1
DPR 20 3 1967 n
223 Approvazione del testo unico delle leggi
per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione
delle liste elettorali.
È approvato
l'unito testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,
composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per
l'interno.
__________________________________________________________________
Testo unico
delle leggi recanti norme per la disciplina
dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali
TITOLO I
Dell'elettorato
attivo
1. Sono elettori
tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto
il diciottesimo
anno di età e non si trovino in alcuna delle
condizioni
previste dagli articoli 2 e 31.
2. 1. Non sono
elettori:
a) [omissis]2;
b) coloro che sono
sottoposti, in forza di provvedimenti
definitivi, alle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come da ultimo modificato
dall'articolo 4
della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano
gli effetti dei
provvedimenti stessi;
c) coloro che sono
sottoposti, in forza di provvedimenti
definitivi, a
misure di sicurezza detentive o alla libertà
* Il presente testo non
ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana.
1 Articolo così
sostituito dall'art. 14, L. 8 marzo 1975, n. 39.
2
Lettera abrogata
dall'art. 152, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2
vigilata o al
divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o
più province, a
norma dell'articolo 215 del codice penale, finché
durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a
pena che importa la interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
e) coloro che sono
sottoposti all'interdizione temporanea dai
pubblici uffici,
per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze
penali producono la perdita del diritto elettorale
solo quando sono
passate in giudicato. La sospensione condizionale
della pena non ha
effetto ai fini della privazione del diritto di
elettorato3.
3. (Legge 23 marzo
1956, n. 137, artt. 2). - [Omissis]4.
TITOLO II
Delle liste
elettorali
4.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e legge 22 gennaio 1966,
n. 1,
art. 3). – Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali
i cittadini che,
possedendo i requisiti per essere elettori e non
essendo incorsi
nella perdita definitiva o temporanea del diritto
elettorale
attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione
residente nel
comune o nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE)5.
Le norme di cui
al primo comma si applicano anche ai cittadini che
sono iscritti
all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma
dell'articolo 5
del regolamento per l'esecuzione della L. 27
ottobre 1988, n.
470, sull'anagrafe ed il censimento degli
italiani
all'estero, approvato con D.P.R. 6 settembre 1989, n.
3236.
4-bis. 1. Alla tenuta e
all'aggiornamento delle liste elettorali
provvede
l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo
unico.
3 Così sostituito
dall'art. 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
4 Articolo abrogato
dall'art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180.
5 Comma così
modificato dall'art. 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
6 Comma aggiunto
dall'art. 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
3
2. In ciascun comune
l'Ufficiale elettorale è la Commissione
elettorale
prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente
testo unico.
3. Nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
Commissione
elettorale può delegare e revocare le funzioni di
Ufficiale
elettorale al segretario comunale o a un funzionario del
comune. Ogni
delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale
elettorale deve
essere approvata dal prefetto7.
5. (Legge 7 ottobre
1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2° e legge
22 gennaio 1966,
n. 1, art. 4, commi 1° e 2°). - Le liste
elettorali,
distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine
alfabetico in
doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:
a) il cognome e nome
e, per le donne coniugate o vedove, anche il
cognome del
marito;
b) il luogo e la
data di nascita;
c) il numero, la
parte e la serie dell'atto di nascita;
d) [Omissis]8;
e) [Omissis]9;
f) l'abitazione.
10
Esse debbono
essere autenticate, mediante sottoscrizione,
dall'Ufficiale elettorale.
Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale
è la Commissione
elettorale comunale le liste elettorali devono
essere
autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della
medesima
Commissione e dal segretario.
6. (Legge 7 ottobre
1947, n. 1058, art. 5 e legge 22 gennaio 1966,
n. 1, artt. 5 e
32, comma 1°). – Presso ogni Comune è istituito lo
schedario
elettorale che è formato di una parte principale e di
due compartimenti
ed è tenuto in ordine alfabetico.
Nella parte
principale sono raccolte le schede degli iscritti
nelle liste
elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono
rispettivamente
le schede di coloro che debbono essere cancellati
dalle liste e
quelle di coloro che debbono esservi iscritti.
7 Articolo aggiunto
dall'art. 26, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così sostituito dal
comma 1 dell'art.
10, L. 21 dicembre 2005, n. 270.
8 Lettera soppressa
a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 4 dell'art. 177, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
9 Lettera soppressa
a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 4 dell'art. 177, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
10 Comma così
sostituito dall'art. 26, comma 2, L. 24 novembre 2000, n. 340
4
I due
compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la
revisione semestrale
delle liste e per le variazioni periodiche
previste
dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente
aggiornati sulla
base delle risultanze dei registri dello stato
civile,
dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica
autorità inerenti
alla capacità elettorale dei cittadini.
Ogni atto o
provvedimento dell'ufficio anagrafico o dello stato
civile, che possa
interessare l'ufficio elettorale, deve essere a
questo comunicato
entro quarantotto ore dalla sua adozione.
Le schede
eliminate dallo schedario elettorale devono essere
conservate,
previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un
periodo di cinque
anni.
La Giunta
municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in
ogni caso, nei
mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello
schedario
elettorale.
Con decreto del
Ministro per l'interno saranno emanate le norme
per l'impianto e
la tenuta dello schedario elettorale.
Le spese per
l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.
7. (Legge 22 gennaio
1966, n. 1, art. 1). - L'aggiornamento delle
liste elettorali
si effettua a mezzo di due revisioni semestrali,
secondo le
modalità e nei termini previsti dal presente titolo,
con la iscrizione
di coloro che compiano il diciottesimo anno di
età,
rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio
al 31 dicembre di
ciascun anno e si trovino nelle condizioni di
cui all'articolo
411.
Le variazioni
apportate alle liste elettorali hanno effetto,
rispettivamente,
il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno12.
8. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6 e legge 22 gennaio 1966,
n. 1,
art. 6). – Il sindaco, in base ai registri dello stato
11 Comma così
sostituito dall'art. 15, L. 8 marzo 1975, n. 39 e poi così modificato dall'art.
3, L.
16 gennaio 1992,
n. 15
12 Con sentenza n. 47
del 12-23 marzo 1970 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale
degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma e 31, primo comma, nella parte
in cui
dispongono che
l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di
cui
al primo comma
dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non
in
sede di revisione
semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla
iscrizione.
5
civile e delle
anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello
schedario
elettorale, provvede13:
a) entro il mese di
febbraio, alla compilazione di un elenco in
ordine
alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che,
trovandosi
iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data
del 15 febbraio,
compiranno il diciottesimo anno di età dal 1°
luglio al 31
dicembre e si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 414;
b) entro il mese di
agosto, alla compilazione di un elenco in
ordine alfabetico,
distinto per uomini e donne, di coloro che,
trovandosi
iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data
del 15 agosto,
compiranno il diciottesimo anno di età dal 1°
gennaio al 30
giugno dell'anno successivo e si trovino nelle
condizioni di cui
all'articolo 4(15) (16).
In caso di
distruzione totale o parziale o di irregolare tenuta
delle anagrafi,
vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti
dello stato
civile, dalle liste di leva, e dai ruoli matricolari
depositati
nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali
indicazioni, può
farsi ricorso a registri, atti e documenti in
possesso di altri
enti o uffici17.
9. (Legge 7 ottobre
1947, n. 1058, art. 7 e legge 22 gennaio 1966,
n. 1, art. 7). -
Entro i termini stabiliti dal primo comma
dell'articolo
precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo
nominativo, un
estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei
casellari
giudiziali competenti.
Per coloro che
abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i
cittadini
italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è
trasmesso
all'ufficio del casellario giudiziale presso il
tribunale di
Roma.
Gli uffici dei
casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il
20 settembre,
restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti,
previa
apposizione della annotazione «Nulla» per ciascun
nominativo nei
cui confronti non sussista alcuna iscrizione per
reati che
comportino la perdita della capacità elettorale, e della
13 Alinea così
modificato dall'art. 4, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
14 Lettera così modificato
dall'art. 4, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
15 Lettera così
modificato dall'art. 4, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
16 Comma così
sostituito dall'art. 16, L. 8 marzo 1975, n. 39.
17 Comma così
modificato dall'art. 4, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
6
trascrizione, per
gli altri nominativi, delle iscrizioni
esistenti,
osservato il disposto di cui all'art. 609 c.p.p.
10. 1. L'autorità
provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai
comuni,
rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre,
l'elenco dei
cittadini che si trovino sottoposti alle misure di
prevenzione
previste dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.
1423, come da
ultimo modificato dall'art. 4 della L. 3 agosto
1988, n. 327, e
che compiano il diciottesimo anno di età entro il
semestre
successivo18.
11. 1. Gli elettori
residenti all'estero possono chiedere, in
qualsiasi
momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del
comune di
nascita.
2. La domanda,
diretta al sindaco del comune di nascita, deve
essere inoltrata per
il tramite della competente autorità
consolare e deve
contenere l'indicazione del comune nella cui
anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è
iscritto.
3. Il sindaco, per
il tramite della autorità consolare, notifica
le decisioni adottate
in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini
italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone
che, in
dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data
di entrata in
vigore della presente legge, non fanno più parte del
territorio dello
Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso
di cui ai commi
1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste
elettorali di uno
dei comuni della Repubblica con le modalità di
cui al comma 2.
Alla domanda deve essere allegato atto o
certificato dal
quale risulti che l'istante è in possesso della
cittadinanza
italiana.
5. L'accoglimento
delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la
conseguente
iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione
di cittadino residente all'estero è fatta
apposita annotazione
nello schedario elettorale e nelle liste
sezionali19.
18 Articolo così
sostituito prima dall'art. 17, L. 8 marzo 1975, n. 39 e poi dall'art. 5, L. 16
gennaio 1992, n.
15
19 Articolo così
sostituito prima dall'art. 1, L. 7 febbraio 1979, n. 40 e poi dall'art. 6, L.
16
gennaio 1992, n.
15
7
12.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e
legge
22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°). - Il
Consiglio
comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione
del sindaco e della
Giunta municipale, elegge, nel proprio seno,
la Commissione
elettorale comunale. La Commissione rimane in
carica fino allo
insediamento di quella eletta dal nuovo
Consiglio20.
La Commissione è
composta dal sindaco e da tre componenti
effettivi e tre supplenti
nei comuni al cui consiglio sono
assegnati fino a
cinquanta consiglieri, da otto componenti
effettivi e otto
supplenti negli altri comuni(21) (22).
13.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°,
7°, 8°,
9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12,
commi
3°, 4°, 5° e 6°). – Per l'elezione dei componenti effettivi
della Commissione
elettorale comunale ciascun consigliere scrive
nella propria
scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro
che hanno
raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore
a tre nei comuni
il cui consiglio è composto da un numero di
membri pari o
inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui
consiglio è
composto da più di 50 membri. A parità di voti è
proclamato eletto
il più anziano di età23.
Nella Commissione
deve essere rappresentata la minoranza. A tal
fine, qualora
nella votazione non sia riuscito eletto alcun
consigliere di
minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della
Commissione, in
sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza,
20 Comma così
modificato prima dal comma 3 dell'art. 26, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi
dal comma
2 dell'art. 10, L.
21 dicembre 2005, n. 270.
21 Comma prima
sostituito dall'art. 26, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo e dal comma 2 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n.
270
e poi così
modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo
integrato dalla
relativa legge di conversione.
Vedi, anche il comma 13 del suddetto art. 26 e il comma 3 del citato
art. 10. Fino alla
data di cui al comma 14 dell'art. 26, L. 24 novembre 2000, n. 340 la
Commissione
è composta dal
sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, nei Comuni al
cui
Consiglio sono
assegnati fino a 20 consiglieri; da sei componenti effettivi e sei supplenti in
quelli al cui
Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri e da otto componenti effettivi
e otto
supplenti negli
altri Comuni.
22 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti
aventi
ad oggetto materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso
articolo 26. Vedi,
anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
23 Comma così
sostituito dall'art. 26, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo. Fino a tale data sono proclamati eletti coloro che
hanno raccolto il
maggior numero di voti purché non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è
composto da 20
membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da 30 a 50 membri e a
quattro
nei Comuni il cui
Consiglio ha da 60 a 80 membri.
8
il consigliere di
minoranza che ha ottenuto il maggior numero di
voti.
L'elezione deve
essere effettuata con unica votazione e con
l'intervento di
almeno la metà dei consiglieri assegnati al
Comune. Il
sindaco non prende parte alla votazione.
Con votazione
separata e con le stesse modalità si procede alla
elezione dei
membri supplenti24.
14. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo
periodo,
10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12,
commi
7°, 8°, 9° e 10°). – La Commissione elettorale comunale è
presieduta dal
sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o
non in carica, ne
fa le veci l'assessore delegato o l'assessore
anziano. Se il
sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del
Governo, la
Commissione è presieduta dal commissario prefettizio
incaricato di
esercitare dette funzioni.
Le funzioni di
segretario della Commissione sono esercitate dal
segretario
comunale, o [, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti,]
da un funzionario
da lui delegato25.
Per la validità
delle riunioni della Commissione è richiesto
l'intervento
della maggioranza dei componenti. In seconda
convocazione le
riunioni sono valide se il numero dei presenti non
sia inferiore a
tre se la Commissione è composta di [cinque o]
sette membri ed a
quattro se è composta di nove. Le decisioni sono
adottate a
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto
del presidente26.
I membri
supplenti prendono parte alle operazioni della
Commissione
soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in
corrispondenza
delle votazioni con le quali gli uni e gli altri
sono risultati
eletti dal Consiglio comunale27.
24 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 3 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, il comma 30
dell'art. 2, L. 24
dicembre 2007, n. 244.
25 Le parole tra
parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 26, comma 4, L. 24 novembre
2000, n.
340, con la
decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo.
26 Le parole tra
parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 26, comma 4, L. 24 novembre
2000, n.
340, con la
decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo.
27
Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia elettorale,
ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende
9
15. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge
22
gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e 14°). - I
membri della Commissione
elettorale comunale che senza
giustificato
motivo non prendono parte a tre sedute consecutive
sono dichiarati
decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio
comunale nella
prima seduta successiva alla terza assenza e
comunque non
prima che sia decorso il termine di dieci giorni
dalla
notificazione giudiziale all'interessato della proposta di
decadenza.
Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la
dichiarazione di
decadenza.
Quando, per
qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della
Commissione si
siano ridotti in numero inferiore a quello
richiesto per la
validità delle riunioni, la Commissione decade ed
il Consiglio
comunale deve procedere alla sua rinnovazione con
procedura
d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un
mese dal
verificarsi dell'ultima vacanza.
Finché la
Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità
le relative
funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.
Nei Comuni retti
da commissario, i componenti della Commissione
elettorale comunale
restano in carica sotto la presidenza del
commissario
stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo
legale nella
riunione di seconda convocazione provvede il
commissario28.
16. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 13). - Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di
ciascun anno, la
Commissione elettorale comunale procede alla
formazione, in
ordine alfabetico, di due elenchi separati per la
revisione
semestrale delle liste.
Gli elenchi, in
duplice copia, devono essere distinti per uomini e
donne.
Nel primo elenco
la Commissione elettorale comunale, sulla scorta
dell'elenco di
cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro
i quali risultino
in possesso dei requisiti per ottenere
effettuato all'Ufficiale
elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 3 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, il comma 30
dell'art. 2, L. 24
dicembre 2007, n. 244.
28 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso
articolo
26. Vedi, anche,
il comma 3 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, il comma 30
dell'art. 2, L. 24
dicembre 2007, n. 244.
10
l'iscrizione
nelle liste elettorali ai sensi del precedente art.
4.
Nel secondo
elenco la Commissione propone la cancellazione degli
iscritti che sono
stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4
per
irreperibilità29.
Accanto a ciascun
nominativo va apposta una annotazione indicante
il titolo ed i
documenti per i quali l'iscrizione o la
cancellazione è proposta30.
17. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14). - Di tutte le
operazioni
compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione
delle liste
elettorali viene redatto, su apposito registro, un
verbale. Nel caso
in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione
elettorale
comunale il verbale è redatto dal segretario ed è
sottoscritto dai
membri della Commissione presenti alla seduta e
dal segretario.
Quando le deliberazioni della Commissione non
siano concordi,
il verbale deve recare l'indicazione del voto di
ciascuno dei
componenti e delle ragioni addotte anche dai
dissenzienti31.
18. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 14). - Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di
ciascun anno il sindaco
invita, con manifesto da affiggersi
all'albo comunale
e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda
proporre ricorsi
contro le decisioni della Commissione elettorale
comunale adottate
ai sensi dell'art. 16, a presentarli
rispettivamente
non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le
modalità di cui
al successivo art. 20.
Durante questo
periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi
firmato
dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato
nell'ufficio
comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a
ciascun
nominativo e con le liste elettorali del semestre
precedente. Ogni
cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel
29 Comma così
sostituito dall'art. 7, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
30 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
31 Gli attuali primi
due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo, ai sensi di quanto
disposto dall'art.
26, comma 6, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza indicata nel comma
14
dello stesso
articolo. Fino a tale data, di tutte le operazioni compiute dalla Commissione
comunale
per la revisione
delle liste elettorali, il segretario redige, su apposito registro, il verbale
che
è sottoscritto dai
membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario.
11
caso in cui
l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale i
predetti elenchi sono firmati dal presidente della
stessa
Commissione e dal segretario32.
Il sindaco
notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta
affissione del
manifesto33.
19. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 15). - La pubblicazione prescritta dall'articolo
precedente tiene
luogo di notificazione nei confronti di coloro
dei quali la
Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle
liste elettorali.
A coloro che non
siano stati inclusi nel primo elenco di cui
all'art. 16 per
essere incorsi in una delle incapacità previste
dai precedenti
articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la
decisione della
Commissione elettorale comunale, indicandone i
motivi, non oltre
quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco.
La decisione
della Commissione è notificata anche a coloro per i
quali è stata
proposta la cancellazione dalle liste.
La notificazione
è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che
devono chiedere
il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di
ricevuta,
l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta
notificazione fa
fede fino a prova in contrario34.
20. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17). - Ogni cittadino,
nel termine
indicato nell'art. 18, può ricorrere alla Commissione
elettorale
mandamentale contro qualsiasi iscrizione,
cancellazione,
diniego di iscrizione od omissione di cancellazione
negli elenchi
proposti dalla Commissione comunale.
I ricorsi possono
essere anche presentati nello stesso termine al
Comune, che ne
rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione
elettorale
mandamentale.
32 Comma così
modificato dall'art. 26, comma 7, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo. Fino a tale data deve rimanere depositato
nell'ufficio
comunale un
esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione e
dal
segretario.
33 Il riferimento alla
Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
34 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
12
Il ricorrente che
impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver
fatto eseguire la
notificazione del ricorso alla parte
interessata,
entro i cinque giorni successivi alla presentazione,
per mezzo di
ufficiale giudiziario di pretura o di usciere
dell'ufficio di
conciliazione.
La parte
interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta
notificazione,
presentare un controricorso, eventualmente
corredato da
documenti, alla stessa Commissione elettorale
mandamentale, che
ne rilascia ricevuta.
Per i cittadini
residenti all'estero il ricorso dev'essere
presentato non
oltre il trentesimo giorno dalla data della
notificazione
della decisione della Commissione comunale. Se la
presentazione del
ricorso avviene per mezzo della autorità
consolare, questa
ne cura l'immediato inoltro alla Commissione
mandamentale
competente.
21. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, primo
periodo,
3° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1°
e
2°)- In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo
l'insediamento
del consiglio provinciale, è costituita, con
decreto del
presidente della corte di appello, una commissione
elettorale
circondariale presieduta dal prefetto o da un suo
delegato e
composta da quattro componenti effettivi e da quattro
componenti
supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente
designati dal
prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati
dal consiglio
provinciale35.
La Commissione
rimane in carica sino all'insediamento della nuova
Commissione.
22. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo
periodo,
2° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi
3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°). – I componenti delle
commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali designati
dal prefetto sono
scelti tra i dipendenti dello Stato con
qualifica
funzionale non inferiore alla settima in attività di
servizio o a
riposo; nel capoluogo della provincia la designazione
deve cadere su
funzionari della prefettura appartenenti al
personale
direttivo con qualifica non inferiore a direttore di
35 Comma prima
sostituito dall'art. 2, L. 30 giugno 1989, n. 244 e poi così modificato
dall'art. 238,
D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51.
13
sezione. In caso
di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove
designazioni36.
I componenti, la
cui designazione spetta al Consiglio provinciale,
sono scelti fra
gli elettori dei Comuni del mandamento estranei
all'Amministrazione
dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti
almeno del titolo
di studio di una scuola media di primo grado
ovvero che
abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per
almeno un
biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello
Stato, né
dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle
istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di
servizio.
Alla designazione
da parte del Consiglio provinciale si provvede
mediante
votazione nella seduta successiva alla elezione del
presidente e
della Giunta provinciale.
Nella votazione,
da effettuarsi distintamente per ciascuna
Commissione, ogni
consigliere scrive sulla propria scheda un nome
solo e sono
proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior
numero di voti
purché non inferiore a tre.
A parità di voti,
è proclamato eletto il più anziano di età.
Con votazione
separata, e con le stesse modalità, si procede alla
elezione dei
membri supplenti.
I membri
supplenti prendono parte alle operazioni della
Commissione
elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei
componenti
effettivi e, per quelli designati dal Consiglio
provinciale, in
corrispondenza delle votazioni con le quali gli
uni e gli altri
sono risultati eletti.
Gli adempimenti
di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle
quali non
esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli
organi cui sono
devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali
medesimi. I
componenti della Commissione elettorale mandamentale
possono essere
rieletti.
23.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22
gennaio
1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°). - I
membri della
Commissione elettorale mandamentale che senza
giustificato
motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive,
sono dichiarati
decaduti.
36 Comma così
sostituito dall'art. 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.
14
La dichiarazione
di decadenza è pronunciata dal presidente della
Corte d'appello,
decorso il termine di 10 giorni dalla
notificazione giudiziale
all'interessato della proposta di
decadenza.
Qualsiasi
cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la
dichiarazione di
decadenza.
Quando, per
qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della
Commissione
elettorale mandamentale si siano ridotti in numero
inferiore a
quello richiesto per la validità delle riunioni, la
Commissione
decade e gli organi competenti devono procedere alla
rinnovazione
delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza.
In attesa della
costituzione della nuova Commissione, le relative
funzioni sono
esercitate, con l'assistenza del segretario, dal
magistrato
presidente.
24.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge
22
gennaio 1966, n. 1, articolo 16, ultimo comma). - 1. A ciascun
componente ed al
segretario della commissione elettorale
circondariale può
essere corrisposto, oltre al rimborso delle
spese di viaggio
effettivamente sostenute, un gettone di presenza
pari a lire
60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di
quello previsto
dalle disposizioni in vigore per i componenti
delle commissioni
costituite presso le Amministrazioni dello
Stato.
2. L'importo del
gettone di presenza è rivalutato, a partire dal
mese di aprile
dell'anno 2000, con le procedure ed i termini
previsti dalla legge
4 aprile 1985, n. 11737.
25.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19). - Nei circondari
che
abbiano una
popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono
essere
costituite, su proposta del presidente della commissione
circondariale, sottocommissioni
elettorali in proporzione di una
per ogni 50.000
abitanti o frazione di 50.00038.
Le
sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero
dell'interno con
qualifica non inferiore a consigliere di
37 Articolo così sostituito
dall'art. 10, L. 30 aprile 1999, n. 120
38 Comma prima
sostituito dall'art. 2, L. 30 giugno 1989, n. 244 e poi così modificato
dall'art. 238,
D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51.
15
prefettura, ed
hanno la stessa composizione prevista per la
commissione
elettorale circondariale39.
Il presidente
della Commissione mandamentale ripartisce i compiti
fra questa e le
Sottocommissioni e ne coordina e vigila
l'attività.
Per la
costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e
per il
trattamento economico spettante ai singoli componenti si
applicano le
disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.
26.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20). - Qualora la
circoscrizione di
un mandamento giudiziario comprenda Comuni di
più Province, il
presidente della Corte d'appello può determinare,
con proprio
decreto, la competenza territoriale delle Commissioni
elettorali in
maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una
sola Provincia.
Analogamente il
presidente della Corte di appello, quando la
situazione dei luoghi
lo consigli, ha facoltà di determinare, con
proprio decreto,
la competenza territoriale della Commissione
elettorale
mandamentale in difformità della circoscrizione
giudiziaria.
27.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21). - La Commissione
elettorale
mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie
operazioni con
l'intervento del presidente e di almeno due
commissari.
Le decisioni sono
adottate a maggioranza di voti; in caso di
parità prevale il
voto del presidente.
Le funzioni di segretario
della commissione elettorale
circondariale e
delle relative sottocommissioni istituite nel
comune capoluogo
del circondario sono svolte dal segretario o da
funzionari di
ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle
sottocommissioni
istituite presso altri comuni, le stesse funzioni
sono svolte dal
segretario del comune che ne è sede o da impiegati
dello stesso,
designati dal sindaco40.
39 Comma così
sostituito dall'art. 2, L. 30 giugno 1989, n. 244. Lo stesso comma è stato
successivamente modificato
dall'art. 238, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
40
Comma così
sostituito dall'art. 8, L. 16 gennaio 1992, n. 15
16
Di tutte le
operazioni il segretario redige processi verbali che
sono sottoscritti
da lui e da ciascuno dei membri presenti alle
sedute.
Le decisioni
devono essere motivate; quando esse non siano
concordi, nel
verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei
commissari e le
ragioni addotte anche dai dissenzienti.
Copia dei verbali
è trasmessa, entro il termine di giorni cinque,
al prefetto ed al
procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente per
territorio.
28.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 17). - Decorso il termine di cui all'art. 18, e
rispettivamente
non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il
sindaco deve
trasmettere al presidente della Commissione
elettorale
mandamentale:
1) un esemplare dei
due elementi di cui all'articolo 16 corredati
di tutti i
documenti relativi;
2) i ricorsi presentati
contro detti elenchi, con tutti i
documenti che vi
si riferiscono;
3) copia conforme
dei verbali delle operazioni e delle
deliberazioni
della Commissione elettorale comunale.
L'altro esemplare
degli elenchi suddetti rimane conservato nella
segreteria del
Comune.
Il presidente
della Commissione elettorale mandamentale invia
ricevuta degli
atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della
loro ricezione,
della quale viene presa nota in apposito registro
firmato in
ciascun foglio dal presidente della Commissione.
Qualora il Comune
non provveda all'invio degli atti nel termine
prescritto, il
presidente della Commissione elettorale
mandamentale ne
dà immediato avviso al prefetto, agli effetti
dell'art. 5341.
29. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 18). - La Commissione elettorale mandamentale:
41 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
17
1) esamina le
operazioni compiute dalla Commissione comunale e
decide sui
ricorsi presentati contro di esse;
2) cancella dagli
elenchi formati dalla Commissione comunale i
cittadini
indebitamente proposti per la iscrizione o per la
cancellazione,
anche quando non vi sia reclamo;
3) decide sulle domande
d'iscrizione o di cancellazione che
possono esserle
pervenute direttamente.
La Commissione,
prima di iscrivere, su domanda o di ufficio,
coloro che da
nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti
necessari, deve
sempre richiedere il certificato del casellario
giudiziale.
La Commissione si
raduna entro i cinque giorni successivi a quello
nel quale ha
ricevuto gli atti.
I ricorsi
presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20,
dai cittadini
residenti all'estero sono decisi dalla Commissione
elettorale
mandamentale nella prima riunione dopo la loro
ricezione e le
conseguenti eventuali variazioni alle liste
elettorali sono
effettuate in occasione delle operazioni previste
dall'art. 32.
30.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 19). - Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la
Commissione
elettorale mandamentale deve avere provveduto alla
approvazione
degli elenchi ed alle relative variazioni da
effettuare
sull'esemplare delle liste generali depositate presso
la Commissione
stessa.
Nei medesimi
termini gli elenchi devono essere restituiti al
Comune insieme
con tutti i documenti. Il segretario comunale ne
invia
immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.
Nei dieci giorni
successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in
conformità degli
elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle
liste generali,
aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi
iscritti ed
eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei
cancellati42.
42 Comma così
modificato dall'art. 26, comma 8, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo. Fino a tale data le variazioni alle liste elettorali
vengono apportate dalla
Commissione elettorale comunale con l'assistenza dal segretario.
18
Delle
rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato
dall'Ufficio
elettorale è immediatamente trasmesso al prefetto, al
procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente per
territorio ed al
presidente della Commissione elettorale
mandamentale. Nel
caso in cui l'Ufficiale elettorale è la
Commissione
elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal
presidente della
Commissione e dal segretario43.
Entro lo stesso
termine di cui al secondo comma, le decisioni
della Commissione
elettorale mandamentale sono, a cura del
sindaco,
notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma
dell'art. 19, ai
cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda
o proposta di
iscrizione non sia stata accolta.
Le liste
rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono
rimanere
depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal
21 al 30 giugno e
dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha
diritto di
prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà
pubblico avviso.
Tale
pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei
cittadini
iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle
liste elettorali.
31.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge
22
gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6°). - Le liste
elettorali, salvo
il disposto dell'art. 32, non possono essere
modificate se non
per effetto delle revisioni semestrali44.
Quando, per lo
stato di conservazione o per il numero delle
variazioni
apportate, le liste generali siano divenute di
difficile
consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente
della Commissione
elettorale mandamentale, deve disporre la
ricompilazione
delle medesime, previa unificazione, da attuarsi
sulla base dello
schedario elettorale.
43 Comma così
modificato dall'art. 26, comma 8, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo. Fino a tale data il verbale viene firmato dal
presidente della
Commissione elettorale comunale e del segretario.
44 Con sentenza n. 47
del 12-23 marzo 1970 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76) la Corte costituzionale
ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma e
31,
primo comma, nella
parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica
in
casi diversi da
quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono
dar
luogo a iscrizione
se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal
primo
luglio successivo
alla iscrizione.
19
Entrambi gli
esemplari delle nuove liste unificate, previa
approvazione da
parte della Commissione elettorale comunale, sono
inviati alla
Commissione elettorale mandamentale per il controllo
e
l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della
Commissione
stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.
Le vecchie liste
sono conservate rispettivamente dall'ufficio
comunale e dalla
Commissione elettorale mandamentale finché non si
procederà ad una
nuova unificazione45.
32. (Legge 7
ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio
1966, n. 1, artt.
20 e 32, comma 2°). - Alle liste elettorali,
rettificate in
conformità dei precedenti articoli, non possono
apportarsi, sino
alla revisione del semestre successivo, altre
variazioni se non
in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita
della cittadinanza italiana; Le circostanze di
cui al presente
ed al precedente numero debbono risultare da
documento
autentico;
3) della perdita del
diritto elettorale, che risulti da sentenza o
da altro
provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il
questore
incaricato della esecuzione dei provvedimenti che
applicano le
misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), nonché
il cancelliere o il funzionario competenti per
il casellario
giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di
competenza,
certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che
importano la
perdita del diritto elettorale al comune di residenza
dell'interessato
ovvero, quando il luogo di residenza non sia
conosciuto, a
quello di nascita. La certificazione deve essere
trasmessa
all'atto delle registrazioni di competenza. Se la
persona alla
quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
risulti iscritta
nelle liste elettorali del comune al quale è
stata comunicata
la notizia, il sindaco, previ eventuali
accertamenti per
mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la
partecipa al
comune nelle cui liste il cittadino è compreso46;
45 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
46 Numero prima
sostituito dall'art. 9, L. 16 gennaio 1992, n. 15 e poi così modificato
dall'art. 52
del testo unico di
cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55
dello stesso
decreto.
20
4) del trasferimento
della residenza. Gli iscritti che hanno
perduto la
residenza nel Comune sono cancellati dalle relative
liste, in base al
certificato dell'ufficio anagrafico attestante
la avvenuta cancellazione
dal registro di popolazione. I già
iscritti nelle
liste, che hanno acquistato la residenza nel
Comune, sono
iscritti nelle relative liste, in base alla
dichiarazione del
sindaco del Comune di provenienza, attestante la
avvenuta
cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è
richiesta
d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;
5) dell'acquisto del
diritto elettorale per motivi diversi dal
compimento del
18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso
per la cessazione
di cause ostative. Ai fini della iscrizione il
sindaco deve
acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al
casellario
giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le
certificazioni
necessarie per accertare se l'interessato è in
possesso dei
requisiti di legge per l'esercizio del diritto di
voto nel comune47.
Le variazioni
alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale
che vi allega
copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni
sono apportate
alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a
tali operazioni è
trasmessa al prefetto, al procuratore della
Repubblica presso
il tribunale competente per territorio ed al
presidente della
Commissione elettorale mandamentale48.
La Commissione
elettorale mandamentale apporta le variazioni
risultanti dagli
anzidetti verbali nelle liste generali e nelle
liste di sezione
depositate presso di essa ed ha la facoltà di
richiedere gli
atti al Comune.
Alle operazioni
previste dal presente articolo la commissione
comunale è tenuta
a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni
caso, non oltre
la data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei
comizi elettorali per la variazione di cui ai
numeri 2), 3) e
4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data
delle elezioni per
le variazioni di cui al n. 5); non oltre il
quindicesimo
giorno anteriore alla data delle elezioni, per le
variazioni di cui
al n. 1)49.
47 Numero aggiunto
dall'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.
48 Comma così
modificato dall'art. 26, comma 9, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo. Fino a tale data le variazioni alle liste sono
apportate dalla
Commissione elettorale comunale con l'assistenza del segretario.
49
Comma così
sostituito dall'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.
21
Le deliberazioni
relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e
3) devono essere
notificate agli interessati entro dieci giorni50.
Le deliberazioni
relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)
unitamente
all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa
documentazione,
sono depositate nella segreteria del comune
durante i primi
cinque giorni del mese successivo a quello della
adozione delle
variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà
preventivo,
pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo
comunale ed in
altri luoghi pubblici51.
Avverso le
deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso
ricorso alla
commissione elettorale mandamentale nel termine di
dieci giorni,
rispettivamente dalla data della notificazione o
dalla data del
deposito52.
La Commissione
mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15
giorni dalla loro
ricezione e dispone le conseguenti eventuali
variazioni. Le
decisioni sono notificate agli interessati, a cura
del sindaco, con
le stesse modalità di cui al comma precedente.
Per i cittadini
residenti all'estero si osservano le disposizioni
degli articoli
11, 20 e 29.
32-bis. Decorso il
termine di cui al quarto comma dell'articolo 32
relativo alle
iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso,
la commissione
elettorale mandamentale dispone la ammissione al
voto
esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del
sindaco intese ad
acquisire le certificazioni necessarie presso il
casellario
giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica
sicurezza sono
fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono
pervenire al
sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
Nel caso in cui
la domanda debba essere accolta, il sindaco fa
notificare
all'elettore una attestazione di ammissione al voto
nella quale è
indicata la sezione elettorale presso la quale è
assegnato,
secondo i criteri di cui all'articolo 36.
50 Gli attuali commi
quinto, sesto e settimo hanno sostituito l'originario comma quinto per effetto
dell'art. 2, L. 7
febbraio 1979, n. 40. Successivamente l'art. 7- quinquies, D.L. 31 gennaio
2005,
n. 7, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il presente
comma.
51 Gli attuali commi
quinto, sesto e settimo hanno sostituito l'originario comma quinto per effetto
dell'art. 2, L. 7
febbraio 1979, n. 40. Successivamente l'art. 7- quinquies, D.L. 31 gennaio
2005,
n. 7, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato il presente
comma.
52 Gli attuali commi
quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario comma quinto per
effetto
dell'art. 2, L. 7
febbraio 1979, n. 40.
22
Dell'ammissione
al voto è data notizia al presidente del seggio,
il quale ammette
al voto l'elettore previa esibizione
dell'attestazione
di cui al comma precedente in sostituzione del
certificato
elettorale.
Le variazioni
alle liste elettorali conseguenti alle
determinazioni di
cui al presente articolo sono eseguite entro il
mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la consultazione53.
32-ter. 1. Qualora,
successivamente alla data di pubblicazione del
manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, pervenga al
comune
provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto
elettorale per
uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo
comma dell'articolo
32, il sindaco fa notificare all'elettore una
comunicazione
indicante il motivo per il quale l'elettore stesso
non è ammesso al
voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del
certificato
elettorale, se già consegnato.
2. Copia della
comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al
presidente del
seggio il quale ne prende nota, nelle liste della
sezione accanto
al nome dell'elettore.
3. Le variazioni
alle liste elettorali conseguenti alle
determinazioni di
cui al comma 1 sono eseguite entro il mese
successivo a
quello in cui ha avuto luogo la consultazione54.
33. Entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del manifesto
di convocazione
dei comizi elettorali, la commissione elettorale
comunale compila
un elenco in triplice copia dei cittadini che,
pur essendo
compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto,
nel primo giorno
fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di
età55.
Una copia di tale
elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco
alla Commissione
elettorale mandamentale che depenna dalle liste
sezionali
destinate alla votazione i nominativi dei cittadini
compresi
nell'elenco stesso.
Delle altre due
copie una è pubblicata nell'albo pretorio del
Comune, l'altra
resta depositata nella segreteria comunale.
53 Articolo aggiunto
dall'art. 3, L. 7 febbraio 1979, n. 40.
54 Aggiunto dall'art.
10, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
55
Comma così
sostituito dall'art. 18, L. 8 marzo 1975, n. 39.
23
Contro
l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso
ricorso da parte di
ogni cittadino alla Commissione elettorale
mandamentale56.
TITOLO III
Della
ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della
compilazione
delle liste di sezione
34. (Legge 7
ottobre 1947, n. 1058, art. 26 e legge 22 gennaio
1966, n. 1,
art. 32, comma 3°). - Ogni Comune è diviso in sezioni
elettorali. La
divisione in sezioni è fatta indistintamente per
iscritti di sesso
maschile e femminile ed in modo che in ogni
sezione il numero
di iscritti non sia di regola superiore a 1.200
né inferiore a
50057.
Quando
particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono
difficile
l'esercizio del diritto elettorale, si possono
costituire
sezioni con un numero di iscritti, di regola, non
inferiore a 5058.
Con decreto del
Ministro dell'interno sono fissati i criteri per
la ripartizione
del corpo elettorale in sezioni59.
35.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 22). - Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di
ciascun anno, la
Commissione elettorale comunale, dopo aver
compiuto gli
adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con
un'unica
deliberazione, alla revisione della ripartizione del
Comune in sezioni
elettorali,della circoscrizione delle sezioni e
del luogo di
riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione
degli iscritti alle
singole sezioni, nonché alla revisione delle
liste per le
sezioni già esistenti ed alla compilazione delle
liste delle
persone iscritte per ogni nuova sezione60.
56 Il riferimento alla
Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
57 Gli attuali commi
2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 55,
L. 27 dicembre
1997, n. 449.
58 Gli attuali commi
2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 55,
L. 27 dicembre
1997, n. 449. Vedi, anche, il D.M. 2 aprile 1998, n. 117.
59 Gli attuali commi
2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 55,
L. 27 dicembre 1997,
n. 449. Vedi, anche, il D.M. 2 aprile 1998, n. 117.
60
Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
24
36.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28 e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 23). - Il cittadino iscritto è assegnato alla
sezione nella cui
circoscrizione ha, secondo l'indicazione della
lista generale,
la propria abitazione. Gli elettori residenti
all'estero, ivi
compresi quelli di cui al secondo comma
dell'articolo 4,
restano o sono assegnati ad una sezione nella cui
circoscrizione
hanno avuto l'ultima residenza prima della
emigrazione o, in
mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il
proprio domicilio61.
Gli elettori per
i quali non possono applicarsi i criteri di cui
al secondo comma,
nel caso in cui il territorio comunale sia
diviso in più
collegi per l'elezione del Senato della Repubblica,
dei consigli
provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono
distribuiti
presso le singole sezioni in eguale numero per ogni
collegio. A tal
fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di
assegnazione sono
individuati rispettivamente secondo ordine
alfabetico e
progressione numerica62.
37.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29). - Le liste di
sezione devono
essere compilate distintamente per sesso, in
triplice
esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le
firme di
identificazione degli elettori e per le firme di
riscontro per
l'accertamento dei votanti; le liste vanno
sottoscritte
dall'Ufficiale elettorale e devono recare il bollo
dell'ufficio
comunale63.
38.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30). - Possono avere
sede
nello stesso
fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla
strada alla sala
deve condurre solo a due sezioni e non più di due
sezioni possono
avere l'accesso dalla medesima strada.
Tuttavia, per
comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso
per caso,
autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso
fabbricato un
numero di sezioni superiore a quattro, ma mai
maggiore di
dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste
dal comma
precedente, circa il numero di sezioni che possono avere
il medesimo
accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in
61 Comma così
sostituito dall'art. 11, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
62 Comma aggiunto
dall'art. 11, L. 16 gennaio 1992, n. 15.
63 Articolo così
modificato dall'art. 26, comma 10, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo. Fino a tale data le liste vanno sottoscritte dal
componenti della
Commissione comunale e dal segretario.
25
ogni caso, un
medesimo accesso dalla strada alla sala non serva
più di sei
sezioni.
Quando, per
sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di
variare i luoghi
di riunione degli elettori, la Commissione
comunale deve
farne proposta alla Commissione elettorale
mandamentale non
oltre il decimo giorno antecedente alla data di
convocazione
degli elettori, informando contemporaneamente il
prefetto. La
Commissione mandamentale, premesse le indagini che
reputi
necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e
non più tardi del
quinto giorno antecedente alla data predetta.
Qualora la
variazione sia approvata, il presidente della
Commissione
mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al
sindaco, il quale
deve portarla a conoscenza del pubblico con
manifesto da
affiggersi due giorni prima del giorno delle
elezioni.
39.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 24, commi 1° e 2°). - Non più tardi dell'11
aprile e dell'11
ottobre il sindaco, con il medesimo manifesto di
cui all'art. 8,
invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la
ripartizione del
Comune in sezioni, la circoscrizione delle
sezioni, la
determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di
esse,
l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a
presentarli
rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre
alla Commissione
elettorale mandamentale, anche per il tramite del
Comune, che ne
rilascia ricevuta.
Durante questo
periodo, la deliberazione di cui all'art. 35,
corredata dei
documenti relativi e di un esemplare delle liste di
sezione, rimane
depositata nell'ufficio comunale perché ogni
cittadino possa
prenderne visione.
Dell'avvenuta
pubblicazione del manifesto è data immediata notizia
al prefetto, al
quale deve essere trasmessa, altresì, una copia
della
deliberazione.
Il sindaco, non
oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al
presidente della
Commissione elettorale mandamentale la
deliberazione di
cui all'art. 35, con i documenti e gli eventuali
ricorsi
presentati, insieme con due esemplari delle liste delle
nuove sezioni e
l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o
per radiazioni
apportate alle liste delle sezioni preesistenti.
26
Per la ricezione
degli atti da parte della Commissione elettorale
mandamentale e
per gli eventuali inadempimenti del Comune, si
osservano le
disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art.
28.
40.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, articoli 24, ultimo comma, e 32, comma 4°). - Entro il
10 giugno e il 10
dicembre la Commissione mandamentale decide sui
reclami, approva
le nuove liste di sezione e le variazioni a
quelle delle
sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni
adottate ai sensi
dell'art. 29, e autentica le liste, attestando
in calce a
ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono
compresi, dopo
aver riportato sopra i due esemplari delle liste
relative alle
sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le
variazioni già
approvate.
Il presidente
vidima ciascun foglio con la propria firma e il
bollo della
Commissione.
I due esemplari
delle liste di sezione restano depositati
nell'ufficio
della Commissione elettorale mandamentale.
Le decisioni
della Commissione mandamentale sono comunicate, entro
lo stesso termine
di cui sopra, alla Commissione comunale, che
apporta all'altro
esemplare delle liste le conseguenti variazioni.
Entro quindici
giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica
agli interessati
le decisioni della Commissione sui reclami
proposti.
La Commissione
mandamentale, qualora accerti, d'ufficio o su
domanda degli
interessati, la esistenza di errori materiali di
scritturazione od
omissioni di nomi di cittadini regolarmente
iscritti nelle
liste generali, può apportare le occorrenti
variazioni alle
liste di sezione fino al secondo giorno
antecedente a
quello delle elezioni, dandone immediata notizia al
sindaco che
provvede ad informarne tempestivamente i presidenti
delle singole
sezioni.
41.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25). - Il cittadino
iscritto nelle
liste, che trasferisce la propria abitazione nella
circoscrizione di
altra sezione del Comune, deve essere compreso
nella lista
elettorale di quest'ultima quando il trasferimento
stesso sia stato
regolarmente notificato all'anagrafe.
27
La Commissione
elettorale comunale apporta d'ufficio le correnti
variazioni con la
procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni
caso, non oltre
la data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei
comizi elettorali64.
TITOLO IV
Dei ricorsi
giudiziari
42. (Legge
7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 32, comma 5°). - Contro le decisioni della
Commissione
elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni,
qualsiasi
cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte
d'appello con
semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con
decreto, la
udienza di discussione della causa in via d'urgenza.
Analoga azione
può essere promossa per falsa o erronea
rettificazione
delle liste,elettorali, fatta a norma dell'art. 30,
secondo comma.
Il ricorso
dev'essere notificato, col relativo decreto di
fissazione
d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed
alla Commissione
elettorale a pena di nullità, entro venti giorni
dalla
notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 se è
proposto dallo
stesso cittadino che aveva reclamato o aveva
presentato
direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione
o era stato dalla
Commissione medesima cancellato dalle liste;
entro trenta
giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della
lista
rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono
raddoppiati per i
cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11.
43. (Legge 7
ottobre 1947, n. 1058, art. 34). - Il ricorso coi
relativi
documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato
nella cancelleria
della Corte di appello entro dieci giorni dalla
notifica. La
causa è decisa, senza che occorra ministero di
procuratore o di
avvocato, sulla relazione fatta in udienza
pubblica da un
consigliere della Corte, sentite le parti o i loro
difensori, se si
presentano, ed il pubblico ministero nelle sue
conclusioni
orali.
64 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
28
Per i cittadini
residenti all'estero, il ricorso è depositato
entro il termine
di sessanta giorni dalla data della
notificazione.
44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35). - Il ricorso può
essere proposto
anche dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente
per territorio nello stesso termine e con le
stesse modalità
di cui ai precedenti articoli 42 e 43; nel
medesimo termine,
il procuratore della Repubblica, qualora
riscontri nel
fatto che ha dato origine al ricorso estremi di
reato, promuove
l'azione penale.
45.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36). - Le sentenze
della
Corte d'appello
sono comunicate immediatamente dalla cancelleria,
oltreché al
presidente della Commissione elettorale mandamentale,
al sindaco che ne
cura l'esecuzione e la notificazione, senza
spesa, agli
interessati.
La sentenza della
Corte d'appello può essere impugnata dalla parte
soccombente col
ricorso in Cassazione, anche senza ministero di
avvocato. Può
essere impugnata anche dal procuratore generale
della Repubblica
presso la Corte d'appello che ha emesso la
decisione.
Tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla metà fatta
eccezione per i
ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
Sul semplice
ricorso il presidente fissa, in via di urgenza,
l'udienza per la
discussione della causa. La decisione è
immediatamente
pubblicata.
Per l'esecuzione
e notificazione delle sentenze della Corte di
cassazione si
osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.
46. (Legge 7
ottobre 1947, n. 1058, art. 37). - I ricorsi
giudiziari non
hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle
decisioni contro
i quali sono proposti.
TITOLO V
Disposizioni
varie
47.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31). - Non possono essere
disposte
revisioni straordinarie delle liste se non per legge.
29
48.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, artt. 26 e 32, comma 6°). - Qualora per effetto di
modificazioni
intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra
procedere alla
compilazione delle liste elettorali di un nuovo
Comune questo è
tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni
dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale
è costituito,
mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste
del Comune ex
capoluogo.
Le liste,
compilate in conformità del comma precedente, sono
immediatamente
trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale
che, entro
quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto
di
autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.
La stessa
procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni
o borgate si
distacchino da un Comune per essere aggregate ad un
altro.
Il termine
previsto nel primo comma è ridotto della metà per le
variazioni da
apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è
verificato il
distacco.
Qualora la
pubblicazione del decreto recante modificazioni nella
circoscrizione di
uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita
la procedura di
revisione semestrale, la compilazione delle liste
e le variazioni
di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale
sede, sempreché
lo stato delle operazioni relative lo consenta.
Nel caso in cui
il credito sia pubblicato dopo la convocazione dei
comizi
elettorali, i termini previsti dal presente articolo
decorrono dal
decimo giorno successivo a quello stabilito per le
elezioni. Ove la
convocazione sia stata indetta per la elezione
dei Consigli
comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del
prefetto e i
termini anzidetti decorrono dalla data del
provvedimento di
sospensione.
49.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39). - A richiesta dei
Comuni, degli
Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali
circondariali i
pubblici uffici devono fornire i documenti
necessari per gli
accertamenti relativi alla revisione delle liste
65.
65 Articolo così
modificato dall'art. 26, comma 11, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo. Fino a tale data la richiesta di documenti può essere
effettuata, oltre
che dai Comuni, dalle Commissioni elettorali
30
50.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno
1953,
n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2). - Tutti gli atti
concernenti
l'esercizio del diritto elettorale, relativi al
procedimento
amministrativo o al giudiziario, sono redatti in
carta libera ed
esenti dalla tassa di registro, dal deposito in
caso di
soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di
cancelleria.
51.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 26). - Gli atti relativi alla revisione
semestrale delle
liste elettorali sono sempre ostensibili a
chiunque.
La copia delle
liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla
Commissione
elettorale mandamentale, è conservata negli archivi
della Commissione
stessa.
Le liste generali
del Comune devono essere riunite in uno o più
registri
debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
Le liste devono
recare l'indicazione dell'anno e del numero di
protocollo
dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun
cittadino
iscritto.
Le liste elettorali
possono essere rilasciate in copia per
finalità di
applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo,
di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di
un interesse
collettivo o diffuso66.
52.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42). - 1. Il sindaco o
chi ne esercita
le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti
delle Commissioni
elettorali circondariali ed i rispettivi
segretari sono
personalmente responsabili della regolarità degli
adempimenti loro
assegnati dal presente testo unico67.
53.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43). - In caso di
ritardo, da parte
degli organi comunali, nell'adempimento dei
compiti
prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo
commissario.
66 Comma così
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 5 dell'art. 177, D.Lgs.
30
giugno 2003, n.
196.
67 Articolo così
sostituito dall'art. 26, comma 12, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la
decorrenza
indicata nel comma
14 dello stesso articolo. Fino a tale data è prevista la responsabilità
personale, per la
regolarità degli adempimenti loro assegnati, oltre che del sindaco, dei
componenti
delle Commissioni
elettorali e dei rispettivi segretari.
31
Le relative spese
sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di
ragione, dal
tesoriere comunale.
Delle infrazioni
alla legge, che hanno provocato l'invio del
commissario, il
prefetto dà notizia al procuratore della
Repubblica presso
il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il
Comune.
TITOLO VI
Disposizioni
penali
54.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 32, comma 7°). - Chiunque, essendovi obbligato
per legge, non
compie, nei termini e modi prescritti, le
operazioni per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali, la
compilazione e
l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le
notificazioni
relative o non cura la conservazione delle liste e
degli atti
relativi, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da
lire trecentomila a un milione ottocentomila68.
Se l'omissione è
dolosa, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da
lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila69
.
Per le violazioni
previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981,
n. 689 70.
55.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 32, comma 8°). - Chiunque iscrive nelle liste o
negli elenchi un
cittadino che non aveva il diritto di essere
iscritto o
cancella un cittadino che non doveva essere cancellato,
ovvero non
iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione
o non cancella un
cittadino che doveva essere cancellato, ovvero
include o sposta
arbitrariamente schede dallo schedario di cui
all'art. 6 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire trecentomila
a un milione ottocentomila71.
68 Comma così
modificato dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
69 Comma così modificato
dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
70 Comma aggiunto
dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
71 Comma così
modificato dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
32
Se il fatto è
commesso con dolo, si applica la sanzione
amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila 72.
Per le violazioni
previste dal presente articolo non è ammesso il
pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981,
n. 689.
56.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 32,comma 9°). - Chiunque forma una lista o un
elenco di
cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in
parte falsi,
ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una
lista o un elenco
di cittadini iscritti nelle liste elettorali, è
punito con la
reclusione sino a tre anni e con la multa da lire
600.000 a lire
4.000.00073.
Alla stessa pena
soggiace chiunque sottrae od altera schede,
registri e
documenti relativi alle liste ed agli elenchi di
cittadini
iscritti nelle liste elettorali.
57.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 32, comma 10°). - Chiunque, con qualsiasi mezzo
atto ad ingannare
o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene
indebitamente per
sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione
o non sia
effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste
elettorali o che
sia effettuata la cancellazione d'uno o più
cittadini, è
punito con la reclusione sino ad un anno e con la
multa da lire
200.000 a lire 2.000.00074.
Tali pene sono
aumentate di un sesto, se il colpevole sia
componente di una
Commissione elettorale comunale o mandamentale75.
58.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48). - Chiunque
proponga,
a termini dell'art.42,
un'impugnativa avverso le decisioni della
Commissione
elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o
72 Comma così
sostituito dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
73 La misura della
multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché
dall'art. 113,
primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione
in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
74 La misura della
multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché
dall'art. 113,
primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione
in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
75 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia
elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si
intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso
articolo
26. Vedi, anche,
il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
33
per falsa od
erronea rettificazione delle liste elettorali, è
punito, ove il
ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente
infondato, con la
sanzione amministrativa 200.000 a lire 1.000.000
76.
La condanna è
pronunciata dalla Corte di appello con la medesima
sentenza che
rigetta la impugnativa 77.
59.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio
1966,
n. 1, art. 32, ultimo comma). - Chiunque, contrariamente
alle disposizioni
della presente legge, rifiuta di pubblicare
ovvero di far
prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste
elettorali e dei
relativi documenti, è punito con la reclusione
sino a sei mesi e
con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.00078.
60.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50). - Le condanne per i
reati previsti
dal presente titolo, ove venga dal giudice
applicata la pena
della reclusione, importano sempre
l'interdizione
dai pubblici uffici per un tempo non minore di due
e non superiore a
cinque anni.
Il giudice può
ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della
sentenza di
condanna.
Resta sempre
salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite
nel Codice penale
o in altre leggi per i reati non previsti dalla
presente legge.
Ai delitti dolosi
previsti dal presente titolo non sono
applicabili le
disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175
del Codice penale
e dello art. 487 del Codice di procedura penale,
relative alla
sospensione condizionale della pena, e alla non
menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale.
TITOLO VII
Disposizioni
transitorie e finali
61.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29). - Le Commissioni
elettorali
comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in
76 La sanzione originaria
della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32,
L. 24 novembre
1981, n. 689, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché
dall'art.
114, primo comma
della citata L. 24 novembre 1981, n. 689 in relazione all'art. 113, primo
comma,
della stessa
legge.
77 Vedi, ora, le
disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
78 La misura della
multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché
dall'art. 113, primo
comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione
in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
34
carica al momento
della entrata in vigore della legge 22 gennaio
1966, n. 1,
restano in funzione, purché siano state rinnovate dopo
le ultime
elezioni amministrative, finché non saranno rinnovate a
norma dei
precedenti articoli 12 e 2179.
62.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57). - Le spese per la
tenuta e la revisione
annuale delle liste elettorali sono a carico
dei Comuni.
Le spese per il
funzionamento delle Commissioni elettorali
mandamentali e
delle eventuali Sottocommissioni gravano sul
bilancio dei
Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento
giudiziario e
sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla
rispettiva
popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio
dal prefetto.
79 Il riferimento
alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad
oggetto
materia elettorale,
ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende
effettuato
all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello
stesso articolo
26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.