Decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente
regolamento:
Capo I - Disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive
Art.1
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
1. Oltre ai casi previsti
dall'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti
dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari
e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e
qualità personali:
a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti;
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica; b) situazione reddituale o economica, anche ai fini
della concessione di benefìci e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e
inerente all'interessato; c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e
categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
comprese quelle di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
g) di non aver riportato condanne penali;
h) qualità di vivenza a carico;
i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile.
2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle
scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo
devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati
e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici
richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono
sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni,
laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono
tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'articolo 11
del presente regolamento.
Art.2
Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà.
1. Fatte salve le
eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'articolo 1,
comma l, del presente regolamento e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati,
fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del
fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di
pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la
dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di
copia.
3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di
cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto
pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo
caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché
non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.
4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi l e 2 i certificati di cui
all'articolo 10.
Art.3
Presentazione delle dichiarazioni sostitutive.
l. Le dichiarazioni
sostitutive di cui al comma l dell'articolo 2 possono essere presentate anche
contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza
del dipendente addetto.
2. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'articolo 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è comunque competente a ricevere la
documentazione.
3. Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio
1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata
accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge
o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di
atti di notorietà.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia
autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di
deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Art.4
Impedimento alla sottoscrizione
1. La dichiarazione di chi
non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante.
2. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa
dell'impedimento a sottoscrivere.
Art.5
Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini
stranieri.
1. Nel caso in cui le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del
regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art.6
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1. Le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno
la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare.
Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le
amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse
rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del presente regolamento.
Capo II - Acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni ed esibizione di documenti di riconoscimento da parte degli
interessati.
Art.7
Acquisizione diretta dei documenti ed esibizione di
documenti di riconoscimento
1. Qualora l'interessato
non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli
l e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da
albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, anche con la
procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell'interessato
della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.
2. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può
essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della
sua fonte di provenienza.
3. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con
altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di
provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la
loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso
il sistema postale.
4. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione
dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del
documento stesso, ancorché non autenticata, secondo le modalità previste
dall'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'indicazione di
stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri
d'ufficio.
6. Ai fini del presente regolamento per documento amministrativo si intende
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
Le relative modalità di trasmissione comprendono quelle indicate all'articolo
15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Art.8
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti
dalla pubblica amministrazione
1. Al fine di tutelare la
riservatezza dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. E' fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al
comma 2 dell'articolo 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 238, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare
la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'articolo 18,
comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto
agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è
sostituito, ai fini della formazione dell'atto di nascita, da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di
assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone
interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di
statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità
tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli
eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge
31 dicembre 1996, n. 675.
Art.9
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti
di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano
il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti da amministrazioni
pubbliche o da altre autorità dello Stato, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono
comunque provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti qualora lo
ritengano necessario per particolari motivi inerenti alle proprie finalità
istituzionali. Capo III - Attestazioni di soggetti privati e certificati non
sostituibili con altri strumenti di certezza
Art.10
Certificati non sostituibili
l. I certificati medici,
sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte
dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con
validità per l'intero anno scolastico. Capo IV - Disposizioni finali
Art.11
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. Le amministrazioni
procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Quando i controlli di cui al comma l riguardano dichiarazioni sostitutive di
certificazione, l'amministrazione procedente richiede direttamente
all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici,
della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa
custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del
certificato.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Art.12
Certificati di abilitazione
1. Quando è utilizzata ad
indicare i titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente, la parola
"certificato" viene sempre sostituita, qualora si riferisca ad atti
rilasciati al termine di corsi di formazione o ad atti di assenso all'esercizio
di determinate attività, rispettivamente con le parole "diploma" o
"patentino".
Art.13
Abrogazione di norme
1. In riferimento alle
disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, sono abrogati l'articolo
27 della legge 4 gennaio 1968, n. l5, l'articolo 77, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato
dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e il primo comma
dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente
regolamento, è abrogato l'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. In riferimento all'articolo 4 è abrogato l'articolo 20-bis della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
4. In riferimento alla disposizione dell'articolo 6, comma 2, del presente
regolamento è abrogato il penultimo comma dell'articolo 26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
5. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n.
130.