Decreto del Ministro degli affari esteri n 171  3 marzo 1995  Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n 241recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo  relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell Amministrazione degli affari esteri.

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 e 4;

 

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1994;

 

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

 

1. Ambito di applicazione.

 

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Ministero degli affari esteri devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

2. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.

 

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione degli affari esteri abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, della richiesta o della proposta.

 

 

3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

 

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

4. Comunicazione dell'inizio del procedimento.

 

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla legge o da regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove non già rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di un apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatto valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

 

 

 

 

 

 

5. Partecipazione al procedimento.

 

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre forme idonee di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno diritto a

prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

 

 

6. Termine finale del procedimento.

 

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove, nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione degli affari esteri, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la congruità per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro degli affari esteri provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. Quando nel corso del procedimento si renda necessario acquisire dati, documenti o valutazioni da parte di Autorità straniere e ciò, a giudizio dell'amministrazione, sia essenziale alla definizione del procedimento, il periodo di tempo intercorrente fra la richiesta a dette autorità e la loro risposta non è considerato ai fini del computo del termine finale del procedimento. In tali casi le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti danno immediata comunicazione al responsabile del procedimento sia dell'avvenuto inoltro della richiesta alle Autorità straniere sia della ricezione delle informazioni richieste, affinché il responsabile medesimo ne informi gli interessati.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

 

7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o di enti appositi.

 

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art.16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che comunque non può essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale il Ministro degli affari esteri individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

 

 

8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato.

 

1. Quando il Ministro, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 6, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

 

9. Unità organizzativa responsabile del procedimento.

 

1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici delle direzioni generali e dei servizi quali risultano dal decreto organizzativo del Ministero, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale, devono intendersi unità organizzative, ai sensi del comma precedente, per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti di cultura e le scuole italiane all'estero.

 

 

10. Responsabile del procedimento.

 

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate nell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati dalle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

 

11. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.

 

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. I riferimenti normativi ed i termini dei procedimenti amministrativi che riguardino materie ricomprese tra quelle di cui all'elenco n. 4 allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove disciplinati da regolamenti governativi previsti dagli articoli 2 e 7 della citata legge, sono da intendersi sostituiti dalla disciplina fissata nei citati regolamenti governativi.

3. La presente regolamentazione disciplina la materia e conserva validità per la durata necessaria all'elaborazione ed adozione di un nuovo regolamento organizzativo del Ministero degli affari esteri sulla base della normativa vigente.

 

 

 

 

12. Pubblicità aggiuntiva.

 

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante pubblicazione nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Le stesse formalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

 

(Si omettono gli allegati)