Avvertenza
Il testo qui riportato non ha valore ufficiale, fanno fede i testi pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe ed il censimento
degli italiani all'estero;
Visto
l'art. 17, comma 1, lettera a) e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto
che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge;
Udito
il parere del Consiglio di Stato;
Udito
il parere dell'Istituto centrale di statistica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
agosto 1989;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto:
11. È
approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, sul nuovo ordinamento
anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 (3).
Regolamento anagrafico della popolazione residente
Capo I - Anagrafe della popolazione residente,
ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche
Articolo 1
Anagrafe della popolazione residente.
1.
L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme
delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze
che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle
persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche
desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e
dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
Articolo 2
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe.
1. Il
sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di
anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del
comune ritenuti idonei.
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può
essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in
mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto
dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Articolo 3
Popolazione residente.
1.
Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora
abituale nel comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone
temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di
occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.
Articolo 4
Famiglia anagrafica.
(giurisprudenza)
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Articolo 5
Convivenza anagrafica.
1.
Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari,
di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi
convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non
costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e
simili non costituiscono convivenza anagrafica.
Articolo 6
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.
1.
Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle
quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui
all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative
alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile
da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la
propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Capo II - Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche
Articolo 7 Iscrizioni anagrafiche.
1.
L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per
nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove
è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse,
ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona
o la convivenza cui il nato è stato affidato; b) per esistenza giudizialmente
dichiarata; c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero
dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto
dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari
disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma
terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione
nell'anagrafe di alcun comune.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente
ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune,
corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procederà comunque
agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiesti provvedimenti dandone
comunicazione al prefetto.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, e tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il
funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri
dell'ufficiale di anagrafe.
Articolo 8
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.
1.
Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato,
l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti
categorie di persone: a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e
militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato,
le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma)
distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di
perfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché
la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre
dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; c) detenuti
in attesa di giudizio.
Articolo 9
Trasferimento di residenza della famiglia.
1. Il
trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola,
anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa
eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate
nell'art. 8.
Articolo 10
Mutazioni anagrafiche.
1. La
registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni
relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata: a) ad
istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento; b)
d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e
per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati
secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.
Articolo 11
Cancellazioni anagrafiche.
1. La
cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a)
per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; b) per
trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per
trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del
censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati,
a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni
dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono
essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
Capo III - Adempimenti anagrafici
Articolo 12 Comunicazioni dello stato civile.
1.
Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni
concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le
sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo
stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di
matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi
esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.
3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto
dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere
effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato
civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità
competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e
provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da
quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie
relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine
stabilito all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non
residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune
di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle
disposizioni sull' "ordinamento dello stato civile". Per le persone
residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse
modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le
schede anagrafiche delle stesse persone.
Articolo 13
Dichiarazioni anagrafiche.
1. Le
dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del
presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza
da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b)
costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti
nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di
abitazione; d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del
responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f)
cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel
termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le
dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello
conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di
statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere
rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle
lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.
Articolo 14
Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero.
1.
Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della
dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità
mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il
trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici
che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello
Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se
cittadino italiano.
2. [Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello
schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno.
Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe
deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia] (3/a).
Articolo 15
Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti.
1.
Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui
all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per
fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le
prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve
invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai
conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.
Articolo 16
Segnalazioni particolari.
1.
Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune
abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la
richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia
all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta
di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia
di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa
intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve
segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria,
all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione
anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la
cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel
comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con
provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la
cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede
ad una iscrizione con provenienza dall'estero.
Articolo 17
Termine per le registrazioni anagrafiche.
1.
L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro
tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o
delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui
disposti.
Articolo 18
Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica.
(giurisprudenza)
1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1,
lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da
altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi,
entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al
comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione.
Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di
cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal
comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in
suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli
opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione
dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17
decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.
2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e
l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la
stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento
resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.
3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in
grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti
giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le
ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti
richiesti.
4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli
adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando
nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini
da parte del comune inadempiente.
5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non
acccogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione
all'interessato, specificandone i motivi.
6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti
nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione
anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di
residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti
alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto centrale
di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle
competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui
esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con
eventuale parere.
Articolo 19
Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe.
1.
Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso
richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito
della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti
devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale
o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato,
utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto
dall'Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione
resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala
quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Capo IV - Formazione ed ordinamento dello
schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani
residenti all'estero (AIRE)
Articolo 20 Schede individuali.
1. A
ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda
individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale
di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il comune
di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente
esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché
l'indirizzo dell'abitazione.
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già
previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa
autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto
centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome
da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e
devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di
far parte della popolazione residente del comune.
Articolo 21
Schede di famiglia.
1.
Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di
famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di
statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche
relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto
della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art.
6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei
casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua
designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto
del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà
d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone
comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono
essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate
le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente
annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per
trasferimento di essa in altro comune o all'estero.
Articolo 22
Schede di convivenza.
1.
Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda
di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto
centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni
anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la
denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente
la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono
essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e
cancellate le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni
relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa,
alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della
convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.
Articolo 23
Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori
elettronici.
1. Le
schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e
costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori
elettronici, salvo in casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta,
autorizzata da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto
centrale di statistica.
2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare
tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione
e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche
dei cittadini.
Articolo 24
Ordinamento e collocazione delle schede individuali.
1. Le
schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e
nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe di
raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.
Articolo 25
Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza.
1. Le
schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico
di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine
crescente di numero civico, scala, corte ed interno.
Articolo 26
Archiviazione degli atti.
1. Le
schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono
essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate
secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di
famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro
assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle
rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.
Articolo 27
Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (AIRE).
1. La
costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo
regolamento di esecuzione.
Capo V - Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della
popolazione temporanea
Articolo 28 Uffici anagrafici periferici.
1.
Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che
gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione
di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici
idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle
certificazioni.
Articolo 29
Istituzione delle anagrafi separate.
1.
L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato
ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero
dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.
Articolo 30
Attribuzioni delle anagrafi separate.
1. Le
anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse
ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone
residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle
quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni
anagrafiche.
Articolo 31
Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale.
1.
L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede
individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso
all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe
separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel
presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede
anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1 comma 3, del presente
regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale
quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente
assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono
dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.
Articolo 32
Schedario della popolazione temporanea.
1. Lo
schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli
stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si
trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque
iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in
possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al
comma 2 dell'art. 14.
2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando
l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel
comune da non meno di quattro mesi.
3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il
rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere
effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le
schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune: a)
perché se ne sono allontanate o sono decedute; b) perché vi hanno stabilito la
dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata
all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.
Capo VI - Certificazioni anagrafiche
Articolo 33 Certificati anagrafici.
1.
L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le
limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di
famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle
posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o
certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico
interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di
rilascio.
Articolo 34
Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e
di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.
1.
Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per
esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche
periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione
residente.
2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe
rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne
facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale
fornito.
Articolo 35
Contenuto dei certificati anagrafici.
1. I
certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data
di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la
certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla
legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il
timbro dell'ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle
schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione
non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento
nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2,
del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune
utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati
stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione
familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati
attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
Articolo 36
Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche.
1.
Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei
certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può
produrre ricorso al prefetto.
Articolo 37
Divieto di consultazione delle schede anagrafiche.
1. È
vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio
stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da
tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e
gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I
nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta
degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del
comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe,
unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto
dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
2. È consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con
le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione
degli atti anagrafici.
3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere
sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno tramite le competenti
prefetture.
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei
documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo
modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi
interessati.
Capo VII - Adempimenti topografici ed ecografici
Articolo 38 Adempimenti topografici.
1. La
ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le
delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione
del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici
approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino
al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso
l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od
ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta
cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono
essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.
Articolo 39
Aggiornamento del piano topografico.
1. A
cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano
topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo
sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le
opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le
delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente
all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti,
l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.
Articolo 40
Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali.
1. I
comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono
provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono
provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a
decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento
stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto
concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo
censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4
dell'art. 39.
Articolo 41
Adempimenti ecografici.
1.
Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da
indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale,
vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico
destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al
regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve
essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa
denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in
frazioni amministrative diverse.
Articolo 42
Numerazione civica.
1. Le
porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati
di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su
targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per
gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati
all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere
effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di
statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e
alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.
Articolo 43
Obblighi dei proprietari di fabbricati.
1.
Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la
costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere
occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per
ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se
trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di
fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve
chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione
della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.
Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal
proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito
esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre
dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo
quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.
Articolo 44
Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico.
1.
Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da
uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono
comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi,
concementi l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in
cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima
settimana del mese, la comuninicazione può aver luogo nei primi sette giorni
del mese successivo.
Articolo 45
Stradario.
1. In
ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la
compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite
dall'Istituto centrale di statistica.
Capo VIII - Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri
adempimenti statistici
Articolo 46
Revisione delle anagrafi.
1. A
seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono
provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza
quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è
soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite
nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente
aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la
situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle
persone residenti nel comune.
Articolo 47
Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
1.
Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i
comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di
circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione
di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di
denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti,
demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla
richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere
dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. È fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione
dall'Istituto centrale di statistica.
Articolo 48
Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.
1. Le
rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione
residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di
anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite
dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi
agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il
numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti
dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di
residenza.
Articolo 49
Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni.
1. I
competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni
impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di
carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova
costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.
Articolo 50
Adempimenti dell'ufficio di statistica.
1.
Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai
sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente
compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di
statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il
controllo tecnico dei dati in essi riportati.
Capo IX - Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali
Articolo 51
Particolari compiti del sindaco.
1. Il
sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione
e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le
metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti
topografici ed ecografici.
Articolo 52
Vigilanza del prefetto.
1. Il
prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli
ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti
in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente
osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico
aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno
una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura
appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia
anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di
statistica.
Articolo 53
Vigilanza nelle regioni a statuto speciale.
1. Le
funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto
speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state
devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai
comuni.
Articolo 54
Vigilanza esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di
statistica.
1.
L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal
Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di
propri funzionari ispettori.
2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di
tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari
predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di
sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai
progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.
Articolo 55
Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni.
1.
Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti,
risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli
ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il
Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre
ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei
comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.
Articolo 56
Procedura per l'applicazione delle sanzioni.
1. Le
contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a
quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi
anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di
anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno
personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma
stabilita dall'articolo 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di
anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito
modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o
da un suo delegato.
Articolo 57
Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento.
1.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono
uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.
Articolo 58
Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica.
1.
Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228 (4), sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente",
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136
(5), ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente
regolamento.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero dell'interno: Circ. 10 febbraio 1996, n. 4 (96); Circ. 23 luglio
1996, n. 11 Miacel; Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 20 gennaio 1997, n. 3;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 24 marzo 1997, n. 214; Circ. 9
marzo 1998, n. 124; Circ. 31 marzo 1998, n. 161.
(3) Riportato al n. II.
(3/a) Comma abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, riportato al
n. Y/XIV.
(4) Riportata al n. I.
(5) Riportato al n. II.