Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 1972, n. 13.
1. Contro gli atti
amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo
sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia
interesse.
2. Contro gli atti
amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso
ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le
modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
3. La comunicazione degli atti
soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del
termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
1. Il ricorso deve essere
proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della
comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Il ricorso è presentato
all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto
impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso
è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
3. I ricorsi rivolti, nel
termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla
medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e
i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
1. D'ufficio o su domanda del
ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi
nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente
può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
1. L'organo decidente, qualora
non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri
soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto
impugnato.
2. Entro venti giorni dalla
comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è
diretto deduzioni e documenti.
3. L'organo decidente può
disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
1. L'organo decidente, se
riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile.
Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la
regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso
improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie
per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se
lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o
riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha
emanato.
2. La decisione deve essere
motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato
l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato
comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
1. Decorso il termine di novanta
giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia
comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e
contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità
giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della
Repubblica.
1. Nei casi previsti dalla
legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato l'atto
impugnato.
2. Per quanto non espressamente
previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel
capo I del presente decreto.
1. Contro gli atti
amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
2. Quando l'atto sia stato
impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario
da parte dello stesso interessato.
1. Il ricorso deve essere
proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia
avuto piena conoscenza.
2. Nel detto termine, il ricorso
deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi
giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova
dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero
competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia
ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale
quale data di presentazione.
3. L'organo, che ha ricevuto il
ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale
riferisce.
4. Ai controinteressati è
assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per
presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed
eventualmente per proporre ricorso incidentale.
5. Quando il ricorso sia stato
notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina
l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso
deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente
deve provvedere all'integrazione.
1. I controinteressati, entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere,
con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato,
che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente,
qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del
giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio,
dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto
impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale
secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto
17 agosto 1907, n. 642.
2. Il collegio giudicante,
qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma
può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al
Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
3. Il mancato esercizio della
facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai
controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario,
l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della
decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi
di forma o di procedimento propri del medesimo.
1. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito
dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che
vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
2. Trascorso il detto termine,
il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se
il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta
negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può
depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
3. I ricorsi con i quali si
impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico
collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere
presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa
istruttoria.
1. Il parere sul ricorso
straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale
il ricorso è assegnato.
2. La sezione o la commissione
speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato
luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso
all'Adunanza generale.
3. Prima dell'espressione del
parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale
qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima
di particolare importanza.
4. Nei casi previsti nei due
commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della
sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
1. L'organo al quale è assegnato
il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati
nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al
Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero
medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi
ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificati ad alcuni
soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le
modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria è
completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
a) per la dichiarazione di
inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva
la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo
competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non
definitivi;
b) per l'assegnazione al
ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità
sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilità
del ricorso;
c) per la reiezione, se
riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la
rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso
per il motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli
ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso
per altri motivi di legittimità.
1. La decisione del ricorso
straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre una decisione
difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Qualora il Ministro
competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei
Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione
del ricorso deve essere conforme al parere predetto.
3. Qualora il decreto di
decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti
amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere
data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni
dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti
annullati.
4. Nel caso di omissione da
parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese
sono a carico dell'amministrazione stessa.
1. I decreti del Presidente
della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati
per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
2. Nei casi previsti nei numeri
4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione
deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione
del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle
singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre
dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del
recupero dei documenti.
3. Al ricorso per revocazione
sono applicabili, le norme contenute nel presente capo.
1. I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più
gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano
stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I termini per la proposizione
dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente
prevista, se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se
inferiori.
3. La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai
ricorsi straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza
generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
1. Sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.
V. art. 7,
comma 3, del d.P.R. 426/1984 per le materie di competenza della Sezione
autonoma di Bolzano.