Decreto
Ministeriale 27 febbraio 2001
Tenuta
dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione
degli
archivi
informatici
Visto
l'articolo 109 del decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, il
quale
stabilisce che le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei
registri dello
stato
civile nella fase antecedente alla entrata in funzione degli archivi
informatici di cui
all'articolo
10 del medesimo decreto siano emanate con decreto del ministro dell'interno
entro
sessanta
giorni dalla pubblicazione del predetto decreto recante il regolamento per la
revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;
Visti
gli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134,
136, 137 del
regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Visto
il decreto del ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967;
Visto
l'articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
decreta:
TITOLO
I
Norme
di carattere generale
Articolo
1
1. Fino
alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del
decreto del
Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - successivamente denominato D.P.R. -
quando
occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere
formati ed
utilizzati
conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e
vidimati
dal
prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell'articolo 14, comma 2,
lettera a) del
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite
dall'articolo 20 del
regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, - successivamente denominato R.D. -, come
modificato
dall'articolo
235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
2. Fino
alla data indicata nel comma precedente a ciascuno dei registri sono allegati,
in
fascicoli
separati per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale
dello
stato
civile. Tali fascicoli sono trasmessi al prefetto assieme al secondo originale
dei registri,
per
essere depositati presso il suo ufficio.
Articolo
2
L'ufficiale
dello stato civile che riceve un atto deve enunciare in esso tale sua qualità,
specificando
se agisce nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce ovvero di persona
da
lui
delegata.
Articolo
3
1. Fino
alla data indicata nell'articolo 1, comma 1, le annotazioni previste dagli
articoli 102 e
103 del
D.P.R. sono eseguite nei registri in corso o in quelli depositati presso il
comune dallo
stesso
ufficiale dello stato civile, dal cancelliere del tribunale in quelli
depositati presso la
cancelleria,
da persona delegata dal prefetto in quelli depositati presso il suo ufficio.
2. Le
annotazioni di cui al comma precedente sono direttamente formulate
dall'ufficiale dello
stato
civile, che invia al procuratore della Repubblica o al prefetto competente
copia di quelle
che
debbono essere eseguite rispettivamente anche nei registri depositati presso la
cancelleria
del
tribunale o in quelli depositati presso l'ufficio del prefetto. Il procuratore
della Repubblica
o il
prefetto, senza altra formalità, dispongono per la loro esecuzione.
3. Le
annotazioni si eseguono, indifferentemente, a margine o in calce all'atto,
seguendo
l'ordine
cronologico di esse. Se è esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni,
l'ufficiale
dello
stato civile, il cancelliere o la persona delegata dal prefetto che deve
eseguirne altre
sullo
stesso atto, le iscrive su un foglio aggiuntivo, preventivamente vistato. Tale
foglio, di
cui
deve essere fatta nota di richiamo nell'atto, è unito al rispettivo registro
con apposizione
del
sigillo dell'ufficio nel punto di unione.
Articolo
4
Le
verificazioni da effettuare sui registri dello stato civile prima della data
indicata
nell'articolo
1, comma 1, sono eseguite in applicazione dell'articolo 14, comma 2, lettera a)
del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal prefetto o dalla persona da lui
delegata
secondo
i tempi e i modi stabiliti dagli articoli 104 e 105 del D.P.R..
Articolo
5
1. Fino
alla data indicata nell'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi agli atti
dello stato
civile
formati mediante scritturazione a macchina, le disposizioni di cui al decreto
del
ministro
di grazia e giustizia 18 novembre 1967, pubblicato nella gazzetta ufficiale del
22
novembre
1967, n. 291. Le stesse disposizioni, per quanto possibile, si applicano agli
atti
formati
mediante sistemi di scritturazione elettronica.
2. Gli
adempimenti attribuiti al pretore dal decreto citato nel comma precedente sono
di
competenza
del prefetto, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
TITOLO
II
Norme
in materia di registri di cittadinanza
Articolo
6
1. Fino
alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del
D.P.R., si
continuano
ad utilizzare i registri di cittadinanza di cui all'articolo 14 del R.D., come
già
formati
a norma degli articoli 59 e 60 dello stesso R.D..
2. Nei
registri di cittadinanza si iscrivono le dichiarazioni di cui all'articolo 23
del D.P.R. e si
trascrivono
per riassunto gli atti di cui all'articolo 24 del D.P.R..
3. Le
dichiarazioni di cui all'articolo 23 del D.P.R. sono altresì annotate nell'atto
di nascita
dell'interessato.
Le comunicazioni dell'esito dell'accertamento sulla cittadinanza sono pure
annotate
nello stesso atto di nascita e trascritte nei registri di cittadinanza, ai
sensi dell'articolo
24,
lettera b) del D.P.R.. Si annotano, infine, nell'atto di nascita gli atti di
cui all'articolo 26,
comma
2, del D.P.R..
Articolo
7
Per la
prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica di cui all'articolo 10
della legge 5
febbraio
1992, n. 91, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del
D.P.R. e
non è
richiesta la presenza di testimoni.
TITOLO
III
Norme
in materia di registri di nascita
Articolo
8
Fino
alla data in cui diverranno operativi gli archivi di cui all'articolo 10 del
D.P.R., si
continuano
ad utilizzare i registri di nascita previsti dall'articolo 14 del R.D., come
già
formati
a norma degli articoli 64, 65 e 66 dello stesso R.D..
Articolo
9
1. Nei
registri di nascita si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono
per riassunto gli
atti di
cui all'articolo 28 del D.P.R. e si annotano gli atti di cui all'articolo 49
del medesimo
D.P.R..
Nella
serie A della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di nascita ricevute
dall'ufficiale
dello
stato civile, comprese quelle di cui all'articolo 37 del D.P.R.
Nella
serie B della parte prima si iscrivono le dichiarazioni tardive di nascita di
cui all'articolo
31,
comma 1, del D.P.R, senza necessità di provvedimenti di convalida da parte
dell'autorità
giudiziaria
e quelle di cui all'articolo 31, comma 2, del D.P.R.
Nella
serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di nascita ricevuti
dall'ufficiale dello
stato
civile del comune in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente.
Nella
serie B della parte seconda si iscrivono o si trascrivono, secondo i casi, le
dichiarazioni
e gli
atti di cui all'articolo 28, comma 1, lettere da b) a d), e di cui al comma 2,
nonché gli atti
formati
a norma dell'articolo 32 del D.P.R
2.
Qualora il direttore della struttura che accoglie il bambino trovato, ai sensi
dell'articolo 38
del
D.P.R., anziché recarsi di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile ai
fini della
iscrizione
del relativo processo verbale nei registri di nascita, trasmette comunicazione
scritta,
l'ufficiale
dello stato civile la trascrive nella serie B della parte seconda dei registri
di nascita.
Qualora
non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene
indicato
come
luogo di nascita quello del ritrovamento.
Qualora,
anche dopo avere esperito gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla
precisa
data
della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo
e l'ultimo
giorno
del mese cui, anche presumibilmente, si riferiscono le risultanze probatorie.
3. Per
la redazione degli atti di nascita si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29 del
D.P.R..
Articolo
10
1. Le
dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria dell'ospedale o della
casa di cura in
cui è
avvenuta la nascita, unitamente all'attestazione di nascita, sono trasmesse in
originale
all'ufficiale
dello stato civile competente, individuato a norma dell'articolo 30, comma 4,
del
D.P.R.,
che provvede alla loro trascrizione, conservando i documenti ricevuti agli atti
dell'ufficio.
2. Si
applicano anche per le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria
le
disposizioni
di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5 del D.P.R..
Articolo
11
Dell'accordo
fra i genitori, previsto dall'articolo 30, comma 7, del D.P.R., per la
individuazione
del comune di residenza presso il quale effettuare la dichiarazione di nascita,
l'ufficiale
dello stato civile fa menzione nell'atto da lui formato.
Articolo
12
La
comunicazione ricevuta dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo
30, comma 8,
del
D.P.R. è da lui annotata nell'indice annuale dei registri di nascita e
conservata agli atti
dell'ufficio.
TITOLO
IV
Norme
in materia di registri di matrimonio
Articolo
13
Fino
alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del
D.P.R., si
continuano
ad utilizzare i registri di matrimonio di cui all'articolo 14 del R.D., come
già
formati
a norma degli articoli 124 e 125 dello stesso R.D..
Articolo
14
Nei
registri di matrimonio si iscrivono o si trascrivono le dichiarazioni e gli
atti di cui
all'articolo
63 del D.P.R. e si annotano quelli di cui all'articolo 69 del medesimo decreto.
Nella
parte prima si iscrivono gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'ufficiale
dello stato
civile.
Nella
serie A della parte seconda si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati
nello stesso
comune
dinanzi ai ministri di culto
Nella
serie B della parte seconda si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in
un altro
comune
dinanzi ai ministri di culto, già trascritti dall'ufficiale dello stato civile
di quel
comune
nella serie A.
Nella
serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'articolo 63,
comma 2, lettere
da b)
ad h), del D.P.R..
Articolo
15
La
richiesta di pubblicazione di matrimonio viene formata mediante processo
verbale da
allegare
ai registri di matrimonio.
TITOLO
V
Norme
in materia di registri di morte
Articolo
16
Fino
alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'articolo 10 del
D.P.R., .si
continuano
ad utilizzare i registri di morte di cui all'articolo 14 del R.D., come già
formati a
norma
degli articoli 136 e 137 dello stesso R.D..
Articolo
17
Nei
registri di morte si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per
riassunto gli atti
di cui
agli articoli 71 e 81, comma 1, del D.P.R. e si annotano quelli di cui
all'articolo 81,
comma
2, del medesimo decreto.
Articolo
18
Nella
parte prima si iscrivono gli atti di morte di cui all'articolo 71, comma 1,
lettera a) del
D.P.R..
Nella
serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del
luogo di
residenza
del defunto.
Nella
serie B della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di cui all'articolo
71, comma 1,
lettere
da b) a d) del D.P.R.
Nella
serie C della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'articolo 71,
comma 2, del
D.P.R..