Regolamento di attuazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999,
n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, SO190L, n. 258)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che
dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e
del 24 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il
Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità,
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con
il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N
A
il
seguente regolamento:
CAPO 1
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocità)
1. Per
le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo
che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti
al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di
taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono
l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli affari
esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le
convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
2.
L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri
titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché
per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa
individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Art. 2
(Rapporti con la pubblica amministrazione)
1. I
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli
stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono
documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale,
dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non
veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.
Art. 3
(Comunicazioni allo straniero)
1. Le
comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le
comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai
questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la
persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio
conosciuto.
3. Il
provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a
mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità
tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una
sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente
dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una
delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso
o di reingresso e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a
richiesta, anche in arabo.
4. Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è
altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia,
con ammissione, qualora ne suissistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato
che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di
ufficio designato dal Giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le
comunicazioni dei successi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con
l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio.
Art. 4
(Comunicazioni all'autorità consolare)
1.
L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
a.
l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua
l'informazione;
b. le
generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli
estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c.
l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con
specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato
emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello
stesso;
d. il
luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della
libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
5. La
comunicazione è effettuata per iscritto ovvero mediante fonogramma, telegramma,
o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica
o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi
all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri
che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
6.
L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste
quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico dichiari espressamente
di non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di
età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la
potestà sul minore.
7. Oltre
a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico, l'informazione
all'autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa
derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare,
di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di
opinioni politiche. di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.
CAPO II
INGRESSO
E SOGGIORNO
Art. 5
(Rilascio dei visti di ingresso)
1. Il
rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato è
di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò
abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il
luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani
possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per
una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi
di assoluta necessità.
2. Il
visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la
durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione
prodotta dal richiedente.
3. La
tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché i
requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, di
concerto di concerto con i Ministri dell'interno, del Lavoro e della previdenza
sociale, di grazia e giustizia e della, solidarietà sociale, periodicamente
aggiornate anche in esecuzione degli obblighi, internazionali assunti,
dall'Italia.
4. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per
le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e
condizioni, nonché, degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da
particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della
cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le
proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli
estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla
domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di
visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a. la
finalità dei viaggio;
b.
l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c. la
disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e
del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo
unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi
di cui all'articolo 23 del testo unico;
d. le condizioni
di alloggio.
7. Per i
visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla
documentazione di cui al comma 6 anche:
a.
quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità
al lavoro e di convivenza. A, tal fine i certificati rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare
italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è
conforme agli originali;
b. il
nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della
disponibilità di un alloggio a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del
testo unico e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3,
lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del
testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
8.
Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti
in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Art. 6
(Visti per ricongiungimento familiare)
1. Per i
visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi
preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalità delle
persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
a. la
carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui
all'articolo 28, comma 1, del testo unico o idonea documentazione attestante la
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b. la
documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo 29,
comma 3 lettera b), del testo unico;
c. la
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3 lettera a) del testo unico. A tal fine l'interessato
deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei
requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
2. la
Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata
mediante opposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro
datario e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza
degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla
ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, dal parte
dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di
convivenza.
3. Le
autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero se sono
trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta,
ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di
cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio.
Art. 7
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1.
L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione
dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a
quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia
trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
2. È
fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul
passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
3. Nei
casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi
navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati
ai controlli dei viaggiatori lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal
comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze,
previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.
4. Nelle
circostanze di cui al comma 3 il controllo di frontiera è effettuato
dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità
stabilite dal questore.
5. Le
disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone
in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello
Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in
località sprovviste di posto di polizia di frontira sulla base delle istruzioni
diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993 n.
388
Art. 8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)
1. Lo
straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non
appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai
controlli di polizia di frontiera. È fatto obbligo al personale addetto ai
controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione
del valico di frontiera e della data.
2. Per
lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo essere uscito
intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al
controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di
soggiorno in corso di validità.
3. Lo
straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni per
rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso
rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza previa esibizione del documento scaduto.
4. Lo
straniero privo di documento di Soggiorno perché smarrito o sottratto è tenuto
a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica
o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto
di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del
questore concernente il soggiorno.
5. Lo
straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello
Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o
documento equivalente.
Art. 9
(Richiesta del permesso di soggiorno)
1. La
richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal
testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende
soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell'interno sottoscritta dal richiedente corredata della fotografia
dell'interessato in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla
scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da
conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia
in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine in
dotazione all'ufficio.
2. Nella
richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a. le
proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i
quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b. il
luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c. il
motivo del soggiorno.
3. Con la
richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a. il
passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la
data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
b. la
documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro,
attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.
4.
L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando
occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
a.
l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b. la
disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla
durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma
3 del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
c. la
disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5.
L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo 23
del testo unico, prestata con le modalità di cui all'articolo 34 del presente
regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di
sussistenza fino alla durata della garanzia.
6. La
documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e
per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e
20 del testo unico.
7.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata
l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma
1 munita di fotografia dell'interessato e del timbro datato dell'ufficio e
della sigla dell’addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in
cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che
all'atto dei ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante
l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34 comma
3, del testo unico.
Art. 10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)
1. Per
gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal
quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di
ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo
non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta
a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i
trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai
fini di cui all'articolo 6, comma 3 del testo unico, la scheda deve essere
esibita unitamente al passaporto.
2.
Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni
di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata
dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e,
se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di
identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio.
La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese
d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento
integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei
casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno,
munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla
ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso
di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso
nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data,
apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di
frontiera.
4. Per i
soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali
o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere
presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli istituiti o le comunità in cui lo straniero
è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato
della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli
stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30
giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo
unico.
6. Negli
alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle
frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una
trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle
disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l’ingresso
e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11
(Rilascio del permesso di soggiorno)
1. Il
permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i
motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per
uno dei seguenti altri motivi:
a. per
richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente e per asilo;
b. per
emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c. per
acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero
già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata dei
procedimento di concessione o di riconoscimento.
2. Il
permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione Comune 97/11/GAI
(del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene
l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle Finanze, sono determinate le
modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione allo
straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come
identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari.
3. La
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di
cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico deve essere esibita al momento del
ritiro del permesso di soggiorno.
Art. 12
(Rifiuto del permesso di soggiorno)
1. Salvo
che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il
questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto,
che sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per
l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Con
il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello
Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13
del testo unico.
3. Anche
fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero,
il prefetto, ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli
eventuali provvedimenti di competenza è può dispone il rimpatrio, munendolo di
foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che
svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di
carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero
concedergli un termine, non superiore a dieci giorni per presentarsi al posto
di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello
Stato.
Art. 13
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Il
permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in
conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione dei
predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di
turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta
giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai
fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9 del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata
d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
3. La
richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del
richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per
iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6 del testo unico.
L'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda
sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio
sanitaria nazionale.
4. Il
permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che
lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo
di oltre sei mesi o per permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un
periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso
di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere
agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14
(Conversione del permesso di soggiorno)
1. Il
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
a. il
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente
l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri
requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attività lavorativa in forma autonoma nonché l'esercizio di attività
lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b. il
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di
lavoro subordinato per il periodo di validità dello stesso previa iscrizione
nelle liste di collocamento o se il rapporto di lavoro è in corso. previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c. il
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito
del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro
autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.
2.
L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio
o abilitativo nei casi previsti dal comma 1 lettera a) e la Direzione provinciale
dei lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b). comunicano alla
questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di
soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con
il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività
effettivamente svolta.
4. Il
permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili
per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Salvo
che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni
per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di
formazione in Italia il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione
può essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivo
di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo
unico attestati dalla Direzione provinciale dei lavoro, previa idonea
documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa
presentazione dei titolo abilitativo o autorizzatorio ove richiesto della
documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto,
nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
Art. 15
(Iscrizioni anagrafiche)
1. Le
iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge
24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989.
n. 223, come modificato dal presente regolamento.
2. Il
comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è sostituito dal seguente "3. Gli stranieri iscritti in
anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la
dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri
muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale
di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore".
3. La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente: "c) per
irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata,
ovvero per effetto dei mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo
7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a
provvedere nei successivi 30 giorni.".
4. Al
comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni dei
cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".
5. Le
iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente
articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio
entro il termine di quindici giorni.
6. Al
comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989 n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante i
cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di
scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di
soggiorno.".
7. Con
decreto del Ministro dell'interno, sentita l'associazione nazionale dei comuni
d'Italia, l'istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la
previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono
determinate le modalità, di comunicazione anche in via telematica, dei dati
concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni gli
archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi
centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 9, 22 comma 3 e 27 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e
successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le
modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere
all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini
stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 16
(Richiesta della carta di soggiorno)
1. Per
il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico
l’interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a
quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2.
All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo
straniero risiede questi deve indicare:
a. le
proprie generalità complete;
b. il
luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque anni
precedenti;
c. il
luogo di residenza;
d. le
fonti di reddito, specificandone l'ammontare.
3. La
domanda deve essere corredata da:
a. copia
del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione
rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità,
la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita dei
richiedente;
b. copia
della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di
lavoro, relativi all'anno precedente da cui risulti un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale;
c.
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative
ai procedimento penali in corso;
d.
fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari
salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
5. Nel
caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, del
testo unico le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al
comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli
minori degli anni diciotto conviventi per i quali pure sia richiesta la carta
di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a. lo
stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati dall'autorità
consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei
documenti è conforme agli originali;
b. la
disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3 lettera a), del
testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del
testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico - sanitaria rilasciato
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
c. il
reddito richiesto per le finalità di cui allíarticolo 29, comma 3 lettera b),
del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.
4. Se la
carta di soggiorno è richiesta nella qualità di coniuge straniero o genitore
straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato
dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del
testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare
quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero
che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma
2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la
potestà sul minore.
5. Nei
casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della
documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni
comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
6.
l'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno
in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17
(Rilascio e rinnovo della carta di
soggiorno)
1. La
carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. La
carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su
richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di
soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre
cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a
richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
CAPO III
ESPULSIONE
E TRATTENIMENTO
Art. 18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)
1. I
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi
dell'articolo 13, comma 10 del testo unico, curano l'inoltro alla competente
autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche
all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
2.
L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le
proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica del
ricorso presso i propri uffici.
Art. 19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)
1. Il
divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata
dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro
documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e
assistenza)
1. Il
provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all'interessato con le
modalità di cui all'articolo 14 commi 3 e 4, del presente regolamento
unicamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
2. Con
la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere
assistito nel Procedimento di convalida del decreto dì trattenimento, da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni al gratuito
patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che in
mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
del decreto legislativo 28 luglio 1989 n 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio.
3.
All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di
indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica.
4. Il
trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente necessario
per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque oltre i termini
stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del
questore non è convalidato.
5. Lo
svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere
motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art. 21
(Modalità del trattenimento)
1. Le
modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di
corrispondenza anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo
restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2.
Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto
nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo
scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo dei
servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione
alle spese da parte del centro.
4. Il
trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di
permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo
unico o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti
necessità di soccorso sanitario.
5. Nel
caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba
recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede,
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il
rimpatrio, il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza
pubblica.
6. Nel
caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente
in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che
procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal
centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne
dispone l'accompagnamento.
7. Oltre
al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza
pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza ai centri
possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute
o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica
o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e
cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza
a norma dellíarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di
collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il
centro.
8. Le
disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle
persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione
dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza,
promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono
adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni
recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di
trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il
questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la
sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione
delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per
impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare
la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli
ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte
del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Art. 22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e
assistenza)
1. Il
prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea
e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attività a norma dell'articolo 21 comma 8, in
conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo -
contabile impartite dal Ministro dell'interno anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che
possono avvalersi dell'attività di altri enti, di associazioni del volontariato
e di cooperative di solidarietà sociale.
2. Per
le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e
la gestione di attività per líassistenza, compresa quella igienico - sanitaria
e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e
quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che
vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree,
il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta dei
Ministero dell'interno.
3. Il
prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i
necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
4.
Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per
l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica
sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al
fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei
documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23
(Attività di prima assistenza e soccorso)
1. Le
attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico ó
sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche
al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente
necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei
provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di
competenza dello Stato.
2. Gli
interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le
modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in
vigore, comprese quelle del decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995 n. 563.
CAPO IV
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 24
(Servizi di accoglienza alla frontiera)
1. I
servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11 comma 6, del testo unico sono
istituti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli
ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul
territorio nazionale, nell'ambito delle risorse Finanziarie definite con il
documento programmatico di cui all'articolo 3 dei testo unico e dalla legge di
bilancio.
2. Le
modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti
o cooperative di solidarietà sociale e di informazione, anche mediante sistemi
automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3. Nei
casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di cui al
presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente
interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri
istituti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
1. I
programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del
testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per
cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura
dei trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il
contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa
valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2,
dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono
conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente
destinate.
2.
Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari
opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico composta dai rappresentanti dei Ministri per
le pari opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e
giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può
avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3. La
Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle,
risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare
provvede a:
a.
esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del
registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c);
b.
esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli
enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di
assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26.
c.
Selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a
valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i
Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
d.
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine
gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi
una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera
c).
Art. 26.
(Convenzioni con soggetti privati)
1. I
soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione
sociale per le Finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere
iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del
medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente
regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti
locali di riferimento.
2.
L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al
comma 1 dopo aver verificato:
a.
l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma
2 del testo unico.
b. la
rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25 comma 3 lettera c), tenuto
conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
c. la
sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti
per la realizzazione dei programmi.
3.
L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano
più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I
soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di
assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a.
comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b.
effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto
degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto
alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri.
c.
presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di
attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d.
rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione
del programma;
e.
comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso
di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato,
della partecipazione al programma.
Art. 27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
1.
Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale è effettuata:
a. dai
servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c),
convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o
di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
b. dal
procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera
a), nel corso dei quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
3.
Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico. acquisiti:
a. il
parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze dì cui
al comma 1, lettera b) ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta
o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
b. il
programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero,
conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui
all'articolo 25;
c.
l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
d.
l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile
della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
5.
Quando la proposta è effettuata a norma dei comma 1 lettera a), il questore
valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in
essa contenuti.
Art. 28
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono
vietati l'espulsione o il respingimento)
1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno:
a. per
minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso
di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
b. per
motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo
unico;
c. per
cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria,
nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
all'articolo,19. comma 2, lettera d) del testo unico.
d. per
motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le
persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1 del testo unico.
CAPO V
DISCIPLINA
DEL LAVORO
Art. 29
(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)
1. Oltre
a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali
stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote
massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
2. Per
le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri
uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei
lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i
collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le
questure.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della
Corte dei conti).
Art. 30
(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato)
1.
L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero è rilasciata
dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei
limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all'articolo 29.
2. la
richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
a. le
complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della
sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le
complete generalità del datore di lavoro committente;
b. le
complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si
intende assumere;
c.
l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed
assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria o comunque applicabili;
d. la
sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;
e.
l'indicazione delle modalità di alloggio.
3. Alla
richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
a. il
certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e
Artigianato, munito della dicitura di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di
lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
b. copia
del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero,
sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso
di soggiorno;
c. copia
della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante
la sua capacità economica.
4.
l'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il
medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità
economica e alle esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo
criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
di cui al comma 2 lettera c).
Art. 31
(Nulla osta della questura e visto d'ingresso)
1.
L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della
documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere presentata alla
questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dell'ingresso.
2. Il
nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione entro 20 giorni
dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di
lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.
3. Il
nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o
titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico ovvero per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata
applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso,
gli effetti della riabilitazione.
4.
L'autorizzazione di cui all'articolo 30, corredata del nulla osta di cui al
presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero
interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di
cui all'articolo 22 comma 5, del testo unico.
5. Il
visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5.
Art. 32
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)
1. Le
liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in
attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono
compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo
indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute
nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.
2.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione
che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello
definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
dell'interno, contenente:
a. Paese
d'origine;
b.
numero progressivo di presentazione della domanda;
c.
complete generalità;
d. tipo
del rapporto di Lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato;
e. capacità
professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata
categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
f.
conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese
o spagnola, o di altra lingua;
g.
eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese
d'origine o in altri Paesi;
h.
l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate
dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti
la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro
stagionale.
3. I
dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità di iscrizione, sono trasmessi
senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell'Anagrafe annuale
informatizzata di cui all'articolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione Generale per l'Impiego - Servizio per i problemi
dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
4.
L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1,
ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
Art. 33
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle
liste)
1. I
dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti
a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni
provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati
medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste dall'articolo 25
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le
richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro
sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalità
di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
3. Nel
caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa,
per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione
nella lista, a parità di requisiti professionali.
Art. 34
(Prestazione di garanzia)
1. Sono
ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico i
cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali
abbiano una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui
al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui
all'articolo 31, comma 3.
2. La
garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per ciascun anno e
deve riguardare:
a.
l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b. la
disponibilità di un alloggio idoneo;
c. la
prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico;
d. il
pagamento delle spese di rimpatrio.
3. La
garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) è
prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve
depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della
domanda di autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del
testo unico. Il titolo è restituito:
a.
immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
b. a
seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il
visto di ingresso non è stato concesso;
c. a
seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma
dell'articolo 36.
4. la
prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante specifico
impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni richieste
dall'articolo 16, comma 4, lettera b).
5. Sono
altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo unico
le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni,
quando:
a.
sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52
e seguenti;
b. nei
confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in
nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui al l'articolo 31,
comma 3;
c. la
prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.
6. Le
regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro consorzi o
associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo
unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative
appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.
7. Nei
casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso è corredata
di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della
garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse
occorrenti, tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma
6, è sufficiente la copia autentica della deliberazione.
Art. 35
(Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato
del lavoro)
1. La
garanzia di cui all'articolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi
prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui
ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla
indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta l'autorizzazione
all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti
pubblici, l'indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o
di regolamento consentano procedure diverse, nell'ordine di priorità ivi
indicato, sulla base delle liste di cui all'articolo 23, comma 4, del testo
unico.
2.
L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della
garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica
quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore
straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello
Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e
le condizioni previsti dall'articolo 34. Copia dell'autorizzazione è trasmessa
alla Direzione provinciale del lavoro.
3. Per
le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le
misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei
dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del soggetto che
presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica consolare competente per il rilascio del visto di
ingresso, entro il termine di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico.
5.
Nell'ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze diplomatiche e
consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro nei casi indicati nell'articolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti
e con le modalità stabilite dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, dello
stesso testo unico.
6. Il
visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del presente
regolamento.
Art. 36
(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel
mercato del lavoro)
1. Lo
straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto
rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di
soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto
dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato
l'autorizzazione di cui all'articolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione
provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione nelle liste di
collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno
rilasciata dalla questura.
2. Il
permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro, della durata di
un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale dei
lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
3. Lo
straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo,
assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale dei lavoro,
può richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo
unico. La durata di tale permesso di soggiorno è:
a. di
due anni, salvo i rinnovi. se si tratta di contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
b. pari
alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla
data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di
lavoro stagionale o a tempo determinato.
4. Allo
scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio
dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma
3.
Art. 37
(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore
licenziato, dimesso o invalido)
1. Quando
il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in
vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve
darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro
cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero
e l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale
provvede altresì all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per
il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che
per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Alle
medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il
licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento
individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà
comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del
Lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento
per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo
che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad
un anno.
3.
Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il
lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso
medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla
data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 36, commi 3 e 4.
4. Nel
caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un
motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n.
482, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.
Art. 38
(Accesso al lavoro stagionale)
1. Le
autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti giorni e
massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di
ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le
procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del
diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art. 24,
comma 4, del testo unico.
2. Ai
Fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso
datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché
nellerichieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri
che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per
le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere
presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.
4. La
autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi
nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei
datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata
a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di
datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai
fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si
conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico,
eventualmente stipulate.
6.
L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta
della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31.
7. I
lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla
scadenze del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro
stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore
periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui
all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di
soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9 del presente regolamento.
Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della
domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e
dal presente articolo.
Art. 39
(Disposizioni relative al lavoro autonomo)
1. Lo
straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il
possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o
albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro
adempimento amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità
amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dei titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque
denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello
stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che
richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o
diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o
attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La
dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i
presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia,
in possesso dei prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche
per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o
autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente
Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento, riguardanti
la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio
dell'attività.
4. La
dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della
documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono
essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
5. Il
nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2
entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei
confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione
provvista del nulla osta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
6. La
dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell'articolo 26,
comma 5, dei testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla
base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli
affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
7. Oltre
a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente in Italia, in
possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente
l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per
il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso
di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e
fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere
prodotta l'attestazione della Direzione provinciale dei lavoro che la richiesta
rientra nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a
norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
Art. 40
(Casi particolari di ingresso per lavoro)
1.
L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2,
del testo unico quando, richiesta, è rilasciata con l'osservanza delle modalità
previste dall'articolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle
ulteriori modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione al lavoro è
rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo
3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo
diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro
determinati, l'autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore
a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la
proroga, se prevista, non può superare lo stesso termine. La validità
dell'autorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.
3. Salvo
quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2
dell'articolo 27 del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle
competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e
della richiesta del permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve
essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni
dell'articolo 31.
4. Fatti
salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo
unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3 lettera
c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo
indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.
5. Per i
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,
l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente
specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento
temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S.,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994. n. 747.
6. Per
il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico,
l'autorizzazione è subordinata alla richiesta dell'Università o dell'istituto
di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali
necessari per l'espletamento delle relative attività.
7. Per
il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la
richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato corredandola
del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia,
oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore
subordinato.
8. Per i
lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve
essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore
dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
9. Per
gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico,
l'autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del
periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare
il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato
può svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di
tirocinio.
10. Per
i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico,
l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o
impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.
11. Per
gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico,
componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli
stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati
all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi
complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si
osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non
è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini
abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui
all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche
quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto
nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il
rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per
il rilascio dei visti di transito.
12.
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo
unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono
prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti
in Italia, di gruppi di lavoratori per la realizzazione di opere determinate o
per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine
del quale i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di
provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla
durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla
prestazione del servizio.
13. Per
i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere l), m),
n),e o), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dall'Ufficio
speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni
di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo,
per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di
lavoro con il medesimo datore di lavoro.
14. Per
gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p) del testo
unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione nominativa
di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della
società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni
della legge 23 marzo 1981, n. 91.
15. Per
i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per
quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l'autorizzazione al
lavoro non è richiesta.
16. Per
gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico,
l'autorizzazione al lavoro è rilasciata nell'ambito, anche numerico, degli
accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno,
salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone
collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di
mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore
a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per
vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia,
l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale
del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello
Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non
superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
17.
L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere
a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.n. I.,
per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si
tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
18.
L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di
cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli
stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso
rapporto di lavoro, i permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente
articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14,
comma 5.
Art. 41
(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)
1. Gli
uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o
abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, e le
Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione nelle liste di
collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico
dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la
previdenza sociale, per le annotazioni di competenze i casi in cui il permesso
di soggiorno è utilizzato, a norma dell'articolo 14 del presente regolamento,
per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione
al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla
questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di
soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del
datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale)
1. Lo
straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui
all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti
indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in
assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni
con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di
condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime
condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e
protesica.
2. In
mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende
quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è
valida per tutta la durata dei permesso di soggiorno.
3. Per
il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata
dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno.
4.
L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso
che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato.
L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura
della questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante
la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti
cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.
5.
L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1,
del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere
in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della
copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per affari.
6. Fuori
dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa
all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità
prevista dall'articolo 34, comma 3 del medesimo testo unico, e fatta salva la
specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo,
concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o
collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso
di soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del
contributo prescritto.
Art. 43
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio Sanitario Nazionale)
1. Ai
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del, testo unico. Gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda
ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento
delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2. Ai
cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le
norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei
presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
3. La
prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri
privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati
dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a
sigla STP
(Straniero
Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla
sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo
rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento dei rilascio. Il
codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito
per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale
codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni
effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del
rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a
parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da
parte delle farmacie convenzionate.
4. Gli
oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo
unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le
quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico
della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate.
In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero,
l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta
di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero
dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può essere
attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
5. La
comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 4, è
effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al
comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e
della somma di cui si chiede il rimborso.
6. Salvo
quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure di
cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio
sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono
i relativi oneri a carico dello Stato.
7. Sono
fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali
di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal
caso. l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le
prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in
attuazione dei predetti accordi.
8. Le
regioni individuano le modalità più opportune per garantire che le cure
essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico,
possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina dei
territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati
in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con
organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Art. 44
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
1. Il
cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di
soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:
a.
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata,
che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della
stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
b.
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base
del costo presumibile delle prestazioni richieste, il deposito cauzionale, in
lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30%
del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere
versato alla struttura prescelta.
c.
documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti
per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio
fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per
l'eventuale accompagnatore.
2. Con
l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti
dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi
di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
CAPO VII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI
Art. 45
(Iscrizione scolastica)
1. I
minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno,
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione
dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei
modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere
richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi
di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o
incompleta sono iscritti con riserva.
2.
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi
dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene
rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio
dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a.
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
b.
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno.
c. del
corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza.
d. del
titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il
collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri.
4. Il
collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della
scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua
italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi
di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle
attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il
collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per
la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica
si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo
scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il
Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza,
ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo
52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di
accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della
cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più
diffuse a livello internazionale.
7. Per le
finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni
scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono
all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione
in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento
del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento
dei diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi
di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio
previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore.
8. Il
Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla
formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttiva e
docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul
tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle
specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità
degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella
comunità locale.
Art. 46
(Accesso degli stranieri alle università)
1. In
armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri
all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati
e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione
universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei
posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di
studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le
esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo,
fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono
ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi
di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di
accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti
stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei
corsi medesimi, dal ministero degli affari esteri o dal Governo dei Paese di
provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è,
comunque, subordinata alla verifica delle capacità ricettive delle strutture
universitarie e al superamento delle prove di ammissione.
2. Sulla
base dei dati forniti dalle università al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto di
cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento
sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del
visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di sussistenza è
valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui
all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi
forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati
italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti
attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.
3. Le
università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni
formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali
sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi
del decreto di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39,
comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione
attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi
è rilasciato un attestato di frequenza.
4. I visti
e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che
nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni
successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza
maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere
rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto,
fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere
comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio,
il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il
titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva
del corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli
studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani,
ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla
generalitàdegli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i
servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4
della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale
degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e
certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità
del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle
autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è
resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia
per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la
certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle
Prefetture ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n.
15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei
predetti benefici le regioni e le università possono riservare, comunque, una
percentuale di posti a, favore degli studenti stranieri. Le regioni possono
consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti
stranieri in condizioni opportunamente documentate, di particolare disagio
economico.
6. Per le
finalità di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari
italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini
dell'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria
stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul
sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato
sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di
corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo
straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
Art. 47
(Abilitazione all'esercizio della professione)
1.
Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore
alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno
conseguito il diploma di laurea presso una università italiana, per
l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
2. Il
superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle
altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi
professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana,
salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo
3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver
soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità
rispetto ad altri cittadini
Art. 48
(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)
1. La
competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è
attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali
la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi
ordinamenti. fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni
internazionali.
2. Le
istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento
entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa
domanda. Nel caso in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze
istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni
successivi, degli atti supplementari.
3. Contro
il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di
cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il
richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine
previsto per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se
la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda,
dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia
nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei
termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero
o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Il
riconoscimento dei titoli di studio per finalità diverse da quelle previste al
comma 1, è operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con decreto 16 aprile 1994, n. 297, nonché
delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali
e di accesso ai pubblici impieghi.
Art. 49
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
delle professioni)
1. I
cittadini stranieri. regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in
possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito
in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiedere il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o
dipendenti, delle professioni corrispondenti.
2. Per le
procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio 1992 n. 115, e 2 maggio
1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della
formazione professionale conseguita.
3. Ove
ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per
l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto,
che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente
nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono
definite le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali, la stessa deve essere acquisita.
4. Le
disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di
titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni
regolate da specifiche direttive della Unione europea.
Art. 50
(Disposizioni particolari per gli esercenti le
professioni sanitarie)
1. Presso
il Ministero della sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le
professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per
l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto
compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il
Ministro della sanità pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma
1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei
titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al
comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua
italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale
in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento
provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il
Ministero della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5. I
presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero
della sanità il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con
l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni
dalla data di assunzione o di utilizzazione.
6. (Comma non ammesso al "Visto"
della Corte dei conti).
7. Con le
procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità
provvede altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di
attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al
riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte
sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La
dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie,
conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma,
di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di
profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste
per ciascuna professione dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine
deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità; il
parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli
elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio
nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.
Art. 51
(Articolo non ammesso al "Visto" della
Corte dei conti).
CAPO VIII
DISPOSIZIONI
SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE
Art. 52
(Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati)
1. Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi
privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati previste
dal testo unico, il registro è diviso in tre sezioni:
a. nella
prima sezione sono iscritti associazioni enti e altri organismi privati che
svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi
dell'art. 42 del testo unico.
b. nella
seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a
prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro inserimento nel
mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico.
c. nella
terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale
degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
2.
L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria
per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le
amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione
di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non
possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi
privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per
l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali, per uno
dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure
di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei
delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude
il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
Art. 53
(Condizioni per l'iscrizione nel Registro)
1. Possono
iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività per
l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i
seguenti requisiti:
a. forma
giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili dall'atto
costitutivo e dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno,
l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti,
i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli
organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b. obbligo
di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni,
i contributi o le donazioni, nonché le modalità di approvazione dello stesso da
parte dell'assemblea degli aderenti;
c. sede
legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente
all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
d.
esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale della valorizzazione delle diverse espressioni
culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche, della formazione,
dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.
2. I
soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta dei
rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a. copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b. dettagliata
relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
c. copia
del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d.
eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e. ogni
altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione degli
stranieri;
f.
dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni
concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante, e di ciascuno
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
3. Ai fini
di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le
associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti
ulteriori requisiti:
a.
disponibilità di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il
cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;
b.
patrimonio e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile
e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il
sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del
permesso di soggiorno e l'eventuale rimpatrio.
4. Gli enti
e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art.
23 comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il
cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie,
certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del presente
regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare la disponibilità
economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma dell'articolo 29,
comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore
a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui
all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che
possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro,
individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilità di alloggio.
5.
Nell'ambito del registro di cui alle articolo 52, comma 1, lettera e), possono
iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla
realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui
all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione
possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che,
indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano già svolto attività di
assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro
le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai
lavoratori in condizione di sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro
minorile.
6. Ai Fini
dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentino un curriculum
attestante le precedenti esperienze e una dichiarazione dalla quale risultino:
a. la
disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino
prestazioni con carattere di continuità, ancorché volontarie.
b. la
disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di
integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e
della ricettività.
c. i
rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni.
d. la
descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano
svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma
indica finalità, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e
psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate, prevede le modalità di
prestazione di assistenza sanitaria e psicologica e le attività di formazione
finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della
lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a
specifici sbocchi lavorativi.
e.
l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge
31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture
alloggiative.
f.
l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti
degli ordini di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni
interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
7. A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati
che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza nei campi
indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di partenariato con uno
dei soggetti già iscritti nella sezione dei registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla
quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d),
il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.
Art. 54
(Iscrizione nel Registro)
1.
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25,
comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera c).
2.
L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro
90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi
avvenuta.
3. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma
1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati
trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività
svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per
l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.
4. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, può
effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La
rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei soggetti di
cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data
di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco
degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro
è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
Art. 55
(Funzionamento della Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)
1. La
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui
all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo
stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma
4 del predetto articolo 42 del testo unico.
2. Il
Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della Consulta i
rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del
testo unico.
3. I
componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La
Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria
segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli
affari sociali, che, assicura il supporto tecnico-organizzativo.
5. La
Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini
della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del
testo unico, in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le
problematiche relative alla loro integrazione a livello economico, sociale e
culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone
difficoltà e disomogeneità a livello territoriale, elabora proposte e
suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e
per la tutela dei diritti fondamentali, assicura la diffusione delle
informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel
settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in
vigore in materia di dati personali.
6. Con il
decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, può essere nominato il Vice presidente della
Consulta e sono stabilite le modalità di raccordo e di collaborazione con
l'attività dell'organismo di cui all'articolo 56.
Art. 56
(Organismo nazionale di coordinamento).
1.
L'Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del
testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di
cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per
l'immigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza
legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con
le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione
a livello locale al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi
locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro
rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.
2. La
composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3.
L'Organismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari dei
C.n.e.l. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art. 57
(Istituzione dei Consigli territoriali per
l'immigrazione)
1. I
Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del
testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'interno. È responsabilità del prefetto assicurare la formazione
e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi composti:
a. dai
rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato;
b. dal
Presidente della provincia;
c. da un
rappresentante della regione;
d. dal
sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco o da un
suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e. dal
Presidente della camera di commercio, industria. artigianato e agricoltura o da
un suo delegato;
f. da
almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro;
g. da
almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
h. da
almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono
essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle
Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni pubbliche
interessati agli argomenti in trattazione.
3. I
Consigli territoriali per l'immigrazione operano per la necessaria integrazione
delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali di cui
all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge
regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed
analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle
esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi, il
prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i
problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo
42, comma 4, del testo unico.
4.
Nell'adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il
Presidente dei Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei
Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti,
con analoghe finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il
raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie.
Art. 58
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
1. Il
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato di concerto
con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 46,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. e dall'articolo 1 comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112. ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo
nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico,
in base alle seguenti quote percentuali:
a. una
quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata ad
interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinazione dall'afflusso di immigrati;
b. una
quota pari al 20% dei Finanziamenti è destinata ad interventi di carattere
statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e
46 del testo unico.
2. Le somme
stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale
confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto con i Ministri
interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 46, della predetta
legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1 lettera e), del predetto decreto
legislativo n. 112 del 1998.
3. Le
regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del
comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione
e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli
immigrati.
4. Le
risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono
quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito
delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con
risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del
totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresì
essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l’accesso ai
fondi comunitari.
5. Il
decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati
rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a. della
presenza degli immigrati sul territorio;
b. della
composizione demografica della popolazione immigrata e dei rapporto tra
immigrati e popolazione locale;
c. delle
situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio -
economica delle aree di riferimento.
6. Per la
realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione
del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno trasmette all'ISTAT,
secondo modalità concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse
statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati,
incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o
carta di soggiorno dei genitori.
7. Il
decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto della priorità di intervento e
delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.
8. I
programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo
svolgimento di attività volte a:
a. favorire
il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini
italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
b.
promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
all'abitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c.
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d. tutelare
l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e.
consentire un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il
Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto. sentita la
Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei
dati statistici e socio - economici e degli altri parametri necessari ai fini
della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al
Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1 e
dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai
sensi dell'articolo 59, comma 5 e dell'articolo 60, comma 4.
Art. 59
(Attività delle regioni e delle province
autonome)
1. Entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente
assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
dei Consiglio dei Ministri i programmi annuali pluriennali, comunque della
durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle
politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi é condizione
essenziale per la erogazione dei finanziamento annuale.
2. Per
favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini
dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la
solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio
decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
3. I
programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di
integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti
preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali
prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi
da perseguire, gli interventi da realizzare e le modalità e i tempi di
realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri
sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
4. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei
propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di
stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte
nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).
5. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di
erogazione del Finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la
solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto Sociale, sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita
degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve
essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di
impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.
6. Qualora
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini
all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero,
entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla
revoca delFinanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle
province autonome.
7.
L'obbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello
dell'iscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento
previste a carico delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano
relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi
Finanziari successivi a quello di entrata in vigore dei presente regolamento.
Art. 60
(Attività delle Amministrazioni statali)
1. Gli
interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi
dell'articolo 58. comma 1 lettera b), secondo le priorità indicate dal
documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
2. Il
Ministro per la solidarietà sociale, promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al
Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del
decreto di ripartizione dei Fondo.
3. Le
amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in
loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
4. Le
amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale
sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi,
sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
Art. 61
(Disposizione transitoria)
1. La
condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è
richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore dei
presente regolamento.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 31 agosto 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BELILLO,
Ministro per gli affari regionali
TURCO, Ministro per la solidarietà sociale
BALBO, Ministro per le pari opportunità
DINI, Ministro degli affari esteri
RUSSO
JERVOLINO, Ministro dell'interno
DILIBERTO,
Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
BERLINGUER,
Ministro della pubblica istruzione
TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI,
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
BINDI, Ministro della sanità
ZECCHINO,
Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO