, l'autenticazione della
copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso
presso l'amministrazione procedente. In tal caso
la copia autentica può essere utilizzata solo nel
procedimento in corso. (R) (20).
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie.
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto
che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la
copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di
studio o di servizio sono conformi all'originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità
all'originale della copia dei documenti fiscali
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati
(21).
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici.
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione
di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e
2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata
la firma digitale di colui che li spedisce o
rilascia, secondo le disposizioni del presente testo
unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati
in origine su supporto cartaceo o,
comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto
di legge, gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato,
con dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e
dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo
di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nell'articolo 8, comma 2 (22).
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni.
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita
con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefìci economici,
l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato
dal Sindaco; in tale ultimo caso,
l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione
e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del dichiarante,
indicando le modalità di identificazione, la data ed il
luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome
e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria
firma e il timbro dell'ufficio. (R) (23).
Sezione V - Firma digitale
Articolo 22 (R)
Definizioni.
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre
la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi
crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate
tra loro, da utilizzarsi nell'àmbito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere
conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico o si decifra il documento informatico in
precedenza cifrato mediante la corrispondente
chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale
apposta sul documento informatico dal titolare delle
chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici
da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici
informatici utilizzati nell'àmbito di meccanismi di
sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità
personale basati su specifiche caratteristiche
fisiche dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e
rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale
si garantisce la corrispondenza biunivoca tra
chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene,
si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo
di validità della predetta chiave ed il termine di
scadenza del relativo certificato, in ogni caso non
superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad
uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una
risorsa fisica o logica in grado di ricevere e
registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che
effettua la certificazione, rilascia il certificato
della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a
quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei
certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del certificato da
un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui
il certificatore sospende la validità del
certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e
l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in
esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere
tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad
esse si applichi (24).
Articolo 23 (R)
Firma digitale.
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di
documenti informatici, nonché al duplicato o
copia di essi, può essere apposta, o associata con
separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla
sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma
scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad
un solo soggetto ed al documento o
all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
una chiave privata la cui corrispondente
chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non
risulti revocata o sospesa ad opera del
soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una
chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a
mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento
della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era già
a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce,
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare
nei modi e con le tecniche definiti con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi
identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è
pubblicata per la consultazione (25).
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma digitale, la cui
apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
firma digitale è stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua identità
personale, della validità della chiave utilizzata e del
fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento
giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo
comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale
su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di
istanze agli organi della pubblica amministrazione si
considera apposta in presenza del dipendente addetto la
firma digitale inserita nel documento
informatico presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad
una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli
effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e
la validazione temporale a norma del presente testo unico
(26).
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni.
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa o la firma,
comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in
conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad
ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi comunque previsti (27).
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata.
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può
ottenere il deposito in forma segreta della chiave
privata presso un notaio o altro pubblico depositario
autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può
essere registrata su qualsiasi tipo di supporto
idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata
racchiusa in un involucro sigillato in modo che
le informazioni non possano essere lette, conosciute od
estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle
disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in
quanto applicabili (28).
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi.
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui
all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia
di chiavi e rendere pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un
periodo non inferiore a dieci anni a cura del
certificatore e, dal momento iniziale della loro
valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori
inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore
all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico,
consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti
requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo
8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non
inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti
privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei
soggetti preposti all'amministrazione, dei
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i
responsabili tecnici del certificatore e il
personale addetto all'attività di certificazione siano in
grado di rispettare le norme del presente
regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi
prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può
essere svolta anche da un certificatore
operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata
da altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti
requisiti (29).
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore.
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee
ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui
all'articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il
consenso del terzo interessato, la sussistenza dei
poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi
all'attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui
necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, emanate ai sensi
dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n.
675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla
sospensione del certificato in caso di richiesta da
parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri
di quest'ultimo, di perdita del possesso della
chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione
della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della
sospensione della coppia di chiavi
asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione ed
agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attività e della conseguente
rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o del suo annullamento (30).
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento,
alla generazione, alla conservazione, alla certificazione
ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di
competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate
le modalità di formazione, di pubblicità, di
conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi
pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono
certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle
leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso
delle firme autografe nell'àmbito dei rispettivi
ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali
rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del
Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati (31).
Sezione VI - Legalizzazione di
firme e di fotografie
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme.
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e
il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il
pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il
luogo della legalizzazione, il proprio nome e
cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio (32).
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione.
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono
soggette a legalizzazione le firme apposte da
pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il
funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e
il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio (33).
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o
legalmente riconosciute.
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui
certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori
della provincia in cui ha sede la scuola sono
legalizzate dal provveditore agli studi (34).
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e
da valere all'estero davanti ad autorità estere
sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei
competenti organi, centrali o periferici, del
Ministero competente, o di altri organi e autorità
delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero. Le firme apposte su atti e
documenti dai competenti organi delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari
da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si
osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e
da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle
prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o
da accordi internazionali (35).
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie.
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di
documenti personali sono tenute a legalizzare le
prescritte fotografie presentate personalmente
dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le
fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il
rilascio dei documenti personali non è soggetta
all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo (36).
Sezione VII - Documenti di
riconoscimento e di identità
Articolo 35 (L-R)
Documenti di identità e di riconoscimento.
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può
sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento
equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica, il libretto
di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione
di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello
stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
(37).
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici.
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della
carta d'identità elettronica e del documento
d'identità elettronico sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita
e prima del compimento del quindicesimo anno, devono
contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono
contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma
1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi
al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono
o debbono essere conosciute dalla
pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa
la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresì essere
utilizzata per il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, il Garante per la protezione dei dati
personali e la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di
sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei
documenti di riconoscimento di cui al presente
articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza
almeno biennale in relazione alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei
rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente
articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo,
può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza (38).
Sezione VIII - Regime fiscale
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali.
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi
vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito
ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare
(39).
Capo III - Semplificazione della documentazione
amministrativa
Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche
per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta di identità
elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita
nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del
documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di
contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) (40).
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo,
in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per
il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (41).
Sezione II - Certificati
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali.
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio
in ordine a stati, qualità personali e fatti,
concernenti la stessa persona, nell'àmbito del medesimo
procedimento, sono contenute in un unico
documento (42).
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati.
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non
soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le
restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di
stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonché dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che
le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subìto variazioni dalla data di rilascio. Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono
richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma
la facoltà di verificare la veridicità e la
autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 76 (43).
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione.
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di
corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori
all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti
«certificato», sono denominati rispettivamente «
diploma» o «patentino» (44).
Sezione III - Acquisizione diretta di documenti
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio.
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono richiedere atti o certificati
concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino
elencati all'art. 46, che siano attestati in
documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse
siano tenute a certificare. In luogo di tali
atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma
sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative
informazioni, previa indicazione, da parte
dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli
elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da
quelli di cui è necessario acquisire la certezza
o verificare l'esattezza, si considera operata per
finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto
previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
la consultazione diretta, da parte di una
pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico
servizio, degli archivi dell'amministrazione
certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di
stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione
certificante rilascia all'amministrazione procedente
apposita autorizzazione in cui vengono indicati i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della
normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire
alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati
personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri,
con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere
seguita da quella del documento originale. (R)
(45).
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli
atti dello stato civile.
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano
il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti
dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle
autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti
d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le
amministrazioni possono provvedere all'acquisizione
d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia
indispensabile (46).
Sezione IV - Esibizione di
documento
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione.
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di
nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza
attestati in documenti di identità o di riconoscimento in
corso di validità, possono essere comprovati
mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto
divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai
gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di identità o di
riconoscimento, di richiedere certificati attestanti
stati o fatti contenuti nel documento esibito. È,
comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche
ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la
veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel
documento di identità o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità
personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità o di
riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei
dati avviene attraverso l'acquisizione della copia
fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento
di identità o di riconoscimento non in corso
di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in
esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in
calce alla fotocopia del documento, che i dati
contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla
data del rilascio. (R) (47).
Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente
o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefìci di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
I.V.A. e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato (R) (48).
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato
mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che
la denuncia all'Autorità di Polizia
Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R) (49).
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia
di dichiarazioni sostitutive.
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono
il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene
anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono
la relativa formula nei moduli per le istanze (50).
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione.
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni
sono sostituiti con un unico certificato di
idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive
rilasciato dal medico di base con validità per
l'intero anno scolastico (51).
Capo IV - Sistema di gestione
informatica dei documenti
Sezione I - Disposizioni sulla
gestione informatica dei documenti
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre
nei piani di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di
protocollo informatico in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi
progetti esecutivi per la sostituzione dei
registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1°
gennaio 2004 a realizzare o revisionare
sistemi informativi automatizzati finalizzati alla
gestione del protocollo informatico e dei procedimenti
amministrativi in conformità alle disposizioni del
presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, nonché
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del
proprio ordinamento, gli uffici da considerare
ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti
per grandi aree organizzative omogenee,
assicurando criteri uniformi di classificazione e
archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le
aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla
gestione informatica dei documenti presso
gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti
alla data di entrata in vigore del presente testo unico
presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che
a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici
centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto (52).
Articolo 51 (R)
Sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di
sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in
attuazione delle disposizioni del presente testo unico e
secondo le norme tecniche definite dall'Autorità
per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati
alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,
documenti, procedimenti ed atti in conformità alle
disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefìci il recupero su
supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei
conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici (53).
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica
dei documenti.
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in
forma abbreviata «sistema» deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di
protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra
ciascun documento ricevuto
dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni
riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti
interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti
nell'àmbito del sistema di classificazione
d'archivio adottato (54).
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo.
1. La registrazione di protocollo per ogni documento
ricevuto o spedito dalle pubbliche
amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione
delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato
automaticamente dal sistema e registrato in forma
non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata
automaticamente dal sistema e registrata in forma
non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non
modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se
disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per
via telematica, costituita dalla sequenza
di simboli binari in grado di identificarne univocamente
il contenuto, registrata in forma non
modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco
delle informazioni inserite con l'operazione di
registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di
registrazione di protocollo è effettuata dal
sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi
intermedi, anche indiretti, da parte
dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera
operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono specificate le
regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste nelle operazioni di registrazione di
protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti
ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i
documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette
ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della
pubblica amministrazione, le note di ricezione delle
circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli
atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri,
i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti
i documenti già soggetti a registrazione particolare
dell'amministrazione (55).
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate.
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53
lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con
la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni
annullate devono rimanere memorizzate nella
base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni
previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta,
secondo i casi, una dicitura o un segno in
posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire
la lettura di tutte le informazioni originarie
unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed
agli estremi del provvedimento d'autorizzazione
(56).
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo.
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o
l'associazione all'originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso. Essa consente di
individuare ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato
disciplinato all'articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica
dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai
sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata
contemporaneamente all'operazione di
registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere
il codice identificativo dell'ufficio cui il
documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha
prodotto il documento, l'indice di classificazione
del documento e ogni altra informazione utile o
necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili
già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre
amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti
informatici, la segnatura di protocollo può includere
tutte le informazioni di registrazione del
documento. L'amministrazione che riceve il documento
informatico può utilizzare tali informazioni per
automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo
del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono stabiliti il
formato e la struttura delle informazioni associate al
documento informatico ai sensi del comma 4 (57).
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime
del sistema di gestione informatica dei documenti.
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53
e le operazioni di segnatura di protocollo di cui
all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione
costituiscono operazioni necessarie e sufficienti
per la tenuta del sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni (58).
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo.
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da
almeno sette cifre numeriche. La numerazione
è rinnovata ogni anno solare (59).
Sezione seconda - Accesso ai
documenti e alle informazioni del sistema
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema.
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la
visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni
relative alla gestione dei documenti sono disciplinati
dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile
della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata
secondo criteri di selezione basati su tutti i
tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione
possono essere costituiti da espressioni semplici o
da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo
di operatori logici. Per le informazioni
costituite da testi deve essere possibile la
specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole
o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni
statistiche sulle informazioni registrate allo
scopo di favorire le attività di controllo (60).
Articolo 59 (R)
Accesso esterno.
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate tutte le
informazioni del sistema di gestione informatica dei
documenti anche mediante l'impiego di procedure
applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle
informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano,
nel rispetto delle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, e
nell'àmbito delle misure organizzative volte ad assicurare
il diritto di accesso ai documenti amministrativi i
criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per
via telematica, del sistema di gestione informatica dei
documenti per il reperimento, la visualizzazione
e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che
consentono l'acquisizione diretta delle
informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le
misure organizzative e le norme tecniche
indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di
identificazione del soggetto anche mediante
l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale
del documento informatico, come disciplinati dal
presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione possono
utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a
disposizione - anche per via telematica - attraverso gli
uffici relazioni col pubblico (61).
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche
amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al sistema
di gestione informatica dei documenti delle grandi aree
organizzative omogenee di cui al comma 4
dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione
stabilite nell'àmbito delle norme e dei criteri
tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di
gestione informatica dei documenti
attraverso la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di
accesso per ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei
documenti, ottenuti attraverso l'indicazione
alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di
spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del
documento ricevuto, ottenuti attraverso
l'indicazione della data e del numero di protocollo
attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche
amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base
delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, alla
determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per
l'accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti (62).
Sezione terza - Tenuta e
conservazione del sistema di gestione dei documenti
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei
flussi documentali e degli archivi.
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi in
ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee
individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto
alle dirette dipendenze della stessa area
organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un
funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti
professionali o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione
definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina
vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso
alle funzioni della procedura, distinguendo tra
abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di
segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto
delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione
del registro giornaliero di protocollo di cui
all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti
o anomalie siano ripristinate entro
ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque,
nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in
luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attività di
registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e
dei flussi documentali, incluse le funzionalità di
accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di
gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui
all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente
testo unico da parte del personale
autorizzato e degli incaricati (63).
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e
conservazione delle informazioni del sistema.
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione
informatica dei documenti dispone per la
corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati
su supporto informatico rimovibile.
2. È consentito il trasferimento su supporto informatico
rimovibile delle informazioni di protocollo
relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti
conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A
tal fine, il responsabile per la tenuta del
sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in
relazione all'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno
quinquennale, la riproduzione delle informazioni del
protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei
documenti costituiscono parte integrante del
sistema di indicizzazione e di organizzazione dei
documenti che sono oggetto delle procedure di
conservazione sostitutiva (64).
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza.
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche
manuale delle operazioni di registrazione di
protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni
qualvolta per cause tecniche non sia possibile
utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro
di emergenza sono riportate la causa, la data
e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora
del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura
informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per
cause di eccezionale gravità, il responsabile per la
tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del
registro di emergenza per periodi successivi di non più di
una settimana. Sul registro di emergenza
vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
(R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è
riportato sul registro di emergenza il numero
totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di
emergenza, anche a seguito di successive
interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione
univoca dei documenti registrati nell'àmbito del
sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in
emergenza sono inserite nel sistema
informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero
dei dati, senza ritardo al ripristino delle
funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a
ciascun documento registrato in emergenza
viene attribuito un numero di protocollo del sistema
informatico ordinario, che provvede a mantenere
stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in
emergenza. (R) (65).
Sezione quarta - Sistema di
gestione dei flussi documentali
Articolo 64 (R)
Sistema di gestione dei flussi documentali.
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi
mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i
relativi progetti in termini di rapporto tra costi e
benefìci, sulla base delle indicazioni fornite
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che
includono i procedimenti amministrativi di cui al
comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al
potenziamento dei supporti conoscitivi delle
amministrazioni secondo i criteri di economicità, di
efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità
stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali
include il sistema di gestione informatica dei
documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo
coordinato per le aree organizzative
omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai
fascicoli che li contengono e ai relativi
procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione
d'archivio per tutti i documenti, compresi
quelli non soggetti a registrazione di protocollo (66).
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la
gestione dei flussi documentali.
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52,
il sistema per la gestione dei flussi documentali
deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun
documento registrato, il fascicolo ed il
singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni
riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il
relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del
procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività
dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per
la gestione dei flussi documentali di altre
amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter
dei procedimenti complessi (67).
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni
previste dal sistema di gestione dei flussi documentali.
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle
informazioni previste, delle operazioni di
registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi
informatici per la gestione dei flussi documentali
sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto
con il Ministro della funzione pubblica (68).
Sezione quinta - Disposizioni
sugli archivi
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti
all'archivio di deposito.
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio
per la gestione dei flussi documentali e
degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie
documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna
amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando
l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano
nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve formare e
conservare un elenco dei fascicoli e delle serie
trasferite nell'archivio di deposito. (R) (69).
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione
degli archivi.
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e
degli archivi elabora ed aggiorna il piano di
conservazione degli archivi, integrato con il sistema di
classificazione, per la definizione dei criteri di
organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti, nel
rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia
di tutela dei beni culturali e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere
tenuta traccia del movimento effettuato e della
richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la
custodia dei documenti contenenti dati personali,
le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza
dei dati personali (70).
Articolo 69 (R)
Archivi storici.
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente
sono trasferiti contestualmente agli
strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di
Stato competenti per territorio o nella
separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni in materia di tutela dei
beni culturali (71).
Sezione sesta - Attuazione ed
aggiornamento dei sistemi
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema.
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per
ogni aggiornamento del sistema, il pieno
recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite
con le versioni precedenti (72).
Capo V - Controlli
Articolo 71 (R)
Modalità dei controlli.
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalità di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla
medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il
funzionario competente a ricevere la documentazione dà
notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive
presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di
strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
dati da essa custoditi. (R) (73).
Articolo 72 (R)
Responsabilità dei controlli.
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le
amministrazione certificanti individuano e rendono note le
misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e
tempestiva esecuzione dei controlli medesimi
e le modalità per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro
trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio. (R) (74).
Capo VI - Sanzioni
Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi
i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da
ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, prodotti dall'interessato o da terzi (75).
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'ufficio.
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei
casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo
del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
(R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualità personali e
fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente
degli ufficiali di stato civile e dei direttori
sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini
della formazione dell'atto di nascita. (R) (76).
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefìci.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (77).
Articolo 76 (L)
Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte (78).
Capo VII - Disposizioni finali
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'articolo 2, comma 15,
primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7,
9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2,
comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997, n.
127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191; gli
articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3
della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n.
513; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i
commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
(79).
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico restano comunque in vigore:
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in
materia di trasmissione delle dichiarazioni
fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R.
14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo
2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31
maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la
dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica
equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate;
b) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di
bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti
legislativi adottati in attuazione delle L. 31 dicembre
1996, n. 676 e L. 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti
ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto
generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data
di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di
conservazione di beni archivistici di cui al capo II del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con
riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le
particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte
delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31
dicembre 1996, n. 675 (80).
Allegato
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al
Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Articolato del Testo UnicoRiferimento previgenteArticolo 1
(Definizioni)comma 1 lettera a)articolo 22, comma 2 L. n. 241/1990 e art. 7,
comma 6
D.P.R. n.403/1998comma 1 lettera b)articolo 1, comma 1,
lett. a) D.P.R. n. 513/1997comma 1 lettere c), d)-comma 1 lettera e)articolo 1,
comma 1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/1999comma 1 lettere f), g), h)-comma 1
lettera i)articolo 20, secondo comma L. n. 15/1968comma 1 lettera l)articolo
15, primo comma L. n. 15/1968comma 1 lettera m)-comma 1 lettera n)articolo 1,
comma 1 lett. b) D.P.R. n. 513/1997comma 1 lettere o), p)-comma 1 lettera q),
primo periodoarticolo 1 D.P.R. n. 428/1998comma 1 lettera q), secondo
periodoarticolo 2, comma 1 D.P.R. n. 428/1998comma 1 lettera r)articolo 1
D.P.R. n. 428/1998comma 1 lettera s)articolo 1 D.P.R. n. 428/1998Articolo 2
(Oggetto)comma 1 articolo 1 L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo
periodo L.n. 340/2000Articolo 3 (Soggetti)comma 1 articolo
5, comma 1 D.P.R. n. 403/1998comma 2articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 403/1998comma
3-comma 4articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 394/1999Articolo 4 (Impedimento alla
sottoscrizione e
alla dichiarazione)comma 1 articolo 4 D.P.R. n.
403/1998comma 2-comma 3-Articolo 5 (Rappresentanza legale)comma 1 articolo 8 L.
n. 15/1968Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di
documenti)comma 1 articolo 25 L. n. 15/1968 e art. 15
D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 2, comma 15, primo periodo L. n .
537/1993comma 3-comma 4-Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici
)comma 1 articolo 12, primo comma L. n. 15/1968comma
2articolo 13 primo e secondo comma L. n. 15/1968Articolo 8 (Documento
informatico)comma 1 articolo 2 D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 3, comma 1 e 2
D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo 3, comma 3 D.P.R. n. 513/1997comma 4articolo
3, comma 4 D.P.R. n. 513/1997Articolo 9 (Documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni)comma 1 articolo 18, comma 1
D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 18, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo
22, comma 1 D.P.R. n. 513/1997comma 4articolo 18, comma 3 D.P.R. n.
513/1997Articolo 10 (Forma ed efficacia del
documento informatico)comma 1articolo 4, comma 1 D.P.R. n.
513/1997comma 2articolo 4, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo 5, comma 1
D.P.R. n. 513/1997comma 4articolo 5, comma 2 D.P.R. n. 513/1997Articolo 11
(Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica)comma 1articolo 11, comma
1 D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 513/1997Articolo 12
(Pagamenti informatici)comma 1articolo 14 D.P.R. n. 513/1997Articolo 13 (Libri
e scritture)comma 1articolo 15 D.P.R. n. 513/1997Articolo 14 (Trasmissione del
documento
informatico)comma 1articolo 12, comma 1 D.P.R. n.
513/1997comma 2articolo 12, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo 12, comma
3 D.P.R. n. 513/1997Articolo 15 (Trasmissione dall'estero di atti
agli uffici di stato civile)comma 1articolo 19 L. n.
15/1968Articolo 16 (Riservatezza dei dati personali
contenuti nei documenti trasmessi)comma 1articolo 8, comma
1 D.P.R. n. 403/1998comma 2articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 403/1998comma
3articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 403/1998Articolo 17 (Segretezza della
corrispondenza
trasmessa per via telematica)comma 1articolo 13, comma 1
D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 13, comma 2 D.P.R. n. 513/1997Articolo 18
(Copie autentiche)comma 1articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma
L. n. 15/1968comma 2articolo 14, secondo comma L. n.
15/1968comma 3articolo 3, comma 4 D.P.R. n. 403/1998Articolo 19 (Modalità
alternative
all'autenticazione di copie)comma 1articolo 2, comma 2
D.P.R. n. 403/1998Articolo 20 (Copie di atti e documenti
informatici)comma 1articolo 6, comma 1 D.P.R. n.
513/1997comma 2articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo 6, comma 3
D.P.R. n. 513/1997comma 4articolo 6, comma 4 D.P.R. n. 513/1997comma 5articolo
6, comma 5 D.P.R. n. 513/1997Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni
)comma 1-comma 2-Articolo 22 (Definizioni)comma 1, lettera
a)articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. n. 513/1997comma 1, lettera b)articolo 1,
comma 1 lett. d) D.P.R. n. 513/1997comma 1, lettera c)articolo 1, comma 1 lett.
e) D.P.R. n. 513/1997comma 1, lettera d)articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. n.
513/1997comma 1, lettera e)articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. n. 513/1997comma
1, lettera f)articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. n. 513/1997comma 1, lettera
g)articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. n. 513/1997comma 1, lettera h)articolo 1,
comma 1 lett. l) D.P.R. n. 513/1997comma 1, lettera i)articolo 1, comma 1 lett.
m) D.P.R. n. 513/1997comma 1, lettera l)articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. n.
513/1997comma 1, lettera m)articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. n. 513/1997comma
1, lettera n)articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. n. 513/1997comma 1, lettera
o)articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. n. 513/1997Articolo 23 (Firma
digitale)comma 1articolo 10, comma 1 D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 10,
comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo 10, comma 3 D.P.R. n. 513/1997comma
4articolo 10, comma 4 D.P.R. n. 513/1997comma 5articolo 10, comma 5 D.P.R. n.
513/1997comma 6articolo 10, comma 6 D.P.R. n. 513/1997comma 7articolo 10, comma
7 D.P.R. n. 513/1997Articolo 24 (Firma digitale autenticata)comma 1articolo 16,
comma 1 D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 16, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma
3articolo 16, comma 3 D.P.R. n. 513/1997comma 4articolo 16, comma 4 D.P.R. n.
513/1997comma 5articolo 16, comma 5 D.P.R. n. 513/1997comma 6articolo 16, comma
6 D.P.R. n. 513/1997Articolo 25 (Firma di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni)comma 1articolo 19, comma
1 D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 19, comma 2 D.P.R. n. 513/1997Articolo 26
(Deposito della chiave privata)
comma 1articolo 7, comma 1 D.P.R. n. 513/1997comma
2articolo 7, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo 7, comma 3 D.P.R. n.
513/1997Articolo 27 (Certificazione delle chiavi)comma 1articolo 8, comma 1
D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 8, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo
8, comma 3 D.P.R. n. 513/1997comma 4articolo 8, comma 4 D.P.R. n.
513/1997Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore)comma 1articolo
9, comma 1 D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 513/1997Articolo
29 (Chiavi di cifratura della pubblica
amministrazione)comma 1articolo 17, comma 1 D.P.R. n.
513/1997comma 2articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo 17, comma
3 D.P.R. n. 513/1997comma 4articolo 17, comma 4 D.P.R. n. 513/1997Articolo 30
(Modalità per la legalizzazione di firme)comma 1articolo 15, secondo comma L.
n. 15/1968Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione)comma 1articolo 18,
primo e secondo comma L. n. 15/1968Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi
di scuole
parificate o legalmente riconosciute)comma 1articolo 16 L.
n. 15/1968Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero)comma 1articolo 17, primo comma L. n.
15/1968comma 2articolo 17, secondo comma L. n. 15/1968comma 3articolo 17, terzo
comma L. n. 15/1968comma 4articolo 17, quarto comma L. n. 15/1968comma
5articolo 17, quinto comma L. n. 15/1968Articolo 34 (Legalizzazione di
fotografie)comma 1articolo 2, comma 7 L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo
55, comma 3 della L. n. 342/2000Articolo 35 (Documenti di
identità e di riconoscimento)comma 1-comma 2articolo 292 R.D. n. 635/1940comma
3articolo 2, comma 9 L. n. 127/1997Articolo 36 (Carta d'identità e documenti
elettronici)comma 1articolo 2, comma 10 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998comma 2articolo 2, comma 10 L. n.
127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998comma 3articolo 2, comma 10 L. n.
127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998comma 4articolo 2, comma 10 L. n.
127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998comma 5articolo 2, comma 10 L. n.
127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998comma 6articolo 2, comma 10 L. n.
127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998comma 7articolo 2, comma 10 L. n.
127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 4 L. n. 191/1998Articolo 37 (Esenzioni
fiscali)comma 1articolo 21, primo comma L. n. 15/1968comma 2articolo 23, primo
comma L. n. 15/1968Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle
istanze)comma 1articolo 3, comma 11 della L. n. 127/1997
come modificato
dall'articolo 2, comma 10 della L. n. 191/1998comma
2-comma 3articolo 3, comma 11 L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo
2, comma 10 L. n. 191/1998Articolo 39 (Domande per la
partecipazione a concorsi
pubblici)comma 1articolo 3, comma 5 L. n. 127/1997Articolo
40 (Certificazioni contestuali)comma 1articolo 11 L. n. 15/1968Articolo 41
(Validità dei certificati)comma 1articolo 2, comma 3 L. n. 127/1997, come
modificato dall'articolo
2, comma 2 della L. n. 191/1998comma 2articolo 2, comma 4
L. n. 127/1997Articolo 42 (Certificati di abilitazione)comma 1articolo 12
D.P.R. n. 403/1998Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio)comma 1-comma 2articolo
3, comma 1 L. n. 340/2000comma 3-comma 4-comma 5articolo 7, comma 2 D.P.R. n.
403/1998comma 6articolo 7, comma 3 D.P.R. n. 403/1998Articolo 44 (Acquisizione
di estratti degli atti dello stato
civile)comma 1articolo 9, comma 1 D.P.R. n. 403/1998comma
2articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 403/1998Articolo 45 (Documentazione mediante
esibizione)comma 1articolo 3, comma 1 L. n. 127/1997comma 2articolo 7, comma 4
D.P.R. n. 403/1998comma 3-Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)comma
1articolo 2, primo comma L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1
D.P.R. n. 403/1998Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive
dell'atto di
notorietà)comma 1articolo 4, primo comma L. n.
15/1968comma 2articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 403/1998comma 3articolo 2, comma 1
D.P.R. n. 403/1998comma 4-Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive)comma 1articolo 6, comma 1
D.P.R. n. 403/1998comma 2articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 403/1998comma 3articolo
6, comma 3 D.P.R. n. 403/1998Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di
semplificazione)comma 1articolo 10, comma 1 D.P.R. n.
403/1998comma 2articolo 10, comma 2 D.P.R. n. 403/1998Articolo 50 (Attuazione
dei sistemi)comma 1articolo 21, comma 1 D.P.R. n. 428/1998comma 2articolo 21,
comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 3articolo 21, comma 3 D.P.R. n. 428/1998comma
4articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 5articolo 2, comma 3 D.P.R. n.
428/1998Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni)comma 1articolo 20, comma 1
D.P.R. n. 513/1997comma 2articolo 20, comma 2 D.P.R. n. 513/1997comma 3articolo
20, comma 3 D.P.R. n. 513/1997Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei
documenti)comma 1articolo 3 D.P.R. n. 428/1998Articolo 53
(Registrazione di protocollo)comma 1articolo 4, comma 1 D.P.R. n. 428/1998comma
2articolo 4, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 3articolo 4, comma 3 D.P.R. n.
428/1998comma 4articolo 4, comma 4 D.P.R. n. 428/1998comma 5articolo 4, comma 5
D.P.R. n. 428/1998Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate)comma
1articolo 5, comma 1 e comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 2articolo 5, comma 1
D.P.R. n. 428/1998Articolo 55 (Segnatura di protocollo)comma 1articolo 6, comma
1 D.P.R. n. 428/1998comma 2articolo 6, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma
3articolo 6, comma 3 D.P.R. n. 428/1998comma 4articolo 6, comma 4 D.P.R. n.
428/1998comma 5articolo 6, comma 5 D.P.R. n. 428/1998Articolo 56 (Informazioni
minime del sistema di
gestione informatica dei documenti)comma 1articolo 7
D.P.R. n. 428/1998Articolo 57 (Numero di protocollo)comma 2articolo 8 D.P.R. n.
428/1998Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema)comma 1articolo 9, comma 1 D.P.R.
n. 428/1998comma 2articolo 9, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 3articolo 9,
comma 3 D.P.R. n. 428/1998Articolo 59 (Accesso esterno)comma 1articolo 10,
comma 1 D.P.R. n. 428/1998comma 2articolo 10, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma
3articolo 10, comma 3 D.P.R. n. 428/1998comma 4articolo 10, comma 4 D.P.R. n.
428/1998Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche
amministrazioni)
comma 1articolo 11, comma 1 D.P.R. n. 428/1998comma
2articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 3articolo 11, comma 4 D.P.R. n.
428/1998Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei
documenti dei flussi documentali e degli archivi)comma
1articolo 12, comma 1 D.P.R. n. 428/1998comma 2articolo 12, comma 2 D.P.R. n.
428/1998comma 3articolo 12, comma 3 D.P.R. n. 428/1998Articolo 62 (Procedure di
salvataggio e conservazione
delle informazioni del sistema)comma 1articolo 13, comma 1
D.P.R. n. 428/1998comma 2articolo 13, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 3articolo
13, comma 3 D.P.R. n. 428/1998comma 4articolo 13, comma 4 D.P.R. n.
428/1998Articolo 63 (Registro di emergenza)comma 1articolo 14, comma 1 D.P.R.
n. 428/1998comma 2articolo 14, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 3articolo 14,
comma 3 D.P.R. n. 428/1998comma 4articolo 14, comma 4 D.P.R. n. 428/1998comma
5articolo 14, comma 5 D.P.R. n. 428/1998Articolo 64 (Sistema di gestione dei
flussi documentali)comma 1articolo 15, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma
2articolo 15, comma 1 D.P.R. n. 428/1998comma 3articolo 15, comma 3 D.P.R. n.
428/1998comma 4articolo 15, comma 4 D.P.R. n. 428/1998Articolo 65 (Requisiti
del sistema per la gestione dei
flussi documentali)comma 1articolo 16 D.P.R. n.
428/1998Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste
dal sistema di gestione dei flussi documentali)comma
1articolo 17 D.P.R. n. 428/1998Articolo 67 (Trasferimento dei documenti
all'archivio
di deposito)comma 1articolo 18, comma 1 D.P.R. n.
428/1998comma 2articolo 18, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 3-Articolo 68
(Disposizioni per la conservazione degli
archivi)comma 1articolo 19, comma 1 D.P.R. n.
428/1998comma 2articolo 19, comma 2 D.P.R. n. 428/1998comma 3articolo 19, comma
3 D.P.R. n. 428/1998Articolo 69 (Archivi storici)comma 1articolo 20 D.P.R. n.
428/1998Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema)comma 1articolo 22 D.P.R. n.
428/1998Articolo 71 (Modalità dei controlli)comma 1articolo 11, comma 1 D.P.R.
n. 403/1998comma 2articolo 11, comma 2 D.P.R. n. 403/1998comma 3-comma
4articolo 2, comma 1, secondo periodo L. n. 340/2000Articolo 72 (Responsabilità
dei controlli)comma 1 -comma 2-Articolo 73 (Assenza di responsabilità della
pubblica
amministrazione)comma 1articolo 24 L. n. 15/1968Articolo
74 (Violazione dei doveri d'ufficio)comma 1articolo 3, comma 4 L. n.
127/1997comma 2, lettera a)articolo 3, comma 3 D.P.R. n 403/1998comma 2,
lettera b)articolo 7, comma 5 D.P.R. n. 403/1998comma 2, lettera c)-Articolo 75
(Decadenza dai benefìci)comma 1articolo 11, comma 3 D.P.R. n. 403/1998Articolo
76 (Norme penali)comma 1articolo 26, primo comma L. n. 15/1968comma 2articolo
26, secondo comma L. n. 15/1968comma 3articolo 26, secondo comma L. n.
15/1968comma 4articolo 26, terzo comma L. n. 15/1968Articolo 77 (Norme
abrogate)comma 1-comma 2-Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore)comma 1-
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42,
S.O.
(2) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni
legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs.
28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
444. Tali disposizioni sono
contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere
"L" e "R".
(3) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alle norme previgenti:
comma 1 lettera
a): (articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma
6, D.P.R. n.403/1998);
comma 1 lettera b): (articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1 lettere c), d): (-);
comma 1 lettera e): (articolo 1, comma 1, lett. b),
D.P.C.M. n. 437/1999);
comma 1 lettere f), g), h): (-);
comma 1 lettera i): (articolo 20, secondo comma, L. n.
15/1968);
comma 1 lettera l): (articolo 15, primo comma, L. n.
15/1968);
comma 1 lettera m): (-);
comma 1 lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1 lettere o), p): (-);
comma 1 lettera q), primo periodo: (articolo 1, D.P.R. n.
428/1998);
comma 1 lettera q), secondo periodo: (articolo 2, comma 1,
D.P.R. n. 428/1998);
comma 1 lettera r): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 1 lettera s): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998).
(4) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 1, L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1,
primo periodo, L. n. 340/2000).
(5) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (-);
comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999).
(6) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 4, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (-);
comma 3: (-).
(7) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 8, L. n. 15/1968).
(8) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 25, L. n. 15/1968 e art. 15, D.P.R. n.
513/1997);
comma 2: (articolo 2, comma 15, primo periodo, L. n .
537/1993);
comma 3: (-);
comma 4: (-).
(9) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 12, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 13 primo e secondo comma, L. n.
15/1968).
(10) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 3, comma 1 e 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).
(11) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 22, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 18, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).
(12) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
(13) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
(14) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 14, D.P.R. n. 513/1997).
(15) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 15, D.P.R. n. 513/1997).
(16) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).
(17) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 19, L. n. 15/1968).
(18) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
(19) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
(20) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 14, primo comma e articolo 7, primo
comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 14, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 3: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 403/1998).
(21) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
(22) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);
comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 513/1997).
(23) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (-);
comma 2: (-).
(24) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1, lettera
a): (articolo 1, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 513/1997);
comma 1, lettera b): (articolo 1, comma 1 lett. d), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera c): (articolo 1, comma 1 lett. e), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera d): (articolo 1, comma 1 lett. f), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera e): (articolo 1, comma 1 lett. g), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera f): (articolo 1, comma 1 lett. h), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera g): (articolo 1, comma 1 lett. i), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera h): (articolo 1, comma 1 lett. l), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera i): (articolo 1, comma 1 lett. m), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera l): (articolo 1, comma 1 lett. n), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera m): (articolo 1, comma 1 lett. o), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. p), D.P.R.
n. 513/1997);
comma 1, lettera o): (articolo 1, comma 1 lett. q), D.P.R.
n. 513/1997).
(25) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);
comma 5: (articolo 10, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);
comma 6: (articolo 10, comma 6, D.P.R. n. 513/1997);
comma 7: (articolo 10, comma 7, D.P.R. n. 513/1997).
(26) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 16, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);
comma 5: (articolo 16, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);
comma 6: (articolo 16, comma 6, D.P.R. n. 513/1997).
(27) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
(28) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).
(29) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 8, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 8, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).
(30) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).
(31) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);
comma 4: (articolo 17, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).
(32) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 15, secondo comma, L. n. 15/1968).
(33) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 18, primo e secondo comma, L. n.
15/1968).
(34) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 16, L. n. 15/1968).
(35) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 17, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 17, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 3: (articolo 17, terzo comma, L. n. 15/1968);
comma 4: (articolo 17, quarto comma, L. n. 15/1968);
comma 5: (articolo 17, quinto comma, L. n. 15/1968).
(36) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 7, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 55, comma 3, L. n.
342/2000).
(37) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (-);
comma 2: (articolo 292, R.D. n. 635/1940);
comma 3: (articolo 2, comma 9, L. n. 127/1997).
(38) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n.
191/1998);
comma 2: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n.
191/1998);
comma 3: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato
dall'articolo 2, comma 4 L. n.
191/1998);
comma 4: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n.
191/1998);
comma 5: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n.
191/1998);
comma 6: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n.
191/1998);
comma 7: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n.
191/1998).
(39) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 21, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 23, primo comma, L. n. 15/1968).
(40) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n.
191/1998);
comma 2: (-);
comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come
modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n.
191/1998).
(41) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 3, comma 5, L. n. 127/1997).
(42) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 11, L. n. 15/1968).
(43) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 3, L. n. 127/1997, come
modificato dall'articolo 2, comma 2 della L. n.
191/1998);
comma 2: (articolo 2, comma 4, L. n. 127/1997).
(44) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 12, D.P.R. n. 403/1998).
(45) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (-);
comma 2: (articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000);
comma 3: (-);
comma 4: (-);
comma 5: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 6: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).
(46) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
(47) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997);
comma 2: (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (-).
(48) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e
articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998).
(49) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 4: (-).
(50) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).
(51) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).
(52) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 5: (articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).
(53) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 20, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);
comma 2: (articolo 20, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);
comma 3: (articolo 20, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).
(54) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 3, D.P.R. n. 428/1998).
(55) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 4, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);
comma 5: (articolo 4, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).
(56) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. n.
428/1998);
comma 2: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 428/1998).
(57) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);
comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).
(58) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 7, D.P.R. n. 428/1998).
(59) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 2: (articolo 8, D.P.R. n. 428/1998).
(60) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 9, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).
(61) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).
(62) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 11, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).
(63) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).
(64) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 13, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 13, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).
(65) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 14, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);
comma 5: (articolo 14, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).
(66) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 15, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);
comma 4: (articolo 15, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).
(67) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 16, D.P.R. n. 428/1998).
(68) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 17, D.P.R. n. 428/1998).
(69) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (-).
(70) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);
comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);
comma 3: (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).
(71) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 20, D.P.R. n. 428/1998).
(72) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 22, D.P.R. n. 428/1998).
(73) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);
comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);
comma 3: (-);
comma 4: (articolo 2, comma 1, secondo periodo, L. n.
340/2000).
(74) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1 : (-);
comma 2: (-).
(75) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 24, L. n. 15/1968).
(76) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 3, comma 4, L. n. 127/1997);
comma 2, lettera a): (articolo 3, comma 3, D.P.R. n
403/1998);
comma 2, lettera b): (articolo 7, comma 5, D.P.R. n.
403/1998);
comma 2, lettera c): (-).
(77) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).
(78) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968);
comma 2: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 3: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);
comma 4: (articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968).
(79) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (-);
comma 2: (-).
(80) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del
presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (-).