Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe ed il censimento
degli italiani all'estero;
Visto
l'art. 17, comma 1, lettera a) e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto
che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge;
Udito
il parere del Consiglio di Stato;
Udito
il parere dell'Istituto centrale di statistica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
agosto 1989;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto:
1.
1.E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per
l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il
censimento degli italiani all'estero.
"Regolamento
per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e
censimenti degli italiani all'estero".
Articolo 1
1. Le
anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle
anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Articolo 2
1.
L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un
settore speciale.
2.
Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato
l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1,
comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel
settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di
cui all'art. 1, comma 5, della legge.
3.
L'anagrafe del Ministero dell'interno è tenuta con il supporto del centro
elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un
sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e
comune.
Articolo 3
1. In
occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge,
l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la
scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata al
componente che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione,
al più anziano.
2. Le
schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del
cognome e nome dell'intestatario; quelle di famiglia secondo il numero d'ordine
progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale
numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se
inserite precedentemente nell'AIRE.
Articolo 4
1. Ai
fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il
Ministero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture
per il successivo inoltro al predetto Ministero - centro elettronico della
direzione centrale per i servizi elettorali - un elenco nominativo dei
cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di
essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero,
anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di
iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di
iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente
di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di
studio, comune di iscrizione elettorale.
Articolo 5
1.
L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello
stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui
all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche
all'ufficio anagrafe del comune di Roma ai fini della tenuta e
dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro
conseguente adempimento di legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati
di cui all'art. 7 della legge.
Articolo 6
1. Le
iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni,
da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le
dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici
consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della
legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal
Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
l'ISTAT.
2. La
trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui
all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge,
vanno effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'interno -
centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite
le prefetture.
Articolo 7
1.
Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art.
6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della
stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la
dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di
ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.
Articolo 8
1.
Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione
all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze
contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione delle autorità
locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai
conseguenti adempimenti.
Articolo 9
1.
L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è
costituito con decreto consolare.
2.
L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che gli
italiani residenti siano meno di 5.000; da sei a dieci componenti fino a 30.000
italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani
residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti
sia superiore a 60.000.
3.
Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella
circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi
compiti sono svolti direttamente dall'ufficio consolare.
Articolo 10
1. In
caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione,
anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporne
lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti
attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.
Articolo 11
1.
L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui
all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data
della rilevazione.
2. I
cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio
consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con
riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data
stessa.
3. Il
timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.
Articolo 12
1.
Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.
2. I
lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della
rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'ufficio
circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.
3. La
trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro
centottanta giorni dalla data della rilevazione.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1989, n. 223.
(2) Riportato al n. III.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.