Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi
7, 8 e 9;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente
commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 30 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13
aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
degli affari esteri;
Emana il seguente regolamento:
1. Presentazione della domanda.
1.
L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui
all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (3), si
presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza
dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità
consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma
autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
all'ipotesi in cui trattisi di
elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei
matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per
matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91 (3), il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio
decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.
2. Istruttoria.
1.
L'autorità che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni
caso immediatamente copia al Ministero dell'interno, ed entro trenta giorni
dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero
stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa
documentazione, entro trenta giorni l'autorità invita il richiedente ad
integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del
procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorità
procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora l'adempimento risulti
insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare,
l'autorità dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato,
dandone comunicazione all'interessato ed al Ministero.
3. Definizione del procedimento.
1.
Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4),
il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è
di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Comunicazioni e notificazioni.
1. Ai
fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (5), il decreto del
Ministro è immediatamente trasmesso all'autorità che ha ricevuto la domanda.
Quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici
giorni.
5. Disposizioni sul termine.
1. Il
Ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2
febbraio 1993, n. 284 (6), di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (4), indicando i termini previsti dal presente regolamento.
2. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (4), di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.
6. Verifiche periodiche.
1. Il
Ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalità, la trasparenza e
la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta
tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa
disciplina ai princìpi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241
(7), e 24 dicembre 1993, n. 537 (8), e del presente regolamento.
2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse
sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
7. Disposizioni transitorie.
1.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti
già in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso,
purché più favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme
previgenti.
8. Norme abrogate.
1. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (8), a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le
seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (9),
e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (10).
9. Entrata in vigore.
1. Il
presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportata al n. XXI.
(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(5) Riportato al n. XXII.
(6) Riportato alla voce Ministero dell'interno.
(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(9) Riportata al n. XXI.
(10) Riportato al n. XXII.