Decreto del Ministro degli affari esteri n
171 3 marzo 1995 Regolamento
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n 241recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell
Amministrazione degli affari esteri”.
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 e 4;
Visto
l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il
parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio
1994;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1994;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Ambito di applicazione.
1. Il
presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di
organi dell'Amministrazione degli affari esteri, sia che conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi
d'ufficio.
2. I
procedimenti di competenza del Ministero degli affari esteri devono concludersi
con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento,
nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente
regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio
competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del
procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine
previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine
di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.
1. Per i
procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui
l'Amministrazione degli affari esteri abbia notizia del fatto da cui sorge
l'obbligo di provvedere.
2.
Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione,
il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione
degli affari esteri, della richiesta o della proposta.
3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad
iniziativa di parte.
1. Per i
procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento della domanda o istanza.
2. La
domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli
amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla
quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla
legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3.
All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una
ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Dette indicazioni sono comunque fornite all'atto
della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata
legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze
inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Ove
la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il
responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta
giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi
casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o
completata.
5.
Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli
accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. Comunicazione dell'inizio del procedimento.
1. Salvo
che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del
procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale
è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al
procedimento sia prevista dalla legge o da regolamento, nonché ai soggetti,
individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
2. I
soggetti di cui al comma precedente sono resi edotti dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove non già rese
note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la
comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o
particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di
celerità, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 8, comma
3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi
con l'affissione e la pubblicazione di un apposito atto, indicante le ragioni
che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e
nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.
3.
L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatto
valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo
alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente
preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli
opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei
termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di
dieci giorni.
4. Resta
fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del
termine iniziale del procedimento.
5. Partecipazione al procedimento.
1. Ai
sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le
sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante
affissione in appositi albi o con altre forme idonee di pubblicità, le modalità
per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai
sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che
hanno diritto a
prendere
parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine
pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che
il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e
documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del
termine finale.
6. Termine finale del procedimento.
1. I
termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di
adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla
data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove,
nel corso del procedimento, talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste
dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza
di amministrazioni diverse dall'Amministrazione degli affari esteri, il termine
finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo
necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni
interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la congruità per eccesso o per difetto, dei
tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi
medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il
Ministro degli affari esteri provvede, nella prescritta forma regolamentare,
alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3.
Quando nel corso del procedimento si renda necessario acquisire dati, documenti
o valutazioni da parte di Autorità straniere e ciò, a giudizio
dell'amministrazione, sia essenziale alla definizione del procedimento, il
periodo di tempo intercorrente fra la richiesta a dette autorità e la loro
risposta non è considerato ai fini del computo del termine finale del
procedimento. In tali casi le rappresentanze diplomatiche e consolari
competenti danno immediata comunicazione al responsabile del procedimento sia
dell'avvenuto inoltro della richiesta alle Autorità straniere sia della
ricezione delle informazioni richieste, affinché il responsabile medesimo ne
informi gli interessati.
4. I
termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza
non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni
sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del
termine.
5. Nei
casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia
carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione
dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di
conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il
responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo
e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
6. Ove
non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti
già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento
principale.
7.
Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o
accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione
della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la
formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il
termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria
determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di
silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono
integrati o modificati in conformità.
7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni
tecniche di organi o di enti appositi.
1. Ove
debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non
intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti
in via suppletiva dall'art.16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di
tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il
parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del
termine finale del procedimento ma che comunque non può essere superiore ad
altri centottanta giorni.
2. Ove
per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba
essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai
sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni
tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa
agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un
anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per
l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del
termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale il Ministro
degli affari esteri individua, in via generale, d'intesa con gli organi,
amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano
dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi
ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni
tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese;
procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini
finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando
il Ministro non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il
responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli
organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni
tecniche.
8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato.
1.
Quando il Ministro, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover
promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il
responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli
interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di
tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua
ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere
medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 6, commi 1 e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2.
L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di
organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma,
ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
9. Unità organizzativa responsabile del procedimento.
1.
Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari esteri
devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale gli uffici delle direzioni generali e dei
servizi quali risultano dal decreto organizzativo del Ministero, ai sensi
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2.
Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati
fuori dal territorio nazionale, devono intendersi unità organizzative, ai sensi
del comma precedente, per i procedimenti amministrativi di rispettiva
competenza, le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti
di cultura e le scuole italiane all'estero.
10. Responsabile del procedimento.
1. Il
responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
relativo al singolo procedimento.
2. Il
responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate nell'art. 6
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti
gli altri compiti indicati dalle disposizioni organizzative e di servizio,
nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
11. Integrazioni e modificazioni del presente
regolamento.
1. I
termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno
disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. I
riferimenti normativi ed i termini dei procedimenti amministrativi che
riguardino materie ricomprese tra quelle di cui all'elenco n. 4 allegato alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove disciplinati da regolamenti governativi
previsti dagli articoli 2 e 7 della citata legge, sono da intendersi sostituiti
dalla disciplina fissata nei citati regolamenti governativi.
3. La
presente regolamentazione disciplina la materia e conserva validità per la
durata necessaria all'elaborazione ed adozione di un nuovo regolamento
organizzativo del Ministero degli affari esteri sulla base della normativa
vigente.
12. Pubblicità aggiuntiva.
1. Il
presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, è reso pubblico mediante pubblicazione nel foglio di
comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Le stesse formalità sono
utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli
uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse elenchi recanti
l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del
procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di
procedimento amministrativo.
(Si
omettono gli allegati)