DPR n 200 del 5 1 1967 Legge
Consolare
TITOLO I - Disposizioni
introduttive
Art. 1 - Ordinamento
degli uffici consolari
Art. 2 - Attribuzione
di funzioni e poteri consolari
Art. 3 - Esercizio
delle funzioni e dei poteri consolari
Art. 4 - Delega di funzioni
e poteri consolari
Art. 5- Competenza in
caso di incompatibilità
Art. 6 Collaborazione con le autorità locali
Art. 7- Domicilio e
residenza
TITOLO II - Delle
funzioni e dei poteri consolari
CAPO I - Stato civile e
funzioni notarili
Art. 8 - Funzioni di
stato civile
Art. 9 - Certificati di
cittadinanza Italiana
Art. 10 - Matrimonio
Art. 11 - Pubblicazioni
matrimoniali
Art. 12 - Dispensa
dalle pubblicazioni e dagli impedimenti
Art. 13 - Modalità di
celebrazione del matrimonio
Art. 14 - Matrimonio
per procura
Art. 15 - Tribunale
competente
Art. 16 - Trasmissione
di atti di matrimonio
Art. 17 -
Rettificazione degli atti di stato civile
Art. 18 - Cambiamento
ed aggiunte di nomi e cognomi
Art. 19 - Funzioni
notarili
CAPO II - Passaporti, rimpatri
e sussidi
Art. 20 - Passaporti
Art. 21 - Documenti di
viaggio
Art. 22 - Ricorsi
Art. 23 - Sussidi ed
erogazione in danaro
Art. 24 - Rimpatrio di
cittadini
Art. 25 - Rimpatrio in
favore di gente di mare
Art. 26 - Rimpatrio su
navi ed aeromobili militari nazionali
Art. 27 - Rimpatri e
trasferimenti in circostanze eccezionali
Art. 28 - Assistenza a
non cittadini
CAPO III - Attribuzioni
in materia di controversie di assistenza
Art. 29 - Amichevole
composizione di controversie ed arbitrato
Art. 30 -
Notificazioni, rogatorie, dichiarazioni ed istanze
Art. 31 - Interdizione
e inabilitazione
Art. 32 -
Legittimazione
Art. 33 - Adozione
Art. 34 - Tutela,
curatela, assistenza, affiliazione
Art. 35 - Altri
provvedimenti di volontaria giurisdizione
Art. 36 - Tribunali
competenti
CAPO IV -
Amministrazione di interessi privati
Art. 37 - Deposito
consolare
Art. 38 - Vendita di
beni depositati o custoditi
Art. 39 - Termine del
deposito e della custodia
Art. 40 - Luogo di
restituzione delle cose depositate presso l'autorità consolare
Art. 41 - Attribuzioni
in materia di successioni
Art. 42 - Custodia di
beni successori
Art. 43 - Atti
conservativi, di vigilanza e di amministrazione
Art. 44 -Imputazione di
spese
CAPO V - Attribuzioni
in materia di navigazione
Art. 45 - Funzioni e
poteri di autorità marittima
Art. 46 - Attribuzioni
di polizia giudiziaria, polizia della navigazione, poteri disciplinari e
giurisdizionali
Art. 47 - Autorità di
appello
Art. 48 - Assistenza da
parte di navi aeromobili militari nazionali
CAPO VI - Attribuzioni
di carattere amministrativo
Art. 49 - Certificati,
legalizzazioni, vidimazioni
Art. 50 - Attestazione
di condizione economica
Art. 51 - Attestazione
di buona condotta
Art. 52 - Attribuzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria
Art. 53 - Operazioni di
leva
Art. 54 - Attribuzioni
in materia scolastica
Art. 55 - Attribuzioni
in materia elettorale
CAPO VII - Disposizioni
comuni
Art. 56 - Diritti
consolari
Art. 57 - Valuta di
riscossione
Art. 58 - Atti rilasciati
gratuitamente
Art. 59 - Adeguamento
di voci della tariffa
Art. 60 - Non
applicazione agli atti consolari delle norme sulla legalizzazione
Art. 61 -
Inapplicabilità di norme nazionali
Art. 62 - Esercizio di
funzioni e poteri attribuiti a magistrati
Art. 63 - Poteri in
circostanze eccezionali
Art. 64 - Definitività
dei provvedimenti consolari
TITOLO III - Norme di
esecuzione
CAPO I - Disposizione
introduttiva
Art. 65 - Natura delle
disposizioni del presente titolo
CAPO II - Disposizioni
comuni
Art. 66 -
Corrispondenza delle autorità consolari
Art. 67 - Schedario dei
cittadini
Art. 68 - Schedario
firme autorità locali
Art. 69 - Registri
dell'ufficio consolare
Art. 70 - Albo
consolare
Art. 71 - Atti di
delega
Art. 72 - Ricorsi alle
autorità in Italia
Art. 73 - Trasmissione
di atti e documenti ad autorità nazionali
Art. 74 - Trasmissione
per telefono o per telegrafo
Art. 75 - Rimessione ad
altro ufficio consolare
Art. 76 - Redazione
verbali
CAPO III - Disposizioni
particolari
Art. 77 - Attribuzioni
in materia di cittadinanza
Art. 78 - Elementi di
prova per l'accertamento dello stato di cittadinanza
Art. 79 - Documento di
viaggio
Art. 80 - Norme comuni
a sussidi, erogazioni in danaro e rimpatri
Art. 81 - Attribuzioni
in materia di emigrazione
Art. 82 - Esecuzione di
rogatorie
Art. 83 - Luogo di
compimento degli atti istruttori
Art. 84 - Consulenti e
difensori
Art. 85 - Custodia di
somme di danaro e di altre cose
Art. 86 - Verbali dei
depositi consolari
Art. 87 - Dichiarazione
di deperibilità
Art. 88 - Vendita di
beni
Art. 89 - Preventivo
deposito per copertura di spese
Art. 90 - Dichiarazioni
giurate del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio
Art. 91 - Esecuzione
diretta delle notificazioni
CAPO IV - Diritti consolari
Art. 92 - Tasso di
ragguaglio
Art. 93 - Modalità di
fissazione del tasso di ragguaglio
Art. 94 - Percezione
dei diritti consolari
TITOLO IV - Norme
finali
Art. 95 - Norme non
abrogate
Art. 96 - Entrata in
vigore
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967 n. 200. ( indice)
(pubblicato nella
gazzetta ufficiale del 19 aprile 1967 n. 98 - S.O.)
DISPOSIZIONI SULLE
FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI
Il Presidente della
Repubblica
Visto l'art. 87, comma
quinto della Costituzione;
Visto l'art. 6 della
legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al governo per l'emanazione di
norme relative all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Vista la legge 25
luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;
Udita la commissione
parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;
Sentito il Consiglio
dei ministri;
Sulla proposta del
Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per
la grazia e giustizia, per la difesa e per la marina mercantile;
Decreta:
TITOLO I
Disposizioni
introduttive
Art. 1.
Ordinamento degli
uffici consolari
L'ordinamento degli
uffici consolari é stabilito dalle norme di organizzazione dell'amministrazione
degli affari esteri.
Art. 2.
Attribuzione di
funzioni e poteri consolari
Le funzioni e i poteri
dell'autorità consolare sono ad essa attribuiti dall'art. 45 del decreto del
presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal presente decreto, dalle
altre leggi dello stato nonché dalle convenzioni e dagli usi internazionali.
Art. 3.
Esercizio delle
funzioni e dei poteri consolari
Le funzioni e i poteri
attribuiti all'autorità consolare sono esercitati, in conformità delle
convenzioni e degli usi internazionali, dal capo dell'ufficio consolare.
É capo di ufficio
consolare di i categoria, il titolare, il capo di missione diplomatica
nell'esercizio di funzioni consolari, il capo di cancelleria consolare e chi di
essi fa le veci.
É capo di ufficio
consolare di II categoria il funzionario onorato ad esso preposto o chi ne fa
le veci a norma del secondo comma dell'art. 49 del decreto del presidente della
repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 4.
Delega di funzioni e
poteri consolari
Il capo di ufficio
consolare di i categoria può delegare l'esercizio delle funzioni e dei poteri
di cui al secondo comma dell'art. 45 del decreto del presidente della
repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come specificati dal presente decreto o da
altre disposizioni, ad altro personale dell'ufficio.
Non può tuttavia formare
oggetto di delega a personale non appartenente alle carriere direttive
l'esercizio delle funzioni e dei poteri inerenti alla giurisdizione o comunque
connessi con questa, di quelli disciplinari in materia di navigazione, di
quelli notarili salvo per quanto concerne le autenticazioni e le procure
generali e speciali, nonché di quelli il cui esercizio é, a norma degli
articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.
Art. 5.
Competenza in caso di
incompatibilità
Ove un funzionario
consolare non possa procedere, per causa di incompatibilità, ad atto rientrante
nelle sue attribuzioni, l'atto é compiuto da altro funzionario dello stesso o
di altro ufficio consolare.
Art. 6.
Collaborazione con le
autorità locali
L'autorità consolare
presta ogni possibile collaborazione alle autorità locali cui sia affidata la
cura di interessi che concernano cittadini, nonché, a condizione di
reciprocità, a quelle che curino interessi che concernano loro cittadini in
Italia.
Art. 7.
Domicilio e residenza
Il domicilio e la
residenza nella circoscrizione consolare sono determinati secondo le norme
degli articoli 43 e seguenti codice civile.
Ai fini
dell'applicazione degli articoli 49, ultimo comma, e 50 del decreto del
presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i residenti nella
circoscrizione di ufficio consolare non abilitato all'esercizio di determinate
funzioni o poteri sono considerati quali residenti nella circoscrizione della
missione diplomatica o dell'ufficio consolare cui le funzioni o i poteri stessi
sono demandati.
TITOLO II
Delle funzioni e dei
poteri consolari
CAPO I
Stato civile e funzioni
notarili
Art. 8.
Funzioni di stato
civile
Il capo dell'ufficio
consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di ufficiale di
stato civile, attenendosi alla legislazione nazionale.
Art. 9.
Certificati di
cittadinanza Italiana
Il capo di ufficio
consolare di i categoria rilascia certificati di cittadinanza Italiana.
Avverso il mancato
rilascio del certificato e avverso i provvedimenti in genere basati sul non
riconoscimento della qualità di cittadino, é dato ricorso al ministro per gli
interni, il quale, espletate le indagini del caso, decide con suo decreto.
Art. 10.
Matrimonio
Il capo dell'ufficio
consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non
cittadino.
La celebrazione del
matrimonio può essere rifiutata quando si vi oppongano le leggi locali o quando
le parti non risiedano nella circoscrizione.
Art. 11.
Pubblicazioni
matrimoniali
Le pubblicazioni per il
cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorità consolare sono
effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo,
eventualmente presso quello nella cui circoscrizione sia residente il nubendo
ed in Italia, a norma dell'art. 115 codice civile.
Per quanto riguarda il
non cittadino l'autorità consolare si attiene a quanto stabilito dall'art. 116
codice civile.
Le pubblicazioni di
matrimonio nell'ufficio consolare hanno luogo mediante affissione nell'albo
consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza e professione dei nubendi.
La richiesta per la
pubblicazione di matrimonio in Italia e presso l'ufficio consolare di residenza
del nubendo é trasmessa direttamente dall'autorità consolare celebrante a
quella competente ad effettuare la pubblicazione.
Art. 12.
Dispensa dalle
pubblicazioni e dagli impedimenti
Il capo di ufficio
consolare di i categoria é autorizzato a:
Ridurre, per motivi
gravi, il termine delle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia;
Dispensare, per cause
gravissime, dalle pubblicazioni presso gli uffici consolari ed in Italia,
rispettate le modalità di cui agli articoli 100, secondo comma, codice civile e
111, secondo comma, del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238. L'atto di
notorietà di cui all'art. 100, secondo comma, codice civile può essere
effettuato presso lo stesso od altro ufficio consolare;
Dispensare, per cause
gravissime, dall'impedimento di cui all'art. 84 codice civile.
Allorché l'autorità
consolare non ritenga che sussistano i presupposti per l'esercizio dei poteri
di cui al comma precedente, essa trasmette al procuratore della repubblica
presso il tribunale di Roma le domande per la riduzione del termine e per la
dispensa dalle pubblicazioni ed all'autorità competente, ai sensi degli
articoli 107 e 108 del regio decreto - legge 9 luglio 1939, n. 1238, ande per
la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 84 codice civile.
I poteri di cui al
primo comma possono essere esercitati, nei confronti di cittadini, anche quando
il matrimonio debba essere celebrato avanti le autorità locali.
In caso di matrimonio
in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'art. 101
codice civile.
Art. 13.
Modalità di
celebrazione del matrimonio
Ove eccezionali
circostanze non impongano diversamente, il matrimonio é celebrato pubblicamente
nella sede consolare.
Il funzionario
celebrante adempie alle formalità prescritte dall'art. 107 codice civile e, ove
ne sia il caso, prima di ricevere le dichiarazioni, deve portare a conoscenza
dei nubendi, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia del loro
matrimonio nell'ordinamento locale.
Ove il matrimonio sia
celebrato fuori della sede consolare, si applicano le disposizioni di cui all'art.
110 codice civile.
Art. 14.
Matrimonio per procura
Il capo dell'ufficio
consolare celebra il matrimonio per procura quando uno dei nubendi risieda
fuori dello stato in cui ha sede l'ufficio consolare.
Il matrimonio di cui al
comma precedente non può essere celebrato quando il nubendo assente risieda in
Italia.
La valutazione dei
gravi motivi di cui al secondo comma dell'art. 111 codice civile, é effettuata
dal procuratore generale presso la corte di appello del luogo di ultima
residenza in Italia dello sposo o, se questi non ha mai risieduto in Italia,
della sposa.
Ove non sia possibile
determinare la competenza ai sensi del precedente comma, é competente il
procuratore generale presso la corte di appello di Roma.
Il funzionario
consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando ad esso si
oppongano le leggi locali o il nubendo presente non risieda nella
circoscrizione.
Qualora ne ricorrano i
presupposti, si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 13. Per
il nubendo assente l'avvertimento ivi previsto é effettuato, su richiesta del
funzionario celebrante, per il tramite dell'autorità consolare territorialmente
competente.
Art. 15.
Tribunale competente
Dei ricorsi avverso il
rifiuto di celebrazione di matrimoni, espresso a termini dell'art. 112 codice
civile, e di quelli avverso il rifiuto della pubblicazione, espresso a termini
dell'art. 98 codice civile, nonché sulle opposizione al matrimonio, é
competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dello
sposo o, se questi non ha mai risieduto in Italia, della sposa.
Ove non sia possibile
determinare la competenza ai sensi del precedente comma é competente il
tribunale di Roma.
Art. 16.
Trasmissione di atti di
matrimonio
L'autorità consolare
trasmette a chi di competenza gli atti relativi a matrimoni celebrati secondo
le forme locali e ad essa pervenuti.
Sono trasmessi anche
gli atti relativi a matrimoni celebrati in forma religiosa quando la legge
locale li riconosca agli effetti civili.
Art. 17.
Rettificazione degli
atti di stato civile
Le domande di
rettificazione degli atti di stato civile ricevuti dall'autorità consolare,
sono rivolte al tribunale nella cui circoscrizione trovasi trascritto o avrebbe
dovuto essere trascritto l'atto da rettificarsi e, in mancanza, al tribunale di
Roma.
Nel caso di domanda
diretta al compimento di un atto omesso o alla rinnovazione di un atto
distrutto o smarrito devono essere presentati i documenti di cui all'art. 168,
secondo comma, del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238. Oltre ai mezzi
di prova previsti dall'art. 38 dello stesso decreto possono essere forniti
anche quelli previsti dalle leggi del luogo, in cui l'atto é stato o avrebbe
dovuto essere redatto, restando riservata alle autorità Italiane la valutazione
della loro forza probatoria. Ai fini dell'applicazione dell'art. 39 del regio
decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, la commissione ivi prevista é composta
dal capo dell'ufficio consolare o da altro funzionario consolare all'uopo
designato, che la presiede, e da tre a sei membri, scelti fra cittadini
preferibilmente residenti nella circoscrizione. La commissione é istituita con
decreto del ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la grazia
e giustizia ed i suoi membri sono nominati, su designazione dell'autorità
consolare, con decreto del ministro per gli affari esteri.
Art. 18.
Cambiamento ed aggiunte
di nomi e cognomi
Il cittadino che
risieda all'estero può presentare la domanda prevista dagli articoli 153 e 158
del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, all'autorità consolare, che
provvede al suo inoltro al procuratore generale presso la corte di appello nel
cui distretto il richiedente ha avuto la sua ultima residenza. Se il
richiedente non ha mai avuto residenza in Italia, l'autorità consolare
inoltrerà la domanda al procuratore generale presso la corte di appello di
Roma.
Nel caso di domanda
inoltrata tramite l'autorità consolare, le affissioni previste dagli articoli
155, n. 2 e 159, n. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, devono
essere effettuate anche nell'albo dell'ufficio consolare nella cui
circoscrizione il richiedente ha la sua residenza.
Art. 19.
Funzioni notarili
Il capo dell'ufficio
consolare esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di notaio, attenendosi
alla legislazione nazionale.
Le funzioni di cui al
comma precedente possono essere esercitate anche quando siano parti all'atto
cittadini e non cittadini. Per atti cui siano parti solo non cittadini, le
funzioni stesse possono essere esercitate quando cio' sia previsto da
convenzioni internazionali ovvero quando gli atti debbano essere fatti valere
in Italia.
Non é necessario il
requisito della residenza in Italia, richiesto dalle vigenti disposizioni per i
testimoni non cittadini.
CAPO II
Passaporti, rimpatri e
sussidi
Art. 20.
Passaporti
L'autorità consolare
rilascia, rinnova i passaporti nazionali e ne estende la validità e appone il
visto a quelli stranieri.
Quando emergano
elementi di grave dubbio sulla cittadinanza o sull'identità del titolare di un
passaporto nazionale, l'autorità consolare può limitare, mediante apposita
annotazione, la validità del passaporto stesso per un periodo non superiore a
tre mesi, in attesa dei necessari accertamenti da parte delle competenti
autorità.
Art. 21.
Documenti di viaggio
L'autorità consolare
rilascia documenti di viaggio validi per il rientro in Italia.
Art. 22.
Ricorsi
Contro i provvedimenti
dell'autorità consolare, emanati a norma dei due articoli precedenti, é dato
ricorso al ministro per gli affari esteri.
Art. 23.
Sussidi ed erogazione
in danaro
L'autorità consolare
può concedere sussidi ai cittadini che versino in stato di indigenza.
Erogazioni in danaro
possono essere concesse, in caso di urgenza, a cittadini che versino in stato
di occasionale necessità. In tal caso l'interessato deve firmare una promessa
di restituzione, cui é attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi
dell'art. 474 codice procedura civile. L'autorità consolare trasmette al
ministero degli affari esteri copia dell'obbligazione degli interessati spedita
in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 codice procedura civile.
Art. 24.
Rimpatrio di cittadini
L'autorità consolare,
nei casi e con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui al precedente
articolo, può fornire i mezzi per il rimpatrio. L'autorità consolare deve
scegliere la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario,
facendo ricorso, ove del caso, ai poteri di cui all'art. 197 codice
navigazione.
La indennità
integrativa prevista dall'art. 443, n. 2 del decreto del presidente della
repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, può essere concessa oltre che per i
marittimi, nei casi ivi esplicitamente previsti, anche per i dementi, malati,
minori e altre persone, per le quali si pongono particolari esigenze di
custodia e di cura. La indennità ed il prezzo complessivo del mantenimento e
del trasporto di cui al n. 3 dello stesso articolo sono fissati con decreto del
capo dell'ufficio consolare entro limiti massimi e minimi stabiliti con decreto
del ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e per
la marina mercantile.
Restano salve le
disposizioni di cui all'art. 30 del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n.
2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Art. 25.
Rimpatrio in favore di
gente di mare
L'autorità consolare
provvede in conformità agli articoli 363, terzo comma, e seguenti codice
navigazione, al rimpatrio di cittadini indigenti aventi la qualifica di gente
di mare e che siano stati sbarcati da nave mercantile nazionale in luogo
diverso dal porto di arruolamento ovvero che, arruolati a bordo di nave
mercantile nazionale, abbiano fatto naufragio.
L'autorità consolare si
attiene a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.
Il rimborso delle spese
sostenute, ai sensi dei precedenti comma, é chiesto dall'autorità consolare al
ministero della marina mercantile, previa presentazione dei titoli
giustificativi di spesa. Il ministero della marina mercantile, in conformità
all'art. 363, terzo comma, codice navigazione, emette ingiunzione a carico
dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo stato.
Art. 26.
Rimpatrio su navi ed
aeromobili militari nazionali
In caso eccezionale e
sempre che le circostanze lo consiglino, l'autorità consolare può chiedere
l'imbarco, per il rimpatrio di cittadini, al comandante di nave od aeromobile
militari nazionali.
Il comandante il quale
non ritenga di poter aderire alla richiesta deve indicare per iscritto
all'autorità consolare i motivi del rifiuto.
Art. 27.
Rimpatri e
trasferimenti in circostanze eccezionali
Qualora circostanze
eccezionali impongano di provvedere al rimpatrio urgente di cittadini, o
comunque al loro trasferimento altrove, e se il disposto dell'art. 197 codice
navigazione non risulti adeguato alle necessità, l'autorità consolare può
disporre, su istruzioni o di sua iniziativa, la requisizione per impiego
temporaneo di navi mercantili o di aeromobili civili nazionali.
L'autorità consolare
comunica col mezzo più celere i provvedimenti adottati al ministero degli
affari esteri ed a quelli della marina mercantile e dei trasporti e
dell'aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza. Alle requisizioni
effettuate ai sensi del primo comma si applicano, per quanto concerne le
indennità i criteri di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, e successive
modificazioni.
Art. 28.
Assistenza a non
cittadini
L'autorità consolare
può concedere assistenza anche a non cittadini ai sensi del secondo comma
dell'art. 56 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
CAPO III
Attribuzioni in materia
di controversie di assistenza
Giudiziaria e di
giurisdizione volontaria
Art. 29.
Amichevole composizione
di controversie ed arbitrato
Il capo dell'ufficio
consolare:
A) può adoperarsi, se
richiesto dalle parti, per comporre amichevolmente le controversie sorte fra
cittadini o fra questi e non cittadini. Se il tentativo di conciliazione riesce
e le parti ne fanno richiesta, redige il processo verbale dell'avvenuta
conciliazione. Il processo verbale ha efficacia di scrittura privata
riconosciuta in giudizio;
B) può esplicare le
funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purché questi lo
abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità. Con il deposito negli archivi
dell'ufficio, il lodo ha forza esecutiva. Il deposito deve aver luogo nel
termine perentorio di cinque giorni dalla sottoscrizione e di esso deve essere
data notizia alle parti ai sensi dell'art. 825, quarto comma, codice procedura
civile.
Le impugnazioni di cui
agli articoli 827 e seguenti codice procedura civile si propongono innanzi al
pretore, al tribunale o alla corte di appello di Roma secondo che, per la causa
decisa, sarebbe stato rispettivamente competente il conciliatore, il pretore o
il tribunale;
C) può far parte di
collegi arbitrali e può esplicare le funzioni di arbitro unico a termini della
legge locale solo a seguito di autorizzazione del ministero degli affari esteri
o della missione diplomatica.
Art. 30.
Notificazioni,
rogatorie, dichiarazioni ed istanze
L'autorità consolare:
Provvede, direttamente
o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed
alle leggi dello stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa
rimessi a norma delle vigenti disposizioni;
Compie gi atti
istruttori ad essa delegati dalle autorità nazionali, competenti, riceve le
dichiarazioni, anche giurate, da chiunque rese, che debbano valere in giudizi
nazionali; le istanze di gratuito patrocinio relative a giudizi nazionali; le
istanze di procedimento o le querele e la loro remissione; gli atti di
impugnativa avverso provvedimenti emessi da autorità nazionali.
Essa trasmette
direttamente gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente.
Art. 31.
Interdizione e
inabilitazione
Il capo di ufficio
consolare di i categoria trasmette al pubblico ministero presso il tribunale
competente ai sensi del secondo comma ogni utile dato istruttorio al fine di
promuovere procedimenti di interdizione e di inabilitazione nei confronti di
cittadini residenti nella circoscrizione.
Competente a
pronunciarsi sull'interdizione e sull'inabilitazione di cittadini residenti
all'estero é il tribunale di ultima residenza in Italia dell'interdicendo o
dello inabilitando. Ove questi non abbia mai avuto residenza in Italia, é
competente il tribunale di Roma.
Il tribunale provvede,
ai sensi dell'art. 419 codice civile, all'esame dell'interdicendo
dell'inabilitando, avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nello
espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare é assistito da un
consulente tecnico nominato dalla missione diplomatica o, in mancanza,
approvato dal ministero degli affari esteri.
Qualora non sia
possibile provvedere all'esame dello interdicendo o dell'inabilitando, il capo
dell'ufficio consolare trasmette all'autorità rogante ogni elemento di prova in
suo possesso.
Art. 32.
Legittimazione
All'atto della
celebrazione del matrimonio l'autorità consolare riceve la dichiarazione di
riconoscimento di cui all'art. 283 codice civile e per i fini da esso previsti.
L'autorità consolare
riceve la domanda di legittimazione per decreto del capo dello stato di cui
agli articoli 284 e 288 codice civile e la trasmette alla corte di appello
competente. Ove la competenza non possa esser determinata ai sensi dell'art.
288, primo comma, codice civile, é competente la corte di appello nel cui
distretto il richiedente ha avuto la sua ultima residenza. Se il richiedente
non ha mai avuto residenza in Italia, é competente la corte di appello di Roma.
Art. 33.
Adozione
Competente in materia
di adozione quando l'adottante non abbia residenza in Italia é la corte di
appello nel cui distretto l'adottante ha avuto la sua ultima residenza. Se
l'adottante non ha mai avuto residenza in Italia, é competente la corte di
appello di Roma.
L'autorità consolare
può essere delegata, nella ipotesi prevista dall'art. 311, secondo comma,
codice civile, a ricevere il consenso dell'adottante, dell'adottato o del
legale rappresentate di questo. può anche essere delegata a compiere le
indagini e ad assumere le informazioni di cui all'art. 312 codice civile.
Art. 34.
Tutela, curatela,
assistenza, affiliazione
Il capo di ufficio
consolare di i categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni,
interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni
ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e
privata nonché di affiliazione, che le leggi dello stato attribuiscono al
giudice tutelare.
Il tutore, il
protutore, il curatore e il curatore speciale nominati in virtù dei poteri di
cui al comma precedente, provvedono anche alla protezione degli interessi che
la persona sottoposta alla tutela o alla curatela abbia in Italia, previa
autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio. Essi cessano
dallo ufficio dal giorno in cui é loro notificata la nomina, rispettivamente,
d'un nuovo tutore, produttore, curatore o curatore speciale, tanto se la
sostituzione venga decisa dall'autorità consolare quanto se, in caso di rientro
del minore o incapace in Italia, essa venga decisa dalla competente autorità
nazionale. A tal fine, é considerata competente l'autorità giudiziaria del
luogo di residenza del minore o dell'incapace.
L'accettazione degli
uffici di cui al precedente comma é obbligatoria per i cittadini residenti
nella circoscrizione, salvo i casi di dispensa previsti dalla legislazione
nazionale.
Art. 35.
Altri provvedimenti di
volontaria giurisdizione
Il capo dell'ufficio
consolare di i categoria, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente
decreto, può emanare nei confronti dei cittadini residenti nella
circoscrizione, e quando particolari circostanze cio' consiglino, i
provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e
di successioni, che per le leggi dello stato sono di competenza del giudice
tutelare, del pretore e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i
minorenni.
Art. 36.
Tribunali competenti
Dei ricorsi avverso i
provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dall'autorità consolare,
nonché per l'omologazione degli stessi, é competente a decidere il tribunale
del luogo di ultima residenza in Italia dello interessato.
In materia di
affiliazione, é competente il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia
dell'affiliante o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, dello
affiliato.
Ove non sia possibile
determinare la competenza ai sensi dei precedenti commi, é competente il
tribunale di Roma.
CAPO IV
Amministrazione di
interessi privati
Art. 37.
Deposito consolare
Oltre alle cose che
custodisca per ragioni di ufficio, l'autorità consolare, in caso di
riconosciuta necessità ed urgenza, può ricevere in deposito somme di danaro e
ogni altra cosa, sulla domanda che ne sia fatta da cittadini o da altri
nell'interesse di cittadini. Il deposito ha termine quando siano venute meno le
cause che ne hanno giustificato l'accettazione.
L'autorità consolare
stabilisce i limiti e le condizioni del deposito. Per quanto non previsto si
applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui agli articoli 1766 e
seguenti e 1798 e seguenti codice civile.
L'autorità consolare
non é tenuta ad alcun obbligo di amministrazione dei beni custoditi o
depositati. può tuttavia adottare quei provvedimenti che, nell'interesse degli
aventi diritto, si rendano necessari.
Art. 38.
Vendita di beni
depositati o custoditi
L'autorità consolare
può ordinare la vendita delle cose che siano state volontariamente depositate o
che siano custodite per ragioni d'ufficio allorché vi sia pericolo di deperimento
o sussistano, comunque, ragioni di forza maggiore.
Art. 39.
Termine del deposito e
della custodia
L'autorità consolare,
allorché ritenga che siano venute meno le cause che hanno determinato il
deposito o la necessità della custodia, ne dà comunicazione agli aventi
diritto, intimando loro di provvedere, entro congruo termine, al ritiro delle
somme di danaro o delle altre cose depositate o custodite.
Ove gli aventi diritto
non provvedano, senza giusto motivo, al ritiro delle somme di danaro depositate
o custodite, l'autorità consolare, qualora non vi siano motivi ostativi e
comunque su istruzione del ministero degli affari esteri, anche per quanto
concerne l'eventuale cambio in moneta Italiana, trasmette tali somme alla cassa
depositi e prestiti. Per quanto concerne le cose diverse dal danaro, l'autorità
consolare, tenuto conto delle situazioni giuridiche e di fatto locali e salvo
diverse istruzioni del ministero degli affari esteri, può eseguirne il deposito
presso idoneo magazzino od istituto, ovvero, se ritenuto più opportuno, può
ordinarne la vendita. Le somme di danaro ricavate dalla vendita sono trasmesse,
alle condizioni e con le modalità di cui al presente comma, alla cassa depositi
e prestiti.
Ove gli aventi diritti
non siano reperibili, e non possa quindi provvedersi alla comunicazione ed
intimazione di cui al primo comma, le somme di danaro, nonché le altre cose,
sono custodite presso l'ufficio consolare per un massimo di altri tre anni,
trascorsi i quali, e salvo diversa istruzione che nel frattempo sia pervenuta
dagli aventi diritto, l'autorità consolare si avvale dei poteri di cui al
precedente comma.
Art. 40.
Luogo di restituzione
delle cose depositate presso l'autorità consolare
La restituzione delle
cose depositate deve effettuarsi nello stesso luogo di consegna. La
restituzione può tuttavia farsi in luogo diverso, qualora ragioni di forza
maggiore abbiano imposto il trasferimento delle cose depositate.
La restituzione in
luogo diverso, su richiesta del depositante, può farsi solo quando, tenuto
conto delle circostanze, cio' sia autorizzato dal ministero degli affari
esteri, le eventuali spese di spedizione ed i rischi relativi sono a carico del
depositante.
Art. 41.
Attribuzioni in materia
di successioni
L'autorità consolare,
quando ne venga a conoscenza, dà notizia alle competenti autorità nazionali e,
se del caso, estere, della apertura nella circoscrizione consolare di
successioni di cittadini o di successioni cui siano o possano essere chiamati
cittadini.
Il capo dell'ufficio
consolare può esercitare, limitatamente ai beni ereditari che si trovino nella
circoscrizione, anche se relativi a successioni di cittadini o a favore di
cittadini non apertesi nella circoscrizione stessa, i poteri conservativi, di
vigilanza e di amministrazione attribuiti all'autorità giudiziaria in Italia
dalle leggi dello Stato.
L'autorità consolare
trasmette alle competenti autorità le dichiarazioni di accettazione e di
rinuncia alla eredità, di accettazione con beneficio di inventario, nonché ogni
altra manifestazione o di volontà di istanza attinente all'eredità. Essa
trasmette, per la via più breve, le richieste di apposizione di sigilli
relative a beni ereditari che si trovino in Italia.
Art. 42.
Custodia di beni
successori
I beni relativi alle
successioni di cui al primo comma del precedente articolo e pervenuti
all'autorità consolare, sono custoditi, nell'interesse degli aventi diritto,
presso l'ufficio consolare.
Se gli eredi sono in
Italia e non vi é opposizione da parte di creditori o di altri aventi diritto,
le somme di danaro e gli oggetti preziosi sono trasmessi, ove possibile, al
ministero degli affari esteri.
Le eventuali spese di
spedizione ed i rischi relativi sono a carico degli aventi diritto.
Art. 43.
Atti conservativi, di
vigilanza e di amministrazione
Indipendentemente
dall'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti da specifiche
disposizioni del presente decreto o di altre leggi dello stato, l'autorità
consolare, su richiesta delle parti interessate e, in caso di loro assenza od impedimento,
anche di ufficio, può compiere o promuovere atti conservativi, di vigilanza e,
eccezionalmente, di amministrazione nell'interesse di cittadini, anche se non
residenti nella circoscrizione.
Sempre che non vi siano
ragioni di urgenza i funzionari consolari, nell'esercizio dello loro funzioni,
non possono accettare procure relative a procedure amministrative o
giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni, o
comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni
del ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo,
dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono
sussistere anche prima di far uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi
locali o dalle concezioni internazionali. Si applicano ai funzionari consolari
i principi di responsabilità che derivano dall'esercizio di una pubblica
funzione.
In caso di naufragio di
nave nazionale o di sinistro ad aeromobile nazionale avvenuto nella
circoscrizione, i poteri di cui al primo comma possono essere esercitati anche
nei riguardi di beni appartenenti a non cittadini.
Art. 44.
Imputazione di spese
Le spese incontrate
dall'autorità consolare nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalle norme
di cui al presente capo sono a carico degli interessati. A tal fine può essere
esercitato diritto di ritenzione sulle somme a questi eventualmente spettanti.
CAPO V
Attribuzioni in materia
di navigazione
Art. 45.
Funzioni e poteri di
autorità marittima
L'autorità consolare
esercita le funzioni ed i poteri di autorità marittima attenendosi alla
legislazione nazionale.
Art. 46.
Attribuzioni di polizia
giudiziaria, polizia della navigazione, poteri disciplinari e giurisdizionali
L'autorità consolare:
A) ha le attribuzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati commessi a bordo delle navi
mercantili e degli aeromobili civili Italiani;
B) esercita il potere
di polizia della navigazione nei confronti delle navi mercantili e degli
aeromobili civili Italiani;
C) esercita il potere
disciplinare nei confronti del personale delle navi mercantili e degli
aeromobili civili Italiani.
L'autorità consolare
esercita inoltre la giurisdizione civile in materia di controversie fra il
comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, o loro aventi causa,
delle navi mercantili Italiane, purché tali controversie concernano
l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio della navigazione o
comunque discendenti dal contratto di arruolamento. Al relativo procedimento si
applicano le disposizioni di cui al libro ii, titolo ii, codice procedura
civile.
I poteri di cui al
precedente comma possono essere esercitati solo da funzionari consolari
appartenenti alle carriere direttive o dai capi degli uffici di cui
all'articolo 169 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
Art. 47.
Autorità di appello
Competente a giudicare
sulle impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dall'autorità consolare
nell'esercizio dei poteri giurisdizionali ad essa conferiti dallo articolo
precedente é il tribunale nella cui circoscrizione é iscritta la nave o il
galleggiante. Ove si tratti di nave o galleggiante iscritto nei registri o
nelle matricole dell'ufficio consolare, é competente il tribunale di Roma.
L'appello deve essere
proposto entro i termini, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento,
fissati dall'art. 163-bis, primo comma, 4 e 5 alinea, codice procedura civile.
Art. 48.
Assistenza da parte di
navi aeromobili militari nazionali
L'autorità consolare
può richiedere assistenza al comandante di nave o aeromobile militare in caso
di guerra civile o di altri eventi eccezionali, o quando l'assistenza stessa
sia necessaria per l'esecuzione di superiori istruzioni. In questo ultimo caso
le istruzioni dovranno essere comunicate al comandante della nave o
dell'aeromobile.
Qualora il comandante
non ritenga di poter aderire alla richiesta egli deve indicare per iscritto
all'autorità consolare i motivi del rifiuto.
CAPO VI
Attribuzioni di
carattere amministrativo
Art. 49.
Certificati,
legalizzazioni, vidimazioni
L'autorità consolare:
Rilascia certificati di
esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini quando debbano
farne uso in Italia;
Rilascia o vidima
certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento
previsto dalle leggi Italiane o dalle convenzioni internazionali;
Rilascia copia
autentica degli atti da essa ricevuti o presso di essa depositati;
Legalizza gli atti
rilasciati o autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile,
legalizzazione delle competenti autorità locali, e quelli rilasciati o
autenticati dalle autorità Italiane previo accertamento che l'atto é stato
legalizzato ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto del presidente
della repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
può rilasciare
attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello stato
di residenza;
può rilasciare
certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio
delle proprie funzioni;
può rilasciare e
certificare traduzioni di atti dalla lingua Italiana in quella dello stato di
residenza e viceversa.
Art. 50.
Attestazione di
condizione economica
Quando la legislazione
nazionale prescriva una dichiarazione del sindaco o dell'ufficio distrettuale delle
imposte o di altri uffici, relativa alla condizione economica dell'interessato,
la dichiarazione può essere sostituita, per la parte di sua competenza, da una
attestazione motivata dell'autorità consolare della circoscrizione in cui
l'interessato ha la sua residenza. La attestazione può venir rilasciata, per
ogni uso consentito dalla legislazione nazionale, anche a non cittadini.
Art. 51.
Attestazione di buona
condotta
Quando la legislazione
nazionale prescriva una attestazione di buona condotta, questa é rilasciata,
per la parte di sua competenza e per quanto ad essa risulti, dall'autorità
consolare della circoscrizione in cui l'interessato ha la sua residenza.
Art. 52.
Attribuzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria
L'autorità consolare
informa le competenti autorità nazionali di tutti i reati che giungano a sua
conoscenza e che possano interessare la giustizia Italiana e provvede,
d'iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti.
Cura che venga
assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia
richiesta l'estradizione e, ove sia del caso, di quelle che ad essa siano
consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili Italiani,
per reati commessi a bordo.
Art. 53.
Operazioni di leva
L'autorità consolare,
attenendosi alla legislazione nazionale, compie le operazioni di leva ed
esplica ogni altra attività in materia di servizio militare relativamente alle
persone che risiedano nella circoscrizione.
Art. 54.
Attribuzioni in materia
scolastica
L'autorità consolare di
i categoria, nei riguardi delle scuole Italiane e di tutte le altre istituzioni
e attività d'assistenza scolastica, operanti nella circoscrizione, a carico
dello stato o sussidiate, esercita, in conformità alla legislazione nazionale
ed in armonia con la legislazione locale, le funzioni ed i poteri che competono
al provveditore agli studi.
Art. 55.
Attribuzioni in materia
elettorale
L'autorità consolare ha
le attribuzioni in materia elettorale conferitele dalla legislazione nazionale,
in quanto compatibili con le situazioni locali.
CAPO VII
Disposizioni comuni
Art. 56.
Diritti consolari
I diritti consolari
sono determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella, vistata dal ministro
per gli affari esteri e dai ministri per il tesoro e per le finanze.
Art. 57.
Valuta di riscossione
I diritti previsti
dalla tariffa sono riscossi nella moneta avente corso legale sul posto.
Ove sussistano
particolari ragioni, il ministro per gli affari esteri può autorizzare con
proprio decreto la riscossione dei diritti in valuta diversa da quella locale.
Art. 58.
Atti rilasciati
gratuitamente
Fermo restando quanto
stabilito da altre disposizioni, l'autorità consolare rilascia gratuitamente
atti, o copie di atti, necessari per il servizio dello stato, nonché quelli
richiesti:
A) da cittadini
indigenti;
B) da indigenti non
cittadini ai fini del transito per l'Italia e qualora gli atti stessi siano
necessari per procedure da svolgersi in Italia;
C) da cittadini che
prestino lavoro salariato, limitatamente a cinque anni dal loro primo espatrio;
D) da cittadini
residenti all'estero, o da non cittadini, per accertati motivi di studio, per
fini di previdenza ed assistenza sociale;
E) dal personale civile
e militare dello stato in servizio all'estero;
F) da personalità
estere e, eccezionalmente, nazionali, a titolo di cortesia.
Art. 59.
Adeguamento di voci
della tariffa
I diritti stabiliti in
una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non
cittadini, a titolo di reciprocità con decreto del ministro per gli affari
esteri, d'intesa con il ministro per il tesoro.
Il ministro per gli
affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione
dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino
un più diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro
familiari.
Il ministro per gli
affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale
ravvisi la opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può
disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante
pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in
esenzione dai diritti stessi.
Art. 60.
Non applicazione agli
atti consolari delle norme sulla legalizzazione
Le firme apposte
dall'autorità consolare su atti da valere in Italia non sono soggette a
legalizzazione.
Art. 61.
Inapplicabilità di
norme nazionali
Ove nell'esercizio
delle funzioni e dei poteri di cui al presente decreto una norma nazionale non
risulti applicabile, l'autorità consolare ne motiva l'inapplicabilità e si
conforma ai principi risultanti dall'art. 12, secondo comma, delle disposizioni
sulla legge in generale, tenuto conto delle finalità dell'atto.
Art. 62.
Esercizio di funzioni e
poteri attribuiti a magistrati
Le norme relative ai
doveri ed alle prerogative della autorità giudiziaria si applicano ai
funzionari consolari quando questi esercitino funzioni e poteri ad essa
attribuiti, in Italia, dalla legislazione nazionale.
Art. 63.
Poteri in circostanze
eccezionali
In circostanze
eccezionali l'autorità consolare, su istruzione del ministero degli affari
esteri o di iniziativa nei casi di emergenza, può adottare tutte quelle misure
che siano necessarie per la difesa degli interessi nazionali e per la
protezione di quelli dei cittadini.
Art. 64.
Definitività dei
provvedimenti consolari
Ove non sia
diversamente stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali, i
provvedimenti amministrativi emanati dall'autorità consolare sono considerati
definitivi.
TITOLO III
Norme di esecuzione
CAPO I
Disposizione
introduttiva
Art. 65.
Natura delle
disposizioni del presente titolo
Ove non venga
diversamente disposto da norme regolamentari di esecuzione del presente
decreto, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.
CAPO II
Disposizioni comuni
Art. 66.
Corrispondenza delle
autorità consolari
Le autorità consolari
corrispondono direttamente con le altre autorità dello stato, per quanto
riguarda le materie di loro competenza.
Art. 67.
Schedario dei cittadini
Presso ogni ufficio
consolare é istituito e mantenuto uno schedario il più possibile aggiornato,
tenuto conto delle circostanze locali, dei cittadini residenti nella
circoscrizione.
La iscrizione nello
schedario, di cui l'autorità consolare può rilasciare certificazione, non
costituisce prova dello stato di cittadinanza.
Nello schedario é presa
nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti
che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti
civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro
elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.
Art. 68.
Schedario firme
autorità locali
Ai fini di
legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare é istituito e mantenuto
aggiornato, per quanto possibile, uno schedario degli esemplari delle firme dei
magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e documenti.
Quando la firma sia
compresa nello schedario, l'autorità consolare provvede direttamente alla sua
legalizzazione.
In caso contrario fa
uso di altri opportuni mezzi di accertamento.
Art. 69.
Registri dell'ufficio
consolare
Presso gli uffici
consolari, oltre quelli richiesti dalle disposizioni contabili, sono tenuti i
seguenti registri, in rapporto alle funzioni da essi effettivamente esplicate:
1) degli atti di
nascita;
2) delle pubblicazioni
di matrimonio;
3) degli atti di
matrimonio;
4) degli atti di
cittadinanza;
5) degli atti di morte;
6) di annotazione delle
copie degli atti di stato civile rimessi dalle autorità locali e dai privati;
7) dei passaporti;
8) delle operazioni di
leva;
9) del protocollo in
arrivo e in partenza.
Presso gli uffici
consolari che esercitino funzioni relative alla navigazione marittima ed aerea,
sono tenuti i registri previsti dalla legislazione nazionale in materia.
I registri di stato
civile e il repertorio degli atti notarili sono tenuti in conformità delle
disposizioni generali e di quelle speciali impartite dal ministero degli affari
esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, tenuto conto delle diverse
situazioni locali. In loro assenza o per quanto esse non dispongano é fatto
ricorso, per quanto possibile, alle disposizioni legislative e regolamentari
stabilite per gli uffici di stato civile in Italia ed a quelle sul notariato.
Per quanto concerne gli
altri registri, il ministero degli affari esteri, d'intesa con gli altri
ministeri eventualmente interessati, impartisce le disposizioni generali e
quelle speciali, tenuto conto delle diverse situazioni locali, per la loro
tenuta, per la loro riunione o suddivisione o per l'istituzione di altri nonché
per la loro eventuale sostituzione con schedari o altri idonei sistemi di
repertorio.
Art. 70.
Albo consolare
Nella sede dell'ufficio
consolare, in luogo accessibile al pubblico, é collocato apposito albo, per
l'affissione degli atti ufficiali.
Art. 71.
Atti di delega
Le deleghe di cui
all'art. 4 sono fatte con decreto, di cui copia é affissa nell'albo consolare.
La delega in materia di
stato civile é redatta in triplice originale: uno é conservato negli archivi
dell'ufficio consolare, un secondo presso il ministero degli affari esteri ed
il terzo é trasmesso alla cancelleria del tribunale di Roma.
Art. 72.
Ricorsi alle autorità
in Italia
Il ricorso avverso
provvedimenti dell'autorità consolare può essere presentato dall'interessato
alla stessa autorità consolare, la quale provvede al suo inoltro. La
presentazione all'autorità consolare vale, a tutti gli effetti, come presentazione
all'autorità destinataria del ricorso.
Le decisioni sui
ricorsi sono comunicate agli interessati, se residenti o domiciliati
all'estero, tramite l'autorità consolare competente. I termini per eventuali
ulteriori ricorsi decorrono dalla data dell'avvenuta comunicazione, da
effettuarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora
cio' non sia possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.
Art. 73.
Trasmissione di atti e
documenti ad autorità nazionali
L'autorità consolare
trasmette direttamente, salvo diverse istruzioni del ministero degli affari
esteri, alle competenti autorità nazionali, atti e denunce di atti di stato
civile, atti notarili o copie dei medesimi, nonché qualunque altro atto o
documento la cui trasmissione sia richiesta dal codice civile, dalle leggi
notarili, dalle leggi sulla navigazione marittima ed aerea, o da altre leggi
dello stato.
In mancanza di altro
criterio di competenza, i suddetti atti o documenti sono trasmessi all'autorità
competente del luogo di ultima residenza in Italia dell'interessato o, se
questi non ha mai avuto residenza in Italia, a quella di Roma.
Art. 74.
Trasmissione per
telefono o per telegrafo
In caso di urgenza,
l'autorità consolare può trasmettere al ministero degli affari esteri, per
telefono o per telegrafo, con indicazione del destinatario finale, il contenuto
degli atti o documenti da essa ricevuti, nel testo integrale o per riassunto.
Il ministero degli affari esteri ritrasmette la comunicazione al destinatario
con il mezzo più celere. La comunicazione deve essere seguita da quella nelle
forme ordinarie.
Art. 75.
Rimessione ad altro
ufficio consolare
Qualora l'ufficio
consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni,
venga a conoscenza che l'interessato si trova nella circoscrizione di altro
ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone
l'autorità delegante o il ministero degli affari esteri.
Art. 76.
Redazione verbali
I processi verbali,
richiesti dal presente decreto o da altre leggi dello stato, sono redatti da un
impiegato dell'ufficio.
CAPO III
Disposizioni
particolari
Art. 77.
Attribuzioni in materia
di cittadinanza
L'autorità consolare dà
comunicazione ai competenti uffici in Italia dell'acquisto di cittadinanza
straniera da parte di cittadini residenti nella circoscrizione e di tutti gli
altri atti o fatti che possano influire sul loro stato di cittadinanza, ai fini
delle conseguenti annotazioni.
Art. 78.
Elementi di prova per
l'accertamento dello stato di cittadinanza
Per accertare lo stato
di cittadinanza, il capo dell'ufficio consolare può esperire le opportune
indagini d'ufficio, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla
legislazione nazionale e da quella locale, salvo, per i secondi, la sua discrezionale
valutazione sulla loro forza probatoria.
Art. 79.
Documento di viaggio
Il documento di viaggio
é costituito da un foglio intestato dell'ufficio che lo rilascia sul quale é
applicata una fotografia del titolare timbrata a secco. Esso contiene ogni
possibile dato utile per l'identificazione del titolare ed é limitato al solo
viaggio di rientro in patria. Da esso deve risultare lo speciale motivo che ne
ha giustificato il rilascio.
Il documento di viaggio
può essere concesso:
A) a cittadini che
rimpatrino per indigenza;
B) a cittadini che
rimpatrino in stato di detenzione;
C) in tutti gli altri
casi che cio' consiglino a giudizio dell'autorità consolare.
Nella ipotesi di cui
alla lettera c), l'autorità consolare dà notizia al ministero degli affari
esteri del documento di viaggio da essa rilasciato.
Art. 80.
Norme comuni a sussidi,
erogazioni in danaro e rimpatri
Sempre che non vi siano
ragioni di urgenza, l'autorità consolare deve chiedere al ministero degli
affari esteri preventiva autorizzazione per la concessione delle provvidenze di
cui agli articoli 23, 24 e 28. Tale richiesta di autorizzazione é necessaria
solo se l'ammontare delle somme sia superiore ad una cifra che il ministro per
gli affari esteri stabilisce periodicamente con proprio decreto.
Art. 81.
Attribuzioni in materia
di emigrazione
L'autorità consolare
provvede alla raccolta di tutti i possibili dati relativi alla occupazione e
disoccupazione dei lavoratori Italiani nella circoscrizione e promuove,
compatibilmente con le situazioni di diritto e di fatto locali, ogni opportuna
iniziativa diretta al fine di ottenerne il miglioramento delle condizioni di
vita, particolarmente per quanto riguarda il collocamento e l'assistenza nelle
controversie di lavoro.
Art. 82.
Esecuzione di rogatorie
Della data e del luogo
fissati dall'autorità consolare per l'esecuzione della rogatoria é data
tempestiva comunicazione alle parti.
Le convocazioni,
eventualmente necessarie per l'esecuzione della rogatoria, sono effettuate
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora cio' non sia
possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione. Nella convocazione devono
essere indicati gli estremi della causa, la natura e l'oggetto dell'atto
istruttorio da compiersi. I termini di presentazione non possono essere
inferiori a venti giorni. Se l'interessato non si presenta nei termini fissati,
l'autorità consolare rinnova la convocazione. Ove anche questa rimanga senza
effetto, né l'interessato alleghi sufficiente giustificazione, l'autorità consolare
restituisce gli atti all'autorità rogante, specificandone le ragioni.
Copia delle
comunicazioni e delle convocazioni é allegata agli atti.
Art. 83.
Luogo di compimento
degli atti istruttori
Le deposizioni
testimoniali e gli altri atti istruttori hanno luogo, ove non sia altrimenti
richiesto dalla natura dell'atto da compiersi, nella sede dell'ufficio. può
essere scelta altra sede ove particolari circostanze lo suggeriscano.
Art. 84.
Consulenti e difensori
Quando la legislazione
nazionale preveda la presenza ad atti istruttori di consulenti o difensori,
l'appartenenza a tali categorie professionali può essere accertata anche in
base alle leggi locali.
Art. 85.
Custodia di somme di
danaro e di altre cose
Le somme di danaro e le
altre cose depositate, o comunque pervenute all'autorità consolare, sono
custodite nella forma ritenuta più sicura e, se la loro natura lo consente,
sono chiuse e suggellate in involucri i quali portano esteriormente una
annotazione indicante il numero del deposito, il nome del depositante, ed
anche, secondo i casi, l'ammontare della somma o la natura delle cose
depositate.
Art. 86.
Verbali dei depositi
consolari
Ogni deposito presso le
autorità consolari, o ritiro di esso, deve essere accertato mediante processo
verbale, nel quale sono indicate le somme di danaro o le altre cose depositate
o ritirate, la provenienza e la causa del deposito stesso.
Copia del processo
verbale é inviata al ministero degli affari esteri.
Art. 87.
Dichiarazione di
deperibilità
La dichiarazione di
deperibilità, quale presupposto della vendita di beni depositati o custoditi
presso lo ufficio consolare, deve risultare da rapporto di perito o di periti,
scelti preferibilmente fra quelli giudiziari locali.
Art. 88.
Vendita di beni
Quando, in materia di
volontaria giurisdizione, di amministrazione di interessi privati, di
navigazione, di successioni, ed in ogni altro caso in cui tale potere sia a lui
conferito, il capo dell'ufficio consolare autorizzi o proceda alla vendita di
beni, la vendita stessa é effettuata con le opportune cautele, tenuto anche
conto della legislazione locale.
Art. 89.
Preventivo deposito per
copertura di spese
L'autorità consolare
può chiedere preventivo deposito per la copertura delle spese di cui all'art.
44.
Art. 90.
Dichiarazioni giurate
del comandante per il rilascio di passavanti provvisorio
In caso di smarrimento
o di distruzione dell'atto di nazionalità, e prima di rilasciare il passavanti
provvisorio, l'autorità consolare accerta, mediante giuramento deferito al
comandante, se sull'atto di nazionalità smarrito o distrutto non esistessero
annotazioni relative ad atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà
o di altri diritti reali. L'autorità consolare appone sul passavanti
provvisorio il contenuto delle annotazioni la cui esistenza, sull'atto smarrito
o distrutto, risultasse dalle dichiarazioni giurate del comandante, e ne
informa la capitaneria di porto del compartimento marittimo di iscrizione della
nave.
Art. 91.
Esecuzione diretta
delle notificazioni
Le notificazioni cui
l'autorità consolare provveda direttamente sono eseguite mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno o, qualora cio' non sia possibile, con altro idoneo
sistema di comunicazione.
CAPO IV
Diritti consolari
Art. 92.
Tasso di ragguaglio
Il tasso di ragguaglio
tra la valuta Italiana e quella locale é fissato con decreto consolare.
Il decreto consolare é
emesso, all'inizio di ciascun trimestre, dal capo dell'ufficio consolare. Esso
é valido anche per tutti gli uffici dipendenti e ad essi é trasmesso in copia.
Art. 93.
Modalità di fissazione
del tasso di ragguaglio
Il decreto consolare
stabilisce il rapporto di ragguaglio sulla base della media dei cambi ufficiali
del trimestre precedente. Ove sussistano cambi plurimi, o, comunque, se la situazione
locale lo richieda, il ministero degli affari esteri, d'intesa con il ministero
del tesoro, impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del tasso di
ragguaglio.
Nei casi di rapida
svalutazione delle valute locali o di fissazione di cambi ufficiali non
corrispondenti al reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali
l'applicazione del rapporto di ragguaglio secondo i criteri stabiliti al primo
comma venga a tradursi in diritti consolari eccessivamente elevati in rapporto
alle retribuzioni locali, il ministro per gli affari esteri, d'intesa con il
ministro per il tesoro, può autorizzare il capo dell'ufficio consolare ad
adottare un diverso e più favorevole tasso di ragguaglio.
Al fine della
fissazione del tasso di ragguaglio, ove non sussistano quotazioni ufficiali
dirette fra la valuta Italiana e quella locale, il ministero degli affari
esteri, d'intesa con il ministero del tesoro, determina la valuta estera di
riferimento.
Qualora durante il
trimestre si verifichino oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare
variazioni nel tasso di ragguaglio superiori al 10%, il capo dell'ufficio
consolare emana nuovo decreto di ragguaglio.
Copia del decreto
consolare é affisso nella sede dello ufficio che deve applicarlo, unitamente
alla tariffa.
Art. 94.
Percezione dei diritti
consolari
La percezione dei
diritti consolari é comprovata mediante apposizione ed annullamento sugli atti
di speciali marche o mediante timbratura meccanica. Le marche devono essere
applicate sull'atto, annullate e numerate a cura dell'ufficio.
Il ministro per gli
affari esteri può, in via eccezionale e quando sussistano speciali ragioni,
stabilire con propri decreti particolari modalità di percezione dei diritti
stessi.
L'autorità consolare
può chiedere preventivo deposito per la copertura dei diritti dovuti.
L'autorità consolare,
ove sia in dubbio circa l'assoggettabilità di un atto a percezione consolare,
ovvero circa l'applicabilità ad esso di una od altra voce della tariffa, adotta
provvisoriamente, in attesa di istruzioni in merito da parte del ministero
degli affari esteri, la soluzione più favorevole agli interessati.
Ove non si sia potuto
provvedere in tutto o in parte alla percezione dei diritti consolari, ai
crediti relativi si provvede, nei riguardi degli obbligati, in base alle norme
generali sul recupero dei crediti dello stato.
TITOLO IV
Norme finali
Art. 95.
Norme non abrogate
Restano in vigore le
disposizioni che non siano incompatibili col presente decreto.
Art. 96.
Entrata in vigore
Il presente decreto
entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione.
Il presente decreto
munito del sigillo dello stato sarà inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi della repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare