1

DPR  20 3 1967 n  223 Approvazione del testo unico delle leggi

per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la

revisione delle liste elettorali.

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per

l'interno.

__________________________________________________________________

Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina

dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste

elettorali

TITOLO I

Dell'elettorato attivo

1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto

il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle

condizioni previste dagli articoli 2 e 31.

2. 1. Non sono elettori:

a) [omissis]2;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti

definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato

dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano

gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti

definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà

* Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sulla

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

1 Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 8 marzo 1975, n. 39.

2

Lettera abrogata dall'art. 152, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

2

vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o

più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché

durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai

pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai

pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale

solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale

della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di

elettorato3.

3. (Legge 23 marzo 1956, n. 137, artt. 2). - [Omissis]4.

TITOLO II

Delle liste elettorali

4. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3 e legge 22 gennaio 1966,

n. 1, art. 3). – Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali

i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non

essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto

elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione

residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti

all'estero (AIRE)5.

Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che

sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma

dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della L. 27

ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli

italiani all'estero, approvato con D.P.R. 6 settembre 1989, n.

3236.

4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali

provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo

unico.

3 Così sostituito dall'art. 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

4 Articolo abrogato dall'art. 11, L. 13 maggio 1978, n. 180.

5 Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

6 Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

3

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione

elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente

testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la

Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di

Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del

comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale

elettorale deve essere approvata dal prefetto7.

5. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2° e legge

22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1° e 2°). - Le liste

elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine

alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il

cognome del

marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

d) [Omissis]8;

e) [Omissis]9;

f) l'abitazione.

10

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione,

dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale

è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono

essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della

medesima Commissione e dal segretario.

6. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5 e legge 22 gennaio 1966,

n. 1, artt. 5 e 32, comma 1°). – Presso ogni Comune è istituito lo

schedario elettorale che è formato di una parte principale e di

due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti

nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono

rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati

dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.

7 Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così sostituito dal

comma 1 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

8 Lettera soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 4 dell'art. 177, D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196.

9 Lettera soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 4 dell'art. 177, D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196.

10 Comma così sostituito dall'art. 26, comma 2, L. 24 novembre 2000, n. 340

4

I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la

revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche

previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente

aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato

civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica

autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico o dello stato

civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a

questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.

Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere

conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un

periodo di cinque anni.

La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in

ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello

schedario elettorale.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme

per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.

Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

7. (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 1). - L'aggiornamento delle

liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali,

secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo,

con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di

età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio

al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di

cui all'articolo 411.

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto,

rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno12.

8. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6 e legge 22 gennaio 1966,

n. 1, art. 6). – Il sindaco, in base ai registri dello stato

11 Comma così sostituito dall'art. 15, L. 8 marzo 1975, n. 39 e poi così modificato dall'art. 3, L.

16 gennaio 1992, n. 15

12 Con sentenza n. 47 del 12-23 marzo 1970 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma e 31, primo comma, nella parte in cui

dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui

al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in

sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla

iscrizione.

5

civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello

schedario elettorale, provvede13:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in

ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che,

trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data

del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1°

luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui

all'articolo 414;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in

ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che,

trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data

del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1°

gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nelle

condizioni di cui all'articolo 4(15) (16).

In caso di distruzione totale o parziale o di irregolare tenuta

delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti

dello stato civile, dalle liste di leva, e dai ruoli matricolari

depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali

indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in

possesso di altri enti o uffici17.

9. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7 e legge 22 gennaio 1966,

n. 1, art. 7). - Entro i termini stabiliti dal primo comma

dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo

nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei

casellari giudiziali competenti.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i

cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è

trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il

tribunale di Roma.

Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il

20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti,

previa apposizione della annotazione «Nulla» per ciascun

nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per

reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della

13 Alinea così modificato dall'art. 4, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

14 Lettera così modificato dall'art. 4, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

15 Lettera così modificato dall'art. 4, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

16 Comma così sostituito dall'art. 16, L. 8 marzo 1975, n. 39.

17 Comma così modificato dall'art. 4, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

6

trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni

esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 c.p.p.

10. 1. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai

comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre,

l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di

prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.

1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della L. 3 agosto

1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il

semestre successivo18.

11. 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in

qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del

comune di nascita.

2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve

essere inoltrata per il tramite della competente autorità

consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui

anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è

iscritto.

3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica

le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone

che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data

di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del

territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso

di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste

elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di

cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o

certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della

cittadinanza italiana.

5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la

conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.

6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta

apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste

sezionali19.

18 Articolo così sostituito prima dall'art. 17, L. 8 marzo 1975, n. 39 e poi dall'art. 5, L. 16

gennaio 1992, n. 15

19 Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 7 febbraio 1979, n. 40 e poi dall'art. 6, L. 16

gennaio 1992, n. 15

7

12. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e

legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°). - Il

Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione

del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno,

la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in

carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo

Consiglio20.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti

effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono

assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti

effettivi e otto supplenti negli altri comuni(21) (22).

13. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°,

7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12,

commi 3°, 4°, 5° e 6°). – Per l'elezione dei componenti effettivi

della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive

nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro

che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore

a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di

membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui

consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è

proclamato eletto il più anziano di età23.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal

fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun

consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della

Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza,

20 Comma così modificato prima dal comma 3 dell'art. 26, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi dal comma

2 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

21 Comma prima sostituito dall'art. 26, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo e dal comma 2 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270

e poi così modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, nel testo integrato dalla

relativa legge di conversione. Vedi, anche il comma 13 del suddetto art. 26 e il comma 3 del citato

art. 10. Fino alla data di cui al comma 14 dell'art. 26, L. 24 novembre 2000, n. 340 la Commissione

è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, nei Comuni al cui

Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri; da sei componenti effettivi e sei supplenti in

quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri e da otto componenti effettivi e otto

supplenti negli altri Comuni.

22 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi

ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si

intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso

articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

23 Comma così sostituito dall'art. 26, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data sono proclamati eletti coloro che

hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è

composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro

nei Comuni il cui Consiglio ha da 60 a 80 membri.

8

il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di

voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con

l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al

Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla

elezione dei membri supplenti24.

14. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo

periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12,

commi 7°, 8°, 9° e 10°). – La Commissione elettorale comunale è

presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o

non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore

anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del

Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio

incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal

segretario comunale, o [, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti,]

da un funzionario da lui delegato25.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto

l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda

convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non

sia inferiore a tre se la Commissione è composta di [cinque o]

sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono

adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto

del presidente26.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della

Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in

corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri

sono risultati eletti dal Consiglio comunale27.

24 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, il comma 30

dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

25 Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 26, comma 4, L. 24 novembre 2000, n.

340, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo.

26 Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 26, comma 4, L. 24 novembre 2000, n.

340, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo.

27

Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

9

15. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge

22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e 14°). - I

membri della Commissione elettorale comunale che senza

giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive

sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio

comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e

comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni

dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di

decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la

dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della

Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello

richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed

il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con

procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un

mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità

le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione

elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del

commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo

legale nella riunione di seconda convocazione provvede il

commissario28.

16. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 13). - Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di

ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla

formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la

revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e

donne.

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta

dell'elenco di cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro

i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, il comma 30

dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

28 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Vedi, anche, il comma 30

dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

10

l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art.

4.

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli

iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4

per irreperibilità29.

Accanto a ciascun nominativo va apposta una annotazione indicante

il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la

cancellazione è proposta30.

17. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14). - Di tutte le

operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione

delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un

verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione

elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è

sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e

dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non

siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di

ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai

dissenzienti31.

18. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 14). - Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di

ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi

all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda

proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale

comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli

rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le

modalità di cui al successivo art. 20.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi

firmato dall'Ufficiale elettorale deve rimanere depositato

nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a

ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre

precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Nel

29 Comma così sostituito dall'art. 7, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

30 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

31 Gli attuali primi due periodi così sostituiscono l'originario primo periodo, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 26, comma 6, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza indicata nel comma 14

dello stesso articolo. Fino a tale data, di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale

per la revisione delle liste elettorali, il segretario redige, su apposito registro, il verbale che

è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario.

11

caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale

comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della

stessa Commissione e dal segretario32.

Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta

affissione del manifesto33.

19. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 15). - La pubblicazione prescritta dall'articolo

precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro

dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle

liste elettorali.

A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui

all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste

dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la

decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i

motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i

quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che

devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di

ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta

notificazione fa fede fino a prova in contrario34.

20. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17). - Ogni cittadino,

nel termine indicato nell'art. 18, può ricorrere alla Commissione

elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione,

cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione

negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al

Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione

elettorale mandamentale.

32 Comma così modificato dall'art. 26, comma 7, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data deve rimanere depositato nell'ufficio

comunale un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione e dal

segretario.

33 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

34 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

12

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver

fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte

interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione,

per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere

dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta

notificazione, presentare un controricorso, eventualmente

corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale

mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere

presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della

notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la

presentazione del ricorso avviene per mezzo della autorità

consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione

mandamentale competente.

21. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, primo

periodo, 3° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1°

e 2°)- In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo

l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con

decreto del presidente della corte di appello, una commissione

elettorale circondariale presieduta dal prefetto o da un suo

delegato e composta da quattro componenti effettivi e da quattro

componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente

designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati

dal consiglio provinciale35.

La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova

Commissione.

22. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo

periodo, 2° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi

3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°). – I componenti delle

commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati

dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con

qualifica funzionale non inferiore alla settima in attività di

servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione

deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al

personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di

35 Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 30 giugno 1989, n. 244 e poi così modificato dall'art. 238,

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

13

sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove

designazioni36.

I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale,

sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei

all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti

almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado

ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per

almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello

Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di

servizio.

Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede

mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del

presidente e della Giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna

Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome

solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior

numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla

elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della

Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei

componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio

provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli

uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle

quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli

organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali

medesimi. I componenti della Commissione elettorale mandamentale

possono essere rieletti.

23. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22

gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°). - I

membri della Commissione elettorale mandamentale che senza

giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive,

sono dichiarati decaduti.

36 Comma così sostituito dall'art. 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

14

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della

Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla

notificazione giudiziale all'interessato della proposta di

decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la

dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della

Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero

inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la

Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla

rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza.

In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative

funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal

magistrato presidente.

24. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge

22 gennaio 1966, n. 1, articolo 16, ultimo comma). - 1. A ciascun

componente ed al segretario della commissione elettorale

circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle

spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza

pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di

quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti

delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello

Stato.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal

mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini

previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 11737.

25. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19). - Nei circondari che

abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono

essere costituite, su proposta del presidente della commissione

circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una

per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.00038.

Le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero

dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di

37 Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 30 aprile 1999, n. 120

38 Comma prima sostituito dall'art. 2, L. 30 giugno 1989, n. 244 e poi così modificato dall'art. 238,

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

15

prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la

commissione elettorale circondariale39.

Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti

fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila

l'attività.

Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e

per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si

applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.

26. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20). - Qualora la

circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda Comuni di

più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare,

con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni

elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una

sola Provincia.

Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la

situazione dei luoghi lo consigli, ha facoltà di determinare, con

proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione

elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione

giudiziaria.

27. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21). - La Commissione

elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie

operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due

commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di

parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione elettorale

circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel

comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da

funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle

sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni

sono svolte dal segretario del comune che ne è sede o da impiegati

dello stesso, designati dal sindaco40.

39 Comma così sostituito dall'art. 2, L. 30 giugno 1989, n. 244. Lo stesso comma è stato

successivamente modificato dall'art. 238, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

40

Comma così sostituito dall'art. 8, L. 16 gennaio 1992, n. 15

16

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che

sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle

sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano

concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei

commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque,

al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale

competente per territorio.

28. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 17). - Decorso il termine di cui all'art. 18, e

rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il

sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione

elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elementi di cui all'articolo 16 corredati

di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i

documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle

deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella

segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia

ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della

loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro

firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.

Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine

prescritto, il presidente della Commissione elettorale

mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti

dell'art. 5341.

29. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 18). - La Commissione elettorale mandamentale:

41 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

17

1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e

decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i

cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la

cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che

possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio,

coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti

necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario

giudiziale.

La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello

nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20,

dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione

elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro

ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste

elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste

dall'art. 32.

30. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la

Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla

approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da

effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso

la Commissione stessa.

Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al

Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne

invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in

conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle

liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi

iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei

cancellati42.

42 Comma così modificato dall'art. 26, comma 8, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data le variazioni alle liste elettorali

vengono apportate dalla Commissione elettorale comunale con l'assistenza dal segretario.

18

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato

dall'Ufficio elettorale è immediatamente trasmesso al prefetto, al

procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per

territorio ed al presidente della Commissione elettorale

mandamentale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la

Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal

presidente della Commissione e dal segretario43.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni

della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del

sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma

dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda

o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono

rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal

21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha

diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà

pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei

cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle

liste elettorali.

31. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge

22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6°). - Le liste

elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere

modificate se non per effetto delle revisioni semestrali44.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle

variazioni apportate, le liste generali siano divenute di

difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente

della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la

ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi

sulla base dello schedario elettorale.

43 Comma così modificato dall'art. 26, comma 8, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data il verbale viene firmato dal

presidente della Commissione elettorale comunale e del segretario.

44 Con sentenza n. 47 del 12-23 marzo 1970 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76) la Corte costituzionale

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma e 31,

primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in

casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar

luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo

luglio successivo alla iscrizione.

19

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa

approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono

inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo

e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della

Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio

comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finché non si

procederà ad una nuova unificazione45.

32. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°). - Alle liste elettorali,

rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono

apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre

variazioni se non in conseguenza:

1) della morte;

2) della perdita della cittadinanza italiana; Le circostanze di

cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da

documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o

da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il

questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che

applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per

il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di

competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che

importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza

dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia

conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere

trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la

persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non

risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è

stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali

accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la

partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso46;

45 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

46 Numero prima sostituito dall'art. 9, L. 16 gennaio 1992, n. 15 e poi così modificato dall'art. 52

del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55

dello stesso decreto.

20

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno

perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative

liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante

la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già

iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel

Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla

dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la

avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è

richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica;

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal

compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso

per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il

sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al

casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le

certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in

possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di

voto nel comune47.

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale

che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni

sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a

tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della

Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al

presidente della Commissione elettorale mandamentale48.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni

risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle

liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di

richiedere gli atti al Comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione

comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni

caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di

convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai

numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data

delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il

quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le

variazioni di cui al n. 1)49.

47 Numero aggiunto dall'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

48 Comma così modificato dall'art. 26, comma 9, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data le variazioni alle liste sono

apportate dalla Commissione elettorale comunale con l'assistenza del segretario.

49

Comma così sostituito dall'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

21

Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e

3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni50.

Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)

unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa

documentazione, sono depositate nella segreteria del comune

durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della

adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà

preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo

comunale ed in altri luoghi pubblici51.

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso

ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di

dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o

dalla data del deposito52.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15

giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali

variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura

del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni

degli articoli 11, 20 e 29.

32-bis. Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32

relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso,

la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al

voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del

sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il

casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica

sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono

pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa

notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto

nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è

assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

50 Gli attuali commi quinto, sesto e settimo hanno sostituito l'originario comma quinto per effetto

dell'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40. Successivamente l'art. 7- quinquies, D.L. 31 gennaio 2005,

n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il presente comma.

51 Gli attuali commi quinto, sesto e settimo hanno sostituito l'originario comma quinto per effetto

dell'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40. Successivamente l'art. 7- quinquies, D.L. 31 gennaio 2005,

n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così modificato il presente comma.

52 Gli attuali commi quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto

dell'art. 2, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

22

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio,

il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione

dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del

certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle

determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il

mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione53.

32-ter. 1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del

manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al

comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto

elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo

comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una

comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso

non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del

certificato elettorale, se già consegnato.

2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al

presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della

sezione accanto al nome dell'elettore.

3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle

determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese

successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione54.

33. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto

di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale

comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che,

pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto,

nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di

età55.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco

alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste

sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini

compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del

Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

53 Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 7 febbraio 1979, n. 40.

54 Aggiunto dall'art. 10, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

55

Comma così sostituito dall'art. 18, L. 8 marzo 1975, n. 39.

23

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso

ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale

mandamentale56.

TITOLO III

Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della

compilazione delle liste di sezione

34. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26 e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 32, comma 3°). - Ogni Comune è diviso in sezioni

elettorali. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per

iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni

sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200

né inferiore a 50057.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono

difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono

costituire sezioni con un numero di iscritti, di regola, non

inferiore a 5058.

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per

la ripartizione del corpo elettorale in sezioni59.

35. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 22). - Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di

ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver

compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con

un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del

Comune in sezioni elettorali,della circoscrizione delle sezioni e

del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione

degli iscritti alle singole sezioni, nonché alla revisione delle

liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle

liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione60.

56 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

57 Gli attuali commi 2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 55,

L. 27 dicembre 1997, n. 449.

58 Gli attuali commi 2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 55,

L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, il D.M. 2 aprile 1998, n. 117.

59 Gli attuali commi 2, 3 e 4 così sostituiscono gli originari commi 2 e 3 per effetto dell'art. 55,

L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, il D.M. 2 aprile 1998, n. 117.

60

Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

24

36. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28 e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 23). - Il cittadino iscritto è assegnato alla

sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della

lista generale, la propria abitazione. Gli elettori residenti

all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma

dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui

circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della

emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il

proprio domicilio61.

Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui

al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia

diviso in più collegi per l'elezione del Senato della Repubblica,

dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono

distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni

collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di

assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine

alfabetico e progressione numerica62.

37. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29). - Le liste di

sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in

triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le

firme di identificazione degli elettori e per le firme di

riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno

sottoscritte dall'Ufficiale elettorale e devono recare il bollo

dell'ufficio comunale63.

38. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30). - Possono avere sede

nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla

strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due

sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso

per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso

fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai

maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste

dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere

il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in

61 Comma così sostituito dall'art. 11, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

62 Comma aggiunto dall'art. 11, L. 16 gennaio 1992, n. 15.

63 Articolo così modificato dall'art. 26, comma 10, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data le liste vanno sottoscritte dal

componenti della Commissione comunale e dal segretario.

25

ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva

più di sei sezioni.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di

variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione

comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale

mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di

convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il

prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che

reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e

non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della

Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al

sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con

manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle

elezioni.

39. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 24, commi 1° e 2°). - Non più tardi dell'11

aprile e dell'11 ottobre il sindaco, con il medesimo manifesto di

cui all'art. 8, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la

ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle

sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di

esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a

presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre

alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del

Comune, che ne rilascia ricevuta.

Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 35,

corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di

sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perché ogni

cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia

al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia

della deliberazione.

Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al

presidente della Commissione elettorale mandamentale la

deliberazione di cui all'art. 35, con i documenti e gli eventuali

ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle

nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o

per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.

26

Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale

mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si

osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art.

28.

40. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, articoli 24, ultimo comma, e 32, comma 4°). - Entro il

10 giugno e il 10 dicembre la Commissione mandamentale decide sui

reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a

quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni

adottate ai sensi dell'art. 29, e autentica le liste, attestando

in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono

compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste

relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le

variazioni già approvate.

Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il

bollo della Commissione.

I due esemplari delle liste di sezione restano depositati

nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.

Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro

lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che

apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica

agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami

proposti.

La Commissione mandamentale, qualora accerti, d'ufficio o su

domanda degli interessati, la esistenza di errori materiali di

scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente

iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti

variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno

antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al

sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti

delle singole sezioni.

41. (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25). - Il cittadino

iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella

circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso

nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento

stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

27

La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le correnti

variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni

caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di

convocazione dei comizi elettorali64.

TITOLO IV

Dei ricorsi giudiziari

42. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 32, comma 5°). - Contro le decisioni della

Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni,

qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte

d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con

decreto, la udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea

rettificazione delle liste,elettorali, fatta a norma dell'art. 30,

secondo comma.

Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di

fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed

alla Commissione elettorale a pena di nullità, entro venti giorni

dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 se è

proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva

presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione

o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste;

entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della

lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono

raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui

all'articolo 11.

43. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34). - Il ricorso coi

relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato

nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla

notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di

procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza

pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro

difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue

conclusioni orali.

64 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

28

Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato

entro il termine di sessanta giorni dalla data della

notificazione.

44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35). - Il ricorso può

essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il

tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le

stesse modalità di cui ai precedenti articoli 42 e 43; nel

medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora

riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di

reato, promuove l'azione penale.

45. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36). - Le sentenze della

Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria,

oltreché al presidente della Commissione elettorale mandamentale,

al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza

spesa, agli interessati.

La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata dalla parte

soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di

avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale

della Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la

decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta

eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza,

l'udienza per la discussione della causa. La decisione è

immediatamente pubblicata.

Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di

cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.

46. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 37). - I ricorsi

giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle

decisioni contro i quali sono proposti.

TITOLO V

Disposizioni varie

47. (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31). - Non possono essere

disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

29

48. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, artt. 26 e 32, comma 6°). - Qualora per effetto di

modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra

procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo

Comune questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni

dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale

è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste

del Comune ex capoluogo.

Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono

immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale

che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto

di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.

La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni

o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un

altro.

Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le

variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è

verificato il distacco.

Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella

circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita

la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste

e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale

sede, sempreché lo stato delle operazioni relative lo consenta.

Nel caso in cui il credito sia pubblicato dopo la convocazione dei

comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo

decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le

elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione

dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del

prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del

provvedimento di sospensione.

49. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39). - A richiesta dei

Comuni, degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali

circondariali i pubblici uffici devono fornire i documenti

necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste

65.

65 Articolo così modificato dall'art. 26, comma 11, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data la richiesta di documenti può essere

effettuata, oltre che dai Comuni, dalle Commissioni elettorali

30

50. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno

1953, n. 492, Tabella - Allegato B, art. 2). - Tutti gli atti

concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al

procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in

carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in

caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di

cancelleria.

51. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 26). - Gli atti relativi alla revisione

semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a

chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla

Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi

della Commissione stessa.

Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più

registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di

protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun

cittadino iscritto.

Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per

finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato

attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o

storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di

un interesse collettivo o diffuso66.

52. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42). - 1. Il sindaco o

chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti

delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi

segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli

adempimenti loro assegnati dal presente testo unico67.

53. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43). - In caso di

ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei

compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo

commissario.

66 Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 5 dell'art. 177, D.Lgs. 30

giugno 2003, n. 196.

67 Articolo così sostituito dall'art. 26, comma 12, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza

indicata nel comma 14 dello stesso articolo. Fino a tale data è prevista la responsabilità

personale, per la regolarità degli adempimenti loro assegnati, oltre che del sindaco, dei componenti

delle Commissioni elettorali e dei rispettivi segretari.

31

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di

ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del

commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della

Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il

Comune.

TITOLO VI

Disposizioni penali

54. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 32, comma 7°). - Chiunque, essendovi obbligato

per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le

operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la

compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le

notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e

degli atti relativi, è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila68.

Se l'omissione è dolosa, si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila69

.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il

pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge

24 novembre 1981, n. 689 70.

55. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 32, comma 8°). - Chiunque iscrive nelle liste o

negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere

iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato,

ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione

o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero

include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui

all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

lire trecentomila a un milione ottocentomila71.

68 Comma così modificato dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

69 Comma così modificato dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

70 Comma aggiunto dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

71 Comma così modificato dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

32

Se il fatto è commesso con dolo, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni

ottocentomila 72.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il

pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge

24 novembre 1981, n. 689.

56. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 32,comma 9°). - Chiunque forma una lista o un

elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in

parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una

lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, è

punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire

600.000 a lire 4.000.00073.

Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede,

registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di

cittadini iscritti nelle liste elettorali.

57. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 32, comma 10°). - Chiunque, con qualsiasi mezzo

atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene

indebitamente per sé o per altri che sia effettuata un'iscrizione

o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste

elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più

cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la

multa da lire 200.000 a lire 2.000.00074.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia

componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale75.

58. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48). - Chiunque proponga,

a termini dell'art.42, un'impugnativa avverso le decisioni della

Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o

72 Comma così sostituito dall'art. 86, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

73 La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché

dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla

depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

74 La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché

dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla

depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

75 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

33

per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è

punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente

infondato, con la sanzione amministrativa 200.000 a lire 1.000.000

76.

La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima

sentenza che rigetta la impugnativa 77.

59. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio

1966, n. 1, art. 32, ultimo comma). - Chiunque, contrariamente

alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare

ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste

elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione

sino a sei mesi e con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.00078.

60. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50). - Le condanne per i

reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice

applicata la pena della reclusione, importano sempre

l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due

e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della

sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite

nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla

presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono

applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175

del Codice penale e dello art. 487 del Codice di procedura penale,

relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non

menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

61. (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29). - Le Commissioni

elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in

76 La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32,

L. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art.

114, primo comma della citata L. 24 novembre 1981, n. 689 in relazione all'art. 113, primo comma,

della stessa legge.

77 Vedi, ora, le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

78 La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché

dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla

depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

34

carica al momento della entrata in vigore della legge 22 gennaio

1966, n. 1, restano in funzione, purché siano state rinnovate dopo

le ultime elezioni amministrative, finché non saranno rinnovate a

norma dei precedenti articoli 12 e 2179.

62. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57). - Le spese per la

tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico

dei Comuni.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali

mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul

bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento

giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla

rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio

dal prefetto.

79 Il riferimento alla Commissione elettorale comunale in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto

materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende

effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo

26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.