DPR n 334 18
ottobre 2004
Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005
Decreto n. 334
del 18 ottobre 2004
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.
Il Presidente
della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'articolo 34, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo, che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione ed
integrazione della medesima legge, di revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché di definizione delle modalità di
funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla stessa
legge;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17
maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
Ritenuto di poter solo in parte aderire ai rilievi
ed alle osservazioni della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, allo
scopo di mantenere la coerenza dell'intervento e la sua rispondenza al testo
unico in materia di immigrazione;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie, per
l'innovazione e le tecnologie, per le pari opportunità, per gli italiani nel
mondo, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Accertamento
della condizione di reciprocità
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato: "d.P.R. n.
394 del 1999", è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocità).
- 1. Ai fini dell'accertamento della
condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli
affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei
procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei
diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei
diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei
suddetti stranieri.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è
richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo,
per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi
umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il
soggiorno.".
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della
Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi
e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla
legge."
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"6. Il regolamento di attuazione del presente
testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.".
Si riporta il
testo vigente dell'art. 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo):
"1. Entro sei mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le
modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto
dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento le funzioni già esercitate in materia di immigrazione dalle
direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
"Art. 8
(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti
di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1
e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il
testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 9
(Carta di soggiorno).
- 1. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di
soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il
quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e
dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno,
per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è
a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere
richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi
di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea
residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre
che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non
colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il
questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non
definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere
disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è
rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di
soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta
di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato
in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o
comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio
1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di
soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi
di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad
una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.".
Art. 2.
Rapporti con
la pubblica amministrazione
1. All'articolo 2 del d.P.R. n. 394 del 1999
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di cui agli
articoli 9 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli stati, fatti, e qualità personali
diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana
attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato
deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è
prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui
all'articolo 4, comma 2, del testo unico.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali
di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della
mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei
documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio
europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle
verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.".
Note all'art. 2:
- Si riporta il
testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 2
(Rapporti con la pubblica amministrazione).
- 1. I cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione
o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali
diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero,
legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare
italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non
veritieri e' prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di
cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali
di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della
mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei
documenti, rilasciati dalla autorità locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio
europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.".
Art. 3.
Comunicazioni
allo straniero
1. All'articolo 3 del d.P.R. n. 394 del 1999
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento
che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di
revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della
conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di
soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o
notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione
delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da
assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una
sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente
dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per
indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale
lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza
indicata dall'interessato.";
b) al comma 4, dopo le parole: "legge
30 luglio 1990, n. 217," sono inserite le seguenti: "e successive
modificazioni,".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 3
(Comunicazioni allo straniero).
- 1. Le comunicazioni dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal
testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti
concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal
Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono
effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le
modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante
notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il
respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di
rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del
titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono
comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del
provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali
modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la
riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua
italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati,
nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità
di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una
delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella
sintesi di cui al comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di
essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne
sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma
della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed e' avvisato
che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di
ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le
comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate
con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio.".
Art. 4.
Rilascio dei
visti d'ingresso
1. All'articolo 5 del d.P.R. n. 394 del 1999
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 èsostituito dal seguente:
"3. La tipologia dei visti corrispondente ai
diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per
l'ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni
del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della giustizia, della salute, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, delle attività produttive e per gli affari
regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi
internazionali assunti dall'Italia.".
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto previsto dal comma
4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le
proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli
estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove e' diretto, il motivo e la durata del
soggiorno.";
c) al comma 6, la lettera c) è sostituita
dalle seguenti:
"c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive
di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico;
c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto
da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di
quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il
minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;";
d) il comma 7 è soppresso;
e) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ",fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo
unico e dal presente regolamento.";
f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Contestualmente al rilascio del visto
d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del
visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia
impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del
testo unico, nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge
alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 5
(Rilascio dei visti di ingresso).
- 1. Il rilascio dei visti di ingresso o per
il transito nel territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne in casi particolari
territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli
uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare
visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente,
a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessita'.
2. Il visto può essere rilasciato, se ne
ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai
motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai
diversi motivi di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per
l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite
istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate adottate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del
lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e
per gli affari regionali, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane sono tenute ad assicurare, per l'esigenze dell'utenza,
adeguate forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché degli
eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali
o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le
rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma
4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le
proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli
estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato il
passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la
documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso,
quella concernente:
a) la finalità del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto
utilizzati;
c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive
di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico;
c-bis) il nullaosta di approvazione del progetto
da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di
quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il
minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10, comma 3-bis;
d) le condizioni di alloggio.
7.
(Soppresso).
8. Valutata la ricevibilità della domanda ed
esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi
comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto e' rilasciato entro 90
giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo
unico e dal presente
regolamento.
8-bis Contestualmente al rilascio del visto
d'ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del
visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dall'interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia, di cui all'articolo 2 del testo unico,
nonché l'obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti
autorità dopo il suo ingresso in Italia.".
Art. 5.
Visti per il
ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
1. L'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del 1999
e' sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito).
- 1. La richiesta di nullaosta al
ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora
del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla:
a) copia della carta di soggiorno o del
permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del
testo unico;
b) documentazione attestante la
disponibilità del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico;
c) documentazione attestante la
disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
d) documentazione attestante i rapporti di
parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidità
totale o i gravi motivi di salute previsti dall'articolo 29, comma 1, lettere
c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico
nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;
f) documentazione concernente la condizione
economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui all'articolo
29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali
autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei
parametri locali.
2. L'autorità consolare italiana provvede,
ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1,
lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia
prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del
ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al
seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b), c),
d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può
avvalersi di un procuratore speciale.
4. Lo Sportello unico per l'immigrazione
rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante
apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo
unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per
l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede
l'attribuzione, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro
dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per
l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta
giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego,
dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del
collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti
presso il Ministero degli affari esteri.
5. Le autorità consolari, ricevuto il
nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e
degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di
ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto,
dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.".
Nota all'art. 5:
- Per opportuna conoscenza, si riporta il
testo degli articoli 28, comma 1, e 29, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno,
rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per
studio o per motivi religiosi."
"Art. 29
(Ricongiungimento familiare).
- 1. Lo straniero può chiedere il
ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge
o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del
loro stato di salute che comporti invalidità totale;
c) genitori a carico qualora non abbiano
altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
2. Ai fini del ricongiungimento si
considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o
affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale
il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento
di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito
dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per
lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o
per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione
che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al
comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il
ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4,
comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro
un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa
quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età,
autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico
per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla
osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta
del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della
copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi
previsti dal comma 5.".
Art. 6.
Diniego del
visto d'ingresso
1. Dopo l'articolo 6 del d.P.R. n. 394 del
1999 è inserito il seguente:
"Art.
6-bis (Diniego del visto d'ingresso).
- 1. Qualora non sussistano i requisiti
previsti nel testo unico e nel presente regolamento, l'autorità diplomatica o
consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del
visto di ingresso, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale
impugnazione. Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate
condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile
o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dall'interessato. Il provvedimento di diniego è motivato, salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento è
consegnato a mani proprie dell'interessato.".
Art. 7.
Uscita dal
territorio dello Stato e reingresso
1. All'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole:
"permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "o della
carta di soggiorno";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Lo straniero, il cui documento di
soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il
rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è
tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione
del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei
confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per
adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di
sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi
parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti
previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.";
c) il comma 5 è soppresso.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso).
- 1. Lo straniero che lascia il territorio
dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera
circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E'
fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il
timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per lo straniero regolarmente
soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il
reingresso e' consentito previa esibizione al controllo di frontiera del
passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di
soggiorno in corso di validità.
3. Lo straniero il cui documento di
soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo
nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a
munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento
scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello
straniero che si e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli
obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di
comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado
o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo
del permesso di soggiorno.
4. Lo straniero privo del documento di
soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di
reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia
della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è
rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore
concernente il soggiorno.
5. (Soppresso)".
Art. 8.
Contratto di
soggiorno per lavoro subordinato
1. Dopo l'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del
1999 è inserito il seguente:
"Art.
8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
- 1. Il datore di lavoro, al momento della
richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con
un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del
lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui
all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio
fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che
rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei
confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
2. La documentazione necessaria per il
rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico, è esibita dal lavoratore al momento della
sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste
dall'articolo 35, comma 1.".
Note all'art. 8:
- Per l'argomento del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle
premesse.
- Per opportuna conoscenza, si riporta il
testo dell'art. 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro
della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore
di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.".
Art. 9.
Richiesta del
permesso di soggiorno
1. All'articolo 9 del d.P.R. n. 394 del 1999
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La richiesta del permesso di soggiorno è
presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello
unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed
in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1,
mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno,
sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in
formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda,
uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti
d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo
49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero
può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di
soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8,
del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo
straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca
presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato
dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo
precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del
permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto
dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede
l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi
dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la
contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello
straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.";
c) al comma 3, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) la documentazione, attestante la
disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di
soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Gli stranieri autorizzati al lavoro
stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non
superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5,
comma 2-bis, del medesimo testo unico.";
e) al comma 6, dopo le parole: "del
testo unico" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 11, comma 1,
lettera c)".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 9
(Richiesta del permesso di soggiorno).
- 1. La richiesta del permesso di soggiorno è
presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello
unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1 ed
in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1,
mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno,
sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in
formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda,
uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti
d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo
49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero
può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento
automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di
soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto interministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del
Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma
8, del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo
straniero, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca
presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato
dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo
precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del
permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto
dagli articoli 11, comma 2-bis e 36, comma 2.
1-quater. Lo Sportello unico competente richiede
l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal
rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale
comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo
le modalità determinate con decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 11, comma 2.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo
straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete, nonché
quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel
permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di
voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono
essere esibiti:
a) il passaporto o altro documento
equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il
visto di ingresso, quando prescritto;
b) la documentazione, attestante la
disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di
soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.
4. L'ufficio trattiene copia della
documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la
sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della
documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo
richiesto;
b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza
sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione
alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al
numero delle persone a carico;
c) la disponibilità di altre risorse o
dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo
unico o dal presente regolamento.
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro
stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma
2-bis, del medesimo testo unico.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4
non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al
soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e
all'articolo 11, comma 1, lettera c).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i
documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un
esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato
e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione,
quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di
soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di
cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
- Il regolamento (CE) del consiglio UE, del
13 giugno 2002 n. 1030/2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunità
europee del 15 giugno 2002, n. 157/l/1), istituisce un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
- Per opportuna conoscenza, si riporta il
testo degli articoli 5, comma 2-bis e 8, 24 e 49, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici."
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da
approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno."
"Art. 24
(Lavoro stagionale).
- 1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque
giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione
rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di
lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha
validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento
di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso
di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma
1."
"Art. 49
(Disposizioni finali e transitorie).
- 1. Nella prima applicazione delle
disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si
provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica
dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per
assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri già presenti nel
territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,che
abbiano presentato la relativa domanda con le modalità e nei termini previsti
dal medesimo decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i
motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi
di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le
modalità ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo
unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione
del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a
carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni
di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi
segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle
procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.".
Art. 10.
Richiesta del
permesso di soggiorno in casi particolari
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del
d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:
"1-bis. In caso di soggiorno per turismo di
durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in
regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di
soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera,
attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La
ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno
per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le
modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del
d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:
"3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a
novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di
accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti
pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del
Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può
essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura
competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari).
- 1. Per gli stranieri in possesso di
passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di
ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto,
che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta
giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo
9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo
6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al
passaporto.
1-bis. In caso di soggiorno per turismo di
durata non superiore a 30 giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime
di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al
momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera,
attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La
ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno
per i 30 giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le
modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con
decreto del Ministro dell'interno.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo
di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso
di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei
passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi,
di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché
del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di
quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la
attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta
della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con
data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di
esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta
giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante
dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento
equipollente all'atto del controllo di frontiera.
3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a
novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di
accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti
pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del
Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può
essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura
competente mediante esibizione del passaporto degli interessati.
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso
convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la
richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura
dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli
ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale
provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui
al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare
in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo
di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi
ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a
disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana,
francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del
presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato.".
Art. 11.
Rilascio del
permesso di soggiorno
1. All'articolo 11 del d.P.R. n. 394 del
1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), sono
aggiunte le seguenti:
"c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta
dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo
stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio
nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per
uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché
per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui
agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della
richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono
l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello
straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di
minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo
unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei
confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32,
commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori
stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per
prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo
5, comma 3-ter, del testo unico, e' rilasciato un permesso di soggiorno
triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il
suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si
presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e
alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio
nazionale. Tale visto d'ingresso e' concesso sulla base del nullaosta,
rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in
conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002,
di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17,
rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati
biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per
l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello
stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi
anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno.";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La questura, sulla base degli
accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione,
tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla
convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o
dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 11
(Rilascio del permesso di soggiorno).
- 1. Il permesso di soggiorno e' rilasciato,
quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto
d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata
della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la
durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello
stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di
soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di
riconoscimento.
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta
dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo
stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale
sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei
reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno
dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui
agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta
relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono
l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello
straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di
minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo
unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei
confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32,
commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo parere del Comitato per i minori
stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico.
1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per
prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo
5, comma 3-ter del testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno
triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il
suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si
presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e
alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio
nazionale. Tale visto d'ingresso e' concesso sulla base del nulla osta,
rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in
conformità del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione Europea
del 13 giugno 2002 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via
telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per
l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche
ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto
del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso
di soggiorno.
2-bis. La questura, sulla base degli
accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione,
tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla
convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o
dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.
3. La documentazione attestante
l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34,
comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso
di soggiorno.".
Art. 12.
Rinnovo del
permesso di soggiorno
1. All'articolo 13 del d.P.R. n. 394 del
1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "comma
9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 11";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla
sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di
autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un
alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis,
comma 1, lettera a), del testo unico.".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 13
(Rinnovo del permesso di soggiorno).
- 1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai
Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme
previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo ovvero
rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere
rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano
seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo
unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o
da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la
richiesta di rinnovo.
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro
attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri
richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in
duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed
accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta,
munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta,
ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6,
del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla
competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere
rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il
soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i
permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo
superiore alla meta' del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo
che detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi.".
Art. 13.
Conversione
del permesso di soggiorno
1. L'articolo 14 del d.P.R. n. 394 del 1999
è sostituito dal seguente:
"Art. 14.
Conversione del permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può
essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche
senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello
stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per
lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo,
previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente
prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste
dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma
autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio
lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per
lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di
validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il
rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi
umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo
unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere
favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per
lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in
permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c-quater).
2. L'ufficio della pubblica amministrazione
che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal
comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti
dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo
diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo
permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di
studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso,
l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20
ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il
limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti
dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo
alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di
soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di
soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La
stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il
diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei
relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito
dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è
ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per
motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di
soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno
per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in
caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che
cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La
disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di
formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la
conversione e' possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione
frequentato o del tirocinio svolto.".
Note all'art. 13:
- Per l'argomento del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle
premesse.
Art. 14.
Iscrizioni
anagrafiche
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato
dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, è sostituito dal
seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora
abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono
dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri
muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale
di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone
comunicazione al questore.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione
del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), come modificato
dal presente regolamento:
"Art. 7
(Iscrizioni anagrafiche).
- 1. L'iscrizione nell'anagrafe della
popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove
sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i
genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i
genitori, nell'anagrafe ove e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato
è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro
comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo
quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto
delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui
all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per
mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.
2. Per le persone già cancellate per
irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione
anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora
abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno,
corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella
fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di
soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro
60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma
quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e tenuto dal Ministero
dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della
tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di
anagrafe.".
Art. 15.
Richiesta
della carta di soggiorno
1. All'articolo 16 del d.P.R. n. 394 del
1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
"d) le fonti di reddito, derivanti anche dal
riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone
l'ammontare.";
b) al comma 3, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) copia della dichiarazione dei redditi o
del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente,
da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale;";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9,
comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai
familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera
b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli
minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta
di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A
tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti e' conforme agli originali, o sono
validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per
l'Italia prevedano diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora
il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero
il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di
cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di
quello dei familiari e conviventi non a carico.";
d) al comma 6 dopo la parola:
"corredata" sono soppresse le parole da: ",oltre" ad:
"anche".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 16
(Richiesta della carta di soggiorno).
- 1. Per il rilascio della carta di soggiorno
di cui all'articolo 9 del testo unico, l'interessato è tenuto a farne richiesta
per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro
dell'interno.
2. All'atto della richiesta, da presentare
alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l'interessato
ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal
riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone
l'ammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento
equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente
autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita, del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o
del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente,
da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e
certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in
formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall'articolo 9,
comma 1;
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9,
comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai
familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 29, comma 1, lettera
b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche
il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure
sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione
comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A
tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero
sono legalizzati dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione
in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali, o sono validati
dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l'Italia
prevedano diversamente. Tale documentazione non e' richiesta qualora il figlio
minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine
l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo del testo unico ovvero il
certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità
sanitaria locale competente per
territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di
cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico,
tenuto conto di quello dei familiari e conviventi non a carico.
5. Se la carta di soggiorno è richiesta
nelle qualità di coniuge straniero o genitore straniero convivente con
cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente
in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre
alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio
con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle
condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di
soggiorno e' richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda
deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di
figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residente in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la
domanda e i documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti, ne
rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il
documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di
soggiorno.".
Art. 16.
Rilascio e
rinnovo della carta di soggiorno
1. Al comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n.
394 del 1999, il primo periodo è soppresso.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 17
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno).
- 1. La carta di soggiorno è rilasciata entro
90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal
testo unico.
2. La carta di soggiorno costituisce
documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del
rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato,
corredata di nuove fotografie.".
Art. 17.
Ricorsi contro
i provvedimenti di espulsione
1. Il comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n.
394 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. La sottoscrizione del ricorso di cui
all'articolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una
autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro
all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha
disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la
data di presentazione del ricorso.".
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v.
nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione).
- 1. La sottoscrizione del ricorso di cui
all'art. 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una
autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono all'inoltro
all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui siede l'autorità che ha
disposto l'espulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la
data di presentazione del ricorso.
2. L'autorità che ha adottato il
provvedimento impugnato può far pervenire le proprie osservazioni al giudice,
entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri
uffici.".
Art. 18.
Divieto di
rientro per gli stranieri espulsi
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del
d.P.R. n. 394 del 1999 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo
straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal
territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese
di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identita'
del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.".
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi).
- 1. Il divieto di rientro nel territorio
dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di
esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo
8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello
straniero dal territorio dello Stato.
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo
straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal
territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese
di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del
richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.".
Art. 19.
Autorizzazione
speciale al rientro per gli stranieri espulsi
1. Dopo l'articolo 19 del d.P.R. n. 394 del
1999 è inserito il seguente:
"Art.
19-bis (Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi).
- 1. La richiesta di autorizzazione speciale
al rientro in Italia, di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico, è
presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica
italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede
all'inoltro della stessa al Ministero dell'interno, previa verifica
dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della
documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana
competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero
dell'interno.".
Note all'art. 19:
- Per l'argomento del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle
premesse.
- Per opportuna conoscenza si riporta il
testo dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(per l'argomento v. nelle note alle premesse):
"13. Lo
straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.".
Art. 20.
Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza
1. Il comma 1 dell'articolo 20 del d.P.R. n.
394 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Il provvedimento con il quale il questore
dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti,
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, è comunicato all'interessato con le
modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di
espulsione o di respingimento.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 del
d.P.R. n. 394 del 1999, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì
dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico.".
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza).
- 1. Il provvedimento con il quale il questore
dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti,
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, è comunicato all'interessato con le
modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di
espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo
straniero e' informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di
convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con
ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello
Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di
fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra
quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo
straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del
trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto
oltre il tempo strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o
dell'espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve
comunque cessare se il provvedimento del questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di
convalida del trattenimento non può essere motivo di ritardo dell'esecuzione
del respingimento.
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì
dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera, in relazione all'udienza di convalida prevista dall'articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico.".
Art. 21.
Rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del
d.P.R. n. 394 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, può essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le
quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura
pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti
in permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura
"per motivi umanitari" ed è rilasciato con modalità che assicurano
l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole
individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche
mediante il ricorso a codici alfanumerici.".
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale).
- 1. Quando ricorrono le circostanze di cui
all'articolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o
dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano
rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi
in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o
di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale 1o straniero
abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e
verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il
questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,
valido per le attività di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico,
acquisiti:
a) il parere del
procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1,
lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa
non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
b) il programma di assistenza ed
integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della
Commissione interministeriale di cui all'articolo 25;
c) l'adesione dello straniero al medesimo
programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso
di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita'
dello stesso;
d) l'accettazione degli impegni connessi al
programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma
deve essere realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma
del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del
pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, può essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per tale tipo di permesso. Le
quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura
pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma convertiti in
permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura
"per motivi umanitari" ed è rilasciato con modalità che assicurano
l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole
individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche
mediante il ricorso a codici alfanumerici.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il
testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse):
"Art. 18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale).
- 1. Quando, nel corso di operazioni di
polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero,
ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi
di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti
delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con
il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma
di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al
comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza
delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed
attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso
comma. Le modalita' di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione
sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono
stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale,
nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti
predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a
norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per
un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e'
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con
le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per
quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del
permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di
lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la
durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le
modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni
dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che
ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998.".
Art. 22.
Permessi di
soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il
respingimento
1. All'articolo 28 del d.P.R. n. 394 del
1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) per minore età, salvo l'iscrizione del
minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di
minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato
per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a
seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il
periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di
origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;";
b) al comma 1, dopo la lettera a), è
inserita la seguente:
"a-bis) per integrazione sociale e civile del
minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del
Comitato per i minori stranieri;".
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 28
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione
o il respingimento).
- 1. Quando la
legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di
soggiorno:
a) per minore età, salvo l'iscrizione del
minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di
minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato
per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età e' rilasciato a
seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed e' valido per
tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei
Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione minore, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i
minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c) del testo unico:
c) per cure mediche, per il tempo attestato
mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si
trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo
unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi,
salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad
accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo
19, comma 1, del testo unico.".
Art. 23.
Definizione
delle quote d'ingresso per motivi di lavoro
1. Il comma 1 dell'articolo 29 del d.P.R. n.
394 del 1999 è sostituito dai seguenti:
"1. I decreti che definiscono le quote
massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi
dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le
regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle
rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.".
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 29
(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro).
- 1. I decreti che definiscono le quote
massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro, definite anche in base alle indicazioni delle regioni ai sensi
dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le
regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle
rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all'articolo 6-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente Capo
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti
per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante
convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
3. (Comma non ammesso al "Visto"
della Corte dei conti)."
Art. 24.
Procedimento
di assunzione di lavoratori subordinati
1. L'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999
è sostituito dal seguente:
"Art. 30
(Sportello unico per l'immigrazione)
- 1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di
cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della
carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro,
è composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato
dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo
Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che può individuare
anche più unità operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il
responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive
adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del
testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di
raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per
l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo
unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei
relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema
informativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonché di procedure e tecnologie
informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei
controlli e speditezza delle procedure.".
2. Dopo
l'articolo 30 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono inseriti i seguenti:
"Art.
30-bis (Richiesta assunzione lavoratori stranieri).
- 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per
la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico,
scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
quello della provincia ove ha sede legale l'impresa o quello della provincia
ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l'osservanza delle modalità
previste dall'articolo 22, comma 2, del testo unico.
2. In particolare, la richiesta nominativa o
numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l'acquisizione dei
dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali:
a) complete generalità del datore di lavoro,
del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede
e l'indicazione del luogo di lavoro;
b) nel caso di richiesta nominativa, le
complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere
comprensive della residenza all'estero e, nel caso di richiesta numerica, il
numero dei lavoratori da assumere;
c) il trattamento retributivo ed
assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di
soggiorno;
d) l'impegno di cui all'articolo 8-bis,
comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per
lavoro;
e) 1'impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) autocertificazione dell'iscrizione
dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le
attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
b) autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la
capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) la proposta di stipula di un contratto di
soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo
pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di
lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per
l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
4. Qualora il datore di lavoro intenda
rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo
dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo,
la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto
di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla
decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il
corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento
economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
disposizione dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella
domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all'articolo
31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli
uffici consolari tramite lo Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è
presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio
del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l'attività
lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo
Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell'impresa, lo
Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove
diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto
dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della
completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma
1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via
telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero
delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa,
anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla
normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto
alla capacita' economica del datore di lavoro non si applica al datore di
lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il
quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarità sanabile o di
incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di
lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della
documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5,
e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro
subordinato e per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro stagionale decorrono
dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.
Art. 30-ter
(Modulistica).
- 1. Gli elementi, le caratteristiche e la
tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le
istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono
definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 30-quater
(Archivio informatizzato dello Sportello unico)
- 1. I soggetti che trasmettono i dati da
acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui
all'articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello
unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per
l'impiego, i Centri per l'impiego, l'autorità consolare tramite il Ministero
degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente
ufficio dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di
categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in
materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da
registrare nell'archivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con
decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento
attinenti all'archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di
sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dell'archivio rispetto a
quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, e nei relativi regolamenti d'attuazione, sono disciplinate con
decreto del Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali.
5. L'individuazione dei soggetti autorizzati
alla consultazione e le modalità tecniche e procedurali per la consultazione
dell'archivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei
documenti all'archivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilità
tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico,
anche con differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in
custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.
Art. 30-quinquies
(Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i centri per
l'impiego)
- 1. Le richieste di lavoro subordinato, sia
nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo
Sportello unico per 1'immigrazione, per il tramite del sistema informativo, al
Centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste
nominative di lavoratori stagionali, di cui all'articolo 24, comma 1, primo
periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l'impiego, entro il termine
di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema
informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di
lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di
lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque,
censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali
certificazioni negative.
3. Qualora il centro per 1'impiego, entro il
termine di cui al comma 2, comunichi allo Sportello unico ed al datore di
lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul territorio italiano, la
richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a
quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle
predette offerte, allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per
l'impiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al
lavoratore straniero
Art. 30-sexies
(Rinuncia all'assunzione)
- 1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla
comunicazione di cui all'articolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute
dichiarazioni di disponibilità all'impiego da parte di lavoratori italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e,
per Conoscenza, al centro per l'impiego se intende revocare la richiesta di
nullaosta relativa al lavoratore straniero.".
Art. 25.
Nullaosta
dello Sportello unico e visto d'ingresso
1. L'articolo 31 del d.P.R. n. 394 del 1999
è sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Nullaosta
dello Sportello unico e visto d'ingresso)
- 1. In presenza di certificazione negativa
pervenuta dal Centro per 1'impiego competente od in caso di espressa conferma
della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi
20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, lo Sportello unico
richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la
verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di
motivi ostativi all'ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei
confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.
2. Il questore esprime parere contrario al
rilascio del nullaosta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di
un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i
componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino denunciati
per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro
confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle
Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli
3, comma 4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al
comma 1 e nell'ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo
Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio
del nullaosta, la cui validità e' di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati
identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore,
verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione, secondo
le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 11, comma 2.
6. Lo Sportello unico, in presenza di
espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo
30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui all'articolo 30-bis, commi
2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonché il relativo nullaosta agli uffici
consolari. Nell'ipotesi di trasmissione della documentazione per via
telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore
straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta, al fine di consentirgli di
richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente, entro i termini di validità del nullaosta.
8. La rappresentanza diplomatica o
consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6,
comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e
rilascia, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5, il visto
d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di
richiesta del visto da parte dell'interessato, dandone comunicazione, per via
telematica, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato
dell'obbligo di presentazione allo Sportello unico, entro 8 giorni
dall'ingresso in Italia, ai sensi dell'articolo 35.".
Art. 26.
Liste degli
stranieri che chiedono di lavorare in Italia
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del d.P.R.
n. 394 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ciascuna
lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli
interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per
quanto concerne la fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del
Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della
domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito,
stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati
o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o
mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero
di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o
precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorità per i
lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro
documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al
termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di
cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza
diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che,
previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro
30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante
l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le
predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.".
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 32
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia).
- 1. Le liste di lavoratori stranieri che
chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui
all'articolo 91, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per
anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo
determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione
delle domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei
nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a
compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la
fattispecie di cui all'articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli
italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d'origine;
b) numero progressivo di presentazione della
domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito,
stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati
o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o
mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero
di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o
precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine o in altri Paesi;
h) l'eventuale diritto di priorità per i
lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo
24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro
documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al
termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. Le liste di cui al comma 2 sono
trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza
diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che,
previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro
30 giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante
l'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le
predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.
4. L'interessato, iscritto nelle liste di
lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la propria posizione nella lista.".
Art. 27.
Liste dei
lavoratori di origine italiana
1. Dopo l'articolo 32 del d.P.R. n. 394 del
1999 è inserito il seguente:
"Art.
32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana)
- 1. Presso ogni rappresentanza
diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana,
di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato
secondo le modalità previste dall'articolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui
all'articolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del
grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma
1 si applica quanto previsto dall'articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all'articolo 33,
comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i predetti elenchi.".
Art. 28.
Autorizzazione
al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste
1. All'articolo 33 del d.P.R. n. 394 del
1999 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di nullaosta al lavoro per
ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai
nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis,
30-quinquies e 31.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche,
oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce,
tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i
nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
del testo unico.".
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento
v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 33
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste).
- 1. I dati di cui all'articolo 32 sono
immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa
attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di
lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le
modalità previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le richieste di nulla osta al lavoro per
ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai
nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30-bis,
30-quinquies e 31.
2-bis. Nell'ipotesi di richieste numeriche,
oltre a quanto previsto nell'articolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce,
tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i
nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
del testo
unico.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non
intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si
procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di
requisiti professionali.".
Art. 29.
Titoli di prelazione
1. L'articolo 34 del d.P.R. n. 394 del 1999
è sostituito dal seguente:
"Art. 34
(Titoli di prelazione)
- 1. Con decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di
formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del testo unica, e sono stabiliti i criteri per la
loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede
all'istruttoria e, congiuntamente con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede alla relativa
valutazione e all'eventuale approvazione, dando precedenza ai programmi
validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste
formalizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico.
2. I lavoratori in possesso dell'attestato
di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite,
conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste
istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per
Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di
origine, le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di
conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito,
stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonché l'indicazione del
programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.
4. I dati inseriti in tali liste sono posti
a disposizione, tramite il sistema, informativo delle Direzioni provinciali del
lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di
nullaosta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico,
oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la
richiesta nominativa di nullaosta di cui all'articolo 22, comma 2, del testo
unico. Il nullaosta al lavoro per tali lavoratori e' rilasciato senza il
preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4,
del testo unico.
5. I lavoratori inseriti nell'elenco hanno
un diritto di priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo
l'ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui
all'articolo 22, comma 3, del testo unico.
6. Nel caso di richieste numeriche di
nullaosta per lavoro stagionale, tale diritto di priorità opera esclusivamente
rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista
dall'articolo 24, comma 4, del testo unico.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, e' riservata una
quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti
nell'elenco che abbiano partecipato all'attività' formativa nei Paesi di
origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi
dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui
nell'utilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa
rientra nella disponibilità della quota di lavoro subordinato.
8. Entro i limiti della riserva fissata ai
sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà
alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via
prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di
destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei
programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma
1.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri può prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata
prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive
richieste di lavoratori formati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico.
10. Ai partecipanti ai corsi di formazione
destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, e'
riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello
nazionale.".
Art. 30.
Stipula del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. L'articolo 35 del d.P.R. n. 394 del 1999
è sostituito dal seguente:
"Art. 35
(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
- 1. Entro 8 giorni dall'ingresso nel
territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico
competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità
consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il
lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare
l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione
d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento
delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del
testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre
modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello
medesimo.
2. Copia del contratto di soggiorno
sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via
telematica, al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché
al datore di lavoro.
3. Lo Sportello unico competente richiede
l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi
dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, secondo le
modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al
domicilio fiscale dello straniero.".
Art. 31.
Rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro
1. L'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del 1999
è sostituito dal seguente:
"Art. 36
(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro).
- 1. All'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lo
Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo
precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del
permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresì, a
comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura
per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall'articolo 5, comma 2-bis, del
testo unico.".
Art. 32.
Variazione del
rapporto di lavoro
1. Dopo l'articolo 36 del d.P.R. n. 394 del
1999 è inserito il
seguente:
"Art.
36-bis (Variazioni del rapporto di lavoro).
- 1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto
di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, deve essere
sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 13.
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo
Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di
cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi
dell'articolo 37, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la
relativa decorrenza.".
Art. 33.
Iscrizione nelle liste
o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato,
dimesso o invalido
1. L'articolo 37 del d.P.R. n. 394 del 1999 è
sostituito dal seguente:
"Art. 37
(Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento
del lavoratore licenziato, dimesso o invalido).
- 1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di
lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti
collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello
unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento.
Il Centro per l'impiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla
rispettiva disciplina generale, all'iscrizione dello straniero nelle liste di
mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove
spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno
e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo
all'iscrizione nelle liste di mobilita' si applica la disposizione del comma 2.
2. Quando il licenziamento è disposto a norma delle
leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni,
il datore di lavoro ne da comunicazione entro 5 giorni allo Sportello unico e
al Centro per l'impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far
risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui
all'articolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il
quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il
Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.
3. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento
del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede
all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora gia' inserito. Il
lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore
stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.
4. Il Centro per l'impiego notifica, anche per via
telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione
dell'inserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione
dell'immediata disponibilità del lavoratore nell'elenco anagrafico di cui al
comma 2, specificando, altresì, le generalità del lavoratore straniero e gli
estremi del rispettivo permesso di soggiorno.
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo
unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere
nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno,
la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui
al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo
del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica,
dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della
registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 36-bis.
6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al
comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti
titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al
permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante
per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che
sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione delle liste di cui all'articolo 8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale all'iscrizione ovvero alla registrazione
di cui ai commi 1 e 2.".
Art. 34.
Accesso al lavoro
stagionale
1. All'articolo 38 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il
nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a
quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di
ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità
definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui
si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nel
rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui
all'articolo 24, comma 4, del testo unico.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le
modalità di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata
comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego
competente che, nel termine di 5 giorni, verifica l'eventuale disponibilità di
lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle
liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di
occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini
ivi previsti sono ridotti della metà.
1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal
Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta o,
comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del
Centro per l'impiego, lo Sportello unico da' ulteriore corso alla
procedura.";
c) al comma 5, le parole: "le Direzioni
provinciali del lavoro si conformano" sono sostituite dalle seguenti:
"lo Sportello unico si conforma";
d) il comma 6 è soppresso.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo
dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 38 (Accesso al
lavoro stagionale).
- 1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con
riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validità da 20 giorni ad un
massimo di nove mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato
dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro
stagionale richiesto, non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento delle
richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalità previste
dall'articolo 30bis, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle
richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite
dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede
la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6,7 e nel rispetto del diritto
di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma
4, del testo unico.
1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le
modalità di cui all'articolo 30-bis, lo Sportello unico procede all'immediata
comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per l'impiego
competente che, nel termine di cinque giorni, verifica l'eventuale
disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari
regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come
disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire l'impiego stagionale offerto.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e
30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della metà.
1-ter In caso di certificazione negativa pervenuta dal
Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta o, comunque,
nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per
l'impiego, lo Sportello unico da ulteriore corso alla procedura.
2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori
stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del
permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno
diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle
medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa,
rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Per le attività stagionali, le richieste di
autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di
categoria per conto dei loro associati.
4. La autorizzazione al lavoro stagionale a più
datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro complessivamente compresi nella stazione, nel rispetto dei limiti
temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,
deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse
ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché
nell'ambito del periodo massimo previsto.
5. Ai fini della verifica della corrispondenza del
trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello
previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si
conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico,
eventualmente stipulate.
6. (Soppresso).
7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro
nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in
Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei
limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il
rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo 9
del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni
dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste
dal testo unico e dal presente articolo.".
Art. 35.
Permesso pluriennale
per lavoro stagionale
1. Dopo l'articolo 38 del d.P.R. n. 394 del 1999 è
inserito il seguente:
"Art. 38-bis
(Permesso pluriennale per lavoro stagionale).
- 1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, può
richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del
medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo
articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'articolo 38.
2. Il nullaosta triennale e' rilasciato con
l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 5,
comma 3-ter, del testo unico.
3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro
stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono
concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto
di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal
datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello
unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio
nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per
sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni
dell'articolo 35.
4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei
limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e
la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di
determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di
rilascio.".
Art. 36.
Disposizioni relative
al lavoro autonomo
1. L'articolo 39 del d.P.R. n. 394 del 1999 è
sostituito dal seguente:
"Art. 39. (Disposizioni
relative al lavoro autonomo).
- 1. Lo straniero che intende svolgere in Italia
attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o
l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è tenuto a
richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio
del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i
criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto
previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono
l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche, il Ministero
delle attività produttive o altro Ministero o diverso organo competente per
materia provvedono, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del
testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacità
professionali rilasciati da Stati esteri.
2. La dichiarazione e' rilasciata quando sono
soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di
conversione di cui al comma 9, l'effettiva presenza dello straniero in Italia
in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
3. Anche per le attività che non richiedono il
rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad
acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere
svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei
parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie
occorrenti per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla
disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore
alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno
sociale.
4. La dichiarazione di cui al comma 2 e
l'attestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri
che intendano operare come soci prestatori d'opera presso società, anche
cooperative, costituite da almeno tre anni.
5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a
copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché
l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla
questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta
provvisorio ai fini dell'ingresso.
6. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla
dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento,
previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi
ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata
all'interessato o al suo procuratore.
7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nullaosta
di cui ai commi 2, 3 e 5, di data non anteriore a tre mesi, sono presentati
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del
visto di ingresso, la quale, entro 30 giorni, provvede a norma dell'articolo
26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla
base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza
diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne da comunicazione al
Ministero dell'interno, all'INPS e all'INAIL e consegna allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
8. La questura territorialmente competente provvede
al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo
straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno
per motivi di studio o di formazione professionale, può richiedere la
conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo
Sportello unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della
disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, determinate a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di
cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere
all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla
questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 2-bis.".
Art. 37.
Casi particolari di
ingresso per lavoro
1. L'articolo 40 del d.P.R. n. 394 del 1999 è
sostituito dal seguente:
"Art. 40. (Casi
particolari di ingresso per lavoro).
- 1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, è rilasciato,
fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1
del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti
previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità
previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal
presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al di fuori delle quote
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di
regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo
superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a
due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può
superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a
tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente
indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a),
12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo
unico, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del
visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al
lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio,
osservate le disposizioni degli articoli 31, commi 1, limitatamente alla
richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6,
7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti
temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo
unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui
al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al
lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente
alle documentate necessità.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o
al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano
l'attività come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi
nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo,
nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso
esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento
temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e
predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la
durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è
possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda
distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro è subordinato alla
richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'università o
dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che
attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento
delle relative attività.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente
dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione
professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di
assunzione in qualità di lavoratore subordinato, nonché del titolo di studio o
attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue
richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente
pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello
Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione
dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle
rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro
autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta al
lavoro non può essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di
cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del
testo unico, si riferisce agli stranieri che, per finalità formativa, debbono
svolgere in unità produttive del nostro Paese:
a) attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio
funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero
b) attività di addestramento sulla base di un
provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto
dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attività di cui alla lettera a) del comma
9 non è richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di
studio o formazione viene rilasciato su richie-sta dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai
sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il
progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le attività di
cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo
Sportello unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà
l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta deve essere allegato
un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata
dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma
1, lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro può essere richiesto
solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio
italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare,
soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali
quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali
occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio
stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire
lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di
categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonché il versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento
italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società straniere appaltatrici
dell'armatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo
svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che
disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I
relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le
istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo
della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in
un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore
per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in
vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27,
comma 1, lettera i), del testo unico, è previsto l'impiego in Italia, di gruppi
di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per
la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto
di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al
lavoro da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso
di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla
realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione,
da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore
interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta
sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto
collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o
comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, il
nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, e' rilasciato dalla
Direzione generale per l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo
di Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a
dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), può essere
concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la
chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di
lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e'
comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove
ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che
effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque,
inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti
interessati non possano svolgere attività per un produttore o committente di
spettacolo diverso da quello per il quale il visto e' stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il nullaosta al lavoro
è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a
titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle
prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n.
91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti
di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la
dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle
prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di
cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il
trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della
medesima federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui
al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto
di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dell'applicazione
dell'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso
stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e
delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai
preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato
per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI,
nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso
rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta
della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla
base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di
appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro non è richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro e' rilasciato
nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un
periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi
medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi
di scambio di giovani o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può
avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia
con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore
per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello
unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato,
a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a
sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri
dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le
strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione
degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le
società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione
di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con
la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla
presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente
l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche
per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per
lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto
d'opera professionale è, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale
del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato
che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro
subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da
accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del
visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno
di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso
rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione,
da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare
assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di
lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro.
I lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del
testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la
qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato
l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma
11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I
permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono
essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.".
Art. 38.
Archivio anagrafico
dei lavoratori extracomunitari
1. L'articolo 41 del d.P.R. n. 394 del 1999 è
sostituito dal seguente:
"Art. 41
(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari).
- 1. Gli uffici della pubblica amministrazione, che
rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un
attività di lavoro autonomo e i centri per l'impiego che ricevono dallo
straniero la dichiarazione di disponibilità alla ricerca di un'attività
lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto
nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi
in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un
motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al
predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla
questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di
soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del
datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.".
Art. 39.
Assistenza per gli
stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
1. Al comma 4 dell'articolo 42 d.P.R. n. 394 del
1999, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'iscrizione non decade
nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.".
Nota all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 42
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale).
- 1. Lo straniero in possesso del permesso di
soggiorno per uno dei motivi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e
per il quale sussistono le condizioni ivi previste e tenuto a richiedere
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai
familiari a carico negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria
locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha
residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a
parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta,
a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze,
allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.
Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza
riabilitativa e protesica.
2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo
di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo
restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico.
L'iscrizione alla U.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di
soggiorno.
3. Per il lavoratore straniero stagionale
l'iscrizione è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso
l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del
permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o
annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla
U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono
meno le condizioni di cui al comma 1.
5. L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di
cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri
di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non
siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta
sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i
familiari a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma
3, del testo unico. L'iscrizione non e dovuta neppure per gli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per affari.
6. Fuori dai casi di cui
all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa all'assicurazione
contro il rischio di malattia, infortunio e maternità prevista dall'articolo
34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di
cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla
pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata
superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio
sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.".
Art. 40.
Ingresso e soggiorno
per cure mediche
1. Il comma 1 dell'articolo 44 del d.P.R. n. 394 del
1999 è sostituito dal seguente:
"1. Il cittadino straniero che intende effettuare,
dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto,
alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui
all'articolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente
documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria
prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data
di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale
degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma
a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni
richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà
corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle
prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilità in
Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e
di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio
per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia
del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di
traduzione in lingua italiana.".
Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 44
(Ingresso e soggiorno per cure mediche).
- 1. Il cittadino straniero che intende effettuare,
dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto,
alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro per gli affari esteri, di
cui all'articolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la
seguente documentazione:
a) dichiarazione della struttura sanitaria
prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data
di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale
degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma
a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni
richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà
corrispondere al 30 % del costo complessivo presumibile delle prestazioni
richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;
c) documentazione comprovante la disponibilità in
Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e
di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio
per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.
d) certificazione sanitaria, attestante la patologia
del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati
personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di
traduzione in lingua italiana.
2. Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36,
comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità per il trasferimento per
cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da
effettuarsi nell'ambito
dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.".
Art. 41.
Visti d'ingresso per
motivi di studio borse di studio e ricerca
1. Dopo l'articolo 44 del d.P.R. n. 394 del 1999, è
inserito il seguente:
"Art. 44-bis
(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca).
- 1. E' consentito l'ingresso in territorio nazionale,
per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi
universitari, con le modalità definite dall'articolo 39 del testo unico e
dall'articolo 46.
2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio
nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del
Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei
cittadini stranieri:
a) maggiori di età, che intendano seguire corsi
superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di
durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con
la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità
economiche di cui all'articolo 5, comma 6, nonché la validità dell'iscrizione o
pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
b) minori di età,
comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti
all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole
secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche,
nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal
Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali. Al di fuori
di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai
maggiori di anni quindici, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla
lettera a), nonché accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del
minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle
effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
3. E' consentito l'ingresso in Italia ai cittadini
stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da
Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara
fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite dal
decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
4. E' consentito l'ingresso in Italia per attività
scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma
3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano
svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca
avanzata, che non rientrino tra quelle previste dall'articolo 27, comma 1,
lettera c), del testo unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli
minori al seguito, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui
all'articolo 5, comma 3.
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti
per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione
professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme
attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque,
alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24
mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito
del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche
agli ingressi per i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9, lettera
a).
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari
esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto
legislativo 28 agosto l997, n. 28l, e successive modificazioni, da emanarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli
stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i
tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione,
le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del
decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui
al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il
numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale
indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si applicano le
stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di
pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il
30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel
primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto
di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun
anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente.
Art. 42.
Accesso degli
stranieri alle università
1. Il comma 5 dell'articolo 46 del d.P.R. n. 394 del
1999 è sostituito dal seguente:
"5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di
trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli
interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio,
i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità alle disposizioni
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai
sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri
di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle
condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei
tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e
patrimoniale degli studenti stranieri e' valutata secondo le modalità e le
relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e certificata con appositi documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e
legalizzata dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate,
di particolare disagio economico.".
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 46 (Accesso
degli stranieri alle università).
- 1. In armonia con gli orientamenti comunitari
sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria, di atenei,
sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione
sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre
di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli
studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico
successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e
della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione
universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti
corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi
di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra università italiane e
università dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di
studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli
affari esteri o dal n Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a
corsi a numero programmato l'ammissione è , comunque, subordinata alla verifica
delle capacita ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle
prove di ammissione.
2. Sulla base dei dati forniti dalle università al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
del comma 1, è emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo
unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti
amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la
sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata considerando anche le garanzie
prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti
d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri
soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o
gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a
norma del comma 5.
3. Le università italiane istituiscono, anche in
convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni,
corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai
Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per
motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonché gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano
in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della
lingua italiana. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.
4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di
studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano
superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il
permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato
una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata
del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente
rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di
ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
5. Gli studenti stranieri accedono, a parità di
trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il
diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli
interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di
studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformità con le
disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede
criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle
condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresì, conto del rispetto dei
tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e
patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le
relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua
italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale
documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana e
legalizzata dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli
studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare
disagio economico.
6. Per le finalità di cui al comma 5 le competenti
rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni
sulla validità locale, ai fini dell'accesso agli studi universitari, dei titoli
di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla
scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto
o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono
determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio
riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento
scolastico italiano.".
Art. 43.
Riconoscimento titoli
abilitanti all'esercizio delle professioni
1. All'articolo 49 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il riconoscimento del titolo può essere richiesto
anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni
interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza.
L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle
professioni sanitarie è, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di
studio effettuato dal Ministero competente.";
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
"3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle misure compensative, il
Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115
del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può
stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di
un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità
di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della
formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la
cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province
autonome.";
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova
all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo
necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.".
Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art 49
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni).
- 1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti
in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali
istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente
regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una
professione, conseguito in un Paese non appartenente, all'Unione europea,
possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.
1-bis Il riconoscimento del titolo può essere richiesto
anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni
interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza.
L'ingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle
professioni sanitarie è , comunque, condizionato al riconoscimento del titolo
di studio effettuato dal Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115, e decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con
la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il
Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115
del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può
stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di
un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalità
di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della
formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la
cui realizzazione ci si può avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento è subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova
all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo
necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano
anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi,
abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della
Unione europea.".
Art. 44.
Disposizioni
particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
1. All'articolo 50 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è soppresso;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché
l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione,
con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il
preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente
l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione
europea.";
c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto
di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo
professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di
riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o
in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato
non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla
data del rilascio.".
Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle
note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
"Art. 50
(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie).
- 1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti
elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di
ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi
speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo
I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanità pubblica annualmente gli
elenchi speciali di cui al comma 1 nonché gli elenchi degli stranieri che hanno
ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una
professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella
negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento
della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal
Ministero della sanità. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli
ordini e collegi professionali e il Ministero della sanità, con oneri a carico
degli interessati.
5. (Soppresso).
6. (Comma non ammesso al "Visto" della
Corte dei conti).
7. Con le procedure di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della Sanità provvede
altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei
titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di
titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti
in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché
l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione,
con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio delle relative professioni. A tal fine, deve essere acquisito il
preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente
l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione
europea.
8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto
di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo
professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di
riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o
in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato
non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla
data del rilascio.".
Art. 45.
Sistemi informativi
1. Dopo l'articolo 61 del d.P.R. n. 394 del 1999, è
aggiunto il seguente:
"Art. 61-bis
(Sistemi informativi).
- 1. Per l'attuazione dei procedimenti del testo unico
e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi
automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la
razionalizzazione e l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonché
dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente
regolamento. Le modalità tecniche e procedurali per l'accesso e la trasmissione
di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche
sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione,
di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita
e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le
questure si avvalgono anche dell'archivio informatizzato dei permessi di
soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 34, comma
2, della legge n. 189 del 2002.
3. I criteri e le modalità di funzionamento
dell'archivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.".
Art. 46.
Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati
1. Il comma 1 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 394 del
1999 è sostituito dal seguente:
"1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati,
previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire
l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo
unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del
testo unico.".
2. All'articolo 53 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) ai commi 5 e 7, le parole: "lettera c)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".
3. Al comma 1 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 394 del
1999, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettera b)".
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per
l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificati dal presente
regolamento:
"Art. 52
(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli
immigrati).
- 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati
previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:
a) nella prima sezione sono iscritti associazioni,
enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire
l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo
unico;
b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni,
enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del
testo unico.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1,
lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso
convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo
del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non possono essere iscritti nel registro le
associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno
o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano
sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a
procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato,
e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.".
"Art. 53
(Condizioni per l'iscrizione nel Registro).
- 1. Possono iscriversi nella sezione del registro di
cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le
associazioni che svolgono attività per l'integrazione di cui all'articolo 42,
comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e
di solidarietà desumibili dall'atto costitutivo e dallo statuto in cui devono
essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere
democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i
criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti
requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) obbligo di formazione del bilancio o del
rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti;
c) sede legale in Italia e possibilità di
operatività in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma
giuridica assunta;
d) esperienza almeno biennale nel settore
dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale, della
valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali,
religiose ed artistiche, della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza
degli stranieri.
2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al
registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o
degli accordi degli aderenti:
b) dettagliata relazione sull'attività svolta negli
ultimi due anni;
c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli
ultimi due anni di attività;
d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle
associazioni del volontariato;
e) ogni altra documentazione ritenuta utile per
comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attività nel settore
dell'integrazione degli stranieri;
f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi
delle vigenti disposizioni concernente l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dell'articolo 52.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Nell'ambito del
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le
associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei
programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3,
del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere,
l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura
giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale e di prestazione
dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta,
violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave
sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.
6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al
comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una
dichiarazione dalla quale risultino:
a) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di
operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza
sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità, ancorché
volontarie;
b) la disponibilità, a qualsiasi titolo, di
strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del
programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle
caratteristiche tipologiche e della ricettività;
c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o
altre istituzioni;
d) la descrizione del programma di assistenza e
integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi
personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento, misure
specifiche di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane
impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica,
e le attività di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e
all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione
professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati
personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai
soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;
f) l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e
di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dell'articolo 52.
7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere
l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente
attività di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un
rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono
presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati
dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il
rapporto di partenariato."
"Art. 54
(Iscrizione nel Registro).
- 1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti
e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, e' disposta dal
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, sentita la
Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla
sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).
2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego
dell'iscrizione è comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine l'iscrizione è da ritenersi avvenuta.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del
registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e
le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni
anno una relazione sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno
dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato
tempestivamente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, può effettuare controlli o richiedere la
trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili
con le finalità dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal
registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco degli organismi privati e delle
associazioni e degli enti iscritte al registro è comunicato annualmente alle
regioni e alle province autonome.".
Art. 47.
Disposizioni finali
1. Nel testo del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, le
parole:
"Ministro o
Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e "Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro o Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.".
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18
ottobre 2004
Ciampi
Presidente del Consiglio
dei Ministri: Berlusconi
Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri: Fini
Ministro dell'Interno: Pisanu
Ministro per le riforme
Istituzionali e la Devoluzione: Calderoli
Ministro per la Funzione
Pubblica: Mazzella
Ministro per gli Affari
Regionali: La Loggia
Ministro per le Politiche
Comunitarie: Buttiglione
Ministro per
l'Innovazione e le Tecnologie: Stanca
Ministro per le Pari
Opportunità: Prestigiacomo
Ministro per gli Italiani
nel Mondo: Tremaglia
Ministro degli Affari
Esteri: Frattini
Ministro della Giustizia:
Castelli
Ministro dell'Economia e
delle Finanze: Siniscalco
Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca: Moratti
Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti: Lunardi
Ministro delle Attività
Produttive: Marzano
Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali: Maroni
Ministro della Salute: Sirchia
Ministro per i Beni e le
Attività culturali: Urbani
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 21 gennaio 2005
Ministeri istituzionali,
registro n. 1, foglio n. 199